Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2016
Iscrizione della denominazione «Burrata di Andria» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 2103/2016 della Commissione del 21 novembre 2016, la denominazione «Burrata di Andria» riferita alla categoria «Formaggi» e' iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Burrata di Andria», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Burrata di Andria», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 2103/2016 del 21 novembre 2016.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Burrata di Andria», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 5 dicembre 2016

Il dirigente: Polizzi


 

Disciplinare di produzione «Burrata di Andria»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta «Burrata di Andria» e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg.UE n. 1151/2012 e dal presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La «Burrata di Andria» I.G.P. e' un formaggio prodotto con latte vaccino e ottenuto dall'unione di panna e formaggio a pasta filata. L'involucro e' costituito esclusivamente da pasta filata che racchiude, al suo interno, una miscela di panna e pasta filata sfilacciata.
2.1 - Materia prima
Il latte vaccino impiegato nella produzione della «Burrata di Andria» deve possedere le seguenti caratteristiche:


+-------------------------+-------------------+
|Grasso p/p |> 3,50 % |
+-------------------------+-------------------+
|Proteine p/p |> 3,30 % |
+-------------------------+-------------------+
|Cellule somatiche |≤400.000 cell / ml |
+-------------------------+-------------------+
|Inibenti |assenti |
+-------------------------+-------------------+
|Indice crioscopico |< 520 mc° |
+-------------------------+-------------------+
|Lattosio p/p |> 4.75 % |
+-------------------------+-------------------+
|Linea con latte |lattosio < 0,01 g /|
|delattosato |su 100 g |
+-------------------------+-------------------+
|Carica batterica mesofila| |
|30 °C |< 100.000 ufc / ml |
+-------------------------+-------------------+
|Acidita' gradi SH % |6.50:6.70 |
+-------------------------+-------------------+
|Aflatossina M1 |< 0.05 ppb |
+-------------------------+-------------------+
|Fosfatasi | |
+-------------------------+-------------------+
|  se latte crudo |positiva |
+-------------------------+-------------------+
|  se latte pastorizzato |negativa |
+-------------------------+-------------------+

La panna utilizzata nella composizione della burrata di Andria e' prodotta per centrifugazione da latte o siero di latte fresco e successivo trattamento di pastorizzazione a 72° per 15 secondi, oppure con panna fresca pastorizzata e/o UHT confezionata e/o loro miscele, nel rispetto dei requisiti microbiologici dettati della normativa cogente.
2.2 - Prodotto finito
Caratteristiche morfologiche, fisico-chimiche, microbiologiche, organolettiche


+-----------------------------+-----------------------------+
| |Il peso della «Burrata di |
| |Andria IGP» varia tra i 100 g|
|Peso |e i 1000 g |
+-----------------------------+-----------------------------+
| |La «Burrata di Andria IGP» si|
| |presenta di colore bianco |
| |latte, con involucro di |
|Aspetto |spessore≥ 2 mm circa |
+-----------------------------+-----------------------------+
| |Massa sfilacciata spugnosa |
|Consistenza del ripieno |immersa nella panna |
+-----------------------------+-----------------------------+
| |Si presenta di forma |
| |rotondeggiante a forma di |
| |sacca, dalla caratteristica |
|Forma |chiusura apicale |
+-----------------------------+-----------------------------+
| |Il ripieno e' ottenuto con |
| |pasta filata «stracciata» |
| |sfilacciata e immersa in |
|Stracciatella |panna |
+-----------------------------+-----------------------------+
|Umidita' |compresa tra 60% e 70% |
+-----------------------------+-----------------------------+
|Rispetto dei requisiti |dettati dalla normativa |
|microbiologici |cogente |
+-----------------------------+-----------------------------+

Gli indicatori riportati di seguito sono stati individuati e valutati dall'Organizzazione nazionale assaggiatori formaggio (ONAF):
fuoriuscita di panna al taglio;
sfilacci interni di dimensioni variabili;
all'aroma, piacevoli sentori di lattico fresco o cotto, burro, panna.

Art. 3.

Zona Geografica

L'area geografica di produzione e di confezionamento della «Burrata di Andria» IGP e' rappresentata dall'intero territorio della Regione Puglia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo del formaggio Burrata di Andria viene monitorato documentando per ognuno gli input e gli output durante la produzione della materia prima, la caseificazione, la marchiatura e l'etichettatura. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i soggetti della filiera, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto.
Per poter risalire a tutte le fasi della filiera, dal prodotto finale alla materia prima, i produttori devono tenere nota su apposito registro della quantita' di latte e del quantitativo di prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La «Burrata di Andria» viene prodotta tutto l'anno e il metodo di lavorazione prevede le fasi e i relativi passaggi riportati di seguito.
5.1 - Produzione
5.1.a - Riscaldamento
La produzione della Burrata di Andria puo' avvenire utilizzando latte crudo o pastorizzato a 72 °C per 15 secondi. Segue il riscaldamento in caldaia alla temperatura compresa tra 35 °C e 37 °C.
5.1.b - Acidificazione
Si procede alla fermentazione del latte con fermenti selezionati, latte innesto, o siero innesto, oppure con l'aggiunta di acidi alimentari (acido citrico o lattico).
5.1.c - Coagulazione
Segue l'aggiunta del caglio utilizzando caglio di vitello naturale, o con coagulante microbico - nel rispetto di particolari tradizioni alimentari. La coagulazione avviene in pochi minuti. A coagulazione avvenuta si procede alla rottura della cagliata fino all'ottenimento di grani della dimensione di una nocciola. A questa fase segue un periodo di riposo nel corso del quale il siero sgronda dalla cagliata che si assesta e acidifica per la filatura.
5.1.d - Filatura
La cagliata viene poi filata con acqua bollente e, puo' essere salata.
5.1.e - Formatura-raffreddamento
Opportunamente lavorata, una parte di pasta filata deve essere ridotta in fettucce sfilacciate a mano, quindi raffreddate in acqua, fino a formare un ammasso spugnoso, che miscelato con panna costituira' il ripieno (stracciatella) della Burrata di Andria.
La restante parte di pasta filata viene forgiata in sacchetti che vengono riempiti con la stracciatella il ripieno precedentemente preparato. Dopo aver rinchiuso su se stesso il sacchetto con il suo contenuto e modellata con cura l'imboccatura, la forma viene immediatamente sigillata con acqua bollente e/o legata al collo con legacci. Raffreddata in acqua per un tempo che varia secondo la pezzatura.
5.1.f - Salatura
La fase di salatura puo' avvenire mediante immersione in salamoia, dopo raffreddamento, o essere gia' avvenuta in pasta durante la filatura (cfr. 5.1.d).
5.2 - Confezionamento
La Burrata di Andria deve essere confezionata nell'azienda di produzione all'interno della zona geografica delimitata all'art. 3, in quanto si tratta di un prodotto fresco che tende facilmente a deperire.
La Burrata di Andria puo' essere confezionata:
in sacchetti di materiale plastificato per alimenti, quindi avvolta in carta plastificata e legata all'apice con steli di rafia per uso alimentare,
avvolta con foglie plastificate di colore verde;
in vaschette, in barattoli o bicchieri e/o immersa nel liquido di governo.
Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura di 4 °C ±2, altresi' in fase di servizio logistico puo' essere tollerata una temperatura di 6 °C ±2.
La pezzatura di ogni confezione e' compresa tra 100 g e 1000 g.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

La Burrata di Andria e' un formaggio tipico pugliese che si differenzia dagli altri per la sua particolare tecnica di lavorazione e per le sue caratteristiche organolettiche. Queste ne fanno uno dei piu' pregiati e particolari prodotti caseari della Puglia e del Mezzogiorno d'Italia.
Si tramanda oralmente che in un'antica masseria nei primi decenni del secolo scorso il sig. Lorenzo Bianchino abbia inventato la Burrata di Andria. Si racconta che a causa di una forte nevicata, non potendo trasferire il latte in citta', dovendo necessariamente trasformarlo e soprattutto utilizzare la panna o crema che naturalmente affiorava, seguendo il concetto di produzione delle manteche (involucri di pasta filata stagionata in cui e' conservato il burro), provo' a realizzare con lo stesso principio un prodotto fresco. A questo si aggiunga la tipica connotazione della cultura contadina, refrattaria allo spreco e avvezza al riutilizzo di ogni avanzo di produzione. Cosi' che, il sig. Bianchino, penso' di mescolare insieme i residui della lavorazione della pasta filata con della panna ed avvolgere il tutto in un involucro fatto anch'esso di pasta filata.
La Burrata di Andria, si presenta come un sacchetto di pasta filata foggiato a mano nel quale includere «sfilacci» della stessa pasta filata e panna. L'insieme di panna e «sfilacci» di pasta filata e' detto stracciatella. Il termine Stracciatella deriva proprio dalle modalita' di preparazione del contenuto. La pasta filata viene infatti stracciata a mano a formare dei «lucini» irregolari.
Una delle prime segnalazioni risale al 1931 nella «Guida del Touring Club e il successo della Burrata di Andria fu sin da subito enorme, non solo in Italia, ma anche all'estero, tanto da trovare nello Scia' di Persia uno dei suoi estimatori piu' fedeli. Il gusto semplice e burroso di questo tipico prodotto pugliese, permette di soddisfare tutti coloro che, avvicinandosi alla cucina mediterranea, cercano prodotti semplici, genuini e poco elaborati.
La Burrata di Andria ha una notevole presenza nei menu' di numerosi ristoranti del mondo dove si evidenzia il pregio di tale prodotto specificandone la provenienza andriese. Il prodotto Burrata di Andria, oltre ad aver mantenuto inalterato il legame tra tradizione produttiva e territorio, ha raggiunto una notorieta' ancora piu' significativa se si considera la durata limitata (shelf-life) del prodotto che ne frena la commercializzazione. Trattandosi, infatti, di un prodotto che va consumato fresco, la burrata sembrerebbe essere trascurata dagli operatori commerciali piu' importanti e relegata ad un mercato di nicchia. Nonostante cio' il prodotto presenta una consolidata domanda evidentemente legata al raggiungimento di una ottima reputazione presso i consumatori.
Sono molti gli articoli sia sulla stampa nazionale che estera dedicati a questo formaggio. Il «Corriere della Sera» in un'inchiesta del 26 agosto 1977, parla della «Burrata di Andria» come di una eccellenza casearia della Puglia e di tutto il mezzogiorno d'Italia.
Un articolo di Repubblica del 16 dicembre 1999 tra i prodotti da salvaguardare cita espressamente la «Burrata di Andria».
Viene definita poi un formaggio fantastico ed unico in un articolo di Allan Bay su www.vivimilano.it/atavola.
Il Sole 24 ore, in un articolo del 30 luglio 1999 parla della Burrata come di una eccellenza della Puglia.
In un articolo de La Stampa, a firma di Vanna Pescatori, «La Mondanita'» il prezioso formaggio e' citato nel menu' della cena di Gala organizzata dalla Ferrari prestigiosa casa automobilistica di Maranello.
Davide Paolini in un articolo nell'inserto domenicale, Tempo Liberato de Il Sole 24 Ore dal titolo «Giacimenti gustosi da salvaguardare» associa «la Burrata di Andria» ad altre prelibatezze della nostra cultura culinaria come la mozzarella di bufala campana, la coppa piacentina, il caciocavallo silano, etc... da tutelare e salvaguardare.
Il 18 agosto del 1990 Nicola Dante Basile, nell'inserto di agricoltura de Il Sole 24 Ore descrive come «impegnativa» la Burrata di Andria, sicuramente a significare l'attenzione e la quasi venerazione da rivolgere ad un formaggio di simile fattura nell'articolo «Formaggi, il pecorino guida l'export».
Nel 2000, a seguito della istituzione presso il Ministero delle politiche agricole (con il decreto ministeriale n. 350/99) del registro dei prodotti tradizionali, la Burrata di Andria viene immediatamente inserita nel suo primo elenco dalla Regione Puglia.
Viene definita anche «Un gioiello di latte» nella rubrica i week end di «Slow Food» i profumi della Puglia di Federico II di Alberto Pejrano del 9 ottobre 2000. Nel sito web www.stayinitaly.com nella sezione relativa alla Regione Puglia tra i formaggi e' citata come tipicita' della Puglia la «Burrata di Andria». Alcuni altri nel sito web www.agipzone.com definiscono la «Burrata di Andria» raffinatissima.
Nonostante la sua breve shelf-life, la burrata di Andria e' molto apprezzata all'estero anche in paesi lontani come gli Stati Uniti dove settimanalmente il prodotto viene spedito da alcune aziende associate. Una testimonianza e' il menu' di una nota catena di ristoranti «Il Fornaio» che e' solita organizzare dei periodi tematici in cui proporre determinate specialita' e prelibatezze.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L'organismo di controllo prescelto e' CSQA certificazioni S.r.l., Direzione generale, via S. Gaetano n. 74, 36016 Thiene (VI), tel.: +39 0445 313011 - Fax: +39 0445 313070 E mail: csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

8.1 - L'Indicazione geografica protetta «Burrata di Andria» deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta; essa deve essere immediatamente seguita dalla dicitura «Indicazione geografica protetta» e/o dall'acronimo «I.G.P.».
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e pubblici purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.
8.2 - Il logo dell'Indicazione geografica protetta «Burrata di Andria» e' costituito dall'insieme grafico dei simboli e parole raffigurato di seguito:


Parte di provvedimento in formato grafico

8.3 - Il logo «Burrata di Andria I.G.P.» deve essere riprodotto su etichette, confezioni e vesti grafiche in genere per tutti i prodotti confezionati, con la prescrizione che il relativo ingombro - calcolato rapportando alla superficie di un rettangolo corrispondente all'altezza ed alla lunghezza complessive del marchio - non sia inferiore al 10% e superiore al 25% della superficie totale della veste grafica.
Indici colorimetrici


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| | Bordo esterno, testo |
| |«Burrata di Andria», tratto|
| |Burrata e elemento grafico |
| Pantone 281 C |a simboleggiare le 2 «mani»|
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| |Colore di riempimento |
| |dell'elemento grafico a |
| |simboleggiare il «latte» e |
|Pantone 306 C |del testo «I.G.P.» |
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