Gazzetta n. 297 del 21 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 novembre 2016
Criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalita' organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che autorizza per ciascun anno del triennio 2016 - 2018 la spesa di 10 milioni di euro per interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a sostegno delle cooperative previste dall'art. 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
Considerato che il medesimo comma 195 destina le predette risorse a interventi in favore delle imprese rivolti alla continuita' del credito bancario e all'accesso al medesimo, al sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, alla tutela dei livelli occupazionali, alla promozione di misure di emersione del lavoro irregolare e alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro;
Visto il comma 196 del medesimo art. 1, che prevede che le risorse di cui al comma 195 confluiscono: a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata, come individuate al comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata, come individuate al medesimo comma 195; b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a);
Visto il comma 197 del medesimo art. 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196, lettere a) e b), avendo, nella formulazione dei criteri, particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficolta' di accesso al credito;
Visto il comma 198 del medesimo art. 1 che prevede che in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, e' tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della garanzia;
Visto lo stesso comma 198, che demanda al decreto di cui al citato comma 197 la disciplina delle modalita' per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e in particolare il tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di legalita' alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita';
Sentito il Ministro della giustizia;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «DGIAI»: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;
c) «legge n. 208/2015»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», limitatamente all'art. 1, commi 195, 196, 197 e 198;
d) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
e) «Sezione del Fondo crescita»: la sezione del Fondo per la crescita sostenibile istituita per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente decreto;
f) «Sezione del Fondo di garanzia»: la sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita per la concessione di garanzie e controgaranzie alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente decreto;
g) «Disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;
h) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
i) «Regolamento de minimis agricoltura»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
l) «Regolamento de minimis pesca»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
m) «ESL»: l'equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del Regolamento de minimis, del Regolamento de minimis pesca e del Regolamento de minimis agricoltura;
n) «codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
o) «ANBSC»: l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui al Titolo II del codice antimafia;
p) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
q) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
r) «imprese sequestrate o confiscate»: le imprese che sono state sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata:
1) nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
2) nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia;
s) «cooperative sociali»: le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assegnatarie di beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, lettera c), del codice antimafia;
t) «cooperative di lavoratori»: le cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, affittuarie a titolo gratuito dei beni aziendali confiscati alla criminalita' organizzata ai sensi dell'art. 48, comma 8, lettera a), del codice antimafia;
u) «imprese beneficiarie»: le imprese sequestrate o confiscate, le imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda, le cooperative sociali e le cooperative di lavoratori;
v) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
z) «tasso di base»: il tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html;
aa) «impresa unica»: l'impresa unica cosi' come definita dagli articoli 2, comma 2, rispettivamente del Regolamento de minimis, del Regolamento de minimis pesca e del Regolamento de minimis agricoltura;
bb) «programma di sviluppo»: il programma di sviluppo, di durata biennale, dell'attivita' dell'impresa beneficiaria contenente:
1) il bilancio previsionale dell'esercizio in corso e dei due esercizi successivi, completi di stato patrimoniale e di conto economico e corredati delle motivazioni dettagliate relative alla quantificazione delle singole voci;
2) descrizione dettagliata e articolazione temporale delle singole attivita', previste dall'art. 2, comma 1, del presente decreto, oggetto della domanda di accesso alle agevolazioni;
cc) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
dd) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».


 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Gli interventi disposti dal presente decreto sono finalizzati a sostenere le imprese beneficiarie a fronte di programmi di sviluppo di durata biennale relativi a una o piu' delle seguenti attivita':
a) investimenti produttivi;
b) investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
d) tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare;
e) fabbisogno finanziario aggiuntivo, determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione.
2. Il presente decreto disciplina i limiti, i criteri, le modalita' e le procedure per:
a) la concessione alle imprese beneficiarie di garanzie dirette e controgaranzie a valere sulla Sezione del Fondo di garanzia;
b) la concessione e l'erogazione alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati a tasso zero a valere sulla Sezione del Fondo crescita.


 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese beneficiarie in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge.
2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.


 
Art. 4

Accesso alla Sezione del Fondo di garanzia

1. La garanzia della Sezione del Fondo di garanzia e' concessa in favore delle imprese beneficiarie, indipendentemente dai limiti dimensionali, secondo le condizioni di operativita' previste dalle Disposizioni operative vigenti alla data della domanda.
2. La garanzia diretta e la controgaranzia della Sezione del Fondo di garanzia:
a) sono concesse a titolo gratuito e fino all'importo massimo garantito di euro 2.500.000,00;
b) non possono essere concesse sui finanziamenti agevolati concessi dal Ministero a valere sulla Sezione del Fondo crescita di cui all'art. 5 del presente decreto.
3. La garanzia diretta della Sezione del Fondo di garanzia e' concessa in favore delle imprese beneficiarie nella misura dell'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili previste dalle disposizioni operative.
4. La controgaranzia della Sezione del Fondo di garanzia e' concessa in favore delle imprese beneficiarie nella misura dell'80 per cento dell'importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento dell'operazione finanziaria.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 208/2015, in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'impresa beneficiaria, e' tenuto a rimborsare al Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 gli importi liquidati dalla Sezione del Fondo di garanzia, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia.


 
Art. 5

Finanziamento agevolato

1. A valere sulla Sezione del Fondo crescita e a fronte del programma di sviluppo presentato puo' essere concesso alle imprese beneficiarie un finanziamento agevolato:
a) di importo non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 700.000,00 e comunque di importo non superiore:
1) all'ammontare delle attivita' complessivamente previste dal programma di sviluppo;
2) alle capacita' di rimborso dell'impresa beneficiaria cosi' come definite dall'art. 7, comma 8, lettera b);
b) regolato a tasso d'interesse pari allo zero per cento;
c) di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni;
d) avente le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998.


 
Art. 6

Agevolazione concedibile

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, con riferimento agli specifici settori in cui operano le imprese beneficiarie, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dal Regolamento de minimis, dal Regolamento de minimis agricoltura e dal Regolamento de minimis pesca.
2. Relativamente ai finanziamenti agevolati, ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. E' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle imprese beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla stessa comunicazione n. 14/2008.
3. Per le sole imprese beneficiarie costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda e' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base.
4. In caso si verifichi il superamento dei limiti di ESL per impresa unica su tre esercizi finanziari previsti dal Regolamento de minimis, dal Regolamento de minimis agricoltura e dal Regolamento de minimis pesca, l'impresa beneficiaria, su richiesta del Ministero, puo' optare per la riduzione dell'ammontare del finanziamento agevolato ovvero per la riduzione della durata dello stesso e/o del preammortamento.
5. Entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero di cui al comma 4, l'impresa beneficiaria provvede a comunicare al Ministero l'opzione prescelta.
6. Ai fini dell'applicazione dei limiti «de minimis» il settore in cui opera l'impresa beneficiaria e' individuato dal codice primario sulla base dell'attivita' economica principale risultante dal certificato camerale dell'impresa beneficiaria.


 
Art. 7

Presentazione e valutazione delle domande

1. Le imprese beneficiarie presentano al Ministero le domande di finanziamento agevolato, redatte secondo lo schema allegato al decreto di cui all'art. 12 e complete della documentazione ivi prevista, a partire dalla data e secondo le modalita' indicate con il medesimo decreto.
2. Le imprese beneficiarie indicano nella domanda di finanziamento agevolato e nel programma di sviluppo in essa contenuto una o piu' delle attivita' previste all'art. 2, comma 1.
3. Le attivita' previste dal programma di sviluppo devono risultare completate dall'impresa beneficiaria entro ventiquattro mesi dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato.
4. Ciascuna impresa beneficiaria puo' presentare una sola domanda di finanziamento agevolato a valere sul presente decreto.
5. Alla domanda di finanziamento agevolato sono allegati, a pena di esclusione:
a) nel caso di imprese oggetto di sequestro o di decreto di confisca non definitivo, certificazione rilasciata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente attestante:
1) gli estremi del provvedimento di sequestro o di confisca non definitivo;
2) l'autorizzazione o il nulla osta dell'Autorita' giudiziaria competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 3, e dall'art. 44, comma 2, del codice antimafia, a richiedere il finanziamento agevolato;
b) nel caso di imprese oggetto di provvedimento definitivo di confisca, certificazione rilasciata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente attestante:
1) gli estremi del provvedimento definitivo di confisca;
2) l'autorizzazione dell'ANBSC a richiedere il finanziamento agevolato;
c) nel caso di imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o rami di azienda delle stesse:
1) copia del provvedimento di cui alle lettere a) o b) relativo alle aziende o rami d'azienda da esse acquistati o affittati;
2) copia dell'atto di acquisto o affitto di azienda o di ramo di azienda, delle stesse imprese sequestrate o confiscate;
d) nel caso di cooperative sociali, copia del provvedimento di assegnazione in concessione di beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata, nonche' del relativo decreto di destinazione emesso dall'ANBSC;
e) nel caso di cooperative di lavoratori, copia del contratto di affitto di beni aziendali confiscati alla criminalita' organizzata.
6. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998.
7. Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal Ministero secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete rileva per l'ordine cronologico la data di completamento della documentazione richiesta dal Ministero.
8. Per la concessione del finanziamento agevolato devono risultare rispettati i seguenti parametri:
a) patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (art. 2424 codice civile, voce Passivo A) e totale dell'attivo (art. 2424 codice civile, voce Attivo) non puo' risultare inferiore al 5 per cento con riferimento all'ultimo bilancio approvato, ove esistente. Per le societa' di persone e le imprese individuali il patrimonio netto e' considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalla dichiarazione dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;
b) capacita' di rimborso: il flusso di cassa, inteso come somma dell'utile dell'esercizio (art. 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (art. 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (art. 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori, non puo' risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e degli altri finanziamenti gia' erogati all'impresa beneficiaria nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda.
9. Con riferimento alla capacita' di rimborso di cui al comma 8, lettera b), l'impresa beneficiaria trasmette al Ministero il prospetto riepilogativo dei debiti a medio e lungo termine in essere verso i soggetti finanziatori, comprensivo degli importi totali, dell'importo delle singole rate per capitale ed interessi e delle date di scadenza delle rate stesse.
10. In caso di insufficienza della capacita' di rimborso, l'ammontare del finanziamento agevolato e' approvato dal Ministero in misura ridotta rispetto a quanto indicato nella domanda presentata dall'impresa beneficiaria.
11. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilita' o di esclusione delle domande presentate, le imprese beneficiarie ricevono dal Ministero formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.


 
Art. 8

Concessione ed erogazione del finanziamento agevolato

1. Per le domande di finanziamento agevolato per le quali l'istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede, entro sessanta giorni dalla ricezione, all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria.
2. A seguito del provvedimento di concessione il Ministero eroga il finanziamento agevolato all'impresa beneficiaria, in tre quote di pari importo e per stati di avanzamento della spesa, con le seguenti modalita':
a) una prima quota e' erogata, a titolo di acconto, entro un mese dal provvedimento di concessione, nella misura di un terzo del finanziamento agevolato concesso;
b) una seconda quota e' erogata ad avanzamento delle attivita' previste dal programma di sviluppo nella misura di un terzo del finanziamento agevolato concesso. L'erogazione e' effettuata dal Ministero su richiesta dell'impresa beneficiaria, contenente una relazione, in forma di DSAN del legale rappresentante, attestante le attivita' effettuate. Ai fini dell'erogazione della seconda quota del finanziamento agevolato, le attivita' devono risultare gia' effettuate in misura non inferiore al 90 per cento dell'ammontare dell'acconto di cui alla lettera a);
c) una terza quota e' erogata a saldo, su richiesta dell'impresa beneficiaria contenente una relazione, in forma di DSAN del legale rappresentante, attestante che le attivita' previste dal programma di sviluppo sono state effettuate in misura non inferiore ai due terzi delle attivita' complessive.
3. Entro due mesi dalla conclusione del programma di sviluppo, l'impresa beneficiaria presenta, a pena di revoca del finanziamento agevolato, la relazione finale, in forma di DSAN del legale rappresentante, contenente la descrizione dettagliata delle attivita' complessivamente svolte e attestante la piena conformita' delle stesse al programma di sviluppo approvato dal Ministero.
4. L'impresa beneficiaria rimborsa al Ministero le rate del finanziamento agevolato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate. Tali rimborsi sono utilizzati dal Ministero per la concessione di nuovi finanziamenti agevolati ai sensi di quanto previsto dal presente decreto.
5. Con il decreto di cui all'art. 12 sono stabilite le ulteriori modalita' per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato. L'erogazione delle singole quote del finanziamento agevolato e' condizionata alla verifica da parte del Ministero della regolarita' contributiva, cosi' come risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC).


 
Art. 9

Controlli e ispezioni

1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, al fine di verificare la correttezza e conformita' di quanto affermato nelle DSAN rese dalle imprese beneficiarie, nonche' le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.
2. Per le attivita' di controllo di cui al comma 1, il Ministero puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. Le imprese beneficiarie devono consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, anche mediante sopralluoghi.


 
Art. 10

Revoca

1. Il Ministero procede alla revoca dell'agevolazione, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera a), nei casi di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento.
2. Il Ministero puo' procedere alla revoca totale del finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera b), nei casi in cui l'impresa beneficiaria:
a) abbia reso, nelle DSAN, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento dichiarazioni mendaci o erronee ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
b) non sia stata in possesso, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 7, dei requisiti di cui all'art. 3;
c) non invii al Ministero, entro due mesi dalla conclusione del programma di sviluppo, la relazione finale di cui all'art. 8, comma 3, attestante le attivita' complessivamente svolte entro i due anni dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato;
d) non consenta i controlli del Ministero o degli altri soggetti incaricati.
3. Il Ministero puo' procedere alla revoca parziale del finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera c), nei casi in cui l'impresa beneficiaria:
a) non abbia rimborsato le rate del finanziamento agevolato per due scadenze consecutive previste dal piano di ammortamento;
b) sia posta in liquidazione, ovvero sia stata aperta nei suoi confronti un'altra procedura concorsuale con finalita' liquidatorie e cessazione dell'attivita'.
4. Nei casi indicati ai commi 1, 2 e 3, il Ministero puo' procedere, alternativamente, a:
a) revoca dell'agevolazione: puo' essere revocata l'agevolazione contenuta nel finanziamento agevolato, consistente nell'ammontare dell'ESL calcolato secondo quanto previsto all'art. 6. In tali casi il Ministero definisce un nuovo piano di ammortamento per il capitale ancora a scadere, regolato al tasso d'interesse di cui all'art. 6, comma 2. L'impresa beneficiaria e' tenuta a corrispondere al Ministero le rate non ancora rimborsate come definite dal nuovo piano di ammortamento;
b) revoca totale del finanziamento: in tale caso l'impresa beneficiaria restituisce al Ministero gli interessi sulle rate rimborsate al tasso di cui all'art. 6, comma 2, incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi allo stesso tasso. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate;
c) revoca parziale del finanziamento: il finanziamento erogato puo' essere revocato per la quota ancora non rimborsata al Ministero alla data della revoca. In tale caso l'impresa beneficiaria restituisce al Ministero l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi legali sono calcolati dalla data di revoca del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate.


 
Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sulla Sezione del Fondo di garanzia e sulla Sezione del Fondo crescita. A tal fine, le risorse disponibili sugli appositi stanziamenti di bilancio sono versate annualmente rispettivamente sul conto corrente di tesoreria n. 22034 del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile.
2. Una quota pari al dieci per cento delle risorse annualmente disponibili nella Sezione del Fondo crescita e' riservata, per un periodo di dodici mesi dalla data di avvio della presentazione delle domande, alle domande di finanziamento agevolato presentate da imprese beneficiarie che, alternativamente o congiuntamente:
a) prevedono nel biennio successivo alla erogazione del finanziamento agevolato la realizzazione di investimenti produttivi o di investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) sono in possesso del rating di legalita' e pertanto rientrano nell'elenco di cui all'art. 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
3. La quota del dieci per cento di cui al comma 2 e' riservata, per dodici mesi dalla data di assegnazione della nuova dotazione, sulle ulteriori risorse finanziarie che dovessero essere assegnate all'intervento di cui al presente decreto.
4. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, la DGIAI puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attivita' di gestione sono posti a carico delle risorse complessive della Sezione del Fondo crescita nel limite del due per cento.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese beneficiarie possono accedere alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie della Sezione del Fondo crescita, indicate al comma 1. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili annualmente e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato.


 
Art. 12

Disposizioni attuative

1. Il Ministero, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, definisce il modello di domanda del finanziamento agevolato e l'ulteriore documentazione che le imprese beneficiarie sono tenute a presentare e fornisce altresi' precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto. In allegato al predetto decreto e' riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 2016

Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2850


 
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