Gazzetta n. 297 del 21 dicembre 2016 (vai al sommario)
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualita' media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicita' dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilita' del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.
2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprieta' adibiti ad edilizia residenziale pubblica»;
b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
c) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita' produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si e' gia' fruito della detrazione»;
3) dopo il comma 1-bis, come sostituito dal numero 2) della presente lettera, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili»;
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si e' fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
3. Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni gia' spettanti per le medesime finalita' sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4, come prorogato e modificato dal medesimo comma, e' ripartito in due quote annuali di pari importo e puo' essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.
6. Per quanto non diversamente previsto dai commi 4 e 5 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
7. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2019».
8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato del 150 per cento.
10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni e' maggiorato del 40 per cento.
11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa e' tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed e' interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo e' effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.
13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017».
15. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2020» e le parole: «nella misura del 25 per cento delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento delle spese»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996»;
c) al comma 3, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20 milioni»;
d) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo di cui al comma 4»;
e) il comma 7 e' abrogato;
f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo».
16. Le disposizioni di cui al comma 15, ad esclusione di quella di cui alla lettera f), hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
17. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le imprese minori, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilita' semplificata, e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attivita' d'impresa. La differenza e' aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «109, commi 5, 7 e 9, lettera b),»;
2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
18. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, e' ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.
19. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno gia' concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
20. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle societa' di persone e delle imprese individuali agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66».
21. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 del presente articolo.
22. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese minori). - 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalita', l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresi' annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.
3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile gia' registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalita' di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui e' intervenuto il relativo incasso o pagamento.
6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.
8. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.
9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4».
23. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate disposizioni per l'attuazione dei predetti commi.
24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente titolo:

«TITOLO V-bis
GRUPPO IVA

Art. 70-bis (Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA). - 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".
2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:
a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralita' di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro e' una sola di esse;
c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
Art. 70-ter (Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo). - 1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente:
a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purche' residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:
a) svolgimento di un'attivita' principale dello stesso genere;
b) svolgimento di attivita' complementari o interdipendenti;
c) svolgimento di attivita' che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o piu' di essi.
3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorche' tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.
5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.
Art. 70-quater (Costituzione del gruppo IVA). - 1. Il gruppo IVA e' costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o piu' dei soggetti di cui al periodo precedente:
a) e' recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito;
b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, nella quale sono indicati:
a) la denominazione del gruppo IVA;
b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato "rappresentante di gruppo", e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;
c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 70-ter;
d) l'attivita' o le attivita' che saranno svolte dal gruppo IVA;
e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio e' irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validita' dell'opzione;
f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.
3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 70-ter, l'opzione e' vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non e' esercitata la revoca di cui all'articolo 70-novies. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b).
5. Se negli anni di validita' dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, commi 2 e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.
Art. 70-quinquies (Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso). - 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.
2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.
3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.
4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.
Art. 70-sexies (Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA). - 1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma puo' essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.
Art. 70-septies (Adempimenti). - 1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari.
2. Il rappresentante di gruppo e' il soggetto che esercita il controllo di cui all'articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto soggetto non puo' esercitare l'opzione, e' rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi piu' elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo.
3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed e' comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni.
Art. 70-octies (Responsabilita'). - 1. Il rappresentante di gruppo e' responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione.
2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attivita' di liquidazione e controllo.
Art. 70-novies (Disposizioni in materia di opzioni e revoche). - 1. La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater e' comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.
2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'articolo 70-quater comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non e' decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.
Art. 70-decies (Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA). - 1. L'opzione di cui all'articolo 70-quater, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo 70-bis, e' priva di effetti limitatamente a tale soggetto.
2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:
a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;
b) e' riconosciuto, ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 5, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;
c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile;
d) tale soggetto e' sottoposto a una procedura concorsuale;
e) tale soggetto e' posto in liquidazione ordinaria.
3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.
4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralita' dei soggetti partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso e' computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualita' di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.
5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 e' comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5.
Art. 70-undecies (Attivita' di controllo). - 1. Per le annualita' di validita' dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA e' demandato alle strutture, gia' esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita' di:
a) liquidazione prevista dall'articolo 54-bis;
b) controllo sostanziale;
c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;
e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.
3. Ai fini delle attivita' di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validita' dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attivita' di controllo.
Art. 70-duodecies (Disposizioni speciali e di attuazione). - 1. Le modalita' e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonche' di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.
2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.
3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' societa' assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una societa' di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonche' le modalita' e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo».
25. Nella tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».
26. Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»;
b) all'articolo 40:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA».
27. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro delle finanze», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' commerciale controllante e dagli enti o societa' commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o societa' commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e societa' diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa' controllante si e' avvalso della facolta' di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa' per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilita' delle societa' controllate. Si considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono possedute per oltre la meta' dall'altra, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione».
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27, lettera b).
29. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, puo' attribuire alle medesime strutture, gia' esistenti, di cui al comma 1 dell'articolo 70-undecies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 24 del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA.
30. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si applicano dal 1º gennaio 2017; le altre disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26 e 29 si applicano dal 1º gennaio 2018.
31. Per le disposizioni di cui al comma 24 il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
32. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
b) al comma 2, la parola: «biennio» e' sostituita dalla seguente: «quinquennio»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
33. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, numero 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-bis) e' aggiunto il seguente:
«1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare»;
c) alla tabella A, parte III, numero 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e».
34. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare e' comunque comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2017.
36. Dopo il comma 2 dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 e' effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio e' comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.
2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
37. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».
38. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la facolta' di pagamento cumulativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.
39. I versamenti cumulativi di cui al comma 38 del presente articolo e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, devono in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo.
40. Per l'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pari complessivamente all'importo di euro 90.
41. All'articolo 3, numero 1), della legge 17 luglio 1942, n. 907, dopo le parole: «La concessione» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti,».
42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
b) al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».
43. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
44. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non puo' comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.
46. Il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al citato comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per l'anno 2017.
47. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
48. A decorrere dal 1º gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.
49. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 65, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,» sono inserite le seguenti: «escluse le societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;
b) il comma 67 e' sostituito dal seguente:
«67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi e dalle societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare"».
50. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l'importo e' elevato a 400.000 euro».
51. Dopo l'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 111-bis (Finanza etica e sostenibile). - 1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attivita' ai seguenti principi:
a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;
b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;
c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalita' giuridica, come definite dalla normativa vigente;
d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attivita';
e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;
f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non puo' superare il valore di 5.
2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo e' riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».
52. Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2018.
53. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dai commi da 52 a 57 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023.
54. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53 e' riservata alla concessione dei contributi di cui al comma 56. Le risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilita' della misura.
55. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
56. A fronte della realizzazione di investimenti aventi le finalita' di cui al comma 55 del presente articolo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' concesso secondo le modalita' di cui alle disposizioni attuative, adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con una maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dalla normativa dell'Unione europea applicabile in materia di aiuti di Stato.
57. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, puo' essere incrementato, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa e, comunque, fino a un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro.
58. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2017. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione annuale nella quale rende conto in modo analitico dell'utilizzazione di tali somme.
59. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalita' di cui alla medesima legge n. 155 del 2003, e' riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli anni 2017 e 2018.
60. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
61. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 59 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui e' effettuato l'acquisto.
62. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
63. Per provvedere all'erogazione del credito d'imposta previsto dai commi da 59 a 64 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
64. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo decreto sono definite modalita' di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 63.
65. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «dall'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24 e 25».
66. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 e' aumentato a euro 1.000.000»;
b) ai commi 3 e 5, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento»;
d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016».
67. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) e c), del presente articolo, e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.
68. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole da: «che operano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014»;
b) il comma 9-bis e' abrogato;
c) al comma 12, le parole: «dai commi 9 e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 9»;
d) al comma 12-bis, le parole da: «e i requisiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;
e) al comma 12-ter, le parole: «comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9».
69. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, e' esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria».
70. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-novies dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le PMI" si intende una piattaforma on line che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investono prevalentemente in PMI»;
b) all'articolo 50-quinquies, le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «per le PMI», le parole: «in start-up innovative e in PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le parole: «per start-up innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI»;
c) alla rubrica del capo III-quater del titolo III della parte II, le parole: «per le start-up innovative e le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI».
71. Per il finanziamento delle iniziative di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' autorizzata la spesa di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al citato titolo I, capo 0I, del decreto legislativo n. 185 del 2000. Sul medesimo conto corrente sono, altresi', accreditate le disponibilita' finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonche' i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.
72. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018, da destinare all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.
73. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono destinare, nell'anno 2017, alle misure di cui ai commi 71 e 72 risorse a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitivita', sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 71 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 72. Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con le regioni.
74. Al fine di garantire la continuita' del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono assegnati 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a societa' cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata, nonche' allo sviluppo e al consolidamento di societa' cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
75. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in piu' soluzioni, con priorita' per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita' alla disciplina dell'Unione europea in materia, per la realizzazione di progetti di impresa»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le societa' finanziarie possono, altresi', sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonche' svolgere attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le societa' finanziarie possono intervenire nelle societa' cooperative costituite da meno di nove soci».
76. Per le societa' fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento e' ammessa la possibilita' di cedere le perdite fiscali di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse modalita' previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che le azioni della societa' cessionaria, o della societa' che controlla direttamente o indirettamente la societa' cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la societa' cedente non svolga in via prevalente attivita' immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali.
77. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della societa' cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:
a) sussistenza di identita' dell'esercizio sociale della societa' cedente e della societa' cessionaria;
b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le societa' si avvalgono della possibilita' di cui al comma 76;
c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
78. Le perdite di cui al comma 76 relative a un periodo d'imposta sono computate dalla societa' cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una nuova attivita' produttiva ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
79. La societa' cessionaria e' obbligata a remunerare la societa' cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione, all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla societa' cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma 76 del presente articolo in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
80. La societa' cedente non puo' optare per i regimi di cui agli articoli 115, 117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute ai sensi dei commi da 76 a 79 del presente articolo.
81. L'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 182-ter (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). - 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
4. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
5. Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresi' essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta e' espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto e' sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie».
82. Per le proprie finalita', l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa adozione di un apposito regolamento di disciplina, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, aventi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
83. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 82, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
84. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato articolo 33, fermo restando il complessivo limite del 40 per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della societa' di gestione del risparmio ivi prevista.
85. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilita' ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalita' individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilita' delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti.
86. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le seguenti: «dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale».
87. Per le finalita' di cui al comma 86 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017.
88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo.
89. Le somme indicate al comma 88 devono essere investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a).
90. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.
91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 88 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.
92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo.
93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 92 devono essere detenuti per almeno cinque anni.
94. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo incrementano la parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 89 del presente articolo entro novanta giorni dal rimborso.
95. La ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto non si applicano agli utili corrisposti ai soggetti indicati al secondo periodo del comma 3 del citato articolo 27 derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 89 del presente articolo fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nel rispetto della condizione di cui al comma 93 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali e' subordinata l'agevolazione di cui ai commi da 88 a 114 del presente articolo, nonche' l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve fornire, altresi', copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati agli articoli 27 e 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che corrispondono utili ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 27, comma 3, secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente.
96. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da 91 a 94 sono abrogati.
97. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui e' venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».
98. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «per ogni frazione inferiore a mille» sono inserite le seguenti: «e nel massimo di cinquanta unita'».
99. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse».
100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico, conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 101 a 113 del presente articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle societa' o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.


 
101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 90 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
102. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attivita' diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilita' di prova contraria, impresa che svolge attivita' immobiliare quella il cui patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attivita' agricola.
103. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra societa' appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
104. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.
105. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
106. Gli strumenti finanziari in cui e' investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro trenta giorni dal rimborso.
107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 106.
108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 101 presso i quali e' costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
109. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali e' investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
110. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto.
111. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale e' stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.
112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non puo' essere titolare di piu' di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.
113. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.
114. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non e' soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
115. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0.
116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), e' istituita la Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human technopole di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di seguito denominata «Fondazione». Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispone lo schema di statuto della Fondazione che e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della salute. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonche' le modalita' con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico Human technopole.
119. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione e' effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
120. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione puo' avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione puo' avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari e di ricerca.
121. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto Human technopole di cui al comma 116 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo e' erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto Human technopole di cui al comma 116.
122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
123. I criteri e le modalita' di attuazione dei commi da 116 a 122 del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto Human technopole di cui al medesimo comma 116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della salute.
124. La gestione dell'infrastruttura di ricerca FERMI rientra nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e non ha natura commerciale. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 4, della legge n. 370 del 1999 e il suo valore non e' soggetto ad ammortamento.
125. Alla societa' di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si applicano, limitatamente alla predetta partecipazione, le disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' nominato il Commissario straordinario per la liquidazione della societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione.
127. Gli organi sociali della societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 126.
128. I poteri attribuiti al collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile sono assunti dal Commissario straordinario per la liquidazione della societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria della societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione, contenendone gli effetti sulle pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 126 a 139 del presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013.
129. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci della societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione, come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal collegio dei liquidatori, non puo', in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.
130. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione Lombardia, il comune di Milano, la citta' metropolitana di Milano e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della societa', le risorse necessarie all'integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 129.
131. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
132. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al comma 131, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione della societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualita' comprese tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 1.480.000 euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019, di 1.060.000 euro per il 2020 e di 880.000 euro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto delle attivita' di liquidazione, che dovranno concludersi entro il 2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 129 e 131, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualita' successive al 2017 e' posto a conguaglio con la differenza tra quanto gia' corrisposto in via anticipata nell'annualita' precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento.
133. Agli oneri di cui al comma 132 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
134. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area utilizzata per l'EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio delle attivita' di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Universita' degli studi di Milano.
135. Agli oneri di cui al comma 134 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
136. La societa' AREXPO Spa puo' avvalersi, sulla base di convenzioni, della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonche' delle rispettive societa' in house.
137. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 49, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 49-bis, il quinto periodo e' soppresso;
c) al comma 49-ter, il quarto e quinto periodo sono soppressi.
138. Il comma 775 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' abrogato.
139. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci della societa' EXPO 2015 Spa per le attivita' strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla legislazione in materia di personale, ad assunzione di personale a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019.
140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita', mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
141. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.
142. Gli interventi di cui ai commi 140 e 141 del presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
143. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.
144. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.
145. Le risorse di cui al comma 144 sono destinate alla realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
146. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».
147. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso sia gia' stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da quelle stanziate dal presente articolo, il relativo intervento e' escluso dal piano pluriennale degli interventi. Resta salva la possibilita' che, in sede di rimodulazione annuale del piano, le risorse equivalenti siano destinate, su richiesta del proponente, previa valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari e previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini gia' previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore importo e che posseggano i requisiti previsti».
148. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori). - 1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa' costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale societa' sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;
3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:
a) copia del documento di viaggio in corso di validita' con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
b) documentazione comprovante la disponibilita' della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma puo' essere trasferita in Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);
d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.
3. L'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".
4. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo trasmette tempestivamente all'Unita' di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al medesimo comma 2, che siano ritenuti utili ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' disciplinate le forme e le modalita' di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al primo periodo, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.
5. Al titolare del visto per investitori e' rilasciato, in conformita' alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Il permesso di soggiorno per investitori e' rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 e' stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.
7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.
8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, e' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali e' consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30.
9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, resta ferma l'applicabilita' degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».
149. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni solari successivi» sono soppresse.
150. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea:
1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti»;
2) le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonomi»;
c) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream».
151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), e lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
152. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 24-bis (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). - 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validita' dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validita' dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'articolo 68, comma 3.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui e' valida la predetta opzione. Tale importo e' ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L'imposta e' versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non e' deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed e' efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita' fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 e' revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validita' dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o per uno o piu' dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facolta' di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu' Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23.
6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista puo' essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o piu' dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purche' soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'estensione dell'opzione puo' essere revocata in relazione a uno o piu' familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o piu' dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1».
153. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validita' dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 del citato articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
154. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
155. Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo.
156. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, universita', enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani.
157. Le modalita' applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
158. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validita' dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.
159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
160. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»;
b) al comma 184 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182»;
c) dopo il comma 184 e' inserito il seguente:
«184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite»;
d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80.000»;
e) al comma 189, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».
161. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) e' inserita la seguente:
«f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».
162. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformita' a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.
163. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo e assicura la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.
164. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1º gennaio 2013».
165. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' stabilita in misura pari al 25 per cento.
166. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, e' istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE e' un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilita' a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito e' coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.
167. L'APE puo' essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'eta' anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purche' siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono gia' titolari di un trattamento pensionistico diretto.
168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.
169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l'uso dell'identita' digitale SPID di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e con i modelli da approvare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui ai commi da 166 a 186 del presente articolo e' di quattordici giorni. La facolta' di estinzione anticipata dell'APE e' regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonche' l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. L'attivita' svolta dall'INPS ai sensi dei commi da 166 a 186 del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione creditizia, ne' di intermediazione assicurativa.
170. La durata minima dell'APE e' di sei mesi. L'entita' minima e l'entita' massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento e' sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalita' semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.
171. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente e' effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione e' priva di effetti. L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata.
172. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilita' dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
173. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE e' ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 166 del presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento e' altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. La garanzia dello Stato e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo e' surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. Tale finanziamento e le formalita' a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
174. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al comma 169.
175. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 165 a 174 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 173 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
176. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 173 e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
177. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 del presente articolo non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore e' riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed e' riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualita' di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 171 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.
179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.
180. La concessione dell'indennita' di cui al comma 179 e' subordinata alla cessazione dell'attivita' lavorativa e non spetta a coloro che sono gia' titolari di un trattamento pensionistico diretto.
181. L'indennita' di cui al comma 179 e' erogata mensilmente su dodici mensilita' nell'anno ed e' pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non e' soggetto a rivalutazione.
182. L'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo non e' compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonche' con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennita' nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennita' e' compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono l'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta' di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
185. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:
a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d);
b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:
1) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
5) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
6) all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 186;
7) alle forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
187. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella A e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato D annesso alla presente legge;
b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»;
c) il comma 2 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo e' attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».
188. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di eta', contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui al comma 167 del presente articolo e in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.
189. La parte imponibile della rendita di cui al comma 188, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, e' assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
190. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.
191. Le disposizioni di cui ai commi 188, 189 e 190 si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.
192. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
193. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale da' conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
194. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.
195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta facolta' puo' essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianita' contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto».
196. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facolta' di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta' di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
197. Per i casi di esercizio della facolta' di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di piu' periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto gia' versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato e' effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non puo', comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia gia' dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.
198. I soggetti, titolari di piu' periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al medesimo articolo 1, comma 239, come modificato dal comma 195 del presente articolo.
199. A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di eta' e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


 
201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del presente articolo, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
202. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo:
a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 199, lettera d);
b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
f) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
g) all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 203;
h) alle forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non e' cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianita' contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianita' contributiva al momento del pensionamento.
205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non e' cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attivita' di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
206. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'articolo 24, comma 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' abrogato;
b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «, compreso l'anno di maturazione dei requisiti,» sono soppresse e le parole: «per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;» sono sostituite dalla seguente: «ovvero»;
2) alla lettera b), le parole: «, per le pensioni aventi decorrenza dal 1º gennaio 2018» sono soppresse;
c) all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
d) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) entro il 1º marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;
b-ter) entro il 1º maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018».
207. Per effetto di quanto stabilito dal comma 206 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementato di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
208. Ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, anche introducendo eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i contenuti informativi previsti per la certificazione del beneficio medesimo ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
209. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' all'incremento dell'eta' anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
210. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti dal seguente:
«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro».
211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.
212. A seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, nonche' dall'articolo 1, commi da 265 a 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio e' da ritenere conclusa nonche' a quanto stabilito dal comma 213 del presente articolo, i complessivi importi indicati al quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sono rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018, 734,8 milioni di euro per l'anno 2019, 388,1 milioni di euro per l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma e' effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 e' incrementata di 641,85 milioni di euro per l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.
213. In considerazione del limitato utilizzo, come anche accertato ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' della circostanza che risultano trascorsi i termini decadenziali di comunicazione degli elenchi nominativi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, all'articolo 22, comma 1, alinea, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole: «ulteriori 35.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 19.741 soggetti».
214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 212 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilita' o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attivita' lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e puo' comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennita' di mobilita', ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennita' stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;
b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera a), che siano gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale edile come specificato nel medesimo comma 214.
216. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 214 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 214 e 218, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 214 a 218 del presente articolo.
217. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 216 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
218. I benefici di cui al comma 214 sono riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti e nel limite massimo di 137 milioni di euro per l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di 368 milioni di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di euro per l'anno 2020, di 261 milioni di euro per l'anno 2021, di 171 milioni di euro per l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 212 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 167.795 soggetti.
219. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata anche ai sensi del comma 212 del presente articolo, e' ridotta di 134 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023.
220. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del presente articolo si provvede altresi' mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 30 milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per l'anno 2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di euro per l'anno 2023, per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 6 milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di euro per l'anno 2026.
221. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come conseguenti dai commi da 212 a 219 del presente articolo, concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica previste dalla presente legge, e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e gli ultimi due periodi. Qualora dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 216 del presente articolo dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 218, primo periodo, del presente articolo, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
222. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facolta' prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, e' estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
223. Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonche' il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianita' di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
224. Gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 sono valutati in 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022.
225. A quota parte degli oneri di cui al comma 224 si provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 222 e 223;
b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
226. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Sono conseguentemente aumentati i limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
227. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui ai commi da 226 a 232 del presente articolo sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della data di entrata in vigore della presente legge, ancorche' ne siano esauriti i termini di durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'alinea del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, del periodo intercorrente tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di entrata in vigore della presente legge, dalla quale inizia a decorrere nuovamente il predetto termine. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani prende in considerazione le domande di pensionamento secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 226 del presente articolo e delle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
228. Agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
229. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
230. All'onere derivante dall'attuazione del comma 226 si provvede:
a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilita' speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di euro della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
231. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 230 del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.
232. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2017.
233. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e, conseguentemente, le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi dell'undicesimo periodo del medesimo comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma 284 nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018.
234. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma sono estese anche al Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. L'operativita' delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma e' subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
235. Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarieta' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilita' e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro previsto dall'articolo 33, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015 per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, e' ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e nei limiti e alle condizioni di cui al comma 236 del presente articolo, di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e pari al 50 per cento dell'importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019. Detto importo e' calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento degli assegni straordinari necessaria per effetto della riduzione del contributo straordinario di cui al primo periodo del presente comma provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
236. Il beneficio di cui al comma 235 e' riconosciuto ai datori di lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, di 224 milioni di euro per l'anno 2018, di 139 milioni di euro per l'anno 2019, di 87 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 235 ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma e del limite numerico complessivo di cui al comma 235. Fermo restando il limite numerico complessivo di cui al comma 235, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate a usufruire del beneficio di cui al comma 235. Alle attivita' previste l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
237. Per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarieta' di cui al comma 234 provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro ai sensi del secondo periodo del presente comma, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarieta'. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalita' di cui al primo periodo del presente comma. L'operativita' della disposizione di cui ai primi due periodi del presente comma e' subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi di cui al comma 234, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
238. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' ridotta di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
239. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della citata legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorita' previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale.
240. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati:
a) alla restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica utilita' e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;
b) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017; a tal fine e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019; conseguentemente, all'articolo 32, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017» e le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;
c) all'incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento della misura di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente, al comma 4-bis dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30 milioni annui»;
d) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.
241. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e' riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.
242. Durante il periodo di congedo di cui al comma 241, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennita' giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al medesimo decreto e dai decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
243. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24-bis (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center). - 1. Le misure del presente articolo si applicano alle attivita' svolte da call center indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.
2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attivita' di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non e' membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento:
a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operativita' a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione e' effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center;
b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati;
c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attivita' di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non e' membro dell'Unione europea, devono darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, nessun beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia di attivita' puo' essere erogato a operatori economici che, dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, delocalizzano l'attivita' di call center in un Paese che non e' membro dell'Unione europea.
5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla e' fisicamente collocato nonche', a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese che non e' membro dell'Unione europea, della possibilita' di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilita' nell'ambito della medesima chiamata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando un cittadino e' destinatario di una chiamata proveniente da un call center.
7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione e' irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva operativita', dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), la sanzione e' irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione; all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei commi 5 e 6 e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo integri, altresi', la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonche' di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a un call center esterno e' considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f), e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 ed e' conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore. La constatazione della violazione puo' essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.
9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi di call center e' tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.
10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call center l'offerta migliore e' determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
11. Tutti gli operatori economici che svolgono attivita' di call center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresi', tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.
12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro».
244. Al fine di garantire la continuita' del reddito degli operatori del settore della pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque entro il 31 marzo 2017, presso l'INPS e' istituito il Fondo di solidarieta' per il settore della pesca (FOSPE).
245. Il FOSPE e' costituito da una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attivita' e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilita' finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonche' ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
246. Il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonche' a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorita' pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attivita' di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
247. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sul tasso di adesione al FOSPE da parte dei soggetti di cui al comma 246 e presenta alle Camere, entro il 31 ottobre 2017, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato.
248. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 244 a 247 del presente articolo si applicano al FOSPE le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
249. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonche' della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'importo eccedente euro 1.000.
250. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilita', ancorche' non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilita' di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non e' cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, e' riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento pensionistico e' differito, con criteri di priorita' in ragione dell'eta' anagrafica, dell'anzianita' contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
251. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 del 1999 e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilita' successive al 1º gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.
252. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle universita' statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'universita' alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonche' le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attivita' sportive.
253. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale e' stabilito da ciascuna universita' statale con il regolamento di cui al comma 254 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
254. Ciascuna universita' statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equita', gradualita' e progressivita', nonche' delle disposizioni dei commi da 252 a 267. In sede di prima applicazione, ciascuna universita' statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258.
255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalita' previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' inferiore o eguale a 13.000 euro;
b) sono iscritti all'universita' di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare e' quello di cui al comma 255, lettera a).
257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non puo' superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non puo' superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 256, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.
259. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 255 a 258 e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna universita' statale:
a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale;
b) le modalita' di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o piu' rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento.
260. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 252, le universita' statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.
261. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale e' stabilito dalle singole universita' statali, anche in deroga ai criteri individuati nei commi da 255 a 258 del presente articolo.
262. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'universita'. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.
263. Gli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati.
264. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEE di cui ai commi 255, 257 e 258 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 252 a 267 del presente articolo.
265. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le universita' statali, a decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno accademico 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 del presente articolo, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.
266. Le disposizioni dei commi da 252 a 267 del presente articolo non si applicano alle universita' non statali, alle universita' telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonche' all'universita' degli studi di Trento.
267. Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro il 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni dei commi da 252 a 266. In caso di mancato adeguamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
268. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'universita', e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
269. Ai fini della gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi. Sono comunque fatti salvi i modelli sperimentali di gestione degli interventi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
270. La norma del comma 269 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
271. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali.
272. Le risorse del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, a norma del comma 269 del presente articolo, entro il 30 settembre di ciascun anno. Nelle more della razionalizzazione di cui al medesimo comma 269, tali risorse sono comunque trasferite direttamente agli enti regionali erogatori, previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi.
273. A decorrere dal 1º gennaio 2017, la Fondazione per il Merito, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo 34». La nuova denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, nel medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare.
274. All'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) al comma 6 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilita'».
275. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34», sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle universita' statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.
276. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275 gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) l'ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' inferiore o eguale a 20.000 euro;
b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonche' negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, purche' comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10;
c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.
277. Il limite di importo dell'ISEE di cui al comma 276, lettera a), puo' essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 273 a 289.
278. Sono altresi' ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma 276, lettere a) e c), e che, pur non soddisfacendo la condizione di cui al comma 276, lettera b), sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti.
279. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei commi 276 e 278 sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio assegnato a ciascun candidato e' calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 276, lettere a), b) e c), nonche' sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale di cui al comma 278. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma 276, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall'INVALSI.
280. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 281 e 282.
281. La prima rata e' versata allo studente al momento della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata e' versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo.
282. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, a condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:
a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;
b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.
283. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle universita' statali o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo.
284. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni di studio all'estero, con tutti gli strumenti e i servizi del diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonche' con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente puo' comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.
285. Alle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
286. Per il finanziamento delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo, sono attribuiti alla «Fondazione Articolo 34» 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
287. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attivita' ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attribuiti 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.
288. Nelle more del raggiungimento della piena operativita' della «Fondazione Articolo 34» e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalita' dei commi da 273 a 289 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, incaricata di attivare le procedure relative all'emanazione del bando di cui al comma 275, ai fini dell'assegnazione e del versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalita' operative e organizzative della cabina di regia e il supporto amministrativo e tecnico alle attivita' della stessa, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al raggiungimento della piena operativita' della Fondazione e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.
289. La quota parte delle risorse di cui al comma 286 eventualmente non utilizzate per le finalita' di cui ai commi da 273 a 288, da accertare entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
290. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sulla base degli obiettivi indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica organizzano specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgere, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attivita' scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione.
291. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: «connesse ai servizi» sono inserite le seguenti: «e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341».
292. In attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, le universita' organizzano specifiche attivita' di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma 291 del presente articolo.
293. Per le finalita' dei commi da 290 a 292 del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale importo e' ripartito annualmente tra le universita' tenendo conto delle attivita' organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e dei commi da 290 a 292 del presente articolo, nonche' dei risultati raggiunti.
294. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), dopo le parole: «nonche' a favore» sono inserite le seguenti: «degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,»;
b) all'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,».
295. Al fine di incentivare l'attivita' base di ricerca dei docenti delle universita' statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attivita' base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
296. Il Fondo di cui al comma 295 e' destinato al finanziamento annuale delle attivita' base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle universita' statali.
297. Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori e i professori di seconda fascia che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 301 del presente articolo, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa o sono risultati vincitori delle procedure di cui all'articolo 1, commi da 207 a 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati.
298. L'importo individuale del finanziamento annuale e' pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento deve tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.
299. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico-disciplinare, predispone gli elenchi dei ricercatori e dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale individuale delle attivita' base di ricerca.
300. Nel limite delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 295 e fermo restando l'importo del finanziamento individuale di cui al comma 298, l'ANVUR predispone gli elenchi di cui al comma 299 sulla base dei seguenti criteri:
a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, delle condizioni di cui al comma 297;
b) l'inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, e' pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio;
c) l'inclusione, nell'elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, e' pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio.


 
301. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun ricercatore e professore di seconda fascia incluso negli elenchi predisposti ai sensi dei commi 299 e 300, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale dell'ANVUR, puo' presentare la domanda diretta a ottenere il finanziamento annuale individuale delle attivita' base di ricerca.
302. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasferisce a ciascuna universita' le risorse per il finanziamento annuale delle attivita' base di ricerca spettante ai ricercatori e ai professori di seconda fascia.
303. Al fine di favorire lo sviluppo delle attivita' di ricerca nelle universita' statali e di valorizzare le attivita' di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017:
a) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle universita' statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 12, quarto periodo, le parole: «dalle universita' e» sono sostituite dalle seguenti: «dalle universita' nonche' a quella effettuata» e, al comma 13, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dalle universita'». Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in termini di minori entrate per lo Stato con riferimento a quanto previsto dal periodo precedente, lo stanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto di 12 milioni di euro;
c) all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
304. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al finanziamento delle attivita' di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui ai commi da 295 a 305 sono nulli e la nullita' e' rilevabile d'ufficio.
305. La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare al sostegno specifico delle «Attivita' di ricerca a valenza internazionale».
306. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'ANVUR, e' autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di ulteriori 15 unita' appartenenti all'area terza del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri, di cui 13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di ulteriori 2 unita' appartenenti all'area seconda del medesimo CCNL - comparto Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
307. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.
308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attivita' di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attivita' di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attivita' di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attivita' di alternanza nei percorsi universitari. L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
309. Il beneficio contributivo di cui al comma 308 e' riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308.
310. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio di cui ai commi 308 e 309, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
311. Il secondo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».
312. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 616-bis e' inserito il seguente:
«616-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativamente al programma operativo nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" riferito al periodo di programmazione 2014/2020, puo' condurre le verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, avvalendosi dei revisori dei conti di cui al comma 616 del presente articolo, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa dell'Unione europea che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali».
313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
314. Al fine di incentivare l'attivita' dei dipartimenti delle universita' statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualita' della ricerca e nella progettualita' scientifica, organizzativa e didattica, nonche' con riferimento alle finalita' di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' istituita un'apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
315. Il Fondo di cui al comma 314 e' destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle universita' statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331.
316. La quota parte delle risorse di cui al comma 314, eventualmente non utilizzata per le finalita' di cui ai commi da 318 a 339 del presente articolo, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
317. Per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini dell'applicazione dei commi da 318 a 339, il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito dal riferimento alle classi.
318. Entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' nominata una commissione deputata allo svolgimento delle attivita' di cui ai commi da 325 a 328. La commissione e' composta da sette membri, di cui:
a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;
b) quattro designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'ANVUR e dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
319. Entro la medesima data di cui al comma 318, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti, all'esito dell'ultima valutazione della qualita' della ricerca (VQR), dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento delle universita' statali:
a) la definizione del calcolo di un apposito «Indicatore standardizzato della performance dipartimentale» (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari;
b) l'attribuzione a ognuno dei dipartimenti delle universita' statali del relativo ISPD.
320. All'esito delle procedure di cui al comma 319, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca redige e rende pubblica, nel proprio sito internet istituzionale, la graduatoria dei dipartimenti delle universita' statali, in ordine decrescente rispetto all'ISPD attribuito al singolo dipartimento.
321. Dal 1º maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le universita' statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 320, come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui al comma 337, terzo periodo, possono presentare la domanda diretta a ottenere, per ognuno dei medesimi dipartimenti, il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.
322. Il numero massimo di domande ammissibili, per i dipartimenti appartenenti alla stessa universita' statale, e' pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti per i quali l'universita' statale puo' presentare la domanda di cui al comma 321 siano superiori a 15, l'universita' stessa procede a una selezione delle proprie domande dipartimentali, nel numero massimo di 15, motivando la scelta in ragione dell'ISPD attribuito al singolo dipartimento, nonche' di ulteriori criteri demandati all'autonoma valutazione del singolo ateneo.
323. La domanda di cui ai commi 321 e 322:
a) e' presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento a una sola delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, e relativo: agli obiettivi di carattere scientifico; all'utilizzo del finanziamento per il reclutamento, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, del personale docente, ovvero per il reclutamento di personale tecnico e amministrativo; alla premialita', ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 240 del 2010; all'investimento in infrastrutture per la ricerca; allo svolgimento di attivita' didattiche di elevata qualificazione; alla presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto dipartimentale;
c) qualora, al medesimo dipartimento, afferissero docenti appartenenti a piu' aree disciplinari, il progetto di cui alla lettera b) deve dare preminenza alle aree disciplinari che hanno ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori risultati.
324. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 e' pari a 180. Il numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, non puo' essere inferiore a 5 ne' superiore a 20. La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, e' stabilita, nel limite delle risorse economiche di cui ai commi da 314 a 317, con il decreto di cui al comma 318, e tenuto conto:
a) della numerosita' della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti ad essa riferibili;
b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.
325. La valutazione delle domande presentate ai sensi dei commi 321, 322 e 323 per la selezione dei dipartimenti di cui al comma 324 e' affidata alla commissione di cui al comma 318 e si svolge mediante due fasi successive.
326. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le domande presentate da ciascuna universita' statale in relazione al solo dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 320. La valutazione della domanda ha ad oggetto il progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, lettere b) e c). Esclusivamente in caso di esito positivo della valutazione, il dipartimento consegue il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, nei limiti massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN ai sensi del comma 324.
327. Nella seconda fase, tenuto conto del numero dei dipartimenti ammessi e di quelli esclusi dal finanziamento ai sensi del comma 326, la commissione valuta le rimanenti domande assegnando a ognuna di esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base all'ISPD del singolo dipartimento e 30 punti sono attribuiti in base al progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, lettere b) e c), in relazione alla coerenza e alla fattibilita' dei contenuti del medesimo progetto. La graduatoria risultante all'esito di questa seconda fase suddivide i dipartimenti in base alla relativa area disciplinare di appartenenza e assegna il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo di cui al comma 324, sono utilmente posizionati.
328. Entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, la commissione pubblica, nel sito internet istituzionale dell'ANVUR, l'elenco dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla predetta pubblicazione, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasferisce alle universita' statali cui appartengono i dipartimenti il relativo finanziamento. L'universita' e' vincolata all'utilizzo di queste risorse a favore dei dipartimenti finanziati.
329. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente: «In tal caso, le universita' possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati».
330. La selezione di cui ai commi 326 e 327 e' svolta con cadenza quinquennale. Le attivita' di supporto alla commissione di cui al comma 318 da parte della competente direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione alle riunioni della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi di spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
331. Per il primo quinquennio di istituzione del Fondo di cui ai commi da 314 a 317 e relativamente agli anni 2018-2022:
a) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui al comma 318, e' adottato entro il 30 aprile 2017;
b) le attivita' di cui ai commi 319 e 320 devono concludersi entro il 30 aprile 2017;
c) il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 321 e' fissato al 31 luglio 2017;
d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 328, primo periodo, e' fissato al 31 dicembre 2017; i termini per il trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma 328, secondo periodo, sono fissati al 31 marzo 2018, al 31 marzo 2019, al 31 marzo 2020, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022.
332. L'importo annuale del finanziamento di cui ai commi da 314 a 331 e' pari a 1.350.000 euro.
333. L'importo di cui al comma 332:
a) e' ridotto del 20 per cento per il primo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
b) e' ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
c) e' mantenuto invariato per il terzo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
d) e' aumentato del 10 per cento per il quarto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
e) e' aumentato del 20 per cento per il quinto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento.
334. Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal n. 1 al n. 9 del CUN, l'importo di cui al comma 332 e' aumentato di 250.000 euro, utilizzabili esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.
335. L'importo complessivo del finanziamento quinquennale di cui ai commi da 314 a 317 e di cui al comma 332 e' assoggettato alle seguenti modalita' di utilizzazione:
a) non piu' del 70 per cento, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, puo' essere impiegato per le chiamate dei professori e per il reclutamento di ricercatori, a norma degli articoli 18 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010, e per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo;
b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per le chiamate di professori esterni all'universita' cui appartiene il dipartimento ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del presente comma, per le chiamate dirette di professori ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
336. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 332 e' interrotta a seguito del mutamento di denominazione del dipartimento e in conseguenza della sua cessazione.
337. Entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di erogazione del finanziamento di cui al comma 332, l'universita', per ogni dipartimento, e' tenuta a presentare alla commissione di cui al comma 318 una relazione contenente il rendiconto concernente l'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto di cui al comma 323, lettere b) e c). La commissione, entro tre mesi dalla presentazione della relazione, riscontrata la corrispondenza tra l'utilizzazione delle risorse economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il rispetto delle modalita' di utilizzazione di cui al comma 335, esprime il proprio motivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l'universita' non puo' presentare per lo stesso dipartimento la domanda diretta all'ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.
338. Al fine di favorire l'utilizzazione dei finanziamenti di cui ai commi da 314 a 337 del presente articolo, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;
b) all'articolo 24, comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri».
339. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualita' della ricerca delle universita' e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualita' della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo».
340. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, e' autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma e' riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalita' di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.
341. La domanda di cui al comma 340 e' redatta e trasmessa secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si e' svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 340 del presente articolo e' funzionale alle esigenze dell'ufficio.
342. Per i soggetti di cui al comma 340 del presente articolo resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformita' a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
343. Per le finalita' di cui al comma 340 e' autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente agli anni 2016 e 2017.
344. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta' inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, e' riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonche' ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di eta' inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
345. Le disposizioni di cui al comma 344 del presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e' riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
347. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative al pagamento dell'indennita' di cui al comma 346.
348. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalita', e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalita'» volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o piu' figli, nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
349. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalita' e' pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonche' quelli di rilascio e di operativita' delle garanzie.
350. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del terzo Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
351. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile e' recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «devoluto a favore della Cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalita' di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122».
352. All'articolo 1, comma 367, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115,» sono inserite le seguenti: «nonche' alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,».
353. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e' riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.
354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche', per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e' aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilita'. Il buono e' corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non e' cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non e' altresi' fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.
356. Al fine di sostenere la genitorialita', verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.
357. Ai medesimi fini di cui al comma 356 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
358. Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunita' e non discriminazione, oltre alle risorse destinate alle predette iniziative gia' stanziate nella parte II (sezione II) della presente legge, per l'anno 2017 possono concorrere ulteriori risorse, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
359. Al fine di sostenere le attivita' di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
360. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo medesimo.
361. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 5 milioni di euro nell'anno 2017.
362. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:
a) e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
b) e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
363. Le regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 e per il conseguimento delle finalita' dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
364. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalita' di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.
366. Per il concorso alle finalita' di cui al comma 364 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
367. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365 del presente articolo si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 365.
368. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017». Sono altresi' prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
369. All'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico,» e sono soppresse le parole da: «, di cui 74 milioni» fino alla fine del comma.
370. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017, e' pari al 16 per cento e soddisfa gli obblighi di cui al predetto articolo 9.
371. La dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017.
372. Nelle more della conclusione dei processi di mobilita' di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unita' da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge.
373. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra piu' scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
374. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
375. L'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio gia' maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1º settembre 2016.
376. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
377. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2017, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per l'anno 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
378. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2017. Al ristoro della diminuzione di entrate derivante all'INPS dal primo periodo del presente comma provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione e' iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
379. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «30 novembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017» e dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e di 128 milioni di euro per l'anno 2017».
380. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017».
381. Per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche per adeguamenti di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.
382. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, le parole: «ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7»;
b) il comma 15-ter e' sostituito dal seguente:
«15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione e' curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo:
1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;
2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e' assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
3) per le regioni e province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e consultazione del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;
4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute»;
c) al comma 15-quater, le parole: «e il Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005»;
d) dopo il comma 15-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«15-sexies. Qualora la regione, sulla base della valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma 15-quater, non abbia adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in qualita' di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo tecnico.
15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa».
383. Per l'attuazione del comma 15-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 382 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
384. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,92 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
385. Ferme restando le disposizioni inerenti all'accesso alla quota premiale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' le disposizioni in materia di piani di rientro, di cui all'articolo 2, commi da 77 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialita' di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sempre a livello sperimentale per l'anno 2017, ogni regione puo' proporre al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, di seguito denominato «Comitato LEA», di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e tenuto conto delle valutazioni del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
386. I programmi di cui al comma 385, di durata annuale, da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da approvare entro i successivi trenta giorni da parte del Comitato LEA, individuano aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Per le regioni sottoposte a piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.
387. I programmi di cui al comma 385 recano altresi':
a) le modalita' e i tempi per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati;
b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da effettuare da parte del Comitato LEA e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, da parte del Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.
388. Con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della quota di premialita' per il 2017 di cui al comma 385 e l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al medesimo comma. La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo determina, per la regione interessata, la perdita, per il medesimo anno 2017, del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili in conseguenza dell'applicazione della disposizione del periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.
389. Il Comitato LEA redige una relazione in ordine all'attivita' sperimentale di cui ai commi da 385 a 388.
390. Al fine di migliorare le performance e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, all'articolo 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro».
391. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle conseguenti norme di attuazione.
392. Per gli anni 2017 e 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l'anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.
393. A decorrere dall'anno 2017 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari a 1.000 milioni di euro, e' destinata alle finalita' di cui ai commi 400, 401, 408 e 409.
394. Con i medesimi accordi di cui al comma 392 le regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016; decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario.
395. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Comitato e il Tavolo tecnico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, predispongono, per le medesime regioni, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni di cui all'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
396. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato.
397. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e di quanto convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 398 a 407 del presente articolo.
398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed e' rideterminato nella misura del 6,89 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti».
399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 398 del presente articolo, il tetto della spesa farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del 7,96 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata».
400. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo e' finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


 
401. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393.
402. Per gli effetti di quanto previsto ai commi 400 e 401, con determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, da adottare entro il 31 marzo 2017, sono stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovativita' condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Con la medesima determinazione sono definite le modalita' per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovativita' e le modalita' per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al presente comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli gia' individuati dall'AIFA.
403. Il requisito di innovativita' permane per un periodo massimo di 36 mesi.
404. I farmaci di cui al comma 402 sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.
405. Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi 400 e 401, secondo le modalita' individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
406. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401.
407. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter e' inserito il seguente:
«11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarita' tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non e' consentita la sostituibilita' automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare ne' tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono piu' di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;
b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilita' delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Il medico e' comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuita' terapeutica ai pazienti;
c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validita' del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o piu' farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);
d) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale».
408. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
409. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
410. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalita' della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016.
411. In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016 e' compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.
412. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui al comma 367, e' vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.
413. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, avvia, tramite la societa' Consip Spa, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.
414. Dalla disposizione di cui al comma 413 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
415. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e il monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, avvia una sperimentazione, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese, sulla cui base procede come acquirente unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il medesimo Ministero e per il Ministero dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali.
416. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e i tempi di attuazione, nonche' le strutture dei Ministeri coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 415.
417. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, possono essere individuate ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui e' applicata la sperimentazione di cui al comma 415.
418. Dalle disposizioni di cui ai commi da 415 a 417 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
419. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 512, le parole: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori»;
b) dopo il comma 514 e' inserito il seguente:
«514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa puo' supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attivita' di cui al presente comma e' previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018»;
c) al comma 515, dopo le parole: «di cui al comma 513,» sono inserite le seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis,».
420. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni».
421. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorita' nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)».
422. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».
423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 28 febbraio 2017 sono definite le attivita' da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonche' alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.
424. L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.
425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.
426. All'articolo 1, comma 624, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 26 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per gli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 16 milioni di euro per l'anno 2019, al netto di quanto effettivamente versato per ciascun anno del triennio 2017-2019».
427. All'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2016».
428. Le maggiori entrate accertate e riscosse dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dall'applicazione della tariffa dei diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dall'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 41-bis, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 4 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato in ciascun anno dal 2017.
429. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al primo periodo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorita' per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.
430. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, e' ridotto di 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
431. A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.
432. Ai fini della razionalizzazione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'efficientamento delle modalita' di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di cui alle tabelle A e B allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014.
433. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», alimentato dalle seguenti risorse:
a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le risorse in conto residui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) le risorse in conto residui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) le somme disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo nonche' di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016.
434. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente:
«714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidita' erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e' effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui e' stata erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011».
435. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora attuata, secondo le modalita' e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedente presentano alla sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.
436. Al comma 9 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorita' giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche»;
b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato».
437. Le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso.
438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
439. I beneficiari, le finalita', i criteri e le modalita' di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 sono disciplinati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
440. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
441. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
442. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016 e 2017».
443. I commi 433, 437, 438, 439 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
444. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno puo', comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non puo' assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
445. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, fino al 31 dicembre 2019 non si applicano i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale».
446. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380-octies e' inserito il seguente:
«380-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octies che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarieta' comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a), riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' il contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016».
447. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite le seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017,».
448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e' stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.
449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare. La restante quota e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarieta' comunale complessivo.
450. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +8 per cento o inferiore a -8 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale, e' costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia dell'8 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore all'8 per cento. Il predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento nei limiti delle risorse accantonate.
451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
452. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarieta' comunale cui si riferiscono.
453. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.
454. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 28 febbraio 2017.
455. Per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 dicembre 2016.
456. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa.
457. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.
458. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.»;
b) alla lettera a), le parole: «Comuni e Province» sono sostituite dalle seguenti: «Enti locali»;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. puo' predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni e' sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard»;
d) alla lettera d), la parola: «questionari» e' sostituita dalle seguenti: «sistemi di rilevazione di informazioni» e le parole: «ai Comuni e alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «agli Enti locali»;
e) alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica per i fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica» sono inserite le seguenti: «per i fabbisogni standard»;
f) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresi', pubblicati nel sito "www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».
459. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto.» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di solidarieta' comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata; restano in tal caso confermate le modalita' di riparto di cui al presente articolo».
460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonche' a interventi volti a favorire l'insediamento di attivita' di agricoltura nell'ambito urbano.
461. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato alla data indicata al comma 460 del presente articolo.
462. In attuazione della sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in riferimento al ricorso n. 7234 del 2014 pendente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,52 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse del predetto fondo sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia al contenzioso amministrativo pendente.
463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarieta' di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' soppresso.
465. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento gia' attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purche' riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione e' allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto e' aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo e' allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:
a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;
c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;
d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.
469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalita' definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.
471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f), tenendo conto della gradualita' prevista al comma 476. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.
472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non e' acquisita.
473. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.
475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:
a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero e' operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma e' tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento e' effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;
c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonche' al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui gia' autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le citta' metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.
476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), e' applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanita', un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), e' applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), e' applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475.
477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.
478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:
a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione e' determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;
b) alle citta' metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna citta' metropolitana, provincia e comune e' determinato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Le citta' metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 469;
c) per le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, puo' essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;
d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli.
481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 e' stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento in cui e' stata commessa l'elusione e al responsabile amministrativo, individuato dalla stessa sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
482. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
483. Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonche' per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Ai fini del saldo di competenza mista previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
484. Alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.
486. Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalita' di investimento di cui ai commi da 463 a 508, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
487. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.
488. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica attribuisce a ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) interventi di edilizia scolastica gia' avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016;
b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge.
489. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.
490. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it».
491. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica di cui ai commi da 487 a 489, sono completi delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.
492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale e' determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:
1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1º gennaio dell'esercizio di riferimento;
2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;
b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489;
c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.
493. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 492, qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.
494. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 487, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15 marzo.
495. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.
496. Le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalita' di investimento di cui al comma 495, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
497. Gli enti di cui al comma 495 comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it».
498. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 497 sono complete delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.
499. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione e' determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.
500. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a) e b) del comma 499, qualora l'entita' delle richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.


 
501. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il 15 marzo.
502. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030.
503. Il concorso della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto a decorrere dal 2018, previsto dall'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, puo' essere assicurato attraverso contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e compresi i gettiti arretrati inerenti a devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno.
504. Le disposizioni dei commi 502 e 503 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
505. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 502, pari a 50 milioni di euro nel 2017, a 73 milioni di euro nel 2018, a 98 milioni di euro nel 2019, a 103 milioni di euro nel 2020, a 101 milioni di euro nel 2021, a 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, a 65 milioni di euro nel 2031, a 38 milioni di euro nel 2032 e a 12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e), del presente articolo.
507. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.
508. Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.
509. In applicazione del punto 1 dell'Accordo in materia di finanza pubblica con il Governo, sottoscritto in data 20 giugno 2016, la Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018, calcolato secondo le modalita' di cui al comma 466. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con le disposizioni del presente comma.
510. Al fine di riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, la Regione siciliana provvede, in attuazione del punto 2 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente puo' essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo. Resta fermo che la riduzione della spesa corrente non puo' in nessun caso essere inferiore al 2 per cento annuo. Tale riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno precedente, a parita' di funzioni attribuite alla regione, e al netto delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo.
511. La riduzione della spesa di cui al comma 510 e' realizzata attraverso le modalita' di cui al punto 3 dell'Accordo con la Regione siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica annualmente, previa certificazione regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al comma 509 e il rispetto delle riduzioni strutturali della spesa corrente regionale prevista al punto 2 dell'Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2016 tra il Governo e la Regione siciliana; con la stessa cadenza la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica verifica, previa certificazione regionale, il rispetto delle misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo.
512. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al comma 510, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione, e' autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sforamento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione siciliana.
513. La Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell'applicazione delle modalita' attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, pone in essere le azioni necessarie affinche' gli enti locali del territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa, nelle modalita' previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione.
514. In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla Regione siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione.
515. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.
516. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione siciliana versa, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo X, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto versamento nei termini previsti dai commi da 509 a 534 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione, e' autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
517. Sono restituiti alla regione Valle d'Aosta gli accantonamenti effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non sono applicati nei confronti della stessa regione gli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017.
518. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a definitiva compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' attribuito alla medesima regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.
519. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare.
520. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l'intesa di cui al comma 519 sono definite le modalita' alternative di concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al 2020. Nelle more dell'intesa di cui al periodo precedente, in applicazione del principio di equita' sostanziale, con riferimento all'incremento del carico fiscale sostenuto nei comuni del restante territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a recuperare il maggior gettito comunale connesso alle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare, provvisoriamente quantificato nell'importo pari a 72 milioni di euro annui salvo conguaglio, mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.
521. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' sostituito dal seguente:
«456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte e' costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385 euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045, per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale».
522. Il comma 521 determina oneri pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.
523. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e risulti pagata l'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita'»;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilita' speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la regione consegue un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».
524. Nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidita' ricevute a tal fine dalle regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonche' dalla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi da 452 a 458, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
525. Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale certificazione al Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al comma 524 del presente articolo e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017.
526. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidita' per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, costituiscono oggetto di estinzione anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e delle province autonome.
527. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al primo e al terzo periodo, la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
528. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e, al secondo periodo, dopo le parole: «modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» sono inserite le seguenti: «inclusa la possibilita' di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,».
529. Al comma 13-duodecies dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome e' effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
530. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016.
531. Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Le relative registrazioni contabili sono riportate nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016.
532. Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 del presente articolo sono registrate dalle regioni nelle scritture contabili dell'esercizio 2016, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
533. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalita' differenti da quelle descritte nel periodo precedente.
8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis».
534. In virtu' dell'articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'imposta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio regionale, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono versate le relative entrate. La regione Friuli-Venezia Giulia puo' disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 446 del 1997, l'imposta di cui al periodo precedente, ivi compresa la denominazione della medesima. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continua a trovare applicazione la normativa vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli-Venezia Giulia.
535. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
«15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantita' scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalita' di applicazione della predetta disposizione»;
b) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito»;
c) all'articolo 12, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis»;
d) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «e presso i destinatari registrati» sono inserite le seguenti: «nonche' presso gli altri impianti soggetti a denuncia» e dopo le parole: «del destinatario registrato» sono inserite le seguenti: «ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia»;
e) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). - 1. Il regime del deposito fiscale e' consentito:
a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonche' i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;
b) per gli impianti petrolchimici.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e' subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.
3. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita' operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacita' non inferiore a 10.000 metri cubi.
4. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere, altresi', autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacita' inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacita' inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;
b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarita', sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.
5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 e' subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.
6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione e' altresi' negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonche' ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita', alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.
7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel comma 6.
8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 puo' essere sospesa dall'Autorita' giudiziaria, anche su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di cui al primo periodo e' in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.
9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione.
10. La licenza di cui al comma 2 e' negata, sospesa e revocata allorche' ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e' sospesa allorche' ricorrano le condizioni di cui al comma 7.
11. Nel caso di persone giuridiche e di societa', l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonche' a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4.
13. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo', altresi', adottare sistemi di verifica e di controllo con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al controllo dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quantita' e della qualita' dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in modo autonomo e diretto.
15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13.
17. La presente disposizione non si applica al gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke (codice NC 2704)».
536. Per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale, di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dal comma 535, lettera e), del presente articolo, le disposizioni del comma 4 del citato articolo 23, come sostituito dal comma 535, lettera e), del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
537. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione».
538. In attuazione di quanto disposto dal comma 537, con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adeguati i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale.
539. La disposizione di cui al comma 537 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2018.
540. A decorrere dal 1º gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al comma 540 e' consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilita' di vincita dei premi di cui al comma 540 e' aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
543. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, a decorrere dal 1º marzo 2017, la lotteria nazionale e' attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
544. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento disciplinante le modalita' tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entita' e il numero dei premi messi a disposizione, nonche' ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
545. Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonche' di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attivita' di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione e' punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonche', ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalita' stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi piu' gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione e' stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorita' competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non e' comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attivita' di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purche' senza finalita' commerciali.
546. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare, sentite l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Societa' italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonche' di assicurare la tutela dei consumatori.
547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, lettera g), dopo le parole: «non residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo»;
b) dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente:
«Art. 55-bis (Imposta sul reddito d'impresa). - 1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, e' escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di societa' in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
4. Gli imprenditori e le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, e' rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui e' riferita la dichiarazione.
5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta»;
c) all'articolo 116:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Opzioni per le societa' a ristretta base proprietaria»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le societa' ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle societa' che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo».
548. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 547 del presente articolo, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato articolo 55-bis.
549. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 84, comma 3, alinea, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla crescita economica»;
b) all'articolo 88, comma 4-ter, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico»;
c) all'articolo 172, comma 7, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonche' all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
d) all'articolo 173, comma 10, dopo le parole: «Alle perdite fiscali» sono inserite le seguenti: «, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonche' all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,»;
e) all'articolo 181, comma 1, dopo le parole: «le perdite fiscali» sono inserite le seguenti: «, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonche' l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,».
550. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010»;
b) il comma 2-bis e' abrogato;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e al 2,3 per cento»;
d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria».
551. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 550, lettere d) ed e), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.
552. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.
553. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle societa' relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 550.
554. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 554 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' raddoppiata.
556. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
557. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 556, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
558. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma 561.
559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
560. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
562. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º dicembre 2018.
564. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 559, e' vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo' essere affrancata ai sensi del comma 558.
565. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.
566. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1º gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2017.
567. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «rescissione e simili» sono inserite le seguenti: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»;
b) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 5»;
c) al comma 12, alinea, le parole: «Ai fini del comma 4, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 2»;
d) i commi 4, 6 e 11 sono abrogati e il secondo periodo del comma 5 e' soppresso.
568. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a banda larga e di garantire una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 1º luglio 2017 nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica.
569. Ai sensi di quanto previsto dal comma 568, i titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono richiedere l'autorizzazione al cambio della tecnologia sull'intera banda attribuita a far data dal 1º luglio 2017 e contestualmente la proroga alle nuove condizioni tecniche al 31 dicembre 2029 della durata dei suddetti diritti d'uso, previa presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, da presentare entro il 15 febbraio 2017, corredata di un dettagliato piano tecnico finanziario.
570. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e in un'unica soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze di cui all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantita' di banda e alla durata, e' data dal valore fissato per le suddette frequenze dalle delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre 2008 e 282/11/CONS del 18 maggio 2011, maggiorato del 30 per cento.
571. Il contributo di cui al comma 570 e' attualizzato al tasso di rendimento dei buoni del Tesoro poliennali decennali registrato alla data dell'ultima asta dei buoni del tesoro poliennali antecedente alla data di presentazione dell'istanza.
572. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, il Ministero dello sviluppo economico provvede a rilasciare i nuovi diritti d'uso con decorrenza dal 1º luglio 2017 e con scadenza al 31 dicembre 2029 con recupero degli eventuali importi gia' versati e dovuti per il primo semestre del 2017 per le autorizzazioni al cambio della tecnologia sulle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018.
573. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, fino al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al cambio della tecnologia sono, comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze di global system for mobile communications (GSM) e in considerazione di tale onere i contributi di cui al comma 570 sono decurtati di un importo pari al 30 per cento in misura proporzionale alla percentuale di banda utilizzata sul territorio nazionale con tecnologia GSM fino alla suddetta data.
574. I diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe sono messi a gara pubblica entro il 30 giugno 2017 e assegnati entro il 31 ottobre 2017, secondo i criteri adottati dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017, con importo minimo di base d'asta pari ad almeno il valore dei contributi previsto dal comma 570, ulteriormente maggiorato del 10 per cento.
575. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dai commi da 568 a 574 sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di garantire la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, provvede entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 574, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli introiti di cui al periodo precedente non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalita' e all'operativita' delle amministrazioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della citata legge n. 196 del 2009, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al presente comma.
576. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attivita' di raccolta del gioco, nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonche' dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attivita' e' affidata a uno o piu' soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonche' di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, e' affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europei e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacita' tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilita' tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura e' indetta alle seguenti condizioni essenziali:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;
c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;
d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso;
e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
f) facolta' per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilita' con la raccolta stessa;
g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilita', secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;
h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera g) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e).
577. Al fine di rendere effettiva l'assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall'articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' disporre il passaggio diretto del diritto d'uso della rete tra il concessionario uscente e l'aggiudicatario, fermo restando che il diritto d'uso ha termine alla scadenza della nuova concessione.
578. Alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e' riconosciuto, per l'anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
579. Il contributo di cui al comma 578 e' assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI) l'impegno a effettuare i versamenti di cui al comma 578. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta e' comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.
580. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' cedibile dai soggetti di cui al comma 578, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta e' esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
581. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.
582. Al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali, dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle banche e dai fondi di sviluppo e di investimento europei, comunque denominati, nonche' per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
583. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.
584. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attivita' strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale esercitate dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, alla societa' ALES - Arte lavoro e servizi Spa non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
585. Per il supporto alle attivita' del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, e' autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.
586. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 585 possono concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 9 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
587. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.
588. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo di cui al comma 587.
589. A favore degli italiani nel mondo e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero.
590. Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017.
591. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quale contributo al nuovo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con destinazione al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.
592. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, per l'anno 2017 e' autorizzata la spesa di:
a) 300.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
b) 1 milione di euro, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
593. E' assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle societa' di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata alla pallacanestro.
594. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili, anche di proprieta' di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. Con riferimento agli immobili di proprieta' di amministrazioni pubbliche, possono essere compresi nelle procedure di acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di proprieta' delle medesime per i quali non siano in corso contratti di locazione a terzi. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruita' in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai contratti di locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente comma non si applicano le riduzioni del canone previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica».
595. La societa' Italia Lavoro Spa assume la denominazione di «ANPAL Servizi Spa».
596. L'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2195 (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche). - 1. Al fine di sostenere le finalita' istituzionali e le attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».
597. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, e' autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere in un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
598. All'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per l'importo risultante da istanza congiunta del presidente e dell'amministratore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, corredata di specifica deliberazione del medesimo Ente, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori dei conti.
599. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o piu' figli da corrispondere al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione europea, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione dell'agevolazione di cui al presente comma.
600. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' incrementato di 300.000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2017.


 
601. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le citta', di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata per l'anno 2017 di euro 7 milioni.
602. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.
603. Per le finalita' di cui al comma 602, l'INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
604. Ai fini delle necessita' di adeguamento della rete viaria interessata dai progetti sportivi delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.
605. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposti per il triennio 2014-2016 dalla delibera del CIPE 1º agosto 2014, n. 34, sono prorogati per il quadriennio 2017-2020. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a valere sulle disponibilita' relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.
606. Per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonche' per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, e' autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di cui al periodo precedente e sono definiti gli ulteriori interventi previsti dal medesimo periodo.
607. Le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle societa' del Gruppo ILVA e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attivita' di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali societa', sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime societa'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
608. Ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del suo recepimento, e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».
609. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «maggiorato di uno spread pari al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20».
610. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: «alla realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria» sono inserite le seguenti: «, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata,».
611. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata provvede alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalita' organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Il documento di strategia nazionale, con allegati le strategie di area e i relativi piani di azione territoriali, e' sottoposto all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, con le modalita' di cui al comma 194 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specifiche azioni volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata presenta al CIPE una relazione annuale sull'attuazione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalita' organizzata, nella quale da' evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate. I fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 possono essere incrementati con risorse previste dai Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonche' dal Fondo per lo sviluppo e la coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di coerenza con le priorita' e gli obiettivi riportati nei suddetti strumenti.
612. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con le modalita' dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni.
613. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualita' dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonche' degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo puo' essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale e' previsto un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitivita' delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive piu' moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalita' di alimentazione alternativa, per il quale e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
614. A valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilita' sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 613, ultimo periodo.
615. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.
616. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. A decorrere dall'anno 2017 e' corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilita', nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilita' accolti e della percentuale di alunni con disabilita' rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti».
617. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019».
618. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».
619. Per l'anno 2017 e' assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo e' ripartito secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo e' erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.
620. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono inseriti i seguenti:
«148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:
a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresi' a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalita' di cui al terzo periodo del medesimo comma.
148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
621. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie.
622. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, e' destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' del predetto fondo di garanzia»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili»;
b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».
623. Per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso la societa' Consip Spa, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante leasing finanziario, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le amministrazioni cui destinare le predette somme.
624. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e' ridotto di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
625. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 63,95 milioni di euro per il 2017, di 91,75 milioni di euro per il 2018, di 105,402 milioni di euro per il 2019, di 114,45 milioni di euro per il 2020, di 108,45 milioni di euro per il 2021, di 99,45 milioni di euro per il 2022, di 90,45 milioni di euro per il 2023, di 78,45 milioni di euro per il 2024, di 65,45 milioni di euro per il 2025 e di 51,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonche' di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge. Per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e' concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
627. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attivita' nonche' alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso alle risorse del Fondo e' consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o gia' operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
628. All'articolo 1, comma 243, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «500 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «1 miliardo di euro all'anno».
629. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: «2016» sono inserite le seguenti: «nonche' fino al limite di 40 milioni di euro per l'anno 2017».
630. Ulteriori risorse, fino all'importo massimo di 280 milioni di euro, oltre a quelle gia' stanziate nella parte II (sezione II) della presente legge per le attivita' di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, possono essere destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
631. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «1º gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2018»;
b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali dal 1º gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1º gennaio 2019».
632. Il comma 626 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abrogato.
633. Le maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti dall'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro.
634. Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 633 del presente articolo, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto 2017. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto puo' essere adottato in via definitiva.
635. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 634, il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori entrate di cui al medesimo comma 634 derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
636. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al comma 634.
637. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 restano determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
638. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


 



N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
Comma 1:
Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo 21
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
"Art. 21 Bilancio di previsione
1. - 1-bis. Omissis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso al
mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun
anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti
del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,
commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia
dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli
effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di
cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Omissis."
Comma 2:
Si riporta il testo degli articoli 14, 15 comma 1 e 16
comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale), come modificati dalla presente legge:
"Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento,
anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2017.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del
codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature
solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro.
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica
altresi' alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in
opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2017, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro.
2-ter. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31
dicembre 2017 per interventi di riqualificazione energetica
di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di
cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1,
lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1
del presente articolo possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i
predetti interventi, con modalita' da definire con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente
articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al
primo e al secondo periodo del comma 2-quater e' asseverata
da professionisti abilitati mediante l'attestazione della
prestazione energetica degli edifici di cui al citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
effettua controlli, anche a campione, su tali
dichiarazioni. La mancata veridicita' dell'attestazione
comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti.
2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater,
a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione,
i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono
usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su
immobili di loro proprieta' adibiti ad edilizia
residenziale pubblica.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano."
"Art. 15 Detrazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi
selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31
dicembre 2017, finalizzati a favorire la realizzazione di
interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico
e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonche'
per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento
energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e
degli incentivi di cui al primo periodo e' compresa
l'installazione di impianti di depurazione delle acque da
contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e
agricolo nei comuni dove e' stato rilevato il superamento
del limite massimo di tolleranza stabilito
dall'Organizzazione mondiale della sanita' o da norme
vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorita' locali
sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di
divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. "
"Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate,
relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2017.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31
dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo
la data di entrata in vigore della presente disposizione,
su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita'
produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'
immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
cinque quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso
in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati
in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
stessi anni per le quali si e' gia' fruito della
detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi
di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del
rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella
misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove
dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite
le linee guida per la classificazione di rischio sismico
delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º
gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese
detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le
spese effettuate per la classificazione e verifica sismica
degli immobili.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio
2016, e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli
interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli
iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto
delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si e'
fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della
detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1."
Comma 3:
Il testo dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies
e 1-sexies dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90
del 2013, e' riportato nelle note al comma 2.
Comma 4:
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106 (Disposizioni urgenti per la
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura
e il rilancio del turismo), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 10. Disposizioni urgenti per riqualificare e
migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e
favorire l'imprenditorialita' nel settore turistico
1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta
ricettiva per accrescere la competitivita' delle
destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i
due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla
data del 1° gennaio 2012 e' riconosciuto un credito
d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese
sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi
d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma
2. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino
all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto per le spese relative a interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, o a interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei
principi della "progettazione universale" di cui alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica,
ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del
presente articolo, secondo le modalita' ivi previste.
2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione
edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della
cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalita'
previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
sono stabilite le disposizioni applicative del presente
comma, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al
credito d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio,
nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che
avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola
voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73.
2-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
nonche' per promuovere l'adozione e la diffusione della
"progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza
energetica, il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto
il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per
la classificazione delle strutture ricettive e delle
imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi
diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse
alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti
territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera
adottati a livello europeo e internazionale.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' ripartito
in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, e'
riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
"de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. La prima quota del credito d'imposta
relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e' utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
applicative del presente articolo, con riferimento, in
particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al
credito d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio,
nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che
avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola
voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche'
per promuovere l'adozione e la diffusione della
"progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza
energetica, il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi,
uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e
delle dotazioni per la classificazione delle strutture
ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i
condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di
fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di
classificazione alberghiera adottati a livello europeo e
internazionale.
6. Per favorire il rafforzamento delle imprese
turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e
reti d'impresa:
a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole: "nei territori costieri" sono
soppresse, le parole: "con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo" e le parole: "nei medesimi
territori" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori
interessati";
2) al comma 5, al primo periodo, le parole: "entro il
31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni
d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo" e il secondo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai
sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti
pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di
semplificazione amministrativa e fiscalita', anche al fine
di aumentare l'attrattivita', favorire gli investimenti e
creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante
azioni per la riqualificazione delle aree del distretto,
per la realizzazione di opere infrastrutturali, per
l'aggiornamento professionale del personale, per la
promozione delle nuove tecnologie";
4) al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zero'
ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di
semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di
assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42";
b) in deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, le misure di agevolazione e di
semplificazione connesse al regime proprio delle "zone a
burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le aree e
gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del
distretto turistico, ancorche' soggetti a vincolo
paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico;
c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, e' utilizzabile con
riferimento al settore turistico anche per il perseguimento
dei seguenti obiettivi: supportare i processi di
riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la
specializzazione e la qualificazione del comparto;
incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacita'
competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica
nazionale, in particolare sui mercati esteri.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo
complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di 50
milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro
per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Una
quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo
di cui al primo periodo e' destinata, per ciascun anno,
alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 in
favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma
per le spese relative a ulteriori interventi, comprese
quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo
destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli
interventi di cui al comma 2, a condizione che il
beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalita'
estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli
investimenti prima del secondo periodo d'imposta
successivo."
La legge 20 febbraio 2006, n. 96 recante "Disciplina
dell'agriturismo" e' pubblicata nella Gazz. Uff.- serie
generale- n. 63 del 16 marzo 2006.
Comma 6 :
Il testo dell'articolo 10 del citato decreto-legge n.
83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
106 del 2014, e' riportato nelle note al comma 4.
Comma 7:
Il testo del comma 7 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, e' riportato
nelle note al comma 4.
Comma 8:
Si riporta il testo del comma 91 dell'articolo 1 della
legge 22 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
"91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti
titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e
professioni che effettuano investimenti in beni materiali
strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016,
con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote
di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il
costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 164 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), come modificato dalla presente legge:
"Art. 164. Limiti di deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni,
ai fini della determinazione dei relativi redditi sono
deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie
previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle
lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e
motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle
autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilita'
e' consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o
associato. Non si tiene conto: della parte del costo di
acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture
e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4
milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli
che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono
utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei
costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni
per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per
i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
di esercizio delle predette attivita' svolte da societa'
semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i
suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.
I limiti predetti, che con riferimento al valore dei
contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. I predetti limiti di 35
milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati
rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio.
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati
in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d'imposta."
Comma 11:
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.
Comma 13:
Si riporta il testo dei commi 93 e 97 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015:
"93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica
agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali
il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce
coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento,
agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonche' agli
investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla
presente legge."
"97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non
producono effetti sui valori attualmente stabiliti per
l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti
dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni."
Comma 14:
Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (Misure
urgenti in materia fallimentare, civile e processuale
civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 21-quinquies. Disposizioni in materia di uffici
giudiziari
1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2017, per le
attivita' di custodia, telefonia, riparazione e
manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale
dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque
specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i
medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi
dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla
base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione
e nei limiti di una convenzione quadro previamente
stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono
fissati, secondo criteri di economicita' della spesa, i
parametri per la quantificazione del corrispettivo dei
servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate
secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui
al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15
per cento, per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno
2016 e del 15 per cento per l'anno 2017, della dotazione
ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto
dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica."
Comma 15:
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di
avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3 Credito d'imposta per attivita' di ricerca e
sviluppo
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal
regime contabile adottato, che effettuano investimenti in
attivita' di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, e' attribuito
un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei
medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che
eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di
contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in
altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero
in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi
d'imposta, la media degli investimenti in attivita' di
ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della
spesa incrementale e' calcolata sul minor periodo a
decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20
milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano
sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno
pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti
attivita' di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale
principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui
fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che
siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche
dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad
acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a
punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti
ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi,
necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei
prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e
utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura
scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di
produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o
servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi
anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali
attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti,
disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano
destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota
destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando
il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale
finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato
per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di
convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e
servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati
in vista di applicazioni industriali o per finalita'
commerciali.
5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo
le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti,
linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta
sono ammissibili le spese relative a:
a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e
sviluppo di cui al comma 4;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,
nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo
unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta
sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con
universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con
altre imprese comprese le start-up innovative di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative
a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
7. (Abrogato)
8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla
formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al
comma 6 del presente articolo.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non
si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti
l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a
causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali
e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle
entrate provvede al recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
11. I controlli sono svolti sulla base di apposita
documentazione contabile certificata dal soggetto
incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale
o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori
legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e
prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi
della certificazione di un revisore legale dei conti o di
una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali
attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile della revisione
legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in
attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice
etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione
contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo
sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le
imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi
previsti dal presente comma.
12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del
professionista responsabile della revisione legale dei
conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti
che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione
di cui al comma 11 si applicano le disposizioni
dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle
previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre
2014. Le relative risorse sono destinate al credito
d'imposta previsto dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono adottate le disposizioni applicative
necessarie, nonche' le modalita' di verifica e controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di
restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha
fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di
cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196."
Comma 17:
Si riporta il testo dell'articolo 66 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 66. Imprese minori
1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilita'
semplificata, e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri
proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo
d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa. La differenza e'
aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi
di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze
realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze
attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle
minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo
101.
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,
secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e
103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni
ammortizzabili. L'indicazione di tali quote puo' essere
effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di
beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a
norma dell'articolo 101. Non e' ammessa alcuna deduzione a
titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di
cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che
risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del
decreto indicato al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei
precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56,
comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e
3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), e 110, commi 1, 2, 5, 6
e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle
plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa
pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei
registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel
comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4
dell'articolo 109.
4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio
e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma
dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13
ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a
norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di
deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un
importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei
ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per
cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro
77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e
fino a euro 92.962,24.
5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione
forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i
trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per
quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime
imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua
di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500
chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni
giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente
dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e
conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi
effettuati e della loro durata e localita' di destinazione
nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto
delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura di
cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i
documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura
devono essere conservate fino alla scadenza del termine per
l'accertamento."
Comma 18 e 19:
Il testo dell'articolo 66 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e' riportato
nelle note al comma 17.
Comma 20:
Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 5-bis Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di persone e delle imprese individuali
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), la base imponibile e' determinata dalla
differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo
85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni
delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del
medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie
prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi,
dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche
finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e
assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel
comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11
del presente decreto; la quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi
erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla
formazione del valore della produzione, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili. I componenti
rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione valevoli per la
determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta
personale.
1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che
determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo e'
determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di
contabilita' ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con la
dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al
termine del triennio l'opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non
opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso
provvedimento direttoriale, per la determinazione del
valore della produzione netta secondo le regole del comma
1; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile per un
triennio e tacitamente rinnovabile."
Comma 21:
Il testo del comma 1-bis del citato decreto legislativo
n. 446 del 1997 e' riportato nelle Nnte al comma 20.
Comma 26:
Si riporta il testo degli articoli 5 e 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5 Registrazione in termine fisso e registrazione
in caso d'uso
1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli
atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso
d'uso quelli indicati nella parte seconda.
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a
registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in
esse contemplate sono relative a operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette
all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le
prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le
cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e'
dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La
disposizione del periodo precedente non si applica alle
operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8),
8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma
dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle
locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del
medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un
gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un
soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero
le suddette disposizioni."
"Art. 40 Atti relativi ad operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto
1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e
prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si
considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche
le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un
gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali
l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a
7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6
dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo
precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi
dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma
dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle
locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del
medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un
gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un
soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero
le suddette disposizioni.
1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di
registro le locazioni di immobili strumentali di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti
partecipanti a un gruppo IVA.
2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non
soggetta all'imposta sul valore aggiunto."
Comma 27:
Si riporta il testo dell'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
"Art. 73 Modalita' e termini speciali
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri
decreti, puo' determinare le modalita' ed i termini:
a) per l'emissione, numerazione, registrazione,
conservazione delle fatture o per la registrazione dei
corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla
stessa impresa in diversi settori di attivita' e ad
operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre
dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di
commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi
acquisti;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di
beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di
imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non
restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a
cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi
non ancora conosciuti alla data di effettuazione
dell'operazione;
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e
conservazione delle fatture relative a prestazioni di
servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per
le quali risulti particolarmente onerosa e complessa
l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del
presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto
da parte dei contribuenti che utilizzano macchine
elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere
conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni
periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione
nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si
riferiscono;
e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle
fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi
alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e
simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
possono inoltre essere determinate le formalita' che devono
essere osservate per effettuare, senza applicazione
dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la
sostituzione gratuita di beni invenduti previste da
disposizioni legislative, usi commerciali o clausole
contrattuali.
Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre
con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che i
versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo
6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i
versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione
annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente
dovuto dall'ente o societa' commerciale controllante e
dagli enti o societa' commerciali controllati, al netto
delle eccedenze detraibili; l'ente o societa' commerciale
controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio
dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la
dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende
esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al
precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze
detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al periodo d'imposta precedente, degli enti e societa'
diversi da quelli per i quali anche in tale periodo
d'imposta l'ente o societa' controllante si e' avvalso
della facolta' di cui al presente comma. Alle eccedenze
detraibili degli enti e delle societa' per i quali trova
applicazione la disposizione di cui al precedente periodo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30.
Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilita' delle
societa' controllate. Si considera controllata la societa'
le cui azioni o quote sono possedute per oltre la meta'
dall'altra, almeno dal 1º luglio dell'anno solare
precedente a quello di esercizio dell'opzione."
Comma 29:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 71 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 71. Personale.
1. - 2. Omissis.
3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su
proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di
gestione ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le
disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto
legislativo. In particolare esso, in conformita' con i
principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale
dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione
professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza."
Si riporta il testo degli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
"Art. 31 (Attribuzioni degli uffici delle imposte)
Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne
rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla
liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi
stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni
relative alle imposte sui redditi; provvedono alla
irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e
alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente.
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto
obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa e'
stata o avrebbe dovuto essere presentata."
"Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni
tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione
europea)
L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio,
con le altre autorita' competenti degli Stati membri
dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per
assicurare il corretto accertamento delle imposte di
qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione
finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le
autorita' locali. Essa, a tale fine, puo' autorizzare la
presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle
amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta
delle informazioni da trasmettere alle predette autorita'
con le modalita' ed entro i limiti previsti per
l'accertamento delle imposte sul reddito.
In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di
informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel
rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della
direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio,
che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre
1977.
Le informazioni non sono trasmesse quando possono
rivelare un segreto commerciale, industriale o
professionale, un processo commerciale o un'informazione la
cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La
trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre,
rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro
richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in
grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i
limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni che
disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI,
relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria
alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle
informazioni atte a permettere il corretto accertamento
delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di
informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la
partecipazione alle indagini amministrative di funzionari
delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri
dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della
direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio.
Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione
finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini
amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i
soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa
documentazione, a condizione di reciprocita' e previo
accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita'
interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria
utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante
le indagini svolte all'estero.
Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta
presenta un interesse comune o complementare con altri
Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere
di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni
finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio
territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi'
ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un
controllo eseguito da un solo Stato membro.
L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente,
i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un
controllo simultaneo, informando le autorita' competenti
degli altri Stati membri interessati circa i casi
suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa
indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi
sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno
indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i
controlli devono essere effettuati.
Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro
proponga di partecipare ad un controllo simultaneo,
l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta
autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo
richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
Nel caso di adesione alla proposta di controllo
simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro
Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un
rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento
del controllo.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
l'Amministrazione competente provvede all'espletamento
delle attivita' ivi previste con le risorse umane
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente."
"Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con
attivita' internazionale)
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno
accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di
accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti
ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al
comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
o di ingresso in caso di trasferimento della residenza,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del
medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime
dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del
valore normale delle operazioni di cui al comma 10
dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili
e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di
un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei
requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle
vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per
il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e
per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti
delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini
degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.
Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con
le autorita' competenti di Stati esteri a seguito delle
procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di
cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto
con dette autorita', a decorrere da periodi di imposta
precedenti purche' non anteriori al periodo d'imposta in
corso alla data di presentazione della relativa istanza da
parte del contribuente.
3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base
dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu' dei
periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori
a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza,
relativamente a tali periodi di imposta e' concessa la
facolta' al contribuente di far valere retroattivamente
l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine
necessario rettificare il comportamento adottato,
all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla
presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi
dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
entrambi i casi, delle relative sanzioni.
4. In base alla normativa comunitaria,
l'Amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo
all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o
di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti
pongono in essere le relative operazioni.
5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni
diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata al
competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo
quanto stabilito con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono
definite le modalita' con le quali il competente Ufficio
procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
diritto su cui l'accordo si basa.
7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente
articolo."
"Art. 32 (Poteri degli uffici)
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle
imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt.
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad
imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle
stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi o
compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se
il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e
sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i
prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei
predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto
anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia
del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
Titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a 15 giorni
ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il
termine puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
le relative risposte, anche se negative, devono essere
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
non operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile."
"Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche)
Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si
applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli
operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo
scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle
operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte
allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano
in dubbio.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari,
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al
n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono
essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del
Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
Comandante regionale, da funzionari con qualifica non
inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello
aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i
seguenti commi:
"In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'eleborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma".
Comma 31:
Si riporta il testo dell'articolo 11 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto:
"Art. 11
Previa consultazione del comitato consultivo
dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato
«comitato IVA»), ogni Stato membro puo' considerare come un
unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio
dello stesso Stato membro che siano giuridicamente
indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da
rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al
primo comma, puo' adottare le misure necessarie a prevenire
l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di
tale disposizione."
Comma 32:
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge
14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 2016 (Misure urgenti concernenti la
riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia
sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale
relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva
del risparmio), come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Modifica alla disciplina fiscale dei
trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite
giudiziarie
1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento
della proprieta' o di diritti reali su beni immobili
emessi, a favore di soggetti che svolgono attivita'
d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di
espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II,
capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una
procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle
imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura
fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente
dichiari che intende trasferirli entro cinque anni.
2. Ove non si realizzi la condizione del
ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di
registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura
ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30
per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo
55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del
biennio decorre il termine per il recupero delle imposte
ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1
emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita'
d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro
ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le
condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di
acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella
predetta nota.
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 30 giugno 2017.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono
valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016.
5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, come modificato dal decreto-legge 4 dicembre
2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro»."
Comma 33:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, come modificato dalla presente legge:
"Art. 10 Operazioni esenti dall'imposta
Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da
parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di
garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni
di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione,
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la
gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il
servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso
legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
e le monete da collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio;
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei
titoli nonche' il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le
negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e
l'amministrazione nonche' il servizio di gestione
individuale di portafogli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri
strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le
relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su
indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
10)
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
rappresentato da certificati in oro, anche non allocato,
oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle
poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81,
comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se
il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,
analoga opzione puo' essere esercitata per le relative
prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si
intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul
mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse
nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita'
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (149), serie C, sulla base delle
comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
medesime caratteristiche, anche se non comprese nel
suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con
veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente;
17)
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie
marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per
la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326,
comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25)
26)
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis)
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari
di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle
imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo
stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini
della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
Omissis."
Si riporta il testo della parte II-bis della Tabella A
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, come modificato dalla presente legge:
"Parte II-bis
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e
27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei
soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi.
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a
rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante
allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.
d. ex 12.07).
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare."
Si riporta il testo del numero 127-novies della parte
III della Tabella A del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dalla presente
legge:
"PARTE III SERVIZI
1. - 127-octies Omissis
127-novies prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla
tabella A, parte II-bis, numero 1-ter e quelle esenti a
norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;
Omissis."
Comma 36:
Si riporta il testo dell'articolo 25-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 25-ter (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal
condominio all'appaltatore)
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera
all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal
percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi
dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di
opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di
terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i
corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai
sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1
e' effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta
quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga
l'importo di euro 500. Il condominio e' comunque tenuto
all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20
dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto
l'importo stabilito al primo periodo.
2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1
deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti
bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre
modalita' idonee a consentire all'amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L'inosservanza della presente disposizione comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1
dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471."
Comma 37:
Il testo del comma 1 dell'articolo 164 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dal presente comma, e' riportato nelle note
al comma 8.
Comma 39:
Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia):
"Art. 7. (Semplificazione e razionalizzazione della
riscossione della tassa automobilistica per le singole
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la
riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in
locazione finanziaria, le singole regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a
stabilire le modalita' con le quali le imprese concedenti
possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo
dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute
per i periodi di tassazione compresi nella durata dei
rispettivi contratti.
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari»
sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con
patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria,»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari»
sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli
acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base
del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza
del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al
pagamento della tassa automobilistica regionale; e'
configurabile la responsabilita' solidale della societa' di
leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia
provveduto, in base alle modalita' stabilite dall'ente
competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli
utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi
nella durata del contratto di locazione finanziaria.
3. La competenza ed il gettito della tassa
automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione
al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria del veicolo."
Comma 40:
Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938,
n. 880 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni)
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1938, n. 78.
Comma 41:
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 17
luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei
tabacchi), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Estrazione e fabbricazione di sale da parte di
privati
L'amministrazione dei monopoli puo' autorizzare:
1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di
sorgenti e la produzione del sale come sottoprodotto di
lavorazione industriale, nel territorio della Repubblica
soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego
per le industrie menzionate nell'art. 21. La concessione,
ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai
giacimenti, e' subordinata al pagamento di un canone annuo
da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze,
sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di
Stato;
2) la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare
per il consumo nel territorio della Repubblica soggetto al
monopolio, purche' la vendita ne sia riservata alla stessa
amministrazione dei monopoli, alle condizioni da essa
stabilite di volta in volta:
3) la produzione di sale col metodo idrolitico nella
preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per
minestra. Sull'intero quantitativo di sale in essi
contenuto e' dovuto un diritto di monopolio da stabilirsi
con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su
proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio
dei Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio
il Ministro per le finanze puo' consentire l'abbonamento
annuo."
Comma 42:
Si riporta il testo dei commi 26 e 28 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"26. Al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e'
sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di
liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti
locali che deliberano il predissesto, ai sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi
degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."
"28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente
articolo, i comuni possono mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della
TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per
l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato
ai sensi del periodo precedente possono continuare a
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale
la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016."
Comma 43:
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva
e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e
contributivi), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Disposizioni in materia tributaria e
contributiva
1. - 3. Omissis.
3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di
pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti
locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1
dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a
cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2017.
Omissis."
Comma 44:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia
di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della L. 7 marzo 2003, n. 38):
"Art. 1. Imprenditore agricolo professionale.
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale,
e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il
quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali
ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999
del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attivita'
agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile,
direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il
cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo
e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta
per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le
pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le
indennita' e le somme percepite per l'espletamento di
cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti
operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del
reddito globale da lavoro Nel caso delle societa' di
persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di
lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in
presenza dei requisiti di conoscenze e competenze
professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo
periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica
di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento
dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa'
di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella
societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze
e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e'
idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la
qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per
l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i
requisiti di cui al presente comma sono ridotti al
venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei
requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facolta'
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di
svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute
necessarie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali,
anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori
agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale
oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita'
agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un
socio sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la
qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b);
c) nel caso di societa' di capitali o cooperative,
quando almeno un amministratore che sia anche socio per le
societa' cooperative sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale.
3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo
professionale puo' essere apportata da parte
dell'amministratore ad una sola societa'.
4. All'imprenditore agricolo professionale persona
fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni
tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone
fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in
qualita' di imprenditore agricolo professionale determina
la decadenza dalle agevolazioni medesime.
5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita'
svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di
capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come
redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini
del presente articolo, e consentono l'iscrizione del
soggetto interessato nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona
fisica, anche ove socio di societa' di persone o
cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali,
deve iscriversi nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di
cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3
aprile 2001, n. 142.
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore
agricolo professionale si applicano anche ai soggetti
persone fisiche o societa' che, pur non in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza
di riconoscimento della qualifica alla Regione competente
che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano
iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro
ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza
di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle
regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso
dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la
decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e
l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di
comunicazione delle informazioni relative al possesso dei
requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione
vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si
intende riferito all'imprenditore agricolo professionale,
come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato."
Comma 45:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 34 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 34 Regime speciale per i produttori agricoli
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici
compresi nella prima parte dell'allegata tabella A)
effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista
nell'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari
all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare
imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di
compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica
con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva
l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle
percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai
soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il
regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti
di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
Omissis."
Comma 46:
Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 22 giugno 2004, n. 182 recante "Regolamento
recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato
dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 2004, n. 170.
Comma 47:
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 10 Applicazione dei tributi nell'ipotesi di
trasferimento immobiliare
1. - 3. Omissis
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono
soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie,
anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle
esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la
Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per
facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di
Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad
eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma
4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, e delle disposizioni di cui all'articolo 2
della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40
della legge 16 giugno 1927, n. 1766. E' altresi' esclusa la
soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni
tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi
ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di
permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e
4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601."
Omissis."
Comma 48:
Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante
"Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative" e' pubblicato nella Gazz. Uff 29
novembre 1995, n. 279, S.O.
Comma 49:
Si riporta il testo del comma 65 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"65. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le
societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui
al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d'Italia,
l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una
addizionale di 3,5 punti percentuali."
Comma 50:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica)
1. Omissis.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge
13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e'
elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo e'
elevato a 400.000 euro.
Omissis."
Comma 52:
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia):
"Art. 2 Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese
1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti
al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese,
come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a
finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli
investimenti, anche mediante operazioni di leasing
finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in
tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi,
entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, purche' garantiti da
banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a
valere su un plafond di provvista, costituito, per le
finalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la
gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per
l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e
sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per cento dei costi ammissibili individuati dal
decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto
della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8,
secondo periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle
banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di
provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi
premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle
risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione
del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle
banche e degli intermediari di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma
1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base
delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e
del settore della pesca.
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di
cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita'
sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
le medesime finalita'."
Comma 53:
Il testo del comma 4 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, e' riportato
nelle note al comma 52.
Comma 55:
Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 69
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98
del 2013, e' riportato nelle note al comma 52.
Comma 56:
Il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, e' riportato
nelle note al comma 52.
Comma 57:
Il testo del comma 8 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, e' riportato
nelle note al Ccmma 52.
Comma 58:
Si riporta il testo del comma 202 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
"202. Per la realizzazione delle azioni relative al
piano straordinario per la promozione del made in Italy e
l'attrazione degli investimenti in Italia di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
per essere assegnati all'ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50
milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per
l'anno 2017. Le linee guida relative al piano straordinario
per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli
investimenti sono comunicate, con apposito rapporto del
Ministero dello sviluppo economico, alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015. Con
apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE - Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane e trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun
anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di
intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le
risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai
singoli interventi. Per la realizzazione delle azioni di
cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e
f), del decreto-legge n. 133 del 2014, relative alla
valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole
e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al
medesimo articolo 30, comma 1, e' istituito, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la
promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle
imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una
dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di cui
al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del
decreto-legge n. 133 del 2014, una quota delle risorse
stanziate per l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi
del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e'
destinata all'Associazione delle camere di commercio
italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della
legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, e
un'ulteriore quota di tali risorse, pari a 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e'
destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti
dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno alle piccole e
medie imprese nei mercati esteri e la diffusione
internazionale dei loro prodotti e servizi nonche' per
incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche
produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori
internazionali, al fine di contrastare il fenomeno
dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti
agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di cui al
primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017 e' assegnato al Ministero dello sviluppo
economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese e la promozione del made in Italy di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.
549."

 



Comma 59:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della
legge 25 giugno 2003, n. 155 (Disciplina della
distribuzione dei prodotti alimentari a fini di
solidarieta' sociale), come sostituito dall'articolo 13,
comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166:
"Art. 1. Distribuzione di prodotti alimentari,
farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta'
sociale
1. Gli enti pubblici nonche' gli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione
gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e
di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei
limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai
fini del corretto stato di conservazione, trasporto,
deposito e utilizzo degli stessi."
La citata legge n. 155 del 2003 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 1° luglio 2003, n. 150.
Comma 65:
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure urgenti per il sistema
bancario e gli investimenti), come modificato dal presente
comma e dal comma 68 della presente legge:
"Art. 4. Piccole e medie imprese innovative
1. Per "piccole e medie imprese innovative", di seguito
"PMI innovative", si intendono le PMI, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE, societa' di capitali,
costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i
seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo spazio economico europeo, purche' abbiano una sede
produttiva o una filiale in Italia;
b) la certificazione dell'ultimo bilancio e
dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro dei revisori contabili;
c) le loro azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato;
d) l'assenza di iscrizione al registro speciale
previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione
in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore
entita' fra costo e valore totale della produzione della
PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca,
sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto
e per la locazione di beni immobili; nel computo sono
incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto
contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in
aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono
altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo
e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del piano industriale; le spese relative ai
servizi di incubazione forniti da incubatori certificati
come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle
attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci
ed amministratori; le spese legali per la registrazione e
protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze
d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e
sono descritte in nota integrativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o
straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o
all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolarita', anche quali depositarie o licenziatarie
di almeno una privativa industriale, relativa a una
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale
ovvero titolarita' dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
2. Presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono
essere iscritte; la sezione speciale del registro delle
imprese consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per le PMI innovative:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio
netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori
della filiera.
3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione
della domanda in formato elettronico, contenente le
seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) ragione sociale e codice fiscale;
b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
d) oggetto sociale;
e) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese
l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a societa'
fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione
di veridicita', indicando altresi', per ciascuno e ove
sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei
quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio
agisce;
g) elenco delle societa' partecipate;
h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale la cui prestazione
lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa delle PMI,
esclusi eventuali dati sensibili;
i) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
m) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale;
n) numero dei dipendenti;
o) sito internet.
4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono
aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono
sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3.
5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese
disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative
assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
dalla home page del proprio sito Internet.
6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative
attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti
dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui
al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono
cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro
delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione
alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla
perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito
della dichiarazione di cui al comma 6.
8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26,
fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di
segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni
nel registro delle imprese nonche' del diritto annuale
dovuto in favore delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si
applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e
dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato
destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C
19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014.
9-bis. (Abrogato).
10. Al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni.
0a) all'articolo 1:
1) al comma 5-novies, le parole: "portale per la
raccolta di capitali per le start-up innovative" sono
sostituite dalle seguenti: "portale per la raccolta di
capitali per le start-up innovative e per le PMI
innovative" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", delle PMI innovative e degli organismi di investimento
collettivo del risparmio o altre societa' che investono
prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative,
come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f)
del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014";
2) dopo il comma 5-decies e' inserito il seguente:
"5-undecies. Per 'piccola e media impresa innovativa' o
'PMI innovativa' si intende la PMI definita dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3";
a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III,
della Parte II, dopo le parole: "start-up innovative" sono
inserite le seguenti: "e le PMI innovative";
b) all'articolo 50-quinquies:
1) alla rubrica, dopo le parole: "start-up innovative"
sono inserite le seguenti: "e PMI innovative";
2) al comma 1, dopo le parole: "start-up innovative"
sono inserite le seguenti: ", per le PMI innovative, per
gli organismi di investimento collettivo del risparmio e
per le societa' di capitali che investono prevalentemente
in start-up innovative e in PMI innovative";
3) al comma 2, dopo le parole: "start-up innovative"
sono inserite le seguenti: ", per le PMI innovative, per
gli organismi di investimento collettivo del risparmio e
per le societa' di capitali che investono prevalentemente
in start-up innovative e in PMI innovative";
c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole:
"start-up innovative" sono aggiunte le seguenti: ", dalle
PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo
del risparmio o altre societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI
innovative";
c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole:
"start-up innovativa" sono inserite le seguenti: "o della
PMI innovativa";
c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti:
"2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo
2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36,
comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o
l'acquisto e per la successiva alienazione di quote
rappresentative del capitale di start-up innovative e di
PMI innovative costituite in forma di societa' a
responsabilita' limitata:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere
effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla
resa di uno o piu' dei servizi di investimento previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli
intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o
l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei
sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito
all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura
dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al
registro delle imprese la loro titolarita' di soci per
conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono
espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma,
comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di
mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome
proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti,
tenendo adeguata evidenza dell'identita' degli stessi e
delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o
dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la
titolarita' delle quote; tale attestato di conferma ha
natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
diritti sociali, e' nominativamente riferito al
sottoscrittore o all'acquirente, non e' trasferibile,
neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
non costituisce valido strumento per il trasferimento della
proprieta' delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che
ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto
previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la
facolta' di richiedere, in ogni momento, l'intestazione
diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) la successiva alienazione delle quote da parte di un
sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b),
numero 3), avviene mediante semplice annotazione del
trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la
scritturazione e il trasferimento non comportano costi o
oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante; la
successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed
esaurisce le formalita' di cui all'articolo 2470, secondo
comma, del codice civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle
quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente
indicato nel portale, ove e' altresi' prevista apposita
casella o altra idonea modalita' per esercitare l'opzione
ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime
ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del
codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della
parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di
sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti
finanziari emessi da start-up innovative e da PMI
innovative ovvero di quote rappresentative del capitale
delle medesime, effettuati secondo le modalita' previste
alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo,
non necessita della stipulazione di un contratto scritto a
norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa
o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante
deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata
e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da
ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in apposita
sezione del sito internet di ciascun intermediario. In
difetto, nulla e' dovuto agli intermediari.
2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la
societa' interessata abbia cessato di essere una start-up
innovativa per il decorso del termine previsto
dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, gli intermediari provvedono a
intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e
degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione
ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari
delle partecipazioni al registro delle imprese ed e'
soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico
dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di
cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva
registrazione effettuata dal registro delle imprese
sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui all'articolo
2470, secondo comma, del codice civile".
10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attivita'
imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una piu'
uniforme applicazione delle disposizioni in materia di
start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto
costitutivo e le successive modificazioni di start-up
innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto
sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e
25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo
e le successive modificazioni sono redatti secondo un
modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio
del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico
istituisce nel proprio sito internet istituzionale un
portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le
informazioni necessari per accedere ai bandi di
finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in
favore delle piccole e medie imprese innovative di cui al
presente articolo e delle start-up innovative di cui al
comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179
del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di diritto
italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia
ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono soppresse;
b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: "c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo
73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una
filiale in Italia;".
11-bis. E' istituito, entro il 30 luglio 2015, presso
il Ministero dello sviluppo economico, un portale
informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi
relativi al settore delle start-up innovative (SUI). Il
portale informatico deve fornire chiare informazioni
rispetto alle modalita' di accesso ai bandi, ai
finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al
settore dalle strutture governative, indicando anche gli
enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari
utilizzatori. Il portale deve altresi' contenere una
sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati
tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare
attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e
delle strutture di sostegno alle start-up stesse. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
"b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi";
b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le
parole: "quarto anno" sono sostituite dalle seguenti:
"quinto anno".
11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno
2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni
di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8
milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e
a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
0,5 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
11-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: "holding"
sono inserite le seguenti: "ove non iscritte nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni";
b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso.
11-septies. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, le parole: "entro il primo marzo di ogni
anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1ºsettembre
di ogni anno".
11-octies. In deroga alle vigenti disposizioni, le
partecipazioni assunte nel capitale delle imprese
beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli
articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo
e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La
cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni
caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla
data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una
societa' di gestione del risparmio, entro la data di
effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito
che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di
gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali
di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23
del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono
versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano
ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di
riferimento degli interventi di cui al presente comma.
11-novies. Dopo il numero 7 della lettera a) del comma
1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1ºluglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e' inserito il seguente:
"7-bis. per le start-up innovative, di cui all'articolo
25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al
comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui
al numero 7 della presente lettera e' aumentato da 15.000
euro a 50.000 euro".
12. All'onere derivante dal comma 9, valutato in 7
milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro
per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere
dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
individuati le modalita' di attuazione delle agevolazioni
di cui al comma 9.
12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma
9 del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero
dello sviluppo economico."
Comma 66:
Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 29 Incentivi all'investimento in start-up
innovative
1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta
lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un
importo pari al 19 per cento della somma investita dal
contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up
innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi
di investimento collettivo del risparmio che investano
prevalentemente in start-up innovative.
2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle
altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.
L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel
periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in
detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma
1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per
almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente
agli interessi legali.
3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento
massimo detraibile di cui al comma 3 e' aumentato a euro
1.000.000.
4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non
concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese
start-up innovative, il 20 per cento della somma investita
nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di
investimento collettivo del risparmio o altre societa' che
investano prevalentemente in start-up innovative.
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma
4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per
almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a
tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi
legali.
6. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in
imprese start-up innovative non beneficiano
dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come
definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che
sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25
per cento della somma investita e la deduzione di cui al
comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.
7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui
ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono individuate le modalita' di
attuazione delle agevolazioni previste dal presente
articolo.
8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016.
9. L'efficacia della disposizione del presente articolo
e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a
cura del Ministero dello sviluppo economico."
Comma 67:
Si riporta il testo del paragrafo 3 dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 25
marzo 1957:
"Articolo 108
1. - 2. Omissis
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
Omissis."
Comma 68:
Il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 3
del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33
del 2015, modificato dal presente comma e dal Comma 65 e'
riportato nelle note al comma 65.
Comma 69:
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 26 del
citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 26 Deroga al diritto societario e riduzione degli
oneri per l'avvio
1. - 7. Omissis
8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato
dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale
del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8,
sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei
diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi
alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal
pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere
di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento
dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della
qualifica di start-up innovativa e di incubatore
certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di
iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa,
costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' di
quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale
iscrizione nella citata sezione speciale di cui
all'articolo 25, comma 8, e' esente dal pagamento delle
imposte di bollo e dei diritti di segreteria."
Comma 70:
Si riporta il testo dell'articolo 50-quinquies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 50-quinquies Gestione di portali per la raccolta
di capitali per start-up innovative e PMI innovative
1. E' gestore di portali il soggetto che esercita
professionalmente il servizio di gestione di portali per la
raccolta di capitali per le PMI, per gli organismi di
investimento collettivo del risparmio e per le societa' di
capitali che investono prevalentemente in PMI ed e'
iscritto nel registro di cui al comma 2.
2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta
di capitali per le PMI, per gli organismi di investimento
collettivo del risparmio e per le societa' di capitali che
investono prevalentemente in PMI e' riservata alle imprese
di investimento e alle banche autorizzate ai relativi
servizi di investimento nonche' ai soggetti iscritti in un
apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che
questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la
sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari
rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e
imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale
registro non si applicano le disposizioni della parte II,
titolo II, capo II e dell'articolo 32.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e'
subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti
comunitari, stabile organizzazione nel territorio della
Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal
comma 1;
d) possesso da parte di coloro che detengono il
controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di
onorabilita' stabiliti dalla Consob;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di
professionalita' stabiliti dalla Consob.
4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2
non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari
di pertinenza di terzi.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i
criteri relativi:
a) alla formazione del registro e alle relative forme
di pubblicita';
b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione
nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e
riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli
iscritti nel registro;
c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita';
d) alle regole di condotta che i gestori di portali
devono rispettare nel rapporto con gli investitori,
prevedendo un regime semplificato per i clienti
professionali.
6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di
portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di
cui al presente articolo e della relativa disciplina di
attuazione. A questo fine la Consob puo' chiedere la
comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di
atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonche'
effettuare ispezioni.
7. I gestori di portali che violano le norme del
presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in
forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della
violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a
euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro
di cui al comma 2, puo' altresi' essere disposta la
sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal
registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196.
Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte
II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di
investimento, alle banche, alle SGR e alle societa' di
gestione armonizzate."
Si riporta il testo della rubrica del capo III-quater
del titolo III della parte II del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dalla presente
legge:
"CAPO III-quater
Gestione di portali per la raccolta di capitali per le
PMI"
Comma 71:
Il titolo I, capo 0I del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185 recante "Incentivi all'autoimprenditorialita'
e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144", e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 luglio 2000, n. 156 e comprende gli articoli
da 1 a 4-bis.
Il titolo I del citato decreto legislativo n. 185 del
2000 comprende gli articoli da 1 a 12-bis.
Comma 72:
Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita
del Paese):
"Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione
nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella
finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di
sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare
riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra
le diverse aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Comma 75:
Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla
cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione), come modificato dalla presente legge:
"Art. 17. 1. E' istituito presso la Sezione speciale
per il credito alla cooperazione un fondo per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare
l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie
imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
di societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui
al comma 1.
3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per
una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle
societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno
presentato domanda di partecipazione e per una quota pari
al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e
delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della
legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte
di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite
dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta
norma. Per l'attivita' di formazione e consulenza alle
cooperative nonche' di promozione della normativa, le
societa' finanziarie ammesse alla partecipazione sono
autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non
superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli
interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5
marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad
integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente
articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di
attuazione del presente comma.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che
assumono la natura di investitori istituzionali, devono
essere ispirate ai principi di mutualita' di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, essere costituite in forma
cooperativa, essere in possesso dei requisiti, individuati
con il decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed
onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni
amministrative, di direzione e di controllo ed essere
partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite
sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di
dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le
societa' finanziarie possono assumere partecipazioni
temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in piu'
soluzioni, con priorita' per quelle costituite da
lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere
alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni
finanziarie in conformita' alla disciplina dell'Unione
europea in materia, per la realizzazione di progetti di
impresa.
5-bis. Le societa' finanziarie possono, altresi',
sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle
partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti
partecipativi e gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 2526 del codice civile, nonche' svolgere
attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie
di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 2522 del codice civile, le societa'
finanziarie possono intervenire nelle societa' cooperative
costituite da meno di nove soci.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
fissati i termini di presentazione delle domande ed e'
approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le
modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri
di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle
partecipazioni al fine, in particolare, di garantire
l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5."
Comma 76:
Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 84. Riporto delle perdite
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con
le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
puo' essere computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi in misura non superiore
all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per
l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti. La
perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta
diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del
loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza
potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti
di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione non si applica qualora:
[a) le partecipazioni siano acquisite da societa'
controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto
che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il
controllante di questi;]
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel
biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per
le quali dal conto economico relativo all'esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente
comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente."
Si riporta il testo dell'articolo 43-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
"Art. 43-bis (Cessione dei crediti di imposta)
Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle
cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione
dei redditi. Il cessionario non puo' cedere il credito
oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma
dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.
Ferma restando nei confronti del contribuente che cede
i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 43, il cessionario risponde in
solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme
indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano
notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o
il centro di servizio procedono al recupero delle somme
stesse.
L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio
delle entrate o al centro di servizio nonche' al
concessionario del servizio della riscossione presso il
quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 78,
commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413."
Comma 78:
Il testo del comma 2 dell'articolo 84 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle note al comma 76.
Comma 79:
Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 77. Aliquota dell'imposta
1. L'imposta e' commisurata al reddito complessivo
netto con l'aliquota del 27,5 per cento."
Comma 80:
Si riporta il testo degli articoli 115, 117 e 130 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"Art. 115. Opzione per la trasparenza fiscale
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di mancato
rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si
determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia
per la societa' partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci."
"Art. 117. Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti [Testo post riforma 2004]
1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna
societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali
sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359,
comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di
cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in
qualita' di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del
comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste
dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono
designare una societa' residente nel territorio dello Stato
o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile
con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con
ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma
2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice
civile con i requisiti di cui all'articolo 120. La
controllata designata non puo' esercitare l'opzione con le
societa' da cui e' partecipata. Agli effetti del presente
comma:
a) la controllata designata, in qualita' di
consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non
residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla
condizione che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo 127
per le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di mancato
rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno
il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il soggetto controllante non
residente puo' designare, tra le controllate appartenenti
al medesimo consolidato, un'altra controllata residente
avente le caratteristiche di cui al presente comma senza
che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova
controllata designata assume le responsabilita' previste
dall'articolo 127 per le societa' o enti controllanti
relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita'
della tassazione di gruppo, in solido con la societa'
designata nei cui confronti cessa il requisito del
controllo.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma
1, numero 1), del codice civile, possono esercitare
l'opzione di cui al comma 1 in qualita' di controllata
mediante una stabile organizzazione come definita dal comma
1-bis dell'articolo 120.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si
determinano le conseguenze di cui all'articolo 124."
"Art. 130. Soggetti ammessi alla determinazione della
unica base imponibile per il gruppo di imprese non
residenti
1. Le societa' e gli enti di cui all'articolo 73, comma
1, lettere a) e b), possono esercitare l'opzione per
includere proporzionalmente nella propria base imponibile,
indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti
da tutte le proprie societa' controllate ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice
civile non residenti e rientranti nella definizione di cui
all'articolo 133.
2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e'
consentito alle societa' ed agli enti:
a) i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati;
b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.
1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri
enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si
qualifichino a loro volta, tenendo conto delle
partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali
soggetti controllanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,
numeri 1) e 2), del codice civile di altra societa' o ente
commerciale residente o non residente.
3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera
b) del comma 2, le partecipazioni possedute dai familiari
di cui all'articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro.
4. La societa' controllante che si qualifica per
l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non puo' quale
controllata esercitare anche l'opzione di cui alla sezione
precedente."
Comma 82:
Il citato decreto-legge n. 179 del 2012 e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.
Comma 84:
Si riporta il testo dei commi 3, 8-ter e 8-quater
dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria):
"Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare
1. - 2.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per
gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale,
per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il
venti per cento del piano di impiego di cui al precedente
periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4 - 8-bis. Omissis
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione con
le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al
presente comma possono conferire beni anche i soggetti di
cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con
apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni
urbanistiche non compatibili con le strategie di
trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli
immobili di proprieta' delle Regioni e degli Enti locali
trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata
alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del
debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a
spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono
attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle
finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono
assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli
strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella
disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del
supporto tecnico specialistico della societa' Difesa
Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo
gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9,
10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
Omissis."
Comma 85:
Si riporta il testo dell'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n.153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale):
"Art. 65. Gli enti pubblici e le persone giuridiche
private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di
previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per
fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la
normale liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti
immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di
esse; le parti restanti possono essere impiegate negli
altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con
il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e
la programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si
riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il
Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e
della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
comma dalle procedure previste per l'autorizzazione
all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per
cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle
quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e
alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare
in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano
tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente
articolo. I piani relativi a tali investimenti sono
sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto
comma.
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
norme."
Comma 86:
Si riporta il testo del comma 312 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente
comma:
"312. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL
dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi
assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto
conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11
agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di
ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno
del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in
attivita' di volontariato a fini di utilita' sociale in
favore di comuni o enti locali, nonche' in favore dei
detenuti e degli internati impegnati in attivita'
volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma
4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei soggetti
impegnati in lavori di pubblica utilita' ai sensi
dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma
8-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma
5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo
168-bis del codice penale e degli stranieri richiedenti
asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno,
trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142."
Comma 87:
Il testo del comma 312 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015, come modificato dal comma 86, e'
riportato nelle note al comma 86.
Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
Comma 89:
Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni."
Comma 90:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"Art. 67. Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei
terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano
una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
Omissis."
Comma 92:
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.
Comma 94:
Il testo del comma 1 dell'articolo 67 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e'
riportato nelle note al comma 90.
Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata legge
n. 252 del 2005, come modificato dalla presente legge:
"Art. 17. Regime tributario delle forme pensionistiche
complementari
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20
per cento, che si applica sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione
definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data
del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili
relativamente alla restante parte del patrimonio e per le
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,
comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il
risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio
netto al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni
effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme
pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle
somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonche' dei
redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque
non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del
fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da
un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel
caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo
del patrimonio all'inizio dell'anno si' assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo
del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio
alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo
maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa
dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato
della gestione dei periodi d'imposta successivi, per
l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in
tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di
gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore della linea di investimento che ha maturato il
risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello
scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione
sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che
trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma
di previdenza, complementare o individuale, un'apposita
certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma
di previdenza destinataria della posizione individuale puo'
portare in diminuzione del risultato netto maturato nei
periodi d'imposta successivi e che consente di computare la
quota di partecipazione alla forma pensionistica
complementare tenendo conto anche del credito d'imposta
corrispondente all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale
percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo
d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma
2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e
altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le
ritenute previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e
26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973 e dai
commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare
il risultato della gestione e sui quali non e' stata
applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta
sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni
definite, per le forme pensionistiche individuali di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma
1, gestite mediante convenzioni con imprese di
assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo
dal valore attuale della rendita in via di costituzione,
calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore
attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il
risultato negativo e' computato in riduzione del risultato
dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili,
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio
riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita
contabilita' separata, secondo i criteri di valutazione
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi,
calcolato come media annua dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali
il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione
dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo
precedente e' aumentata all'1,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in
conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata
alla data di accesso alla prestazione, tra il valore
attuale della rendita e i contributi versati.
8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e'
versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di
fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e
dalle societa' e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio
il fondo e' costituito entro il 16 febbraio di ciascun
anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
presentata dai fondi pensione con le modalita' e negli
ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di
societa' ed enti la dichiarazione e' presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e
di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), la dichiarazione e' presentata
rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione
aperti e dalle imprese di assicurazione.
9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione,
scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette
alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella
misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse."
Comma 95:
Si riporta il testo degli articoli 27 e 27-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
"Art. 27 (Ritenuta sui dividendi)
1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e
b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento (177)
a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma
corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma
7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in
relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della
lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato
testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai
sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La
ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle
condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a) e dai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto
non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del
valore del patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula
del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di
societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta e'
applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano
imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo
unico delle imposte sui redditi e dalle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili
derivanti dai contratti di associazione in partecipazione
previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone
fisiche residenti; per i soggetti che determinano il
reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico,
in luogo del patrimonio netto si assume il valore
individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo
unico.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del
predetto testo unico, l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
quale risulta dalla valutazione operata dalla societa'
emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma
2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I
soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di
risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente
e dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno
diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici
ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino
di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi
utili mediante certificazione del competente ufficio
fiscale dello Stato estero.
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di
finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98
direttamente erogati dal socio o da una sua parte
correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
della determinazione della ritenuta di cui sopra, si
computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai
sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima
remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente
erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti
alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul
reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto
testo unico e ai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, non
qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1,
dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa
ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e'
operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta
dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che
intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata
a titolo d'acconto:
a) sulla quota imponibile delle remunerazioni
corrisposte da soggetti non residenti in relazione a
partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e
strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65;
b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte,
in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo
65, da societa' ed enti residenti negli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel
provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4
del citato testo unico o, se ivi residenti, sia avvenuta la
dimostrazione a seguito dell'esercizio dell'interpello di
cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167 dello stesso
testo unico, che sono rispettate le condizioni di cui alla
lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo
unico. La disposizione del periodo precedente non si
applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e',
altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni
relative a contratti stipulati con associanti non residenti
che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa o ad una partecipazione
qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1
dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui
ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per
cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti
esenti dall'imposta sul reddito delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745."
"Art. 27-ter (Azioni in deposito accentrato presso la
Monte Titoli S.p.A.)
1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti
finanziari similari alle azioni di cui all'articolo
4428/11/03 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato
gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19
giugno 1986, n. 289, e' applicata, in luogo della ritenuta
di cui ai commi 1, 3 e 3-ter dell'articolo 27, un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse
aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto
articolo.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata
dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati,
aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla
Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato
in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289,
nonche' dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte
Titoli.
3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con
separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva
applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico
istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla
data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi
soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti,
all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la
quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 1
aprile 1996, n. 239.
4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti
residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni
per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura
prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2
acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente
effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i
dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
di tutte le condizioni alle quali e' subordinata
l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali
elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente
dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la
residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato
medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di
presentazione.
5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta
il rimborso di cui al comma 3, ultimo periodo,
dell'articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od
organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle
imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi
internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui
al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.
6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1,
dell'articolo 27-bis, l'imposta sostitutiva di cui al comma
1, del presente articolo non e' applicata, a condizione che
i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:
a) la documentazione attestante la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis;
b) una certificazione delle competenti autorita'
fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei
requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del testo
unico delle imposte sui redditi.
7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la
documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a
quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti
relativi al periodo d'imposta in corso alla data di
pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano
stati definiti gli accertamenti stessi.
8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema
Monte Titoli e gli intermediari non residenti che
aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti
al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante
fiscale in Italia una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di
imprese di investimento non residenti, ovvero una societa'
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata
ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e
con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di
cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:
a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente
articolo;
b) effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e
6;
d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta
dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma
1.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere
previste modalita' semplificate per l'attribuzione ai
soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi,
nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla
convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra
l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per
l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6
nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi
esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte
Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati
modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di
cui al comma 4, lettera b) e puo' essere previsto che la
medesima attestazione produca effetti anche ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239, purche' da essa risulti la sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto."
Comma 97:
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo n. 509 del 1994, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2. Gestione.
1. - 3. Omissis.
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio
tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla
nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i
provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono
sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione
delle associazioni e delle fondazioni. Ai fini dei
provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione
parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo
economico-finanziario di cui e' venuta a conoscenza
nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei
bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge
9 marzo 1989, n. 88.
Omissis."
Comma 98:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione
della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8
agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale
obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma
di libera professione), come modificato dalla presente
legge:
"6. Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti.
1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura
di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli
elementi di cui all'art. 16 del codice civile:
a) la determinazione delle modalita' di iscrizione
obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;
b) i criteri di composizione dell'organo di
amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui
all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente
per ogni categoria professionale interessata incrementato,
per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino
il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni
5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro
componenti, nonche' le modalita' di designazione di detti
componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;
c) la costituzione di un organo di indirizzo generale,
composto da un numero di membri elettivi corrispondente al
rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con
arrotondamenti all'unita' intera per ogni frazione
inferiore a mille e nel massimo di cinquanta unita'. Nel
caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto e'
riferito ad ogni singola categoria professionale
interessata.
Omissis."
Comma 99:
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005, modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note al comma 94.
Comma 100:
Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 44. Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue
di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
o al patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta
sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli
utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui
all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue
parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse
collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o
provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro
termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust
ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli
strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui
remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano
similari alle azioni a condizione che la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella
determinazione del reddito nello Stato estero di residenza
del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve
risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da
altri elementi certi e precisi;
b)
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa."
Il testo del comma 1 dell'articolo 67 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e'
riportato nelle note al comma 94.
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"Art. 5. Redditi prodotti in forma associata
1. - 4. Omissis
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado."
Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 2359
del codice civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Omissis."
Comma 101:
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23
dicembre 1996, n. 662):
"Art. 6. Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato
1. Il contribuente ha facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, con
esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a
condizione che i titoli, quote o certificati siano in
custodia o in amministrazione presso banche e societa' di
intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in
appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze (27). Per le plusvalenze realizzate mediante
cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta
lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli
altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla
lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81 o i
rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
dello stesso comma 1, l'opzione puo' essere esercitata
sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni,
come intermediari professionali o come controparti, i
soggetti indicati nel precedente periodo del presente
comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia,
amministrazione, deposito. Ai fini del presente articolo, i
redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri
titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati
sono computati nella misura del 48,08 per cento
dell'ammontare realizzato.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento
dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo unico n.
917 del 1986, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della
conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da
cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione
ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere
revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con
effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle finanze (26) , da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui
al presente articolo. Per i soggetti non residenti nonche'
per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva
di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in
mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del
contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla
prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo'
essere esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso
dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono
richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente
comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero
dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in
misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'ammontare della
maggiore imposta sostitutiva dovuta.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato,
escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti
appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o
valore di acquisto il costo o valore medio ponderato
relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote,
certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in
essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o
cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e
differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1. I
soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente
apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

 



6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo
comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del
rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia
avvenuto per successione o donazione. In tal caso la
plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con
riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento,
dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i
soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle
operazioni fino a che non ottengano dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati
o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a
rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli
stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e
comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
al precedente articolo, si assume il costo o valore
determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma
12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai
soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 3, comma 1. Se il superamento
delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio
dell'opzione, per la determinazione dei redditi da
assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1
dell'articolo 5 si applica il comma 7. Il contribuente
comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la
sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore
delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data
della violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o
ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
degli interessati.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
proventi e quello delle imposte sostitutive applicate
nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
stabilite le modalita' di effettuazione di tale
comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
12."
Comma 102:
Il testo dell'articolo 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' riportato
nelle note al comma 89.
Comma 104:
Il testo dell'articolo 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' riportato
nelle note al comma 89.
Comma 108:
Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010."
Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
"Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il
limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".
Comma 109:
Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo
n. 461 del 1997 e' riportato nelle note al comma 101.
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 68 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"Art. 68. Plusvalenze
1. - 4-bis. Omissis
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse
da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1
dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze
e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo
delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo'
essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle
plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite
sono state realizzate.
Omissis."
Comma 114:
Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, S.O.
Comma 116:
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (Misure urgenti per
interventi nel territorio):
"Art. 5. Iniziative per la valorizzazione dell'area
utilizzata per l'Expo
1. Per le iniziative relative alla partecipazione dello
Stato nell'attivita' di valorizzazione delle aree in uso
alla Societa' Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al
capitale della societa' proprietaria delle stesse, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma
precedente, e' attribuito all'Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80
milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un
progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti
territoriali e le principali istituzioni scientifiche
interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree
in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro
adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze.
3. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle
aree di cui al comma 1 e le relative modalita' attuative
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. La Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e Prestiti
S.p.a.
4. E' autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello
Stato dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso
agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Societa' Expo
S.p.a. in ragione della qualifica di sito sensibile per la
durata dell'evento.
5. Al fine di accelerarne la messa a disposizione e
l'effettiva utilizzabilita', le risorse finalizzate alla
realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana
Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale, sono revocate e
destinate, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla Societa' Expo
S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della
Provincia di Milano."
Comma 119:
Si riporta il testo degli articoli 823 e 829 del codice
civile:
"Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso
regolati dal presente codice."
"Art. 829. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al
patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita'
amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio
deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
comunali e provinciali."
Comma 120:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
1. Omissis.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
Omissis."
Comma 123:
Il testo del comma 2 dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 9 del 2016, e' riportato
nelle note al comma 116.
Comma 124:
Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 10
della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e
tecnologica):
"Art. 10. Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti
di ricerca.
1. 1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60
miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno
2001 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca
applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e successive modificazioni;
b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire 555
miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle
attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 24,5
miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle
attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50
miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il
Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204.
Per l'anno 1999, all'individuazione degli interventi di
particolare rilevanza strategica di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di
cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 204 del 1998, le cui risorse sono
corrisposte direttamente ai soggetti interessati.
2. - 3. Omissis
4. La Sincrotrone Trieste, societa' consortile per
azioni, e' costituita come societa' di interesse nazionale
ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La societa'
non ha scopo di lucro, non puo' distribuire utili e avanzi
di gestione ai soci ed e' obbligata a reinvestire i
predetti utili o avanzi di gestione, nonche' eventuali
residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o
acquistati, qualora non destinati alla costituzione della
riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali di
cui alla lettera d), i quali non hanno natura di attivita'
commerciale e non sono riconducibili ad esercizio di
impresa. Alla societa' si applica dal 1° gennaio 2000 il
regime tributario degli enti non commerciali di cui agli
articoli 87, comma 1, lettera c), 108, 109, 109-bis, 110,
110-bis e 111-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' di cui agli articoli 19-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Il predetto inquadramento a fini
tributari e' disposto in regime di neutralita' fiscale, ai
fini dell'imposizione diretta o indiretta, non determinando
cessione o realizzo di plusvalenze e sopravvenienze attive
soggette a tassazione in relazione alla prevista
destinazione istituzionale dei beni. Restano ferme le
posizioni pregresse di cui alle precedenti dichiarazioni di
imposta, con facolta' di richiesta dei relativi rimborsi.
Lo statuto e l'ordinamento contabile della societa', da
sottoporre al controllo del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito
il comitato di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, sono
modificati sulla base dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) adeguamento della struttura societaria, assicurando
una quota di partecipazione di soggetti pubblici non
inferiore al 51 per cento;
b) snellimento degli organi sociali con presenza di
componenti nominati dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
c) applicazione alle successive modifiche statutarie
delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168, con il parere del comitato di cui al citato
decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla predetta legge n. 573 del 1996;
d) definizione dei compiti istituzionali della societa'
in termini di attivita' di ricerca e formazione, in
collegamento con il programma nazionale della ricerca e i
programmi europei internazionali, promuovendo la
collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche
stranieri e internazionali, nonche' in termini di
manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del
Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste e di
messa a disposizione dell'infrastruttura ai consorziati, ai
partecipanti e ad enti di ricerca italiani e stranieri,
pubblici e privati, assicurando la trasparenza delle
procedure e la parita' di condizioni, con vincoli di
diffusione dei risultati per finalita' di ricerca e non
commerciali;
e) utilizzazione, in subordine a quanto previsto nella
lettera d), del laboratorio, della strumentazione e del
personale da parte di soggetti privati, per obiettivi
funzionali ed attivita' commerciali, a titolo oneroso;
f) definizione di criteri di valutazione delle
componenti patrimoniali attive e passive, anche in deroga
ai criteri stabiliti dal codice civile, in conformita' ai
compiti istituzionali della societa'."
Comma 125:
Il testo del comma 4 dell'articolo 10 della citata
legge n. 370 del 1999 e' riportato nelle note al comma 124.
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante
"Testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica" e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 210 dell'8
settembre 2016.
Comma 128:
Si riporta il testo dell'articolo 2489 del codice
civile:
"Art. 2489. Poteri, obblighi e responsabilita' dei
liquidatori
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata
in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di
compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della
societa'.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la
professionalita' e diligenza richieste dalla natura
dell'incarico e la loro responsabilita' per i danni
derivanti dall'inosservanza di tali doveri e' disciplinata
secondo le norme in tema di responsabilita' degli
amministratori."
Comma 132:
Si riporta il testo dell'articolo 2490 del codice
civile:
"Art. 2490. Bilanci in fase di liquidazione
I liquidatori devono redigere il bilancio e
presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di
esercizio della societa', per l'approvazione all'assemblea
o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai
soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le
finalita' e lo stato della liquidazione, le disposizioni
degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare
l'andamento, le prospettive, anche temporali, della
liquidazione, ed i principi e criteri adottati per
realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e
motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i
liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di
valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio
approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni.
Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione
consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma
dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei
liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale,
dell'attivita' di impresa, le relative poste di bilancio
devono avere una indicazione separata; la relazione deve
indicare le ragioni e le prospettive della continuazione;
la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di
valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga
depositato il bilancio di cui al presente articolo, la
societa' e' cancellata d'ufficio dal registro delle imprese
con gli effetti previsti dall'articolo 2495."
Comma 133:
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1. - 4. Omissis
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Comma 134:
Il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge n.
185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
9 del 2016, e' riportato nelle note al comma 116.
Comma 135:
Il testo del comma 1 dell'articolo 10 della citata
legge n. 370 del 1999 e' riportato nelle note al comma 124.
Si riporta il testo del comma 870 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni."
Comma 137:
Si riporta il testo dei commi 49, 49-bis e 49-ter
dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni), come modificato dalla
presente legge:
"49. In considerazione della necessita' di garantire il
tempestivo adempimento degli obblighi internazionali gia'
assunti dal Governo, nonche' dell'interesse regionale
concorrente con il preminente interesse nazionale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la regione Lombardia, anche mediante
societa' dalla stessa controllate, subentra in tutte le
partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla
provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute
dalla Provincia di Monza e Brianza nelle societa' che
operano direttamente o per tramite di societa' controllate
o partecipate nella realizzazione e gestione di
infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale
denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti
gli adempimenti societari necessari per il trasferimento
delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla
Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di
esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite con
decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le
disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il
trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia
delle partecipazioni azionarie di cui al precedente
periodo.
49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche
mediante societa' dalla stessa controllate, nelle
partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla
Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito,
ferma restando l'appostazione contabile del relativo
valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati dal
Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti
all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione
e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito
al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni
e, successivamente, al momento del trasferimento alla
citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a
carico della Regione Lombardia e della citta'
metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al
momento del subentro nelle partecipazioni della Regione
Lombardia, come sopra accertato, e' quanto dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova
Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della
regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa
controllate, nelle societa' partecipate dalla provincia di
Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al
primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di
amministrazione e di controllo di dette societa' decadono e
si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e
termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5
dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento
della ricostituzione dei nuovi organi. "
Comma 140:
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre
1993, n. 230, S.O.
Comma 141:
Si riporta il testo dei commi da 974 a 978
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"974. Per l'anno 2016 e' istituito il Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e
dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato
«Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi
urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate
attraverso la promozione di progetti di miglioramento della
qualita' del decoro urbano, di manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture
edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della
sicurezza territoriale e della capacita' di resilienza
urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con
riferimento alla mobilita' sostenibile, allo sviluppo di
pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio
civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di
nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con
riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate
ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse da
soggetti pubblici e privati.
975. Ai fini della predisposizione del Programma, entro
il 1º marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i
progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, secondo le modalita' e la procedura stabilite
con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
976. Con il decreto di cui al comma 975 sono altresi'
definiti:
a) la costituzione, la composizione e le modalita' di
funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di
riqualificazione, il quale ha facolta' di operare anche
avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati
ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;
b) la documentazione che gli enti interessati devono
allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di
attuazione;
c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte
del Nucleo, in coerenza con le finalita' del Programma, tra
i quali la tempestiva esecutivita' degli interventi e la
capacita' di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e
privati.
977. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo
seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal
decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di
priorita'. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da
inserire nel Programma ai fini della stipulazione di
convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori
dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di
programma definiscono i soggetti partecipanti alla
realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi
incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i
tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i
criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia
realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le
convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla
Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le
informazioni necessari allo svolgimento dell'attivita' di
monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli
interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle
convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il
Programma.
978. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 974 a 977, per l'anno 2016 e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del
Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tale fine e' autorizzata la spesa
di 500 milioni di euro per l'anno 2016."
Comma 142:
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
n. 30 del 6 febbraio 2012.
Comma 144:
Si riporta il testo del comma 640 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015:
"640. Per la progettazione e la realizzazione di un
sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorita' per
i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole),
Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa
Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e
la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande
raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonche'
per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e
di interventi concernenti la sicurezza della circolazione
ciclistica cittadina, e' autorizzata la spesa di 17 milioni
di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la
realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati
«cammini», e' autorizzata la spesa di un milione di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli
interventi sono individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne
quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo."
Comma 146:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 della
legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Diritto all'indennizzo in favore delle
vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della
direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147
1. - 2. Omissis
3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati
gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 14,
assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di
violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli
della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge,
anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata
legata da relazione affettiva alla persona offesa."
Comma 147:
Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 9 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15. Misure urgenti per favorire la realizzazione
di impianti sportivi nelle periferie urbane
1. Ai fini del potenziamento dell'attivita' sportiva
agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa
cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con
l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e
incrementare la sicurezza urbana, e' istituito sullo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e
Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI). A tal fine e' autorizzata la spesa
complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017,
di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e
30 milioni di euro nel 2017.
2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi:
a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul
territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi
con destinazione all'attivita' agonistica nazionale,
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle
periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive
nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli
squilibri economici e sociali ivi esistenti;
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi
esistenti, con destinazione all'attivita' agonistica
nazionale e internazionale;
d) attivita' e interventi finalizzati alla
presentazione e alla promozione della candidatura di Roma
2024.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un piano
riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il piano pluriennale
degli interventi, che puo' essere rimodulato entro il 28
febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la
predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano puo' avvalersi del
personale in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni in possesso delle specifiche competenze
tecniche in materia.
3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso sia gia'
stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da
quelle stanziate dal presente articolo, il relativo
intervento e' escluso dal piano pluriennale degli
interventi. Resta salva la possibilita' che, in sede di
rimodulazione annuale del piano, le risorse equivalenti
siano destinate, su richiesta del proponente, previa
valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari e
previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di
altri interventi relativi a proposte presentate dallo
stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini
gia' previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore
importo e che posseggano i requisiti previsti.
4. Il CONI presenta annualmente all'Autorita' Vigilante
una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo
stato di realizzazione degli interventi finanziati con le
risorse di cui al comma 1. L'Autorita' Vigilante invia alle
Camere la relazione di cui al periodo precedente.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal
Piano di cui al comma 3, e' possibile utilizzare le
procedure semplificate di cui all'articolo 1 comma 304,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di
cui al comma 3, le associazioni e le societa' sportive
senza fini di lucro possono presentare agli enti locali,
sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da
rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto
preliminare accompagnato da un piano di fattibilita'
economico finanziaria per la rigenerazione, la
riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva
gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire
l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali
riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la
gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla
societa' sportiva per una durata proporzionalmente
corrispondente al valore dell'intervento e comunque non
inferiore a cinque anni.
7. Le associazioni sportive o le societa' sportive che
hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono
aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di
aggregazione regionale per la fornitura di energia
elettrica di gas o di altro combustibile al fine di
garantire la gestione dello stesso impianto.
8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento,
riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal
Piano di cui al comma 3, il Comune puo' deliberare
l'individuazione degli interventi promossi da associazioni
sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione
dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164.
Comma 149:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 44 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 44 Incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori residenti all'estero
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla
formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il
novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e
dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio
universitario o equiparato e non occasionalmente residenti
all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o
privati o universita' per almeno due anni continuativi e
che vengono a svolgere la loro attivita' in Italia,
acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
Omissis."
Comma 150:
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle
imprese), come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Regime speciale per lavoratori impatriati
1. I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la
residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei
cinque periodi di imposta precedenti il predetto
trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per
almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa viene svolta presso
un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di
un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa'
che direttamente o indirettamente controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa;
c) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente
nel territorio italiano;
d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono
in possesso di requisiti di elevata qualificazione o
specializzazione come definiti con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.
1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e
d), non si applicano ai lavoratori autonomi.
2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al
comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui
categorie vengono individuate tenendo conto delle
specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e
professionali con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di
determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica
anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti
all'Unione europea, con i quali sia in vigore una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di
informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma
di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita'
di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu',
conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione
post lauream.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il
trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente
articolo anche relativamente alle disposizioni di
coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in
materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza dal
beneficio.
4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e'
abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in
Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello
successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei
limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa
possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente
articolo.
5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1°
gennaio 1969» sono abrogate."
Comma 151:
Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 2. Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone
fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le persone che per la maggior parte del periodo
di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione
residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
la residenza ai sensi del codice civile.
2- bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova
contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi
della popolazione residente e trasferiti in Stati o
territori diversi da quelli individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale."
Il testo del comma 4 dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo n. 147 del 2015 e' riportato nelle note
al comma 150.
Comma 153:
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori):
"Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita'
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta,
detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere
di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi
imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo
che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti
esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria,
siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e
dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231.
2.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le
attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione
annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il
controvalore in euro degli importi in valuta da
dichiarare."
Si riporta il testo dei commi 13 e 18 dell'articolo 19
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
"Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su
conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonche' su valori «scudati» e su attivita' finanziarie e
immobili detenuti all'estero
1. - 12. Omissis
13. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso
destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato.
14. - 17. Omissis
18. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei
libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Omissis."
Comma 154:
Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' riportato nelle note al comma 149.
Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo n.
147 del 2015, modificato dal comma 150, e' riportato nelle
note al comma 150.
Comma 158:
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 346
del 1990 e' riportato nelle note al comma 114.
Comma 160:
Si riporta il testo dei commi 182, 184, 186 e 189 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di
lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento,
entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi,
i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti
con il decreto di cui al comma 188, nonche' le somme
erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell'impresa."
"184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e
all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei
limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro
dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191, anche
nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme e i valori
di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole
ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo,
anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182."
"186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185
trovano applicazione per il settore privato e con
riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di
importo non superiore, nell'anno precedente quello di
percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000.
Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta
sostitutiva non e' lo stesso che ha rilasciato la
certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il
beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di
lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno."
"189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino
ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che
coinvolgono pariteticamente i lavoratori
nell'organizzazione del lavoro, con le modalita'
specificate nel decreto di cui al comma 188."
Comma 161:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 51 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 51. Determinazione del reddito di lavoro
dipendente
1. Omissis
2. Non concorrono a formare il reddito
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b) ;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di
lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato
a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica, le prestazioni e le indennita' sostitutive
corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita'
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o
servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di
lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei
dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che
non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal
datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo
che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione;
[g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al
momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia
almeno pari al valore delle azioni stesse alla data
dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti
posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10
per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso
interamente a formare il reddito;]
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
Omissis."
Comma 162:
Il testo del comma 2 dell'articolo 51 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle note al comma 161.
Comma 163:
Si riporta il testo del comma 207 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
"207. E' autorizzata la spesa complessiva di 126
milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni
di euro alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1
milione di euro per le finalita' di cui all'articolo 2,
comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25
milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessita'
di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori
socialmente utili e a quelli di pubblica utilita' della
regione Calabria e altresi' ai lavoratori di cui alla legge
regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.
Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente
alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento
degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei
lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica
utilita'. Le risorse impegnate per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014,
nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici
della regione Calabria al fine di stabilizzare, con
contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori
impegnati in attivita' socialmente utili, in quelle di
pubblica utilita', e i lavoratori di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di
avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti
lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in attuazione dei
commi da 208 a 212 del presente articolo. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sono stabiliti le modalita' e i criteri di
assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a
tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici
della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo
1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita' interno. In caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' interno per l'anno 2013, al solo
fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro
a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si
applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d),
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni."
Comma 164:
Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 2 della
legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Ammortizzatori sociali
1. - 33. Omissis
34. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di
cui al comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a)
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di
appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri
datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che
garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per
completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
Omissis."
Comma 165:
Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
"Art. 2 (Armonizzazione)
1. - 25. Omissis
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 (59) , sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 79 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale):
"1. - 78. Omissis.
79. Con riferimento agli iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in
misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento
per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1º
gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta
gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per
l'anno 2012 al 20 per cento per l'anno 2013, al 22 per
cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015 e
al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016.
Omissis."
Comma 166:
Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita'
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed
economicita' dei profili di funzionamento delle diverse
gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta'
in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di
settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di
flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5
volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione
da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12
novembre 2011, n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente
se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno
2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento
relativa alle anzianita' contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e'
proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni e integrazioni. In
occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per
l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi
alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa,
alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti
al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4
dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011
risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di
vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma
6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64
anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis. (Abrogato).
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori
di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso
l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal
comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo superiore a tre volte il trattamento
minimo INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1,
comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo
TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (252), le disposizioni di cui al presente
comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo
18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
«e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro»."
Comma 167:
Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della citata
legge n. 335 del 1995 e' riportato nelle note al comma 165.
Comma 168:
La legge 30 marzo 2001, n. 152 recante "Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale" e' pubblicata nella Gazz. Uff. n. 97 del 27 aprile
2001.
Comma 169:
Per il riferimento al testo della legge n. 152 del 2001
vedasi in note al comma 168.
Si riporta il testo dell'articolo 125-ter del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 125-ter Recesso del consumatore
1. Il consumatore puo' recedere dal contratto di
credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla
conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in
cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le
informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma
1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza
il termine e' calcolato secondo l'articolo 67-duodecies,
comma 3, del Codice del consumo.
2. Il consumatore che recede:
a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli,
prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una
comunicazione secondo le modalita' prescelte nel contratto
tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice
del consumo;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in
parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione
prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga
gli interessi maturati fino al momento della restituzione,
calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre,
rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo
corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori
rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si
estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e
ai termini eventualmente previsti dalla normativa di
settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori
connessi col contratto di credito, se tali servizi sono
resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un
accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e'
presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova
contraria.
5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti
disciplinati dal presente capo non si applicano gli
articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-ter decies del
Codice del consumo."
Si riporta il testo dell'articolo 67-duodecies del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229):
"Art. 67-duodecies. Diritto di recesso
1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici
giorni per recedere dal contratto senza penali e senza
dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i
contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni
sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le
operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici
individuali.
3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato
il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne
nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il
termine comincia a decorrere dal momento in cui al
consumatore e' comunicato che il contratto e' stato
concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le
condizioni contrattuali e le informazioni di cui
all'articolo 67-undecies, se tale data e' successiva a
quella di cui alla lettera a).
4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di
investimento e' sospesa durante la decorrenza del termine
previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di
gestione su base individuale di portafogli di investimento
se gli investimenti non sono stati gia' avviati, il cui
prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che
il fornitore non e' in grado di controllare e che possono
aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio
i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti
finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si
regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o
contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari
(equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento
previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti
equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in
particolare in questa categoria le opzioni su valute e su
tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o
alle analoghe polizze assicurative a breve termine di
durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le
parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima
che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate
dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il
pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono
garantiti i diritti di cui all' articolo 67-undecies, comma
1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore
invia, prima dello scadere del termine e secondo le
istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo
67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta
al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo
67-septies, comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione
dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67,
comma 6, e 77.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un
determinato servizio finanziario e' aggiunto un altro
contratto a distanza riguardante servizi finanziari
prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un
accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto
aggiuntivo e' risolto, senza alcuna penale, qualora il
consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le
modalita' fissate dal presente articolo."
Comma 170:
Il titolo VI (TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI) del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 115 a
128-ter.
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
Comma 171:
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 30 del
citato decreto legislativo n. 231 del 2007:
"Art. 30. Modalita' di esecuzione degli obblighi di
adeguata verifica della clientela da parte di terzi
1. - 7. Omissis
8. Nel caso di rapporti continuativi relativi
all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di
emissione di moneta elettronica o di altre tipologie
operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione
puo' essere effettuata da collaboratori esterni legati
all'intermediario da apposita convenzione, nella quale
siano specificati gli obblighi previsti dal presente
decreto e ne siano conformemente regolate le modalita' di
adempimento."
Comma 172:
Si riporta il testo degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 26. Fondi di solidarieta' bilaterali
1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
stipulano accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi
di solidarieta' bilaterali per i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le
cause previste dalle disposizioni di cui al predetto
Titolo.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso
l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo
comma.
3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui
all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base
degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di
applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento
al settore di attivita', alla natura giuridica e alla
classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo e' verificato mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal
regolamento di contabilita' dell'INPS.
7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e'
obbligatoria per tutti i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre
2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i
contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai
fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo
di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalita' di
cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in
termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni
previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di
importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno
al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di cui
al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a
settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
di indennita' di mobilita' di cui agli articoli 4 e
seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo
comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento
ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le
prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
presente comma sono riconosciute nel limite di tale
gettito."
"Art. 27. Fondi di solidarieta' bilaterali alternativi
1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 26,
in riferimento ai settori dell'artigianato e della
somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione
dell'operare di consolidati sistemi di bilateralita' e
delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla
data di entrata in vigore del presente decreto le fonti
normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali,
ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118
della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, alle finalita' perseguite dall'articolo 26, comma
1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1
sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un
fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale
rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal
predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le
risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle
finalita' formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una
delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno
ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31,
eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al
comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un
periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle
disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015.
In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente
piu' di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal fondo di
integrazione salariale per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e i
contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui
alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione
imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti
sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31
dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo
di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione
salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio
2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal
medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione
del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale
fondo interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo
118 della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto dall'articolo
12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo
un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di
finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del
datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per
cento della retribuzione imponibile previdenziale a
decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1 di
avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere
a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui
al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali
istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita'
finanziaria dei fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di
controllo sulla corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche
attraverso la determinazione di standard e parametri
omogenei."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto
1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e
di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici):
"7. Modalita' di determinazione della contribuzione.
1. L'importo del contributo volontario e' pari
all'aliquota di finanziamento, prevista per la
contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica,
applicata all'importo medio della retribuzione imponibile
percepita nell'anno di contribuzione precedente la data
della domanda.
2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono
commisurati i contributi volontari non puo' essere
inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da
tutte le categorie di prosecutori volontari non puo' essere
inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma
2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie
tenute al versamento di contributi volontari mensili tale
importo e' ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente,
l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai
fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a
quelli indicati nel presente comma.
4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla
prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli
artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui
agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
5. Le retribuzioni sulle quali e' calcolato l'importo
del contributo volontario sono rivalutate annualmente con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla
variazione dell'indice del costo della vita determinato
dall'ISTAT nell'anno precedente.
6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti
volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze
di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione
dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale
importo e' calcolato sulla base della media delle
retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei
versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione
volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'importo del contributo e' commisurato
alla retribuzione media della classe precedentemente
assegnata.
8. Gli assicurati, ai quali e' stata assegnata
anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe,
vigente pro-tempore, hanno facolta' di richiedere, entro un
anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione
corrispondente a quella media, percepita in costanza di
rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di
decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria."
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 116 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Articolo 116. (Misure per favorire l'emersione del
lavoro irregolare)
1. - 7. Omissis
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe'
nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
Omissis."
Comma 173:
Si riporta il testo del comma 32 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014:
"32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia
per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le
imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti
inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e
alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29,
secondo periodo. La garanzia del Fondo e' a prima
richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e
onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del
Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale
garanzia di ultima istanza. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e'
surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel
privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del
codice civile. Per tali somme si applicano le medesime
modalita' di recupero dei crediti contributivi."
Si riporta il testo dell'articolo 2751-bis del codice
civile:
"Art. 2751-bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:

 



1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita'
dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario
che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque
compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei
prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono
indicati dall'articolo 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi
delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle
societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti ;
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e
dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
prodotti;
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per
gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle
imprese utilizzatrici."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 31 Garanzie statali
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a
favore di enti o altri soggetti."
Comma 177:
Si riporta il testo degli articoli da 15 a 22 del
decreto del Presidente ella Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie):
"Art. 15 Operazioni di credito a medio e lungo termine
Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo
termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e
formalita' inerenti alle operazioni medesime, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di
qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate
e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
relazione a tali finanziamenti, nonche' alle successive
cessioni dei relativi contratti o crediti e ai
trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da
aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni
che esercitano, in conformita' a disposizioni legislative,
statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo
termine, e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, per le quali e' stata esercitata
l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta
di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni
governative.
In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari
relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle
suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali
emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette
all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o
frazione di milione.
Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e
lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata
contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi."
"Art. 16 Altre operazioni di credito
Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano
anche alle operazioni relative ai finanziamenti di
qualunque durata, effettuati in conformita' a disposizioni
legislative, statutarie o amministrative da aziende e
istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti
settori:
1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al
decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;
2)
3) credito all'artigianato, di cui al D.Lgs. 15
dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n.
949;
4)
5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4
novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819;
6)
7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967,
n. 800;
8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli
artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
9) credito peschereccio di esercizio."
"Art. 17 Imposta sostitutiva
Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli
artt. 15 e 16, a seguito di specifica opzione, possono
corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative, una imposta sostitutiva. L'opzione
e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.
Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei
decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923,
n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731 (30), degli artt. 14 e 18
del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei
decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398 e 2 giugno 1946, n.
491, del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22
giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio
1952, n. 949 , e delle leggi 13 marzo 1953, n. 208 ,11
aprile 1953, n. 298 , e 31 luglio 1957, n. 742 , nonche'
per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito
fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646 ,
per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs.
23 agosto 1946, n. 370 , per le sezioni autonome opere
pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108 (31), e 11
marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di
cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973,
n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di
bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le
tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed
operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro
funzionamento e per lo svolgimento della loro attivita', in
conformita' alle norme legislative o agli statuti che li
reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art.
15 per gli atti giudiziari e le cambiali."
"Art. 17-bis Altre operazioni ammesse a fruire
dell'agevolazione
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si
applicano altresi' alle operazioni di finanziamento la cui
durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi
poste in essere dalle societa' di cartolarizzazione di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonche' da imprese di
assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di
normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o
organismi di investimento collettivo del risparmio
costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917."
"Art. 18 Aliquote e base imponibile dell'imposta
sostitutiva
L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25
per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di
cui ai precedenti articoli 15 e16 erogati in ciascun
esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante aperture di
credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra
forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido.
L'aliquota e' ridotta allo 0,25 per cento per i
finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 8) e 9)
dell'art. 16.
Qualora il finanziamento stesso non si riferisca
all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle
relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del
2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di
cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio. La stessa
aliquota si applica altresi' ai finanziamenti erogati per
l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di
immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i
quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza
delle stesse non risulti da dichiarazione della parte
mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al
medesimo."
"Art. 19 Finanziamenti speciali
Ferme restando le agevolazioni di cui agli artt. 15, 16
e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o
conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto
degli stessi non concorrono a formare la base imponibile
dell'imposta sostitutiva.
Non concorrono inoltre a formare la base imponibile
dell'imposta sostitutiva:
a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti
provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi o da
calamita' naturali;
b) i finanziamenti fatti ad Amministrazioni statali,
anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e
comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per
l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto
di servizi pubblici in regime di monopolio.
L'imposta sostitutiva e' ridotta alla meta' per i mutui
concessi dagli istituti di credito fondiario ad Istituti
Autonomi per le Case Popolari e a cooperative edilizie in
conformita' alle disposizioni degli artt. 147 e 148 del
Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato
con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.
Per le operazioni di finanziamento dei crediti
all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n.
227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta
sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma
dell'art. 18.
Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di
bollo dal secondo comma dell'art. 15 e' esteso anche agli
effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo
comma dell'art. 32 della legge citata nel precedente
comma."
"Art. 20 Dichiarazione e pagamento dell'imposta
sostitutiva
Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli
artt. 15 e 16 devono dichiarare, entro tre mesi dalla
chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si commisura
l'imposta dovuta, indicando separatamente l'ammontare
complessivo dei finanziamenti soggetti all'aliquota
normale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota
ridotta di cui all'art. 18 e quello dei finanziamenti
previsti dall'art. 19.
La dichiarazione deve essere presentata in due
esemplari, sottoscritti dalle persone che sono tenute a
firmare la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, all'Ufficio del
registro nella cui circoscrizione e' la sede legale
dell'ente.
L'Ufficio annota su un esemplare della dichiarazione
l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo
restituisce all'ente, che deve effettuare il pagamento in
unica soluzione entro trenta giorni.
L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a
recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita
della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui
all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I,
annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per
dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del
loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre
anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
benefici medesimi, a recuperare nei confronti del
mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui
al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo
comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione
amministrativa nella misura del 30 per cento della
differenza medesima.
Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento
d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla
omissione o infedelta' della dichiarazione, per la
riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda
l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme
sull'imposta di registro.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni
dei commi precedenti."
"Art. 20-bis Operazioni di finanziamento strutturate
1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle
garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi
momento prestate in relazione alle operazioni di
finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o
titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque
sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
relazione alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie
anche conseguenti alla cessione delle predette
obbligazioni, nonche' alla modificazione o estinzione di
tali operazioni.
2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, e'
esercitata nella deliberazione di emissione o in analogo
provvedimento autorizzativo.
3. L'imposta sostitutiva e' dovuta dagli intermediari
finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, delle attivita' di promozione e
collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero,
nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle
societa' che emettono le obbligazioni o titoli similari con
riferimento ai quali e' stata esercitata l'opzione. Il
soggetto finanziato risponde in solido con i predetti
intermediari per il pagamento dell'imposta.
4. Gli intermediari finanziari e le societa' emittenti
tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano,
secondo le modalita' previste dall'articolo 20 del presente
decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle
obbligazioni collocate.
5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e
3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 202."
"Art. 21 Agevolazioni relative alle imposte sui redditi
Per le aziende e gli istituti di credito le quote di
reddito destinate a riserva legale o statutaria in
eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio sono esenti
dall'imposta locale sui redditi per meta' del loro
ammontare.
Per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al
fondo di dotazione del medio credito centrale, di cui
all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, si applicano
le disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge 5 luglio
1971, n. 430, convertito nella legge 4 agosto 1971, n.
594."
"Art. 22 Fondi di garanzia
I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi 2
giugno 1961, n. 454 e 14 ottobre 1964, n. 1068 e al
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito nella
legge 23 dicembre 1966, n. 1142, derivanti da contributi a
fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o
di altri enti, nonche' quelli derivanti dalle somme che le
aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti
assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi,
non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi, a condizione che il loro
ammontare venga integralmente destinato a costituire o
incrementare un fondo di garanzia. Le perdite per le
garanzie prestate devono essere imputate a detto fondo e
non sono deducibili nella determinazione del reddito."
Comma 179:
Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della citata
legge n. 335 del 1995 e' riportato nelle note al comma 165.
Il testo del comma 6 dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, e' riportato
nelle note al comma 166.
Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali):
"Art. 7
1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per
giusta causa e per giustificato motivo soggettivo,
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui
all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal
datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa
per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del
periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice
civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.
92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3,
procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al
recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui
la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la
convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui
le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata
presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di
conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni."
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto)
1. - 2. Omissis.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
Omissis."
Comma 182:
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via
sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione
(ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di questa per
l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi
di occupazione e si trovino in una condizione economica di
bisogno.
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono
prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a
nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in
eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno
economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
Fondo di cui al comma 7.
3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima
di sei mesi ed e' pari al 75 per cento dell'ultima
indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non
superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato
per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella
misura e secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 6.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro
i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere
parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i
criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.
5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata
all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai
competenti servizi per l'impiego, contenente specifici
impegni in termini di ricerca attiva di lavoro,
disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento
e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.
La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte
e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti:
a) la situazione economica di bisogno del nucleo
familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione
dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando
l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
l'ASDI;
b) l'individuazione di criteri di priorita'
nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il
beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del
lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un
importo massimo;
d) i limiti ed i criteri di cumulabilita' dei redditi
da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di
cui al comma 4;
e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il
sistema degli obblighi e delle misure conseguenti
all'inottemperanza agli impegni in esso previsti;
f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e
l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei
servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8
novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) i controlli per evitare la fruizione indebita della
prestazione;
h) le modalita' di erogazione dell'ASDI attraverso
l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.
7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le
risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per
cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere
finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto
dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la
valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli
interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento
provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata della prestazione,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet.
8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014."
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della delega
di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la
cessazione dell'attivita' commerciale):
"Art. 1. Indennizzo per la cessazione dell'attivita'
commerciale.
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della
delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 , istituisce, a decorrere dal 1°
gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva
dell'attivita' commerciale ai soggetti che esercitano, in
qualita' di titolari o coadiutori, attivita' commerciale al
minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivita' di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero
che esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche."
Comma 184:
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche):
"Articolo 1 Finalita' ed ambito di applicazione
1. Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis."
"Articolo 70 Norme finali
1. - 3. Omissis
4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge 30 maggio
1988, n.186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge
31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30 dicembre 1986, n.
936, al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i
propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica):
"Art. 3. Trattamento di fine servizio e termini di
liquidazione della pensione.
1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e'
corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore,
entro la predetta data, provvede a corrispondere in via
provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente
piu' favorevoli.
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1,
loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente
erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione
dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,
decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente
provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono
dovuti gli interessi.
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal
servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
aventi causa, il trattamento di fine servizio e'
corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non
oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti
gli interessi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle analoghe prestazioni erogate
dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a quelle relative
al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio
per inabilita' derivante o meno da causa di servizio,
nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi
l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la
necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi
successivi alla ricezione della documentazione medesima,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda
di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. I dipendenti gia' cessati per causa diversa dal
compimento dei limiti di eta' sono riammessi in servizio
con effetto immediato qualora presentino apposita istanza
entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
trattamento di fine servizio, comunque denominato."
Il testo del comma 6 dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' riportato
nelle note al comma 166.
Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 14 Conferenza di servizi
1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere
indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione
del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della
conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in
modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La
conferenza e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito
della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4,
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro
il termine di conclusione del procedimento di cui
all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti
relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale di competenza statale.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9."
Comma 187:
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria), come modificato dalla presente legge:
"Art.5. Interventi in materia pensionistica.
1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti
con eta' pari o superiore a sessantaquattro anni e che
siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, e'
corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato
nella tabella A allegata al presente decreto in funzione
dell'anzianita' contributiva complessiva e della gestione
di appartenenza a carico della quale e' liquidato il
trattamento principale. Se il soggetto e' titolare sia di
pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene
conto della sola anzianita' contributiva relativa ai
trattamenti diretti. Se il soggetto e' titolare solo di
pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della
predetta tabella A, l'anzianita' contributiva complessiva
e' computata al 60 per cento, ovvero alla diversa
percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la
determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale
somma aggiuntiva e' corrisposta dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno
2007, in sede di erogazione della mensilita' di novembre
ovvero della tredicesima mensilita' e, dall'anno 2008, in
sede di erogazione della mensilita' di luglio ovvero
dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno e spetta:
nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A
a condizione che il soggetto possieda un reddito
complessivo individuale relativo all'anno stesso non
superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando
quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al
punto 2) della predetta tabella A a condizione che il
soggetto possieda un reddito complessivo individuale
relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e
due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del
presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi
natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti
dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni
familiari e dall'indennita' di accompagnamento, sia del
reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine
rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate
sottoposte a tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le
condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo
complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei
trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e
mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante,
l'importo e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che
soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali
l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al
netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due
volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante,
l'importo e' attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino
beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario
centrale dei pensionati istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e
successive modificazioni, individua l'ente incaricato
dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1,
che provvede negli stessi termini e con le medesime
modalita' indicati nello stesso comma.
4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non
costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali e
assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un
importo pari a 156 euro, dell'incremento delle
maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del
comma 5 del presente articolo.
5. Con effetto dal 1º gennaio 2008, l'incremento delle
pensioni in favore di soggetti disagiati di cui
all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti,
tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39,
commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino
a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per
tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data,
l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo
articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni
successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro
e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno
precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al
presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti
reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9,
della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. Per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici comprese tra tre e cinque volte il
trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione
automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio
2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella
misura del 100 per cento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite, ove necessario, le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente
articolo. In sede di prima applicazione delle disposizioni
del presente articolo concernenti la corresponsione delle
somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d'intesa
con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro
il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica
dell'attuazione delle predette disposizioni.
8. A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite
complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234
milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure
agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici
della durata legale del corso di laurea e per la
totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi
regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i
quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime
pensionistico di calcolo contributivo, al fine di
migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo
restando il principio di armonizzazione dei sistemi
previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge
8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione
di parametri identici per i diversi enti."
Comma 188:
Il riferimento al decreto legislativo n. 252 del 2005
e' riportato nelle note al comma 92.
Comma 192:
Il testo degli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato
nelle note al comma 184.
Il testo del comma 6 dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e' riportato nelle note al
comma 166.
Comma 194:
Il testo del comma 10 dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e' riportato nelle note al
comma 166.
Comma 195:
Si riporta il testo del comma 239 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013), come modificato dalla presente
legge:
"239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia
di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di
ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7
febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i
soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione
obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei
lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano
gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle
predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di
un'unica pensione. La predetta facolta' puo' essere
esercitata per la liquidazione del trattamento
pensionistico a condizione che il soggetto interessato
abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7
del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal
possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato
l'anzianita' contributiva prevista dal comma 10 del
medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
per la liquidazione dei trattamenti per inabilita' e ai
superstiti di assicurato deceduto."
Comma 196:
Il testo degli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato
nelle note al comma 184.
Il testo del comma 239 dell'articolo 1 della citata
legge n. 228 del 2012, come modificato dal comma 195, e'
riportato nelle note al comma 195.
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 79
del 1997 e' riportato nelle note al comma 184.
Il testo del comma 6 dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e' riportato nelle note al
comma 166.
Comma 197:
Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 7
febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali):
"Art. 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato,
che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di
previdenza sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o
che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da
detta assicurazione e' data facolta', ai fini del diritto e
della misura di una unica pensione, di chiedere, in
qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di
contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso
lo sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione
nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione
in quest'ultima delle corrispondenti posizioni
assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di
provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione
generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi
di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto
annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei
contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri
di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della
presente legge.
Qualora il trasferimento debba avvenire a carico
dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende
autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro
sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti.
Coloro che possono far valere periodi di assicurazione
nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite
dall'INPS e chiedono di avvalersi della facolta' di cui al
primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al
cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei
contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica
calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
La facolta' di cui al primo comma puo' essere
esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma
precedente che possano far valere, all'atto della domanda,
un periodo di contribuzione di almeno cinque anni
immediatamente antecedente nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o piu'
gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione
generale obbligatoria."
"Art. 2. In alternativa all'esercizio della facolta' di
cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa
far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme
obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione
generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo
all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero
nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite
dall'INPS, puo' chiedere in qualsiasi momento, ai fini del
diritto e della misura di un'unica pensione, la
ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto
all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella
quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione
versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa, di
tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e
figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori
autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
1, quarto comma.
La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a
quella in cui opera la ricognizione l'ammontare dei
contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse
composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
La gestione assicurativa presso la quale si effettua la
ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico
del richiedente il cinquanta per cento della somma
risultante dalla differenza tra la riserva matematica,
determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
necessaria per la copertura assicurativa relativa al
periodo utile considerato, e le somme versate dalla
gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma
precedente.
Il pagamento della somma di cui al comma precedente,
puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate
mensili non superiore alla meta' delle mensilita'
corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione
di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.
Il debito residuo al momento della decorrenza della
pensione potra' essere recuperato ratealmente sulla
pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate
indicato nel comma precedente. E' comunque fatto salvo, il
trattamento previsto per la pensione minima erogata
dall'INPS.
Sono fatte salve le condizioni di rateazione piu'
favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali."
Il testo del comma 239 dell'articolo 1 della citata
legge n. 228 del 2012 e' riportato nelle note al comma 195.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 recante
"Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi
assicurativi" e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 39 del 16
febbraio 2006.
Comma 199:
Il testo dei commi 10 e 12 dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e' riportato nelle note al
comma 166.
Si riporta il testo vigente dei commi 12 e 13
dell'articolo 1 della citata legge n. 335 del 1995:
"Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei
trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di
accesso; regime dei cumuli)
1. - 11. Omissis
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza
di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995
possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a
diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle
anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995
calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della
pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla
normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al
trattamento pensionistico relativo alle ulteriori
anzianita' contributive calcolato secondo il sistema
contributivo.
13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di
previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre
1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di
almeno diciotto anni, la pensione e' interamente liquidata
secondo la normativa vigente in base al sistema
retributivo.
Omissis."
Il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 604 del
1966 e' riportato nelle note al comma 179.
Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della citata legge
n. 104 del 1992 e' riportato nelle note al comma 179.
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (Accesso anticipato al
pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1
della legge 4 novembre 2010, n. 183), come modificato dal
comma 206 della presente legge:
"Art. 1 Lavoratori addetti a lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare,
a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e
il regime di decorrenza del pensionamento vigente al
momento della maturazione dei requisiti agevolati, le
seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre
1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai
soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti
categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
che prestano la loro attivita' nel periodo notturno come
definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6
ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non
inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per
l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio
2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro
che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1°
luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori
che prestano la loro attivita' per almeno tre ore
nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto
decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro
di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali
operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto
nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si
applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro
previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati
all'interno di un processo produttivo in serie,
contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di
tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di
postazioni, che svolgano attivita' caratterizzate dalla
ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti
staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso
continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con
esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee
di produzione, alla manutenzione, al rifornimento
materiali, ad attivita' di regolazione o controllo
computerizzato delle linee di produzione e al controllo di
qualita';
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non
inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato
e' esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1
abbiano svolto una o piu' delle attivita' lavorative di cui
alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo
le modalita' ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attivita'
lavorativa, ovvero
b) ad almeno la meta' della vita lavorativa
complessiva.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si
tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle
attivita' lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d),
con esclusione di quelli totalmente coperti da
contribuzione figurativa.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori
dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al
trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla
Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti
agli incrementi della speranza di vita previsti
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In via transitoria, con riferimento ai requisiti di
cui al presente comma non trovano applicazione gli
adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo
12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per
gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24,
comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
5. In via transitoria, per il periodo 2008-2011 i
lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al
trattamento pensionistico in presenza dei seguenti
requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il
30 giugno 2009, un'eta' anagrafica ridotta di un anno
rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui
all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il
31 dicembre 2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed
una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva
inferiore di due unita' rispetto ai requisiti indicati per
lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1
della legge n. 247 del 2007;
c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due
anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita'
contributiva ridotta di una unita' rispetto ai requisiti
indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;
d) per l'anno 2011, un'eta' anagrafica inferiore
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di due unita' rispetto ai
requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima
Tabella B.
6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al
comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni
lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti
per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre
2011, la riduzione del requisito di eta' anagrafica
prevista al comma 5 non puo' superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette
attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64
a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette
attivita' lavorative per un numero di giorni lavorativi
all'anno da 72 a 77.
6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, e'
considerata, tra le attivita' di cui alle lettere a) e b)
del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per
il periodo di tempo piu' lungo nell'ambito del periodo di
tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento
per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla
lettera b). Qualora il lavoratore di cui al commi 6 e 6-bis
abbia svolto anche una o piu' delle attivita' di cui alle
altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal
predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il
periodo complessivo in cui sono state svolte le attivita'
di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attivita'
specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un
periodo superiore alla meta'.
8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per
l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai
requisiti previsti nell'assicurazione generale
obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono
cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente
articolo.
9. I benefici di cui al presente articolo spettano,
fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con
effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata
in vigore del presente decreto purche', in ogni caso,
successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro."
Comma 200:
Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 12 Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano
il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65
anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del
settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici
del pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli
specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
I soggetti di cui al presente comma che maturano i
previsti requisiti per il diritto al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con
un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
periodo del presente comma per coloro che maturano i
requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che
maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per
coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola
quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 42 (146) e' sostituito dal seguente: «Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano
le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1º gennaio 2011.».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile
2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore a 50.000 euro ma
inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale
e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 100.000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000
euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il
terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7
ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i
quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.
12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere
aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni
aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto
direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in misura pari
all'incremento della predetta speranza di vita accertato
dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni
caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non
viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta
speranza di vita. In caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al
decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina
moltiplicando la parte decimale dell'incremento della
speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento
rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di
frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa
vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche'
la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico rispetto alla data di maturazione dei
requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento
di cui al presente comma non opera in relazione al
requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali
valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a
valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta
procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1º gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020».
12-septies. A decorrere dal 1º luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato
l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione
le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1º luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1º luglio 2010 si applicano
le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi
di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in
epoca antecedente al 1º luglio 2010.
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente».
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista."
Comma 201:
Il testo degli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
citato d. lgs. n. 165 del 2001 e' riportato nelle note al
comma 184.
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 79
del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140
del 1997, e' riportato nelle note al comma 184.
Il testo dell'articolo 24 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.214 del 2011, e' riportato nelle note al comma 166.
Comma 202:
Il testo dell'articolo 14 della citata legge n. 241 del
1990 e' riportato nelle note al comma 185.
Comma 204:
Il testo dei commi 10 e 12 dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, e' riportato
nelle note al comma 166.
Comma 205:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 80 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 80. (Disposizioni in materia di politiche
sociali)
1. - 2. Omissis
3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti
di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
nonche' agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali e'
stata riconosciuta un'invalidita' superiore al 74 per cento
o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A
allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla
tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni, e' riconosciuto, a loro richiesta, per ogni
anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o
aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto,
il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile
ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita'
contributiva; il beneficio e' riconosciuto fino al limite
massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
Omissis."
Comma 206:
Il testo del comma 17-bis dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, e' riportato
nelle note al comma 166.
Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 67 del 2011 e' riportato nelle note al comma
199.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2 Modalita' di presentazione della domanda per
l'accesso al beneficio e relativa documentazione
1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui
all'articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere
la relativa domanda e la necessaria documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia gia'
maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo
1 entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei
requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati
entro il 31 dicembre 2016;
b-bis) entro il 1º marzo dell'anno di maturazione dei
requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati
nel corso dell'anno 2017;
b-ter) entro il 1º maggio dell'anno precedente a quello
di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali
requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018.
Omissis."
Comma 207:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 della
citata legge n. 247 del 2007:
"1. - 2. Omissis
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto
di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di
eta', fermi restando il requisito minimo di anzianita'
contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del
pensionamento secondo le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n.
243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto
19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e
per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui
alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco
temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta
«linea catena» che, all'interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano
attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di
anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla lettera
medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette
anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della
vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova
in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla
dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda,
richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo
procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non
inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre
misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli
obblighi di comunicazione ai competenti uffici
dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita'
produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea
catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo
restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice
penale e dalle altre ipotesi di reato previste
dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere,
anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei
benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle
somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la
concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle
risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350
milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d)
emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 67 del 2011:
"Art. 7 Copertura finanziaria
1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo,
valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350
milioni di euro per l'anno 2012, 383 milioni di euro per
gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24
dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Omissis."
Comma 208:
Il citato decreto legislativo n. 67 del 2011 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. n. 108 dell'11 maggio 2011.
Comma 209:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 della
legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina
del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei
centralinisti non vedenti), come modificato dalla presente
legge:
"Art.9. Indennita' di mansione.
1. Omissis.
2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti
telefonici non vedenti, di cui all'articolo 2 della
presente legge, sono considerate particolarmente usuranti.
Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro
richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche
amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il
beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile
ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita'
contributiva nonche' all'incremento dell'eta' anagrafica a
cui applicare il coefficiente di trasformazione per il
calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo
come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
Omissis."
Comma 210:
Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dal presente comma:
"Art. 13. Altre detrazioni
1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della
detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
27.000 euro.
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi
di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello
della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non
concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore
a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
2.000 euro.
2.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al
comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50,
comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di
quelli derivanti dagli assegni periodici indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri
deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta
una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera
4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
50.200 euro.
5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici
indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma
1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda,
non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e
5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell'anno.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1,
3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
prime quattro cifre decimali.
6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma
3-bis."
Comma 211:
La legge 13 agosto 1980, n. 466 recante "Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e
di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche"
e' pubblicata nella Gazz. Uff. n. 230 del 22 agosto 1980.
La legge 20 ottobre 1990, n. 302 recante "Norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata" e' pubblicata nella Gazz. Uff. n. 250 del 25
ottobre 1990.
Si riporta il testo dei commi 563 e 564 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
"563. Per vittime del dovere devono intendersi i
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici
deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in
attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in
conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in
contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilita'."
"564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563
coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate
dentro e fuori dai confini nazionali e che siano
riconosciute dipendenti da causa di servizio per le
particolari condizioni ambientali od operative."
Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo 2
della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata):
"1. - 4. Omissis
5. Il trattamento speciale di reversibilita'
corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare
il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento
speciale e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale
con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto
trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di
rivalutazione o interessi anche se il beneficiario
percepisca tale indennita' ad altro titolo. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per
l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire
232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria
erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che
siano anche titolari dell'assegno di superinvalidita' di
cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a
formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni
annue a decorrere dall'anno 2000."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 della
legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice):
"Art. 3
1. - 1-ter Omissis
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 e' esente
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)."
Comma 212:
Il testo del comma 14 dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e' riportato nelle note al
comma 166.
Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 22 Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia
stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai
commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i
presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012,
che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei
soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui
alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel
limite di ulteriori 19.741 soggetti, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al
31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano
stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011
accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali
ancorche' siano percettori, entro i quindici giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e il
cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per
il collocamento in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero siano cessati dall'attivita'
lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui
nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo
le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, i quali in
ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro
il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223
del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera
continua ad applicarsi la disciplina in materia di
indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre
2011, con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a
quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto
ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla
data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla
suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino
al sessantaduesimo anno di eta';
c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14,
lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto
ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla
data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione, che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel
periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter,
del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in
base alla disciplina pensionistica vigente prima della data
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalita'
di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio,
sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente
non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 1."
Si riporta il testo dei commi da 231 a 234
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"Art. 1
1. - 230. Omissis
231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le
salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre
2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del
presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che
maturano i requisiti per il pensionamento successivamente
al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro
il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o
in deroga a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che
abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento
pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita'
di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di
godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni
caso entro il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011,
con almeno un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorche'
abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4
dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione
che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4
dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a
tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di
lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione,
qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30
giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a
tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e
collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i
quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono
attendere il termine della fruizione della stessa per poter
effettuare il versamento volontario, a condizione che
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214 del 2011.
232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo
sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, e all'articolo 22 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, da
esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del
relativo schema.
233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231
che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base:
a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o
in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) della data di cessazione del rapporto di lavoro
precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in
ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231.
234. Il beneficio di cui al comma 231 e' riconosciuto
nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013,
di 183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di
euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno
2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni
di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno
2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020.
Omissis."
Si riporta il testo degli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici):
"Art. 11. Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative
(30)
1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre
2011,» sono inserite le seguenti: «in ragione della
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo
ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni
per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento
da parte dei soggetti interessati che:
a) abbiano conseguito successivamente alla data di
cessazione, la quale comunque non puo' essere anteriore al
1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un
reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi
attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro
7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e
contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel
limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni
di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno
2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni
di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno
2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della
presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si
applicano le procedure relative alla tipologia dei
lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come
definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e successivamente
integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, con particolare
riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba
risultare da elementi certi e oggettivi, quali le
comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del
lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati
sulla base di disposizioni normative o regolamentari, e
alle procedure di presentazione delle istanze alle
competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame
delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS.
L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1
che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro, e altresi' provvede a pubblicare nel
proprio sito internet, in forma aggregata al fine di
rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei
dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di
monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande
accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora
dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui
al comma 1.
3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a
seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al
comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al
finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori
finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia
di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano
maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma
235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al
comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14";
b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di
euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno
2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583
milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro
per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a
1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di
euro per l'anno 2019"."
"Art. 11-bis Modifica all'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti
pensionistici
1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente:
"e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014".
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel
limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di
23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro
per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6
milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per
l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1,
che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base della prossimita' al
raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del
diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora
dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui
al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro
per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6
milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per
l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione,
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14" sono sostituite dalle seguenti:
"delle ulteriori modifiche apportate al comma 14
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14";
b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di
euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno
2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni di euro per
l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a
2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di
euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno
2018"."
Si riporta il testo dei commi da 194 a 198
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:
"194. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme
restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma
14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo
22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti
ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e
22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano
i requisiti anagrafici e contributivi, ancorche'
successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico secondo la
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti
alle seguenti categorie:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre
2011 i quali possano far valere almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data del 6
dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla
data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto
entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile, ovvero in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012,
qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto
dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura
civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la
cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato
per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,
successivamente alla data di cessazione, qualsiasi
attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla
data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione successivamente alla
predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, perfezionino, mediante il versamento di contributi
volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il
versamento volontario di cui alla presente lettera, anche
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra' riguardare
anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
autorizzazione stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre
2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un
contributo volontario accreditato o accreditabile alla
predetta data, a condizione che abbiano almeno un
contributo accreditato derivante da effettiva attivita'
lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non
svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato.
195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai
soggetti di cui al comma 194 non puo' avere decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2014.
196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma
194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato ai
sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.
197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti
nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203
milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per
l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110
milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per
l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26
milioni di euro per l'anno 2020.
198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da
194 a 197 e' subordinata all'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo
conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo
1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di
cui al comma 197, il Fondo di cui all'articolo 1, comma
235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3,
primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, e'
ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di
euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016,
38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per
l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26
milioni di euro per l'anno 2020."
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 10
ottobre 2014, n. 147 (Modifiche alla disciplina dei
requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti
l'accesso al trattamento pensionistico):
"Art. 2. Requisiti di accesso e decorrenze delle
prestazioni pensionistiche
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le
salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive
modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno
2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.
171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123
del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano
ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti
per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

 



a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori
collocati in mobilita' ordinaria a seguito di accordi
governativi o non governativi, stipulati entro il 31
dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30
settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero,
anche mediante il versamento di contributi volontari, entro
dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti
vigenti prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di
cui alla presente lettera, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo' riguardare anche
periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
autorizzazione stessa. Tale versamento puo' comunque essere
effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi
al termine di fruizione dell'indennita' di mobilita'
indicato dalla presente lettera;
b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti
utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201
del 2011;
c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti
utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201
del 2011;
d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con
contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro
tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non
rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i
requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che
siano gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in
data antecedente all'entrata in vigore della presente legge
e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono
riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai
dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' come specificato nel medesimo
comma 1.
3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai
soggetti di cui al presente articolo, non puo' avere
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte
dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano per ciascuna categoria di lavoratori
salvaguardati le specifiche procedure previste nei
precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da
ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai
lavoratori di cui al presente articolo che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a
pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al
fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di
tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito
dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare
le domande accolte, quelle respinte e le relative
motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non
prende in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente
articolo.
5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato
dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle
Camere una relazione in ordine all'attuazione delle
disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento
al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse
finanziarie utilizzate.
6. I benefici di cui al presente articolo sono
riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite
massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni
di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno
2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di
euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019,
128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per
l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli
importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente
incrementati degli importi di cui al precedente periodo."
Si riporta il testo dei commi da 265 a 276
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"265. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme
restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 263, le
salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive
modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli
articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2,
commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge
10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno
2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.
171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123
del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano
ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti
per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori
collocati in mobilita' o in trattamento speciale edile ai
sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi,
stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di
lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate
dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali
il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione
coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o
l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza
dei predetti accordi, cessati dall'attivita' lavorativa
entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il
periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' o del
trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31
dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi
volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso
periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente
lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
puo' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi
precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale
versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31
dicembre 2012 di cui alla presente lettera, puo' comunque
essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi
successivi al termine di fruizione dell'indennita' di
mobilita' o del trattamento speciale edile indicato dalla
presente lettera. Eventuali periodi di sospensione
dell'indennita' di mobilita', ai sensi dell'articolo 8,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, per svolgere attivita' di lavoro subordinato, a
tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro
parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si
considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo
di fruizione dell'indennita' stessa e non comportano
l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al
presente comma;
b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti
utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del
2011;
c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti
utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del
2011;
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli
con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro
il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del
settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di
stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinato e ai lavoratori in somministrazione con
contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º
gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo
indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro
il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
266. Per i lavoratori di cui al comma 265, lettera a),
che siano gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in
data antecedente a quella di entrata in vigore della
presente legge e per i quali siano decorsi i termini di
pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti
relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' come specificato nel
medesimo comma 265.
267. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai
soggetti di cui al comma 265, non puo' avere decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge.
268. Ai fini della presentazione delle istanze da parte
dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza
di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si applicano per ciascuna categoria di
lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste
nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da
ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai
lavoratori di cui ai commi da 263 a 270 che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base
della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede
a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata
al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di
tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito
dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare
le domande accolte, quelle respinte e le relative
motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica
determinati ai sensi dei commi 265 e 270, primo periodo,
l'INPS non prende in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dai commi da 265 a 267.
269. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio
svolto dall'INPS ai sensi del comma 268 sono utilizzati ai
fini della predisposizione della relazione di cui
all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n.
147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014,
n. 147, le parole da: «Ministro del lavoro e delle
politiche sociali» fino a: «30 giugno» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro il 30 settembre».
270. I benefici di cui ai commi da 265 a 267 sono
riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite
massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni
di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno
2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di
euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021,
41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per
l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come
modificati ai sensi del comma 263, sono corrispondentemente
incrementati degli importi di cui al precedente periodo,
per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per
l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4
milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per
l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017,
1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di
euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per l'anno
2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di
euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno
2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite
numerico massimo in 172.466 soggetti.
271. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni, e' altresi' incrementata,
sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 263
per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8
milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di
euro per l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni, e' ridotto di 100 milioni di euro
per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di
euro per l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli
anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono
economie da registrare in sede di rendiconto 2015.
272. Al fine del concorso alla copertura degli oneri
derivanti dai commi da 263 a 270 l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
come rifinanziata anche ai sensi dei commi 263 e 271, e'
ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni
di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno
2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di
euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021,
41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per
l'anno 2023.
273. Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori
oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno
al reddito per le situazioni di disagio previste dalla
presente legge, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come
rifinanziata dalla presente legge, e' ridotta di 124
milioni di euro per l'anno 2016.
274. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: «nel corso dell'anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015,
2016, 2017 e 2018».
275. Per i lavoratori indicati all'articolo 1, comma
117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni
ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in
seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano
transitati in una gestione di previdenza diversa da quella
dell'INPS derogando al disposto dell'articolo 1, comma 115,
della citata legge n. 190 del 2014 e che non abbiano
maturato il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
276. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla
quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, che non maturino i requisiti previsti da tale
disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i
lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge."
Si riporta il testo del comma 235 dell'articolo 1 della
citata legge n. 228 del 2012:
"235. Al fine di finanziare interventi in favore delle
categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e
15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno
2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo
confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la
procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di
monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5
ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli
articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma
2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al
comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, vengano accertate a consuntivo
eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto
agli oneri programmati a legislazione vigente per
l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15
dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
e del comma 234 del presente articolo complessivamente a
309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.354 milioni di
euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno
2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.421
milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro
per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019, a
172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro
per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, tali
economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al
primo periodo del presente comma. L'accertamento delle
eventuali economie e' effettuato annualmente con il
procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la
conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo
operando le occorrenti variazioni di bilancio."
Si riporta il testo del comma 193 dell'articolo della
citata legge n. 147 del 2013:
"193. Le risorse finanziarie complessivamente
richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti,
alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di
salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle
categorie di beneficiari interessate. L'eventuale
trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche
tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della
normativa vigente, come definita dalle disposizioni
richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai
relativi decreti attuativi, puo' avvenire esclusivamente,
previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."
Comma 213:
Si riporta il testo del comma 263 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015:
"263. A seguito dell'attivita' di monitoraggio e
verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate
nell'alinea del comma 265 resa possibile in relazione alle
misure per le quali la certificazione del diritto al
beneficio e' da ritenersi conclusa, i complessivi importi
indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, sono cosi' rideterminati: 243,4 milioni di
euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno
2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0
milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro
per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018,
583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di
euro per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno
2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di
euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione
del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per
effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del
presente comma, ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di
euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021,
69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro
per l'anno 2023 si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro
per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a
69 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8,9 milioni di euro
per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi
limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del
presente comma e' effettuata ai sensi dell'articolo 1,
comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi
di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge
n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo
periodo del predetto comma 235 e' incrementata di 497
milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per
l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7
milioni di euro per l'anno 2019."
Il testo dell'articolo 24 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.214 del 2011, e' riportato nelle note al comma 166.
Il testo del comma 1 dell'articolo 22 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' riportato
nelle note al comma 212.
Comma 214:
Il testo dell'articolo 24 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214 del 2011, e' riportato nelle note al comma 166.
Si riporta il testo degli articoli 4, 11 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
"Art. 4 Procedura per la dichiarazione di mobilita'
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36."
"Art. 11 Norme in materia di trattamento speciale di
disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili
ed affini
1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i
commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Hanno
diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al
primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di
cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o
siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili
o quarantatre' contributi settimanali per il lavoro
prestato nel settore dell'edilizia".
2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la
sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione
conseguente al previsto completamento di impianti
industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai
lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e
nelle predette attivita', per un periodo di lavoro
effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati
licenziati, dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia
superato il settanta per cento, il trattamento speciale di
disoccupazione e' corrisposto nella misura prevista
dall'articolo 7 e per un periodo non superiore a diciotto
mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente
articolo rientrano nella sfera di applicazione
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti
nell'area in cui sono completati i lavori, hanno diritto al
trattamento di cui al medesimo comma se residenti in
circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla
media nazionale tra iscritti alla prima classe di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro.
4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori
finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni
o dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori
titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui
ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da
effettuare in aggiunta all'organico aziendale esistente
all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello
svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale e'
determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in
misura non superiore al venticinque per cento ed e'
comprensiva di quella prevista all'articolo 25, comma 1."
"Art. 24 Norme in materia di riduzione del personale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a
12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti,
compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una
riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti
i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai
dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri.
Quando risulta accertata la violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa
tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse
previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto
di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451
(Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di
fiscalizzazione degli oneri sociali):
"Art. 3. Trattamenti di disoccupazione.
1. La percentuale di commisurazione dell'importo del
trattamento ordinario di disoccupazione e' elevata al 27
per cento dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per
cento dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
2. La disciplina dell'importo massimo di cui
all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto
1980, n. 427, e all'articolo 1, comma 5, trova applicazione
anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente
decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento
straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili
licenziati ai sensi dell'art. 4, L. 23 luglio 1991, n. 223,
i quali abbiano una anzianita' aziendale di almeno
trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro
effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di
sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' ed
infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione
speciale previsto dall'articolo 11, comma 2, della citata
legge n. 223 del 1991.
4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di
cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3,
licenziati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da
imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, anche al di la' dei limiti territoriali ivi
previsti."
Il citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione
della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L.
8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di
riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini
pensionistici):
"Art.6. Presupposti di ammissione.
1. La contribuzione volontaria puo' essere versata
anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione
della domanda.
Omissis."
Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'articolo 8
della citata legge n. 223 del 1991:
"Art. 8 Collocamento dei lavoratori in mobilita'
1. - 5. Omissis
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere
attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma
6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui
all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di
cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali
giornate non sono computate ai fini della determinazione
del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al
raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei
giorni complessivi di spettanza del trattamento.
Omissis."
Il testo del comma 194 dell'articolo 1 della citata
legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle note al comma 212.
Il testo del comma 14 dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' riportato
nelle note al comma 166.
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):
"Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap
grave
1. - 4. Omissis
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha
diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Omissis."
Comma 216:
Il testo dell'articolo 24 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214 del 2011, e' riportato nelle note al comma 166.
Il riferimento al testo del citato decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011, e' riportato nelle note al comma 214.
Comma 217:
Il testo del comma 5 dell'articolo 2 della citata legge
n. 147 del 2014 e' riportato nelle note al comma 212.
Comma 218:
Si riporta il testo del comma 235 dell'articolo 1 della
citata legge n. 228 del 2012, come modificato dal comma 221
del presente articolo:
"235. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione
dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi
delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, del decreto ministeriale di
cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori
modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, vengano
accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere
pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione
vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del
comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135
del 2012, e del comma 234 del presente articolo
complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a
1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di
euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno
2016, a 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420
milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per
l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49
milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per
l'anno 2022, tali economie sono destinate ad alimentare il
fondo di cui al primo periodo del presente comma."
Comma 219:
Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della citata
legge n. 228 del 2012 e' riportato nelle note al comma 218.
Comma 220:
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e' riportato
nelle note al comma 133.
Comma 221:
Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della citata
legge n. 228 del 2012, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note al comma 218.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri."
Comma 222:
Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria):
"1. - 8. Omissis
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e'
confermata la possibilita' di conseguire il diritto
all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita', in
presenza di un'anzianita' contributiva pari o superiore a
trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni
per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che
optano per una liquidazione del trattamento medesimo
secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati
della predetta sperimentazione, al fine di una sua
eventuale prosecuzione.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010:
"Art. 12 Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano
il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65
anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del
settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici
del pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli
specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
I soggetti di cui al presente comma che maturano i
previsti requisiti per il diritto al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con
un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
periodo del presente comma per coloro che maturano i
requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che
maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per
coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola
quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 42 (146) e' sostituito dal seguente: «Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano
le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1º gennaio 2011.».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile
2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore a 50.000 euro ma
inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale
e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 100.000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000
euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il
terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7
ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i
quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.
12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere
aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni
aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto
direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in misura pari
all'incremento della predetta speranza di vita accertato
dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni
caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non
viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta
speranza di vita. In caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al
decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina
moltiplicando la parte decimale dell'incremento della
speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento
rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di
frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa
vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche'
la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico rispetto alla data di maturazione dei
requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento
di cui al presente comma non opera in relazione al
requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali
valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a
valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta
procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1º gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020».
12-septies. A decorrere dal 1º luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato
l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione
le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1º luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1º luglio 2010 si applicano
le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi
di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in
epoca antecedente al 1º luglio 2010.
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente».
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista."
Comma 223:
Il testo dell'articolo 12 del citato decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122 del 2010, e' riportato nelle note al comma 222.
Il testo del comma 9 dell'articolo 1 della citata legge
n. 243 del 2004 e' riportato nelle note al comma 222.
Comma 225:
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 5. Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro
1. Le risorse complessive attribuite all'ANPAL a
decorrere dall'anno 2016 sono costituite:
a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento
dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di
previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo
integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai
datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali
per la formazione continua, sono versate per il 50 per
cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante 50
per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29
novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 puo'
essere individuata una quota non superiore al 20 per cento
delle entrate annue del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993,
destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative,
ivi incluso l'incremento della dotazione organica.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31
gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL
quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:
a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione
alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144;
c) alle somme gia' destinate al piano gestionale di cui
all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.
4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi
a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a
impegni assunti prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse
da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo
periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate
confluisce in una gestione a stralcio separata istituita
nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere
destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle
risorse confluite nella gestione a stralcio separata
delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti."
Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale):
"Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al
Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041, un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura
pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977».
Si riporta il testo dell'articolo 118 della citata
legge n. 388 del 2000:
"Art. 118. (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni in materia di attivita'
svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un'ottica di competitivita'
delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
"fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto.
I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali
concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali
ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente
connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani
aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
le regioni e le province autonome territorialmente
interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed
alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono
trasmessi alle regioni ed alle province autonome
territorialmente interessate, affinche' ne possano tenere
conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo.
Nel finanziare i piani formativi di cui al presente
comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende
aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della
professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di
criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata
dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel
caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime
dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali effettuera' una valutazione dei risultati
conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei
sindaci e' nominato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai
fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti
dell'Osservatorio non compete alcun compenso ne' rimborso
spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
[7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono
articolare regionalmente o territorialmente.]
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del
1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il
contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere
destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione
delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20
per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196."
Comma 226:
Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 2, della
legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
"Art. 2. Deleghe al Governo per la ridefinizione della
disciplina del sostegno pubblico per il settore
dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva
locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
1. - 3. Omissis
4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per
i giornalisti progressivamente conforme alla normativa
generale del sistema pensionistico, nonche' di
razionalizzare la composizione e le attribuzioni del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo
e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e
la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti
di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37,
comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
la revisione della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Omissis."
Comma 227:
Si riporta il testo dell'articolo 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria):
"Art. 37. Esodo e prepensionamento.
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data
facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione
al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo
di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta
giorni dal maturare delle condizioni di anzianita'
contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al
numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che
possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal
1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita'
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di
sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al
citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio
secondo quanto previsto dalla presente lettera;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani,
di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione
nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla
base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli
casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di
crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita'
contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
del requisito contributivo previsto dal secondo comma
dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e
approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di
cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234
del 6 ottobre 1995.
1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i
trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1,
lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato.
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di
cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a
cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i
sessanta anni di eta', l'anzianita' contributiva e'
maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra
i sessantacinque anni di eta' e l'eta' anagrafica
raggiunta, ferma restando la non superabilita' del tetto
massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a
fruire dei benefici i giornalisti che risultino gia'
titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o
esclusive della medesima. I contributi assicurativi
riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti
dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria corrisponde alla gestione
pensionistica una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
la gestione medesima sull'importo che si ottiene
moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione
l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore
interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla
Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi
nella contabilita' separata relativa agli interventi
straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa
agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione
di cui al presente articolo con la retribuzione si
applicano le norme relative alla pensione di anzianita'.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente
articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione."
Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):
"Art. 1-bis (Rifinanziamento dell'accesso alla pensione
di vecchiaia anticipata per i giornalisti)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 41-bis, comma
7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro
per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per
l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3
milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo
periodo del presente comma si applica quanto previsto dal
secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del
predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo
del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge
n. 207 del 2008, le parole: "all'importo massimo di 20
milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti:
"all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino
all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29
milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro
nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8
milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro
nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020".
2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui
all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai
sensi del presente articolo sono erogati in favore di
giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di
ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a
condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei
piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale gia'
presentati, la contestuale assunzione di personale
giornalistico in possesso di competenze professionali
coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e
sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a
tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale
condizione non si applica alle imprese i cui accordi
prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice
civile, anche in forma di collaborazione coordinata e
continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la
cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che
abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata
finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la
revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il
rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa
facente capo al medesimo gruppo editoriale.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9
milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per
l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13
milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle
risorse disponibili su apposita contabilita' speciale, su
cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11
milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
5. Alla compensazione dei conseguenti effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4
si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a
6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro
per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a
3 milioni di euro per l'anno 2019.
6. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni, e' incrementato di 22 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di euro per l'anno
2015.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Comma 228:
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 41-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti):
"Art. 41-bis Editoria
1. - 6. Omissis
7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle
prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti
dipendenti da aziende in ristrutturazione o
riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo
37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si
provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera
lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a
10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori
di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o
riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino
piani comportanti complessivamente un numero di unita' da
ammettere al beneficio con effetti finanziari
complessivamente superiori all'importo massimo di 20
milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di
euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33
milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro
nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23
milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali
datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno
specifico contributo aggiuntivo da versare all'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)
per il finanziamento dell'onere eccedentario.
Omissis."
Comma 229:
Si riporta il testo vigente degli articoli 2222 e
seguenti del codice civile:
"Art. 2222. Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente, si applicano le norme di
questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina
particolare nel libro IV."
"Art. 2223. Prestazione della materia.
Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la
materia e' fornita dal prestatore d'opera, purche' le parti
non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la
materia, nel qual caso si applicano le norme sulla
vendita."
"Art. 2224. Esecuzione dell'opera.
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione
dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e
a regola d'arte, il committente puo' fissare un congruo
termine, entro il quale il prestatore d'opera deve
conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il
committente puo' recedere dal contratto, salvo il diritto
al risarcimento dei danni."
"Art. 2225. Corrispettivo.
Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non
puo' essere determinato secondo le tariffe professionali o
gli usi, e' stabilito dal giudice in relazione al risultato
ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo."
"Art. 2226. Difformita' e vizi dell'opera.
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il
prestatore d'opera dalla responsabilita' per difformita' o
per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione
questi erano noti al committente o facilmente
riconoscibili, purche' in questo caso non siano stati
dolosamente occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le
difformita' e i vizi occulti al prestatore d'opera entro
otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un
anno dalla consegna.
I diritti del committente nel caso di difformita' o di
vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668."
"Art. 2227. Recesso unilaterale dal contratto.
Il committente puo' recedere dal contratto, ancorche'
sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il
prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del
mancato guadagno."
"Art. 2228. Impossibilita' sopravvenuta dell'esecuzione
dell'opera.
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per
causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore
d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in
relazione all'utilita' della parte dell'opera compiuta."
Comma 230:
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 della
citata legge n. 198 del 2016:
"Art. 1. Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione
1. - 3. Omissis
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di rispettiva competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti
tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria
quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di
cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione digitale attuando
obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
Omissis."
Comma 231:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1-quater. Omissis
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti."
Comma 232:
Il testo del comma 284 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note al comma 231.
Comma 233:
Si riporta il testo vigente del comma 284 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"284. I lavoratori dipendenti del settore privato
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro
il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico
di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, possono, a condizione di avere
maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto
al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia,
d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non
superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso
al beneficio di cui al presente comma e la data di
maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato
articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del
2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura
compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo
mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente
alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a
carico del datore di lavoro relativa alla prestazione
lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla
formazione del reddito da lavoro dipendente e non e'
assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi
di riduzione della prestazione lavorativa e' riconosciuta
la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione
corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente
comma e' riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di
euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e
60 milioni di euro per l'anno 2018. La facolta' di cui al
presente comma e' concessa, a domanda e nei limiti delle
risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione
della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di
lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa
con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facolta' di
ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma
deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione
territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e
della relativa cessazione secondo le modalita' stabilite
dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di
cui al presente comma e' riconosciuto dall'INPS, qualora ne
ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti
delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle
domande di accesso al beneficio di cui al presente comma
comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in
via prospettica, l'INPS non prendera' in esame ulteriori
domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai
maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60
milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, si
provvede mediante il versamento in entrata al bilancio
dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno
2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni
di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme
destinate al finanziamento dei fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua di
cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni. Le somme versate in entrata al
bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono
trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri
derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto
disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate
derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relative ai datori di
lavoro non aderenti ai fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua, dedotte quelle
utilizzate per la copertura degli oneri della presente
disposizione, e' versata prioritariamente al Fondo di
rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza
di un importo pari al 50 per cento della somma
complessiva."
Comma 234:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e
concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche
in liquidazione), come modificato dalla presente legge:
"Art. 12. Fondo di solidarieta' per la riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito
1. Limitatamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019,
ferma restando la modalita' di finanziamento prevista
dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, la finalita' di cui al comma 9
lettera b) dell'articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del
2015, con riferimento al Fondo di solidarieta' per la
riconversione e riqualificazione professionale, per il
sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del
credito, puo' essere riconosciuta, nel quadro dei processi
di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni.
L'operativita' delle disposizioni di cui al primo periodo
e' subordinata all'emanazione del regolamento di
adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto
previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica."
Il testo del comma 3 dell'articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 148 del 2015 e' riportato nelle note
al comma 172.
Comma 235:
Il testo dell'articolo 26 del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015 e' riportato nelle note al
comma 172.
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 33 del
citato decreto legislativo n. 148 del 2015:
"Art. 33. Contributi di finanziamento
1. - 2. Omissis
3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26,
comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un
contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario
erogabile e della contribuzione correlata.
Omissis."
Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5 e 12 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 1. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego - NASpI
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso
la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015."
"Art. 4. Calcolo e misura
1. La NASpI e' rapportata alla retribuzione imponibile
ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per
il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per
il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o
inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato
annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari
al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui
la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo
l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementato di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra la retribuzione mensile e il predetto
importo. La NASpI non puo' in ogni caso superare nel 2015
l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato
annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo
di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41."
"Art. 5. Durata
1. La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero
di settimane pari alla meta' delle settimane di
contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del
calcolo della durata non sono computati i periodi
contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle
prestazioni di disoccupazione."
"Art. 12. Contribuzione figurativa
1. La contribuzione figurativa e' rapportata alla
retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un
limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo
mensile della NASpI per l'anno in corso.
2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma
1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione,
non sono prese in considerazione per la determinazione
della retribuzione pensionabile qualora siano di importo
inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non
considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo
dell'anzianita' contributiva relativa ai periodi
eventualmente non considerati nella determinazione della
retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione
dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214."
Si riporta il testo dell'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
"Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali
1. E' istituita presso l'INPS la «Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali».
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1
della legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
disposte per legge in favore di particolari categorie,
settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma
2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro
trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di
cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15
aprile 1985, n. 140 , nonche' delle quote di pensione,
afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze
armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,
n. 903 , i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3
giugno 1975, n. 160 , all'articolo 27 della legge 21
dicembre 1978, n. 843 , e all'articolo 11 della legge 15
aprile 1985, n. 140 .
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo1, comma 2,
lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli
destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.
Comma 238:
Si riporta il testo del comma 386 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015:
"386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'."
Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 22 del 2015, come rifinanziata dall'articolo
43, comma 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148:
"Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via
sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione
(ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di questa per
l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi
di occupazione e si trovino in una condizione economica di
bisogno.
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono
prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a
nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in
eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno
economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
Fondo di cui al comma 7.
3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima
di sei mesi ed e' pari al 75 per cento dell'ultima
indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non
superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato
per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella
misura e secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 6.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro
i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere
parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i
criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.
5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata
all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai
competenti servizi per l'impiego, contenente specifici
impegni in termini di ricerca attiva di lavoro,
disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento
e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.
La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte
e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti:
a) la situazione economica di bisogno del nucleo
familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione
dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando
l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
l'ASDI;
b) l'individuazione di criteri di priorita'
nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il
beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del
lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un
importo massimo;
d) i limiti ed i criteri di cumulabilita' dei redditi
da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di
cui al comma 4;
e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il
sistema degli obblighi e delle misure conseguenti
all'inottemperanza agli impegni in esso previsti;
f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e
l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei
servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8
novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) i controlli per evitare la fruizione indebita della
prestazione;
h) le modalita' di erogazione dell'ASDI attraverso
l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

 



7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le
risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per
cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere
finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto
dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la
valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli
interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento
provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata della prestazione,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet.
8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
Comma 239:
Si riporta il testo dei commi 387 e 388 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015:
"387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386
sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le
priorita' del Piano di cui al medesimo comma:
a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura
di contrasto alla poverta', intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma
386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo
60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via
prioritaria interventi per nuclei familiari in modo
proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo
conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di
donne in stato di gravidanza accertata da definire con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono
destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in
misura pari al predetto importo il Fondo di cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse gia' destinate alla
sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' dall'articolo 1, comma
216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 386 e'
corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per
l'anno 2016;
b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione
(ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 386.
388. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui
al comma 386 sono destinate al finanziamento di uno o piu'
provvedimenti legislativi di riordino della normativa in
materia di trattamenti, indennita', integrazioni di reddito
e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti
alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti
all'estero, nonche' in materia di accesso alle prestazioni
sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura
nazionale di contrasto alla poverta', correlata alla
differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la
soglia di poverta' assoluta, e alla razionalizzazione degli
strumenti e dei trattamenti esistenti."
Il testo del comma 386 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note al comma 238.
Il testo dell'articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 22 del 2015 e' riportato nelle note al comma
238.
Comma 240:
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e' riportato
nelle note al comma 221.
Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 32
del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 32. Incentivi per il contratto di apprendistato
per la qualifica, il diploma e il certificato di
specializzazione tecnica superiore
1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si
applicano i seguenti benefici:
a) non trova applicazione il contributo di
licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della
legge n. 92 del 2012;
b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui
all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' ridotta al 5 per cento;
c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a
carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di
cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento,
previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978.
2. - Omissis.
3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo
sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, le risorse di
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n.
144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per
l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27
milioni di euro per l'anno 2017 da destinare al
finanziamento dei percorsi formativi rivolti
all'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza
scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera
d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui al primo
periodo del presente comma e' finalizzata a elaborare
modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo
43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
ed e' promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, d'intesa con le Regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987,
n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma da destinare prioritariamente ai percorsi di
formazione nell'ambito del sistema di istruzione e
formazione professionale.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 6 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), introdotto dall'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e come
modificato dalla presente legge:
"Art. 6. (Norme in materia di integrazione salariale,
contratti di solidarieta' e incentivazione ai contratti di
lavoro a tempo parziale)
1. - 4. Omissis
4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per
la concessione del beneficio della riduzione contributiva
di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse
disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3,
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
rideterminato dall'articolo 1, comma 524, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari
ad euro 30 milioni annui.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 44 del
citato decreto legislativo n. 148 del 2015:
"Art. 44. Disposizioni finali e transitorie
1. - 6-bis. - Omissis
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.
185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente
il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del
2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
come rifinanziato dal presente comma, di misure per il
sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore del call-center.
Omissis."
Comma 241:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 24 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,
in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
"Art. 24. Congedo per le donne vittime di violenza di
genere
1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o
privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi sociali del comune di
residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di
cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi
connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo
massimo di tre mesi.
Omissis."
Comma 242:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 (Contenimento della
spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni):
"Art. 1. Minimale di retribuzione ai fini contributivi.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio
1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi
compresa la misura giornaliera dei salari medi
convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale,
nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al
presente decreto.
I limiti minimi di retribuzione di cui al comma
precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982,
nella stessa misura percentuale delle variazioni delle
pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19
della L. 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10
lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da
effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai
contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per
settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto
dal 1° gennaio 1984.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il
limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori
soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e
loro organismi associati soggetti alle norme di cui al
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla
L. 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori a domicilio,
e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia
di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.
L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al
comma precedente varia nella stessa misura percentuale e
con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni
che si verificano in applicazione dell'art. 19 della L. 30
aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per
eccesso.
Il presente articolo non si applica ai contributi
dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed
ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione generale obbligatoria.
Con effetto dal 1° gennaio 1981 le tabelle A, B e C
allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite
dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto."
Comma 244:
Il testo dell'articolo 26 del citato d. lgs. n. 148 del
2015 e' riportato nelle note al comma 172.
Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015:
"Art. 35. Equilibrio finanziario dei fondi
1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e
28 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono
erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli
articoli 26, 27 e 28 sono concessi previa costituzione di
specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle
risorse gia' acquisite.
3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28
hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro
costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati
sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente
Documento di economia e finanza e relativa Nota di
aggiornamento.
4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al
comma 3, il comitato amministratore di cui all'articolo 36
ha facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo
delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso
d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo,
sulla base della proposta del comitato amministratore.
5. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di
bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate
o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato
amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma
4, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in
mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni
caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al
comma 4, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in
eccedenza."
Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 8
agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti
previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la
integrazione del salario in favore dei lavoratori
agricoli):
"Art. 20. Il contributo a carico del datore di lavoro
e' dovuto per tutti i lavoratori dipendenti non aventi
qualifica impiegatizia ed e' commisurato al 3 per cento
della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488.
Non si applica, ai fini della riscossione del
contributo di cui al comma precedente, l'art. 15, secondo
comma, del R.D.L. 24 settembre 1940, n. 1949."
Comma 246:
La legge 13 marzo 1958, n. 250 recante "Previdenze a
favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne" e' pubblicata nella Gazz. Uff. n. 83 del 5
aprile 1958.
Comma 248:
Il titolo II (Fondi di solidarieta') del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015 comprende gli articoli da 26 a
40.
Comma 249:
Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della citata
legge n. 335 del 1995 e' riportato nelle note al comma 165.
Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 8. Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo si determina sommando i
redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e
sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti
dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi
non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle
delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti
nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi,
ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica
per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e,
limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo
articolo 84."
Comma 250:
Il testo degli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato
nelle note al comma 184.
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 79
del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140
del 1997, e' riportato nelle note al comma 184.
Il testo dell'articolo 24 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214 del 2011, e' riportato nelle note al comma 166.
Comma 251:
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 13 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili):
"Art. 13. Incentivi alle assunzioni.
1. - 3. Omissis
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008.
A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e
nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse
sono attribuite per il tramite delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 14 della
citata legge n. 68 del 1999:
"Art. 14. Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili.
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo»,
da destinare al finanziamento dei programmi regionali di
inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
Omissis."
Comma 252:
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa
di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6):
"Art. 9 Graduazione dei contributi per la frequenza ai
corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai
contributi
1. Ai fini della graduazione dell'importo dei
contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello
universitario, le universita' statali e le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito
denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica
degli iscritti secondo le modalita' previste dall'articolo
8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di
costo di formazione riconducibili alle diverse aree
disciplinari.
2. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente
dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli
studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il
conseguimento della borsa di studio e gli studenti con
disabilita', con riconoscimento di handicap ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, o con un'invalidita' pari o superiore al sessantasei
per cento.
3. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente
dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli
studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale
del Governo italiano nell'ambito dei programmi di
cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi
culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi.
Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero e'
condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del
Ministero degli affari esteri, nonche' al rispetto dei
requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2,
preventivamente comunicati dall'universita' o
dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e
coreutica al Ministero degli affari esteri.
4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a
causa di infermita' gravi e prolungate debitamente
certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di
tasse e contributi universitari in tale periodo.
5. Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di
iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano
ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di
interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per
gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti.
Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un
diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita'.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di
cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni
accademici di interruzione degli studi alcun atto di
carriera. La richiesta di tale beneficio non e' revocabile
nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione
non e' preso in considerazione ai fini della valutazione
del merito di cui al presente decreto.
7. Le Istituzioni e le universita' statali possono
prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio e tenuto conto della condizione
economica dello studente, la concessione di esoneri totali
o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi
universitari, con riferimento a:
a) studenti con disabilita' con invalidita' inferiore
al sessantasei per cento;
b) studenti che concludano gli studi entro i termini
previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarita' nella
acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi;
c) studenti che svolgano una documentata attivita'
lavorativa.
8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di
laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di
dottorato di ricerca, nonche' ai corsi accademici di primo
e di secondo livello le universita' e le istituzioni
rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2,
la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi
versata; nel caso in cui le graduatorie per il
conseguimento della borsa di studio non siano state
pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai
corsi, il rimborso e' effettuato entro un mese dalla data
di pubblicazione di tali graduatorie.
9. Gli studenti che presentino i requisiti di
eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio
che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono
tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei
contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per
il conseguimento della borsa di studio.
10. Le universita' non statali legalmente riconosciute
riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai
sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la
concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e
contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori
esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse universita'
tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.
11. Le Istituzioni e le universita' comunicano
annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al
Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero
di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa
di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le
diverse tipologie di esonero, nonche' la distribuzione
degli studenti per classi di importo delle tasse e dei
contributi.
12. Al fine di garantire alle universita' non statali
legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri
finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del
presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla
legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce
specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli
atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con
particolare riferimento all'incremento del numero degli
esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000-2001,
dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari
degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita'
per il conseguimento della borsa di studio di cui
all'articolo 8."
Si riporta il testo dei commi da 20 a 23 dell'articolo
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"Art. 3
1. - 19. Omissis
20. Al fine di incrementare le disponibilita'
finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di
borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti
universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel
rispetto del principio di solidarieta' tra le famiglie a
reddito piu' elevato e quelle a reddito basso, con la
medesima decorrenza e' istituita la tassa regionale per il
diritto allo studio universitario, quale tributo proprio
delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione
ai corsi di studio delle universita' statali e legalmente
riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti
superiori di grado universitario che rilasciano titoli di
studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al
pagamento della tassa per il diritto allo studio
universitario alla regione o alla provincia autonoma nella
quale l'universita' o l'istituto hanno la sede legale, ad
eccezione dell'universita' degli studi della Calabria per
la quale la tassa e' dovuta alla medesima universita' ai
sensi del comma 2 dell'articolo 26 della legge 2 dicembre
1991, n. 390. Le universita' e gli istituti accettano le
immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica
del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del
presente articolo.
21. Le regioni e le province autonome rideterminano
l'importo della tassa per il diritto allo studio
articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia
piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica
a coloro che presentano una condizione economica non
superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione
economica equivalente corrispondente ai requisiti di
eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.
I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140
euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di
situazione economica equivalente rispettivamente superiore
al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto
dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del
diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il
diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le
Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il
30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di
ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140
euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e'
aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.
22. Le regioni e le province autonome concedono
l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque
esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle
borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390, nonche' gli studenti risultati
idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali
benefici.
23. Il gettito della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario e' interamente devoluto alla
erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di
cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
Omissis."
Comma 253:
Il testo del comma 22 dell'articolo 3 della citata
legge n. 549 del 1995 e' riportato nelle note al comma 252.
Comma 255:
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita'
di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE):
"Art. 8. Prestazioni per il diritto allo studio
universitario
1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni
erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario,
trovano applicazione le modalita' definite ai commi
successivi.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo
studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa
parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non
ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall'unita' abitativa della famiglia
di origine, da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda di iscrizione per la prima
volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di
proprieta' di un suo membro;
b) presenza di una adeguata capacita' di reddito,
definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7,
comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non
conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare,
definito secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma
2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se
coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se
non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo
7, comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente
aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica
del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui
all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente
decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i
corsi di dottorato di ricerca e' formato esclusivamente
dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di
anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo le regole
di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque
salva la possibilita' per il beneficiario di costituire il
nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui
all'articolo 3.
5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica
degli studenti stranieri o degli studenti italiani
residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore
della situazione economica equivalente all'estero,
calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e
del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero,
valutati secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma
7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68."
Si riporta il testo dell'articolo 2-sexies del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del
sistema scolastico e della ricerca):
"Art. 2-sexies ISEE dei nuclei familiari con componenti
con disabilita'
1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le
sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841,
00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo
familiare che ha tra i suoi componenti persone con
disabilita' o non autosufficienti, come definite
dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del
riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque
titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione
della condizione di disabilita', laddove non rientranti nel
reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;
b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma
4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e' applicata la
maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di
equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n.
159 del 2013 per ogni componente con disabilita' media,
grave o non autosufficiente.
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a),
percepiti per ragioni diverse dalla condizione di
disabilita', restano inclusi nel reddito disponibile di cui
all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti
erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a
prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai
fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento
del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE
l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario
eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al
corrispondente parametro della scala di equivalenza.
3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle
prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto gli atti anche normativi necessari
all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con
le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli
equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a
tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di
erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo
alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del
nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica
concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo
comma 1.
5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei
beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti
soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento
all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento
all'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a
decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
derivanti dal presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica."
Comma 261:
Il testo del comma 5 dell'articolo 8 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013
e' riportato nelle note al comma 255.
Comma 265:
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica):
"Art. 5 (Universita')
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
2. Al Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' sono altresi' attribuite le disponibilita'
finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, relative al personale delle universita', le
disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei
contratti in itinere con il personale non docente, nonche'
le disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi
di retribuzione del personale docente.
3. Nel Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra
le universita' in misura proporzionale alla somma dei
trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente
dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e
una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Consiglio universitario nazionale e la
Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei
costi di produzione per studente, al minore valore
percentuale della quota relativa alla spesa per il
personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario
e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto
conto delle dimensioni e condizioni ambientali e
strutturali.
4. Il Fondo per l'edilizia universitaria e per le
grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione
alle necessita' di riequilibrio delle disponibilita'
edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale.
5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario e' ripartito in conformita' ai piani
di sviluppo.
6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle
risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la
gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative
e attivita' specifiche.
7. Salvo quanto previsto al comma 2, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' e' determinato,
per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti
nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno
medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a).
8. A partire dal 1995, la quota base del Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' sara'
progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello
stesso Fondo sara' aumentata almeno di pari importo. La
quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime
delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di
sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio e'
finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei
costi standard di produzione nelle diverse aree
disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra
le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse
specificita' e degli standard europei.
9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato
giuridico ed economico dei professori universitari e dei
ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti
in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia
di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di
appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo
statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
in materia di pubblicita'.
10.
11.
12.
13.
14. Le singole universita' fissano le tasse di
iscrizione in lire 300.000.
15.
16.
17.
18.
19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per
gli anni accademici successivi all'anno accademico
1994-1995 e' aumentato sulla base del tasso di inflazione
programmato, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
20.
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione
dal servizio del personale delle universita' non sono
soggetti a controlli preventivi di legittimita' della Corte
dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di
cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n.
168, e' esercitato ai soli fini della Relazione al
Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di
regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione.
All'uopo le universita' trasmettono alla Corte dei conti i
consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore,
dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti,
non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e
comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio
finanziario a cui si riferiscono.
22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono
istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di
verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche,
la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche'
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I nuclei determinano i parametri di
riferimento del controllo anche su indicazione degli organi
generali di direzione, cui riferiscono con apposita
relazione almeno annualmente.
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e'
trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario
nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la
valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla
produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e
per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio
del sistema universitario, anche ai fini della successiva
assegnazione delle risorse.
24. L'organico di ciascuno degli Osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano e' costituito dai
posti del personale di ricerca gia' assegnati, nonche' dai
posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in
servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli
per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o
iniziate le procedure di concorso. In vista della
riorganizzazione degli Osservatori astronomici e
astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale
di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale e'
costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei
singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della
legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio
vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di
vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio
vesuviano i posti della dotazione organica e i posti
assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio
1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
163.
25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli
enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31
agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati
banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto
1993, nonche' dai posti previsti in conseguenza di
operazioni di rideterminazione delle piante organiche
svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui
all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171.
26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti
di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite
massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non
coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti
per ciascun anno.
27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36
della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive
modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso
esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i
contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di
ricerca i cui oneri ricadano su Fondi derivanti da
contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali,
nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto
1973, n. 519.
28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26
e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato
di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato."
Il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo
n. 68 del 2012 e' riportato nelle note al comma 252.
Commi 268 e 269:
Si riporta il testo degli articoli 12 e 18 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa
di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6):
"Art. 12 Raccordo tra le istituzioni e accordi per la
sperimentazione di modelli innovativi
1. Il Ministero, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, promuove accordi di programma e protocolli
di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse
nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, al
fine di favorire il raccordo tra le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, le universita', le
istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al
successo formativo degli studenti e di potenziare la gamma
di servizi e interventi posti in essere dalle predette
istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria.
2. Al fine di avviare la sperimentazione di nuovi
modelli nella gestione degli interventi per la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario, il Ministro puo'
stipulare protocolli ed intese sperimentali con le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, il
Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale
e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane,
anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio. Nell'ambito di
tali sperimentazioni e' comunque garantita la erogazione
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui
all'articolo 7.
3. I risultati dei protocolli e degli accordi sono
sottoposti a verifica e valutazione da parte del Ministero.
A tale fine, i soggetti gestori predispongono annualmente
una relazione sui risultati della sperimentazione, sui
benefici concretamente apportati dalle strategie
integrative adottate rispetto al regime ordinario delle
prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali
linee correttive da attivare.
4. I risultati delle sperimentazioni attivate sono
pubblicate sul sito istituzionale del Ministero e
consultabili da tutti i soggetti attuatori del diritto allo
studio."
"Art. 18 Sistema di finanziamento
1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli
strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di
cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i
requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
con le seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di
borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di
cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al
fabbisogno finanziario delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al
gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto
a quanto previsto al comma 1, lettera c), e' valutato
attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel
riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1,
lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle
universita' statali che hanno sede nel rispettivo contesto
territoriale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono
definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo
integrativo statale.
5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui
al comma 1, lettera a), e' incrementata della somma di
500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di pari importo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive
modificazioni.
6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle
risorse disponibili, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse
di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi
99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale,
finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l'accesso e il
conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore
agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le
proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione
vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali
risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a
qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni
gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
8. L'importo della tassa per il diritto allo studio e'
disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza
pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal seguente:
"21. Le regioni e le province autonome rideterminano
l'importo della tassa per il diritto allo studio
articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia
piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica
a coloro che presentano una condizione economica non
superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione
economica equivalente corrispondente ai requisiti di
eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.
I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140
euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di
situazione economica equivalente rispettivamente superiore
al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto
dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del
diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il
diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le
Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il
30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di
ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140
euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e'
aggiornato sulla base del tasso di inflazione
programmato.".
9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi
previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli
relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni, e' finanziata dalle risorse proprie delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
10. Nell'ambito della propria autonomia, le universita'
e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica possono destinare una quota del gettito dei
contributi universitari all'erogazione degli interventi di
cui al presente decreto."
Comma 271:
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 68 del 2012:
"Art. 7 Definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni (LEP)
1. - 6. Omissis
7. L'importo della borsa di studio e' determinato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2
e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le
modalita' di riparto del fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato
con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono
altresi' definiti i requisiti di eleggibilita' per
l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8.
Omissis."
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto legislativo n. 68 del 2012 e' riportato nelle note
al comma 268.
Comma 272:
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto legislativo n. 68 del 2012 e' riportato nelle note
al comma 268.
Comma 273:
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia), come modificato dal
comma 274 della presente legge:
"Art. 9 Scuola e merito
1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva
l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti
strategici di rilevante interesse per la promozione ed
attuazione di investimenti in materia di ricerca
scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche
coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura
prevalentemente industriale, nonche' per concorrere sul
piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla
realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture
tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della
comunita' scientifica, accademica e per il rafforzamento
della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle
aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzato a
stipulare appositi contratti di programma per la ricerca
con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata,
nonche' con distretti, denominati "Contratti di programma
per la Ricerca Strategica", per la realizzazione di
interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le
modalita' previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed
eventualmente innovative per la piu' efficace e speditiva
attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonche'
per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La
disposizione contenuta nel presente comma si applica anche
agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2001.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, possono essere
introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori
modalita' e termini di regolamentazione dello strumento di
cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di programmazione negoziata.
3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito
"Fondazione") per la realizzazione degli obiettivi di
interesse pubblico del Fondo per il merito di cui
all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonche'
con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della
qualita' degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel
sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri
scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed
organismi in Italia e all'estero. Puo' altresi' svolgere
funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi
cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai
sensi della vigente normativa comunitaria.
4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene
inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.
I componenti dell'organo di amministrazione della
Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Lo statuto della Fondazione, e' approvato con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della gioventu'. Lo statuto
disciplina, inoltre:
a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti
pubblici e privati nonche' le modalita' con cui tali
soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo
del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato
consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei
donatori, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli studenti, questi
ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il decreto di cui al presente comma individua inoltre
il contributo massimo richiesto agli studenti per la
partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti
privi di mezzi, nonche' le modalita' di predisposizione e
svolgimento delle stesse.
6. Alla Fondazione e' affidata la gestione del Fondo
per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, sulla base di un'apposita convenzione
stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del
Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la
Fondazione disciplina, tra le altre materie:
a) i criteri e le modalita' di restituzione della quota
di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della
stessa in base al reddito percepito nell'attivita'
lavorativa;
b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei
buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e i criteri e le modalita' per la loro eventuale
differenziazione;
c) i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo e la
ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le
destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
d) la predisposizione di idonee iniziative di
divulgazione e informazione, nonche' di assistenza a
studenti e universita' in merito alle modalita' di accesso
agli interventi di cui al presente articolo;
e) le modalita' di monitoraggio, con idonei strumenti
informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei
finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonche'
dell'esposizione del fondo.
e-bis) i criteri e le metodologie per l'assegnazione
delle borse di studio nazionali per il merito e la
mobilita'.
6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli atti
di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione.
Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta
giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia
formulato rilievi.
7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si
conforma con atti del proprio organo deliberante alle
direttive emanate mediante decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento
operativo della somministrazione delle prove nazionali
standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione e' affidata
alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di
cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
9. Fermo quanto indicato al comma 15, il patrimonio
della Fondazione puo' inoltre essere costituito da apporti
dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori
apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da
ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione
potra', altresi', avere accesso alle risorse del Programma
Operativo Nazionale "Ricerca e Competitivita' Fesr
2007/2013" e di altri programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali europei, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei
programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi
in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di
beni di particolare valore artistico e storico e'
effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e non modifica il regime giuridico,
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali trasferiti.
10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli
obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, la Fondazione e' autorizzata a concedere
finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati
all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n.
240. A dette attivita' non si applicano le disposizioni di
cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di
cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della legge 24
novembre 2003, n. 326.
11. Al fine di costituire il patrimonio della
Fondazione nonche' per la realizzazione dello scopo della
Fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse
nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti, possono
disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio
di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti
previsti, la Fondazione procede al recupero della somma
dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione
coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
14. La restituzione della quota di cui al comma 1,
lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 avviene anche attraverso le modalita' di cui al
titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche.
La disposizione di cui all'articolo 54, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180, e successive modifiche non si applica alle operazioni
di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente
articolo e' autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9
milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di 1
milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione
della Fondazione. A favore della Fondazione, e' altresi'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere
dall'anno 2012.
16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l)
ed m);
b) i commi 5 e 9 sono abrogati.
17. Per garantire continuita' nella erogazione del
servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore
possibile grado di certezza nella pianificazione degli
organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica
sessione negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il
rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e'
definito un piano triennale per l'assunzione a tempo
indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per
gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e
disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del
predetto personale e degli effetti del processo di riforma
previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133; il piano puo' prevedere la retrodatazione
giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte
delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei
posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno
scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il
piano e' annualmente verificato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che
si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni. Al personale docente a tempo
determinato, assegnato a pluriclassi, che presta
effettivamente servizio in modo continuativo e'
riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del
servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona
disagiata, secondo criteri definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di
cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma
14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo
6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente
decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il
conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA,
considerata la necessita' di garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in
caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche
determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5,
comma 4-bis, del presente decreto.".
19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 luglio», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;
b) il comma 3 e' abrogato.
20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e'
sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico
2011/2012, senza possibilita' di ulteriori nuovi
inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad
esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con
cadenza triennale e con possibilita' di trasferimento in
un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel
rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento
delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma
5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il
conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4,
comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuato
con cadenza triennale».
21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo
indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012
possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione
provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo
cinque anni di effettivo servizio nella provincia di
titolarita'».
21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1,
commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno
scolastico 2011/2012, relativamente al personale della
scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per
carenza di posti, contratto di supplenza della stessa
tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque,
dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente."
Il citato decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. 110.
Comma 274:
Il testo dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70
del 2011, , convertito, con modificazioni, dalla legge n.
106 del 2011, come modificato dal presente comma, e'
riportato nelle note al comma 273.
Comma 276:
Il testo dell'articolo 8 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e'
riportato nelle note al comma 255.
Il testo dell'articolo 2-sexies del citato
decreto-legge n. 42 del 2016 e' riportato nelle note al
comma 255.
Comma 283:
Il testo dei commi 20, 21, 22 e 23 dell'articolo 3
della citata legge n. 549 del 1995 e' riportato nelle note
al comma 252.
Comma 284:
Il citato decreto legislativo n. 68 del 2012 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2012, n. 126.
Comma 285:
Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 13
agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e
dottorato di ricerca nelle Universita'):
"Art. 4. Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e
da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di
studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e gli assegni di
studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14
febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle
regioni a statuto ordinario, in dipendenza del
trasferimento alle stesse della materia concernente
l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonche'
dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome
di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
E' abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3
novembre 1982, n. 835."
Comma 290:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 della
legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari):
"Art. 6. Formazione finalizzata e servizi didattici
integrativi.
1. Gli statuti delle universita' debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle
universita' anche in collaborazione con le scuole
secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i
Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi
dell'art. 4, L. 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione
agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di
studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico
e amministrativo;
c) attivita' formative autogestite dagli studenti nei
settori della cultura e degli scambi culturali, dello
sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da
apposite disposizioni legislative in materia.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la
definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei
risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione
ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge 11 gennaio 2007, n. 1):
"Art. 3. Percorsi di orientamento
1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente a
dare allo studente opportunita' di:
a) conoscere temi, problemi e procedimenti
caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di
individuare interessi e predisposizioni specifiche e
favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio
progetto personale;
b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra
questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti
professionali, settori emergenti che non rientrano
direttamente nei curricoli scolastici o che non sono
adeguatamente conosciuti;
d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi e
le sedi di studio, nonche' sui servizi agli studenti nella
formazione post-secondaria;
e) autovalutare, verificare e consolidare le proprie
conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i
diversi corsi di studio ai quali e' interessato, a partire
almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;
f) partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare,
anche con esperienze sul campo, le discipline
tecnico-scientifiche;
g) fare esperienza di momenti significativi di vita
universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di
studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali
presso universita' in Italia e in Europa.
2. I percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente negli ultimi due anni di corso della scuola
secondaria di secondo grado e nell'ultimo anno di corso
della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando
gli strumenti di flessibilita' didattica e organizzativa
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275.
2-bis. In presenza di alunni con disabilita'
certificata sono previsti interventi specifici finalizzati
all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti
utili per indirizzare la scelta del percorso formativo.
Tali percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola
secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso
della scuola secondaria di secondo grado.
3. Le istituzioni scolastiche, le universita', le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante
apposite convenzioni, collaborano, anche in forma
consortile, per la realizzazione di attivita' intese a
migliorare la preparazione di studenti universitari che non
abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6,
comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito
istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono
indicate le iniziative di orientamento poste in essere.
4. I docenti della scuola secondaria superiore possono
essere coinvolti nella predisposizione delle prove di
selezione per l'accesso all'universita', che devono
comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei
percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.
5. Presso le scuole secondarie superiori possono essere
previsti interventi orientativi di professori universitari,
ricercatori e dottori di ricerca, nonche' di docenti delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, in
collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati
dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la
realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti
ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e
alle amministrazioni scolastiche, nonche' alle regioni e
agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati
sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle
verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta
una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai
componenti dell'osservatorio non spettano compensi ne'
rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti."
Comma 291:
Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 68 del 2012, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 11 Attivita' a tempo parziale degli studenti
1. Le universita', le istituzioni per l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori
dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi
di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto,
disciplinano con propri regolamenti le forme di
collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai
servizi e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19
novembre 1990, n. 341, resi anche dai collegi non statali
legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti
alle attivita' di docenza, allo svolgimento degli esami,
nonche' all'assunzione di responsabilita' amministrative.
2. L'assegnazione delle collaborazioni di cui al comma
1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio
delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di
graduatorie formulate secondo criteri di merito e
condizione economica.
3. La prestazione richiesta allo studente per le
collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo,
esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La
collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di
lavoro subordinato e non da' luogo ad alcuna valutazione ai
fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che
puo' variare in relazione al tipo di attivita' svolta, e'
determinato dalle universita' e dalle istituzioni per
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che
provvedono alla copertura assicurativa contro gli
infortuni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) selezione degli studenti valorizzando il merito
negli studi;
b) prestazioni lavorative dello studente in numero
massimo di 200 ore per ciascun anno accademico;
c) precedenza, a parita' di curriculum formativo,
accordata agli studenti in condizioni economiche
maggiormente disagiate."
Comma 292:
Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge
n. 341 del 1990:
"Art. 13. Tutorato.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge ciascuna universita' provvede ad istituire
con regolamento il tutorato, sotto la responsabilita' dei
consigli delle strutture didattiche.
2. Il tutorato e' finalizzato ad orientare ed assistere
gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli
attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere
gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche
attraverso iniziative rapportate alle necessita', alle
attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi
di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze
degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di
formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta
partecipazione alle attivita' universitarie."
Il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 68 del 2012 e' riportato nelle Note al Comma
291, come modificato dal medesimo comma.
Comma 293:
Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 537 del
1993 e' riportato nelle note al comma 265.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo n. 21 del 2008:
"Art. 2. Raccordi tra le istituzioni
1. - 1-bis. Omissis
2. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nell'ambito delle
rispettive autonomie, assicurano il raccordo con gli
istituti di istruzione secondaria superiore statali e
paritari, potenziano quanto gia' realizzato attraverso le
pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni in
essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche
iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani
pluriennali di intervento.
Omissis."
Comma 294:
Si riporta il testo degli articoli 15, comma 1, e 100,
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 15. Detrazione per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della
detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si
assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo,
con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in
serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati
alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica
locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e
gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro
anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per
ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento
dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui
alla lettera iocties), che non e' cumulabile con quello di
cui alla presente lettera;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e'
elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla
tutela delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze,
sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle
quali devono rispondere i contratti che assicurano il
rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi
di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini
del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali (94), di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di
attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il
Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) i contributi associativi, per importo non
superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci
alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente
nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile
1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio
nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro
famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il
versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1),
alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori
alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24
per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere
dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Omissis."
"Art. 100. Oneri di utilita' sociale
1. Omissis.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca
scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le
oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
c)
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari
privati per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario per un ammontare complessivo non superiore
all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che
effettua l'erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La
necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in
caso di mutamento di destinazione dei beni senza la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e
le attivita' culturali, di mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali da'
immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate delle violazioni che comportano la
indeducibilita' e dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo
2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di
rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a
tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e
le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e
le attivita' culturali, che dovra' approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non
integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero
utilizzate non in conformita' alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,
a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo,
effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,
nonche' per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata
dello Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
i) le spese relative all'impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel
limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi'
come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di
impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge;
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
criteri che saranno definiti sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti
che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario;
definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di
organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate
per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle
finalita' di interesse generale cui corrispondono tali
ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi
di ricerca scientifica nel settore della sanita'
autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che
saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i soggetti che possono beneficiare delle predette
erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per
ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi
effettuate;
o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza
scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di
istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, nonche' a favore degli istituti
tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria
al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza,
presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in
ottemperanza a obblighi di legge, in conformita' alle
disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal
trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che
siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali
consorzi.
Omissis."
Comma 295:
Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 537 del
1993 e' riportato nelle note al comma 265.
Comma 297:
Si riporta il testo dei commi da 207 a 212
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"207. Al fine di accrescere l'attrattivita' e la
competitivita' del sistema universitario italiano a livello
internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei,
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' istituito, in via
sperimentale, per finanziare chiamate dirette di studiosi
di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente
selezionati nel rispetto di criteri volti ad accertare
l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca
scientifica esclusivamente secondo le procedure di cui al
presente comma e ai commi da 208 a 211, un fondo speciale
denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito
Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro
nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno
2017.
208. In deroga alle norme sul reclutamento dei
professori universitari previste dalla legge 30 dicembre
2010, n. 240, il Fondo di cui al comma 207 e' destinato al
reclutamento straordinario per chiamata diretta di
professori universitari di prima e di seconda fascia
selezionati secondo procedure nazionali e ai sensi
dell'articolo 1, comma 9, secondo periodo, della legge 4
novembre 2005, n. 230, come da ultimo modificato dal comma
209 del presente articolo, e nel rispetto dei criteri di
cui al comma 210 volti a valorizzare l'eccellenza e la
qualificazione scientifica dei candidati, ivi inclusi
professori universitari gia' in servizio presso atenei
italiani. Per i professori di prima e di seconda fascia
gia' in servizio in atenei italiani, l'eventuale chiamata
nella stessa fascia ai sensi della presente procedura
comporta obbligatoriamente il cambiamento della sede di
appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa
fascia e ai conseguenti trasferimenti e' annualmente
destinata una somma di 5,1 milioni di euro nell'anno 2016 e
di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sulle
risorse di cui al comma 207.
209. Ai fini delle chiamate dirette di cui al comma 208
del presente articolo, all'articolo 1, comma 9, della legge
4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «ovvero di studiosi di elevato e
riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati
mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri
volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di
ricerca scientifica» e al quarto periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «o che siano studiosi di elevato
e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati
come indicato nel primo periodo».
210. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, sono
disciplinati:
a) i criteri per valutare l'eccellenza dei percorsi
individuali di ricerca scientifica secondo i migliori
standard valutativi nazionali e internazionali propri
dell'area scientifica di riferimento, con particolare
riguardo alla qualita' della produzione scientifica
individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;
b) le modalita' per l'attivazione e lo svolgimento
della procedura di selezione dei soggetti di cui al comma
208;
c) l'inquadramento in una classe stipendiale che
comporti un avanzamento non inferiore a due classi rispetto
a quella in godimento in caso di permanenza nella stessa
fascia della qualifica di professore, e un inquadramento
non inferiore alla seconda classe stipendiale della
qualifica di riferimento in caso di promozione o di
attribuzione della qualifica di professore di prima o di
seconda fascia;
d) la nomina e il funzionamento di commissioni di
valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi
italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel
campo della ricerca scientifica e tecnologica, con oneri a
carico del Fondo di cui al comma 207;
e) il numero dei posti di professore universitario
destinati al reclutamento straordinario di cui al comma
208, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda
fascia, individuando altresi', all'interno di ciascuna
fascia, il numero dei posti destinati a professori di prima
e seconda fascia gia' in servizio in atenei italiani, che
concorrono per l'eventuale chiamata nella stessa fascia; i
criteri per l'individuazione delle aree scientifiche di
riferimento: tali criteri possono essere anche informati a
obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree
della ricerca scientifica e tecnologica italiana; il 50 per
cento dei posti di professore universitario di prima e
seconda fascia destinati al reclutamento straordinario di
cui al comma 208 e' attribuito entro un anno dalla data di
indizione della relativa procedura selettiva;
f) le modalita' di assegnazione all'ateneo, a valere
sul Fondo di cui al comma 207 a decorrere dalla data di
assunzione in servizio, delle risorse necessarie a coprire
gli oneri stipendiali, nonche' l'eventuale concorso
dell'ateneo alla copertura di tali oneri mediante risorse
proprie; il numero massimo di chiamate dirette consentite
ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 207.
211. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del
comma 208 cambino sede universitaria in Italia, le risorse
occorrenti per il relativo trattamento stipendiale, a
valere sul Fondo di cui al comma 207, sono conseguentemente
assegnate all'ateneo di destinazione.
212. La quota parte delle risorse di cui al comma 207
eventualmente non utilizzata per le finalita' di cui ai
commi da 207 a 211 confluisce, nel medesimo esercizio
finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita'."
Comma 303:
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 7 Gestione delle risorse umane
1. - 5. Omissis
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
comma, fermo restando il divieto di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
"Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei
conti.
1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) ;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) ;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122del 2010, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali
di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.

 



5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita'
indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e a quella effettuata dalle universita' nonche' a
quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse
derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di
soggetti privati nonche' da finanziamenti di soggetti
pubblici destinati ad attivita' di ricerca. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta
disposizione non si applica alle missioni internazionali di
pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
sono determinate le misure e i limiti concernenti il
rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale
inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.
417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione, nonche' dalle
universita'.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'articolo 9 del presente decreto.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter.
21-quater.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2020, ferme
restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre
2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle
disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni
vigenti in materia di contenimento della spesa
dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a
favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai
costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si
applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e
all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire
gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime
Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti
alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e'
disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa."
Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 537 del
1993 e' riportato nelle note al comma 265.
Comma 305:
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 7. Competenze del MURST.
1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 ,
all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all'articolo 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233 ; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi ai sensi
dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono
determinati con unica autorizzazione di spesa ed
affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito
nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al
medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999,
i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) ... ;
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c) ... ;
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2
le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e) ... ;
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito il CNST» sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il quale»
fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' inserito tra gli
enti di ricerca a carattere non strumentale ed e'
disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4,
della legge n. 266 del 1997."
Comma 306:
Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 30 Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni,
un bando in cui sono indicati i posti che intendono
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di
nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due
mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,
fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di
appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto."
Comma 307:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138
(Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo
per la salute pubblica):
"Art.1. 1. Al fine di contrastare le emergenze di
salute pubblica legate prevalentemente alle malattie
infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
seguenti misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne
metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con
l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
«Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono
autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro
6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere
dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca
in base a un programma approvato con decreto del Ministro
della salute, nonche', per quanto di pertinenza dello
Stato, al rimborso delle spese di costituzione
dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli
interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede
dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del medesimo,
previa presentazione dei relativi progetti al Ministero
della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America,
relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, al fine della tutela della salute nei settori
dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per
l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano."
Commi 308 e 311:
Si riporta il testo dei commi 33 e 39 dell'articolo 1
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
1. - 32. Omissis
33. Al fine di incrementare le opportunita' di lavoro e
le capacita' di orientamento degli studenti, i percorsi di
alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e
professionali, per una durata complessiva, nel secondo
biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno
400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno
200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si
applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno
scolastico successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge. I percorsi di
alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta
formativa.
34. - 38. Omissis
39. Per le finalita' di cui ai commi 33, 37 e 38,
nonche' per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio
dell'attuazione delle attivita' ivi previste, e'
autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere
dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione.
Omissis."
Il Capo III (I percorsi di istruzione e formazione
professionale) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L.
28 marzo 2003, n. 53) comprende gli articoli da 15 a 22.
Comma 313:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):
"Art.1. 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma,
della Costituzione, e' costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La
Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente
generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia
lungo tutto l'arco della vita.
Omissis."
Commi 314 e 316:
Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 537 del
1993 e' riportato nelle note al comma 265.
Comma 318:
Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario):
"Art. 21. (Comitato nazionale dei garanti per la
ricerca)
1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e
assicurare il buon funzionamento delle procedure di
valutazione tra pari previste dall'articolo 20, e'
istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca
(CNGR). Il CNGR e' composto da sette studiosi, italiani o
stranieri, di elevata qualificazione scientifica
internazionale, appartenenti a una pluralita' di aree
disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini,
nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco
composto da non meno di dieci e non piu' di quindici
persone definito da un comitato di selezione. Il comitato
di selezione, istituito con decreto del Ministro, e'
composto da cinque membri di alta qualificazione,
designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del
Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del
Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR),
dal presidente dell'European Research Council, dal
presidente dell'European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in
massima considerazione le raccomandazioni approvate da
organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di
convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte
dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo
20 e coordina le attivita' dei comitati suddetti; subentra
alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonche' alla
commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca
di interesse nazionale. Le predette commissioni sono
soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del
CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata
copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR puo'
provvedere all'espletamento delle procedure di selezione
dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti
pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il
CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e
finanziarie del Ministero relative alle attivita'
contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i
compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione
dei progetti di ricerca e' compresa nell'ambito dei fondi
riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di
ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per
cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i
componenti del CNGR determina le indennita' spettanti ai
suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del
CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere
nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al
compimento del settantesimo anno di eta'. Se uno dei
componenti cessa dalla carica prima della scadenza del
proprio mandato, il componente che viene nominato in
sostituzione resta in carica per la durata residua del
mandato. Il predetto componente e' scelto dal Ministro
nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1,
purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile
ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo.
In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco
con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita'
biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le
modalita' di cui al comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio,
sono individuati due componenti del CNGR che durano in
carica due anni e due componenti che durano in carica
quattro anni. Il CNGR predispone rapporti specifici
sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il
quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e
delle relazioni del CNGR."
Comma 323:
Si riporta il testo degli articoli 9 e 18 della citata
legge n. 240 del 2010:
"Art. 9. (Fondo per la premialita')
1. E' istituito un Fondo di ateneo per la premialita'
di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.
230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6,
comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori
somme possono essere attribuite a ciascuna universita' con
decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei
risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo puo'
essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei
proventi delle attivita' conto terzi ovvero con
finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le
universita' possono prevedere, con appositi regolamenti,
compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico
amministrativo che contribuisce all'acquisizione di
commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei
limiti delle risorse del Fondo non derivanti da
finanziamenti pubblici."
"Art. 18. (Chiamata dei professori)
1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai
sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e
durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'universita' stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le
universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di
borse di studio o di ricerca banditi sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi."
Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge
n. 240 del 2010, come modificato dal comma 338 della
presente legge:
"Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita' con
regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei
ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione
delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione
europea; specificazione del settore concorsuale e di un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione
telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo
di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i
settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato,
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del Ministro,
sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione
preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento
del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei
unita', alla discussione pubblica con la commissione dei
titoli e della produzione scientifica; i candidati sono
tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia
pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare. Sono esclusi esami scritti e
orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare
l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo
puo' specificare nel bando la lingua straniera di cui e'
richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei
corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene
contestualmente alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di
cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
cui al decreto del Ministro adottato in attuazione
dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione
della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno
usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che
hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui
all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in
possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito
di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di
borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono
prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I
contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati
esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.
La valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno
successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal
settimo anno l'universita' puo' utilizzare le risorse
corrispondenti fino alla meta' dei posti disponibili di
professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari
dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo
onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un
massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a)
e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza."
Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 1 della
legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari):
"Art. 1
1. - 8. Omissis
9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, le universita' possono procedere alla copertura
di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che
abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane e conseguito risultati scientifici
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca e il Consiglio universitario
nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero di
studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico,
previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel
rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei
percorsi individuali di ricerca scientifica. Nell'ambito
delle relative disponibilita' di bilancio, le universita'
possono altresi' procedere alla copertura dei posti di
professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi
di chiara fama. A tali fini le universita' formulano
specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione
nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione
scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modificazioni, per il settore per il quale e'
proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni
dalla richiesta del medesimo parere. Non e' richiesto il
parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso
di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di
uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui
al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita
del programma o che siano studiosi di elevato e
riconosciuto merito scientifico previamente selezionati
come indicato nel primo periodo. Il rettore, con proprio
decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe
di stipendio sulla base della eventuale anzianita' di
servizio e di valutazioni di merito.
Omissis."
Comma 329:
Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge
n. 240 del 2010 e' riportato nelle note al comma 323.
Comma 335:
Il testo degli articoli 18 e 24 della citata legge n.
240 del 2010 e' riportato nelle note al comma 323.
Il testo del comma 9 dell'articolo 1 della citata legge
n. 230 del 2005 e' riportato nelle note al comma 323.
Comma 338:
Si riporta il testo dell'articolo 23 della citata legge
n. 240 del 2010, come modificato dalla presente legge:
"Art. 23. (Contratti per attivita' di insegnamento)
1. Le universita', anche sulla base di specifiche
convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per
un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o
oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il
decreto di cui al comma 2, per attivita' di insegnamento di
alta qualificazione al fine di avvalersi della
collaborazione di esperti di alta qualificazione in
possesso di un significativo curriculum scientifico o
professionale. I predetti contratti sono stipulati dal
rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I
contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli
stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non
possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento
dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in
servizio presso l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o
gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente
e ricercatore universitario, le universita' possono,
altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a
specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con
soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Il possesso del titolo di dottore di
ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione,
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero,
costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione
dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo
espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di
ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita'
degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari
dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le
universita' possono attribuire, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio o utilizzando fondi donati ad
hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a
contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di
chiara fama. Il trattamento economico e' stabilito dal
consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato
confronto con incarichi simili attribuiti da altre
universita' europee. La proposta dell'incarico e' formulata
al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere
del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del
candidato nel sito internet dell'universita'.
4. La stipulazione di contratti per attivita' di
insegnamento ai sensi del presente articolo non da' luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma
consente di computare le eventuali chiamate di coloro che
sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse
vincolate di cui all'articolo 18, comma 4."
Il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 240 del
2010, come modificato dal presente comma, e' riportato
nelle note al comma 323.
Comma 339:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3 Attivita', criteri e metodi
1. L'Agenzia svolge le seguenti attivita':
a) valuta la qualita' dei processi, i risultati e i
prodotti delle attivita' di gestione, formazione, ricerca,
ivi compreso il trasferimento tecnologico delle universita'
e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole
strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si
concludono entro un periodo di 5 anni;
b) definisce criteri e metodologie per la valutazione,
in base a parametri oggettivi e certificabili, delle
strutture delle universita' e degli enti di ricerca, e dei
corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di
ricerca, i master universitari e le scuole di
specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico
degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il
contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le
questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo
degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e
delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
c) esercita funzioni di indirizzo delle attivita' di
valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna
degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di
quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di
appartenenza, raccordando la propria attivita' con quella
di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi
con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed
indicatori;
d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di
cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di
valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione
della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa
i requisiti minimi cui le Universita' si attengono per le
procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e
dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne
cura l'analisi e la pubblicazione soprattutto con modalita'
informatiche;
e) elabora e propone al Ministro i requisiti
quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane,
infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza
dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, ai
fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero
soppressione di universita' o di sedi distaccate di
universita' esistenti, nonche' per l'attivazione, la
chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio
universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master
universitari e le scuole di specializzazione;
f) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di
riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali,
ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di
prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche
tipologie di servizi;
g) valuta, sulla base dei risultati attesi e di
parametri predefiniti, i risultati degli accordi di
programma ed il loro contributo al miglioramento della
qualita' complessiva del sistema universitario e della
ricerca;
h) valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi
pubblici di finanziamento e di incentivazione delle
attivita' didattiche, di ricerca e di innovazione;
i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente
con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attivita'
di valutazione, nonche' di definizione di standard, di
parametri e di normativa tecnica.
i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione
della qualita' della ricerca delle universita' e degli enti
di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, emanato
entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio
oggetto di valutazione, e diretto a individuare le
linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima
valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie.
La valutazione della qualita' della ricerca deve essere
conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo
all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo.
Omissis."
Commi 340, 341 e 342:
Si riporta il testo del comma 1-bis e 1-quater
dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari):
"Art. 50 (Ufficio per il processo)
1. - Omissis
1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati il numero e i criteri per
l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo
di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, che possano far parte
dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore
periodo di perfezionamento per una durata non superiore a
dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e
delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in
via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria.
Nell'individuazione dei criteri e' riconosciuta priorita'
alla minore eta' anagrafica ed e' assicurata un'equa
ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto
delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo
decreto puo' essere attribuita ai soggetti di cui al
presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse
destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a
400 euro mensili. Il decreto fissa altresi' i requisiti per
l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in
particolare, del titolo di studio, dell'eta' e
dell'esperienza formativa.
1-ter. Omissis
1-quater. Il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette
dall'amministrazione della giustizia sono introdotti
meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
acquisita mediante il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del citato comma 1-bis.
Omissis."
Comma 343:
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21-quater
del citato decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015:
"Art. 21-quater. Misure per la riqualificazione del
personale dell'amministrazione giudiziaria
1. - 4. Omissis
5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno
2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del
fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su
proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di
bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui
pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo."
Comma 344:
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
n. 99 del 2004 e' riportato nelle note al comma 44.
Il citato decreto del Presidente della Repubblica n.
601 del 1973 e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 268 del 16
ottobre 1973, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi
pubblici nei settori della zootecnia, della produzione
ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione,
delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e
della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari
e montani):
"Art. 15. Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3
relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno
riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i
terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il
riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti
produttivi, con particolare riguardo a quelli che
presentano una naturale capacita' di assicurare elevate
produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso
zootecnico.
Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in
particolare:
a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione
produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;
b) le opere da realizzare, le priorita' e le forme di
incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo
sviluppo di forme associative e cooperative alle quali
assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge
vigenti."
Comma 345:
Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini
del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.
L 352.
Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
Comma 346:
Il riferimento alla citata legge n. 250 del 1958 e'
riportato nelle note al comma 246.
Comma 351:
Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia
di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con
sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma
3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 9. Pagamento della sanzione
1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria
civile e' recuperato secondo le disposizioni stabilite
dalla parte VII del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Il giudice puo' disporre, in relazione alle
condizioni economiche del condannato, che il pagamento
della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate
mensili da due a otto. Ciascuna rata non puo' essere
inferiore ad euro cinquanta.
3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il
termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della
sanzione e' dovuto in un'unica soluzione.
4. Il condannato puo' estinguere la sanzione civile
pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.
5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile
non e' ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.
6. L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile
non si trasmette agli eredi."
"Art. 10. Destinazione del provento della sanzione
1. Il provento della sanzione pecuniaria civile e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo
di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei
reati intenzionali violenti, per le finalita' di cui
all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122."
Comma 352:
Si riporta il testo del comma 367 dell'articolo 1 della
citata legge n. 244 del 2007 come modificato dalla presente
legge:
"367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero della giustizia
stipula con una societa' interamente posseduta dalla
societa' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu' convenzioni
in base alle quali la societa' stipulante con riferimento
alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, nonche' alle sanzioni pecuniarie civili di
cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, provvede
alla gestione del credito, mediante le seguenti attivita':
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e
quantificazione del credito, nella misura stabilita dal
decreto del Ministro della giustizia adottato a norma
dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il
titolare dell'ufficio competente delega uno o piu'
dipendenti della societa' stipulante alla sottoscrizione
dei relativi ruoli;
c) [iscrizione al ruolo del credito, scaduto
inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo]."
Comma 353:
Il citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986 e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 302 del 31
dicembre 1986, S.O.
Comma 354:
Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 4 della
citata legge n. 92 del 2012
"Art. 4 Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro
1. - 23-bis. Omissis
24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura
dei figli all'interno della coppia e per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via
sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi
dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal
lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo
periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per
un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi,
previo accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due
giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta
un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari al 100
per cento della retribuzione e per il restante giorno in
aggiunta all'obbligo di astensione della madre e'
riconosciuta un'indennita' pari al 100 per cento della
retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al datore di
lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno
quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante
dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto
a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e,
quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le
modalita' di cui al comma 25, e' disciplinata la
possibilita' di concedere alla madre lavoratrice, al
termine del periodo di congedo di maternita', per gli
undici mesi successivi e in alternativa al congedo
parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151
del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, da richiedere al datore di
lavoro.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 205 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015:
"205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore
dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del
figlio, nonche' il congedo facoltativo da utilizzare nello
stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in
astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per
gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24,
lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo
obbligatorio e' aumentato a due giorni, che possono essere
goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi,
obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata
dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura
dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2."
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2. del 2009, e' riportato
nelle note al comma 221.
Comma 355:
Si riporta il testo del comma 335 dell'articolo 1 della
citata legge n. 266 del 2005:
"335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le
spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento
di rette relative alla frequenza di asili nido per un
importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per
ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione
dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo
le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni."
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 2 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009):
"Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e
per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse
destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti
retributivi per il personale statale in regime di diritto
pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
interno)
1. - 5. Omissis
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche
per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per
i periodi d'imposta successivi.
Omissis."
Commi 356 e 357:
Il testo del comma 24 dell'articolo 4 della citata
legge n. 92 del 2012 e' riportato nelle note al comma 354.
Comma 359:
Si riporta il testo degli articoli 5 e 5-bis del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province):
"Art. 5 Piano d'azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere
1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche
avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora,
con il contributo delle amministrazioni interessate, delle
associazioni di donne impegnate nella lotta contro la
violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa
in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di
seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in
sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea
per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni
omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti
finalita':
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della
collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza
contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei
rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
per la realizzazione di una comunicazione e informazione,
anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di
genere e, in particolare, della figura femminile anche
attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da
parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale
della scuola alla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
la formazione degli studenti al fine di prevenire la
violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di
genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle
donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalita'
che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o
di stalking;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il
territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie
consolidate e coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del
fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri
antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno
delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle
esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel
settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra
tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle
reti locali e sul territorio.
3. Il Ministro delegato per le pari opportunita'
trasmette annualmente alle Camere una relazione
sull'attuazione del Piano.
4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4
del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
"Art. 5-bis Azioni per i centri antiviolenza e le
case-rifugio
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto,
il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7
milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno
2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra
le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi
gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti
delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e
privati gia' esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private
gia' esistenti in ogni regione;
d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione,
riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione
di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di
raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione
Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia,
8-10 novembre 1999.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali
e' garantito l'anonimato, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore
del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza,
che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in
materia di violenza contro le donne, che utilizzino una
metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra
donne, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto,
d'intesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in
maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e
assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita'
fondamentali per la protezione delle persone che subiscono
violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi
specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento
adottate e dagli specifici profili professionali degli
operatori coinvolti, la formazione delle figure
professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio
promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle
diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a
livello relazionale, fisico, psicologico, sociale,
culturale ed economico. Fa altresi' parte della formazione
degli operatori dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della
violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di
riparto presentano al Ministro delegato per le pari
opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a
valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione
sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi
del presente articolo."
Comma 360:
Si riporta il testo del comma 401 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015:
"Comma 401
401. Al fine di garantire la compiuta attuazione della
legge 18 agosto 2015, n. 134, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero della salute il Fondo per la cura
dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una
dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016."
Comma 361:
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008, e' riportato
nelle note al comma 231.
Comma 362:
Si riporta il testo degli articoli 5 e 14 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016) , convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016 n. 229:
"Art. 5. Ricostruzione privata
1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del
riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di
cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario
provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di
ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato
distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il
rafforzamento locale degli edifici residenziali e
produttivi che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o
ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle
abitazioni e attivita' produttive danneggiate o distrutte
che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e
nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione,
la progettazione e la realizzazione degli interventi di
ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici
distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli
edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli
interventi strutturali con la tutela degli aspetti
architettonici, storici e ambientali, anche mediante
specifiche indicazioni dirette ad assicurare una
architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici
e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di
danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b)
sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e
definire le relative procedure e modalita' di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di
danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera
b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con
miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli
edifici destinati ad abitazione o attivita' produttive
distrutti o che presentano danni gravi e definire le
relative procedure e modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le Regioni
perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei
di particolare interesse, o parti di essi, che risultano
maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono
attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire i parametri da adottare per la
determinazione del costo degli interventi ed i costi
parametrici.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente
decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti,
sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di
intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei
Comuni di cui all'articolo 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo e per
servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture,
dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle
attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche,
commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi
comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai
soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale,
e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di
maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,
ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali
sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma
sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento
di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dal sisma al fine di garantirne la continuita';
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di
attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative di
soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza
fine di lucro.
3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e)
e g) del comma 2 sono erogati, con le modalita' del
finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento
lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni
di servizi e alle acquisizioni di beni necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui
al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del
credito operanti nei territori di cui all'articolo 1,
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo
definiti con apposita convenzione stipulata con
l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia
dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati
assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti
danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e
sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'
delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente
comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati,
in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito
di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte,
nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto
di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il
finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche
all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti
beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole
rate.
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima
venticinquennale e possono coprire le eventuali spese gia'
anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al
credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I
contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole
risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato
o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo
anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel
presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del
contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
al beneficiario la restituzione del capitale, degli
interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di
tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto
finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del
debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero
da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e
dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente
necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati
spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono
riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui
all'articolo 4.
7. Il Commissario straordinario definisce, con propri
provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita'
attuative del presente articolo, anche per garantire
uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il
rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal
Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17
giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.
9. L'importo complessivo degli stanziamenti da
autorizzare e' determinato con la legge di bilancio in
relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e
delle risorse necessarie per gli interventi di cui al
presente articolo."
"Art. 14. Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle
risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la
riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli
interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi
pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale, nei Comuni di cui
all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a
favore:
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo
pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture
edilizie universitarie, nonche' degli edifici municipali,
delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e
degli immobili demaniali o di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
b) delle opere di difesa del suolo e delle
infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi
archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono
equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
d) degli interventi di riparazione e ripristino
strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree
cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere
pubbliche, comprensivo degli interventi sulle
urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti
urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni
interessate, che quantifica il danno e ne prevede il
finanziamento in base alla risorse disponibili;
b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali,
articolato per le quattro Regioni interessate, che
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base
alle risorse disponibili;
c) predisporre e approvare un piano di interventi sui
dissesti idrogeologici, articolato per le quattro Regioni
interessate, con priorita' per quelli che costituiscono
pericolo per centri abitati o infrastrutture;
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo
delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle
imprese, articolato per le quattro Regioni interessate
limitatamente ai territori dei Comuni di cui all'allegato
1;
e) predisporre e approvare il piano per la gestione
delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di
prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente
decreto, con le modalita' previste nell'articolo 32, comma
2;
f) predisporre e approvare un programma delle
infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare
nelle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016,
con particolare attenzione agli impianti di depurazione e
di collettamento fognario.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica
preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse,
le risorse per il ripristino degli edifici scolastici
danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.
4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza
con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti
attuatori provvedono a predisporre ed inviare i progetti
degli interventi al Commissario straordinario.
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei
progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della
congruita' economica degli stessi, acquisito il parere
della Conferenza permanente approva definitivamente i
progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del
contributo.
6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
diretta.
7. A seguito del rilascio del provvedimento di
concessione del contributo, il Commissario straordinario
inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di
committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad
espletare le procedure di gara per la selezione degli
operatori economici che realizzano gli interventi.
8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei
contributi il Commissario straordinario puo' essere
autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima
venticinquennale, sulla base di criteri di economicita' e
di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a
carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
9. Per quanto attiene la fase di programmazione e
ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di
cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di
Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il
rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei
beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita',
modalita' e termini per il recupero dei beni danneggiati.
Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere
stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione
tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e
risolvere concordemente i problemi in fase di
ricostruzione.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al
presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con propri
provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita'
attuative del comma 6."
Comma 363:
Si riporta il testo del paragrafo 3 dell'articolo 92
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio:
"Articolo 92 Risorse per gli obiettivi Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione
territoriale europea
1. - 2. Omissis
3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico
per il 2017 a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento
(UE/Euratom) n. 1311/2013 riesamina gli stanziamenti
complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro
per il periodo 2017- 2020, applicando il metodo di
assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato
VII sulla base dei dati statistici piu' recenti disponibili
nonche' della comparazione, per gli Stati membri soggetti a
massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli
anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso
periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10
dell'allegato VII. Qualora vi sia una divergenza cumulativa
di oltre +/-5% tra le dotazioni riviste e le dotazioni
totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A
norma dell'articolo 7 del regolamento (UE/Euratom) n.
1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali
uguali sugli anni 2017- 2020 e i corrispondenti massimali
del quadro finanziario sono modificati di conseguenza.
L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia
negativo, non puo' superare 4.000.000.000 EUR. A seguito
dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una
decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire
una ripartizione annua rivista delle risorse globali per
ogni singolo Stato membro.
Omissis."
Comma 365:
Si riporta il testo del comma 466 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal comma 369
del presente articolo:
"466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio
statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 48 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 48 Disponibilita' destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni,
l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale
a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40,
comma 3-bis.
Omissis."
Si riporta il testo degli articoli 62, 63 e 64 del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 62. Agenzia delle entrate.
1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le
funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non
sono assegnate alla competenza di altre agenzie,
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti
od organi, con il compito di perseguire il massimo livello
di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso
l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli
diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione
fiscale. L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le
funzioni di cui all'articolo 64.
2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i
servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e
al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o
entrate erariali o locali, entrate anche di natura
extratributaria, gia' di competenza del dipartimento delle
entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua
gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni
stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'agenzia"
"Art. 63. Agenzia delle dogane e dei monopoli
1. L'agenzia delle dogane e dei monopoli e' competente
a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla
riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della
fiscalita' interna negli scambi internazionali, delle
accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui
tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli
organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di
armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea.
All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte
dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze,
incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione
europea o ad altri atti e convenzioni internazionali.
L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i
laboratori doganali di analisi; puo' anche offrire sul
mercato le relative prestazioni.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'agenzia."
"Art. 64. Ulteriori funzioni dell'agenzia delle
entrate.
1. L'agenzia delle entrate e' inoltre competente a
svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi
geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie
dei registri immobiliari, con il compito di costituire
l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio
nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione
dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi
informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle
trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli
immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli
enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema
integrato di conoscenze sul territori.
2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 e puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni
stipulate con i comuni o a livello provinciale con le
associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla
tenuta e all'aggiornamento del catasto.
3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato
immobiliare.
3-bis. Ferme le attivita' di valutazione immobiliare
per le amministrazioni dello Stato di competenza
dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate e'
competente a svolgere le attivita' di valutazione
immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti
ad esse strumentali. Le predette attivita' sono
disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Tali accordi prevedono il
rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui
determinazione e' stabilita nella Convenzione di cui
all'articolo 59.
4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del
presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia
delle entrate, da due membri nominati su designazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali."
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 70 della
citata legge n. 165 del 2001:
"Art. 70 Norme
1. - 3. Omissis
4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge 30 maggio
1988, n.186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge
31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30 dicembre 1986, n.
936, al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i
propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3.
Omissis."
Il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note al
comma 306.
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), come modificato dal comma
368 della presente legge:
"Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze
temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti:
"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera
d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo";
a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie
graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione
occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per
le assunzioni a tempo indeterminato.";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. Le disposizioni previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle
pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i
settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato
esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato
posti in essere in violazione del presente articolo sono
nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti
che operano in violazione delle disposizioni del presente
articolo sono, altresi', responsabili ai sensi
dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di
irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo'
essere erogata la retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole:
"Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36,
comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle
seguenti: "Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.".
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e'
comunque necessaria la previa attivazione della procedura
prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di
trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle
graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo
l'applicabilita' dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei,
nelle procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di
cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' subordinata alla verifica del rispetto della condizione
di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
3-sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, o previste dalla normativa
vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi
pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli
enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad
attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza
delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile
sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un
contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato
in misura non superiore a 10 euro.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al fine di
individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei
profili professionali di riferimento, i vincitori e gli
idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di
contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i
requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i
lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre
2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le
pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle
procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le
informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del
monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi
accessibili in un'apposita sezione del sito internet del
Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre
presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio
di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti
per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il
fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e
dei principi costituzionali sull'adeguato accesso
dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel
rispetto della disciplina prevista dal presente articolo,
sono definiti, per il perseguimento delle predette
finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle
pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (31), al fine
di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il
numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli
assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami,
per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo
3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche'
a favore di coloro che alla data di pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto hanno maturato,
negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle
dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con
esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso
uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il
personale non dirigenziale delle province, in possesso dei
requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una
procedura selettiva di cui al presente comma indetta da
un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale,
anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il
bando. Le procedure selettive di cui al presente comma
possono essere avviate solo a valere sulle risorse
assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
anche complessivamente considerate, in misura non superiore
al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle
medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel
quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse.
Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica
di settore.

 



6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole:
"con riferimento alla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il
personale in effettivo servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, entro i termini di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101,".
6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le
parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
"siano in effettivo servizio".
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le
regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli
ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente
articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e
alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il
rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale,
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda,
del personale non dirigenziale assunto con contratto di
lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione
delle procedure selettive precedentemente indicate, che
abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze
negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
per le stesse finalita', previsti dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui al periodo precedente fino alla
conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il
31 dicembre 2016.
7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 sono
di norma adottati bandi per assunzioni a tempo
indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale,
salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo
fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie
dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che
contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di
servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2016 (31), gli enti territoriali che hanno vuoti
in organico relativamente alle qualifiche di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno
e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,
procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati
nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta
alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo
determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione
al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie
disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti,
indicati nella programmazione triennale di cui al
precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (31).
Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma
9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
province possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i
contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, per le strette necessita' connesse alle esigenze
di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli
finanziari di cui al presente comma, del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa di
contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
personale degli enti di ricerca possono essere, altresi',
utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, esclusivamente per il
personale direttamente impiegato in specifici progetti di
ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente
alla durata dei progetti medesimi.
9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto
dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente
articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, possono essere derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale,
nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio
delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
misure di revisione e razionalizzazione della spesa
certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte
salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di
stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso
nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine
gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale
calcolano il complesso delle spese per il personale al
netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni,
attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a
seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e
revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica
del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
rispetto del patto di stabilita' interno e successive
modificazioni per l'anno 2015, al solo fine di consentire
la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino
al 31 dicembre 2016, non si applica la sanzione di cui alla
lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per
l'anno 2016, permanendo il fabbisogno organizzativo e le
comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i
servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi
precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini e
vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. Fermo
restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, la proroga puo' essere disposta
in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per l'anno 2016, agli enti
territoriali di cui al primo periodo del presente comma,
che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6,
7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la
proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e'
subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico
della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari
standard di funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in
materia di immigrazione, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al
personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n.
54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui
al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento
della procedura assunzionale, alla quale si applica il
limite del 50 per cento delle risorse finanziarie
disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali
previste dalla legislazione vigente, e' autorizzata la
proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo
stesso personale nei limiti numerici e finanziari
individuati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo
alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di
euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente
riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e
tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con
riferimento alle professionalita' del Servizio sanitario
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente
periodo saranno previste specifiche disposizioni per il
personale dedicato alla ricerca in sanita', finalizzate
anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai
concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in
possesso del personale precario nonche' per il personale
medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende
sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione
continuativa, ancorche' non in possesso della
specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e
assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa
dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi
dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali
ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici
inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31
dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del
servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche
di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici
inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.
10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e
provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei
comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano,
assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalita'
giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
del titolo II del libro primo del codice civile e sono
iscritti di diritto nei registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi,
per quanto non diversamente disposto dal presente decreto,
la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente
nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il
30 giugno 2014, del termine di assunzione della
personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci
giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non
autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono
respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in
associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del
Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio presso i comitati locali e
provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013
esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in
mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione
anche con riferimento alla sua base associativa
privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con
oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito
dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale
ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi
privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.".
10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".
10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012"
sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione"
sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che
del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato per il
2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014";
dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le
parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto
periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e
2014".
10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. I certificati per l'attivita' sportiva non
agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del
Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai
medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico
specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico
nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali
certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame
clinico e degli accertamenti, incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con
decreto del Ministro della salute, su proposta della
Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di
sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il
seguente periodo:
"Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili
nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le
deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto
del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari che
limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il
regime delle assunzioni, anche al relativo personale
educativo e scolastico.".
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le
parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi
scolastici e per l'infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuita' delle
attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del
cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a
tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei
rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune
dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di
lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma
3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonche'
per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 1
milione di euro per ciascun anno a valere sulle
disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa complessiva di
personale. Per le medesime finalita', i comuni del cratere
possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31
dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato
previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza
delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per
l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di
euro.
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai
concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.
Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo
periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per
il reclutamento del personale di magistratura ordinaria,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.
16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le
parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti
pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca,
l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e'
concessa, in sede di approvazione del piano triennale del
fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico,
secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente
comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani
triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del
personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.
16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "l'assenza e' giustificata" sono
sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato";
b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le
seguenti: ", anche in ordine all'orario,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".
16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene
complessivamente su base nazionale e la relativa
assegnazione alle singole camere di commercio delle unita'
di personale da assumere e' stabilita con decreto del
Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri
individuati da un'apposita commissione, costituita senza
oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque
componenti: due in rappresentanza del Ministero dello
sviluppo economico, dei quali uno con funzione di
presidente, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere.
Dalle disposizioni del periodo precedente non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 della
legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri,
delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici
non economici nazionali. I decreti legislativi sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a
quella periferica: riduzione degli uffici e del personale
anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali,
fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di
reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle
imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata
impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e
previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici
comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione
degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni
o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i
provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20
dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi
di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e
riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione
di una migliore cooperazione sul territorio al fine di
evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale
con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa
adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice
di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;
riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,
del territorio e del mare, nonche' nel campo della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare,
conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello
Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo
forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da
attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia
delle professionalita' esistenti, delle specialita' e
dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando
la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e
il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981,
n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e
organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
di progressione in carriera, tenendo conto del merito e
delle professionalita', nell'ottica della semplificazione
delle relative procedure, prevedendo l'eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative
dotazioni organiche, comprese quelle complessive di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'
assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei
connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di
ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge,
in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale
nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di
transito, in un contingente limitato, previa determinazione
delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in
conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse
attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con
l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni
organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti,
della differenza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una
quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia
dall'attuazione della presente lettera, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge,
tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo
forestale dello Stato svolga altresi' le funzioni di
ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive
modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale,
in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni
caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione
dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai
compiti del personale permanente e volontario del medesimo
Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei
ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione
di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e
utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa
di natura permanente, non superiore al 50 per cento,
derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della presente delega, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;
b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi
restando l'organizzazione, anche logistica, e lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da
parte delle Forze di polizia, eliminazione delle
duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali,
nonche' ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche
mediante forme obbligatorie di gestione associata, con
rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie
di porto e Marina militare, nella prospettiva di
un'eventuale maggiore integrazione;
c) con riferimento alla sola amministrazione centrale,
applicare i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche', all'esclusivo fine di
attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le
statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.
400, definire:
1) le competenze regolamentari e quelle amministrative
funzionali al mantenimento dell'unita' dell'indirizzo e
alla promozione dell'attivita' dei Ministri da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri;
2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di analisi, definizione e valutazione
delle politiche pubbliche;
3) i procedimenti di designazione o di nomina di
competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli
Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche
da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri,
siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;
4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione
dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di
Stato, con determinazione da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate
ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle
dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di
garantire un'adeguata qualificazione professionale del
relativo personale, con eventuale riduzione del numero e
pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle
relative amministrazioni;
5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie
governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo
esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra
indirizzo politico e gestione;
6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli
uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a
quelle proprie delle autorita' indipendenti e viceversa;
individuazione di criteri omogenei per la determinazione
del trattamento economico dei componenti e del personale
delle autorita' indipendenti, in modo da evitare maggiori
oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa
professionalita'; individuazione di criteri omogenei di
finanziamento delle medesime autorita', tali da evitare
maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la
partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque
regolate o vigilate;
7) introduzione di maggiore flessibilita' nella
disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da
realizzare con la semplificazione dei procedimenti di
adozione dei regolamenti di organizzazione, anche
modificando la competenza ad adottarli; introduzione di
modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a
quello del segretario generale e viceversa in relazione
alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti
interventi assicurando comunque la compatibilita'
finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa
previsione della partecipazione ai relativi procedimenti
dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in
materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della
riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati
relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli e
della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
anche mediante trasferimento, previa valutazione della
sostenibilita' organizzativa ed economica, delle funzioni
svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
conseguente introduzione di un'unica modalita' di
archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
contenente i dati di proprieta' e di circolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche
attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra
struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative
funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente;
e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali
del Governo: a completamento del processo di
riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri
stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute
nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della
rete organizzativa e revisione delle competenze e delle
funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto
delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione
territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale
presenza della citta' metropolitana, alle caratteristiche
del territorio, alla criminalita', agli insediamenti
produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno
delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle
aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio
territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra
amministrazione periferica dello Stato e cittadini;
attribuzione al prefetto della responsabilita'
dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonche' di
funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli
uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato,
eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di
poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra
funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di
rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini
del riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e
armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio
territoriale dello Stato, con eliminazione delle
sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine
necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello
Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni
civili dello Stato; definizione dei criteri per
l'individuazione e l'organizzazione della sede unica
dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle
competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica
nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo
restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n.
121; individuazione della dipendenza funzionale del
prefetto in relazione alle competenze esercitate;
f) con riferimento a enti pubblici non economici
nazionali e soggetti privati che svolgono attivita'
omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme
riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento
della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita'
dello sport per persone affette da disabilita' e scorporo
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del
Comitato italiano paralimpico con trasformazione del
medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che
esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente
in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse
umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito
contratto di servizio; previsione che il personale
attualmente in servizio presso il Comitato italiano
paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla
governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli
enti locali e alla semplificazione e unificazione delle
procedure doganali e amministrative in materia di porti."
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la
revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla
medesima materia):
"Art. 1 Oggetto e modalita' di esercizio della delega
1. - 4. Omissis
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte non
superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte
corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma
1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, e' utilizzata per adottare, entro il 1º
luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le
medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo,
al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri
direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 972 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015:
"972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per
il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di
fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza
nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai
corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
alle Forze armate non destinatario di un trattamento
retributivo dirigenziale e' riconosciuto un contributo
straordinario pari a 960 euro su base annua, da
corrispondere in quote di pari importo a partire dalla
prima retribuzione utile e in relazione al periodo di
servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo
non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non e' assoggettato a contribuzione
previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del
contributo straordinario si applicano altresi',
ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute
nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno
2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri
derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio,
e' accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni
di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del
presente articolo. In relazione agli esiti del
monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla
riduzione delle risorse necessarie per assicurare la
copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai
sensi del presente comma anche tra stati di previsione
diversi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, e' ridotta di
5,5 milioni di euro per l'anno 2016."
Si riporta il testo del comma 1328 dell'articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006:
"1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui
diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, e' incrementata a decorrere
dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero
imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa'
aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre
al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti
del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unita' previsionali di base del centro di responsabilita'
«Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile» dello stato di previsione del
Ministero dell'interno."
Comma 366:
Si riporta il testo del comma 201 dell'articolo 1 della
citata legge n. 107 del 2015:
"201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la
dotazione organica complessiva di personale docente delle
istituzioni scolastiche statali e' incrementata nel limite
di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni
nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56
milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019,
1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno
2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni
nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63
milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle
determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' ai sensi dell'articolo 15, commi 2
e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128."
Comma 368:
Il testo del comma 4 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, come modificato
dal presente comma, e' riportato nelle note al comma 365.
Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 66
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"Art. 66. Turn over
1. - 9. Omissis
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
Omissis."
Comma 369:
Il testo del comma 466 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note al comma 365.
Comma 370:
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 509
del 1994 e' riportato nelle note al comma 88.
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 103
del 1996 e' riportato nelle note al comma 88.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010:
"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento
economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento
accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il
trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al
netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della
dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti
da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse
in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di
carriera comunque denominate, maternita', malattia,
missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo,
e dall'articolo 8, comma 14.
Omissis."
Si riporta il testo vigente del comma 417 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea e del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere
alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della
spesa dell'apparato amministrativo effettuando un
riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento
della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.
Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta
la normativa vigente in materia di contenimento della spesa
pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei
risparmi di finanza pubblica, il concorso delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni
caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia
di spese di personale."
Comma 371:
Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 11
agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone):
"Art. 12. Fondo per le misure anti-tratta.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi
di assistenza e di integrazione sociale in favore delle
vittime, nonche' delle altre finalita' di protezione
sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta e' anche
destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti
al comma 3.
2-ter. L'indennizzo e' corrisposto nella misura di euro
1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, detratte le
somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti
pubblici. In caso di insufficienza delle disponibilita'
finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo
accolte e non soddisfatte sono poste a carico del
successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza
rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio.
2-quater. La domanda di accesso al Fondo ai fini
dell'indennizzo e' presentata alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero
dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di
una provvisionale, emesse successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve
dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del
reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le
procedure esecutive.
2-quinquies. Quando e' ignoto l'autore del reato, la
domanda di cui al comma 2-quater e' presentata entro un
anno dal deposito del provvedimento di archiviazione,
emesso ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura
penale, successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2-sexies. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione
della domanda, cui e' allegata in copia autentica una delle
sentenze di cui al comma 2-quater unitamente alla
documentazione attestante l'infruttuoso esperimento
dell'azione civile e delle procedure esecutive ovvero il
provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta
comunicazione di accoglimento, la vittima puo' agire nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al
fine di ottenere l'accesso al Fondo.
2-septies. Il diritto all'indennizzo non puo' essere
esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva, ovvero, alla data di presentazione della
domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei
reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale.
2-octies. La Presidenza del Consiglio dei ministri e'
surrogata, fino all'ammontare delle somme corrisposte a
titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della
parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al
risarcimento del danno.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme
stanziate dall'articolo 18 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' i
proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416,
sesto comma, 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale e i
proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti,
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga
alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del
medesimo articolo.
4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ad esclusione delle somme stanziate
dall'articolo 18».
5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e' abrogato."
Comma 372:
Si riporta il testo del comma 425 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014:
"425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma
2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 1.075 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
685 nel corso dell'anno 2016 e 390 nel corso dell'anno
2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione
giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di
acquisizione di personale di cui al presente comma ha
carattere prioritario su ogni altra procedura di
trasferimento all'interno dell'amministrazione della
giustizia."
Comma 373:
Si riporta il testo del comma 69 dell'articolo 1 della
citata legge n. 107 del 2015:
"69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di
personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte
dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente
legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad
esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di
rilevazione delle inderogabili necessita' previste e
disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti
didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' costituito
annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore
contingente di posti non facenti parte dell'organico
dell'autonomia ne' disponibili, per il personale a tempo
indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni in
ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le modalita',
i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla
copertura di tali posti si provvede a valere sulle
graduatorie di personale aspirante alla stipula di
contratti a tempo determinato previste dalla normativa
vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo
indeterminato con provvedimenti aventi efficacia
limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione
del presente comma si provvede nei limiti delle risorse
disponibili annualmente nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."
Comma 374:
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81 recante "Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 2009, n.
151.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19 recante "Regolamento recante disposizioni per
la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma
dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
22 febbraio 2016, n. 43, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008:
"Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno
scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto
ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti"
Commi 375 e 376:
Si riporta il testo dei commi 131 e 132 dell'articolo 1
della citata legge n. 107 del 2015:
"131. A decorrere dal 1ºsettembre 2016, i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati con il personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per
la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono
superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non
continuativi.
132. Nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il
risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di
contratti a termine per una durata complessiva superiore a
trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e
disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per
ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni."
Comma 377:
Si riporta il testo dei commi 74 e 75 dell'articolo 24
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
"Art. 24. Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato
1. - 73. Omissis
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia
nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze
armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6
(Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle
aree interessate):
"Art. 3 Combustione illecita di rifiuti
1. Omissis.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di
reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti.
Omissis."
Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo
7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica):
"Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano (29) puo' essere autorizzato per un periodo di sei
mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non
superiore a 3.000 unita'.
1-bis. Omissis.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
Omissis."
Comma 378:
Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014:
"Art. 13 Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i
lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo
1. - 22. Omissis
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21,
pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, si provvede mediante il corrispondente
incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco
di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare
all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale
comunale sui diritti d'imbarco e' fissata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione e' subordinata
l'efficacia della disposizione di cui al comma 21.
Omissis."
Comma 379:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. Disposizioni per il decoro degli edifici
scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari nelle scuole
1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile
2016 al 31 agosto 2017 degli interventi di mantenimento del
decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede
di istituzioni scolastiche ed educative statali di cui
all'articolo 2, commi 2-bis e 2-bis.1, del decreto-legge 7
aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2014, n. 87, e' autorizzata la spesa di 64
milioni di euro per l'anno 2016 e di 128 milioni di euro
per l'anno 2017.
Omissis."
Comma 380:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (Misure urgenti per
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2014,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Disposizioni urgenti per il regolare
svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole
1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle
attivita' didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 in
ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni
igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora attiva,
ovvero sia stata sospesa o sia scaduta, la
convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di
pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla
data di effettiva attivazione della citata convenzione e
comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017, le istituzioni
scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei
servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti
e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.
Omissis."
Comma 382:
Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province
autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di
cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita'
delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del
cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita'
determinate nel decreto di cui al comma 7.
2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del
paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte
specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che
effettua la dispensazione.
3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che
prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali,
nonche', su richiesta del cittadino, con i dati medici in
possesso dello stesso.
3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente
sulla base del consenso libero e informato da parte
dell'assistito, il quale puo' decidere se e quali dati
relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel
fascicolo medesimo.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e
dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura
l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
a) del comma 2, puo' essere realizzata soltanto con il
consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto
professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo
modalita' individuate a riguardo. Il mancato consenso non
pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione
sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,
nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive
competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei
dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE,
secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il
decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di
proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo
modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le
interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati
devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni
secondo modalita' determinate dal decreto di cui al comma
7.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu' decreti del Ministro della salute e del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonche' i limiti di responsabilita' e i
compiti dei soggetti che concorrono alla sua
implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le
garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti
dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di
accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione
di un codice identificativo univoco dell'assistito che non
consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i
criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello
regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda
digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, e' integrata per gli aspetti
relativi al settore sanitario con un componente designato
dal Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a
titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di
mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti
costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti
a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di
ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle
cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico
allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici
per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
la salute, di una particolare malattia o di una condizione
di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale e di impianti protesici sono aggiornati
periodicamente con la stessa procedura. L'attivita' di
tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente
comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria
e rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire con propria legge registri di
tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti
protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da
quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della
salute, acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati, in conformita' alle disposizioni di cui
agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai
registri di cui al presente articolo, e i dati che possono
conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
dei dati.
14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13
devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza,
non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di cui agli
articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa informatica, anche mediante la definizione di
appositi accordi di collaborazione, realizzare
infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle
infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia'
realizzate da altre regioni o dei servizi da queste
erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di
cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri
stabiliti dai decreti di cui al comma 7.
15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le
province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia
digitale e al Ministero della salute il piano di progetto
per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle
linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal
Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici
di ricerca, entro il 31 marzo 2014.
15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle
esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome,
nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze e con le regioni e le province autonome, la
progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a
garantire l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione
e' curata dal Ministero dell'economia e delle finanze
attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema
Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
del 12 novembre 2011, garantendo:
1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier
farmaceutici regionali;
2) l'identificazione dell'assistito, attraverso
l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti
(ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita
nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli
assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
3) per le regioni e province autonome che, entro il 31
marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere
dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15,
l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo
per la trasmissione telematica dei dati di cui ai decreti
attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al
comma 15-septies, per la successiva alimentazione e
consultazione del FSE da parte delle medesime regioni e
province autonome, secondo le modalita' da stabilire con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute;
4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle
codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di
cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed
enti che le detengono, secondo le modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute»;
c) al comma 15-quater, le parole: «e il Ministero della
salute» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero
della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa
del 23 marzo 2005.
15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale, il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze operano congiuntamente, per le parti di rispettiva
competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro
sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle
regioni e dalle province autonome per la realizzazione del
FSE, verificandone la conformita' a quanto stabilito dai
decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone
l'approvazione alla piena fruibilita' dei dati regionali a
livello nazionale, per indagini epidemiologiche,
valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di
dati a fini di programmazione sanitaria nazionale; b)
monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni
e delle province autonome, conformemente ai piani di
progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformita'
a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e' compresa
tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le
province autonome per l'accesso al finanziamento
integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da
verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9
dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
predetta intesa del 23 marzo 2005.
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma
15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e'
autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, da definire su base annua con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
15-sexies. Qualora la regione, sulla base della
valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al
comma 15-quater, non abbia adempiuto nei termini previsti
dal medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione
ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora,
sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato
e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il
Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in
qualita' di commissario ad acta, adotta gli atti necessari
all'adempimento e ne da' comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo
tecnico.
15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in
attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende
disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali,
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma
15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo
Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni
dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di
farmaceutica e specialistica a carico del Servizio
sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici
e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e
integrativa."
Comma 383:
Il testo del comma 15-ter dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato
dal comma 382 del presente articolo, e' riportato nelle
note al comma 382.
Comma 384:
Il testo del comma 15-quinquies dell'articolo 12 del
citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato
dal comma 382 del presente articolo, e' riportato nelle
note al comma 382.
Comma 385:
Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. - 23. Omissis
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 68 e dei commi da 77 a 97
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 67-bis. Omissis
68. Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli
anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da
2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto
finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di
cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario
della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e,
per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della citata
erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98
per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle
misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle
che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento
ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla
presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi
delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
69. - 76. Omissis
77. E' definito quale standard dimensionale del
disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento
ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il
livello del 5 per cento, ancorche' coperto dalla regione,
ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli
automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della
regione non garantiscano con la quota libera la copertura
integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o
superamento di detto standard dimensionale, la regione
interessata e' tenuta a presentare entro il successivo 10
giugno un piano di rientro di durata non superiore al
triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, per le parti non in contrasto con la
presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio
del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza,
per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure per
garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno
degli anni compresi nel piano stesso.
78. Il piano di rientro, approvato dalla regione, e'
valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui
all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni
in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei
termini perentori rispettivamente di trenta e di
quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte
della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il
parere, tiene conto del parere della citata Struttura
tecnica, ove espresso.
79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le
regioni, decorsi i termini di cui al comma 78, accerta
l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei
pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso
di riscontro positivo, il piano e' approvato dal Consiglio
dei ministri ed e' immediatamente efficace ed esecutivo per
la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso
di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione, nomina un commissario ad acta per la
predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del
piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera
durata del piano stesso. A seguito della nomina del
commissario ad acta:
a) oltre all'applicazione delle misure previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via
automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i trasferimenti erariali a carattere
obbligatorio;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data
della delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo
le modalita' previste dal citato articolo 1, comma 174,
della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato dal
comma 76 del presente articolo.
80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta
fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del
piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale
regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi
dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano,
in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione
del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di
prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli
tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo
2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo
sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima
delle coperture, decrescente e inferiore al gettito
derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'
consentita la riduzione delle predette maggiorazioni,
ovvero la destinazione del relativo gettito a finalita'
extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura
tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario
regionale un gettito pari al valore medio annuo del
disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle
regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo
triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo
esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non
decrescente, rispetto al gettito derivante dalla
massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la
riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la
destinazione del relativo gettito a finalita'
extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura
tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario
regionale un gettito pari al valore massimo annuo del
disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le
predette riduzioni o destinazione a finalita'
extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei
medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo
2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando
l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione
delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e
dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo
quanto previsto dal presente comma in caso di risultati
quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86
in caso di determinazione di un disavanzo sanitario
maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi
individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che
e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di
ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale
scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei
programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi
di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano
ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali,
li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone
puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro
o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro
i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie
modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende,
o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad
apportare le necessarie modifiche legislative entro i
termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o
comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione
del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei
Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della
Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito
alla possibilita', qualora sia verificato che il rispetto
degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con
risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle
aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota
corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga
misura di attenuazione si puo' applicare anche al blocco
del turn over e al divieto di effettuare spese non
obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di
attuazione del piano.
81. La verifica dell'attuazione del piano di rientro
avviene con periodicita' trimestrale e annuale, ferma
restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori
previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute
necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i
provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello
stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del
Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i
componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della
citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei
confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai
disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui
provvedimenti indicati nel piano di rientro.
81-bis. Il commissario ad acta, a qualsiasi titolo
nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del
comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli
obiettivi del piano di rientro, come specificati nei
singoli contratti dei direttori generali, propone, con
provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei
direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio
sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano
anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni.
82. L'approvazione del piano di rientro da parte del
Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono
presupposto per l'accesso al maggior finanziamento
dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e di
quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del
maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle
eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non
erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene
per una quota pari al 40 per cento a seguito
dell'approvazione del piano di rientro da parte del
Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a
seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano,
con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In
materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, e all'articolo 6-bis, commi
1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma
81 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti
con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la
Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3,
comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il
proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente,
di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la
regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi'
tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e
gestionali idonei a garantire il conseguimento degli
obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante
inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione nomina un commissario
ad acta per l'intera durata del piano di rientro. Il
commissario adotta tutte le misure indicate nel piano,
nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali da esso
implicati in quanto presupposti o comunque correlati e
necessari alla completa attuazione del piano. Il
commissario verifica altresi' la piena ed esatta attuazione
del piano a tutti i livelli di governo del sistema
sanitario regionale. A seguito della deliberazione di
nomina del commissario:
a) oltre all'applicazione delle misure previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a
seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
in via automatica, i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data
della delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote
vigenti, secondo le modalita' previste dall'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.
84. Qualora il commissario ad acta per la redazione e
l'attuazione del piano, a qualunque titolo nominato, non
adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del
piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano
stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento,
il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120
della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini
della predisposizione del piano di rientro e della sua
attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede di
verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei
tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il
Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120
della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina
uno o piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate
professionalita' ed esperienza in materia di gestione
sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
nel piano e non realizzati.
84-bis. In caso di impedimento del presidente della
regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei
ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i
poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma
83, fino alla cessazione della causa di impedimento.
85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori
e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano
altresi' salve le disposizioni in materia di
commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le
disposizioni del presente articolo.
86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del
piano di rientro, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure
eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma
76 del presente articolo.
87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo
periodo, e da 83 a 86 si applicano anche nei confronti
delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano
di rientro.
88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della
presente legge restano fermi l'assetto della gestione
commissariale previgente per la prosecuzione del piano di
rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli
obiettivi finanziari programmati, predisposti dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto
contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita' per
la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
della disciplina recata dal presente articolo. A seguito
dell'approvazione del nuovo piano cessano i
commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti
nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione
straordinaria commissariale alla gestione ordinaria
regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo.
88-bis. Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel
senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione
e necessario aggiornamento degli interventi di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del
piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento
del servizio sanitario programmato per il periodo di
riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento
dell'attuazione del piano di rientro, nonche' di ulteriori
obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da
innovazioni della legislazione statale vigente.
89. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
nella loro unitarieta', anche mediante il regolare
svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in
attuazione dei medesimi piani, per un periodo di due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente
eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i
quali possono disporre delle somme per le finalita'
istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti
producono, nel suddetto periodo di due mesi, esclusivamente
gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice
civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono
tassi di interesse inferiori.
90. Le regioni interessate dai piani di rientro,
d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti
sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
relative ai programmi di interesse strategico regionale di
cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno
2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto
dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.
91. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno
2009, nelle regioni per le quali si e' verificato il
mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di
risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti
nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di
cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni:
a) e' consentito provvedere alla copertura del
disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale
a condizione che le relative misure di copertura, idonee e
congrue, risultino essere state adottate entro il 31
dicembre 2009;
b) si applicano, secondo le procedure previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, le disposizioni di cui al comma 86 del presente
articolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
92. Per le regioni che risultano inadempienti per
motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio
sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da
93 a 97.
93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un
accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla
regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per
le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini
della sottoscrizione del citato accordo, il piano di
rientro e' valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nei termini perentori, rispettivamente, di quindici
e di trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene
conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso.
Alla sottoscrizione del citato accordo si da' luogo anche
nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di
trenta giorni.
94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e
la relativa attuazione costituiscono presupposto per
l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si
e' verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal
piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento
avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della
sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate
a seguito della verifica positiva dell'attuazione del
piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In
materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1
e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
95. Gli interventi individuati dal piano di rientro
sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena
attuazione del piano di rientro.
96. La verifica dell'attuazione del piano di rientro
avviene con periodicita' semestrale e annuale, ferma
restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori
previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute
necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i
provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello
stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del
Ministero della salute, cui possono accedere tutti i
componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della
citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei
confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai
disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui
provvedimenti indicati nel piano di rientro.
97. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere,
entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano
di rientro, per la riattribuzione del maggior
finanziamento, possono formalmente chiedere di
sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta
di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30
aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo
entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior
finanziamento si intende definitivamente sottratta alla
competenza della regione interessata.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133):
"Art. 9. Procedure di monitoraggio dell'assistenza
sanitaria
1. Al fine di consentire la tempestiva attivazione di
procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria
effettivamente erogata in ogni regione, nonche' di
permettere la verifica del rispetto delle garanzie di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e delle
compatibilita' finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
definisce con uno o piu' decreti, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione
degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal
Servizio sanitario nazionale.
2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1 comprende:
a) un insieme minimo di indicatori e parametri di
riferimento, relativi a elementi rilevanti ai fini del
monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli
essenziali ed uniformi di assistenza, nonche' dei vincoli
di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) le regole e le convenzioni per la rilevazione, la
validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei dati
statistici necessari per l'applicazione del sistema di cui
alla lettera a);
c) le procedure per la pubblicizzazione periodica dei
risultati dell'attivita' di monitoraggio e per
l'individuazione delle regioni che non rispettano o non
convergono verso i parametri di cui alla lettera a), anche
prevedendo limiti di accettabilita' entro intervalli di
oscillazione dei valori di riferimento.
3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, adotta le raccomandazioni al fine di
correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al presente articolo e per la
individuazione di forme di sostegno alle regioni, anche
attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi
dell'articolo 19-ter, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte
della regione, delle misure di garanzia fissate a norma dei
commi 1 e 2, il Governo, su proposta del Ministro della
sanita', con le procedure e le garanzie di cui all'articolo
2, comma 2-octies, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone la
progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle
compartecipazioni, in misura non superiore al 3 per cento
della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario
nazionale e la loro contestuale sostituzione con
trasferimenti erariali finalizzati all'attivazione del
sistema di garanzie.
5. Le determinazioni incidenti sui fattori generatori
della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti
la spesa per il personale, la spesa farmaceutica e gli
oneri per la cura dei non residenti, sono assunte, ognuna
secondo il rispettivo regime, in modo da rendere
trasparenti le responsabilita' di dette determinazioni, con
riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale
e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi
istituzionali, nonche' da evidenziare i prevedibili effetti
finanziari delle determinazioni medesime sui diversi
livelli di governo, assicurando che gli eventuali maggiori
oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti
da disposizioni legislative assunte a livello nazionale,
siano correlati ad un corrispondente adeguamento della
quota di compartecipazione regionale all'IVA."
Comma 390:
Si riporta il testo del comma 524 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"524. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun
anno, individua, con apposito provvedimento della Giunta
regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai
sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le
aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere
universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti
pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad
esclusione degli enti di cui al comma 536, che presentano
una o entrambe le seguenti condizioni:
a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di
rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi
determinati come remunerazione dell'attivita', ai sensi
dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore
al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto,
pari ad almeno 7 milioni di euro. Le modalita' di
individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi
sono individuate dal decreto di cui al comma 526;
b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,
qualita' ed esiti delle cure, valutato secondo la
metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526."
Comma 391:
Il testo del comma 524 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note al comma 390.
Si riporta il testo dei commi da 525 a 536
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"525. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016,
entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito
provvedimento della Giunta regionale, ovvero del
Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2,
commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, gli enti del proprio Servizio
sanitario regionale che presentano una o entrambe le
condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b). Per la
verifica delle condizioni di cui al comma 524, lettera a),
sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto
trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del
decreto di cui al comma 526; per la verifica delle
condizioni di cui al comma 524, lettera b), sono utilizzati
i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto
di cui al comma 526.
526. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' definita la metodologia di
valutazione dello scostamento di cui al comma 524, lettera
a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, in materia di modalita' di
remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto
dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali.
Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti
assistenziali e i parametri di riferimento relativi a
volumi, qualita' ed esiti delle cure, anche tenendo conto
di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la
definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera. Il decreto definisce, altresi', le linee guida
per la predisposizione dei piani di cui ai commi 529 e 530.
527. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016, con
apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al
medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e
trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di
bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle
voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto
dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
528. Gli enti individuati ai sensi dei commi 524 e 525
presentano alla regione, entro i novanta giorni successivi
all'emanazione del provvedimento di individuazione, il
piano di rientro di durata non superiore al triennio,
contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento
della qualita' delle cure o all'adeguamento dell'offerta,
al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.
529. Le regioni non in piano di rientro regionale,
entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte
dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai
piani, la loro coerenza con la programmazione sanitaria
regionale e con le linee guida di cui al comma 526, e
approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento
della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti
approvati dalla Giunta regionale sono immediatamente
efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.
530. Le regioni in piano di rientro regionale, anche
commissariate per l'attuazione dello stesso, entro trenta
giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente,
valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani di
rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale
e con le linee guida di cui al comma 526, e approvano i
piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta
o del Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni
medesime evidenziano, in apposita sezione del programma
operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale,
predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e ai
sensi dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
l'eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del
proprio Servizio sanitario regionale, nonche' dei relativi
obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di
miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di rientro
degli enti approvati dalla Giunta regionale, o dal
Commissario ad acta ove nominato, sono immediatamente
efficaci ed esecutivi per l'ente interessato. Restano ferme
le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e
12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005, e dei Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attivita' di
monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di
rientro regionale.
531. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo
2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al
fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario
regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria
accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),
punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
iscrive nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario
regionale corrispondente alla somma degli eventuali
scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti
del Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si
verifichino le condizioni di cui ai commi 524 e 525, le
regioni che si sono avvalse della facolta' di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria
accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),
punto i), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011.
I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa
sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del
presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai
suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani
di rientro degli enti del proprio Servizio sanitario
regionale entro cinque giorni dall'adozione del
provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti
negativi di cui ai medesimi piani di rientro.
532. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli
interventi individuati dai piani di cui ai commi 529 e 530
sono vincolanti per gli enti interessati e le
determinazioni in essi previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti amministrativi gia'
adottati dagli stessi in materia di programmazione e
pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i
contenuti dei piani.
533. La regione, ovvero il Commissario ad acta ove
nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la
realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di
cui ai commi 529 e 530 nel rispetto della tempistica ivi
indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la
Gestione sanitaria accentrata puo' erogare a titolo di
anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai
sensi del comma 531, nel proprio bilancio, al fine di
salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti
territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale
negativa, la regione, ovvero il Commissario ad acta ove
nominato, adotta le misure per la riconduzione in
equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di
assistenza, come individuati nel piano di rientro
dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica
nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti
dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi
programmati nel piano di rientro.
534. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 521 a 547, tutti i contratti dei
direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono
la decadenza automatica del direttore generale degli enti
di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in caso di mancata
trasmissione del piano di rientro all'ente interessato,
ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale
dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.
535. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai
commi da 521 a 547, coerentemente con le previsioni
normative di cui agli articoli 2, comma 2-sexies, lettera
d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto
delle modalita' e dei criteri stabiliti dal decreto di cui
al comma 536, primo periodo, si applicano alle aziende
sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta,
ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di
ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che
presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi
ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,
qualita' ed esiti delle cure.
536. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri
di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le
modalita' di calcolo e i relativi parametri di riferimento
per l'individuazione, da parte delle regioni, delle
aziende, dei presidi e degli enti di cui al comma 535, da
sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato
conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di
disallineamento rispetto ai parametri di qualita' ed esiti
delle cure. Con successivo decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre 2016,
sono apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di
rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione
diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare
l'equilibrio della gestione dei presidi ospedalieri in
rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed
extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni."

 



Comma 392:
Si riporta il testo del comma 680 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal comma 528
della presente legge:
"680. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri
ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza
pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi
derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente
applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a
5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome
medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31
gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i
predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza
dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati
ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e
province autonome, tenendo anche conto della popolazione
residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di
finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato, inclusa la
possibilita' di prevedere versamenti da parte delle regioni
interessate, considerando anche le risorse destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.
Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo
periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale e'
determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di
assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del
presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente
articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto
Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano
l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto
dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti
in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre
2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1
della medesima legge."
La citata legge n. 190 del 2014 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.
Si riporta il testo dei commi da 406 a 413
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"406. Le disposizioni recate dai commi da 407 a 413
sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui ai
commi da 408 a 413 entrano in vigore dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
407. A decorrere dal 1° gennaio 2015 al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 2, lettera b), le parole: «i
due decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) all'articolo 73, comma 1-bis, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Le province possono, con
apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione
europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi,
contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di
qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi
del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
I fondi necessari per la regolazione contabile delle
compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle
rispettive province, che provvedono alla stipula di una
convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di
disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle
suddette agevolazioni»;
c) all'articolo 75, comma 1, lettera d), le parole: «i
sette decimi» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto
decimi»;
d) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di
aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato
per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non
continuativo che non rientrano nelle materie di competenza
della regione o delle province, ivi comprese quelle
relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato,
purche' risulti temporalmente delimitato, nonche'
contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi
quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito
destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio
della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e
10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268»;
e) all'articolo 79:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il
sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla
regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3,
concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci
ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di
perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti
e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea:»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando il coordinamento della finanza
pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli
enti locali, dei propri enti e organismi strumentali
pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle
aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non
statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in
termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla
regione e alle province ai sensi del presente articolo,
spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di
rispettiva competenza. Le province vigilano sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
degli enti di cui al presente comma e, ai fini del
monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi
fissati e i risultati conseguiti»;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Nei confronti della regione e delle province e
degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale
integrato non sono applicabili disposizioni statali che
prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve
all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi
quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
quelli previsti dal presente titolo. La regione e le
province provvedono, per se' e per gli enti del sistema
territoriale regionale integrato di rispettiva competenza,
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica
contenute in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione
ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o
5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e
contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione
del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni
pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il
contributo della regione e delle province alla finanza
pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito
al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a
905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091
milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il
contributo delle province, ferma restando l'imputazione a
ciascuna di esse del maggior gettito derivante
dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (115),
e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' ripartito tra le province stesse sulla
base dell'incidenza del prodotto interno lordo del
territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
regionale; le province e la regione possono concordare
l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»;
4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero 3) della
presente lettera, sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo
complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la
ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
variazione percentuale degli oneri del debito delle
pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno
disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza
rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro e'
ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno lordo
indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le
province conseguono il pareggio del bilancio come definito
dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per
gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano
in termini di cassa e in termini di competenza un importo
definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i
saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai
predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano
il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il
pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente
comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia
di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai
commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in
termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465,
articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30
aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e
della relativa comunicazione entro il 30 maggio al
Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a
valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla
regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria
quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle
entrate per le somme introitate per il tramite della
Struttura di gestione.
4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello
Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i
contributi in termini di saldo netto da finanziare e di
indebitamento netto posti a carico della regione e delle
province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far
fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza
pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
contributi stessi. Contributi di importi superiori sono
concordati con la regione e le province. Nel caso in cui
siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare
il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio
del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere
incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale
ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo
precedente, non superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a
recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre
2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l'operativita' e
l'applicazione delle predette disposizioni nei termini
indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno,
subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare
copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo
positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese
correnti.»
408. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, in applicazione della normativa
vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra
il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province
autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di
stabilita' interno di cui al comma 455 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato per la
regione Trentino-Alto Adige in 32 milioni di euro per
l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento
in - 65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in - 78,13
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e
per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di
euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
409. Non si applica alla regione Trentino-Alto Adige e
alle province autonome di Trento e di Bolzano quanto
disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di
saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito
quale concorso al pagamento degli oneri del debito
pubblico, e' determinato per la regione Trentino-Alto Adige
in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la
provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per
l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in
549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di
euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione
possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota
del contributo.
411. L'ammontare delle quote di gettito delle accise
sugli altri prodotti energetici di cui all'articolo 75,
comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
determinato annualmente sulla base delle immissioni in
consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei
prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno
forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed
eventualmente sulla base di ogni utile documentazione
fornita dalle province.
412. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla
regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione
della relativa copertura finanziaria.
413. La provincia autonoma di Trento, al fine di
ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli
obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione
anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le
proprie disponibilita' di cassa, mediante anticipazioni di
fondi ai comuni."
Comma 395:
Si riporta il testo del comma 569 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014:
"569. La nomina a commissario ad acta per la
predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di
rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai
sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e'
incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di
qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta
a commissariamento. Il commissario deve possedere un
curriculum che evidenzi qualificate e comprovate
professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria anche
in base ai risultati in precedenza conseguiti. La
disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine
effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 2 della legge n. 191 del
2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 79, alinea:
1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della
regione» sono sostituite dalla seguente: «un»;
2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale»
sono soppresse;
b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le
parole: «il presidente della regione o un altro soggetto»
sono sostituite dalla seguente: «un»;
c) al comma 84, le parole: «presidente della regione,
nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi
79 o 83,» sono sostituite dalle seguenti: «, a qualunque
titolo nominato,»;
d) il comma 84-bis e' sostituito dal seguente:
«84-bis. In caso di impedimento del presidente della
regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei
ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i
poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma
83, fino alla cessazione della causa di impedimento».
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale):
"Art. 4. Commissari ad acta per le regioni inadempienti
1. Omissis.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. I
subcommissari svolgono attivita' a supporto dell'azione del
commissario, essendo il loro mandato vincolato alla
realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati
al commissario con il mandato commissariale. Il commissario
puo' avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti
attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti dei
direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere
universitarie, fermo restando il trattamento economico in
godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che
possono essere affidate a un soggetto attuatore, e
l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima
del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del
rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali
oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico
della regione interessata, che mette altresi' a
disposizione del commissario e dei subcommissari il
personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento
dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sono determinati i
compensi degli organi della gestione commissariale. Le
regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Omissis."
Il testo del comma 84 dell'articolo 2 della citata
legge n. 191 del 2009 e' riportato nelle note al comma 385.
Comma 397:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 21 del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio):
"Art. 21. Misure di governo della spesa farmaceutica e
di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del
farmaco
1. In considerazione della rilevanza strategica del
settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica
industriale e di innovazione del Paese, e del contributo
fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute,
nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di
assistenza, nonche' dell'evoluzione che contraddistingue
tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione,
da compiersi entro il 31 dicembre 2016, del relativo
sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano il 2
luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza
pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di
ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2
a 23.
Omissis."
Commi 398 e 399:
Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 159 del 2007 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007:
"Art. 5. Misure di governo della spesa e di sviluppo
del settore farmaceutico
1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN
per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia
della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina
convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla
spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione
diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della
rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la
distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare
a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente
lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse
vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme
erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate
dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a
carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
a livello nazionale che in ogni singola regione e'
annualmente determinato dal Ministero della salute, entro
il 15 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato
dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione
diretta, come definita dal presente comma, per singola
specialita' medicinale, relativi al mese precedente,
secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del
Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 concernente
l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le
regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni
trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute
e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto
da parte delle regioni di quanto disposto dal presente
comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more
della concreta e completa attivazione del flusso
informativo della distribuzione diretta, alle regioni che
non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di
cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo
conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40
per cento della spesa complessiva per l'assistenza
farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso
informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo
sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui
al comma 1, e' basato sulla attribuzione da parte
dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni
all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15
gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla
base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i
quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci
equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal
calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai
fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme
restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto
dell' articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo.
Viene detratto, altresi', il valore della minore spesa
prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale e'
effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle
decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione; tale valore e' calcolato sulla base dei
dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei
budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse
incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di
spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese
disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista
per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse
incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo
aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno
autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per
cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze
allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un
farmaco, del requisito della innovativita' e' riconosciuto
dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa
Agenzia, e ha validita' per 36 mesi agli effetti del
presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di
rivalutare l'innovativita' sulla base di nuovi elementi
tecnico-scientifici resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda,
incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci
innovativi di cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore
quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a),
deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per
l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come
determinato al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione di
cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa
attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai
prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure
di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'
articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di
AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla
base delle regole di attribuzione del budget definite dalla
stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a
ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei
dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai
sensi del citato decreto del Ministro della salute in data
31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda
viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione
diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di
cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive
modificazioni;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di
spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al
Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e
delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al
31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno
l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di
spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali,
disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n.
245, nonche' sulla base dei dati delle regioni concernenti
la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di
ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi
dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui
alla lettera b), si da' luogo al ripiano dello sforamento
determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole
definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati
al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata
ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli
incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al
ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31
dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della
rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al
comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilita'
dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura
proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi
dei medicinali, con l'eccezione della quota di sforamento
imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le
aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da
queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e' posta
a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in
proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
strutture pubbliche. L'entita' del ripiano e' calcolata,
per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del
budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci
innovativi la quota dello sforamento imputabile al
superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo
di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.
Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un
farmaco innovativo e' superiore a 300.000.000 di euro, la
quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo
aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura
pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC
relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento e'
ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le
aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto. A decorrere dal 2016, la quota di sforamento
imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al
periodo precedente, e' rispettivamente imputata in misura
pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC
relativa ai medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le
aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto da
brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della
verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna
Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata
a seguito della verifica al 30 settembre e' comunicata
dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le
Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione
all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e
della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si
applica il sistema di cui all' articolo 1, comma 796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la
quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA
ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote
di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il
corrispondente incremento della percentuale di sconto a
favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli
importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b)
del presente comma, direttamente alle regioni dove si e'
verificato lo sforamento in proporzione al superamento del
tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto
dovuto nei termini perentori previsti, comporta la
riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da
brevetto, in misura tale da coprire l'importo
corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei
successivi sei mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la
stima della spesa farmaceutica, cosi' come definita al
comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per
ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le
regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA,
superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al
comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento
della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un
ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento;
dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello
Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da
compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a
scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica
ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli CE, al netto
della distribuzione diretta come definita al comma 1, non
puo' superare a livello di ogni singola regione la misura
percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui
concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di
piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale
sforamento di detto valore e' recuperato interamente a
carico della regione attraverso misure di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti
della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci
del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura
a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al
comma 2, assunti in difformita' da quanto deliberato, ai
sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o,
successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla
Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia,
fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA
antecedentemente al 1º ottobre 2007».
5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza
dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanita',
le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29
giugno 2001, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l'anno 2007.
5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il
medico indica in ricetta o il nome della specialita'
medicinale o il nome del generico.
5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo
la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia».
5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive
modificazioni, dopo le parole: «ad uso autologo» sono
inserite le seguenti: «, agli intermedi destinati alla
produzione di emoderivati individuati con decreto del
Ministro della salute su proposta dell'AIFA».
Comma 400:
Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,
nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal
Patto per la salute purche' relativi al miglioramento
dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione
delle malattie infettive nell'infanzia le regioni,
nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale."
Comma 407:
Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi
sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle
risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1º gennaio 2017,
l'attuale sistema di remunerazione della filiera
distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,
definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima
Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui
al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in
vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere
efficacia le vigenti disposizioni che prevedono
l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario
nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30
giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita
l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni,
e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di
farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali
importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento
del tetto registrato nelle singole regioni e, per il
residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole
regioni al riparto della quota indistinta delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto
della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione
diretta e distribuzione per conto, nonche' al netto della
spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere
c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le
preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle
farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i
plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al
netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i
consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1,
comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive disposizioni di proroga, a fronte della
sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a
seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai
sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche
sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di
procedure di rimborsabilita' condizionata (payment by
results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede
di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi
dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle
aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento
dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello
nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal
comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento
dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa
regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget
annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali
da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi
dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci
ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le
somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione
delle lettere g), h) ed i); dal calcolo e' altresi'
detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno
precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso
dell'azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa
complessiva prevista per effetto delle decadenze di
brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget, nonche' le risorse incrementali
derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa
rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA,
nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della
definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati
farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci
innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le
disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima quota
del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato
farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di
AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di
cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa
sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa
riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo
8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio
della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai
dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo
sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni
relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto; ai fini della
definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
attivazione del flusso informativo dei consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non
hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente,
viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica
ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005;
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della
spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e
a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero
della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze
e alle regioni;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa,
l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a
carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalita'
stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore
delle regioni e delle province autonome in proporzione alla
quota di riparto delle complessive disponibilita' del
Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative
alla mobilita' interregionale; l'entita' del ripiano a
carico delle singole aziende titolari di AIC e' calcolata
in proporzione al superamento del budget definitivo
attribuito secondo le modalita' previste dal presente
comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo
sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello
specifico fondo di cui alla lettera b), e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi
coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito
all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n.
141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali
farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA,
tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a
quelli non innovativi coperti da brevetto;
i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano
anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal
citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati
nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali
EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche' ad altri
farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA,
tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, destinati alla cura di
malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti
dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000,
e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
data di entrata in vigore del suddetto regolamento;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche,
di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione
da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo
corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20
per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte delle
pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle
aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina
recata dal presente comma, ai fini della definizione dei
budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo
restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai
fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una quota
derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende
farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato
relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a
livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica
ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente
ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui
sono utilizzati e della numerosita' dei pazienti
trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di
bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza
amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il
comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si
sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a
registro e l'attivazione delle procedure per ottenere
l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche
interessate. I registri dei farmaci di cui al presente
comma sono parte integrante del sistema informativo del
Servizio sanitario nazionale.
11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente
articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce
integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b)
contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge
devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del
presente articolo.
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima
volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo
episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento
sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica nella
ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione
del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello
stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di
quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale e'
vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia
inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica
motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione e' vincolante per il
farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa
richiesta del cliente.
11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate
sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti
differenti principi attivi, le regioni si attengono alle
motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia
italiana del farmaco.
11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarita'
tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di
riferimento sussiste solo ove accertato dalla European
Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco,
tenuto conto delle rispettive competenze. Non e' consentita
la sostituibilita' automatica tra farmaco biologico di
riferimento e un suo biosimilare ne' tra biosimilari. Nelle
procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari
non possono essere posti in gara nel medesimo lotto
principi attivi differenti, anche se aventi le stesse
indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la
spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto
scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi
farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi
mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori
economici quando i medicinali sono piu' di tre a base del
medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali
d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione
del quale si devono considerare lo specifico principio
attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di
somministrazione;
b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione
della spesa e nel contempo un'ampia disponibilita' delle
terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei
primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro,
classificati secondo il criterio del minor prezzo o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Il medico e'
comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli
inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto
idoneo a garantire la continuita' terapeutica ai pazienti;
c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato
di protezione complementare di un farmaco biologico durante
il periodo di validita' del contratto di fornitura, l'ente
appaltante, entro sessanta giorni dal momento
dell'immissione in commercio di uno o piu' farmaci
biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre
il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco
originatore di riferimento nel rispetto di quanto
prescritto dalle lettere a) e b);
d) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri
prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal
mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non
possono essere posti a carico del Servizio sanitario
nazionale.
12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono
fissate misure di razionalizzazione della spesa per
acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo
sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le
predette misure sono applicate, salvo la stipulazione,
entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute
2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere
convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando
l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali.
Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio
dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione
del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
nazionale.
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli importi e le connesse prestazioni relative a
contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con
specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui alla presente lettera
adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo
1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1º gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli
di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa
e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati
in violazione di quanto disposto dalla presente lettera
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilita' amministrativa. Il rispetto di
quanto disposto alla presente lettera costituisce
adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica
del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata
dalla CONSIP e dall'Autorita' nazionale anticorruzione. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorita'
nazionale anticorruzione, secondo modalita' condivise,
tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto
adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle
centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori
forme di acquisto praticate dalle medesime centrali
regionali;
d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto
periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno,
un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento
di cui alla medesima lettera d);
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge»;
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.».
14. Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio
2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per
l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei
corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata
dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per
l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per
cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere dall'anno
2016, in considerazione del processo di riorganizzazione
del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione
di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di
valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno del
territorio nazionale, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita',
nonche' di prestazioni erogate da parte degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di
cittadini residenti in regioni diverse da quelle di
appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione
della mobilita' interregionale di cui all'articolo 9 del
Patto per la salute sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10
luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali
fra le regioni per il governo della mobilita' sanitaria
interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la
salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga
ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire,
in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario
connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adottare misure alternative, volte, in
particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di
bassa complessita' erogate in regime ambulatoriale, di
pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione
e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati
accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli
obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonche' gli
obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono
contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo
finanziario anche misure alternative a valere su altre aree
della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialita' e i relativi criteri di
appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' i
ricoveri individuati come "ad alta complessita'"
nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la
compensazione della mobilita' sanitaria, sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della
salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di
propria competenza di compensazione della maggiore spesa
sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in
carico dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione alle
regioni di residenza dei medesimi pazienti e al
coordinamento regionale per la salute e per gli affari
finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio,
le regolazioni in materia di compensazione della mobilita'
sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilita'
finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni
pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore
delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di
ciascuna regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture
private accreditate siano rimaste inoperative a causa di
eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza,
le indicate percentuali di riduzione della spesa possono
tenere conto degli atti di programmazione regionale
riferiti alle predette strutture rimaste inoperative,
purche' la regione assicuri, adottando misure di
contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal
presente comma. La misura di contenimento della spesa di
cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture
che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a
carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre
2012, determina le tariffe massime che le regioni e le
province autonome possono corrispondere alle strutture
accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e,
ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali,
tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la
determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza
ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime delle strutture che erogano
assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
dal medesimo comma 15, nonche' le tariffe delle prestazioni
relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2,
comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
costituiscono riferimento, fino alla data del 30 settembre
2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a
carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime
delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui
al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15,
costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre
2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a
carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole
regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione
si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23
marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo
quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento
del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe
massime costituiscono un limite invalicabile.
[17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una commissione per la
formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe
determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta
da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, si confronta con le
associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale dei soggetti titolari di strutture private
accreditate. Ai componenti della commissione non e'
corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La
commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni
dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta
giorni il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede all'eventuale aggiornamento delle predette
tariffe.]
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo,
secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la medesima
cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le
seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,».
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del
periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della
sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli
obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua
prosecuzione.
21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e
72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalita'
previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n.
191 del 2009. La regione e' giudicata adempiente ove sia
accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In
caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la
regione e' considerata adempiente ove abbia conseguito
l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro
dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente
articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario
nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla
vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di
2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di
espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del
fabbisogno sanitario e delle disponibilita' finanziarie
annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il
30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di
correzione dei conti alle singole regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del
fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si
provvede secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione
Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma
mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge
5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del
concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali.
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a
valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' annualmente pari
allo 0,25 per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita
dei trattamenti economici anche accessori del personale
delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in
vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei
crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano
applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni
fissate dalle medesime disposizioni.
25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi
nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di
cui al presente articolo, il Ministero della salute
provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi
informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando
gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla
interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso delle
informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso
disponibile per le attivita' di valutazione esclusivamente
in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della
salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni
assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine,
AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai
sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.
25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il Governo provvede all'acquisizione e alla
pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012,
nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo
decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012."
Comma 409:
Si riporta il testo dei commi 541 e 543 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015:
"Comma 541
541. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata
per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle
misure di accrescimento dell'efficienza del settore
sanitario previste dai commi da 521 a 552 e alle misure di
prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai
commi da 538 a 540, al fine di assicurare la continuita'
nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle
disposizioni dell'Unione europea in materia di
articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le
province autonome:
a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il
provvedimento generale di programmazione di riduzione della
dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed
effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale
nonche' i relativi provvedimenti attuativi. Le regioni
sottoposte ai piani di rientro, in coerenza con quanto
definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto,
adottano i relativi provvedimenti nei tempi e con le
modalita' definiti nei programmi operativi di prosecuzione
dei piani di rientro;
b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di
personale, contenente l'esposizione delle modalita'
organizzative del personale, tale da garantire il rispetto
delle disposizioni dell'Unione europea in materia di
articolazione dell'orario di lavoro attraverso una piu'
efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge
30 ottobre 2014, n. 161;
c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i
provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di
verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente
agli articoli 12 e 9 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, nonche' al Tavolo per
il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al
decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70,
istituito ai sensi della lettera C.5 dell'Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 2 luglio 2015; il Tavolo di verifica degli
adempimenti e il Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA valutano congiuntamente, entro il
31 marzo 2016, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b),
anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Tavolo di
cui alla lettera C.5 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2
luglio 2015;
d) ferme restando le disposizioni vigenti in materia
sanitaria, ivi comprese quelle in materia di contenimento
del costo del personale e quelle in materia di piani di
rientro, se sulla base del piano del fabbisogno del
personale emergono criticita', si applicano i commi 543 e
544."
"Comma 543
543. In deroga a quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile
2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli
enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro
il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre
2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione
di personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali
esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni
operate nel piano di fabbisogno del personale secondo
quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime
procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono riservare i posti disponibili, nella
misura massima del 50 per cento, al personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, che abbia
maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
cinque anni con contratti a tempo determinato, con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi
enti. Nelle more della conclusione delle medesime
procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale
continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente
periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio
sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti
di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare
nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai
sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre
2016.".
Comma 410:
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 2
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente
1. - 3. Omissis.
4. Fino al completo riordino della disciplina
dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte
delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al
comma 1 non trova applicazione nei confronti delle
medesime. Dal 1° gennaio 2017 e' comunque fatto divieto
alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di
collaborazione di cui al comma 1.".
Comma 411:
Si riporta il testo vigente del comma 1264
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.".
Comma 419:
Si riporta il testo dei commi 512 e 515 della citata
legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
"512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le
societa' inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere
personale strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui all'articolo
9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga
ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al
comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
2014."
"515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un
obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere
alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento
della spesa annuale media per la gestione corrente del solo
settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al
netto dei canoni per servizi di connettivita' e della spesa
effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori
documentata nel Piano triennale di cui al comma 513,
compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare
rilevanza strategica di cui al comma 514-bis, nonche'
tramite la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono
esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti
disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche', per
le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni
committenti, la societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
societa' di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8
maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonche'
l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese
di investimento necessarie al completamento
dell'informatizzazione del processo civile e penale negli
uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del
presente comma sono utilizzati dalle medesime
amministrazioni prioritariamente per investimenti in
materia di innovazione tecnologica."
Comma 419:
Per il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), come modificato
dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 420.
Comma 420:
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)
1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, e' istituito, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori
di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di
committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che
svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei
soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al
presente comma possono stipulare, per gli ambiti
territoriali di competenza, le convenzioni di cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di
competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide
con la regione di riferimento esclusivamente per le
categorie merceologiche e le soglie individuate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata sono definiti i requisiti per
l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita'
dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e
di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali,
da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della
centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono
stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative.
2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo
decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili
per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con
riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta
e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro
e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai
commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non
allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente,
una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla
quale il Comitato guida puo' esprimere proprie
osservazioni.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma
3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita
l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre
di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione
ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni
e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli
enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e
associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale
ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative
procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate
dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorita'
nazionale anticorruzione non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma,
non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto
aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono,
altresi', individuate le relative modalita' di attuazione.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a
ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai
sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano
disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e
misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorita'
nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo
di gara (CIG).
4.
4-bis.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono
ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non
esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto
al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti
aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo'
essere superiore a 35.
6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma
restando la facolta' per le regioni di costituire centrali
di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo
quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il
Ministero dell'economia e delle finanze apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla
cui base Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale di
committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e
17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n 111, l'Autoriota' nazionale anticorruzione, a
partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce,
tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi
beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche
un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni
di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di
maggiore impatto in termini di costo a carico della
pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito
web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I
prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla
stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono
utilizzati per la programmazione dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i
casi in cui non e' presente una convenzione stipulata ai
sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito
territoriale di riferimento. I contratti stipulati in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei
prezzi di riferimento e' effettuata sulla base dei dati
rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i
maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell'ottica della semplificazione e
dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di
sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il
Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione
disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di
procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte
delle autorita' di gestione, certificazione e audit
istituite presso le singole amministrazioni titolari dei
programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio
delle relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli
interventi di razionalizzazione della spesa mediante
aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
comma 3, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi
destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
di cui al precedente periodo, che tengono conto anche
dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui
ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida
fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1,
comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014
e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno,
oltre che per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento
delle attivita' svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti delle
Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
personale e dei servizi.".
Comma 422:
Per il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalla presente
legge, si veda nelle note all'art. 420.
Comma 424:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture):
"Art. 21. Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma
e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.".
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000,
n. 227, S.O.
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.
Comma 426:
Si riporta il testo del comma 624 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente
comma:
"624. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di
dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale in attuazione dell'articolo 1, commi 1311 e
1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per euro 20
milioni per l'anno 2016, euro 26 milioni per ciascuno degli
anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019,
rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1314, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Nelle more del versamento delle
predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
accantonare e a rendere indisponibile per gli anni 2017,
2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere
sulle disponibilita' di cui all'articolo 18, comma 2,
lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di
26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di
16 milioni di euro per l'anno 2019, al netto di quanto
effettivamente versato per ciascun anno del triennio
2017-2019.".
Comma 427:
Si riporta il testo del comma 623 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente
comma:
"623. Le maggiori entrate rispetto all'esercizio
finanziario 2015 derivanti dal comma 621, pari ad euro 6
milioni a decorrere dal 2016, rimangono acquisite
all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre
2007, n. 244."
Comma 428:
Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante
"Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi
dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005,
n. 246" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n.
110.
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 41-bis del citato decreto-legge n. 83 del
2012:
"Art. 41-bis. Incentivazione dei flussi imprenditoriali
e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni
economiche in ambito internazionale
1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a
cittadini e imprese dalla rete all'estero del Ministero
degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori
flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di
accelerare i tempi di rilascio dei visti e incentivare la
promozione delle relazioni economiche in ambito
internazionale, la tariffa dei diritti consolari di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.
71, e' incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Le maggiori entrate derivanti
dall'incremento della tariffa di cui al periodo precedente
sono destinate alle seguenti misure:
a) interventi strutturali e informatici a favore degli
uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;
b) potenziamento stagionale delle dotazioni di
impiegati temporanei degli uffici all'estero del Ministero
degli affari esteri, di cui all'articolo 153, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, con
esclusione dei diritti introitati ai sensi del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio
2006, per il rilascio dei passaporti elettronici, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate al Ministero degli affari esteri per le
finalita' di cui al medesimo comma 1.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 568 dell'articolo
1 della citata legge n. 296 del 2006:
"568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno
provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di
cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto
del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni
di euro annui, e' destinata al funzionamento e alla
razionalizzazione delle sedi all'estero.".
Si riporta il testo vigente del comma 58 dell'articolo
2 della citata legge n. 244 del 2007:
"58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresi', le
entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568,
della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di
40 milioni di euro, nonche' quota parte delle dotazioni
delle unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione
degli uffici all'estero.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
18 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo):
"Art. 18. Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo
1. Omissis.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati
per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Omissis.".
Comma 429:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis della
sezione I della tabella dei diritti consolari da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata
al citato decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89:
"Allegato (Previsto dall'art. 64, comma 1)
Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli
uffici diplomatici e consolari
In vigore dal 1 febbraio 2017
Sezione I
ATTI DI STATO CIVILE
Art. 1 Estratti per copia integrale di atti di stato
civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume
degli allegati:
per ogni foglio euro 9,00
Art. 2 a) Estratti per riassunto di atti di stato
civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti
lo stato civile:
per ogni foglio euro 6,00
b) Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio
diritto fisso euro 6,00
c) Certificato di capacita' matrimoniale o nulla osta
euro 6,00
Art. 3 Affissione dell'atto di pubblicazione di
matrimonio:
diritto fisso euro 6,00
Art. 4 a) Certificato di cittadinanza:
diritto fisso euro 11,00
b) atto di rinuncia cittadinanza:
diritto fisso euro 41,00
Art. 5 Traduzione atti stato civile:
in lingua italiana per ogni foglio euro 9,00
in lingua non italiana per ogni foglio euro 17,00
Art. 6 Copia di traduzione di atto di stato civile
per ogni foglio euro 3,00
Art. 7 Legalizzazione atti di stato civile euro 11,00
Art. 7-bis Diritti da riscuotere per il trattamento
della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
di persona maggiorenne: euro 300,00
Art. 8 Atti non enunciati nei precedenti articoli della
presente sezione
per ogni atto: euro 11,00".
Comma 430:
Il testo del comma 2 dell'articolo 18 della citata
legge n. 125 del 2014 e' riportato nelle note al comma 428.
Comma 431:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione):
"Art. 6. Sgravi contributivi.
1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di
mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese
armatrici, per il personale avente i requisiti di cui
all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato
su navi iscritte nel Registro internazionale di cui
all'articolo 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono
esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a
carico della gestione commissariale del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22
gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme
rendicontazione.
1-bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte
nel registro internazionale adibite a traffici commerciali
tra porti appartenenti al territorio nazionale,
continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato,
la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione
che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento
delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato
esclusivamente personale italiano o comunitario.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e'
prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese
armatrici ai sensi ed alle condizioni previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995,
n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli
concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per
ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono
superare per ciascuna nave il massimale fissato su base
annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il
valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana
nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.".
Comma 432:
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89):
"Art. 30. Istituti centrali e dotati di autonomia
speciale
1. Omissis.
2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo
Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma;
2) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e
Stabia, nei termini di cui all'articolo 41, comma 2;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) l'Istituto superiore per la conservazione e il
restauro;
2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
4) l'Archivio Centrale dello Stato;
5) il Centro per il libro e la lettura.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del citata
decreto-legge n. 83 del 2014:
"Art. 14. Misure urgenti per la riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e per il rilancio dei musei
1. Per consentire al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo l'adozione delle misure
di riordino finalizzate a conseguire ulteriori riduzioni
della spesa ai sensi della normativa vigente e al fine di
assicurare l'unitarieta' e la migliore gestione degli
interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale
a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato lo stato d'emergenza, all'articolo 54, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel
rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il
Ministero si articola in uffici dirigenziali generali
centrali e periferici, coordinati da un segretario
generale, e in non piu' di due uffici dirigenziali generali
presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici
dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non
puo' essere superiore a ventiquattro.»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A
seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, i poli
museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli
uffici competenti su complessi di beni distinti da
eccezionale valore archeologico, storico, artistico o
architettonico, possono essere trasformati in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, contabile e organizzativa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun
provvedimento e' allegato l'elenco dei poli museali e delle
soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture di
cui al primo periodo del presente comma, vi e' un
amministratore unico, in luogo del consiglio di
amministrazione, da affiancare al soprintendente, con
specifiche competenze gestionali e amministrative in
materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli
museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al
primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i
servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il
pubblico di cui all'articolo 117, comma 2, lettere a) e g),
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard
internazionali in materia di musei e di migliorare la
promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il
profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il
regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto
delle dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli
museali e gli istituti della cultura statali di rilevante
interesse nazionale che costituiscono uffici di livello
dirigenziale. I relativi incarichi possono essere
conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una
durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale in materia di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di
una documentata esperienza di elevato livello nella
gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in
deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni
finanziarie destinate a legislazione vigente al personale
dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo ai sensi della
normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con il
medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente
periodo, sono altresi' apportate le modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240,
necessarie all'attuazione del comma 2.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Si riporta il testo vigente del comma 327 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"327. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi
attuativi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n.
124, al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni
di cui all'articolo 17-bis, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonche' di garantire il buon andamento
dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante
soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici
dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo
Ministero.".
Si riporta il testo vigente delle Tabelle A e B
allegate al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 171 del 2014:
"Tabella A
(Prevista dall'articolo 40, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENZA
Dirigenti di prima fascia 24*
Dirigenti di seconda fascia 167**
Totale dirigenti 191
* di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro e n. 1 presso l'Organismo
indipendente di valutazione della performance.
** di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro e n. 1 presso l'Organismo
indipendente di valutazione della performance."
"Tabella B
(Prevista dall'articolo 40, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA
AREE
AREA Dotazione organica
III 5.457
II 12.893
I 700
Totale 19.050".
Comma 433:
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti):
"Art. 11. Disposizioni in materia fiscale e di impegni
internazionali e altre misure urgenti
1. - 12. Omissis
13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000,
attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, non
utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo
2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura
della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16,
comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo
del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge n.
83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
destinate alla regione Campania.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali):
"Art. 2. Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome
1. Le regioni e le province autonome che non possono
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati
alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di
liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme
da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, e composto:

 



a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo
3, comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente
articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui
passivi in via prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali
risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli
enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione
dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti
degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni,
ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata
provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il
responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica
amministrazione interessata fornisce formale certificazione
alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto
pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle
relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre
2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione
alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei
restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica
tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e
rende noti i risultati delle certificazioni di cui al
periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale
prendono parte, per le finalita' di cui al presente comma,
anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni
Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI
regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla
Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla
regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria
regionale.
6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di
certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a
seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di
pagamento nei confronti delle stesse pubbliche
amministrazioni.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'
sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente
si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
effettua entro il 15 settembre il monitoraggio
sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di
spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma,
rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo
2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del
presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle
regioni e province autonome riferite al primo semestre,
riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre
un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con
decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la
rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo
al fine di assegnare un maggiore o minore spazio
finanziario alle regioni e province autonome commisurato
alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre
di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo
precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato."
"Art. 3. Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN
1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni
di liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al
fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in
relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi
sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme
dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e
"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di
credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei
modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede con decreto
direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le
regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come
risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011,
ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come
presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e'
trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e'
stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli
importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni
dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai
valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente
comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento
alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera
a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle
ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b),
come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di
cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate per
l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al
presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di
carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti
di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello
Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso
all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione
di liquidita' di cui al comma 3, per l'avvio delle
necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
direttoriale, puo' attribuire alle regioni che ne abbiano
fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo,
entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di
cui al comma 3, nei limiti delle somme gia' attribuite ad
altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non
richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare
sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede,
anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del
31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la
coerenza con le somme assegnate alla singola regione in
sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai
commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi
dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di
cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei
pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il 31
dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente
indicata dalla Regione all'atto della presentazione
dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal
presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135-
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A
decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale e'
rideterminata al valore del 95 per cento e la restante
quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano che non
partecipano al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al
comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle
anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la
verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli
stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province
autonome non provvedano alla trasmissione della
certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo
incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e'
autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di
anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere
sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di
liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento
alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1,
lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica
degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio e
conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al
15 maggio.".
Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e
13-duodecies dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di
enti territoriali. Disposizioni per garantire la
continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del
territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e
di emissioni industriali):
"Art. 8. Incremento del Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili e contributi in favore degli enti territoriali
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di
pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, le risorse della "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del
"Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al comma 10
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni
di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle
regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi
ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari
maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche'
dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per
il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le
predette finalita' sono utilizzate le somme iscritte in
conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo,
rispettivamente per 108 milioni di euro della "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" e per 1.892 milioni
di euro della "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
del Servizio Sanitario Nazionale". Il predetto importo di
2.000 milioni di euro e' ulteriormente incrementabile delle
ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate
della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del
Servizio Sanitario Nazionale".
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna
regione e provincia autonoma proporzionalmente alle
richieste trasmesse, a firma del Presidente e del
responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e
delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno 2015,
ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di
liquidita' a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di
cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilita'
relative ad anticipazioni di liquidita' attribuite
precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno
compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, nonche' le eventuali somme conseguenti
a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013,
fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013
n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al
primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse
resesi disponibili nella "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di
cui al terzo periodo del comma 1.
3. - 13-undecies. Omissis.
13-duodecies. Nell'ambito delle risorse gia' iscritte
in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma
"Federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie
con le autonomie territoriali" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione
dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno
2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 e'
attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di
spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e alle
province autonome al fine di compensare le minori entrate
per effetto della manovrabilita' disposta dalle stesse,
applicata alla minore base imponibile derivante dalla
misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le
regioni e le province autonome e' effettuato sulla base
della proposta formulata dalle regioni e dalle province
autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto
delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e
delle finanze -- Dipartimento delle finanze, da approvare
entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 35 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 35. (Disposizioni dirette a garantire il rispetto
dei tempi di pagamento dei debiti sanitari)
1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, presentano mancate erogazioni di cui al comma
1, lettera b), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n.
35 del 2013, e che non hanno richiesto l'accesso alle
anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 3,
del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del
«Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13,
commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124", nei termini stabiliti e per gli importi di cui al
citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge
n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a
presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano
a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli
affari regionali, ad adottare, entro un termine definito,
tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente
agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di
cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del
decreto-legge n. 35 del 2013, ovvero per acquisire le
citate anticipazioni di liquidita' fino a concorrenza degli
importi richiamati.
3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto
indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro per gli affari
regionali, in attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro
soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta tutte
le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di
liquidita' disponibili.
4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, presentano una valorizzazione con riferimento
alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del medesimo
articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che non hanno
richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui
all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35
del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante
il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", nei
termini stabiliti e per gli importi di cui al citato
articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35
del 2013 accertati in sede di verifica, presentano al
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3
del decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la
documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle
condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a
decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di pagamento
previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non
provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il
Tavolo non verifichi positivamente la richiamata
condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di
accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla
formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.
5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano
a quanto indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli
affari regionali, ad adottare, entro un termine definito,
tutti gli atti necessari per acquisire le citate
anticipazioni di liquidita' fino a concorrenza degli
importi richiamati. In caso di inadempienza trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
6. Allo scopo di verificare che tutte le
amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento
stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con
riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non
hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del
decreto legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo ivi
richiamato, sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo,
entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
tutti gli elementi necessari alla verifica di cui al
presente comma nei termini richiesti dal medesimo Tavolo.
Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della
documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la
sussistenza di criticita' nei tempi di pagamento, le
regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di
liquidita'. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da
1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono
rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per
la trasmissione delle informazioni ovvero dalla
formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo
tecnico.
7. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 6, le
disponibilita' del Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 e'
incrementata di 770 milioni di euro.
8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: "unita' sanitarie locali" sono
sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e
ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti
parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti
enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre,
quantifica preventivamente le somme oggetto delle
destinazioni previste nel primo periodo.";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 e'
comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata,
all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria o
cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di
garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma 5,
dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e'
obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di
spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in
caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura
esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessita' di
previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione
della deliberazione l'ente non puo' emettere mandati a
titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo
l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per
il pagamento o, se non e' prescritta fattura, dalla data
della deliberazione di impegno".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
45 del citato decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni)
1. Omissis.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli
obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche
indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' effettuare emissioni di titoli di
Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il
contributo al riacquisto anche da parte del medesimo
ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un
importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, e'
autorizzata l'istituzione di apposita contabilita'
speciale.
Omissis.".
Comma 435:
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 3
del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 3. Principi contabili generali e applicati
1. - 6. Omissis.
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi
risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera
di Giunta, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziario, provvedono, contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e
passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e
scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati
i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario
cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati
da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo
eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi
nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per
ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a
obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la
natura della fonte di copertura;
b) nella conseguente determinazione del fondo
pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio
dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e
per il conto capitale, per un importo pari alla differenza
tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai
sensi della lettera a), se positiva, e nella
rideterminazione del risultato di amministrazione al 1°
gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di
cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale
2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017
autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario
2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in
considerazione della cancellazione dei residui di cui alla
lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di
spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per
consentire la reimputazione dei residui cancellati e
l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese
cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli
esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La
copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non
corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e'
costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di
disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in
attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo
crediti di dubbia esigibilita'. L'importo del fondo e'
determinato secondo i criteri indicati nel principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera
anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o
e' negativo (disavanzo di amministrazione).
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 193 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal
presente testo unico, con particolare riferimento agli
equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162,
comma 6.
2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di
contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare
provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio
qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione,
per squilibrio della gestione di competenza, di cassa
ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali
debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo
crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la
gestione dei residui.
La deliberazione e' allegata al rendiconto
dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per
l'anno in corso e per i due successivi le possibili
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle
con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri
di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le
modalita' sopra indicate e' possibile impiegare la quota
libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino
degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo'
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei
provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente
articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata
approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo
141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2
del medesimo articolo.".
La direttiva 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
(rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 febbraio 2011,
n. L 48.
Comma 436:
Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 243-bis
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 243-bis. Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale
1. - 8. Omissis.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al
macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni
indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facolta'
di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
Omissis.".
Comma 437:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge
24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
"Art. 9. Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali
1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,
delle citta' metropolitane e delle province autonome di
Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando,
sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono
un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate finali e le spese finali, come eventualmente
modificato ai sensi dell'articolo 10.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione
del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A
decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente
di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore
negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto
ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il
recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.
Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato
puo' prevedere differenti modalita' di recupero.
3.
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le
sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui
al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore
dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno
rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge
dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di
parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.".
Comma 440:
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 7
del citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato
dal presente comma:
"Art. 7. Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti
locali
1. Omissis.
2. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, le risorse derivanti
da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche' dal
riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere
utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di
destinazione.
Omissis.".
Comma 441:
Per il testo dell'articolo 1, commi 430 e 537, della
citata legge n. 190 del 2014, si veda nelle nota al comma
442.
Comma 442:
Si riporta il testo dei commi 430 e 537 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dai
presenti commi:
"430. In considerazione del processo di trasferimento
delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge
7 aprile 2014, n. 56, le province e le citta' metropolitane
possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza
negli anni 2015, 2016 e 2017 dei mutui che non siano stati
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con conseguente
rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in
deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c),
dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma restano a carico
dell'ente richiedente, che puo' utilizzare gli eventuali
risparmi di rata, nonche' quelli provenienti dal riacquisto
dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di
destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al
primo periodo possono essere effettuate anche nel corso
dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo
restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative
iscrizioni nel bilancio di previsione."
"537. In relazione a quanto disposto dal secondo
periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione,
relative a passivita' esistenti gia' oggetto di
rinegoziazione, non puo' essere superiore a trenta anni
dalla data del loro perfezionamento.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 163 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilita' finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti
di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco
dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli
stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si
riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato,
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna
missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e
l'importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei
dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato
attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2,
lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.".
Comma 444:
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 16. Riduzione della spesa degli enti territoriali
1. - 5. Omissis
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e
2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013
ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si
applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo
restando il complessivo importo delle riduzioni ivi
previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250
milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei
singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei
conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Le
riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere
dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero
dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. In caso di mancata intesa entro
quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione
all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni
di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero
dell'interno puo', comunque, essere adottato ripartendo le
riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute
per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal
SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di
ciascun ente non puo' assumere valore superiore al 250 per
cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni
calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la
popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a
ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. In caso di incapienza, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate provvede al recupero delle predette somme nei
confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento
agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato
contestualmente all'imposta municipale propria riservata
allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a
titolo di imposta municipale propria risultino incapienti
per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo
del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato
della parte non recuperata e' effettuato a valere sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che e'
reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta
municipale propria spettante ai comuni.
Omissis.".
Comma 445:
Si riporta il testo del comma 347 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"347. Per consentire il completamento del restauro
urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente
altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5
e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, e' autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017, 2018 e 2019. Alle spese relative al personale assunto
con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione
del presente comma, fermo restando il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti
territoriali, fino al 31 dicembre 2019 non si applicano i
limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa di personale.".
Comma 447:
Si riporta il testo vigente del comma 1-bis
dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
come modificato dal presente comma:
"Art. 20. Disposizioni per favorire la fusione di
comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
comunali
1. Omissis.
1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e'
commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali
attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento a
decorrere dall'anno 2017, nel limite degli stanziamenti
finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2
milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
disciplinate le modalita' di riparto del contributo,
prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le
disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o
incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno
determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a
favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al
numero dei comuni originari.
Omissis.".
Comma 448:
Si riporta il testo vigente del comma 380-ter
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
380, a decorrere dall'anno 2014:
a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e'
pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a
6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi,
comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito
di cui alla lettera f) del comma 380. A decorrere dall'anno
2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui
al primo periodo e' incrementata di 3.767,45 milioni di
euro. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo e'
assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a
2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e'
versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari
importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei
comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta
municipale propria di spettanza comunale da versare al
bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di
solidarieta' comunale, a decorrere dall'anno 2016, la
dotazione del predetto Fondo e' corrispondentemente ridotta
in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro annui. Con la
legge di assestamento o con appositi decreti di variazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le variazioni compensative in aumento o in diminuzione
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale
propria derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare
il processo di riordino e semplificazione degli enti
territoriali, una quota del Fondo di solidarieta' comunale,
non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014, e' destinata ad incrementare il contributo spettante
alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di
euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di
fusione;
b) con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo
accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per
l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di riferimento per l'anno 2015, entro il 30 aprile
per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e
successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di
riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche
conto, per i singoli comuni:
1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della
lettera d) del comma 380;
2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni
principali e dell'istituzione della TASI;
3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
c) in caso di mancato accordo, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera
b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi;
d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui alla lettera b) puo' essere variata la
quota di gettito dell'imposta municipale propria di
spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al
bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata
la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le
modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011:
"Art. 13. Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta
agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'
immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta
municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012 (96), con le modalita' stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.".
Comma 449:
Si riporta il testo vigente dei commi da 10 a 16, e dei
commi 53 e 54 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del
2015:
"10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «, nonche' l'unita'
immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui»
sono soppresse;
b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la
seguente:
«0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23»;
c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) il comma 8-bis e' abrogato;
e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14
ottobre»."
11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo e' soppresso."
12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' aggiunto il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal
periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale
immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita
dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed
all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma
di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre
2014, n. 14».
13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base
dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18
giugno 1993. Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni
agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a
proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A
decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a
9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 34."
14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita'
immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati
e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli e dell'abitazione principale, come
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25
per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta
da un soggetto che la destina ad abitazione principale,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale
stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno
2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il
termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero
nel caso di mancata determinazione della predetta
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo
al 2015, la percentuale di versamento a carico del
possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare
complessivo del tributo»;
e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14
ottobre»."
15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafica»."
16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' sostituito
dal seguente:
«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al
possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze
della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, ad eccezione delle unita'
immobiliari che in Italia risultano classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica
l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica»."
53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il
seguente:
«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».
54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».
Comma 453:
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 14. Attivita' di distribuzione.
1. - 6. Omissis.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non
oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in
modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a
proseguire la gestione del servizio, limitatamente
all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
Omissis.".
Comma 454 :
Si riporta il testo vigente degli articoli 151 e 170
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 151. Principi generali
1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio (514)
di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre (513), riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del
bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando
i principi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione e' composto
dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del
mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata
pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo
esercizio costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo
finanziario, economico e patrimoniale, attraverso
l'adozione:
a) della contabilita' finanziaria, che ha natura
autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione
finanziaria;
b) della contabilita' economico-patrimoniale ai fini
conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e
patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la
rendicontazione economico e patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e
patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il
conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta
sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
entro il 30 aprile dell'anno successivo.
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio
consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle societa' controllate e partecipate,
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.".
Comma 455:
"Art. 170. Documento unico di programmazione
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta
presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione
per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di
ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la
nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti
locali non sono tenuti alla predisposizione del documento
unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica che
copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale,
secondo le modalita' previste dall'ordinamento contabile
vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi
2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione adottano la disciplina prevista dal
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere
generale e costituisce la guida strategica ed operativa
dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di
due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa.
La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello
del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione e' predisposto
nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce
atto presupposto indispensabile per l'approvazione del
bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000
abitanti predispongono il Documento unico di programmazione
semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi
di inammissibilita' e di improcedibilita' per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono
coerenti con le previsioni del Documento unico di
programmazione.".
Comma 456:
Si riporta il testo vigente del comma 186 dell'articolo
2 della citata legge n. 191 del 2009:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 185. Omissis.
186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e
per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono
adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico
comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del
difensore civico comunale possono essere attribuite,
mediante apposita convenzione, al difensore civico della
provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In
tale caso il difensore civico provinciale assume la
denominazione di «difensore civico territoriale» ed e'
competente a garantire l'imparzialita' e il buon andamento
della pubblica amministrazione, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento
comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di
articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui
popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000
abitanti; e' fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) possibilita' di delega da parte del sindaco
dell'esercizio di proprie funzioni a non piu' di due
consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori,
nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale,
tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti
locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM)
costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni
delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e
delle relative risorse e con successione dei comuni ai
medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni
altro effetto.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
""Art. 31. Consorzi
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o
piu' servizi e l'esercizio associato di funzioni possono
costituire un consorzio secondo le norme previste per le
aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto
compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti
pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi
alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del
consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui
all'articolo 113-bis si applicano le norme previste per le
aziende speciali.".
Comma 457:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 255, comma
10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 255. Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari
per il risanamento
1. - 9. Omissis.
10. Non compete all'organo straordinario di
liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi
relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi
gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento
delle relative spese, nonche' l'amministrazione dei debiti
assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di
cui all'articolo 206.
Omissis.".
Comma 458:
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
(Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard di Comuni, Citta' metropolitane e
Province), come modificato dal presente comma:
"Art. 5. Procedimento di determinazione dei fabbisogni
standard
1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno
standard si articola nel seguente modo:
a) la Societa' Soluzioni per il sistema economico -
Sose s.p.a. la cui attivita', ai fini del presente decreto,
ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le
metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni
standard e ne determina i valori con tecniche statistiche
che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei
singoli Enti locali, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio
2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo
conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi' conto della
spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma
associata, considerando una quota di spesa per abitante e
tenendo conto della produttivita' e della diversita' della
spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle
caratteristiche territoriali, con particolare riferimento
al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi
di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5
maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle
caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei
predetti diversi enti, al personale impiegato, alla
efficienza, all'efficacia e alla qualita' dei servizi
erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti;
b) la Societa' Soluzioni per il sistema economico -
Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa
e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla
determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa'
Soluzioni per il sistema economico -- Sose s.p.a. puo'
predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni
funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo
dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti
e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via
telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le
informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine
predetto, delle informazioni e' sanzionato con la
sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio
delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo
erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente
inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno.
Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il
certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del
fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010,
in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, tra
l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e
l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente articolo, la Societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. si avvale
della collaborazione scientifica dell'Istituto per la
finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualita' di
partner scientifico, che supporta la predetta societa'
nella realizzazione di tutte le attivita' previste dal
presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e
studi in materia di contabilita' e finanza locale e
partecipa alla fase di predisposizione dei sistemi di
rilevazione di informazioni e della loro somministrazione
agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia
di calcolo dei fabbisogni standard, nonche' alla
valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte;
partecipa all'analisi dei risultati; concorre al
monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni
standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di
attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre,
fornisce assistenza tecnica e formazione agli Enti locali;
la Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a
puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a)
e le elaborazioni relative alla determinazione dei
fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte
alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,
istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per
l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si
intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro
ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard sono
trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico
- Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui
al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5
maggio 2009, n. 42, e sono, altresi', pubblicati nel sito
"www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed
agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle
elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del
citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c)
costituisce espressa adozione di una licenza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.".
Comma 459:
Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo
47 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 47. (Concorso delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa
pubblica)
1. - 8. Omissis.
9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le
conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune
sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da
emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e
del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per
beni e servizi, la riduzione e' operata nella misura
complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,
proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
allegata al presente decreto. A decorrere dall'anno 2018,
qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla
tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per
conto dei comuni facenti parte della stessa gestione
associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono
applicate a tutti i comuni compresi nella gestione
associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi
riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune
capofila idonea certificazione della quota di spesa
riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata
e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto
in sede di predisposizione del decreto annuale del
Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione
del Fondo di solidarieta' comunale. In caso di mancata
comunicazione da parte della regione entro il predetto
termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della
ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella
gestione associata; restano in tal caso confermate le
modalita' di riparto di cui al presente articolo. Per gli
enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei
pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90
giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo
precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti
enti la riduzione di cui al periodo precedente e'
proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al
complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per
gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9,
commi 1 e 2, in misura inferiore al valore mediano, come
risultante dalle certificazioni di cui alla presente
lettera la riduzione di cui al primo periodo e'
incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione
di cui al periodo precedente e' proporzionalmente ridotta
in misura corrispondente al complessivo incremento di cui
al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al
Ministero dell'interno secondo le modalita' indicate dallo
stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28
febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, una
certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal
responsabile finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei
pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la
somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a
quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima
certificazione e', inoltre, indicato il valore degli
acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE
indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti
mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti
aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso di
mancata trasmissione della certificazione nei termini
indicati si applica l'incremento del 10 per cento;
b) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per
autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di
2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018, la riduzione e' operata in proporzione al numero di
autovetture possedute da ciascun comune comunicato
annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento
della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per
incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni
di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione e'
operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Omissis.".
Comma 460:
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
Comma 463:
Si riporta il testo vigente dei commi da 709 a 712 e da
719 a 734 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del
2015:
"709. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734
del presente articolo, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente
modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732."
710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che
rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al
comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non
negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono
assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali
risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30
giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente
articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015
hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui
al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della
lettera a) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per
ciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che
conseguono il saldo finale di cassa non negativo,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del
saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi
risultati, in termini di competenza e in termini di cassa,
secondo, le modalita' previste dal decreto di cui al comma
720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione
erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio
per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita
voce delle partite di giro, al netto delle relative
regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo
esercizio.
711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e
nelle spese finali in termini di competenza e' considerato
il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal ricorso
all'indebitamento."
712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di
previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente
le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di
cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine,
il prospetto allegato al bilancio di previsione non
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del
predetto saldo e' definito secondo le modalita' previste
dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il
prospetto e' allegato al bilancio di previsione gia'
approvato mediante delibera di variazione del bilancio
approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma
11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."
"719. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a
quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione
di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli
enti di cui al comma 709 trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti
le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e
modalita' definiti con decreti del predetto Ministero
sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo
di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il
sistema web appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it», entro
il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una certificazione
dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi
dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un
prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
comma 719. La trasmissione per via telematica della
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo
45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo
costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di
bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in
ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione
e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui
al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al
comma 723, lettera e).
721. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
certificazione, il presidente dell'organo di revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in
qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la
decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare
l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta
certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso
in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad
acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il
conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710,
si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723,
lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte
del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative
all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e,
a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al
predetto Ministero.
722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di
cui al comma 709 non possono trasmettere nuove
certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono
comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a
rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano,
rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di
cui al comma 710
723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui
al comma 710, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di
solidarieta' comunale in misura pari all'importo
corrispondente allo scostamento registrato. Le province
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati
ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle
medesime regioni o province autonome in misura pari
all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In
caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al
capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento
delle predette somme residue nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del
bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine
stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo
corrispondente allo scostamento registrato. In caso di
mancato versamento si procede al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal
termine di approvazione del rendiconto della gestione per
la trasmissione della certificazione da parte della
regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai
conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non e' acquisita;
c) l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le
regioni al netto delle spese per la sanita', in misura
superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'anno precedente a quello di riferimento;
d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di
credito devono essere corredati da apposita attestazione da
cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo
periodo relativo all'anno precedente. L'istituto
finanziatore o l'intermediario finanziario non puo'
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito
in assenza della predetta attestazione;
e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E'
fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione;
f) l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del
sindaco e dei componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione, con una
riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui
al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del
saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente
all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce,
le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno
successivo a quello della comunicazione del mancato
conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle
indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
comma 723, lettera f), e' applicata al presidente, al
sindaco e ai componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui e' avvenuto il mancato conseguimento.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente.
725. Gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a
comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una
nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole
di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli.
727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di
cui ai commi da 707 a 734 e' stato artificiosamente
conseguito mediante una non corretta applicazione dei
principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano,
agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi
delle predette regole, la condanna ad una sanzione
pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennita' di
carica percepita al momento di commissione dell'elusione e,
al responsabile amministrativo individuato dalla sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una
sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente.
728. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del
proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma
710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni
di spesa in conto capitale, purche' sia garantito
l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un
contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo
saldo dei restanti enti locali della regione e della
regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione
siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione
dell'obiettivo del patto di stabilita' in termini di
competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma
454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari
importo, del proprio saldo programmatico riguardante il
patto di stabilita' interno.
729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono
assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste
avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti,
dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011,
nonche' dai comuni che accolgono richiedenti protezione
internazionale.
730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di
cui al comma 728, le regioni e le province autonome
definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative,
previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie
locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali
delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti
locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e
alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile
ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui
necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto
capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a
cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30
settembre, le regioni e le province autonome comunicano
agli enti locali interessati i saldi obiettivo
rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze,
con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione
o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti
per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto
dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non
utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai
fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.
731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e'
riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica
migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al
valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando
l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti
locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio
successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per
un importo complessivamente pari agli spazi finanziari
acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi
e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento,
pari a zero.
732. Gli enti locali che prevedono di conseguire,
nell'anno di riferimento, un differenziale negativo
rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere,
per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il
meccanismo di cui al comma 728, al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, mediante il sito web

«http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it»
appositamente predisposto, entro il termine perentorio del
15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in
corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli
enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di
riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di
cui al comma 710, possono comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web

«http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it»
appositamente predisposto, entro il termine perentorio del
15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in
corso. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli
enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi
disponibili, l'attribuzione e' effettuata in misura
proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati
dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al
presente comma, con riferimento all'anno in corso e al
biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi
finanziari e' peggiorato, nel biennio successivo,
l'obiettivo per un importo annuale pari alla meta' della
quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi
finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio
successivo e' migliorato in misura pari alla meta' del
valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori
spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni
anno di riferimento, e' pari a zero.
733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del
monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli
enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della
predetta spesa.
734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli
Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla
Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di
Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma
723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del
patto di stabilita' interno recata dall'articolo 1, commi
454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come
attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.".
Commi 464:
Per il testo del comma 721 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015, modificato dal presente comma, si
veda nelle note al comma 463.
Comma 465:
Il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del
2012 e' riportato nelle note al comma 437.
Si riporta il testo vigente degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione:
"Art. 117.
1. - 2. Omissis.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Omissis."
"119. Omissis.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
Omissis.".
Comma 466:
Il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del
2012 e' riportato nelle note al comma 437.
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 118
del 2011 e' riportato nelle note al comma 424.
Comma 467:
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 118
del 2011 e' riportato nelle note al comma 424.
Comma 468:
Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge
n. 243 del 2012 e' riportato nelle note al comma 437.
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 118
del 2011 e' riportato nelle note al comma 424.
Si riporta il testo vigente dei commi 5-bis e 5-quater
dell'articolo 175 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000:
"Art. 175. Variazioni al bilancio di previsione ed al
piano esecutivo di gestione
1. - 5. Omissis.
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento
amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le
seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi
natura discrezionale, che si configurano come meramente
applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota
vincolata e accantonata del risultato di amministrazione
nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera
reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti
di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art.
187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;

 



c) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle
previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di
cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale
vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i
termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma
3;
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello
stesso programma all'interno della stessa missione.
5-ter. Omissis.
-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai
regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o,
in assenza di disciplina, il responsabile finanziario,
possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del
bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di
gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e
fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato,
escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di
cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni
di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo
della quota vincolata del risultato di amministrazione
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini
di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i
versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle
previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni
per conto di terzi;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della
spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a
operazioni di indebitamento gia' autorizzate e
perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della
correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati
ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono
comunicate trimestralmente alla giunta.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 4
dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 118 del
2011:
"Art. 51. Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
gestionale
1. Omissis.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti:
a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per
l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate
a scopi specifici nonche' per l'iscrizione delle relative
spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla
legislazione in vigore;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all'interno dell'amministrazione;
d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa
delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui
all'art. 3, comma 4;
f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di
riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera
b);
g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota
accantonata del risultato di amministrazione riguardante i
residui perenti.
3. Omissis.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni
nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili
della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile
finanziario della regione possono effettuare variazioni del
bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata
della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del
medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio
riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le
modalita' previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni
necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa
l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le
partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le
variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai
conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le
variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale
vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di
competenza della giunta, nonche' le variazioni di bilancio,
in termini di competenza o di cassa, relative a
stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a
rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento
gia' autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo
l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito
delle variazioni di esigibilita' della spesa stessa. Salvo
differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto
capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono
effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di
spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
codice di quarto livello del piano dei conti.
Omissis.".
Comma 470:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
"Art. 24. Firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca
ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di
documenti cui e' apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo
71, la validita' del certificato stesso, nonche' gli
elementi identificativi del titolare e del certificatore e
gli eventuali limiti d'uso.
4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo
che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica e' basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal
regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
45 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005:
"Art. 45. Valore giuridico della trasmissione
1. I documenti trasmessi da chiunque (277) ad una
pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
Omissis.".
Comma 475:
Il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 9 della citata
legge n. 243 del 2012 e' riportato nelle note al comma 437.
Si riporta il testo vigente dei commi 128 e 129
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno sono recuperate a valere su qualunque
assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di
recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi
alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
immobili di classe «D», nonche' per i maggiori gettiti ICI
di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da
40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta
dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la
necessita' di rateizzare l'importo dovuto per non
compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio,
procede all'istruttoria ai fini della concessione alla
rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni
dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale,
gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono
riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della
successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in
tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero
dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 28 dell'articolo
9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. - 27. Omissis.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (98), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste
dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli
enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal
comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del
2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.".
Comma 479:
Il testo del comma 4 dell'articolo 9 della citata legge
n. 243 del 2012 e' riportato nelle note al comma 437.
Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010 e' riportato nelle note al
comma 475.
Si riporta il testo vigente del comma 228 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e
successive modificazioni, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di
un contingente di personale corrispondente, per ciascuno
dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di
quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno
precedente. Ferme restando le facolta' assunzionali
previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non
erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita'
interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione
dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica, come
definito triennalmente con il decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata
al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a
10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo
periodo del presente comma, al solo fine di definire il
processo di mobilita' del personale degli enti di area
vasta destinato a funzioni non fondamentali, come
individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge
n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite
dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
263 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 263. Determinazione delle medie nazionali per
classi demografiche delle risorse di parte corrente e della
consistenza delle dotazioni organiche
1. Omissis.
2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro
dell'interno individua con proprio decreto la media
nazionale per classe demografica della consistenza delle
dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti
medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi
per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui
all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un
numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli
enti di maggiore dimensione della fascia demografica
precedente.".
Comma 481:
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 118
del 2011 e' riportato nelle note al comma 424.
Comma 483:
Si riporta il testo vigente dei commi 454 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal
2013 al 2018, l'obiettivo in termini di competenza
eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle
spese finali in termini di competenza eurocompatibile
risultante dal consuntivo 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di
cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183;
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella seguente tabella:
Regione o Provincia autonoma Importo (in milioni di
euro)
Anno 2014 Anni 2015 - 2018
Trentino-Alto Adige 3 5
Provincia autonoma Bolzano/Bozen 43 61
Provincia autonoma Trento 42 59
Friuli-Venezia Giulia 93 131
Valle d'Aosta 12 16
Sicilia 222 311
Sardegna 85 120
Totale RSS 500 703
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico
delle autonomie speciali.
A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il
Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze.
Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al
periodo precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014.
455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli
anni dal 2013 al 2018, il saldo programmatico calcolato in
termini di competenza mista, determinato aumentando il
saldo programmatico dell'esercizio 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di
cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183,
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma
454;
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico
delle autonomie speciali.
A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze.
456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e
455 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni
Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi
dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi
previsti dal comma 454. Gli obiettivi della regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e
di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi
definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi
previsti dal comma 455.
457. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via
esclusiva le funzioni in materia di finanza locale
definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori,
nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455, le
modalita' attuative del patto di stabilita' interno
mediante l'esercizio delle competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo
complessivamente determinato in applicazione dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato
accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al
presente comma, le disposizioni previste in materia di
patto di stabilita' interno per gli enti locali del
restante territorio nazionale.
458. L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel
rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
relative norme di attuazione.
459. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio
della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai
commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a
produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante
l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi
statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali
norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei
risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo
permanente o comunque per annualita' definite.
460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno, le informazioni riguardanti le
modalita' di determinazione dei propri obiettivi e,
trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di
competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le
modalita' definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
461. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e
dal responsabile del servizio finanziario, secondo i
prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 460. La mancata trasmissione della certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in
cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,
attesti il rispetto del patto, si applicano le sole
disposizioni di cui al comma 462, lettera d).
462. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma
inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio
statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del
patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i
quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di competenza
eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di
mancato versamento si procede, nei sessanta giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto
alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato
dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del
2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo,
diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno
di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del
patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli
scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del
triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle
spese per la sanita', in misura superiore all'importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente disposizione. Alle
regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo,
dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, si applicano esclusivamente le disposizioni
previste dal comma 12-septiesdecies del medesimo articolo;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti
della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
463.
464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano, per le quali la violazione del patto di
stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno
seguente a quello cui la violazione si riferisce, si
applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato
accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, le sanzioni di cui al comma 462. In tali casi, la
comunicazione della violazione del patto e' effettuata al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni
dall'accertamento della violazione da parte degli uffici
dell'ente.
465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del
patto di stabilita' interno sono nulli.
466 Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere aggiornati, ove intervengano
modifiche legislative alla disciplina del patto di
stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del
patto di stabilita' interno.
Omissis.".
Comma 484:
Il testo vigente dei commi 454 e seguenti dell'articolo
1 della citata legge n. 228 del 2012 e' riportato nelle
note al comma 483.
Comma 485:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 della
citata legge n. 243 del 2012:
"Art. 10. Ricorso all'indebitamento da parte delle
regioni e degli enti locali
1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni,
dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e'
consentito esclusivamente per finanziare spese di
investimento con le modalita' e nei limiti previsti dal
presente articolo e dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di
indebitamento sono effettuate solo contestualmente
all'adozione di piani di ammortamento di durata non
superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui
singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di
copertura degli oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese
concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno
di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo
9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione.
4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta'
nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui
all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti
territoriali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata,
sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del
presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del
potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o
ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni
dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere
comunque adottato.".
Comma 486:
Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243
del 2012 e' riportato nelle note al comma 437.
Comma 495:
Il testo vigente del comma 4 dell'articolo 10 della
citata legge n. 243 del 2012 e' riportato nelle note al
comma 485.
Comma 496:
Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243
del 2012 e' riportato nelle note al comma 437.
Comma 502:
Il testo dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e'
riportato nelle note al comma 437.
Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge n.
243 del 2012 e' riportato nelle Note al Comma 485.
Comma 503:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 79 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige):
"Art. 79. 1. Il sistema territoriale regionale
integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge
24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi
derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:
a) con l'intervenuta soppressione della somma
sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto
all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi
statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante
ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione
di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100
milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
confinanti risultino per un determinato anno di un importo
inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere
modificate esclusivamente con la procedura prevista
dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica di cui al comma 1.
3. Fermo restando il coordinamento della finanza
pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli
enti locali, dei propri enti e organismi strumentali
pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle
aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non
statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in
termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla
regione e alle province ai sensi del presente articolo,
spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di
rispettiva competenza. Le province vigilano sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
degli enti di cui al presente comma e, ai fini del
monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi
fissati e i risultati conseguiti.
4. Nei confronti della regione e delle province e degli
enti appartenenti al sistema territoriale regionale
integrato non sono applicabili disposizioni statali che
prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve
all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi
quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
quelli previsti dal presente titolo. La regione e le
province provvedono, per se' e per gli enti del sistema
territoriale regionale integrato di rispettiva competenza,
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica
contenute in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione
ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o
5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e
contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione
del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni
pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il
contributo della regione e delle province alla finanza
pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito
al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a
905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091
milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il
contributo delle province, ferma restando l'imputazione a
ciascuna di esse del maggior gettito derivante
dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e
dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' ripartito tra le province stesse sulla
base dell'incidenza del prodotto interno lordo del
territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
regionale; le province e la regione possono concordare
l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.
4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo
complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la
ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
variazione percentuale degli oneri del debito delle
pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno
disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza
rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro e'
ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno lordo
indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le
province conseguono il pareggio del bilancio come definito
dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per
gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano
in termini di cassa e in termini di competenza un importo
definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i
saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai
predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano
il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il
pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente
comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia
di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai
commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in
termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465,
articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30
aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e
della relativa comunicazione entro il 30 maggio al
Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a
valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla
regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria
quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle
entrate per le somme introitate per il tramite della
Struttura di gestione.
4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello
Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i
contributi in termini di saldo netto da finanziare e di
indebitamento netto posti a carico della regione e delle
province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far
fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza
pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
contributi stessi. Contributi di importi superiori sono
concordati con la regione e le province. Nel caso in cui
siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare
il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio
del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere
incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale
ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo
precedente, non superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a
recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre
2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l'operativita' e
l'applicazione delle predette disposizioni nei termini
indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno,
subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare
copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo
positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese
correnti.".
Comma 504:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 104 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del
1972:
"104. Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme
del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative
al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di
quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o
della provincia di Bolzano.".
Comma 505:
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e' riportato nelle note al
comma 231.
Comma 506:
Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge n.
243 del 2012 e' riportato nelle note al comma 485.
Comma 507:
Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge n.
243 del 2012 e' riportato nelle note al comma 485.
Comma 508:
Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge n.
243 del 2012 e' riportato nelle note al comma 485.
Comma 513:
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
31 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario):
"Art. 31. Disposizioni particolari per regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano
1. - 2. Omissis.
3. E' estesa sulla base della procedura prevista
dall'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 42 del
2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente
conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni
relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di
definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle
banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del
citato decreto legislativo n. 216 del 2010.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione):
"Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome)
1. Omissis.
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche
e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita'
regionale):
"Art. 8. Livelli essenziali delle prestazioni degli
enti locali.
1. Al fine di garantire la trasparenza e la
razionalizzazione della spesa pubblica locale nonche' il
progressivo superamento del criterio della spesa storica
nell'assegnazione delle risorse regionali, nel rispetto dei
principi e dei criteri definiti dall'articolo 11 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, l'Amministrazione regionale,
con il concorso delle autonomie locali, determina i
fabbisogni standard di comuni e liberi Consorzi comunali
relativamente alle funzioni fondamentali degli stessi enti,
per garantire i livelli essenziali delle prestazioni
eventualmente alle stesse connesse.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto
dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale
per l'economia, previo parere della Conferenza Regione -
autonomie locali, sono definite le disposizioni in materia
di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dei
comuni e dei liberi Consorzi comunali, con riferimento alle
funzioni fondamentali.".
Comma 514:
Il decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998,
n. 183 recante "Regolamento recante norme per
l'individuazione della struttura di gestione prevista
dall'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241, nonche' la determinazione delle modalita' per
l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno
di essi spettanti" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno
1998, n. 138.
Comma 516:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b)
della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"Art. 17-ter. Operazioni effettuate nei confronti di
enti pubblici
1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi
dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica,
degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi
costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, degli istituti universitari,
delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri,
degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente
carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e
beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i
suddetti cessionari o committenti non sono debitori
d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta
sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.".
Comma 517:
Si riporta il testo vigente del comma 22 dell'articolo
15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. - 21. Omissis.
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente
articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario
nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla
vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di
2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di
espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del
fabbisogno sanitario e delle disponibilita' finanziarie
annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il
30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di
correzione dei conti alle singole regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del
fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si
provvede secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione
Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma
mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge
5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del
concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 132 dell'articolo
1 della citata legge n. 228 del 2012:
"132. In funzione delle disposizioni recate dal comma
131 e dal presente comma, il livello del fabbisogno del
Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento,
come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano
il concorso di cui al presente comma mediante le procedure
previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme
di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n.
42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al
presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali.
Omissis.".
Comma 518:
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4
della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione
dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta):
"1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote
di gettito delle sotto indicate imposte percette nel
territorio regionale:
a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;
b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla
birra;
c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa
quella sugli oli minerali.
Omissis.".
Comma 519:
Si riporta il testo vigente dei commi 711, 712 e 729
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:
"711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta
municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera
c), e 708, del presente articolo, e' attribuito ai medesimi
comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014. Tale contributo e' ripartito tra
i comuni interessati, con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in
proporzione alle stime di gettito da imposta municipale
propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i
comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento
e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in
materia di finanza locale, la compensazione del minor
gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai
commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor
accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011.
712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti
nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si
tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria
derivante dalle disposizioni recate dal comma 707."
"729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014»
sono soppresse;
b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro
il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;
c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per
l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;
d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di
euro per l'anno 2014» sono soppresse;
e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano».
Comma 523:
Si riporta il testo del comma 458 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Comma 458
458. La gestione commissariale di cui al comma 452
termina quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo
carico ai sensi della lettera a) del comma 454 e risulti
pagata l'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni
di liquidita'. Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla
contabilita' speciale della gestione commissariale
derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al
contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio
della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la
regione consegue un valore positivo del saldo di cui
all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Alla
chiusura della gestione commissariale il bilancio dello
Stato subentra nei rapporti attivi nei confronti della
regione Piemonte derivanti dall'applicazione del comma 456,
e sono consolidati i rapporti di debito e credito
concernenti l'ammortamento dell'anticipazione di
liquidita'. In caso di mancato versamento al bilancio dello
Stato del contributo di cui al comma 456, si procede, nei
sessanta giorni successivi, al recupero di dette somme a
valere sulle giacenze della regione inadempiente depositate
nei conti aperti presso la tesoreria statale.".
Comma 524:
Il testo vigente dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013 e' riportato nelle Note al
Comma 433.
Si riporta il testo vigente dei commi 452, 453, 454,
455 e 457 della citata legge n. 190 del 2014:
"452. In considerazione dell'eccezionale situazione di
squilibrio finanziario della regione Piemonte, che non ha
consentito di attingere a tutte le risorse
dell'anticipazione di liquidita' assegnate alla regione, al
fine di evitare il ritardo dei pagamenti dei debiti
pregressi, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, il presidente della regione Piemonte e' nominato,
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
Commissario straordinario del Governo per il tempestivo
pagamento dei debiti pregressi della regione."
453. E' autorizzata l'apertura di un'apposita
contabilita' speciale.
454. La gestione commissariale della regione Piemonte
di cui al comma 452 assume, con bilancio separato rispetto
a quello della regione:
a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al
31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui perenti
non reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a
quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a
valere sul Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli
2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successive modificazioni, destinati ad essere pagati a
valere sulle risorse ancora non erogate previste,
distintamente per la parte sanitaria e per quella non
sanitaria, delle predette anticipazioni;
b) il debito contratto dalla regione Piemonte per le
anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai sensi del
richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La
medesima gestione commissariale puo' assumere, con il
bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il
debito contratto dalla regione Piemonte per le
anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai sensi del
richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013."
455. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei
debiti pregressi posti a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo di
cui al comma 452 e' autorizzato a contrarre le
anticipazioni di liquidita' assegnate alla regione non
ancora erogate, con ammortamento a carico della gestione
commissariale, nel rispetto di tutte le condizioni previste
dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni.
457. Il Commissario straordinario del Governo di cui al
452 trasmette al Governo la rendicontazione della gestione
trimestralmente e al termine della medesima. Lo stesso
Commissario invia al Ministero dell'economia e delle
finanze la comunicazione dei flussi di pagamento previsti
per ogni trimestre successivo al periodo in corso.".
Il testo del comma 1 dell'articolo 8 del citato
decreto-legge n. 78 del 2015 e' riportato nelle note al
comma 433.
Comma 525:
Il testo vigente dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013 e' riportato nelle note al
comma 433.
Comma 527:
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 46 del
citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 46. (Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa pubblica)
1. - 5. Omissis.
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, in ambiti di
spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento
dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed
entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015
e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti
termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti
termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di
spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e
della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli
di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli
anni 2015-2020 il contributo delle regioni a statuto
ordinario, di cui al primo periodo, e' incrementato di
3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per
importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento
dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa
sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il
predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto
previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse
destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale.
Omissis.".
Comma 528:
Il testo del comma 680 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note al comma 392.
Comma 529:
Il testo del comma 13-duodecies dell'articolo 8 del
citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle note al comma 433.
Comma 530:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 77-quater del
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 77-quater. Modifiche della tesoreria unica ed
eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di
cassa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del
presente articolo, e' estesa:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le
disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo
77-ter;
b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema
di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende
ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre
1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione
diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, agli Istituti
zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie
regionali.
2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di
imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e
addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui
all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate,
entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo,
presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma
per le regioni a statuto ordinario, fino alla
determinazione definitiva della quota di compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1,
comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali
eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF
- con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre
eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle
previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale
in sede di conguaglio. Resta altresi' ferma, per la Regione
siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della
spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera
d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle
regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, e'
accreditata sulle contabilita' speciali infruttifere al
netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di
IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme
trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per
le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione
siciliana. In caso di necessita' i recuperi delle
anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme
affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di
cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a
qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. I recuperi
delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque
effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre
eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due
tributi sopraccitati.
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle
somme di cui al l'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione
IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella
misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo
accantonamento di un importo corrispondente alla quota del
finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai
sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti
al predetto importo, condizionate alla verifica positiva
degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in
bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai
sensi della vigente legislazione, ne consentono
l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non
superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione
in bilancio.
5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme
spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale
risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, previo accantonamento di un importo
corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del
fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli
adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate
alla verifica positiva degli adempimenti regionali,
rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione
delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione,
ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un
periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di
iscrizione in bilancio.
6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli
effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del
presente articolo, in funzione dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive
modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni
possono accantonare le somme relative all'IRAP e
all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso
rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a
titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno
di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa, ai
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto
agli importi delle medesime imposte derivanti
dall'attivazione della leva fiscale regionale per il
medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre
fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale
all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti
relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando
contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno
degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di
consuntivazione e ne da' comunicazione alle regioni.
7. II comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, e' sostituito dal seguente:
«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e
quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello
Stato devono essere versate per le regioni, le province
autonome e gli enti locali nelle contabilita' speciali
infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate
sono comprese quelle provenienti da operazioni di
indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi
finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto
interessi, nonche' quelle connesse alla devoluzione di
tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano».
8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di
cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio
statale sono accreditate in apposita contabilita' speciale
infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria
provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre
2008 sulle preesistenti contabilita' speciali per spese
correnti e per spese in conto capitale, intestate alle
stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in
quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta
della regione competente, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere concesse
deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da
riassorbire negli esercizi successivi.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere
efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per
il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n.
152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e
n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita'
interno nel rispetto dei saldi fissati.
11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo
delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai
sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i
rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli
adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici
di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati
SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un
allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di
esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le relative modalita' di attuazione. Le sanzioni
previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978
per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli
enti inadempienti al SIOPE.".
Comma 532:
Il testo del comma 710 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note al comma 463.
Comma 533:
Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presentelegge:
"Art. 14. Controllo e monitoraggio dei conti pubblici
1. In relazione alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo
13, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le
modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
attuativi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con
gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi
obiettivi;
c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche,
ad eccezione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche'
effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono
documenti accessibili nei limiti e con le modalita'
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso,
per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano
verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle
verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo
sono inviati alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica affinche' possa
valutare l'opportunita' di attivare il procedimento
denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di
convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio
2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3,
della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1
dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita'
tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
mensilmente, entro il mese successivo a quello di
riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa
riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle
amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle
informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato pubblica una
relazione sul conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al
primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi
dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre
riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto
consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.
5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare,
rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e
contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede
altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di
finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali
adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4
presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti
in materia di entrata, con riferimento all'andamento di
tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di
regioni ed enti locali, con indicazioni relative
all'attivita' accertativa e alla riscossione.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i
dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli organi costituzionali.
6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche
gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e
liberamente accessibili secondo modalita' definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati,
codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita,
salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano
dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono
effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei
conti stesso.
8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo
completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni
pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio
tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi
informatici emessi secondo lo standard Ordinativo
Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale
(AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati
SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio
di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri
scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura
SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio
definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle
sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale
del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i
cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento
con modalita' differenti da quelle descritte nel periodo
precedente.
8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono
stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 8-bis.
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri
enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e
non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE
continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di
cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento
secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti
di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi
alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo
modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non
possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la
tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti
rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.".
Comma 534:
Si riporta il testo vigente del secondo comma
dell'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia):
"51. Omissis.
Il gettito relativo a tributi propri e a
compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le
leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta
alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio
territorio, ferma restando la neutralita' finanziaria per
il bilancio dello Stato.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 56 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997:
"Art. 56. Imposta provinciale di trascrizione
1. Le province possono, con regolamento adottato a
norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale
sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione
dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico,
avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo
regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-bis. Le formalita' di cui al comma 1 possono essere
eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni
strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione
del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale
o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o
intestatario del veicolo.
2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita
tariffa determinata secondo le modalita' di cui al comma
11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con
successiva deliberazione approvata nel termine di cui
all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento,
ed e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta
di formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo
stesso credito ed in virtu' dello stesso atto devono
eseguirsi piu' formalita' di natura ipotecaria. Le
maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale
aumento non saranno computate ai fini della determinazione
dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della
capacita' fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data
di esecutivita' copia autentica della deliberazione
istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al
competente ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione
per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario
interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con
riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la
notifica prevista dal presente comma, opera dalla data
della notifica stessa.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le
province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione
e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle
sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Tali attivita', se non gestite
direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5
dell'articolo 52, sono affidate, a condizioni da stabilire
tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico
registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria
della provincia titolare del tributo ai sensi del comma
1-bis le somme riscosse inviando alla provincia stessa la
relativa documentazione. In ogni caso deve essere
assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati
fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono
essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui
la formalita' e' stata eseguita.
5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in
conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno
commercio, nonche' le cessioni degli stessi a seguito di
esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di
locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento
dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di
circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a
servire detti veicoli, sempreche' non siano adatti al
trasporto di cose, l'imposta e' ridotta ad un quarto.
Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla
tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di
cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad
uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione
tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli
senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia'
esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai
veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro
validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al
doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il
termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
relativa imposta decorre a partire dal sesto mese
successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e
comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle
parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette
alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le
disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
10. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed
annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico
registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio
dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al
comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a
partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta
provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e
l'addizionale provinciale eventualmente versate sono
rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le misure dell'imposta provinciale di
trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale
di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
provinciale.".
Il citato decreto legislativo n. 446 del 1997 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Comma 535:
Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 12 e 18 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6. Circolazione in regime sospensivo di prodotti
sottoposti ad accisa
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in
regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della
Comunita', compreso il caso in cui tali prodotti transitino
per un paese o un territorio terzo, puo' avvenire:
a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale,
verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario
registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il
territorio della Comunita' secondo le modalita' di cui al
comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'articolo 17,
comma 1;
b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato,
dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di
cui alla lettera a).
2. Ai fini del presente articolo, per luogo di
importazione si intende il luogo in cui si trovano i
prodotti quando sono immessi in libera pratica
conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n.
2913/92.
3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in
regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1,
lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito
fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1,
lettera b), all'atto della loro immissione in libera
pratica.
4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore
registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento
dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei
predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal
proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce
ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati
nel presente periodo. In alternativa la garanzia puo'
essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido
con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore
registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita'
alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti
comunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati membri
della Comunita' europea. E' disposto lo svincolo della
cauzione quando e' data la prova della presa in carico dei
prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti
destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal
territorio della Comunita', con le modalita'
rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e
12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere
ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di
notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la
garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo
accordo con gli Stati membri interessati, per i
trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici
effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse.
5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti
sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento
amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n.
684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal
sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati
da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti
circolano con la scorta di una copia stampata del documento
amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento
commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile
il codice unico di riferimento amministrativo. Tale
documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti
durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di
divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti
nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi
risultanti da quest'ultimo.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la
circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono
presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e'
attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11,
dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario
nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il
sistema informatizzato e da quest'ultimo validata.
7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in
regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad
essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno
lasciato il territorio della Comunita'. Tale circostanza e'
attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale
di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio
doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2,
del regolamento (CEE) n. 2454/93.
8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema
informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di
spedizione, le merci circolano con la scorta di un
documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti
dal documento amministrativo elettronico e conforme al
regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti
dallo speditore nel sistema informatizzato non appena
quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento
amministrativo elettronico sostituisce il documento
cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale e'
conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale,
che devono riportarne gli estremi nella propria
contabilita'.
9. Qualora il sistema informatizzato risulti
indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei
prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale,
quest'ultimo presenta all'Ufficio competente
dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo
contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui
al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della
circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia
nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario
trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il
documento cartaceo di cui al primo periodo.
10. Il documento cartaceo di cui al comma 9 e'
presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio
competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso
in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema
informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di
spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora
attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al
documento relativo alla spedizione stessa; non appena
quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato,
il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al
comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al
comma 9.
11. In assenza della nota di ricevimento non causata
dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la
conclusione della circolazione di merci spedite dal
territorio nazionale puo' essere effettuata, in casi
eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria
competente in relazione al luogo di spedizione delle merci
sulla base dell'attestazione delle Autorita' competenti
dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute
nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della
circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato
membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la
ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione
comprovante la ricezione stessa.
12. In assenza della nota di esportazione non causata
dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la
conclusione della circolazione di merci puo' essere
effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al
luogo di spedizione delle merci sulla base del visto
dell'Autorita' competente dello Stato membro in cui e'
situato l'Ufficio doganale di uscita.
13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le
disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti
sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su
richiesta di un operatore nell'esercizio della propria
attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale;
la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti
deve essere presentata prima della loro spedizione; per il
rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14.
14. Con determinazione del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono
stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in
regime sospensivo che abbia luogo interamente nel
territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da
indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al
comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di
prodotto trasferito anche al fine della esatta
determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione
della suddetta determinazione trovano applicazione, per la
fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di
cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una
procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale
sospensivo, nonche' ai prodotti di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettere d) ed e).
15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il
trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della
posizione e di misurazione delle quantita' scaricate. Con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalita' di
applicazione della predetta disposizione."
"Art. 8. Destinatario registrato
1. Il soggetto che intende operare come destinatario
registrato e' preventivamente autorizzato
dall'Amministrazione finanziaria competente;
l'autorizzazione, valida fino a revoca, e' rilasciata in
considerazione dell'attivita' svolta dal soggetto presso il
proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti
in regime sospensivo sono separatamente detenuti e
contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa
ricevuti nel medesimo deposito. Al destinatario registrato
e' attribuito un codice di accisa.
2. Per il destinatario registrato che intende ricevere
soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa,
l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 e' valida per
un unico movimento e per una quantita' prestabilita di
prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In
tale ipotesi copia della predetta autorizzazione,
riportante gli estremi della garanzia prestata, deve
scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del
documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi
altro documento commerciale che indichi il codice unico di
riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5.
3. Il destinatario registrato non puo' detenere ne'
spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di:
a) fornire, prima della spedizione dei prodotti
sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del
mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante
sui medesimi;
b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario
registrato di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria
contabilita' i prodotti di cui alla lettera a) non appena
ricevuti;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento
anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei
prodotti di cui alla lettera a) ed il pagamento
dell'accisa.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo
l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti
e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro
il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.
5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui
al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia
di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del
tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 184, nonche' le disposizioni di cui all'articolo
39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di
legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i
tabacchi lavorati e' subordinata al possesso dei requisiti
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
6. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere
iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le
rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la procedura
per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le
istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel
comma 3, lettera b), nonche' gli obblighi che il
destinatario registrato e' tenuto ad osservare, a tutela
della salute pubblica, in relazione alle specifiche
disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei
tabacchi lavorati.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una
procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale
sospensivo."
"Art. 12. Deposito e circolazione di prodotti
assoggettati ad accisa
1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli
prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi
e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano
con un apposito documento di accompagnamento, analogo a
quello previsto dall'articolo 10, comma 5. Nel caso di
spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento del
territorio di un altro Stato membro, e' utilizzato il
documento di cui all'articolo 10, comma 5, ed e'
presentata, da parte del mittente e prima della spedizione
dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio
in relazione al luogo di spedizione. Alle autobotti e alle
bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti
assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni
dell'articolo 6, comma 15-bis.
2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1
non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati
dalle amministrazioni dello Stato."
"Art. 18. Poteri e controlli
1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze
necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al
presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di
deposito fiscale, e presso i destinatari registrati nonche'
presso gli altri impianti soggetti a denuncia, puo'
applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli
ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del
destinatario registrato ovvero degli altri soggetti
obbligati alla denuncia, l'attuazione delle opere e delle
misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali,
ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
i depositi fiscali possono essere istituiti uffici
finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della
vigilanza, si avvalgono, se necessario, della
collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e
sono eseguiti inventari periodici.
1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attivita'
di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale
di cui al comma 1 e' effettuata permanentemente da parte
del personale dell'Amministrazione finanziaria che si
avvale della collaborazione dei militari della Guardia di
finanza.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria,
muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui
all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli
appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di
eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini
dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei
tributi di cui al presente testo unico; possono, altresi',
accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi,
negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati,
trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad
accisa o dove e' custodita documentazione contabile
attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare
registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di
prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti
negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze
di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti
della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma
2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici
finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli
elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla
produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal
fine essi possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque
partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita'
industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti
ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o
per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e
chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti
soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante
regionale, ad aziende ed istituti di credito o
all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta
la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il
cliente, secondo le modalita' e i termini previsti
dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli
elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti,
ritenuti utili per le indagini o per i controlli,
depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica
amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi
ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni
costituenti reato, previste dal presente testo unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e
l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici
finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici
doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze
in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. L'Amministrazione finanziaria puo' effettuare
interventi presso soggetti che svolgono attivita' di
produzione e distribuzione di beni e servizi per
accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere
eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il
necessario coordinamento con gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria,
munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al
comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di
finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo
unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto
impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di
tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di
procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.".
Comma 536:
Il testo dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' modificato dal comma
535 della presente legge.
Comma 537:
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696
(Regolamento recante norme per la semplificazione degli
obblighi di certificazione dei corrispettivi), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Modalita' di documentazione.
1. Ai fini della deducibilita' delle spese sostenute
per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti
dell'applicazione delle imposte sui redditi, puo' essere
utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo
contenga la specificazione degli elementi attinenti la
natura, la qualita' e la quantita' dell'operazione e
l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente
o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura
del soggetto emittente con i dati identificativi del
cliente.
2. Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta
fiscale non e' obbligatorio nell'ipotesi in cui per la
stessa operazione sia emessa la fattura di cui all'articolo
21, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Lo scontrino fiscale, emesso all'atto della consegna
o, se anteriore, del pagamento del corrispettivo e la
ricevuta fiscale, aventi le caratteristiche indicate al
primo comma, possono essere utilizzati come documenti
idonei ai fini dell'osservanza della disposizione contenuta
nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
3-bis. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale
contengono l'indicazione del numero del codice fiscale del
cessionario o committente, se richiesto dal cliente non
oltre il momento di effettuazione dell'operazione.".
Comma 540:
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere
d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23):
"Art. 2. Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
possono optare per la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio
dell'anno solare in cui e' esercitata fino alla fine del
quarto anno solare successivo e, se non revocata, si
estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione
elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei
corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione
di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto
n. 633, del 1972.".
Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4
dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127:
"Art. 2. Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi
1. - 2. Omissis.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i
pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito
di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.".
Comma 541:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 21. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute
1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti
passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo
ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel
trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate
ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le
bollette doganali, nonche' i dati delle relative
variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre
e' effettuata entro il 16 settembre e quella relativa
all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere
dal 1º gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i
soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601.
2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, comprendono almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle
operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'aliquota applicata;
e) l'imposta;
f) la tipologia dell'operazione.
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di
conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno
2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture
elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici
trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui
all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e
modalita' di applicazione della presente disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5
del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono altresi' stabilite le modalita' di
conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi
pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e
attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori
interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso
ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le
esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere
d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23):
"Art. 1. Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati
1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle
entrate mette a disposizione dei contribuenti,
gratuitamente, un servizio per la generazione, la
trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.
Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta
sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di
categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione
elettronica istituiti in base alla decisione della
Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a
disposizione, anche con riferimento alle fatture
elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da
quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione,
trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4,
comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n.
55.".
Comma 542:
Il testo del comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' riportato nelle note
al comma 540.
Comma 543:
Il testo del comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' riportato nelle note
al comma 540.
Comma 547:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 23 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:
"Art. 23. Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti
dei non residenti si considerano prodotti nel territorio
dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non
residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi
derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel
territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita'
esercitate nel territorio dello Stato;
e) i redditi d'impresa derivanti da attivita'
esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel
territorio dello Stato e da beni che si trovano nel
territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa'
residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo
oneroso di partecipazioni in societa' residenti negoziate
in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del
medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso
ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e
di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati,
nonche' da cessione o da prelievo di valute estere
rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e
c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti
conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in
mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116
imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti,
nonche' quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo
periodo.".
Si riporta il testo del dell'articolo 116 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dalla presente legge:
"Art. 116. Opzione per le societa' a ristretta base
proprietaria
1. L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere
esercitata con le stesse modalita' ed alle stesse
condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1
del medesimo articolo 115, dalle societa' a responsabilita'
limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie
previste per l'applicazione degli studi di settore e con
una compagine sociale composta esclusivamente da persone
fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di
societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e
terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze
di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89,
commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile
nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58,
comma 2, e nell'articolo 59.
2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e
2, le societa' ivi previste possono esercitare l'opzione
per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis.
Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti
dalle partecipazioni nelle societa' che esercitano
l'opzione di cui all'ar5ticolo 55-bis si considerano
equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso
articolo."
Comma 549:
Si riporta il testo del dell'articolo 84 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dalla presente legge:
"Art. 84. Riporto delle perdite
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con
le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
puo' essere computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi in misura non superiore
all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per
l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti. La
perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta
diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del
loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza
potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti
di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto
alla crescita economica. La limitazione non si applica
qualora:
a);
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel
biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per
le quali dal conto economico relativo all'esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente
comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente."
Si riporta il testo del comma 4-ter dell'articolo 88
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 88. Sopravvenienze attive
1. - 4-bis. Omissis.
4-ter. Non si considerano, altresi', sopravvenienze
attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o
per effetto della partecipazione delle perdite da parte
dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro
delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste,
la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza
considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli
interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui
al comma 4 dell'articolo 96. In caso di concordato di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro
delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti,
la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza
considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione
di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita
economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi
passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del
presente comma rilevano anche le perdite trasferite al
consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora
utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.".
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 172 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:
"Art. 172. Fusione di societa'
1. - 6. Omissis.
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui
all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi
ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la
situazione stessa, e sempre che dal conto economico della
societa' le cui perdite sono riportabili, relativo
all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e'
stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi
dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese
per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma
di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni
o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano
possedute dalla societa' incorporante o da altra societa'
partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque
ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo della svalutazione di tali azioni o quote
effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla
societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa
cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e
prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli
effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le
limitazioni del presente comma si applicano anche al
risultato negativo, determinabile applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al
periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e
la data antecedente a quella di efficacia giuridica della
fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in
avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96.] Le disposizioni
del presente comma si applicano anche agli interessi
indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell'articolo 96 del presente testo unico, nonche'
all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Al fine di disapplicare le
disposizioni del presente comma il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente."

 



Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 173 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:
"Art. 173. Scissione di societa'
1. - 9. Omissis.
10. Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell'articolo 96 del presente testo unico, nonche'
all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, delle societa' che partecipano alla
scissione si applicano le disposizioni del comma 7
dell'articolo 172, riferendosi alla societa' scissa le
disposizioni riguardanti le societa' fuse o incorporate e
alle beneficiarie quelle riguardanti la societa' risultante
dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo
all'ammontare del patrimonio netto quale risulta
dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di
scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile,
ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo
2506-ter del codice civile."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 181 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:
"Art. 181. Perdite fiscali
1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del
comma 1, dell'articolo 178, le perdite fiscali, l'eccedenza
di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di
cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico,
nonche' all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita
economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ammesse in
deduzione da parte del soggetto non residente alle
condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172, comma 7,
proporzionalmente alla differenza tra gli elementi
dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla
stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato
risultante dall'operazione e nei limiti di detta
differenza.".
Comma 550:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo
sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla
crescita mediante una riduzione della imposizione sui
redditi derivanti dal finanziamento con capitale di
rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del trattamento
fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese
che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare,
quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del
sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione
del reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e
dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo
corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale
proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del
presente articolo. Per le societa' e gli enti commerciali
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato
testo unico le disposizioni del presente articolo si
applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio
e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale
di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale
proprio rispetto a quello esistente alla chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
2-bis.
3. Dall'ottavo periodo di imposta l'aliquota
percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del
nuovo capitale proprio e' fissata al 2,7 per cento. In via
transitoria, per il primo triennio di applicazione,
l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre
2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota
e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per
cento, al 4,75 per cento e al 2,3 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il
reddito complessivo netto dichiarato e' computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi
d'imposta successivi ovvero si puo' fruire di un credito
d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote
annuali di pari importo.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e' costituito
dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio,
senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in
denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
come variazioni in diminuzione:
a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione,
a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli acquisti di partecipazioni in societa'
controllate;
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro
rilevano a partire dalla data del versamento; quelli
derivanti dall'accantonamento di utili a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono
formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio
dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e
le societa' di nuova costituzione si considera incremento
tutto il patrimonio conferito.
6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle
imprese di assicurazione la variazione in aumento del
capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza
dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori
mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al
31 dicembre 2010.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito
d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice in regime di contabilita'
ordinaria. , con le modalita' stabilite con il decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in
modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito
ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo
sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con lo
stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni
aventi finalita' antielusiva specifica. Il contribuente
puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000, recante
lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di
dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalita'
antielusiva specifica le operazioni effettuate non
comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente
articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio
ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione
dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2011.".
Comma 551:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente):
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".
Comma 552:
Il testo del comma 7 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e' riportato nelle
note al comma 550.
Comma 554:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari
e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Riapertura di termini in materia di
rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di
valori di acquisto
1. Omissis.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 30 giugno 2017; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2017.".
Comma 555:
Il testo del comma 2 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, e' riportato nelle
note al comma 554.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2002), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
1. Omissis.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari [al
4] all'8 per cento per le partecipazioni che risultano
qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera
c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla
data del 1° gennaio 2002, e all'8 per cento per quelle che,
alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 7
della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -legge finanziaria 2002), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7. (Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola)
1. Omissis.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari [al
4] all'8 per cento del valore determinato a norma del comma
1 ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16
dicembre 2002.".
Comma 556:
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
"Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2426 del
codice civile:
"Art. 2426. Criteri di valutazioni.
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti
criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni
rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il
criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minore valore. Il minor valore non puo'
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione
non si applica a rettifiche di valore relative
all'avviamento.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere
il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonche'
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati
negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto riferito alla data di acquisizione o risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata
puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la
parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento,
deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di
sviluppo aventi utilita' pluriennale possono essere
iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento
devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo
la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e'
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e
ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato
secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non
e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e'
ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del
periodo di ammortamento dell'avviamento;
7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati
secondo il criterio stabilito dal numero 8);
8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
valore di presumibile realizzo;
8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta
sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi
devono essere imputati al conto economico e l'eventuale
utile netto e' accantonato in apposita riserva non
distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita'
in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio
vigente al momento del loro acquisto;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il
numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli: «primo
entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»;
se il valore cosi' ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per
categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se
incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al
conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di
variazione dei flussi finanziari attesi di un altro
strumento finanziario o di un'operazione programmata,
direttamente ad una riserva positiva o negativa di
patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto
economico nella misura e nei tempi corrispondenti al
verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello
strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto
di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il
rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di
cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di
credito sono valutati simmetricamente allo strumento
derivato di copertura; si considera sussistente la
copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dello
strumento o dell'operazione coperti e quelle dello
strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili
che derivano dalla valutazione al fair value degli
strumenti finanziari derivati non utilizzati o non
necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che
derivano dalla valutazione al fair value di derivati
utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un
altro strumento finanziario o di un'operazione programmata
non sono considerate nel computo del patrimonio netto per
le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e
2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono
utilizzabili a copertura delle perdite.
12).
Ai fini della presente Sezione, per la definizione di
"strumento finanziario", di "attivita' finanziaria" e
"passivita' finanziaria", di "strumento finanziario
derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di
"attivita' monetaria" e "passivita' monetaria", "parte
correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
accettato" si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo
comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti
finanziari derivati anche quelli collegati a merci che
conferiscono all'una o all'altra parte contraente il
diritto di procedere alla liquidazione del contratto per
contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad
eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente
le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per
soddisfare le esigenze previste dalla societa' che redige
il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle
merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin
dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante
consegna della merce.
Il fair value e' determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari
per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato
attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente
individuabile per uno strumento, ma possa essere
individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da
quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di
valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
quali non sia possibile individuare facilmente un mercato
attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono
assicurare una ragionevole approssimazione al valore di
mercato.
Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei
criteri indicati al quarto comma non da' un risultato
attendibile.".
La sezione II del capo I (Rivalutazione dei beni delle
imprese) della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in
materia fiscale) comprende gli articoli da 10 a 16.
Comma 561:
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante:
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", e' stato pubblicato nella Gazz. Uff 28
luglio 1997, n. 174.
Comma 562:
Si riporta il testo vigente degli articoli 11, 13, 14 e
15 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia
fiscale):
"Art. 11. (Modalita' di effettuazione della
rivalutazione)
1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere
eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio
successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il
quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve
riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e
nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in
due distinte categorie gli immobili e i beni mobili
iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a
seguito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita'
produttiva, all'effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e
alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono
indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni e
attestare che la rivalutazione non eccede il limite di
valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la
rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il
prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
conformita' a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni
rivalutati."
"Art. 13. (Contabilizzazione della rivalutazione)
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni
eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere
imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento alla presente legge, con
esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice
civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura
di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi
secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal
comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate
dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare
distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile
della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni
del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione,
abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente
ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione
di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie
indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la
rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive
modificazioni, recante norme di riordino delle imposte
personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al
comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del
capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in
cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva."
"Art. 14. (Riconoscimento fiscale di maggiori valori
iscritti in bilancio)
1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere
applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive dei maggiori valori, iscritti nel
bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni
indicati nello stesso articolo 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui
al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si
applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento
dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti
nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11."
"Art. 15. (Ulteriori soggetti ammessi alle
rivalutazioni)
1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si
applicano, per i beni relativi alle attivita' commerciali
esercitate, anche alle imprese individuali, alle societa'
in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e
agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche'
alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1
dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non
residenti che esercitano attivita' commerciali nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato
e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta,
all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i
prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.".
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
13 aprile 2001, n. 162, recante: "Regolamento recante
modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in
materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in
bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della L. 21
novembre 2000, n. 342", e' stato pubblicato nella Gazz.
Uff. 8 maggio 2001, n. 105.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 aprile 2002, n. 86, recante: "Regolamento recante
modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in
materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in
bilancio, ai sensi dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della
L. 28 dicembre 2001, n. 448", e' stato pubblicato nella
Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 106.
Si riporta il testo vigente dei commi 475, 477 e 478
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005):
"475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i
saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta
sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29
dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma
5, della legge 21 novembre 2000, n. 342."
"477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo'
essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e'
imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la
corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga
all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice."
"478. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.".
Comma 563:
Il testo vigente dell'articolo 14 della citata legge 21
novembre 2000, n. 342, e' riportato nelle note al comma
562.
Comma 564:
Il testo vigente dell'articolo 14 della citata legge 21
novembre 2000, n. 342, e' riportato nelle note al comma
562.
Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante: "Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'applicazione di principi contabili internazionali", e'
stato pubblicato nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L
243.
Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 85 del decreto del presidente della
repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]):
"Art. 85. Ricavi
1. - 3. Omissis.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la
negoziazione.".
Comma 565:
Si riporta il testo vigente dei commi da 115 a 120
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2016):
"115. Le societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice, a responsabilita' limitata, per azioni e in
accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016,
assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli
indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa,
possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al
comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti
nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30
settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in forza di titolo di trasferimento avente data
certa anteriore al 1º ottobre 2015. Le medesime
disposizioni si applicano alle societa' che hanno per
oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti
beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in
societa' semplici."
"116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni
assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni
posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo
fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive nella misura dell'8 per cento ovvero
del 10,5 per cento per le societa' considerate non
operative in almeno due dei tre periodi di imposta
precedenti a quello in corso al momento della assegnazione,
cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione
d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni
ai soci e quelle delle societa' che si trasformano sono
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per
cento.".
"117. Per gli immobili, su richiesta della societa' e
nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale
puo' essere determinato in misura pari a quello risultante
dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le
modalita' previsti dal primo periodo del comma 4
dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso
di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta
sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore
al valore normale del bene, determinato ai sensi
dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in
alternativa, ai sensi del primo periodo, e' computato in
misura non inferiore ad uno dei due valori."
"118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute dai soci delle societa' trasformate va
aumentato della differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo
periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore
normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati,
riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute."
"119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui
ai commi da 115 a 118, le aliquote dell'imposta
proporzionale di registro eventualmente applicabili sono
ridotte alla meta' e le imposte ipotecarie e catastali si
applicano in misura fissa."
"120. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni
di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento
dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la
restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di
cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
Comma 566:
Il testo del comma 121 dell'articolo 1 della citata
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riportato nelle note al
comma 565.
Comma 567:
Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto del
presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
"Art. 26. Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono
essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
le volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullita', annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento
in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di
procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a
seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del
medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel
registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione
di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente
del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in
detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma
dell'articolo 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere
applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione
dell'articolo 21, comma 7.
4. (Abrogato).
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della
facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente,
che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi
dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione
a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo il suo diritto alla
restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a
titolo di rivalsa.
6. (Abrogato).
7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle
liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27,
all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e
successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve
essere fatta, mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23
e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
di cui all'articolo 25. Con le stesse modalita' devono
essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli
errori materiali inerenti alla trascrizione di dati
indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di
legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e quelle per
errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere
effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal
cessionario o committente anche mediante apposite
annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di
cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a
contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente
a inadempimento, la facolta' di cui al comma 2 non si
estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui
sia il cedente o prestatore che il cessionario o
committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie
obbligazioni.
10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere
esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale
disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori
dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74
del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni. In tal caso, si applica ai
cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.
11. (abrogato).
12. Ai fini del comma 2, una procedura esecutiva
individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando
dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi
sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando
dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
l'impossibilita' di accesso al domicilio del debitore
ovvero la sua irreperibilita';
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta
per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si
decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva
onerosita'.".
Comma 569:
Il testo del comma 6 dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo n. 259 del 2003 e' riportato nelle Note
al Comma 570.
Comma 570:
Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche):
"Art. 25. Autorizzazione generale per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica
1. L'attivita' di fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica e' libera ai sensi dell'articolo
3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e
le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni
legislative regolamentari e amministrative che prevedano un
regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi
non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa
e della sicurezza dello Stato e della sanita' pubblica,
compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente
e della protezione civile, poste da specifiche
disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di
entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche
ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni
di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da
specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui
all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui
all'articolo 27, e' assoggettata ad un'autorizzazione
generale, che consegue alla presentazione della
dichiarazione di cui al comma 4.
3-bis. Le imprese che forniscono servizi
transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese
situate in piu' Stati membri non sono obbligate ad
effettuare piu' di una notifica per Stato membro
interessato.
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una
dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
legale rappresentante della persona giuridica, o da
soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, unitamente alle informazioni strettamente
necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco
aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio
Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale
dichiarazione costituisce segnalazione certificata di
inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui
all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata ad iniziare la
propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione
della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui
diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre
sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione,
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attivita'. Le imprese titolari di autorizzazione sono
tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o
dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica,
puo' aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere
comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
contestualmente il Ministero. Tale termine e' ridotto a
trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un
profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non
superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni
possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per
un periodo non superiore a quindici anni, previa
presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario
da parte degli operatori. La congruita' del piano viene
valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in
relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e
all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi
autorizzatori. L'impresa interessata puo' indicare nella
dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per
il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma
4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con
sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide
con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'.
8. Una autorizzazione generale puo' essere ceduta a
terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa
comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente
indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di
cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa
cedente, puo' comunicare il proprio diniego fondato sulla
non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei
requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle
condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine
e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede
chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i
richiesti chiarimenti o documenti.".
Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche):
"Art. 35. Contributi per la concessione di diritti di
uso e di diritti di installare infrastrutture
1. I contributi per la concessione di diritti di uso
delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal
Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'.
2. In sede di prima applicazione si applicano i
contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei
diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di
infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
93.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente
giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori
e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.".
La delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre 2008, recante:
"Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle
bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di
comunicazione elettronica", e' stata pubblicata nella Gazz.
Uff. 7 ottobre 2008, n. 235.
La delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni 282/11/CONS del 18 maggio 2011, recante:
"Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle
frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 mhz
per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle
ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza
nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100
mhz", e' stata pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 2011,
n. 140, S.O..
Comma 576:
La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
marzo 2014, n. L 94
Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture":
"Art. 30. Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione
di appalti e concessioni
1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere,
lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del
presente codice garantisce la qualita' delle prestazioni e
si svolge nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento
degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano, altresi', i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di
pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice.
Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei
limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel
bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela
della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o,
nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni,
compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o
servizi.
3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di
concessioni, gli operatori economici rispettano gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X.
4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti
pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto
o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita' contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita',
previo rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell'articolo 105.
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere
tali da non escludere le microimprese, le piccole e le
medie imprese.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice e negli atti attuativi, alle procedure di
affidamento e alle altre attivita' amministrative in
materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del
contratto e alla fase di esecuzione si applicano le
disposizioni del codice civile".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 "Disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra
l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e
«cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della
riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della
domanda in particolari settori", convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73:
"2. Per garantire il pieno rispetto dei principi
comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni
pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si
considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente
vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura
commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti
in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni
diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali
pratiche e rapporti, anche se gia' adottato, e' nullo e le
somme percepite dai concessionari sono versate
all'amministrazione statale concedente. Le amministrazioni
statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali
ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle
relative alle reti fisiche di raccolta del gioco,
assicurano l'effettivita' di clausole idonee a garantire
l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei
principi di ragionevolezza, proporzionalita' e non
automaticita', a fronte di casi di inadempimento delle
clausole della convenzione imputabile al concessionario,
anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in
funzione della gravita' dell'inadempimento, nonche'
riduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione
del principio di effettivita' della clausola di decadenza
dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza,
efficacia ed economicita' del relativo procedimento nel
rispetto del principio di partecipazione e del
contraddittorio".
Comma 577:
Si riporta il testo vigente del comma 90, dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le modalita' di
affidamento in concessione della gestione dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta
economicamente piu' conveniente, della concessione ad un
soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione
aperta ai piu' qualificati operatori italiani ed esteri,
secondo i principi e le regole previste in materia dalla
normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il
determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale
del gioco;
b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore
nazionale da affidare con procedura di selezione,
dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e
delle relative forme di partecipazione a distanza, nonche'
di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico
totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e della formula di gioco
dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a
totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il
costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione
della domanda dei consumatori;
d) assicurazione del costante miglioramento degli
attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a
totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti
interessi pubblici connessi al loro regolare ed
ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti di
vendita titolari di contratti con concessionari per la
commercializzazione di tali giochi;
e) coerenza della soluzione concessoria individuata con
la finalita' di progressiva costituzione della rete
unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la
devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di
una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti
con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del
Lotto. ".
Comma 578:
Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante
"Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di
cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990,
n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
23 dicembre 1998, n. 461" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
maggio 1999, n. 125.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 della
citata legge 11 agosto 1991, n. 266:
"Art. 15. Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , devono
prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad
un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese
di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera
d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata
alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al
fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri
di servizio a disposizione delle organizzazioni di
volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di
sostenerne e qualificarne l'attivita'.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano
proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui
all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del
1990, devono destinare alle medesime finalita' di cui al
comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica
utilita' ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio
decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalita' di attuazione delle norme di cui ai
commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale".
Comma 580:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni":
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione ;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis).
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.".
Il testo vigente del comma 53 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note al
comma 108.
Il testo vigente dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' riportato nelle note al comma
108.
Comma 583:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83:
"Art. 1. ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le
erogazioni liberali a sostegno della cultura
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e
restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli
istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza
pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri
di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il
restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o
istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento
delle erogazioni effettuate.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1
e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non
commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito
imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei
limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito
d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' altresi'
riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro
effettuate per interventi di manutenzione, protezione e
restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai
soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di
tali interventi. Il credito d'imposta e' ripartito in tre
quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3.
Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari
importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il
credito di imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non
si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di
cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o
affidatari di beni culturali pubblici destinatari di
erogazioni liberali in denaro effettuate per la
realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e
restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel
mese di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica
comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione
e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio
sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata
e facilmente individuabile, e in un apposito portale,
gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti
destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte
le informazioni relative allo stato di conservazione del
bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione
eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per
l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonche' le
informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo provvede all'attuazione del presente comma
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112 e' abrogato. Con il regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3,
del presente decreto, si individuano, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite
strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da
parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico,
anche attraverso il portale di cui al comma 5.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in
2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di
euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno
2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi
dell'articolo 17".
Comma 584:
Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' riportato nelle
note al comma 120.
Comma 585:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 63 del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 "Modifiche ed
integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche":
"Art. 63. Nomina commissariale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di
prima attuazione del presente decreto, puo' nominare, per
un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto,
un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda
digitale. Il Commissario svolge funzioni di coordinamento
operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria
operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e
della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli
obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana,
limitatamente all'attuazione degli obiettivi di cui alla
predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli
obiettivi dell'Agenda digitale europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, individua uno o piu' progetti di rilevanza
strategica e di interesse nazionale, dei quali puo'
affidare l'attuazione, ai sensi del comma 1, al Commissario
eventualmente nominato ai sensi del comma 1, autorizzandolo
ad avvalersi anche dei soggetti di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione delle azioni, iniziative ed
opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione
dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli
obiettivi dell'Agenda digitale europea, il Commissario
esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti
delle pubbliche amministrazioni cui competono tali
adempimenti, ivi inclusa l'Agenzia per l'Italia digitale,
nonche' il potere sostitutivo secondo le modalita' di cui
al comma 4.
4. In caso di inadempienze gestionali o amministrative
relative all'attuazione delle misure necessarie ai fini del
comma 3, il Commissario invita l'amministrazione competente
ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data
della diffida, i provvedimenti dovuti; decorso inutilmente
tale termine, il Commissario, su autorizzazione resa con
decreto del Presidente del Consiglio, previa comunicazione
al Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.
5. Il Commissario, nell'ambito delle proprie competenze
e limitatamente all'attuazione dell'Agenda digitale
italiana, puo' avvalersi della collaborazione di societa' a
partecipazione pubblica operanti nel settore delle
tecnologie dell'informatica e della comunicazione, anche in
relazione all'utilizzo delle relative risorse finalizzate
allo scopo, e puo', inoltre, adottare nei confronti degli
stessi soggetti e nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, regole tecniche e linee guida, nonche'
richiedere dati, documenti e informazioni strumentali
all'esercizio della propria attivita' e dei propri poteri.
6. Il Commissario rappresenta il Presidente del
Consiglio nelle sedi istituzionali internazionali nelle
quali si discute di innovazione tecnologica, agenda
digitale europea e governance di Internet e partecipa, in
ambito internazionale, agli incontri preparatori dei
vertici istituzionali al fine di supportare il Presidente
del Consiglio dei ministri nelle azioni strategiche in
materia di innovazione tecnologica.
7. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi'
definite la struttura di supporto e le modalita' operative,
anche sul piano contabile, per la gestione dei progetti. Il
Commissario operera' quale funzionario delegato in regime
di contabilita' ordinaria, ai sensi del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, a valere per l'anno 2016
sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
8. Il Commissario straordinario riferisce al Presidente
del Consiglio dei ministri sullo svolgimento della propria
attivita'.
9. Per l'espletamento dell'incarico attribuito, al
Commissario straordinario non e' dovuto alcun compenso".
Comma 590:
Si riporta il testo vigente del comma 411 della citata
legge 28 dicembre 2015, n. 208:
"411. Al fine di sostenere le politiche in materia di
adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento
della Commissione per le adozioni internazionali e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le
adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di
euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della
riorganizzazione delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7
agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e
della Commissione di cui al presente comma e' assegnata al
Centro di responsabilita' del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri".
Comma 592:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, "Disposizioni urgenti
in materia di riordino dei contributi alle imprese
editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e
periodica e di pubblicita' istituzionale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103:
"Art. 1-bis. Contributi a favore di periodici italiani
pubblicati all'estero
1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui
all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi
relativi all'anno 2012, e' autorizzata la corresponsione
dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione
d'anno, di contributi a favore di periodici italiani
pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni
con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e
diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni,
anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le
pubblicazioni on line.
2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui
al comma 1 e' determinata tenendo conto della loro
diffusione presso le comunita' italiane all'estero, del
loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura
italiane, del loro contributo alla promozione del sistema
Italia all'estero, della loro consistenza informativa.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, sentite le competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma
1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di
pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in
formato digitale, e riservando una apposita quota parte
dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che
esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e
religiose.
4. E' istituita una commissione incaricata di accertare
la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di
cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione,
composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari
numero, nonche' da rappresentanti del Consiglio generale
degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della
stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale
della stampa italiana e della Consulta nazionale delle
associazioni di emigrazione. Ai componenti della
commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese
comunque denominato ed alle spese di funzionamento si
provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
Comma 594:
Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche
1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato a decorrere dal 2011 e' determinato nella
misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del
citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi
stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed
undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le
deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse
dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per
materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente
la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni
diverse dallo Stato, e' compito dell'organo interno di
controllo verificare la correttezza della qualificazione
degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate
disposizioni.
2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento
della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120
della Costituzione, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano, gli enti locali, nonche' gli enti da
questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere,
nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti
dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il
contenimento della spesa per locazioni passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli
immobili. Per le medesime finalita', gli obblighi di
comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo
dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto
previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell'attuazione dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione
utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede
al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine
stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il
Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione
lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione
stessa pari all'8 per cento del valore di mercato
dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare
in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14,
comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti
previdenziali all'acquisto di immobili, anche di proprieta'
di amministrazioni pubbliche, come individuate
dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva
alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni
fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di
razionalizzazione di cui al comma 3. Con riferimento agli
immobili di proprieta' di amministrazioni pubbliche,
possono essere compresi nelle procedure di acquisto di cui
al presente comma solo gli immobili di proprieta' delle
medesime per i quali non siano in corso contratti di
locazione a terzi. L'Agenzia del demanio esprime apposito
parere di congruita' in merito ai singoli contratti di
locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli
enti di previdenza pubblici. Eventuali opere e interventi
necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono
realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di
un progetto elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai
contratti di locazione degli immobili acquistati ai sensi
del presente comma non si applicano le riduzioni del canone
previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
5.
6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge
13 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali
vigilati stipulano apposite convenzioni per la
razionalizzazione degli immobili strumentali e la
realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al
predetto Ministero canoni e oneri agevolati nella misura
ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo
locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare
in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni
logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici
integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati
utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice
di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli
logistici integrati hanno natura strumentale. Per
l'integrazione logistica e funzionale delle sedi
territoriali gli enti previdenziali e assistenziali
effettuano i relativi investimenti in forma diretta e
indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di
immobili di proprieta'. Nell'ipotesi di alienazione di
unita' immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e
assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi
per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli
logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla
Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
I piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri di
definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi
di funzionamento dei poli logistici integrati sono
approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma
8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i
seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro
il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro
proprieta', con specifica indicazione degli immobili
strumentali e di quelli in godimento a terzi. La
ricognizione e' effettuata con le modalita' previste con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.».
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione
di indirizzo politico-amministrativo e gestione
amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), e'
inserita la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti
previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;».
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i
limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.
11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del
comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del
comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento
di misure perequative per il personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono
individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri
dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali delle
risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
12. Al fine di adottare le opportune misure
organizzative, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del
settore privato il termine di applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da
stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e
quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi.
13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14,
le parole: «2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti:
«2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»; le parole: «dall'anno
2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»; le
parole: «all'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«all'anno 2013».
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di
cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse
modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del citato
articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalita'
possono essere destinate risorse da individuare in esito ad
una specifica sessione negoziale concernente interventi in
materia contrattuale per il personale della scuola, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e
nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di
finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste
dal presente comma e' stabilita con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da
parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le
operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle
somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle
quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad
eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano
agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103".
Comma 598:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178 "Riorganizzazione
dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183":
"Art. 7. Modalita' di vigilanza sulla CRI e sull'Ente
1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini
statutari e dei compiti istituzionali ed il raggiungimento
degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative
vigenti e fatte salve le specifiche disposizioni relative
all'Ente, il Ministro della salute e, per quanto di
competenza, il Ministro della difesa, adottano atti di
indirizzo ed esercitano la funzione di vigilanza sulla CRI
e successivamente sull'Ente.
2. I compiti di vigilanza di cui al comma 1 possono
essere esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche
disposte dal Ministro della salute o dal Ministro della
difesa, nonche' mediante richiesta di atti, documenti e
ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare
rilevanza.
3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di
amministrazione e contabilita', di organizzazione e
funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni
del ruolo organico, il bilancio di previsione con le
relative variazioni e il rendiconto della CRI e
successivamente dell'Ente sono trasmessi, entro dieci
giorni dalla data dell'adozione, al Ministero della salute,
che li approva nei sessanta giorni successivi dalla
acquisizione, ridotti a trenta per le delibere di
variazione al bilancio di previsione, o ne chiede il
riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la CRI e
successivamente l'Ente nei successivi dieci giorni dalla
ricezione, puo' recepire le osservazioni trasmettendo il
nuovo testo per il controllo, ovvero motivare in merito
alle ragioni per le quali ritiene di confermare la delibera
e gli atti adottati. Decorsi dieci giorni dalla ricezione
dei nuovi atti dalla conferma della delibera e degli atti
adottati, il Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, procede
all'approvazione o all'annullamento degli atti.
4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di
organizzazione e funzionamento, di amministrazione e
contabilita', il bilancio di previsione con le relative
variazioni e il rendiconto di cui al comma 3, sono
approvati dal Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Gli atti di
programmazione, il bilancio di previsione, sono approvati
dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza,
di concerto con il Ministero della difesa. Le variazioni
del ruolo organico sono approvate di concerto con il
Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. In caso di impossibilita' o di prolungata
difficolta' di funzionamento dell'organo di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), il Ministro della
salute nomina un commissario, anche ad acta".
Comma 600:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge
27 dicembre 2002, n. 288, "Provvidenze in favore dei grandi
invalidi":
"Art. 2. Fondo per la concessione di un assegno
sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e' istituito un
fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai
grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano
piu' fruire dell'accompagnatore militare o
dell'accompagnatore del servizio civile".
Comma 601:
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
12 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83:
"5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal
presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario
2012 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del
piano nazionale per le citta'», nel quale confluiscono le
risorse, non utilizzate o provenienti da revoche,
relativamente ai seguenti programmi:
a) interventi costruttivi finanziati ai sensi
dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, per i quali non siano stati ratificati, entro il
termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma
previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51, e gia' destinate
all'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai
sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi
dell'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai
sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dell'articolo 4, comma 3 della legge 8
febbraio 2001, n. 21".
Comma 603:
Si riporta il testo vigente del comma 317 dell'articolo
1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"317. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31
marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata
utilita' sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali
di investimento dell'INAIL da finanziare, a valere sulle
risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con
l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo
Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica".
Comma 605:
Si riporta il testo vigente del comma 43 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi
pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli
studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi
filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite
complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle
rispettive attivita' di ricerca e formazione di rilevante
interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del
Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere
con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni
annuali, le relative modalita' di erogazione e le regole
per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti
presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il
31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione
della delibera, i programmi di attivita'. Per il triennio
2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio
2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di
finanziamento, pubbliche e private, che si prevede
contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno
di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di
rendiconto sulle attivita' oggetto di finanziamento
realizzate nell'esercizio precedente".
La Delibera CIPE 1 agosto 2014, n. 34, recante "Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione di
risorse agli Istituti Italiani per gli studi storici e
filosofici di Napoli (Legge n. 147/2013, articolo 1, comma
43)" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2014, n.
297.
Comma 607:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300":
"Art. 19. Confisca
1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la
sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto
del reato, salvo che per la parte che puo' essere
restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti
acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma
del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al
prezzo o al profitto del reato".
Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante "Nuove
disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e
del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4
giugno 2013, n. 129.
Comma 608:
La direttiva 2016/681/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione
(PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e
azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei
reati gravi e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n.
L 119.
Comma 609:
Si riporta il testo del comma 6-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, "Disposizioni
urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del
Gruppo ILVA", convertito, con modificazioni, dalla legge 1
febbraio 2016, n. 13, come modificato dalla presente legge:
"6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, come
eventualmente modificato e integrato per effetto della
procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre
finanziamenti statali, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016
e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti
statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono
iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati
maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi
pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di
erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento.
I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero
successivamente, secondo la procedura di ripartizione
dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari del
Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini
dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2,
degli impegni assunti dai soggetti offerenti e
dell'incidenza di essi sulla necessita' di ricorrere ai
finanziamenti di cui al primo periodo da parte
dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del
contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono
indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro
il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per
capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della
procedura di ripartizione dell'attivo della societa', in
prededuzione, ma subordinatamente al pagamento,
nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri
creditori della procedura di amministrazione straordinaria,
nonche' dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo
2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto
obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di
responsabilita' e di risarcimento nei confronti dei
soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni
ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo ILVA e al
suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi ai sensi
del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni
emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20".
Comma 610:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni urgenti
per l'esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e
dell'area di Taranto", convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla presente
legge:
"1. Nell'ambito della procedura di amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, l'organo
commissariale di ILVA S.p.A. e' autorizzato a richiedere il
trasferimento delle somme sequestrate, subentrando nel
procedimento gia' promosso ai sensi dell'articolo 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, l'organo commissariale e' autorizzato a
richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente disponga
l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse
dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e'
prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma
subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti
prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura
di amministrazione straordinaria nonche' dei creditori
privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi
dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le
obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento
parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti
intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono
nominative e devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle
somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione
delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste
ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.
Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in
via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria,
previa restituzione dei finanziamenti statali di cui
all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre
2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata,
nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti
alla tutela della sicurezza e della salute, nonche' di
ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita'
previste dall'ordinamento vigente. Al patrimonio si
applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V,
sezione XI, del codice civile".
Comma 611:
Si riporta il testo vigente dei commi 194 e 196
dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208:
"194. Nell'ambito dei programmi cofinanziati
dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli
interventi complementari alla programmazione dell'Unione
europea di cui alla citata delibera CIPE n. 10/2015, a
titolarita' delle amministrazioni regionali, gli enti
interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,
specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei
predetti beni"
"196. Le risorse di cui al comma 195 confluiscono:
a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in
un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla
concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate
in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate
o confiscate alla criminalita' organizzata, come
individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di
imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle
sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata,
come individuate al medesimo comma 195;
b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in
un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile,
di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati
in favore delle imprese di cui alla lettera a)".
La Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 recante
"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui
all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
nell'accordo di partenariato 2014-2020" e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 15 maggio 2015, n. 111.
Comma 612:
Si riporta il testo vigente del comma 195 dell'articolo
1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
"195. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di
assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata nei procedimenti penali per i
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale e nei procedimenti di applicazione di
misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai
soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, la continuita' del credito bancario
e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e
agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione
aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la
promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la
tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il
sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma
3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 159 del 2011".
Il testo del comma 196 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208/2015, n. 196, e' riportato nelle note al comma
611.
Comma 613:
Si riporta il testo vigente del comma 866 dell'articolo
1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
"866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento
degli standard europei del parco mezzi destinato al
trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per
l'accessibilita' per persone a mobilita' ridotta, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il
tramite di societa' specializzate, nonche' alla
riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti
al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo
confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse
disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al
Fondo sono altresi' assegnati, per le medesime finalita',
210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro
per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalita'
innovative e sperimentali, anche per garantire
l'accessibilita' alle persone a mobilita' ridotta, per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio".
Comma 616:
Si riporta il testo dell'articolo 1-quinquies del
citato decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1-quinquies. Contribuzione alle scuole paritarie
che accolgono alunni con disabilita'
1. A decorrere dall'anno 2017 e' corrisposto un
contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilita', nel
limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito
secondo modalita' e criteri definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, tenendo conto, per
ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con
disabilita' accolti e della percentuale di alunni con
disabilita' rispetto al numero complessivo degli alunni
frequentanti.
2. Ai fini della verifica del mantenimento della
parita', il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1,
comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2
milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.
107".
Comma 617:
Il testo del comma 1 dell'articolo 15 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal presente comma, e' riportato
nelle note al comma 294
Comma 618:
Si riporta il testo del comma 330 dell'articolo 1 della
citata legge 23 dicembre 2014, come modificato dalla
presente legge:
"330. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26,
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno
scolastico 2019/2020".
Comma 622:
Si riporta il testo degli articoli 8 e 27 della legge
11 agosto 2014, n. 125, "Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo", come
modificati dalla presente legge:
"Art. 8. Iniziative di cooperazione con crediti
concessionali
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
delibera del Comitato di cui all'articolo 21, su proposta
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla
presente legge, autorizza la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o
banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di
Stati di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a
organizzazioni finanziarie internazionali, crediti
concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio
costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della
legge 24 maggio 1977, n. 227.
1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1,
stabilita dal Comitato interministeriale di cui
all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, e'
destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti
concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi
dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' del
predetto fondo di garanzia.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di
sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati
al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi
terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di
cui al presente articolo".
2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo
sono impignorabili"
"Art. 27. Soggetti aventi finalita' di lucro
1. L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle
imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo
dei Paesi partner, fatta eccezione per le societa' e le
imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di
cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenzialita' e responsabilita' sociale.
2. E' promossa la piu' ampia partecipazione dei
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle
procedure di evidenza pubblica dei contratti per la
realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla
cooperazione allo sviluppo, nonche' dai Paesi partner,
dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle
banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono
finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.
3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8
puo' essere destinata a:
a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per
assicurare il finanziamento della quota di capitale di
rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di
imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera
del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie
imprese;
b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici
o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche'
finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o
eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS
che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner;
c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a
favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a),
concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche
dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti
all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale
dell'autorita' competente del Paese in cui si effettua
l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente
partecipati o promossi dai predetti soggetti.
4. Il CICS stabilisce:
a) la quota del fondo rotativo che puo' annualmente
essere impiegata per le finalita' di cui al comma 3;
b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui
al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle
finalita' e delle priorita' geografiche o settoriali della
cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai
Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali
criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione,
nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e
di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
c) le condizioni in base alle quali possono essere
concessi i crediti.
5. All'istituto gestore di cui all'articolo 8 sono
affidate, con convenzione stipulata dal Ministero
dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione
dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali
e' valutato dall'Agenzia congiuntamente all'istituto
gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente
articolo sono soggette alle medesime procedure di cui
all'articolo 8".
Comma 624:
Il testo vigente del comma 5 dell'articolo 10 del
citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' riportato
nelle note al comma 133.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
15 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili":
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di
4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni
di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020".
Comma 625:
Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio".
Comma 626:
Si riporta il testo vigente dei commi 979 e 984
dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208:
"979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di
permesso di soggiorno in corso di validita' i quali
compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
per assistere a rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini
del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili"
"984. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori
di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai
corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai
corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo
ordinamento, e' concesso un contributo una tantum di 1.000
euro, non eccedente il costo dello strumento, per
l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il
corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di
euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve
essere acquistato presso un produttore o un rivenditore,
dietro presentazione di un certificato di iscrizione
rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali
pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e
corso di strumento cui lo studente e' iscritto. Il
contributo e' anticipato all'acquirente dello strumento dal
rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed
e' a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di
pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti le modalita' attuative,
comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, "Regolamento recante disciplina per la definizione
degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508":
"Art. 11. Istituzioni non statali.
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che
disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g),
della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta
formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere
conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non
statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della
legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano
una relazione tecnica corredata dalla documentazione
attestante la conformita' dell'ordinamento didattico
adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni
statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di
adeguate risorse finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in
ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e del
Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del
personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine
il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un
massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro,
tenuto conto delle diverse tipologie formative delle
istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti
dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto
dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e
le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi
requisiti vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il
rispetto della normativa in materia di diritto allo studio
degli studenti iscritti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli
secondo il previgente ordinamento didattico".
Comma 628:
Si riporta il testo del comma 243 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato
dalla presente legge:
"243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183, e' autorizzato, nel limite di 1 miliardo di
euro all'anno a valere sulle proprie disponibilita', a
concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di
cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita' delle
Amministrazioni centrali dello Stato nonche' delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano
cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali,
il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre linee del bilancio
dell'Unione europea, nonche' dei programmi complementari di
cui al comma 242. Le risorse cosi' anticipate vengono
reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere
sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse
dell'Unione europea in favore del programma interessato.
Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate
al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale
riconosciute per lo stesso programma a seguito delle
relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi
complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a
valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a
seguito delle relative rendicontazioni di spesa".
Comma 629:
Si riporta il testo del comma 249 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato
dalla presente legge:
"249. A valere sulle disponibilita' del Fondo di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono
destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per l'anno
2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016 nonche' fino al limite di 40 milioni di euro per
l'anno 2017, risorse a favore delle azioni di cooperazione
allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri,
in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione
dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla
base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma
sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente
capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che
provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni
stesse".
Comma 631:
Si riporta il testo del comma 718 dell'articolo 1 della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato
dalla presente legge:
"718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e
fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui
al comma 719:
a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di
tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018;
b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di
tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori
0,9 punti percentuali dal 1º gennaio 2019;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con
piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato
come carburante, di cui all'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in
misura tale da determinare maggiori entrate nette non
inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno
degli anni successivi; il provvedimento e' efficace dalla
data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli".
Comma 633:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del citato
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193:
"Art. 7. Riapertura dei termini della procedura di
collaborazione volontaria e norme collegate
1. Dopo l'articolo 5-septies del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e' aggiunto il seguente
articolo:
«Art. 5-octies. (Riapertura dei termini della
collaborazione volontaria). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 e'
possibile avvalersi della procedura di collaborazione
volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a
condizione che il soggetto che presenta l'istanza non
l'abbia gia' presentata in precedenza, anche per interposta
persona, e ferme restando le cause ostative previste
dall'articolo 5-quater, comma 2. Resta impregiudicata la
facolta' di presentare l'istanza se, in precedenza, e'
stata gia' presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli
fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15
dicembre 2014, n. 186. L'integrazione dell'istanza, i
documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater,
comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30
settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da
5-quater a 5-septies del presente decreto, l'articolo 1,
commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e
successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere
b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti
modificazioni:
a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al
30 settembre 2016;
b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i
termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015,
sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attivita'
oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente
articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle
ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi
relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per
tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura
stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per
la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5;
non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto
articolo 5-quater;
c) per le sole attivita' oggetto di collaborazione
volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati
sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di
cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per
la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di
presentazione dell'istanza, nonche', per quelle
suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, e per i redditi derivanti
dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di
investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per
i quali e' versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre
alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione
dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che
le stesse informazioni siano analiticamente illustrate
nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono
spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il
30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte,
interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte
corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo
d'imposta antecedente la data di presentazione
dell'istanza;
d) limitatamente alle attivita' oggetto di
collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le
condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale
non sono punibili se commesse in relazione ai delitti
previsti dal presente decreto all'articolo 5-quinquies,
comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della
prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e)
e f);
e) gli autori delle violazioni possono provvedere
spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto
dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi
e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017,
senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni; il versamento puo' essere
ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal
caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato
entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme
dovute nei termini e con le modalita' di cui al periodo
precedente comporta i medesimi effetti degli articoli
5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per
l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni
dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma
1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, imposte sostitutive, imposta
regionale sulle attivita' produttive, imposta sul valore
degli immobili all'estero, imposta sul valore delle
attivita' finanziarie all'estero e imposta sul valore
aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della
determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le
disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di
cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le
disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo
decreto legislativo, per le violazioni in materia di
imposte, nonche' le riduzioni delle misure sanzionatorie
previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla
data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del
decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui
agli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto
decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in
unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia
delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della
procedura di collaborazione volontaria con le modalita' di
notifica tramite posta elettronica certificata previste
nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;

 



f) se gli autori delle violazioni non provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il
termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento
delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai
soli fini della procedura di collaborazione volontaria di
cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili,
alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e
agli interessi relativi alla procedura e per tutte le
annualita' e le violazioni oggetto della stessa, puo'
applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui
all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla
data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione puo'
versare le somme dovute in base all'invito di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione, secondo le ulteriori modalita' indicate nel
comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai
contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base
all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla
redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base
all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente
decreto entro il termine per la proposizione del ricorso,
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate
comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai
soli fini della procedura di collaborazione volontaria di
cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge
devono essere notificati al contribuente si applicano, in
deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita' di
notifica tramite posta elettronica certificata previste
nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta
elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo
precedente, e' esclusa la ripetizione delle spese di
notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma, della
legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni;
g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente
comma:
1) se gli autori delle violazioni non provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il
termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo
5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5,
comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento
del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste
dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo
5-quinquies e sono determinate in misura pari all'85 per
cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima
misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica
anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta
regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore
degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle
attivita' finanziarie all'estero, di imposta sul valore
aggiunto e di ritenute;
2) se gli autori delle violazioni provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura
insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per
cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti
ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita'
suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una
frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare
negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato,
l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f)
del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora
dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente
lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;
3) se gli autori delle violazioni provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura
insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al
10 per cento delle somme da versare se tali somme sono
afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita'
suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una
frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da
versare negli altri casi, fermo restando il versamento
effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla
lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle
somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della
presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per
cento;
4) se gli autori delle violazioni provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura
superiore alle somme da versare, l'eccedenza puo' essere
richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;
h) la misura della sanzione minima fissata
dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le
violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2,
secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti
all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresi' se e'
entrato in vigore prima del presente articolo un accordo
che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi
dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le
doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se e'
entrato in vigore prima del presente articolo un accordo
conforme al modello di accordo per lo scambio di
informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax
Information Exchange Agreement (TIEA);
i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura
di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di far
emergere attivita' finanziarie e patrimoniali o denaro
contante provenienti da reati diversi da quelli di cui
all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), e' punito
con la medesima sanzione prevista per il reato di cui
all'articolo 5-septies. Resta ferma l'applicabilita' degli
articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e
dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni.
2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1,
lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di
cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se
ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste
dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente
decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui
all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione
volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione
ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,
delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta,
commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti
diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del
presente decreto e i contribuenti destinatari degli
obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto
correttamente. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186
del 2014. Resta impregiudicata la facolta' di presentare
l'istanza se, in precedenza, e' stata gia' presentata,
entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli
articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto. Se
la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o
valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che
essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote
costanti, a seguito di violazione degli obblighi di
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta,
commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta
precedenti, e i contribuenti:
a) rilasciano unitamente alla presentazione
dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che
l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti
reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies,
comma 1, lettere a) e b);
b) provvedono, entro la data di presentazione della
relazione e dei documenti allegati, all'apertura e
all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il
contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali
cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di
collaborazione volontaria sono custoditi;
c) provvedono, entro la data di presentazione della
relazione e dei documenti allegati, al versamento dei
contanti e al deposito dei valori al portatore presso
intermediari finanziari, a cio' abilitati, in un rapporto
vincolato fino alla conclusione della procedura. Per i
professionisti e intermediari che assistono i contribuenti
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria,
restano fermi gli obblighi prescritti per finalita' di
prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione
degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della
clientela, i contribuenti dichiarano modalita' e
circostanze di acquisizione dei contanti e valori al
portatore oggetto della procedura».
2. Il provvedimento di cui all'articolo 5-octies del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Per i
contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui
agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n.
167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
227 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della
legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le
sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti
dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167
del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227
del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i
quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle
disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a
condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti
commi:
«17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di
comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16,
inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al
fine della formazione di liste selettive per i controlli
relativi ad attivita' finanziarie e investimenti
patrimoniali esteri non dichiarati; le modalita' di
comunicazione e i criteri per la formazione delle liste
sono disciplinati con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente disposizione.
17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni
del comma 17-bis, le attivita' ivi previste da parte dei
comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate
anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto
l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della
formazione delle liste selettive si terra' conto della
eventuale mancata presentazione delle istanze di
collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater
a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227.»".
Comma 634:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5-octies del
citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167:
"Art. 5-octies. Riapertura dei termini della
collaborazione volontaria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
articolo sino al 31 luglio 2017 e' possibile avvalersi
della procedura di collaborazione volontaria di cui agli
articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il
soggetto che presenta l'istanza non l'abbia gia' presentata
in precedenza, anche per interposta persona, e ferme
restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater,
comma 2. Resta impregiudicata la facolta' di presentare
l'istanza se, in precedenza, e' stata gia' presentata,
entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo
1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni
di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono
essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze
presentate secondo le modalita' stabilite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli
articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto,
l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014,
n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma
2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015,
n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le
seguenti modificazioni:
a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al
30 settembre 2016;
b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i
termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015,
sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attivita'
oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente
articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle
ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi
relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per
tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura
stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per
la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5;
non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto
articolo 5-quater;
c) per le sole attivita' oggetto di collaborazione
volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati
sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di
cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per
la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di
presentazione dell'istanza, nonche', per quelle
suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, e per i redditi derivanti
dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di
investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per
i quali e' versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre
alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione
dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che
le stesse informazioni siano analiticamente illustrate
nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono
spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il
30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte,
interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte
corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo
d'imposta antecedente la data di presentazione
dell'istanza;
d) limitatamente alle attivita' oggetto di
collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le
condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale
non sono punibili se commesse in relazione ai delitti
previsti dal presente decreto all'articolo 5-quinquies,
comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della
prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e)
e f);
e) gli autori delle violazioni possono provvedere
spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto
dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi
e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017,
senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni; il versamento puo' essere
ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal
caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato
entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme
dovute nei termini e con le modalita' di cui al periodo
precedente comporta i medesimi effetti degli articoli
5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per
l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni
dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma
1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, imposte sostitutive, imposta
regionale sulle attivita' produttive, imposta sul valore
degli immobili all'estero, imposta sul valore delle
attivita' finanziarie all'estero e imposta sul valore
aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della
determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le
disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di
cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le
disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo
decreto legislativo, per le violazioni in materia di
imposte, nonche' le riduzioni delle misure sanzionatorie
previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla
data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del
decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui
agli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto
decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in
unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia
delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della
procedura di collaborazione volontaria con le modalita' di
notifica tramite posta elettronica certificata previste
nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;
f) se gli autori delle violazioni non provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il
termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento
delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai
soli fini della procedura di collaborazione volontaria di
cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili,
alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e
agli interessi relativi alla procedura e per tutte le
annualita' e le violazioni oggetto della stessa, puo'
applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui
all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla
data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione puo'
versare le somme dovute in base all'invito di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione, secondo le ulteriori modalita' indicate nel
comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai
contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base
all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla
redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base
all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente
decreto entro il termine per la proposizione del ricorso,
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate
comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai
soli fini della procedura di collaborazione volontaria di
cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge
devono essere notificati al contribuente si applicano, in
deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita' di
notifica tramite posta elettronica certificata previste
nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta
elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo
precedente, e' esclusa la ripetizione delle spese di
notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma, della
legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni;
g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente
comma:
1) se gli autori delle violazioni non provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il
termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo
5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5,
comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento
del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste
dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo
5-quinquies e sono determinate in misura pari all'85 per
cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima
misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica
anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta
regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore
degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle
attivita' finanziarie all'estero, di imposta sul valore
aggiunto e di ritenute;
2) se gli autori delle violazioni provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura
insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per
cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti
ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita'
suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una
frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare
negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato,
l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f)
del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora
dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente
lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;
3) se gli autori delle violazioni provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura
insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al
10 per cento delle somme da versare se tali somme sono
afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita'
suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una
frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da
versare negli altri casi, fermo restando il versamento
effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla
lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle
somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della
presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per
cento;
4) se gli autori delle violazioni provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura
superiore alle somme da versare, l'eccedenza puo' essere
richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;
h) la misura della sanzione minima fissata
dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le
violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2,
secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti
all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresi' se e'
entrato in vigore prima del presente articolo un accordo
che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi
dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le
doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se e'
entrato in vigore prima del presente articolo un accordo
conforme al modello di accordo per lo scambio di
informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax
Information Exchange Agreement (TIEA);
i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura
di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di far
emergere attivita' finanziarie e patrimoniali e denaro
contante provenienti da reati diversi da quelli di cui
all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), e' punito
con la medesima sanzione prevista per il reato di cui
all'articolo 5-septies. Resta ferma l'applicabilita' degli
articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e
dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni.
2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1,
lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di
cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se
ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste
dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente
decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui
all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione
volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione
ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,
delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta,
commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti
diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del
presente decreto e i contribuenti destinatari degli
obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto
correttamente. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186
del 2014. Resta impregiudicata la facolta' di presentare
l'istanza se, in precedenza, e' stata gia' presentata,
entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli
articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto. Se
la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o
valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che
essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote
costanti, a seguito di violazione degli obblighi di
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta,
commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta
precedenti, e i contribuenti:
a) rilasciano unitamente alla presentazione
dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che
l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti
reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies,
comma 1, lettere a) e b),;
b) provvedono, entro la data di presentazione della
relazione e dei documenti allegati, all'apertura e
all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il
contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali
cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di
collaborazione volontaria sono custoditi;
c) provvedono, entro la data di presentazione della
relazione e dei documenti allegati, al versamento dei
contanti e al deposito dei valori al portatore presso
intermediari finanziari, a cio' abilitati, in un rapporto
vincolato fino alla conclusione della procedura. Per i
professionisti e intermediari che assistono i contribuenti
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria,
restano fermi gli obblighi prescritti per finalita' di
prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione
degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della
clientela, i contribuenti dichiarano modalita' e
circostanze di acquisizione dei contanti e valori al
portatore oggetto della procedura".
Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7 del citato
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 e' riportato nelle
note al comma 633.
Comma 635:
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
17 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 81 della
Costituzione della Repubblica italiana:
Art. 81.
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede
ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi".
Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio
tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita'
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale".
Comma 637:
Si riporta il testo vigente del comma 1-ter
dell'articolo 21 della citata legge 31 dicembre 2009:
"1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso al
mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun
anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti
del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,
commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia
dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli
effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di
cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243".
Comma 638:
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.

 
ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)


+-------------------------------------------------------------------+ | RISULTATI DIFFERENZIALI | +-------------------------------------------------------------------+ | - COMPETENZA - | +-------------------------------------------------------------------+ | Descrizione del risultato | | | | | differenziale | 2017 | 2018 | 2019 | +-------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |Livello massimo del saldo netto| | | | |da finanziare, tenuto conto | | | | |degli effetti derivanti dalla | | | | |presente legge (*) | - 38.601| - 27.249| - 8.628| +-------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |Livello massimo del ricorso al | | | | |mercato finanziario, tenuto | | | | |conto degli effetti derivanti | | | | |dalla presente legge (**) | 293.097| 254.485| 249.527| +-------------------------------------------------------------------+ | - CASSA - | +-------------------------------------------------------------------+ | Descrizione del risultato | | | | | differenziale | 2017 | 2018 | 2019 | +===============================+===========+===========+===========+ |Livello massimo del saldo netto| | | | |da finanziare, tenuto conto | | | | |degli effetti derivanti dalla | | | | |presente legge (*) | - 102.627| - 77.490| - 57.246| +-------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |Livello massimo del ricorso al | | | | |mercato finanziario, tenuto | | | | |conto degli effetti derivanti | | | | |dalla presente legge (**) | 356.551| 304.132| 297.551| +-------------------------------------------------------------------+ | (*) Il saldo netto da finanziare e' coerente con un livello di| |indebitamento netto pari a - 2,3% del prodotto interno lordo nel| |2017. | | (**) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare| |prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con| |ammortamento a carico dello Stato. | +-------------------------------------------------------------------+




 
ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 9)
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:
macchine utensili per asportazione,
macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),
magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
rispondenza ai piu' recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattivita' alle derive di processo,
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),
dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,
filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attivita' di macchine e impianti.
Sistemi per l'assicurazione della qualita' e della sostenibilita':
sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualita' del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualita' del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosita', inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,
dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,
sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilita' dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification),
sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,
componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,
filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attivita' di macchine e impianti.
Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:
banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, eta', presenza di disabilita'),
sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,
dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi di realta' aumentata e virtual reality,
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.


 
ALLEGATO B
(Articolo 1, comma 10)
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria
4.0»

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualita' del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realta' virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attivita' e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualita' a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilita' e/o attivita' intelligente in campi specifici a garanzia della qualita' del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacita' cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilita' (cybersystem),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualita' dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realta' aumentata tramite wearable device,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.


 
ALLEGATO C
(Articolo 1, comma 179, lettera d))

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti


 
ALLEGATO D
(Articolo 1, comma 187, lettera a))
«Tabella A


+===================================================================+ | | | | Somma | | | | | | aggiun- | | | | | Somma | tiva (in | Somma | | Lavoratori | Lavoratori | aggiun- | euro) - | aggiun- | | dipendenti - |autonomi - Anni| tiva (in | Anni dal | tiva (in | |Anni di contri-| di contri- | euro) - | 2008 al | euro) - | | buzione | buzione | Anno 2007 | 2016 | Dal 2017 | +===================================================================+ | 1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo | +-------------------------------------------------------------------+ | Fino a 15 | Fino a 18 | 262 | 336 | 437 | +---------------+---------------+-----------+-----------+-----------+ |Oltre 15 fino a|Oltre 18 fino a| | | | | 25 | 28 | 327 | 420 | 546 | +---------------+---------------+-----------+-----------+-----------+ | Oltre 25 | Oltre 28 | 392 | 504 | 655 | +-------------------------------------------------------------------+ |Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo | +-------------------------------------------------------------------+ | Fino a 15 | Fino a 18 | | | 336 | +---------------+---------------+-----------+-----------+-----------+ |Oltre 15 fino a|Oltre 18 fino a| | | | | 25 | 28 | | | 420 | +---------------+---------------+-----------+-----------+-----------+ | Oltre 25 | Oltre 28 | | | 504 | +-------------------------------------------------------------------+ ».




 
ALLEGATO E
(Articolo 1, comma 199, lettera d))

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti


 
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE
CORRENTE


===================================================================== | OGGETTO DEL | | | | | PROVVEDIMENTO | 2017 | 2018 | 2019 | +========================+==============+=============+=============+ |ACCANTONAMENTI PER NUOVE| | | | |O MAGGIORI SPESE O | | | | |RIDUZIONI DI ENTRATE | | | | +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |MINISTERO DELL'ECONOMIA | | | | |E DELLE FINANZE | 75.324.319| 177.237.319| 156.267.319| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |MINISTERO DELLO SVILUPPO| | | | |ECONOMICO | 2.480.000| 2.480.000| 2.480.000| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |MINISTERO DEL LAVORO E | | | | |DELLE POLITICHE SOCIALI | 5.000.000| 5.000.000| 5.000.000| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |MINISTERO DELLA | | | | |GIUSTIZIA | 3.300.952| 10.871.794| 10.871.794| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |MINISTERO DEGLI AFFARI | | | | |ESTERI E DELLA | | | | |COOPERAZIONE | | | | |INTERNAZIONALE | 51.981.299| 61.979.719| 71.979.719| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |MINISTERO DELL'AMBIENTE | | | | |E DELLA TUTELA DEL | | | | |TERRITORIO E DEL MARE | 10.470.500| 10.470.500| 8.470.500| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |MINISTERO DELLE | | | | |INFRASTRUTTURE E DEI | | | | |TRASPORTI | 10.000.000| 15.000.000| 15.000.000| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |MINISTERO DELLE | | | | |POLITICHE AGRICOLE | | | | |ALIMENTARI E FORESTALI | 1.000.000| -| -| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |MINISTERO DELLA SALUTE | 11.359.860| 11.559.860| 11.559.860| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ |TOTALE ACCANTONAMENTI | | | | |PER NUOVE O MAGGIORI | | | | |SPESE O RIDUZIONI DI | | | | |ENTRATE | 170.916.930| 294.599.192| 281.629.192| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ | DI CUI REGOLAZIONE| | | | | DEBITORIA| -| -| -| +------------------------+--------------+-------------+-------------+ | DI CUI LIMITE IMPEGNO| -| -| -| +------------------------+--------------+-------------+-------------+



TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO
CAPITALE


===================================================================== | OGGETTO DEL | | | | | PROVVEDIMENTO | 2017 | 2018 | 2019 | +======================+==============+==============+==============+ |ACCANTONAMENTI PER | | | | |NUOVE O MAGGIORI SPESE| | | | |O RIDUZIONI DI ENTRATE| | | | +----------------------+--------------+--------------+--------------+ |MINISTERO | | | | |DELL'ECONOMIA E DELLE | | | | |FINANZE | 287.400.000| 263.400.000| 253.400.000| +----------------------+--------------+--------------+--------------+ |MINISTERO DELLO | | | | |SVILUPPO ECONOMICO | 30.000.000| 43.000.000| 43.000.000| +----------------------+--------------+--------------+--------------+ |MINISTERO DEL LAVORO E| | | | |DELLE POLITICHE | | | | |SOCIALI | 27.753.000| 27.753.000| 27.753.000| +----------------------+--------------+--------------+--------------+ |MINISTERO DELLA | | | | |GIUSTIZIA | 20.000.000| 30.000.000| 40.000.000| +----------------------+--------------+--------------+--------------+ |MINISTERO | | | | |DELL'ISTRUZIONE, | | | | |DELL'UNIVERSITA' E | | | | |DELLA RICERCA | 10.000.000| 20.000.000| 30.000.000| +----------------------+--------------+--------------+--------------+ |MINISTERO DELL'INTERNO| 4.500.000| 14.000.000| 40.000.000| +----------------------+--------------+--------------+--------------+ |MINISTERO | | | | |DELL'AMBIENTE E DELLA | | | | |TUTELA DEL TERRITORIO | | | | |E DEL MARE | 52.748.000| 77.748.000| 47.748.000| +----------------------+--------------+--------------+--------------+ |MINISTERO DELLA SALUTE| 13.000.000| 23.000.000| 23.000.000| +----------------------+--------------+--------------+--------------+ |TOTALE ACCANTONAMENTI | | | | |PER NUOVE O MAGGIORI | | | | |SPESE O RIDUZIONI DI | | | | |ENTRATE | 445.401.000| 498.901.000| 504.901.000| +----------------------+--------------+--------------+--------------+ | DI CUI REGOLAZIONE| | | | | DEBITORIA| -| -| -| +----------------------+--------------+--------------+--------------+
|DI CUI LIMITE IMPEGNO| -| -| -| +----------------------+--------------+--------------+--------------+




 
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2017-2019

Parte di provvedimento in formato grafico
B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2017-2019

Parte di provvedimento in formato grafico
C) BILANCIO PROGRAMMATICO 2017-2019

Parte di provvedimento in formato grafico


 
STATI DI PREVISIONE
TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 11

MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 13

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2017, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).


 
Art. 3

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2017, in 59.500 milioni di euro.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2017, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2017, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2017, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 400 milioni di euro e 6.920 milioni di euro.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2017, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Le spese per le quali si puo' esercitare la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2017, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Protezione sociale per particolari categorie», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunita'», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum, dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2017, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonche' nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2017, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa, a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2017, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo».
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.


Note all'art. 3:
Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo 6
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
"Art. 6. (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni)
1. - 8. Omissis.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita'
assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo
Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del
bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di
durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il
Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare da emanare di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle
attivita' produttive, nel rispetto della disciplina
dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato, individuare le
tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche,
controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non
beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato
resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE
precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui
sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
"Art. 11-quinquies. Sostegno all'internazionalizzazione
dell'economia italiana
1. - 3. Omissis.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 26, 27, 28 e
29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 26. Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle
unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio."
"Art. 27. Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte
corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente,
un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui
passivi della spesa di parte corrente eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un
«fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni
sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del
bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate."
"Art. 28. Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo
26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di
bilancio interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo."
"Art. 29. Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un «fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa»
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni
statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al
presente comma sono trasmessi al Parlamento.".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 12. (Fondo sanitario nazionale)
1. - 2. Omissis.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita'
analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali.".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 9
delle legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la
realizzazione di un programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza):
"1. - 3. Omissis.
4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 937. Ufficiali ausiliari
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e
del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i
sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 803 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio
1. E' determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari.".
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 1
delle legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 1. Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici.
1. - 6. Omissis.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.".
Si riporta il testo vigente del comma 23 dell'articolo
61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria.):
"Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica
1. - 22. Omissis.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.".

 
Art. 4

Stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2017, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa la modifica della denominazione dei centri di responsabilita' amministrativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.


Note all'art. 4:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla
legge 10 dicembre 1993, n. 513 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
"Art. 1. 1. La Societa' di promozione industriale
(SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 ,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui
all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120 , nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e
controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le
medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori
risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi
comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64 , e successive modificazioni ed integrazioni.".
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante
"Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e
che modifica la direttiva 2004/35/CE" e' stato pubblicato
nella Gazz. Uff. 16 settembre 2015, n. 215.

 
Art. 5

Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.


Note all'art. 5:
I decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n.
150, recanti rispettivamente " Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita'
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e
"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183" sono stati entrambi pubblicati nella Gazz. Uff. 23
settembre 2015, n. 221, S.O.

 
Art. 6

Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione di detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunita'», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017.


 
Art. 7
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2017, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Note all'art. 7:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
6 febbraio 1985, n. 15 e successive modificazioni
(Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal
Ministero degli affari esteri):
"Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate
dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della
presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli
articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura
della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato.".

 
Art. 8

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).


 
Art. 9

Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati per l'anno finanziario 2017, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2017, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2017, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2017, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.


Note all'art. 9:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi
all'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno e' istituito un capitolo con un fondo a
disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei
capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in
apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:
Capitolo 1446 . . . . . . . . . . . . . . . . L.
400.000.000
» 1452 . . . . . . . . . . . . . . . . » 300.000.000
» 1459 . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000.000
» 1469 . . . . . . . . . . . . . . . . » 300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
sono indicati nell'annessa tabella.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 61 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali):
"Art. 61. Riduzione dei trasferimenti erariali agli
enti locali
1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario
spettante alle province e' ridotto di un importo pari al
gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta
sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60,
ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio
nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999,
rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La
dotazione del predetto fondo e', per l'anno 1999,
inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito
annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal
Ministero delle finanze, per singola provincia, e
comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei
dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai
predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni
definitive della dotazione del predetto fondo, per singola
provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di
bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad
operare i conguagli e a determinare in via definitiva
l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni
provincia a decorrere dal 1999.
2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario
spettante alle provincie e' altresi' ridotto di un importo
pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta
erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei
veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della
dotazione del predetto fondo e' operata con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1999 ed e' effettuata, nei confronti di
ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai
dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30
giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per
il 1999 tra le singole province in misura percentualmente
corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di
esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni
del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei dati
definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al
presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al
Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999.
3. Le somme eventualmente non recuperate, per
insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in
riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al
singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La
riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi di
parte corrente.
4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei
tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
riferimento alle province delle regioni a statuto
ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni
di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle
disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei
rispettivi statuti.".
Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'articolo
10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale):
"Art. 10. Disposizioni in materia di federalismo
fiscale.
1. - 10. Omissis.
11. I trasferimenti alle province sono decurtati in
misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in
cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al
recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior
gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai
comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura
pari alla somma del maggiore o minore derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal
comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate
derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del
presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante
dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di
energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico):
"Art. 8. Trasferimento di personale ATA degli enti
locali alle dipendenze dello Stato.
1. - 4. Omissis.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore
degli enti locali in misura pari alle spese comunque
sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario
precedente a quello dell'effettivo trasferimento del
personale; i criteri e le modalita' per la determinazione
degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione e per
la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.".
Si riporta il testo vigente del comma 562 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2006):
"562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale):
"Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in
favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di
azioni criminose e alle vittime della criminalita'
organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo.
1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della
criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti
sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5,
commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai
beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.
L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173
milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per
l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
«vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e'
conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di
decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o
ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma
2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e'
determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e'
la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e'
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9
milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004.".
Si riporta il testo del comma 106 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2008):
"106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in
base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle
seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;
b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti,
ancorche' non conviventi con la vittima alla data
dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a
decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai medesimi soggetti e' esteso il
beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203»;
d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si
applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a
decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell'evento»;
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole:
«dall'attuazione della presente legge» sono inserite le
seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma
2, secondo periodo».".
Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante:
"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale", e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo
2011, n. 67.
Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante:
"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario", e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 12
maggio 2011, n. 109.
Si riporta il testo vigente del comma 2-ter
dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
"Art. 5. (Permesso di soggiorno)
1. - 2-bis. Omissis.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-bis del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
"Art. 14-bis. (Fondo rimpatri)
1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un
Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il
rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero
di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta'
del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i
contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter,
e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-ter del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
"Art. 14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito)
1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse
di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le linee guida per la realizzazione dei programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui
al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne
da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al
comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14,
comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via
telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma
1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,
comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui
all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione
come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un
mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da
parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed
espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto
del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione.".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 2
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
ottobre 2010 (Disciplina dello specifico sistema di
erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al
personale centrale e periferico delle amministrazioni dello
Stato, denominato «cedolino unico»):
"Art. 2. Imputazione dei pagamenti
1. - 2. Omissis.
3. Le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun
esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie
sono versate, a cura delle amministrazioni interessate,
sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione
dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni
singola amministrazione, di cui all'art. 12 del presente
decreto. In occasione dell'emissione del pagamento delle
competenze accessorie, relativo all'ultima mensilita'
erogata nel corso dell'esercizio, ciascuna amministrazione
dovra' provvedere a definire le economie da accertare alla
chiusura dell'esercizio, nonche' le somme da versare in
entrata occorrenti per il pagamento, nell'esercizio
successivo, delle competenze accessorie al personale
maturate nell'esercizio corrente e non erogate.".
Si riporta il testo del comma 31-ter dell'articolo 7
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 7. Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti
1. - 31-bis. Omissis.
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
trasferite al Ministero medesimo.".
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti
in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012):
"Art. 10. Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali
1.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero
medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza
approvata col decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del
personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti
da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7,
comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e organizzative
per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il
fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione
dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7,
comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio
direttivo non da' diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.".

 
Art. 10

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).


 
Art. 11

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2017, per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2017, e' fissato in 136 unita'.
5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2017, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2017, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.


Note all'art. 11:
La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: "Istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i
trasporti di merci su strada", e' stata pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 luglio 1974, n. 200.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del
servizio di informatica del centro di elaborazione dati
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione):
"Art. 10. 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro
pagamento degli oneri di seguito indicati:
a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla
convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui alla
legge 10 giugno 1982, n. 348;
b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata
della convenzione. Per il primo anno di durata della
convenzione il canone e' dovuto in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di
stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
la convenzione e' computato nei dodicesimi;
c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le
informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
la fornitura di informazioni con particolari stati di
aggregazione.
2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello del
canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della
stipula della convenzione;
b) quanto al canone annuo di abbonamento:
b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria A dell'art. 3;
b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria B dell'art. 3;
c) quanto al costo delle singole informazioni ricevute
secondo gli schemi meccanografici in uso presso il centro
elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni
informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i
collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
per ogni informazione ricevuta utilizzando le
apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4
dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo
stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
valutato di volta in volta dal direttore generale della
M.C.T.C.
3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2
vengono revisionati in relazione alla variazione accertata
dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei
canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del
presente articolo.
4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb),
e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente
postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio, con imputazione
all'apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei
corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti e della
navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere
trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione
civile.
5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 deve essere effettuato:
a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione e
prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta
subordinata al ricevimento, da parte del centro
elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
versamento;
b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro il
31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al
corrispettivo di cui alla lettera b).
6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera
c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza
trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di
emissione di apposita comunicazione che altrimenti e'
considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna
comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle
informazioni ricevute nel trimestre precedente.
7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un
solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del
Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi
sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la
cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo
l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c)
del comma 1.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui
all'art. 3.".
Il testo dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Il testo dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 2 del regio decreto 6
febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per
servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di
porto):
"Art. 2. E' abrogato il R. decreto 22 gennaio 1920. Il
presente decreto avra' vigore dal 1° luglio 1933."
Si riporta il testo dell'articolo 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato):
"Art. 61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti
le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze
che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati
interamente o per la parte inestinta all'esercizio
successivo, su richiesta del funzionario delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si
applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui
che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente
decreto, devono essere eliminati alla chiusura
dell'esercizio.".

 
Art. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 56;
2) Marina n. 27;
3) Aeronautica n. 63;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 22;
3) Aeronautica n. 13;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 98;
2) Marina n. 18;
3) Aeronautica n. 25;
4) Carabinieri n. 10.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' fissata, per l'anno 2017, come segue:
1) Esercito n. 280;
2) Marina n. 290;
3) Aeronautica n. 245;
4) Carabinieri n. 105.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2017, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 306;
3) Aeronautica n. 286.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2017, come segue:
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 195;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui al programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» ed ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2017, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale militare e civile della difesa.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.


Note all'art. 12:
Il testo dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Il testo dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Il testo dell'articolo 61-bis del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 e' riportato nelle note all'articolo
11.
Si riporta il testo dell'articolo 613 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 613. Fondo a disposizione
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei
capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai
bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero della difesa un fondo a
disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa."

 
Art. 13

Stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2017, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


Note all'art. 13:
Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante:
"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38", e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2004,
n. 146.
Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante:
"Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38", e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2005,
n. 136.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio):
"Art. 24. Fondo presso il Ministero del tesoro
1. - Omissis.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione
dello Stato italiano al Consiglio internazionale della
caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali
riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata
consistenza associativa.".
Si riportano i testi vigenti degli articoli 12 e
23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario):
"Art. 12. Soppressione di enti e societa'
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai
sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999
e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia'
svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che
mantiene il trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale del comparto ricerca, e'
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di
ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale
scadenza.
5.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale
dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo
relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3,
del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21
giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella gestione
dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno
al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune, nonche' alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi della vigente normativa europea. In
materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre
funzioni previste dalla vigente normativa.
9.
10.
11.
12.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri
di alta professionalita' e conoscenza del settore
agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello
dirigenziale non generale, e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo.
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni
parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle
funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del
decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i
commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del
citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare
l'attuazione delle politiche promozionali di competenza
nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle
produzioni agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci
ed efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono
attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al
presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di
liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali
risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono
inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto
alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le
successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione
sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza
approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i
dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
statali, nonche' di strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti
dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007
sono emanati, anche sulla base delle proposte del
commissario straordinario di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la
Consulta nazionale per il servizio civile, istituita
dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.
230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il
Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano
altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli
141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto
testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita'.
21.
22.
23. La Commissione scientifica CITES di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n.
150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli
68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla
Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di
missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente disposizione,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma
1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di
tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze,
una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano
ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della
normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi
Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e
al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla
gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita'
ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e'
individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo
economico e il relativo incarico costituisce integrazione
dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura
dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo
in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al
comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che,
previo accertamento della sussistenza e dell'attualita'
dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita',
esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma
53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il
Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data
di entrata in vigore del presente decreto e le
corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in
un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate
alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e' approvata apposita tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del
1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la
propria dotazione organica in misura corrispondente alle
unita' di personale effettivamente trasferite e la propria
organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello
sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione dell'associazione cessano
di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita'
previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse
strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio
del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative
e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1º gennaio 2014 la Fondazione
Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di
scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile,
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della
soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione della
fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine,
dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo al quale sono trasferite per essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal
Ministero in favore della Fondazione, individuate con un
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro
dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del
mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui
all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al
trasferimento dei relativi rapporti e attivita' in essere
alla data del presente decreto. In caso di mancato
trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i
rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di
diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque
denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del
programma, oggetto di specifica convenzione con la
Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese
italiane per la valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto
corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate
all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del
suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma
59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra
quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni
dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa e'
presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della
contabilita' separata attivata per la gestione della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la
Fondazione, concernente la realizzazione del programma di
cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei
revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla
data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria
dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle
mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto
personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a
supporto delle attivita' del commissario per il compimento
delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data
di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo'
prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per
far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del commissario e le disponibilita' liquide
costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o
comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della
Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i
commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo
stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle
attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e
normative in contrasto con la presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti
dal Ministero dello sviluppo economico in favore di
Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e
delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere
dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito
Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente
partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni
strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di
lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello
svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi'
in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
professionali in essere alla data di perfezionamento
dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per
l'individuazione della societa' conferitaria e delle
attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i
criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti
economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto
alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo
1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
attivita' produttive» e: «Il Ministro delle attivita'
produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il
Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di
cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle
societa' cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies
del codice civile, commissario liquidatore delle societa'
cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui
all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative in
liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli
2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario
liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio
ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche
operazioni, l'onere per il compenso del delegato e'
detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la
contestuale o successiva nomina del relativo commissario
liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza,
ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono
determinati con decreto non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di
criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto
conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi
necessari dalla specificita' della procedura, delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio
2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato
preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari
liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista
all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1°(gradi)
ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio
dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite
dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata,
altresi', la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente:
«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo
26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza
tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi
individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:
«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in
occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati
presso le imprese per la successiva applicazione delle
sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l)
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo
e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in
rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il
primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e
contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda
fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro
rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un
rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in
vigore dal 1°(gradi) gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli
pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo
1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5
milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in
particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei
controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive
dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione
delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed
alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti
risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del
bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la
nomina di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge
n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di
previdenza complementare denominata FONDINPS previsto
dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007, continua ad
operare in regime di proroga fino al perfezionamento della
procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478, e di contenimento dei costi degli organismi
collegiali, il regime di commissariamento del suddetto
Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
il predetto Istituto secondo regole di contenimento della
spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi
S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31
dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del
personale in mobilita' sono trasferite le risorse
finanziarie occorrenti per la corresponsione del
trattamento economico al personale medesimo, nei cui
confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La legge 23 dicembre 1999, recante: "Razionalizzazione
degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale", e' stata pubblicata nella
Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle L.
15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
norme in materia di formazione del personale dipendente e
di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica):
"Art. 4. Telelavoro.
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del
lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l'impiego flessibile delle risorse umane, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , possono
avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine,
possono installare, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono
autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla
sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per
la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a
richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del
presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le
eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole
amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano
le misure organizzative volte al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle
diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle
specifiche modalita' della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono
essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni
interessate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 70
(Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191):
"Art. 3. Progetti di telelavoro
1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente,
l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base
delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali
generali o equiparati, individua gli obiettivi
raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro,
destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base
di un progetto generale in cui sono indicati: gli
obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie
utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di
effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le
tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui
si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di
realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le
modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi
e i benefici, diretti e indiretti.
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le
amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare
e semplificare attivita', procedimenti amministrativi e
procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare
l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita'
del servizio, considerando congiuntamente norme,
organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le
metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli
interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine
di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di
evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni
organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il progetto e' approvato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si
intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il
responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando
siano interessate piu' strutture, il progetto e' approvato
dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od
equiparato.
6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti
le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita' in
telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi
accordi di programma, concordano forme di collaborazione
volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e
risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto
possono essere programmate, organizzate e gestite anche con
soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di
uniformita', garanzia e trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.".

 
Art. 14

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo» e nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.


 
Art. 15

Stato di previsione del Ministero della salute

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2017, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).


 
Art. 16

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 861.047.385.808, in euro 840.467.437.456 e in euro 846.363.079.483 in termini di competenza, nonche' in euro 879.681.277.369, in euro 846.168.154.985 e in euro 850.418.146.132 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2017-2019.


 
Art. 17

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2017-2019, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.


 
Art. 18

Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2017, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonche' tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operativita' delle amministrazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2017, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme residuali al 31 dicembre 2016 versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.
18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2017-2019 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
22. Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per corrispondere a eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, per l'anno finanziario 2017, tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2016. L'utilizzazione delle risorse e' subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.
25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
26. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2017 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.


Note all'art. 18:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 40. Contratti collettivi nazionali e
integrativi(Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e
poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e
successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs
n. 80 del 1998)
1. La contrattazione collettiva determina i diritti e
gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo
9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilita' e delle progressioni
economiche, la contrattazione collettiva e' consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei
comparti di contrattazione possono essere costituite
apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai
sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere
ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I
contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del
termine le parti riassumono le rispettive prerogative e
liberta' di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuita' e il
migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non
si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l'amministrazione interessata puo'
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli
atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di
controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste
dall'articolo 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di
ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei
risultati di performance ottenuti. La contrattazione
nazionale definisce le modalita' di ripartizione delle
risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi
livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei
relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi strumenti
del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse
aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato
all'effettivo rispetto dei principi in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e
in materia di merito e premi applicabili alle regioni e
agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16
e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie
non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
che comportano oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei
limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di
accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero
dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo
1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
di polizia e delle Forze armate):
"Art. 2. Provvedimenti.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 104
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo
5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
Il capo I della citata legge 15 marzo 1997, n. 59
comprende gli articoli da 1 a 10.
Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
recante: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a
norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133",
e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62.
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)):
"Art. 70. (Disposizioni in materia di asili nido)
1. - 4. Omissis.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate
alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti,
aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.".
Si riporta il testo vigente del comma 197 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2010):
"Art. 2. Diposizioni diverse
1. - 196. Omissis.
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 14. Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. Omissis.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 30. Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1. - 3. Omissis.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario):
"Art. 16. Riduzione della spesa degli enti territoriali
1. Omissis.
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il
15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo
Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e
del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per
l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.".
Si riporta il testo vigente del comma 40 dell'articolo
12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
"Art. 12. Soppressione di enti e societa'
1. - 39. Omissis.
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.".
Si riporta il testo del comma 281 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005):
"281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse.".
Si riporta il testo del comma 282 dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni:
"1. - 281. Omissis.
282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di
cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010,
la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore
dell'UNIRE.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
"Art. 10. Misure urgenti per il potenziamento delle
politiche di coesione
1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la
politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di
assicurare il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e
rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento,
sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e'
istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di
seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione
sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti
commi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni
titolari di programmi e delle relative autorita' di
gestione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
particolare:
a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo con le
amministrazioni statali e regionali competenti ai fini
della predisposizione di proposte di programmazione
economica e finanziaria e di destinazione territoriale
delle risorse della politica di coesione europea e
nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti
ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini
dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione
relativi all'impiego dei fondi a finalita' strutturale
dell'Unione Europea, nonche' all'impiego del Fondo per lo
sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con
le risorse europee per lo sviluppo regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi
finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' le
attivita' di valutazione delle politiche di coesione;
c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le
amministrazioni statali e regionali competenti,
informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi
dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea,
nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di
accelerazione degli interventi necessari ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88;
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei
rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi
alla fase di definizione delle politiche di sviluppo
regionale e di verifica della loro realizzazione,
predisponendo, ove necessario, proposte di
riprogrammazione;
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in
materia di sviluppo regionale;
f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri
di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n.
88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo
delle risorse per la politica di coesione;
f-bis) puo' avvalersi, al fine di rafforzare
l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'
per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del
2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso
il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi
strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27;
f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e
9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti
dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi
strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la
coesione:
a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti
il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi
operativi e degli interventi della politica di coesione,
anche attraverso specifiche attivita' di valutazione e
verifica, ferme restando le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato;
b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica
alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o
nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione
territoriale sia attraverso apposite iniziative di
formazione del personale delle amministrazioni interessate,
che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di
settore per l'accelerazione e la realizzazione dei
programmi, anche con riferimento alle procedure relative
alla stesura e gestione di bandi pubblici;
b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei
programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano
i fondi strutturali;
b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della
qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della
trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione
degli interventi;
c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di
gestione di programmi per la conduzione di specifici
progetti a carattere sperimentale nonche' nelle ipotesi
previste dalla lettera d);
d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi
degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n.
88 del 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato lo statuto
dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita'
di nomina degli organi di direzione e del collegio dei
revisori, stabilisce i principi e le modalita' di adozione
dei regolamenti e degli altri atti generali che
disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica
di 200 unita' di personale e gode di autonomia
organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi
dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo;
il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al
Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma
di compenso. All'interno del Comitato direttivo
dell'Agenzia e' assicurata una adeguata rappresentanza
delle amministrazioni territoriali. L'Agenzia assicura lo
svolgimento delle attivita' strumentali e di controllo
interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il
tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro
presso l'Agenzia e' regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con
contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, e' nominato il
direttore generale scelto tra personalita' di comprovata
esperienza nella materia delle politiche di coesione, con
trattamento economico non superiore a quello massimo
previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto non
previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente
articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono
trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente
attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di
lavoro a tempo determinato per la loro residua durata,
nonche' le risorse finanziarie e strumentali del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico (di seguito
Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla
Direzione generale per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da
esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le
relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali
del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale
dell'Agenzia e' riconosciuto il trattamento economico
complessivo gia' in godimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto, senza che da cio' derivino,
sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato. Il personale trasferito eccedente il
contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero
nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in
relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo.
Al fine di consentire il piu' efficace svolgimento dei
compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti
con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo
decreto sono stabilite le procedure selettive per
l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale
oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e,
comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000
annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione
organica della Presidenza. Le 50 unita' di personale
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono
organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto
organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero
dello sviluppo economico, gli incarichi di livello
dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del
Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e
comunque fino all'effettiva operativita' dell'Agenzia e,
relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla
normativa vigente, previa indisponibilita' della medesima
quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei
dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro
1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli
anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a
950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede
alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino
alla naturale scadenza degli stessi incarichi.
10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come
definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica assicura la continuita'
della gestione amministrativa, nonche' la tempestiva ed
efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine
del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della
programmazione 2014-2020.
10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate
dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate
con fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione
di interventi cofinanziati con i fondi medesimi.
11.
12.
13.
14.
14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione
e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed
interventi speciali, a carattere sperimentale, nonche'
nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.
14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la
politica di coesione territoriale ed il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia
per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee forme di
collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze
e prerogative di legge.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
"Art. 49. (Riaccertamento straordinario residui)
1. Omissis.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati.".
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
46 del citato decreto-legge 24 aprile 2014:
"Art. 46. (Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa pubblica)
1. - 5. Omissis.
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, in ambiti di
spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento
dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed
entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015
e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti
termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti
termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di
spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e
della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli
di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli
anni 2015-2019 il contributo delle regioni a statuto
ordinario, di cui al primo periodo, e' incrementato di
3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per
importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento
dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa
sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il
predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto
previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse
destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale.".
Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3
dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere
il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
di gas a effetto serra):
"Art. 19. Messa all'asta delle quote
1. Omissis.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un
apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System"
("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a
gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
provvede, previa verifica dell'entita' delle quote
restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello
sviluppo economico.".
Si riporta il testo vigente del comma 222-quater
dell'articolo 2 della citata legge 23 dicembre 2009, n.
191:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 222-ter. Omissis.
222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio.".
Si riporta il testo vigente del comma 197 dell'articolo
2 della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 196-ter. Omissis.
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 e del comma 12
dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
"Art. 5. Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione
1. Omissis.
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuovono,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE,
contenente informazioni sulle superfici e sui consumi
energetici degli immobili della pubblica amministrazione
centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati
nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del
demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche
nonche' delle misure di cui al comma 10.
3. - 11. Omissis.
12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del
programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la
Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli
importi indicati al primo periodo, a valere sulle
disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario
intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto per l'importo relativo al
2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso
stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a
30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere
sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti
energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente e nella
misura del 50 per cento a carico del Ministero dello
sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.".
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante:
"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e' stato
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016, n. 213.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 14. Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi
annuali per l'attuazione del telelavoro e per la
sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure
parentali, di nuove modalita' spazio-temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa che permettano,
entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti,
ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalita',
garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non
subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera.
L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento
degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono
oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di
misurazione della performance organizzativa e individuale
all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le
amministrazioni pubbliche adeguano altresi' i propri
sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando
specifici indicatori per la verifica dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati,
delle misure organizzative adottate in tema di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia
nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e
2 del presente articolo e linee guida contenenti regole
inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
dei dipendenti.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da
minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa, anche da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali
e da minori che non trovano collocazione nelle strutture
pubbliche comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze
eccezionali».".

 
Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2017.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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