Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 novembre 2016
Autorizzazione alla cessione alla BEI, della garanzia dello Stato concessa alla CDP, in relazione ai crediti scaturenti dai contratti di finanziamento stipulati con le banche.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni», il quale tra l'altro prevede che: «Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;
Visto, inoltre, l'art. 3, comma 1, lettera a), del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale», il quale tra l'altro prevede la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo distrutti o danneggiati dai predetti eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Visto l'art. 3-bis decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, concernente «Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione», il quale tra l'altro prevede che:
«I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonche' al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attivita' ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva, e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 1);
«In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.» (comma 2);
«Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.» (comma 3);
«I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo.» (comma 4);
Vista la convenzione stipulata in data 17 dicembre 2012 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, come integrata e modificata con l'addendum stipulato in data 23 luglio 2012, con l'addendum stipulato in data 16 maggio 2014 e con l'addendum stipulato in data 20 ottobre 2015;
Visto il proprio decreto del 5 dicembre 2012, con il quale si e' provveduto alla concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del citato art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' alla definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' della garanzia stessa;
Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, concernente «Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie», il quale ha previsto che «Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonche' per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali.»;
Vista la nota del 10 ottobre 2016, con la quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Banca europea per gli investimenti:
hanno comunicato che, in forza di due contratti di finanziamento stipulati in data 18 dicembre 2015 e 26 aprile 2016:
a) la Banca europea per gli Investimenti ha concesso alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. una provvista complessiva di 650 milioni di euro, suddivisa in due tranche rispettivamente di 400 e 250 milioni di euro, destinata ad alimentare il plafond di 6 miliardi di euro messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del citato art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012;
b) a garanzia dell'obbligazione di rimborso assunta dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti della Banca europea per gli investimenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. si e' impegnata a cedere in garanzia alla Banca europea per gli investimenti i crediti pecuniari, come assistiti dalle garanzie che assistono i crediti stessi, ivi inclusa in particolare la garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012, vantati dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 per effetto dei contratti di finanziamento stipulati ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012;
c) alle cessioni in garanzia dei suddetti crediti pecuniari, accede un mandato all'incasso, per effetto del quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. conserva il diritto di esercitare, per conto della Banca europea per gli investimenti, tutti i diritti, poteri e pretese relativi ai crediti oggetto di cessione, ivi incluso il diritto di escutere la garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012; tale mandato all'incasso puo' essere revocato dalla Banca europea per gli investimenti in presenza di un inadempimento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti della stessa Banca europea per gli investimenti;
d) ai fini dell'opponibilita' ai sensi degli articoli 1264 del codice civile e 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e senza bisogno di ulteriore accettazione, e' previsto che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. notifichi a questo Ministero le cessioni in garanzia perfezionate nell'ambito di quanto previsto dai contratti di finanziamento stipulati in data 18 dicembre 2015 e 26 aprile 2016;
e) per effetto della notifica delle cessioni in garanzia alla Banca europea per gli investimenti dei crediti vantati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito, e della cessione accessoria della garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012, la garanzia dello Stato potra' essere escussa dalla Banca europea per gli Investimenti, negli stessi termini e con le stesse modalita' previste dal suddetto decreto, qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: (i) la garanzia dello Stato avrebbe potuto essere escussa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in quanto i soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono inadempienti alle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012; (ii) la Cassa depositi e prestiti S.p.A. risulta inadempiente al contratto di finanziamento con la Banca europea per gli investimenti;
f) l'obbligazione della Banca europea per gli investimenti di erogare il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' condizionata, tra l'altro, all'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che confermi la cedibilita' in garanzia a favore della Banca europea per gli investimenti dei crediti derivanti dai contratti di finanziamento stipulati ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e delle relative garanzie accessorie, ivi inclusa la garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012;
hanno rappresentato che, ai sensi della vigente convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, il tasso di interesse applicabile ai finanziamenti viene fissato tenuto conto delle condizioni migliorative derivanti dalla eventuale provvista della Banca europea per gli investimenti e che pertanto la provvista messa a disposizione dalla Banca europea per gli Investimenti potrebbe comportare un risparmio per il bilancio dello Stato, in termini di minori oneri per interessi sui finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stimabile, sulla base delle attuali condizioni di mercato e di un'ipotesi di profilo di erogazioni in linea con le previsioni dei citati contratti di finanziamento del 18 dicembre 2015 e del 26 aprile 2016, in circa 92,7 milioni di euro;
hanno chiesto a questo Ministero di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 5-bis del decreto-legge n. 35 del 2013, la cessione alla Banca europea per gli investimenti, della garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012, relativamente ai crediti vantati dalla medesima Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, che siano oggetto di cessione alla Banca europea per gli investimenti ai sensi dei citati contratti di finanziamento del 18 dicembre 2015 e del 26 aprile 2016 e la cui cessione venga notificata a questo Ministero;
Considerato che la richiesta cessione di garanzia, come attestato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dalla Banca europea per gli Investimenti e previsto nei richiamati contratti di finanziamento del 18 dicembre 2015 e del 26 aprile 2016, non comporta un aggravio dei potenziali oneri per l'erario scaturenti della garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012, in quanto l'eventuale escussione della suddetta garanzia potra' essere effettuata esclusivamente in relazione agli inadempimenti dei debitori ceduti alle obbligazioni di rimborso per capitale e interessi, relativi ai contratti di finanziamento di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012;
Considerato altresi' che, dalla suddetta operazione finanziaria, come rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dalla Banca europea per gli investimenti, potrebbe scaturire un risparmio per il bilancio dello Stato, in termini di minori oneri per la copertura del credito d'imposta relativo alla quota interessi dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012;
Visti i propri decreti del 29 novembre 2013 e del 15 dicembre 2015 con i quali e' stata autorizzata, rispettivamente, la cessione alla Banca europea per gli investimenti per gli importi di 600 e di 350 milioni di euro, della garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012, relativamente ai crediti vantati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito sulla base dei contratti di finanziamento stipulati ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che siano oggetto di cessione alla Banca europea per gli Investimenti in esecuzione, rispettivamente dei contratti di finanziamento del 22 maggio 2013 e del 3 dicembre 2015 stipulati tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Banca europea per gli investimenti e la cui cessione venga notificata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Ritenuto che sussistano i presupposti per autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, la cessione della garanzia dello Stato richiesta con la nota citata del 10 ottobre 2016 della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della Banca europea per gli investimenti sugli ulteriori prestiti per complessivi 650 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1

1. E' autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la cessione alla Banca europea per gli investimenti della garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012, relativamente ai crediti vantati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito sulla base dei contratti di finanziamento stipulati ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che siano oggetto di cessione alla Banca europea per gli investimenti in esecuzione dei contratti di finanziamento del 18 dicembre 2015 e del 26 aprile 2016 di cui alle premesse stipulati tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Banca europea per gli investimenti, e la cui cessione venga notificata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. A seguito della cessione della garanzia dello Stato e della notifica al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro ai sensi del comma 1, la garanzia stessa continuera' ad operare esclusivamente in caso di inadempimento dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito alle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012 di cui alle premesse, quanto a criteri e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di cui all'art 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti Organi di controllo.
Roma, 29 novembre 2016

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3090


 
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