Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2016 (vai al sommario)
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 236
Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonche' alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Introduzione nel codice penale del reato di
traffico di organi prelevati da persona vivente

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente). - Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 601 del codice
penale:
«Art. 601 (Tratta di persone). - E' punito con la
reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce
nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori
di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita
una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o
piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso
di autorita' o approfittamento di una situazione di
vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di
necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al
fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento
di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a
sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori
delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte
ivi previste nei confronti di persona minore di eta'.».

 
Art. 2

Modifiche all'articolo 416 del codice penale

1. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» e' inserita la seguente: «, 601-bis» e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» sono inserite le seguenti: «nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,».


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 416 del codice
penale, come modificato dalla seguente legge:
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre
o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602,
nonche' all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' agli articoli
22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile
1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici
anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove
anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il
fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e'
commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto
anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da
due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

 
Art. 3

Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in
materia di traffico di organi destinati al trapianto

1. All'articolo 22-bis della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
b) il comma 2 e' abrogato.


Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'art. 22, commi 3 e 4, della
legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti):
«Art. 22 (Sanzioni).
(Omissis).
3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un
tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la
morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del
decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582,
ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro
10.329.14 a euro 154.937.07. Se il fatto e' commesso da
persona che esercita una professione sanitaria, alla
condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio
della professione.
4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o
un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia
stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre
1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22
agosto 1994, n. 582, e' punito con la reclusione fino a due
anni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una
professione sanitaria, alla condanna consegue
l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni
dall'esercizio della professione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22-bis, comma 1,
della citata legge 1° aprile 1999, n. 91, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 22-bis (Sanzioni in materia di traffico di organi
destinati ai trapianti). - 1.Chiunque a scopo di lucro
svolge opera di mediazione nella donazione di organi da
vivente e' punito con la reclusione da tre a otto anni e
con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto e'
commesso da persona che esercita una professione sanitaria
alla condanna consegue l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione
2. (Abrogato).
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza
autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile
l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne
utilizzi i dati e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

 
Art. 4

Modifica alla legge 26 giugno 1967, n. 458,
in materia di trapianto del rene tra persone viventi

1. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458, e' abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 7 della legge 26 giugno 1967, n.
458 (Trapianto del rene tra persone viventi), abrogato
dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 giugno 1967, n. 160.

 
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