Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 22 novembre 2016 |
Programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW 78, nella versione aggiornata, nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopraccitata Convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia, CODE STCW 95 nella versione aggiornata, di seguito denominato codice STCW; Viste le regole II/1, II/2, II/3, II/4 e II/5 e le sezioni A-II/1, A- II/2, A-II/3, A-II/4 e A-II/5 del codice STCW con le quali vengono stabilite le conoscenze minime necessarie per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento; Viste le regole III/1, III/2, III/3, III/4, III/5, III/6 e III/7 e le sezioni A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5, A-III/6 e A-III/7 del codice STCW con le quali vengono stabilite le conoscenze minime necessarie per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento; Visto l'art. 1, comma 1 punti 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, il quale definisce la navigazione costiera; Vista la Conferenza tra le parti della Convenzione STCW, tenutasi nel 2010, che ha introdotto sostanziali modifiche alla Convenzione STCW (Emendamenti di Manila) prevedendo l'istituzione di nuove figure professionali e di nuovi requisiti per la formazione e l'addestramento del personale marittimo; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare; Visto l'art. 5, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71; Viste le rilevanze dell'Audit dell'EMSA effettuato dal 25 maggio 2015 al 5 giugno 2015; Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2016 concernente le certificazioni di competenza e di addestramento per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare; Considerata la necessita' di adeguare alla normativa internazionale i programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare, sia per il settore di macchina che di coperta; Vista la nota del Comando generale delle capitanerie di porto - reparto VI - ufficio IV, protocollo n. 138979 del 14 novembre 2016;
Decreta:
Art. 1 Finalita'
1. Con il presente decreto sono stabiliti i programmi, le procedure e le commissioni di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza (CoC) e delle certificazioni di addestramento (CoP) secondo le disposizioni indicate nel decreto ministeriale 25 luglio 2016, n. 251.
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| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Autorita' competenti
1. Le sessioni di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza (CoC), di coperta e di macchina, si tengono presso le Direzioni marittime secondo le modalita' riportate negli articoli 285 e seguenti del regolamento al Codice della navigazione ed il calendario sotto riportato: Genova nei mesi di febbraio e settembre; Livorno nei mesi di febbraio e settembre; Ancona nei mesi di aprile e ottobre; Napoli nei mesi di marzo e ottobre; Civitavecchia nei mesi di gennaio e giugno; Palermo febbraio e settembre; Catania nei mesi di gennaio e settembre; Reggio Calabria aprile e settembre; Bari nei mesi di aprile e novembre; Cagliari nei mesi di gennaio e settembre; Olbia nei mesi di marzo e ottobre; Pescara nei mesi di maggio e novembre; Ravenna nei mesi di maggio e novembre; Trieste nei mesi di marzo e ottobre; Venezia nei mesi di giugno e novembre. 2. Le sessioni di esame per il conseguimento delle certificazioni di addestramento (CoP), di coperta e di macchina, si tengono presso le Capitanerie di porto in due sessioni, stabilite con decreto del direttore marittimo, in modo da evitare sessioni concomitanti nell'ambito della Direzione marittima.
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| Art. 3 Procedure per l'ammissione agli esami
1. I candidati agli esami per il certificato di competenza (CoC), in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2016, presentano istanza di ammissione agli esami alla Direzione marittima che ha emanato il bando di esame, per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione; 2. I candidati agli esami per il certificato di addestramento (CoP), in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2016, presentano istanza di ammissione alla Capitaneria di porto che ha emanato il bando di esame, per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione; 3. L'accertamento dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale 25 luglio 2016, e' effettuato dalla Capitaneria di porto di iscrizione del candidato mediante la compilazione del modello di cui all'allegato 1 al presente decreto per i certificati di competenza (CoC) e del modello di cui all'allegato 2 al presente decreto per i certificati di addestramento (CoP). 4. La Capitaneria di porto di iscrizione del candidato, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmette alla Direzione marittima o alla Capitaneria di porto, la richiesta di ammissione agli esami in bollo, unitamente alla scheda di attestazione dei requisiti di cui al comma 3.
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| Art. 4 Composizione della commissione di esame per i certificati di competenza
1. La commissione d'esame per il rilascio dei certificati di competenza e' istituita, con decreto del direttore marittimo, presso ciascuna Direzione marittima ed e' composta dai seguenti membri: 1.1. certificazioni di coperta: a) direttore marittimo della Direzione marittima ove si svolge l'esame, o da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto da lui delegato - presidente; b) comandante su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT, in possesso di un certificato di competenza in corso di validita' e che abbia maturato un esperienza professionale di almeno 5 anni di navigazione a livello direttivo su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT - membro; c) laureato docente di navigazione, sicurezza, teoria e manovra della nave, anche in quiescenza - membro; d) un ufficiale inferiore del Corpo delle capitanerie di porto o impiegato civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - segretario; 1.2. certificazioni di macchina: a) direttore marittimo della Direzione marittima ove si svolge l'esame, o da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto da lui delegato - presidente; b) direttore di macchina su navi dotate di motore principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, in possesso di un certificato di competenza in corso di validita' che abbia maturato un esperienza professionale di almeno 5 anni di navigazione a livello direttivo su navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 3000 KW - membro; c) laureato docente di ingegneria meccanica e tecnologia anche in quiescenza - membro; d) funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti laureato in ingegneria navale, oppure un laureato in ingegneria navale e meccanica, oppure ufficiale del genio navale, in servizio, con titolo di tecnico navale - membro; e) ufficiale inferiore del Corpo delle capitanerie di porto o impiegato civile del Ministero dei trasporti - segretario. 2. Per la prova di inglese la commissione di esame e' integrata da un docente di lingua inglese, anche in quiescenza - membro. 3. Per il solo certificato di competenza di ufficiale elettrotecnico, la commissione d'esame e' integrata da un laureato docente di ingegneria meccanica e tecnologia anche in quiescenza - membro. 4. Le commissioni d'esame sono integrate, a discrezione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche da un funzionario dallo stesso designato in qualita' di membro.
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| Art. 5 Composizione della commissione di esame per i certificati di addestramento
1. La commissione d'esame per il rilascio dei certificati di addestramento e' istituita, con decreto del capo del Compartimento marittimo, presso ciascuna Capitaneria di porto ed e' composta dai seguenti membri: 1.1. certificazioni di coperta: a) capo del Compartimento marittimo ove si svolge l'esame o ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto da lui delegato - presidente; b) comandante o primo ufficiale su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT, ovvero su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, in possesso di un certificato di competenza in corso di validita' - membro; c) un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o impiegato civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - segretario; 1.2. certificazioni di macchina: a) capo del Compartimento marittimo ove si svolge l'esame, o ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto da lui delegato - presidente; b) direttore o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, ovvero su navi con apparato motore principale di potenza compresa tra 750 e 3000 KW - membro; c) sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, o impiegato civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - segretario. 2. Per la prova della lingua inglese la commissione di esame e' integrata da un docente in lingua inglese, anche in quiescenza - membro.
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| Art. 6 Accertamento delle competenze e superamento esami
1. L'accertamento delle competenze per il conseguimento dei certificati di competenza e di addestramento di cui all'art. 1 del presente decreto e' effettuato secondo le seguenti modalita': a) prova scritta di inglese tecnico (ove prescritta): il candidato deve tradurre in modo corretto 20 frasi, di cui 10 frasi dall'inglese tecnico all'italiano e 10 frasi dall'italiano all'inglese tecnico. Il giudizio di valutazione e' espresso secondo la scala tassonomica riportata nell'allegato A al presente decreto e la prova e' superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6); b) prova pratica: il giudizio di valutazione e' espresso secondo la scala tassonomica riportata nell'allegato B al presente decreto e la prova e' superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6); c) prova orale: il giudizio di valutazione e' espresso secondo la scala tassonomica riportata nell'allegato C al presente decreto e la prova e' superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). 2. L'esame e' superato se tutte le prove previste hanno avuto esito favorevole. La Direzione marittima, o la Capitaneria di porto, che ha emanato il bando di esame, trasmette alla Capitaneria di porto di iscrizione del candidato la comunicazione degli esiti dell'esame sostenuto e, per conoscenza, al candidato stesso. 3. Qualora il candidato non abbia superato una delle prove previste, puo' ripeterla entro 12 mesi dalla data di effettuazione della stessa. Nel caso in cui il candidato non ripeta la prova oppure consegua nuovamente un esito negativo, deve ripetere tutte le prove di esame previste per il certificato di competenza, o addestramento, da conseguire.
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| Art. 7
(Programma di esame per la certificazione di competenza di cui alla Regola II/1 a livello operativo - Ufficiale di coperta) Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 8
(Programma di esame per la certificazione di competenza di cui alla Regola II/3 a livello operativo - Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri) Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 9
(Programma di esame per le certificazioni di competenza di cui alle Regole II/2 a livello direttivo - Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT e Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT) Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 10
(Programma di esame per la certificazione di competenza di cui alla Regola III/1 a livello operativo - Ufficiale di macchina) Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 11
(Programma di esame per la certificazione di competenza di cui alla Regola III/6 a livello operativo - Ufficiale Elettrotecnico) Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 12
(Programma di esame per le certificazioni di competenza di cui alle Regole III/2 e III/3 a livello direttivo - Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW e Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW -) Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 13
(Programma di esame per la certificazione di addestramento di cui alla Regola II/4 a livello di supporto - Comune di guardia in coperta) Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 14
(Programma di esame per la certificazione di addestramento di cui alla Regola II/5 a livello di supporto - Marittimo abilitato di coperta) Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 15
(Programma di esame per la certificazione di addestramento di cui alla Regola III/4 a livello di supporto - Comune di guardia in macchina) Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 16
(Programma di esame per la certificazione di addestramento di cui alla Regola III/5 a livello di supporto - Marittimo abilitato in macchina) Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 17
(Programma di esame per la certificazione di addestramento di cui alla Regola III/7 a livello di supporto - Comune elettrotecnico) Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 18 (norme abrogate) Parte di provvedimento in formato grafico
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