Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2016 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO




Art. 1.
Finalita'

Fare! e' un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalita' il conseguimento del Federalismo attraverso metodi democratici.


 
Allegato 1

Art. 1.
Finalita'

[inserire il nome della Macroregione o Regione] (di seguito: «Macroregione o Regione») e' un'associazione non riconosciuta costituita con lo scopo di promuovere le finalita' del movimento politico Fare! dando attuazione, nel proprio ambito territoriale alla linea politica, programmatica e d'azione generale da questo stabilite.
La Regione o Macroregione si impegna a rispettare i principi e le norme dello statuto del Fare! e dei relativi regolamenti. Essa aderisce al Fare! previa approvazione del Congresso confederale.
Il presente statuto recepisce il modello allegato allo statuto del Fare!.
Le proposte di modifica del presente statuto sono presentate alla Commissione statuto e regolamenti del Fare! che, previo parere favorevole del Segretario confederale, le sottopone al Consiglio confederale del Fare!, in conformita' a quanto previsto nello statuto del Fare!. Il Consiglio confederale esprime un parere sulle modifiche che dovranno essere deliberate dal Congresso regionale o macroregionale; l'accoglimento di tale parere e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Macroregione o Regione al Fare!.
La Commissione statuto e regolamenti del Fare! predispone, altresi', il testo dei regolamenti della Regione o Macroregione ed e' competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione statuto e regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario confederale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle Regioni o Macroregioni sono approvati dai relativi Consigli regionali o macroregionali, tuttavia l'adozione del testo su cui il Segretario confederale ha espresso parere favorevole e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Macroregione o Regione al Fare!.
Il Consiglio confederale con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti puo' deliberare l'esclusione della Regione o Macroregione dal Fare! qualora la Regione o Macroregione stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale del Fare! e con quanto previsto dal suo statuto e dai relativi regolamenti.


 
Art. 2.
Struttura organizzativa del Fare!

Fare! e' una confederazione composta da Macroregioni o Regioni costituite in forma di associazioni non riconosciute.
Il Consiglio confederale puo', con apposita delibera, approvare la costituzione di altre Macroregioni o Regioni, riconoscendone ufficialmente l'adesione al Fare!. La definizione dei confini territoriali delle Macroregioni o Regioni spetta al Consiglio confederale.
Il Consiglio confederale puo' deliberare, altresi', l'adesione al Fare! di altre associazioni e l'adesione del Fare! ad altre associazioni od organismi internazionali, in conformita' a quanto previsto in un apposito regolamento.


 
Art. 2.
Struttura organizzativa della Macroregione o Regione

La Macroregione o Regione gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente statuto e da quello del Fare!.
La Macroregione o Regione puo' articolarsi al suo interno in Gruppi provinciali e comunali o intercomunali (di seguito, insieme: «delegazioni territoriali»).
L'organizzazione interna di ciascuna delegazione territoriale e' disciplinata in un apposito regolamento nel rispetto dei principi stabiliti nel presente statuto e in quello del Fare!.
Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettivita' giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, si procede alla redazione di uno statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall'art. 1 per l'approvazione delle modifiche dello statuto delle Macroregioni o Regioni e per l'approvazione dei regolamenti delle Macroregioni o Regioni.


 
Art. 3.
Simbolo

Il simbolo del Fare! appartiene esclusivamente al Fare!. E' costituito da un logo circolare a sfondo bianco delimitato a sinistra da una lunetta di colore verde e a destra da una lunetta di colore rosso. A sinistra, collocato a mezza altezza, e' rappresentato un faro stilizzato di colore grigio scuro dalla cui lanterna esce un fascio di colore giallo sottolineato da una linea rastremata da destra a sinistra di colore grigio scuro. In posizione centrale, a destra del faro campeggia la scritta «FARE!» in maiuscolo di colore giallo bordata di grigio scuro. Nella parte inferiore e' presente una linea di colore grigio scuro, rastremata da destra a sinistra, curvata con il centro di curvatura posto verso il basso, che interseca a sinistra la base del faro stilizzato precedentemente descritto. Al di sotto di questa e' presente un settore giallo. Nel settore inferiore giallo, campeggia al centro la scritta di colore grigio scuro «CON» e piu' in basso «FLAVIO» e «TOSI», quest'ultimo in grassetto sempre di colore grigio scuro.
Il Consiglio confederale concede, in conformita' ad un apposito regolamento dallo stesso deliberato, l'utilizzo del simbolo alle Macroregioni o Regioni regolarmente costituite ai sensi del presente statuto e per il perseguimento delle finalita' in questo indicate, fatto salvo quanto previsto di seguito per l'utilizzo del simbolo a fini elettorali. La concessione del simbolo puo' essere revocata dal Consiglio confederale.
Il simbolo e' anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee. Limitatamente alle elezioni regionali ed amministrative, il coordinamento macroregionale o regionale puo' adattare il simbolo inserendo eventuali elementi aggiuntivi, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio confederale.
In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte delle Macroregioni o Regioni per ogni singola elezione, politiche, europee, regionali e amministrative, deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario.
Il Consiglio confederale, per tutti i tipi di elezioni, puo' apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute piu' opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.


 
Art. 3.
Simbolo

La Macroregione o Regione utilizza il simbolo del Fare! secondo quanto previsto nello statuto del Fare! e nei relativi regolamenti. Tale simbolo, di proprieta' esclusiva dell'associazione confederale Fare!, e' concesso in utilizzo alla Macroregione o Regione dal Consiglio confederale, in conformita' all'apposito regolamento. La concessione del simbolo puo' essere revocata dal Consiglio confederale.
Il simbolo e' anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee.
Limitatamente alle elezioni regionali e amministrative la Macroregione o Regione puo' modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio confederale.
In ogni caso, l'utilizzo del simbolo da parte delle Regioni/Macroregioni per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Consiglio confederale.


 
Art. 4.
Sede del Fare!

Fare! ha sede legale in Verona, via delle Nazioni n. 19.


 
Art. 4.
Sede e denominazione della Macroregione o Regione

La Macroregione o Regione ha sede in [...], via [...].
Le denominazione della Macroregione o Regione fa parte esclusivamente del patrimonio del Fare!. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, la Macroregione o Regione dovesse non essere piu' ricompresa all'interno del Movimento non deterra' piu' alcun diritto in relazione all'utilizzo della denominazione e sara' obbligata a deliberare il proprio cambio di denominazione.


 
Art. 5.
Fondatori del Fare!.

I fondatori sono le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Movimento in data 20 luglio 2015.
I fondatori sono membri di diritto del Congresso confederale.


 
Art. 5.
Scioglimento della Macroregione o Regione

Lo scioglimento volontario della Macroregione o Regione puo' essere deliberato dal Congresso regionale o macroregionale, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti.
In caso di scioglimento della Macroregione o Regione, per qualunque causa, il patrimonio di questa e' devoluto al Fare!.


 
Art. 6.
Scioglimento del Fare!

Lo scioglimento del Fare! puo' essere deliberato dal Congresso, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento del Fare! per qualunque causa, vi e' obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', secondo la normativa allora vigente.


 
Art. 6.
Iscrizione alla Macroregione o Regione

Alla luce della struttura confederale del Movimento, l'acquisizione della qualifica di associato del Fare! implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di associato della Macroregione o Regione che ha rilasciato la tessera.
Gli associati appartengono a due qualifiche differenti:
associati soci;
associati amici.
L'associato all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare al gruppo territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Confederale. La quota e' intrasmissibile e deve essere versata direttamente dall'associato. L'elenco degli iscritti e' trasmesso al Consiglio confederale.
A ciascun associato e' rilasciata una tessera emessa esclusivamente dal Fare! La Macroregione o Regione adotta esclusivamente la tessera del Fare! quale tessera sociale ed e' delegata al suo rilascio.
La Macroregione o Regione recepisce integralmente la disciplina dello statuto del Fare! e dei relativi regolamenti per quanto riguarda l'acquisizione e il mantenimento della qualifica di associato e le categorie di associati.


 
Art. 7.
Organi del Fare!

Sono organi del Fare!:
il Congresso confederale;
il Consiglio confederale;
il Presidente confederale;
il Segretario confederale;
l'Organo amministrativo confederale;
l'Organo confederale di controllo sull'amministrazione;
il Coordinatore organizzativo confederale;
la Commissione statuto e regolamenti;
il responsabile dei regolamenti e del tesseramento;
il responsabile del trattamento dei dati personali.


 
Art. 7.
Organi delle Macroregioni o Regioni

Sono organi della Macroregione o Regione:
il Congresso macroregionale o regionale;
il Consiglio macroregionale o regionale;
il Segretario macroregionale o regionale;
il Presidente macroregionale o regionale;
l'Amministratore macroregionale o regionale;
il Collegio dei sindaci macroregionale o regionale;
il Responsabile organizzativo macroregionale o regionale.


 
Art. 8.
Il Congresso confederale

Il Congresso confederale e' l'organo rappresentativo di tutti gli associati del Fare! e delle Macroregioni o Regioni ed e' competente per le modifiche del presente statuto.
Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Fare! e valuta le attivita' svolte dalle Macroregioni o Regioni. Partecipano al Congresso confederale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi regionali delle rispettive Macroregioni o Regioni.
Il Congresso confederale e' convocato in via ordinaria dal Segretario confederale ogni 3 (tre) anni; e' convocato in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri Consiglio confederale o su richiesta del Segretario confederale.
Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso.


 
Art. 8.
Il Congresso regionale o macroregionale

Alla luce della struttura confederale del Movimento, il Congresso regionale o macroregionale e' l'organo plenario rappresentativo di tutti gli associati della Macroregione o Regione ai sensi dell'art. 6.
Stabilisce la linea politica e programmatica della Macroregione o Regione, in conformita' con le linee politica, programmatica e d'azione stabilite dal Congresso confederale e dal Consiglio confederale ed esamina le attivita' svolte dagli organi ad esso assoggettati.
Il Congresso macroregionale o regionale e' convocato dal Segretario macroregionale o regionale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via straordinaria su richiesta del Consiglio Macroregione o Regione con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti o su richiesta del Consiglio confederale o per iniziativa stessa del Segretario macroregionale o regionale.
Al Congresso della Macroregione o Regione partecipano con diritto di voto i Soci della Macroregione o Regione.
Ai Congressi delle Macroregioni o delle Regioni puo' partecipare, senza diritto di voto, il Segretario confederale del Fare!. Il Congresso delibera a maggioranza dei presenti.
Il Congresso elegge tra i propri soci:
il Segretario Macroregione o Regione;
i componenti elettivi del Consiglio macroregionale o regionale il cui numero e' definito da un apposito regolamento;
i delegati al Congresso confederale;
Il Regolamento del Congresso della Macroregione o Regione, in deroga alla procedura prevista all'art. 1, e' predisposto dal Consiglio della stessa ed approvato dal Consiglio confederale.
Il Congresso Macroregione o Regione e' l'organo competente per le modifiche al presente statuto fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio confederale secondo la procedura prevista all'art. 1.


 
Art. 9.
Elezioni del Congresso confederale

Il Congresso confederale elegge il Segretario confederale.
Tale carica e' incompatibile con qualsiasi altra carica nel Fare! o nelle Macroregioni o Regioni.
Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio confederale, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 11, terzo comma.


 
Art. 9.
Il Consiglio della Macroregione o Regione

Il Consiglio della Macroregione o Regione determina l'azione della Macroregione o Regione, in attuazione delle linee politica, programmatica e d'azione stabilite dal Congresso confederale e dal Consiglio confederale.
Nomina il responsabile della rendicontazione contabile provinciale, su proposta del Consiglio provinciale competente.
Il Consiglio della Macroregione o Regione e' composto da:
il Segretario;
il Presidente;
l'Amministratore;
i coordinatori di ciascun Gruppo provinciale;
i membri eletti dal Congresso della Macroregione o Regione.
Partecipano al Consiglio della Macroregione o Regione con il solo diritto di intervento:
i membri del Consiglio Confederale di competenza della Macroregione o Regione;
i vice Segretari della Macroregione o Regione;
i Capigruppo ai Consigli regionali del territorio di appartenenza;
il responsabile organizzativo della Macroregione o Regione, il quale provvedera' alla redazione del relativo verbale.
Con apposita delibera, il Consiglio della Macroregione o Regione puo' estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti al Fare!. La partecipazione potra' essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera e' revocabile dal Consiglio stesso.
Il Consiglio della Macroregione o Regione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, il voto del Segretario macroregionale o regionale vale doppio.
E' di competenza del Consiglio della Macroregione o Regione:
approvare nei termini di legge il rendiconto della Macroregione o Regione;
deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate per legge o per statuto ad altri organi;
controllare la regolare tenuta del libro degli Associati tenuto dall'Organo provinciale;
deliberare in ordine alla decadenza degli associati nei casi previsti dal presente statuto e dal Regolamento confederale;
assumere le decisioni in merito ad eventuali alleanze in occasione di elezioni regionali e amministrative ed approvare le relative liste elettorali e le candidature dei Governatori, dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia;
proporre le candidature per le elezioni europee e politiche da inviare al Consiglio confederale;
nominare, con possibilita' di revoca in caso di giusta causa, il Collegio dei sindaci della Macroregione o Regione.
Il Consiglio della Macroregione o Regione dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Segretario della stessa, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la meta' dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto e' facoltativa. Tra i membri eletti dal Congresso della Macroregione o Regione, quello che, senza giustificato motivo, risulti assente a due riunioni, anche non consecutive, e' dichiarato decaduto con delibera dello stesso Consiglio ed e' sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso della Macroregione o Regione.


 
Art. 10.
I delegati al Congresso confederale

Il Consiglio confederale determina il numero totale dei delegati al Congresso confederale. Su tale base si procede alla suddivisione tra le varie Macroregioni o Regioni secondo la seguente formula proporzionale:
numero delegati: totale voti = X : voti Macroregione o Regione, (il numero dei delegati sta al totale dei voti, come i delegati delle Regioni stanno ai voti della Macroregione o Regione) ovvero la proporzione tra il numero dei delegati al Congresso confederale stabilito dal Consiglio confederale, il numero totale dei voti ottenuti dal Fare! nelle ultime elezioni politiche o europee precedenti al Congresso ed il totale dei voti conseguiti dal Fare! nelle singole Macroregioni o Regioni.
Sono membri di diritto, con potere di voto: il Presidente confederale, il Segretario confederale, i membri del Consiglio confederale, i fondatori, i Presidenti delle Macroregioni o delle Regioni, i Segretari macroregionali o Regionali, i Coordinatori provinciali delle Regioni, i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle aree metropolitane, purche' in regola con le norme sul tesseramento.
Il Consiglio confederale ha la facolta' di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe.


 
Art. 10.
Il Segretario macroregionale o regionale

Il Segretario macroregionale o regionale rappresenta, politicamente e legalmente, la propria Macroregione o Regione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Segretario macroregionale o regionale dura in carica 3 (tre) anni.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario macroregionale o regionale, il Presidente macroregionale o regionale convoca il Congresso macroregionale o regionale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario macroregionale o regionale. Il Congresso macroregionale o regionale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario macroregionale o regionale.
Il Segretario macroregionale o regionale esegue e coordina le direttive del Congresso macroregionale o regionale; convoca il Consiglio macroregionale o regionale e ne coordina le attivita' riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto.
Il Segretario macroregionale o regionale nomina o revoca l'Amministratore della Macroregione o Regione.
Il Segretario macroregionale o regionale nomina o revoca uno o piu' suoi vice, per un massimo di 3 (tre).
Il Segretario macroregionale o regionale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente statuto.
Il Segretario macroregionale o regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci con possibilita' di poter delegare parte dei suoi poteri: il responsabile organizzativo macroregionale o regionale.
L'avvenuta nomina o revoca e' comunicata al Consiglio macroregionale o regionale.
Il Segretario macroregionale o regionale propone al Consiglio macroregionale o regionale l'eventuale istituzione di altri organi e la nomina dei relativi componenti.


 
Art. 11.
Il Consiglio confederale

Il Consiglio confederale determina l'azione generale del Fare! in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso confederale.
Dura in carica 3 (tre) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di piu' della meta' dei suoi membri.
Il Consiglio confederale e' composto da:
il Presidente confederale;
il Segretario confederale;
l'Amministratore confederale;
il Coordinatore organizzativo confederale;
il Presidente della Commissione statuto e regolamenti;
i Segretari di ciascuna Macroregione o Regione;
23 (ventitre) membri eletti dal Congresso confederale assegnati alle Macroregioni/Regioni, in base alla seguente formula proporzionale: n. 23 membri elettivi del Consiglio confederale: totale voti = X : voti Macroregione o Regione, ovvero la proporzione tra il numero dei Consiglieri federali (23), il totale dei voti conseguiti dal Fare! nelle ultime elezioni politiche o europee precedenti al congresso ed il numero totale dei voti ottenuti dal Fare! nelle singole Macroregioni o Regioni.
Fare! tutela le minoranze, ove presenti, e, a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e di voto in seno al Consiglio confederale al candidato alla carica di Segretario confederale che risulti il primo dei non eletti.
Partecipano, con il solo diritto di intervento i tre (3) Vicesegretari federali, il responsabile dei Regolamenti e del tesseramento, il Presidente del Gruppo Fare! alla Camera dei deputati, il Presidente del Gruppo Fare! al Senato della Repubblica, il Capodelegazione del Fare! al Parlamento europeo.
Il Consiglio confederale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello statuto.
In caso di parita' di voti, il voto del Segretario confederale vale doppio.
Con apposita delibera, il Consiglio confederale puo' estendere la partecipazione alle proprie riunioni, od alle riunioni dei Consigli macroregionali o regionali, anche ad altri appartenenti al Fare!. La partecipazione potra' essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera e' revocabile dal Consiglio confederale.


 
Art. 11.
Il Presidente macroregionale o regionale

Il Presidente macroregionale o regionale e' eletto dal Consiglio macroregionale o regionale e dura in carica 3 (tre) anni. E' membro del Consiglio macroregionale o regionale ed e' altresi' membro senza diritto di voto del Consiglio confederale.
Il Presidente ed il Segretario macroregionale o regionale devono appartenere a due diversi gruppi provinciali, ove esistenti. Il Presidente presiede il Consiglio macroregionale o regionale in assenza del Segretario macroregionale o regionale.
In caso di dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio macroregionale o regionale e di impedimento o dimissioni del Segretario regionale o macroregionale, il Presidente macroregionale o regionale assume i poteri e le competenze del Consiglio macroregionale o regionale e convoca entro 120 (centoventi) giorni il Congresso macroregionale o regionale straordinario per il rinnovo degli organi.


 
Art. 12.
Competenze del Consiglio confederale

E' di competenza del Consiglio confederale:
a) nominare il Presidente confederale;
b) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per statuto, ad altri organi;
c) approvare nei termini di legge, il rendiconto del Fare! predisposto dall'Organo amministrativo confederale;
d) rilasciare un parere ai sensi dell'art. 26 sulle proposte di modifica degli statuti delle Macroregioni o Regioni ad esso sottoposte dalla Commissione statuto e regolamenti secondo l'art. 18;
e) stabilire l'importo delle quote associative;
f) nominare il responsabile del trattamento dei dati personali;
g) approvare i regolamenti del Fare! predisposti dalla Commissione Statuto e Regolamenti ai sensi dell'art. 18;
h) vigilare sul comportamento politico delle Macroregioni o delle Regioni.
E' organo di ultima istanza degli associati soggetti a provvedimenti di espulsione/sospensione.
In occasione di consultazioni elettorali politiche, europee il Consiglio confederale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari macroregionali o regionali e dei relativi Consigli e delibera, altresi', gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici.
Il Consiglio confederale dura in carica 3 (tre) anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario confederale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il membro eletto al Consiglio confederale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni anche non consecutive, e' considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio confederale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso confederale. Analogamente si provvedera' alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti della stessa Macroregione o Regione del membro da sostituire, il relativo Consiglio competente provvedera' direttamente alla nomina di un suo rappresentante.
Le dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio confederale comportano la convocazione automatica del Congresso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dall'evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio confederale vengono assunte dal Segretario confederale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal Presidente confederale. Sino alla nomina del nuovo Consiglio confederale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.


 
Art. 12.
L'Amministratore macroregionale o regionale

L'Amministratore macroregionale o regionale, nominato dal Segretario macroregionale o regionale, e' competente per la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Macroregione o Regione. L'Amministratore macroregionale o regionale puo' essere revocato in ogni momento dal Segretario macroregionale o regionale.
L'Amministratore macroregionale o regionale gestisce il patrimonio della macroregione o della regione ed e' competente per:
l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonche' per le richieste di fideiussioni sul territorio dell'Unione europea ed investimenti non speculativi;
la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
la sottoscrizione di mandati di pagamento;
l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti alla Macroregione o Regione;
la gestione della contabilita' della Macroregione o Regione, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalita' conseguenti, in conformita' alle leggi vigenti in materia;
ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.
L'Amministratore macroregionale o regionale puo' delegare, ed autorizzare la sub-delega agli organismi territoriali di livello inferiore, le proprie competenze al livello del gruppo provinciale.
L'Amministratore macroregionale o regionale trasmette semestralmente al Comitato amministrativo confederale una rendicontazione sull'utilizzo da parte della Macroregione o Regione dei fondi erogati dal Fare! in particolare e su tutta la gestione, ivi compresa quella delle risorse umane.


 
Art. 13.
Il Presidente confederale

Il Presidente confederale e' nominato dal Consiglio confederale e dura in carica 3 (tre) anni.
Il Presidente confederale e' garante dell'unita' del Fare! ed e' membro di diritto del Consiglio confederale.
In caso di contestuali dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio confederale e di impedimento o dimissioni del Segretario confederale, il Presidente confederale assume i poteri e le competenze del Consiglio confederale e convoca entro 120 (centoventi) giorni il Congresso confederale straordinario per il rinnovo degli organi elettivi. Sino alla nomina del nuovo Consiglio confederale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.


 
Art. 13.
Il Collegio dei sindaci macroregionale o regionale

Il Collegio dei sindaci macroregionale o regionale, nominato dal Consiglio macroregionale o regionale, e' composto da un membro effettivo e uno supplente. I membri del Collegio dei sindaci macroregionale o regionale durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. In ogni caso i membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.
I membri del Collegio dei Sindaci devono essere dotati di idonei requisiti di professionalita'. L'eventuale compenso e' determinato dal Segretario macroregionale o regionale all'atto della nomina.
Il Collegio dei sindaci macroregionale o regionale vigila in conformita' alle disposizioni di legge. Interviene alle riunioni del Congresso macroregionale o regionale e del Consiglio macroregionale o regionale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione.
Il Collegio dei Sindaci macroregionale o regionale presenta una propria relazione annuale che e' allegata al rendiconto della Macroregione o Regione.
I membri del Collegio macroregionale o regionale non possono rivestire altre cariche all'interno del Fare! o delle Regioni/Macroregioni.
Non possono essere nominati membri del Collegio sindacale macroregionale o regionale di Controllo sull'Amministrazione coloro che rivestono cariche nel Fare! o nelle Regioni/Macroregioni.
Il Consiglio macroregionale o regionale vigila sul rispetto di tali requisiti.


 
Art. 14.
Il Segretario confederale

Il Segretario confederale rappresenta politicamente e legalmente il Fare! di fronte a terzi. Il Segretario confederale e' altresi' autorizzato a presentare querele, attivare giudizi in sede civile e penale e svolgere ogni e qualsivoglia attivita', che lo stesso riterra' utile, in favore del Movimento avanti a qualsiasi autorita' giurisdizionale. Il Segretario confederale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente statuto.
Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi del Fare! e vigila sul comportamento politico delle Macroregioni o Regioni. Esegue e coordina le direttive del Congresso confederale dando attuazione alla linea politica e programmatica del Fare!; convoca e presiede il Consiglio confederale, ne coordina le attivita', riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per il Fare!. Su delibera del Consiglio confederale, egli puo' delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale. Ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Fare!, ove non attribuiti ad altri organi.
Il Segretario confederale dura in carica 3 (tre) anni. Egli nomina e revoca 3 (tre) suoi vice scegliendoli tra i Soci appartenenti a 3 (tre) Macroregioni o Regioni diverse.


 
Art. 14.
Il Responsabile organizzativo macroregionale o regionale

Le competenze del Responsabile organizzativo macroregionale o regionale sono disciplinate da un apposito regolamento emanato dal Consiglio macroregionale o regionale.


 
Art. 15.
L'Organo amministrativo confederale

La gestione amministrativa ed economico-finanziaria del Fare! spetta all'Organo amministrativo confederale, costituito da un unico membro oppure da 3 (tre) membri. I componenti sono nominati dal Segretario confederale tra i Soci. L'Organo amministrativo confederale puo' essere revocato in ogni momento dal Segretario confederale.
Nel caso in cui l'Organo amministrativo confederale sia costituito da 3 (tre) membri, il Segretario confederale nomina tra questi l'Amministratore confederale al quale possono essere delegate competenze proprie dell'Organo amministrativo confederale. L'Amministratore confederale e' anche Presidente dell'Organo amministrativo confederale. L'Amministratore confederale convoca l'Organo amministrativo confederale che delibera a maggioranza.
L'Organo amministrativo confederale gestisce il patrimonio del Fare!.
L'Organo amministrativo confederale, nel rispetto delle linee guida assunte dal consiglio confederale, decide:
l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;
la possibile erogazione di apporti a favore di una o piu' Macroregioni o Regioni.
All'Organo amministrativo confederale spetta inoltre:
l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonche' le richieste di fideiussioni, sul territorio dell'Unione europea ed investimenti non speculativi;
la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
la sottoscrizione di mandati di pagamento;
l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Fare! ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario confederale;
la gestione della contabilita' del Fare! la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto con nota integrativa e relazione sulla gestione e l'adempimento di tutte le formalita' conseguenti, in conformita' alle leggi vigenti in materia;
ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.
Le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito dal Consiglio confederale devono essere autorizzate congiuntamente dai tre membri dell'Organo amministrativo confederale. Nel caso in cui l'Organo amministrativo confederale sia costituito da un unico membro, le operazioni predette devono essere autorizzate congiuntamente dal Segretario confederale e dall'Amministratore confederale.
L'Organo amministrativo confederale controlla l'intero iter amministrativo e puo' accedere a tal fine alla documentazione bancaria e contabile delle Macroregioni o Regioni.
L'Organo amministrativo confederale riceve semestralmente una rendicontazione da parte delle Macroregioni o Regioni sull'utilizzo dei fondi erogati dal Fare! e puo' richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario.


 
Art. 15.
Organizzazione interna delle delegazioni territoriali

Ai sensi dell'art. 2, la Macroregione o Regione puo' articolarsi al suo interno in Gruppi provinciali e Comunali, strutture che sono prive di soggettivita' giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, e che operano alla stregua di mere delegazioni territoriali della rispettiva Macroregione o Regione.
Il Gruppo provinciale e' l'organo che coordina l'attivita' dei Gruppi comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della provincia istituzionale. L'istituzione di un nuovo Gruppo provinciale e' deliberata dal Consiglio macroregionale o regionale.
Il Gruppo comunale e' l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi del Fare! e della relativa Macroregione o Regione. La competenza territoriale del Gruppo coincide, solitamente, con quella del Comune. Il Consiglio provinciale potra' estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai comuni limitrofi.
Ciascun gruppo e' rappresentato dal rispettivo Coordinatore e retto da un Consiglio di gruppo, eletti attraverso congressi.
L'organizzazione, le competenze e le funzioni dei Gruppi provinciali e comunali o di eventuali gruppi di lavoro, sono disciplinate da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio della Macroregione o Regione.
Il singolo Consiglio provinciale, tra le altre funzioni, puo' richiedere l'emissione di provvedimenti sanzionatori a carico degli iscritti, cosi' come previsto dall'art. 31, comma VI dello statuto del Fare!.
Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettivita' giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, si procede alla redazione di uno statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall'art. 18 dello statuto del Fare! per l'approvazione delle modifiche dello statuto delle Regioni/Macroregioni e per l'approvazione dei regolamenti delle Regioni/Macroregioni.


 
Art. 16.
Collegio sindacale

Il Collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio confederale. Il Consiglio confederale sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I componenti durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. I componenti scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.
I componenti devono essere dotati di idonei requisiti di professionalita' e almeno un membro tra quelli effettivi ed uno tra quelli supplenti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Il compenso e' determinato dal Segretario confederale all'atto della nomina.
Il Collegio sindacale vigila in conformita' alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni, anche con mezzi di telecomunicazione. Interviene alle riunioni del Congresso confederale, del Consiglio confederale e dell'Organo amministrativo confederale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione.
Il Collegio sindacale presenta una propria relazione annuale che e' allegata al rendiconto del Fare!.
I membri del Collegio sindacale non possono rivestire altre cariche all'interno del Fare! o delle Macroregioni o Regioni.
Non possono essere nominati nel Collegio sindacale coloro che rivestono cariche nel Fare! o nelle Macroregioni o Regioni.
Il Consiglio confederale vigila sul rispetto di tali requisiti.


 
Art. 16.
Patrimonio della Macroregione o Regione

Dalla data di costituzione della Macroregione o Regione, i beni e i rapporti giuridici attivi e passivi di cui questa acquisti la titolarita' costituiscono il patrimonio esclusivo della Macroregione o Regione.


 
Art. 17.
Il Coordinatore organizzativo confederale

Il Coordinatore organizzativo confederale e' nominato dal Segretario confederale, e' membro di diritto del Consiglio confederale. Coordina l'azione generale del Fare! sotto il profilo organizzativo e verifica l'applicazione delle linee d'azione generale espresse dal Consiglio confederale. Puo' partecipare, anche di sua iniziativa, ai lavori dei Consigli macroregionali o regionali e vigila sull'adozione ed attuazione delle delibere del Consiglio confederale verificando l'osservanza dello statuto e il comportamento degli organi del Fare! e delle Macroregioni o Regioni.


 
Art. 17.
Entrate

Le entrate della Macroregione o Regione sono costituite:
dalle quote associative annuali raccolte dalla Macroregione o Regione;
dagli incassi derivanti da manifestazioni organizzate sul territorio della Macroregione o Regione o dalla partecipazione della Macroregione o Regione a manifestazioni;
dagli eventuali apporti effettuati dal Fare!;
da donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente;
dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti. La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal Consiglio confederale.


 
Art. 18.
La Commissione statuto e regolamenti

La Commissione statuto e regolamenti ed il suo Presidente sono nominati dal Segretario confederale su proposta del Consiglio confederale. Formula proposte di modifica del presente statuto, che, previo parere favorevole del Segretario confederale, sottopone al Congresso confederale.
La Commissione statuto e regolamenti formula, altresi', proposte di modifica dello statuto delle Macroregioni o Regioni, che, previo parere favorevole del Segretario confederale, sottopone al Consiglio confederale. Ai sensi del precedente art. 12, il Consiglio confederale esprime un parere sulle modifiche dello statuto delle Macroregioni o Regioni, che dovranno comunque essere deliberate dal relativo Congresso macroregionale o regionale; tale parere e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Macroregione o Regione al Fare!.
La Commissione statuto e regolamenti predispone i regolamenti del Fare! e delle Macroregioni o Regioni ed e' competente per le modifiche degli stessi. A tal fine la Commissione statuto e regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario confederale esprime un parere preventivo vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti del Fare! sono approvati dal Consiglio confederale, i regolamenti delle Macroregioni o Regioni dai relativi Consigli. Quanto ai regolamenti delle Macroregioni o Regioni, l'adozione del testo proposto dalla Commissione statuto e regolamenti a seguito del parere del Segretario confederale e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Macroregione o Regione al Fare!


 
Art. 18.
Uscite

Le uscite della Macroregione o Regione sono le seguenti:
spese generali;
spese dell'apparato della Macroregione o Regione;
spese per il personale;
spese delle delegazioni territoriali;
spese derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
spese per la stampa, attivita' di informazione e propaganda tra cui l'editoria, la diffusione radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
spese per campagne elettorali;
altre spese che si rendono necessarie.


 
Art. 19.
Il Responsabile dei regolamenti e del tesseramento

Il Responsabile dei regolamenti e del tesseramento e' nominato dal Segretario confederale, partecipa senza diritto di voto al Consiglio confederale ed alla Commissione statuto e regolamenti e redige i verbali delle sedute. Controlla, inoltre, che il tesseramento e la distribuzione delle tessere sul territorio si svolgano correttamente, riferendo al Consiglio confederale.


 
Art. 19.
Rendiconto della Macroregione o Regione e controllo contabile

L'Amministratore della Macroregione o Regione predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio della Macroregione o Regione in conformita' alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio della Macroregione o Regione.
Il Consiglio della Macroregione o Regione approva il rendiconto predisposto dall'Amministratore della Macroregione o Regione. Il rendiconto approvato deve essere trasmesso all'Amministratore confederale che provvede ad allegarlo al rendiconto del Fare! in conformita' all'art. 6, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
La rendicontazione contabile delle Macroregioni o Regioni e' disciplinata da un apposito regolamento di contabilita'.
Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, la Macroregione o Regione si avvale della stessa societa' di revisione incaricata dal Fare! e iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per la societa' e la borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Alla societa' di revisione e' affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della Macroregione o Regione. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio della Macroregione o Regione, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.


 
Art. 20.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso del Fare! e delle Macroregioni o Regioni, in particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/03, c.d. Codice della privacy, e dalle relative delibere.


 
Art. 20.

Il Controllo sugli Organi della Macroregione o Regione e delle
delegazioni territoriali

Il controllo sugli organi della Macroregione o Regione e delle delegazioni territoriali e' esercitato secondo quanto previsto nello statuto del Fare! e nei relativi regolamenti.


 
Art. 21.
Patrimonio del Fare!

Il Fare! non persegue fini di lucro. Tutto quanto e' nella libera disponibilita' e godimento del Fare! costituisce il suo patrimonio.


 
Art. 21.
Il Controllo sugli associati del Fare! e della Macroregione
o Regione e i provvedimenti sanzionatori

Il controllo sugli associati del Fare! e della Macroregione o Regione e' esercitato secondo quanto previsto nello statuto del Fare! e nei relativi regolamenti.
DISPOSIZIONI FINALI

I. Per tutto quanto non previsto in questo Statuto, si applica la disciplina dello statuto del Fare! e dei relativi regolamenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. Fino allo svolgimento del successivo Congresso della Macroregione o Regione, il Segretario della Macroregione o Regione, su conforme delibera del Consiglio confederale, ha il potere di modificare la sede dell'associazione.


 
Art. 22.
Entrate

Le entrate del Movimento sono costituite:
dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni a livello confederale;
da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e da donazioni a favore del Fare!;
dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge, fatta salva rinuncia o diversa deliberazione del Consiglio confederale che ne determina la suddivisione;
dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;
da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.
Le risorse sono utilizzate secondo le modalita' stabilite dal Consiglio confederale.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.


 
Art. 23.
Uscite

Le spese del Movimento sono le seguenti:
spese generali del Fare!;
apporti che l'Organo Amministrativo confederale delibera di destinare alle Macroregioni o Regioni;
spese per il personale;
spese per la stampa, per le attivita' di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
spese per le campagne elettorali;
sovvenzioni a sostegno di altri movimenti;
spese per promuovere la parita' dei generi nella partecipazione alla politica;
spese per Scuole Quadri e per la formazione politica degli iscritti;
spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;
spese per finalita' sociali;
altre spese che si rendono necessarie.


 
Art. 24.
Rendiconto del Fare!

L'Organo amministrativo confederale predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio del Fare! in conformita' alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio confederale per la sua approvazione.
Il Consiglio confederale emana e pubblica sul sito internet del Fare! un regolamento interno di contabilita' ai fini dell'uniformazione della tenuta contabile.
Fare! assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilita' anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita'. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet del Fare! sono pubblicati lo statuto, il Rendiconto di esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa, la Relazione del Collegio sindacale e della Societa' di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto da parte del Consiglio confederale, nonche' ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.


 
Art. 25.
Garanzia di trasparenza e controllo contabile

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Segretario confederale del Fare!, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 7, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n 13, si avvale di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la Borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Alla societa' di revisione e' affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria del Fare!. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio del Fare!, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.


 
Art. 26.
Le Macroregioni o Regioni e i gruppi

Le Macroregioni o Regioni si impegnano a rispettare i principi e le norme del presente statuto e dei relativi regolamenti attuativi. Esse adottano un proprio statuto che recepisce il modello di statuto allegato. L'adesione delle Macroregioni o Regioni al Fare! e' deliberata dal Congresso confederale con l'approvazione del presente statuto.
Le proposte di modifica dello statuto delle Macroregioni o Regioni sono presentate alla Commissione statuto e Regolamenti del Fare!, che, previo parere favorevole del Segretario confederale ai sensi dell'art. 18, le sottopone al Consiglio confederale. Il Consiglio confederale esprime un parere sulle modifiche che dovranno comunque essere deliberate dal relativo Congresso macroregionale o regionale; tale parere e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Macroregione o Regione al Fare!.
La Commissione statuto e regolamenti del Fare! predispone, altresi', il testo dei regolamenti delle Macroregioni o Regioni ed e' competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione statuto e regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti Il Segretario confederale esprime un parere preventivo vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle Macroregioni o Regioni sono approvati dai relativi consigli, tuttavia l'adozione del testo proposto dalla Commissione statuto e regolamenti su cui il segretario confederale ha espresso parere favorevole e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Macroregione o Regione al Fare!.
Ciascuna Macroregione o Regione gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente statuto e ha liberta' di iniziativa e di attivita' nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso confederale e dal Consiglio confederale.
Le Macroregioni o Regioni devono prevedere come propri organi un Congresso, un Consiglio, un Segretario, un Presidente, un Organo amministrativo, un Collegio sindacale, un responsabile organizzativo.
Ogni Macroregione o Regione puo' articolarsi al suo interno in Gruppi provinciali e comunali (anche tra piu' Comuni aggregati tra loro).
Il Gruppo provinciale e' l'organo che autorizza l'istituzione e coordina l'attivita' dei Gruppi comunali o intercomunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della Provincia istituzionale. L'istituzione di un nuovo Gruppo provinciale deve essere deliberata dal Consiglio della Regione o Macroregione.
Il Gruppo comunale (o intercomunale) e' l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi del Fare! e della relativa Macroregione o Regione. La competenza territoriale del Gruppo coincide con quella del Comune o dei Comuni interessati.
Ciascun gruppo e' rappresentato dal rispettivo Coordinatore e retto da un Consiglio di gruppo eletti attraverso congressi.
L'organizzazione, le competenze e le funzioni dei gruppi provinciali, comunali o intercomunali sono disciplinate da appositi regolamenti.
Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettivita' giuridica e autonomia patrimoniale e finanziaria deve procedere alla redazione di uno statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall'art. 18 per l'approvazione delle modifiche dello statuto delle Macroregioni o Regioni e per l'approvazione dei regolamenti delle Macroregioni o Regioni.


 
Art. 27.
Iscrizione al Fare!

Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente statuto possono liberamente iscriversi al Fare!, conseguendo la qualifica di associato. Alla luce della struttura confederale del Movimento, l'acquisizione della qualifica di associato del Fare! implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di associato della Macroregione o Regione che ha rilasciato la tessera.
Gli associati appartengono a due categorie differenti:
soci;
amici.
I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti a Fare! e alla Macroregione o Regione di riferimento per competenza territoriale come Amico.
L'associato all'atto dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, deve versare al gruppo territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio confederale. La quota e' intrasmissibile e deve essere versata direttamente dall'associato. L'elenco degli iscritti e' trasmesso al competente organo del Fare!.
A ciascun associato (socio o amico) e' rilasciata una tessera emessa da Fare!. Le Macroregioni o Regioni adottano la tessera del Fare! quale tessera sociale.
La quota associativa e' assegnata direttamente alla Macroregione o Regione di competenza.
Il Consiglio confederale autorizza le Macroregioni o Regioni e i relativi gruppi al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla riscossione della quota associativa.
Fare! promuove la parita' dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
L'acquisizione e il mantenimento della qualita' di associato del Fare! e della Macroregione o Regione di riferimento per competenza territoriale e' disciplinato in un apposito regolamento del Fare!.


 
Art. 28.
Associati - soci e amici

a) Gli Associati «soci» hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Fare! e della Macroregione o Regione di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio confederale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente statuto e dai relativi regolamenti.
Sia la prima tessera da Socio che, in caso di rinnovo, le successive sono rilasciate dai gruppi territorialmente competenti.
I requisiti e le modalita' di acquisizione della qualifica di Socio sono disciplinate dall'apposito regolamento del Fare!.
La qualifica di Socio e' incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento politico, associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche non autorizzate dall'organo competente o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dal Fare!.
Il verificarsi di tale incompatibilita' e' motivo di espulsione dal Fare! e dalla Macroregione o Regione di riferimento per competenza territoriale, secondo il procedimento di cui all'art. 31.
b) Gli Associati «amici» non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno del Fare! e della Macroregione o Regione di riferimento per competenza territoriale, ne' hanno il dovere di partecipare alla vita attiva di queste. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Coordinatore provinciale o, nel caso in cui la Macroregione o Regione non abbia un Gruppo provinciale, dal Segretario macroregionale o regionale. Nel caso in cui gli Associati amici adottino comportamenti contrari alle finalita' e agli interessi del Fare! o della Macroregione o Regione cui sono iscritti, possono essere cancellati da tale libro, a seguito di deliberazione inappellabile del Consiglio della Macroregione o Regione con conseguente perdita della qualifica di Associato amico e del diritto di iscriversi nuovamente al Fare!.
La tessera da Amico puo' essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la qualifica di Socio e' necessario che l'associato sia in possesso della tessera da Amico dell'anno in corso ed abbia conseguito l'anzianita' di tesseramento stabilita dall'apposito regolamento del Fare!.
Per quanto riguarda il declassamento da Socio ad Amico, il provvedimento e' adottato dall'organo competente in conformita' ad un apposito regolamento del Fare!.


 
Art. 29.
Decadenza degli associati

La qualita' di associato si perde:
per dimissioni;
per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine previsto dall'apposito regolamento;
per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente statuto e nel rispetto delle procedure stabilite da un apposito regolamento del Fare!;
per cancellazione dai libri sociali, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto.


 
Art. 30.
Il Controllo sugli Organi del Fare! e delle Macroregioni o Regioni

Il controllo sugli organi delle delegazioni territoriali e delle Macroregioni o Regioni e' fatto in conformita' al principio secondo cui gli organi del livello superiore controllano gli organi del livello inferiore.
L'organo che esercita il controllo puo' deliberare l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione del Fare! o, nei casi piu' gravi, puo' essere decretato lo scioglimento dell'organo.
La revoca del Segretario di una Macroregione o Regione o di una delegazione territoriale, o lo scioglimento del Consiglio di una Macroregione o Regione o di una delegazione territoriale sono deliberati dal competente organo di livello superiore. In caso di delibera di scioglimento dell'organo, deve contestualmente essere prevista, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire.
Il Consiglio confederale, su richiesta del Segretario confederale, puo' sciogliere il Consiglio macroregionale o regionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa, sostituendolo con un Commissario confederale. Tale deliberazione deve essere motivata e deve essere assunta con la maggioranza dei tre quinti dei membri del Consiglio confederale. Il Congresso straordinario del gruppo macroregionale o regionale sciolta dovra' tenersi entro il termine definito dal Consiglio confederale.
Con le medesime modalita' di cui al comma precedente il Consiglio confederale puo' deliberare l'esclusione della Macroregione o Regione dal Fare! qualora la Macroregione o Regione stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale del Fare! e con quanto previsto dal presente statuto e dai relativi regolamenti attuativi.
In situazioni di particolare urgenza, compreso il caso di dimissioni del Segretario di una Macroregione o Regione o di una delegazione territoriale o di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di una Macroregione o Regione o di una delegazione territoriale, il Segretario del livello superiore puo' nominare, con efficacia immediata, un Commissario.
Eccettuate le deliberazioni del Consiglio confederale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dall'apposito regolamento del Fare!, tutte le deliberazioni sono appellabili, entro quindici giorni dalla loro assunzione, con ricorso all'organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento. Il ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.


 
Art. 31.

Il Controllo sugli associati del Fare! e delle Macroregioni o Regioni
e i provvedimenti sanzionatori

Gli organi del Fare! e delle Macroregioni o Regioni vigilano sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte degli associati del presente statuto e degli statuti delle Macroregioni o Regioni.
Le sanzioni applicabili nei confronti dei soci sono:
la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi;
l'espulsione dal Fare! e dalla Macroregione o Regione di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnita' o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignita' di altri associati, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' del Fare! o della Macroregione o Regione o ne compromettano l'immagine politica.
Per indegnita' si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere associato del Fare! e della Macroregione o Regione e per offrirne un'immagine consona ai relativi principi ispiratori.
Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' del Fare! o delle Macroregioni o Regioni si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica del Fare! o delle Macroregioni o Regioni, ovvero cerchi di comprometterne l'unita' o il patrimonio ideale.
L'adesione a gruppi diversi da quelli legati (in termini di appartenenza e/o sostegno) al Movimento da parte di associati eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere regionale comprovata da documenti ufficiali e' causa di espulsione, a meno che l'adesione non sia stata previamente concordata con il Consiglio federale.
Il richiedente del provvedimento e' il Consiglio Provinciale a cui appartiene il socio.
Il richiedente deve inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio tramite lettera raccomandata A.R. al socio interessato e contestualmente inviarlo all'Organo giudicante (Consiglio macroregionale o Regionale).
Il socio avra' 10 (dieci) giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per inviare al Consiglio macroregionale o regionale una propria memoria difensiva o una richiesta di audizione.
Fino alla decisione del provvedimento richiesto e' vietato darne notizia pubblica. L'eventuale pubblicita' a terzi della richiesta del provvedimento sara' sanzionata dal Consiglio macroregionale. I provvedimenti sanzionatori sono assunti dal Consiglio macroregionale competente su richiesta del Consiglio provinciale dove il socio risulta iscritto.
Il Consiglio macroregionale procedera' all'accertamento dei fatti ed all'eventuale audizione dell'Associato deferito. L'eventuale rinuncia dell'Associato al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attivita' indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.
Ogni provvedimento sanzionatorio dovra' avere adeguata motivazione e, entro 7 (sette) giorni dall'adozione, dovra' essere inviato con lettera raccomandata A.R. all'interessato il quale avra' 30 (trenta) giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per presentare ricorso inviandolo al Consiglio confederale, sempre a mezzo di lettera raccomandata A.R..
Il rifiuto di ricezione della comunicazione da parte del socio, non sospende l'esecutivita' del provvedimento e le tempistiche per proporre eventuale ricorso.
Tutte le deliberazioni sanzionatorie, di cui sia stato proposto appello al Consiglio confederale, rimangono sospese sino alla definizione del ricorso, salvo che sia stata deliberata l'immediata esecutivita' della sanzione da parte del Consiglio macroregionale o regionale. Nei casi in cui sia prevista la decadenza dalla carica, non si puo' procedere con la convocazione del Congresso Straordinario fino alla definizione del ricorso.
Sino alla definitiva pronuncia dell'Organo d'appello competente, il Socio interessato dal provvedimento sanzionatorio non potra' svolgere attivita' all'interno del Movimento, ne' accedere alle sue sedi, ne' partecipare ad elezioni interne al Movimento, sia in veste di candidato, sia in veste di votante ancorche' membro di diritto.
Il Consiglio confederale in caso di appello, deve pronunciarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del ricorso, salva delibera di ulteriori 60 (sessanta) giorni per approfondire il caso.
Qualora il Consiglio confederale accolga il ricorso, la sanzione viene ritenuta nulla e depennata da parte dell'Ufficio tesseramento confederale. In tal caso, il Socio sara' altresi' reintegrato alle cariche eventualmente ricoperte al momento del provvedimento, salvo i casi in cui si siano svolti Congressi ordinari che hanno determinato un rinnovo delle cariche interessate.
La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex Associato o dei suoi eredi.


 
Art. 32.
I doveri degli eletti

Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento del Fare! e della Macroregione o Regione versando una quota dell'indennita' e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. L'inadempienza e' causa di incandidabilita' a qualsiasi carica interna ed istituzionale.


 
Art. 33.
I Gruppi parlamentari

I parlamentari espressi dal Fare! si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Segretario confederale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio confederale.
L'adesione al gruppo Fare! da parte di eletti nelle liste di altri movimenti politici dovra' essere proposta dal gruppo parlamentare del Fare! ed approvata dal Consiglio confederale, qualora sia ravvisata l'opportunita', politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.


 
Art. 34.
I Gruppi consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri eletti nelle liste del Fare! si costituiscono in gruppo, il cui capogruppo riferisce direttamente al Segretario macroregionale o regionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali. Si fara' riferimento al Coordinatore provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.
Il capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio macroregionale o regionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovra' essere preventivamente concordata con il Segretario della Macroregione o della Regione e ratificata dal Consiglio della Macroregione o Regione, qualora sia ravvisata l'opportunita', politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo da parte degli eletti nelle liste del Movimento dovra' essere altresi' concordata con il Segretario della Macroregione o Regione e ratificata dal Consiglio macroregionale o regionale.


 
Art. 35.
Selezione per le cariche elettive

La selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e del Parlamento nazionale sono di competenza del Consiglio confederale, sentiti i segretari della Macroregioni o Regioni in cui insistono i collegi e ordinariamente avviene tra gli iscritti al movimento che abbiano gia' ricoperto cariche amministrative locali o che abbiano gia' ricoperto la carica di parlamentare.
La selezione della candidature per le cariche di consigliere regionale, di consigliere delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere comunale o di sindaco o presidente di Regione e di provincia autonoma sono di competenza delle singole Macroregioni o Regioni in cui insistono i collegi ed avviene, salvo deroghe adeguatamente motivate, tra gli iscritti al movimento.
In entrambi i casi sopra citati per la selezione saranno valutati i curricula professionali dei candidati e l'attivita' da questi svolta in favore del movimento.

DISPOSIZIONI FINALI

I. Il Consiglio confederale, con propria delibera, puo' correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente statuto, nonche' introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso e' competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente statuto.
II. La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorche' parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso confederale e macroregionale o regionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimita' di eventuali giustificazioni sara' valutata dal Consiglio confederale.
III. I regimi d'incompatibilita' e di ineleggibilita', cosi' come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l'acquisizione della qualifica di socio, sono disciplinati da un apposito regolamento del Fare!.
Tale regolamento deve stabilire i requisiti di anzianita' ed esperienze politico/organizzative nel Fare! per le candidature.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. Fino allo svolgimento del successivo Congresso confederale, il Segretario confederale, su conforme delibera del Consiglio confederale, ha il potere di modificare la sede del Fare!.
II. Per i primi tre anni il Segretario confederale ha il potere di nominare direttamente i Segretari delle Macroregioni o Regioni e i Coordinatori dei gruppi provinciali e comunali o intercomunali.
III. Per i primi tre anni il Direttivo confederale e' composto dai firmatari dell'atto costitutivo del «Fare!».
IV. Per i primi due anni la qualifica di Socio e' concessa solo dal Direttivo Confederale su proposta dei rispettivi Segretari macroregionali o regionali.


 
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