STATUTO DEL PARTITO IDEA 1. Denominazione, sede, e durata. E' costituito, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un Partito politico denominato «IDEA - Identita' e azione - Popolo e liberta'» in breve denominato «IDEA». IDEA e' un Partito politico libero e democratico, organizzato su base territoriale e fondato sui principi di democrazia, pari opportunita', solidarieta', pluralismo, secondo lo spirito della nostra Costituzione. IDEA ha sede legale in Roma in piazza Madama n. 9. Possono essere previste sedi secondarie in Italia e all'estero. Il Partito politico e' costituito per una durata illimitata. 2. Simbolo. Il simbolo e' cosi' descritto: «Cerchio contenente al centro la parola "IDEA" scritta in stampatello grassetto maiuscolo con le lettere "I", "D", "A" di colore giallo-arancio e la lettera "E" di colore bianco. Sopra la parola "IDEA" vi e' la parola "popolo" in stampatello maiuscolo in colore bianco e sotto la parola "IDEA" vi e' la parola "liberta'" in stampatello maiuscolo in colore bianco, il tutto su sfondo blu e circoscritto da un segno di circonferenza di colore nero». Il simbolo in versione grafica e' allegato al presente statuto e ne costituisce parte integrante. Il presidente di IDEA e' titolare del corrispondente marchio registrato. 3. Principi ispiratori. In conformita' alla propria denominazione ed al proprio «Manifesto identitario», IDEA si ispira a principi liberali in economia, europeisti ed occidentali in politica estera, laicamente cristiani nei valori e nei temi etici. IDEA, in particolare, si propone di: a) perseguire finalita' di carattere socio-culturale, civico e politico; b) promuovere ed organizzare attivamente iniziative pubbliche; c) favorire lo sviluppo di esperienze di democrazia diretta e partecipata; d) instaurare forme di collegamento e collaborazione con altri enti pubblici e/o privati, inclusi partiti politici e movimenti civici territoriali che non siano in contrasto con la natura e lo scopo del Partito. 4. Gli iscritti. Requisiti degli iscritti: possono essere iscritti ad «IDEA» i cittadini italiani o appartenenti all'unione europea e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'; l'iscrizione ha valore annuale ed e' individuale; l'iscritto accetta mediante l'atto stesso dell'iscrizione di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede nazionale. La qualita' di iscritto si perde nei seguenti casi: recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC alla direzione nazionale; per decadenza a seguito di mancato rinnovo dell'iscrizione al Partito nei termini previsti dall'apposito regolamento; per espulsione, inflitta a seguito di provvedimento disciplinare. La direzione nazionale emana un apposito regolamento contenente le norme per l'attuazione delle adesioni ad IDEA. Il regolamento per le adesioni disciplina le modalita' di iscrizione, gli importi delle quote associative, le quote da versare da parte degli eletti e degli amministratori iscritti ad IDEA. Non possono aderire ad IDEA coloro che aderiscano ad associazioni e movimenti aventi finalita' politiche o ideali contrastanti con quelle di IDEA. La perdita della qualita' di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi di IDEA e non attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata. 5. Diritti e doveri degli iscritti. Ciascun iscritto ad IDEA ha diritto di: partecipare attivamente alla vita del Partito, contribuendo alla formazione della proposta politica, alla determinazione del suo indirizzo e della sua attuazione; candidarsi, ovvero di poter essere designato o nominato a cariche interne di IDEA secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari; conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna; proporre la propria candidatura nelle liste elettorali ad ogni livello territoriale; vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonche' delle sue eventuali modificazioni; ricorrere al collegio dei probiviri qualora si ritengano violate le norme del presente statuto. Ogni iscritto ad IDEA ha il dovere di: osservare il presente statuto, i regolamenti e i deliberati degli organi; tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attivita' politiche; tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascun iscritto; aderire ai gruppi di IDEA nelle assemblee elettive di cui faccia parte; concorrere a sostenere l'attivita' di IDEA; in particolare, gli eletti ad ogni livello e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita; contribuire alla discussione, alla elaborazione delle proposte e all'iniziativa politica; favorire l'ampliamento delle adesioni a IDEA; avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze. 6. Struttura organizzativa nazionale. Sono organi nazionali di IDEA: il congresso nazionale; l'assemblea nazionale; la direzione nazionale; il presidente nazionale; il tesoriere nazionale; il collegio dei probiviri; il collegio dei revisori dei conti. 7. Il congresso nazionale. Partecipano al congresso nazionale i delegati eletti dagli iscritti con metodo proporzionale dalle assemblee provinciali. Partecipano comunque con voto consultivo, se non eletti dalle assemblee provinciali, gli iscritti al Partito che siano parlamentari, amministratori regionali, sindaci, amministratori dei comuni superiori ai 15.000 abitanti, componenti della direzione nazionale uscente, coordinatori regionali e coordinatori provinciali in carica al momento della convocazione. I delegati dagli iscritti sono eletti con metodo proporzionale dalle assemblee provinciali, garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parita' tra i sessi, secondo modalita' definite da apposito regolamento approvato dall'assemblea nazionale. Il congresso nazionale e' la piu' alta assise del Partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, e' convocato in via ordinaria ogni tre anni dall'assemblea nazionale che ne stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno e i necessari regolamenti. Esso puo', inoltre, essere convocato in via straordinaria dal presidente su richiesta di almeno due terzi dei componenti l'assemblea nazionale in carica. Il congresso nazionale, in particolare: elegge il presidente nazionale; elegge i componenti elettivi dell'assemblea nazionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parita' tra i sessi, secondo modalita' definite da apposito regolamento approvato dall'assemblea nazionale; propone i programmi e delibera gli indirizzi generali della politica del Partito; puo' modificare a maggioranza qualificata dei due terzi, lo statuto, il simbolo e la denominazione del Partito. Tra un congresso ed il successivo, la competenza a modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione e' delegata all'assemblea nazionale. L'assemblea nazionale approva un regolamento per lo svolgimento del congresso e determina il numero di delegati che devono essere eletti dagli iscritti. 8. L'assemblea nazionale. L'assemblea nazionale e' composta dal presidente nazionale e da duecento membri eletti dal congresso nazionale con metodo proporzionale garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parita' tra i sessi. Ne fanno parte comunque di diritto, con voto consultivo, se non gia' eletti dal congresso nazionale, il tesoriere nazionale, i parlamentari, i consiglieri e assessori regionali, i coordinatori regionali, i sindaci iscritti a IDEA e i capigruppo nei consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia e il responsabile nazionale dei giovani. L'assemblea nazionale e' convocato obbligatoriamente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda il presidente nazionale, la direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti dell'assemblea nazionale. L'assemblea nazionale e' il massimo organo deliberativo tra un congresso nazionale e il successivo; e' convocata e presieduta dal presidente nazionale. Il presidente convoca l'assemblea nazionale mediante comunicazione via posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet di IDEA, almeno quindici giorni prima, e stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. L'assemblea nazionale e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti espressi. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Delle riunioni dell'assemblea nazionale sara' redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sara' sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante. Gli avvisi di convocazione dell'assemblea nazionale, le relative deliberazioni, i bilanci e/o rendiconti vengono pubblicati nel sito internet di IDEA. L'assemblea nazionale approva annualmente i bilanci e ha facolta' di avanzare proposte politiche nazionali. Il presidente nazionale puo' cooptare nell'assemblea nazionale, con voto consultivo, fino ad un massimo di venti esponenti della societa' civile, espressione del mondo del lavoro, sociale, artistico o sportivo. L'assemblea nazionale: svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo della politica nazionale; puo', tra un congresso e il successivo, modificare ed integrare lo statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti; stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni politiche, anche di carattere sovranazionale, e su proposta del presidente nazionale delibera l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali; elegge con metodo proporzionale i componenti della direzione nazionale; elegge, su proposta del presidente nazionale, il tesoriere nazionale; elegge, su proposta del presidente nazionale, i revisori dei conti; elegge i probiviri; delibera la convocazione del congresso nazionale stabilendo luogo, data, ordine del giorno e i necessari regolamenti; approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il rendiconto preventivo ed entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilita'; approva il regolamento per l'elezione dei membri della direzione nazionale; approva i regolamenti di gestione e di distribuzione delle eventuali risorse alle articolazioni territoriali; approva i regolamenti delle formazioni associative collegate al Partito; approva il regolamento per le candidature; approva il regolamento del collegio dei probiviri; approva il regolamento per il trattamento dei dati personali; decide l'eventuale revoca o decadenza del presidente nazionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi. Tre assenze di seguito, senza giustificazione, comportano la decadenza automatica dall'assemblea nazionale. Ogni sostituzione dei componenti dell'assemblea nazionale tra un congresso e un altro e' attribuita alla direzione nazionale. L'assemblea nazionale viene rinnovata ad ogni congresso nazionale. 9. La direzione nazionale. La direzione nazionale e' composta da massimo cinquanta membri compreso il presidente nazionale, eletti dal assemblea nazionale con metodo proporzionale secondo il relativo regolamento, garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parita' tra i sessi. La direzione nazionale e' convocata e presieduta dal presidente nazionale. Sono, comunque, membri di diritto con voto consultivo, se non gia' eletti dall'assemblea nazionale, i parlamentari, i coordinatori regionali, il tesoriere nazionale, i presidenti di regione e i sindaci di comune capoluogo iscritti ad IDEA, il responsabile nazionale dei giovani. La direzione nazionale attua le linee politiche del Partito in conformita' agli orientamenti del congresso nazionale e dell'assemblea nazionale, coadiuva il presidente nazionale nella direzione del lavoro del Partito, ne controlla la realizzazione ed e' consultata sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo. La direzione nazionale e' convocata dal presidente almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto, prevale quello espresso dal presidente. La direzione nazionale, in particolare: approva i dati del tesseramento e il regolamento per la campagna di adesione; approva il regolamento per i congressi territoriali e per il funzionamento delle assemblee territoriali; approva le liste e le candidature per le elezioni politiche ed europee garantendo il rispetto per eventuali minoranze interne; ratifica le liste per le elezioni regionali; determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative; delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'assemblea nazionale; nomina la societa' di revisione contabile; delibera il commissariamento o lo scioglimento delle strutture territoriali; nomina, su proposta del presidente nazionale, i responsabili dei settori. La direzione nazionale puo' dar vita a proprie articolazioni operative interne per meglio condurre la propria attivita'. La direzione nazionale decade con la elezione di una nuova assemblea nazionale; tre assenze ingiustificate consecutive comportano l'automatica decadenza dall'organo. Eventuali sostituzioni sono demandate al presidente nazionale. 10. Il presidente nazionale. Il presidente nazionale e' eletto dal congresso nazionale. Il presidente nazionale guida il Partito e attua la linea politica e programmatica. Il presidente nazionale rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali. Il presidente nazionale puo' nominare responsabili di ufficio o di settore con compiti esecutivi ovvero con deleghe specifiche. Il presidente nazionale resta in carica tre anni. In particolare: dirige e coordina l'attivita' del Partito; convoca e presiede l'assemblea nazionale e la direzione nazionale, e ne stabilisce l'ordine del giorno; guida la delegazione del Partito nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche; propone all'assemblea nazionale la nomina del tesoriere nazionale e del collegio dei revisori dei conti. Il presidente nazionale puo' essere revocato o dichiarato decaduto dall'assemblea nazionale con una maggioranza dei due terzi. Se il presidente nazionale cessa la carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea nazionale entro trenta giorni elegge un nuovo presidente che rimane in carica sino alla celebrazione del congresso nazionale. 11. Il tesoriere nazionale e la rappresentanza legale. Il tesoriere nazionale ha la responsabilita' della gestione delle risorse economiche di IDEA. Il tesoriere nazionale e' inoltre intestatario dei poteri di firma e ha la legale rappresentanza per l'ordinaria amministrazione nonche' i poteri di disposizione dei conti correnti bancari del Partito politico. Provvede all'esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti. Ha la rappresentanza legale e giudiziale del Partito, in tutti i gradi di giudizio, per ogni attivita' e rapporto del Partito. Su delega scritta del tesoriere nazionale, singoli iscritti possono essere delegati con rappresentanza al fine di incassare donazioni in nome e per conto di IDEA anche in caso di eventi e/o iniziative coorganizzati da IDEA. Il tesoriere nazionale e' eletto dall'assemblea nazionale su proposta del presidente nazionale, dura in carica due anni e non puo' essere eletto, senza possibilita' di deroga, per piu' di tre mandati consecutivi. Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il presidente nazionale designa un tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione dell'assemblea nazionale per l'elezione del nuovo tesoriere. Il tesoriere nazionale puo' essere revocato dall'assemblea nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il presidente nazionale o almeno un terzo dei componenti l'assemblea nazionale. Il tesoriere nazionale, in particolare: cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge; gestisce ogni attivita' relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche; compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto di «IDEA»; e' responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del Partito; agisce nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario, di cui ha la responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva; e' legittimato alla riscossione delle entrate di legge; incassa crediti ed effettua pagamenti; stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012; recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge; puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici; instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilita' delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie; predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformita' alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro il 15 luglio sul sito internet del Partito. A norma dell'art. 6-bis della legge n. 157/1999, il tesoriere risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Partito solo quando abbia agito con dolo o colpa grave. Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni del tesoriere. La mancata osservanza di tale disposizioni e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati. Il tesoriere non puo', senza preventiva autorizzazione della direzione nazionale da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 100.000,00. Il tesoriere detiene la competenza per i rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici». Egli provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Il tesoriere e' l'organo competente a ricevere comunicazioni della commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarita' contabili e inottemperanze ad obblighi di legge. 12. Articolazione periferica e territoriale. Sono organi territoriali di IDEA: l'assemblea regionale; la direzione regionale; il coordinatore regionale; l'assemblea provinciale; il direttivo provinciale; il coordinatore provinciale; il circolo; il coordinatore del circolo. 13. Gli organi regionali. L'assemblea regionale e' il massimo organo deliberativo della struttura regionale di IDEA, determina la linea politica del Partito nella regione e, in conformita' alle linee guida espresse dagli organi nazionali, elegge i membri elettivi della direzione regionale e il coordinatore regionale, secondo il regolamento approvato dalla direzione nazionale che disciplina le modalita' di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalita' di esercizio del voto, garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parita' tra i sessi. L'assemblea regionale e' convocata in forma congressuale ogni due anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale. L'assemblea regionale e' composta dagli iscritti a IDEA nella regione. Un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale disciplina l'attivita' dell'assemblea regionale, le sue funzioni, le modalita' di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalita' di esercizio del voto. La direzione regionale e' composta dal coordinatore regionale e dai componenti eletti dall'assemblea regionale. Ne fanno comunque parte di diritto con voto consultivo, se non eletti dall'assemblea regionale, gli esponenti della direzione nazionale del Partito iscritti nella regione, i coordinatori provinciali, i parlamentari eletti nella regione, i consiglieri e assessori regionali, i sindaci e i capigruppo dei comuni capoluogo di provincia. La direzione regionale, in particolare: attua nella regione la linea politica del Partito; elegge il tesoriere regionale; approva le relazioni annuali del coordinatore regionale e del tesoriere regionale, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l'attivita' del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della direzione nazionale; formula proposte agli organi nazionali del Partito; approva il programma e le candidature al consiglio regionale e le sottopone alla direzione nazionale per la successiva ratifica; propone alla direzione nazionale le candidature al Parlamento nazionale e al Parlamento europeo. La direzione regionale deve riunirsi almeno ogni sessanta giorni. La direzione regionale ha la stessa durata del coordinatore regionale. Il coordinatore regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella regione, egli svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' degli organi del Partito regionale ed impartisce le direttive sull'attivita' e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. Il coordinatore regionale, in particolare: convoca e presiede la direzione regionale, ed e' responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati; effettua consultazioni periodiche con i coordinatori provinciali; cura i rapporti con i partiti, la societa' civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali. Il coordinatore regionale puo' nominare un ufficio esecutivo regionale, e al suo interno puo' assegnare deleghe specifiche. La durata in carica del coordinatore regionale non puo' superare i due anni. Il coordinatore regionale puo' essere rieletto per un secondo mandato consecutivo. 14. Gli organi provinciali. L'assemblea provinciale e' composta da tutti gli iscritti a IDEA nella provincia e definisce la linea politica provinciale. Quando viene convocata in forma congressuale elegge il coordinatore provinciale e i componenti del direttivo provinciale secondo il regolamento approvato dalla direzione nazionale che disciplina le modalita' di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalita' di esercizio del voto, garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parita' tra i sessi. Elegge i delegati al congresso nazionale secondo il relativo regolamento. Il direttivo provinciale attua la politica di IDEA nella provincia, nel rispetto dei deliberati dell'assemblea e degli indirizzi degli organi regionali e nazionali. Predispone le proposte di lista e di candidatura di competenza del territorio, garantendo la parita' di accesso alle cariche elettive. Il direttivo provinciale ha la stessa durata del coordinatore provinciale. Il coordinatore provinciale ha la rappresentanza politica di IDEA nella provincia. Promuove e coordina l'attivita' degli organi provinciali. Convoca e presiede l'assemblea provinciale. Puo' nominare un ufficio esecutivo provinciale, assegnando al suo interno deleghe specifiche. Il coordinatore provinciale dura in carica due anni e puo' essere rieletto solo per un secondo mandato consecutivo. La direzione nazionale puo' deliberare l'individuazione di aree territoriali di estensione minore o maggiore delle province, ai fini di una migliore organizzazione territoriale. 15. Il circolo. Il circolo e' l'elemento territoriale di base in cui si articola l'iniziativa politico-organizzativa di IDEA, e' il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del Partito. Il circolo puo' essere: di tipo territoriale e quindi rappresentare un ambito territoriale, quartiere, comune, unione comunale; di tipo ambientale, all'interno di ambienti lavorativi o scolastici o di aree di interesse. Ogni circolo deve eleggere al proprio interno, per la durata di un anno, il proprio coordinatore. Organi del circolo sono: l'assemblea; il coordinatore. L'assemblea del circolo e' l'organo deliberativo ed e' composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota. Essa svolge le funzioni di indirizzo per l'attivita' politica nel territorio o nell'area di responsabilita' ed attua le decisioni degli organi provinciali, regionali e nazionali di IDEA. In particolare l'assemblea decide, secondo le indicazioni di massima degli organi sovracomunali, in ordine alle alleanze politiche ed alla composizione delle liste per le elezioni comunali. In caso di piu' circoli in uno stesso comune le decisioni, riguardo le alleanze o la formazione delle liste, sono prese dalla riunione congiunta di tutte le assemblee del circoli di quel comune e la riunione e' presieduta dal coordinatore del circolo piu' numeroso. L'assemblea del circolo elegge, secondo il regolamento approvato dalla direzione nazionale, il coordinatore. L'assemblea deve essere convocata almeno ogni sessanta giorni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessita'. Un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale disciplina l'attivita' dell'assemblea, le modalita' di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi e le modalita' di esercizio del voto, in particolare per l'elezione del coordinatore, garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parita' tra i sessi. Il coordinatore ha la rappresentanza politica nel territorio o nell'ambito di competenza. Promuove, indirizza e coordina l'attivita' del circolo. Convoca e presiede l'assemblea. Cura i rapporti con gli organi politici e istituzionali. Puo' assegnare deleghe specifiche ai componenti del circolo per un miglior funzionamento dello stesso. 16. Commissariamento e scioglimento delle strutture periferiche e territoriali. La direzione nazionale puo', in presenza di gravi motivi e su proposta del presidente nazionale, commissariare gli organi periferici elettivi, con contestuale nomina di un commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato. La direzione nazionale delibera i commissariamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento puo' essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei probiviri. Sono da considerarsi gravi motivi: mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e dai regolamenti nazionali; mancata indizione del congresso e dell'assemblea nei termini previsti dai relativi statuti e regolamenti; inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo; irregolarita' amministrative. Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo periferico con la nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostituire l'organo. 17. Finanziamento e patrimonio. Le entrate di IDEA sono costituite: dalle quote di iscrizione annuali degli iscritti; dalle quote versate dagli eletti e dagli amministratori iscritti ad IDEA; da contributi concessi da enti privati, da persone giuridiche e fisiche anche in beni e servizi; dai contributi di legge; da ogni altra entrata prevista dalla legge; dai proventi derivanti da manifestazioni del Partito, feste di Partito e da eventuali raccolte di fondi; dai proventi derivanti da distribuzione di oggetti riportanti a stampa il simbolo del Partito; dai proventi derivanti da iniziative di raccolta di micro-donazioni e altri finanziamenti mediante crowdfunding, e in generale attraverso internet; dai proventi ordinari o straordinari provenienti da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili; da erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche o giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti mortis causa da ogni altra entrata che concorrera' ad incrementare l'attivo sociale, dal ricavato di qualsiasi tipo di attivita' promossa dal Partito politico nel rispetto degli scopi associativi. Il patrimonio e' costituito, oltre che dalle suddette entrate, anche: dai diritti sui beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili del Partito politico; dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal Partito a seguito di atti tra vivi o mortis causa; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio accantonate e destinate a questo scopo; da eventuali erogazioni di contributi associativi e non, donazioni e lasciti. Il patrimonio puo' essere utilizzato - nel rispetto del principio di economicita' - all'unico scopo di soddisfare le finalita' previste dal presente statuto e per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali. E' esplicitamente vietata l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, distribuzione di fondi, riserve o di qualunque capitale tra gli iscritti durante la vita del Partito politico, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonche' alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della parita' di genere nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello - sono quelli di proporzionalita', programmazione, economicita' ed equa ripartizione e vengono determinati dalla assemblea nazionale con apposito regolamento. Ogni organo amministrativo periferico, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, e' tenuto a conformarsi alle direttive del tesoriere in materia di bilanci e contabilita' e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al tesoriere affinche' si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge. La loro inosservanza e' passibile di commissariamento e deferimento disciplinare. 18. Esercizi sociali e bilancio. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilita' del Partito politico sono affidate al tesoriere nazionale nel pieno rispetto della normativa speciale sulla contabilita' dei partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione. Il tesoriere nazionale deve redigere annualmente il bilancio o rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono. Al bilancio del Partito politico si applicano gli stessi principi di chiarezza e verita' applicabili alle societa' di capitali. Entro il 15 luglio di ogni anno nel sito internet del Partito deve essere pubblicato lo statuto al momento in vigore, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente, la relazione del tesoriere e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente da parte del collegio dei revisori dei conti. Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dal assemblea nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno. 19. Revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti e' un organo di controllo autonomo e indipendente eletto dall'assemblea nazionale, ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti idonei allo scopo, che rispettino pienamente i requisiti di professionalita' e di onorabilita'. Il collegio dei revisori dei conti provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il presidente. I membri del collegio dei revisori dei conti restano in carica per tre anni sociali e sono rieleggibili, da parte dell'assemblea nazionale, al massimo per una ulteriore volta consecutiva. Ai revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa del Partito politico, da esercitare nelle forme previste dalla legge. Essi devono redigere e presentare all'assemblea nazionale una relazione relativa al rendiconto economico e finanziario e ai bilanci redatti dal tesoriere nazionale. Il collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. 20. Controllo contabile e finanziario e societa' di revisione. Il controllo della gestione contabile e finanziaria e' affidato a una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 161, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La societa' di revisione e' nominata dalla direzione nazionale su designazione del presidente nazionale. La societa' di revisione certifica la regolare tenuta della contabilita' sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 21. Il collegio dei probiviri. Il collegio dei probiviri e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dall'assemblea nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni. I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del Partito. Il presidente del collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il collegio dei probiviri: garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere; si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali; si pronuncia sulle controversie insorte tra organi locali, provinciali, regionali e nazionali; adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto; verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto; decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il Partito; espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilita' sostanziale con le finalita' e gli obiettivi del Partito. 22. Misure disciplinari e procedure disciplinari. Il collegio dei probiviri e' titolare delle applicazioni delle seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, nonche' dei regolamenti: richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni; sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta; essa non puo' superare la durata di dodici mesi; espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta. I provvedimenti sono comunicati alla direzione nazionale. Gli iscritti possono presentare ricorso al collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti. Il collegio dei probiviri puo' anche procedere d'ufficio. Il presidente del collegio contesta agli iscritti interessati con lettera raccomandata gli addebiti. E' garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio. Il collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia. Ogni iscritto puo' presentare istanza scritta, con raccomandata A/R o per posta elettronica certificata, per la tutela dei propri diritti associativi innanzi al comitato dei probiviri. Sulle decisioni del collegio dei probiviri e' ammesso reclamo alla direzione nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. La direzione nazionale entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo puo' accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Scaduti i termini le decisioni sono definitive. 23. Giurisdizione esclusiva. Gli iscritti a IDEA, nonche' i rappresentanti di tutti gli organi territoriali e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attivita' nei confronti del Partito, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti del Partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonche' i rapporti tra questi ultimi. 24. Elezioni e candidature. Incompatibilita'. Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono approvate dalla direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze. Le candidature per i consigli delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonche' per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dal direttivo regionale competente e trasmesse alla direzione nazionale per la ratifica, e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze. Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco nei comuni superiori ai quindicimila abitanti sono discusse e deliberate dal direttivo provinciale, nei comuni inferiori ai quindicimila abitanti sono discusse e deliberate dall'assemblea comunale interessata all'elezione e trasmesse al direttivo provinciale per la ratifica. Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «IDEA» a livello nazionale, l'organo territoriale competente e' tenuto a chiedere l'autorizzazione alla direzione nazionale. Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente statuto e da un regolamento approvato dall'assemblea nazionale. Il regolamento si attiene ai seguenti principi: uguaglianza di tutti elettori; rappresentativita' sociale, e territoriale dei candidati; merito e competenza; trasparenza nella procedura di selezione; garanzia dell'obiettivo della parita' tra i generi; rappresentanza delle eventuali minoranze interne. Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al Partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni: sia stata emessa sentenza di condanna definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalita' di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravita'; sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorche' non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa. Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del Partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico. 25. Doveri degli eletti. Gli eletti ad ogni livello devono: conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del Partito; versare al Partito una quota dell'indennita' di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtu' del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale; collaborare con lealta' e correttezza con gli altri esponenti di IDEA per attuare la linea politica del Partito. 26. Gruppi parlamentari e consiliari. I gruppi parlamentari e consiliari di IDEA hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attivita' istituzionale, favorendo la cooperazione e la partecipazione al dibattito. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo e straordinarie attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente. 27. Le pari opportunita'. IDEA promuove azioni concrete volte a favorire le pari opportunita' nell'accesso alla composizione degli organi del Partito ad ogni livello, e nella formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione. La direzione nazionale delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento di tale obiettivo. 28. I giovani. IDEA riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalita' del contributo dei giovani alla vita del Partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile ed una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita politica ed istituzionale del Paese. IDEA riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio statuto e di propri organismi dirigenti. Tale organizzazione persegue i medesimi scopi del Partito con particolare attenzione al mondo giovanile nell'ambito della scuola, dell'universita', del lavoro, dello sport e delle attivita' sociali e di solidarieta'. 29. Trattamento dei dati personali. IDEA garantisce i diritti di riservatezza, identita' personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali. Un apposito regolamento approvato dalla assemblea nazionale, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina la composizione, la tenuta e le forme della pubblicita' dell'anagrafe degli iscritti, e le modalita' di accesso ai dati in essa contenuti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati a cariche istituzionali elettive. 30. Modifiche dello statuto, del simbolo, della denominazione. Lo statuto, il simbolo e la denominazione del Partito politico IDEA possono essere modificati con il voto favorevole dei due terzi dal congresso nazionale o con la stessa maggioranza dall'assemblea nazionale nel periodo intercorrente tra un congresso nazionale e il successivo. 31. Scioglimento e liquidazione. Per deliberare lo scioglimento del Partito politico, l'assemblea nazionale delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento del Partito politico, l'assemblea nazionale stabilira' le modalita' della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro, con esclusione degli associati di IDEA, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 32. Norme finali di coordinamento e di rinvio. Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto, si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia. Potranno essere emanati dalla direzione nazionale ulteriori appositi regolamenti quale parte integrante e sostanziale del presente statuto.
NORME TRANSITORIE
I. Sino alla celebrazione del primo congresso nazionale, il presidente e' dotato di tutti i poteri per adottare con atto pubblico ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per l'ottemperanza ad obblighi di legge, con particolare riferimento alle ulteriori modifiche che si renderanno necessarie - su richiesta della commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - per l'iscrizione di IDEA al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014. II. La direzione nazionale, di intesa con il presidente nazionale, nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente statuto, che debbono essere comunque approvati entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione dello stesso, adotta tutti i provvedimenti opportuni. III. Sino alla celebrazione del primo congresso nazionale ogni cooptazione negli organi nazionali e' affidata alla direzione nazionale su proposta del presidente nazionale. IV. Sino alla celebrazione delle prime assemblee regionali e provinciali la nomina degli organi regionali e provinciali e' affidata alla direzione nazionale su proposta del presidente nazionale. Si allega al presente atto sotto la lettera «B» il simbolo del Partito «IDEA - Identita' e azione - Popolo e liberta'» in breve denominato «IDEA» nella sua forma grafica. (Omissis).
Parte di provvedimento in formato grafico
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