Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2016 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO


STATUTO DEL PARTITO CONSERVATORI E RIFORMISTI

Parte di provvedimento in formato grafico
Sommario

Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Partecipazione
Art. 3 - Diritti e doveri dei soci
Art. 4 - Emblema e Sede
Art. 5 - Circoli
Art. 6 - Organi Nazionali
Art. 7 - L'Assemblea Nazionale
Art. 8 - Il Presidente Nazionale
Art. 9 - L'Ufficio di Presidenza
Art. 10 - La Direzione Nazionale
Art. 11 - Il Collegio dei Probiviri
Art. 12 - Il Tesoriere e il Bilancio
Art. 13 - Il Revisore dei Conti
Art. 14 - I Dipartimenti
Art. 15 - Il Coordinatore e il Coordinamento Regionale
Art. 16 - Il Coordinatore e il Coordinamento Provinciale
Art. 17 - Controllo Contabile
Art. 18 - Patrimonio e Proventi
Art. 19 - Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture territoriali
Art. 20 - Organizzazione Italiani all'Estero
Art. 21 - Incandidabilita'
Art. 22 .- Incompatibilita'
Art. 23 - Il Movimento in rete
Art. 24 - Norme transitorie

Art. 1.
Finalita'

Conservatori e Riformisti e' un movimento politico che - attraverso l'impegno pubblico e nelle Istituzioni - si prefigge lo scopo di rafforzare in Italia le prospettive di un centrodestra innovativo e riformatore, alternativo e competitivo con la sinistra, ispirandosi al filone culturale dei grandi partiti Conservatori dell'occidente.
In particolare, il Movimento ritiene decisivo in ogni ambito il rafforzamento delle ragioni della liberta', del mercato e della concorrenza, della libera scelta delle persone, delle famiglie e delle imprese; in questo senso, si impegna per ridurre e limitare la presenza dello Stato - in ogni sua emanazione centrale o periferica - nelle scelte individuali della persona e delle famiglie, cosi' come nella volonta' di organizzare e gestire ogni forma di intrapresa.
Il Movimento guarda con attenzione ai ceti sociali, oggi privi di adeguata rappresentanza politica: piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, partite iva, professionisti, lavoratori autonomi e del privato, cosi' come - su un altro piano - la parte virtuosa del pubblico impiego pensionati e disoccupati, con particolare attenzione alle prospettive delle giovani generazioni italiane.
Il Movimento ritiene essenziale battersi per una drastica riduzione della pressione fiscale, per una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica in eccesso, sia a livello centrale che a livello locale, per una riduzione del debito pubblico, per la semplificazione amministrativa e per l'affermazione di una intesa politica in seno all'Unione europea che sappia valorizzare - rispettandole - le specificita' degli Stati membri.
Il Movimento ritiene prioritaria la tutela e la promozione delle ragioni e degli interessi della liberta', del ceto medio, della proprieta' privata, del risparmio, della libera competizione e della scelta educativa dei propri figli.
Sul piano internazionale, il Movimento ha a cuore i valori della promozione globale della liberta', della democrazia, dei diritti umani, del contrasto alle dittature e della tutela delle minoranze politiche e religiose.
I membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, dei consigli regionali e comunali che aderiscono al Movimento si impegnano a sostenere, con la loro azione politica, tali principi.


 
Art. 2.
Partecipazione

Possono essere soci del Movimento le cittadine ed i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di eta'.
L'adesione, libera e volontaria, comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Movimento e del presente Statuto, e l'impegno a collaborare alla realizzazione delle finalita'.
Il numero dei soci e' illimitato.
La richiesta di adesione va integralmente compilata e sottoscritta e comporta il versamento della quota annuale stabilita. Le modalita' e le procedure per l'adesione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito regolamento, che disciplinera' pure le procedure di adesione per via internet o telematica.
Ogni socio ha diritto a partecipare al dibattito ed alla formazione delle proposte politiche del Movimento; ad ogni socio, secondo le disposizioni del regolamento, deve essere garantita la possibilita' di avanzare la propria candidatura per accedere agli Organi interni del Movimento o per l'elezione agli organi istituzionali di ogni livello.


 
Art. 3.
Diritti e doveri dei soci

Ogni iscritto e' tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli Organi statutari, e deve concorrere alla realizzazione dell'oggetto e delle finalita' del Movimento, in particolare:
partecipando attivamente alla vita del Movimento;
svolgendo con diligenza gli incarichi affidatigli;
concorrendo con i propri mezzi, culturali ed economici, a sostenere l'attivita' del Movimento
tenendo nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascun socio;
i soci, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, oltre a partecipare liberamente a tutte le attivita' del Movimento e ad esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto, sono i soli a poter esercitare - se in regola con il versamento delle quote deliberate - il diritto di elettorato passivo per le cariche interne, secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari che, in ogni caso, devono garantire la presenza delle minoranze e favoriscono la parita' di genere.
La qualita' di socio si perde, con effetto immediato:
per dimissioni volontarie, presentate per iscritto;
per decadenza, a seguito di mancato pagamento delle quote associative nei termini previsti dall'apposito regolamento;
per espulsione, inflitta a seguito di motivato provvedimento disciplinare.


 
Art. 4.
Emblema e sede

L'emblema del Movimento Conservatori e Riformisti e' rappresentato da:
«Cerchio a fondo bianco contenente:
nella parte superiore effigie raffigurante un leone in corpo blu ed azzurro;
nell'area centrale, sotto le zampe del leone ed in prossimita' della linea diametrale, due fasce di forma ellittica disposte in orizzontale ed in parallelo tra loro, una (quella superiore) di colore verde, e l'altra (quella inferiore) di colore rosso;
nella parte inferiore del cerchio, su due righe, la scritta in colore blu, in carattere stampatello, recante la parola "CONSERVATORI" (sulla prima riga) e le parole "E RIFORMISTI" (sulla seconda riga).»
L 'assemblea nazionale dispone eventuali modifiche del simbolo, e puo' delegare a tal fine la direzione nazionale.
Eventuali modifiche del simbolo, ai soli fini elettorali nelle elezioni amministrative e regionali sono demandate all'ufficio di presidenza.
La sede legale del Movimento e' a Roma, in Corso Vittorio Emanuele II n. 18, e comunque nell'ambito del territorio nazionale, e viene stabilita dal rappresentante legale.


 
Art. 5.
Circoli

Il circolo e' l'unita' organizzativa fondamentale del Movimento, ed e' una struttura aggregativa di soci a carattere territoriale o tematico.
Il circolo territoriale e' costituito da almeno 10 soci che risiedono nel territorio di competenza od operano in quell'ambito per comprovate ragioni di lavoro o di studio.
Il circolo tematico e' costituito da almeno 10 soci che ivi intendano sviluppare il loro impegno, all'interno del Movimento, con particolare riguardo a specifici argomenti di carattere politico, professionale, culturale, associativo ecc.
Il circolo on line e' costituito da almeno 10 soci che intendano attivarsi in rete;
La costituzione del circolo si avvia con la ratifica del coordinamento regionale di competenza, a seguito di presentazione dell'elenco dei soci ed indicazione del presidente; nel caso del circolo on line, la ratifica e' affidata al dipartimento nazionale organizzazione.
Il regolamento congressuale determinera' la modalita' di elezione del presidente del circolo in occasione dell'Assemblea nazionale, cosi' come le modalita' di partecipazione dei presidenti dei circoli alle attivita' del Movimento nell'ambito provinciale, nonche' la eventuale denominazione.



 
Art. 6.
Organi nazionali

Sono organi nazionali di Conservatori e Riformisti:
l'assemblea nazionale;
il presidente nazionale;
l'ufficio di presidenza;
la direzione nazionale;
il collegio dei probiviri;
il tesoriere;
il revisore dei conti.
Tutte le cariche sociali sono elettive, gratuite e hanno una durata di tre anni.


 
Art. 7.
L'assemblea nazionale

L'assemblea nazionale dei soci e' il massimo organo deliberativo del Movimento e decide, con metodo democratico, su ogni questione istituzionale e normativa, inerente alla vita dell'Associazione.
E' compito dell'assemblea esprimere e indicare le linee guida dell'indirizzo politico, al quale dovranno conformarsi gli organi del Movimento. All'assemblea hanno diritto di partecipare gli associati in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno in corso, in base a quanto previsto dal regolamento che sara' redatto dall'ufficio di presidenza ed approvato dalla direzione nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
L'assemblea elegge il presidente nazionale e la direzione nazionale secondo le modalita' previste dall'apposito regolamento congressuale che deve essere approvato dalla direzione nazionale almeno sessanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
Il regolamento, anche quello previsto la prima volta dall'assemblea, dovra' tener conto che un terzo dei componenti della direzione dovra' essere riservato alle minoranze, sicche' ogni elettore potra' votare al massimo un numero di candidati inferiori ai due terzi dei componenti della direzione nazionale: inoltre ogni elettore dovra' riservare un terzo delle proprie preferenze ad uno dei due generi.
L'assemblea modifica direttamente lo Statuto o delega espressamente a cio' la direzione nazionale.
L'assemblea e' convocata in via ordinaria ogni 3 anni dal presidente nazionale su delibera della direzione nazionale, per il rinnovo delle cariche.
L'assemblea e' altresi' convocata senza indugio quando ne faccia richiesta alla direzione nazionale almeno il 40% dei componenti della stessa.
Tutte le delibere dell'assemblea devono essere approvate a maggioranza dei presenti.


 
Art. 8.
Il presidente nazionale

Il presidente nazionale e' eletto dall'assemblea nazionale, tra i suoi membri, secondo le modalita' previste dal regolamento.
Egli ha la rappresentanza politica del Movimento, ne dirige l'organizzazione, e puo' deferire per motivi disciplinari ogni associato, adottando anche provvedimenti urgenti ed immediati in attesa delle decisioni degli organi disciplinari.
Il presidente puo', previo parere dell'ufficio di presidenza, e sentiti gli organi locali, disporre lo scioglimento degli stessi o di parte di essi e la nomina di commissari in casi straordinari, urgenti e motivati.
Il presidente ha, tra l'altro, le seguenti funzioni:
dirige e coordina, in generale, tutta l'attivita' del Movimento;
ha la rappresentanza legale e processuale del Movimento;
convoca e presiede l'ufficio di presidenza e la direzione nazionale;
presenta, personalmente o per procura per mezzo del tesoriere o di altri procuratori speciali, le liste ed i contrassegni elettorali per le elezioni ed autorizza l'uso dell'emblema del Movimento;
partecipa a tutti gli organi nazionali del partito, ad eccezione di quelli disciplinari.
In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilita' da parte del presidente in carica, il componente piu' anziano per eta' della direzione nazionale, che assume la guida del Movimento per l'ordinaria amministrazione, convoca entro sessanta giorni l'assemblea nazionale per eleggere il nuovo presidente.
Ogni associato puo' presentare la propria candidatura a presidente nazionale. Le modalita' di elezione del presidente nazionale sono disciplinate dal regolamento congressuale per quanto non disciplinato dal presente Statuto.


 
Art. 9.
L'ufficio di presidenza

E' l'organo politico che coadiuva il presidente nazionale nella conduzione e nella rappresentanza politica del movimento.
E' composto dal presidente nazionale, dal presidente della direzione nazionale, dai presidenti dei gruppi parlamentari nazionali, dal capo delegazione al Parlamento europeo, dal tesoriere, da 5 persone indicate fiduciariamente dal presidente nazionale, e da 15 membri eletti dalla direzione nazionale nella prima riunione successiva alla celebrazione della assemblea nazionale.
Un terzo della direzione e' riservato alle minoranze, ed un terzo deve essere rappresentato da uno dei due generi: ovviamente sia la maggioranza che la minoranza dovranno rispettivamente assicurare la presenza, al proprio interno, di un terzo a favore di uno dei due generi, in modo che la riserva sia proporzionale ed equilibrata tra le due componenti.
La sua durata e' contestuale a quella del presidente nazionale. In caso in cui, per qualsiasi motivo, uno dei componenti cessi dalla carica, viene sostituito con delibera di chi ha indicato il componente cessato dalla carica, nei sessanta giorni successivi.
E' convocato ogni qual volta lo decida il presidente nazionale o nel caso in cui ne faccia richiesta il 40% dei suoi componenti.
Partecipano ai lavori, i responsabili dei dipartimenti che gia' non facciano parte dell'ufficio di presidenza.
Prepara la proposta di liste elettorali per le elezioni nazionali ed europee da sottoporre alla direzione nazionale, vagliando le candidature attraverso lo svolgimento di primarie tra tutti gli iscritti, ovvero, in alternativa, le liste dei candidati vengono stilate dall'ufficio di presidenza, ascoltati i coordinatori regionali.


 
Art. 10.
La direzione nazionale

La direzione nazionale e' l'organo esecutivo degli indirizzi dell'assemblea nazionale in materia di attivita' politica ed organizzativa.
E' composta dal presidente nazionale del Movimento e da almeno 100 membri, eletti dall'assemblea nazionale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento: un terzo dei componenti dovra' essere riservato alle minoranze ed un terzo ai rappresentanti di uno dei due generi.
Ne fanno comunque parte, i presidenti dei gruppi parlamentari, il capo della delegazione al Parlamento europeo, il presidente del collegio dei probiviri, i componenti dell'ufficio di presidenza, il tesoriere, i coordinatori regionali, nonche' i deputati i senatori, i parlamentari europei ed i presidenti di giunta regionale; partecipano, senza diritto di voto se non ne facciano parte, i consiglieri ed assessori regionali ed i componenti dell'ufficio di presidenza.
La direzione elegge al proprio interno il presidente della direzione nazionale, che provvede al regolare svolgimento dei lavori, d'intesa con il presidente nazionale.
La direzione e' convocata almeno una volta ogni 6 mesi o se lo richiede un terzo dei suoi componenti.
Determina le linee politiche delle attivita' dei gruppi parlamentari nazionali ed europeo, approva le liste dei candidati alle elezioni nazionali ed europee, nonche' le liste per l'elezione dei presidenti regionali, e dei candidati ai consigli regionali, nonche' i candidati sindaco nei comuni capoluogo di provincia: la scelta dei candidati, di ogni ordine e grado, dovra' avvenire mediante ricorso all'istituto delle primarie, ovvero attraverso scelta della direzione nazionale, ascoltati i coordinatori regionali, provinciali e/o comunali, a seconda della competenza territoriale.
Approva il regolamento di disciplina e di garanzia, che tenga conto di quanto previsto nel successivo art. 11.
Approva il regolamento del congresso nazionale.
Approva il rendiconto di esercizio annuale del Movimento.
Elegge, anche tra soci estranei alla sua composizione, 15 membri dell'ufficio di presidenza, secondo criteri stabiliti dal regolamento che tengano conto della rappresentativita' delle minoranze.
Su proposta del presidente nazionale, nel caso ricorrano gravi motivi, puo' commissariare i coordinamenti regionali, provinciali o i circoli, nominando a tal fine un commissario, ed indicando il tempo di vigenza; il commissario provvedera' a redigere, entro il termine di vigenza, una dettagliata relazione alla direzione nazionale, che decidera', sulla scorta delle motivazioni ivi contenute, se ricostituire le organizzazioni territoriali, ovvero se prorogare il commissariamento o disporne, in base alla gravita', lo scioglimento.
Il provvedimento di scioglimento e' quello piu' grave, e viene deliberato solo quando viene accertata la impossibilita' di proseguire la normale vita associativa territoriale; le funzioni dell'organismo territoriale sciolto vengono trasferite all'organo territoriale superiore, il quale individuera' le modalita' per ricostituire l'organo disciolto, quando si accertera' che sono venute meno le cause impeditive.
Avverso il solo provvedimento di scioglimento, e' ammesso ricorso, anche a mezzo fax o pec, da parte di chiunque ne abbia interesse entro il termine di quarantacinque giorni innanzi al collegio dei probiviri: ove l'organo di garanzia non decida, ascoltati gli interessati, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di scioglimento s'intendera' revocato.
Avverso il provvedimento di conferma dello scioglimento, il ricorrente in primo grado, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento da parte del collegio dei probiviri, l'interessato puo' proporre, ricorso anche per fax o pec, alla direzione, la quale dovra' decidere nei successivi sessanta giorni, all'esito della convocazione del ricorrente, il quale nell'audizione potra' farsi assistere da altro tesserato.
All'esito della discussione, la direzione nazionale emettera' il dispositivo, di cui si dara' lettura, e nei successivi sessanta giorni provvedera' a depositare la sentenza.
La proposizione del ricorso non sospende l'esecutivita' dell'atto impugnato fino all'esaurimento del giudizio, salva diversa esplicita decisione «ad hoc» da parte della direzione nazionale.


 
Art. 11.
Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri, composto da cinque membri eletti dall' assemblea nazionale e' l'organo cui e' affidato il compito di valutare, con decisioni di carattere stragiudiziale, i casi di presunta violazione delle norme da parte degli iscritti al Movimento, ovvero sull'eventuale contenzioso derivante dall'applicazione delle norme statutarie.
Sino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 10, il giudizio sara' direttamente regolato dalle seguenti norme:
l'azione disciplinare e' esercitata dal presidente nazionale.
I singoli soci, ove le loro istanze non siano avanzate tramite gli organi locali o nazionali di diretto riferimento, possono fare istanza al presidente nazionale il quale decide in maniera inappellabile se investire o meno il collegio dei probiviri del compito di istruire l'azione disciplinare.
Ogni istanza o denunzia in merito ad illeciti disciplinari va presentata per iscritto.
La contestazione degli addebiti deve aver luogo, tramite raccomandata o posta telematica certificata, entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti. L'interessato, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione, ha facolta' di inviare memorie difensive e chiedere di essere ascoltato dal collegio dei probiviri, anche con l'assistenza di altro tesserato.
Il giudizio non puo' durare oltre cinquanta giorni dall'atto di contestazione. Se entro il termine previsto il collegio dei probiviri non si esprime, si determina l'estinzione del procedimento disciplinare.
Il componente piu' anziano del collegio provvede alla prima convocazione dell'organo che procedera', come primo atto, all'elezione al suo interno di un presidente, con poteri di convocazione e di direzione, del collegio medesimo.
Il collegio dei probiviri delibera a maggioranza assoluta dei componenti e i suoi provvedimenti hanno carattere vincolante per i soci.
Valutate tutte le circostanze oggettive e soggettive, il collegio, ove non ritenga di procedere all'archiviazione, adotta le seguenti sanzioni:
il richiamo in presenza di liete mancanze;
la sospensione dalla qualita' di socio, per un tempo non superiore a tre mesi, per mancanze di particolare gravita' o reiterate o abituali;
la dichiarazione di cessazione dell'appartenenza al Movimento, nei casi di indegnita' o di danno grave al prestigio del movimento;
il collegio dispone, inoltre, l'annullamento degli atti eventualmente posti in essere, in connessione con il comportamento sanzionato;
Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, l'interessato puo' proporre ricorso anche per fax o pec, alla direzione, la quale dovra' decidere nei successivi sessanta giorni, previa convocazione del ricorrente, che in sede di audizione potra' farsi assistere da altro tesserato.
All'esito della discussione, la direzione nazionale emettera' il dispositivo, di cui si dara' lettura, e nei successivi sessanta giorni, provvedera' a depositare la sentenza.
La proposizione del ricorso alla direzione nazionale non sospende l'esecutivita' dell'atto impugnato fino all'esaurimento del giudizio, salva diversa esplicita decisione «ad hoc» da parte della direzione nazionale.
La stessa procedura sara' applicata per i ricorsi al collegio dei probiviri da parte di singoli iscritti, in caso di violazione di norme del presente statuto, che potranno avvenire anche per fax o pec.


 
Art. 12.
Il tesoriere ed il bilancio

Il tesoriere viene eletto dalla direzione nazionale con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del presidente nazionale. Dura in carica per 3 anni e puo' essere rieletto soltanto per un altro mandato.
Nel caso in cui, per qualsiasi causa, il tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il presidente nazionale nomina un nuovo tesoriere che resta in carica sino alla successiva convocazione della direzione nazionale.
Il tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, contabile e patrimoniale del Movimento; e' preposto allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
Il tesoriere, solo su delega o per impedimento del presidente, ha la rappresentanza legale del partito ed ha comunque i poteri di firma solo per tutti gli atti inerenti le proprie funzioni. A tal fine, compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Movimento.
Svolge l'attivita' negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolge e coordina le attivita' necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento.
Esegue le delibere dell'ufficio di presidenza; dispone le operazioni bancarie, la nomina di procuratori, l'accensione di mutui, la richiesta di affidamenti, i pagamenti, l'incasso dei crediti; puo' rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione di eventuali contributi;
Su procura del presidente nazionale, presenta le candidature ed i contrassegni elettorali.
Presenta al Parlamento la richiesta di poter usufruire di rimborsi o contributi eventualmente dovuti per legge ed effettua la riscossione dei medesimi.
Al termine di ciascun anno, sottopone alla direzione nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione, che deve avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente. Coordina l'attivita' contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Informa periodicamente l'ufficio di presidenza sulla situazione economico finanziaria.
Entro il 30 novembre di ogni anno, il tesoriere sottopone all'ufficio di presidenza il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo, e' sottoposto all'approvazione della direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre.
Il tesoriere predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'ufficio di presidenza e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge; predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi, e per tutto cio' che ritenga opportuno per la corretta gestione amministrativa del Movimento.
Ogni organo periferico, benche' dotato di autonomia amministrativa e negoziale, e' tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del tesoriere ed alle norme presenti nel regolamento di amministrazione; il mancato rispetto delle sue disposizioni e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e puo' comportare, nei casi piu' gravi, il commissariamento dell'Organo.
Il tesoriere nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 28-29 del decreto legislativo n. 196/2003
Il tesoriere partecipa ai lavori degli organi nazionali del Movimento.


 
Art. 13.
Il revisore dei conti

Il controllo sulla gestione amministrativa e' esercitato da un revisore dei conti interno al Movimento, eletto dalla direzione nazionale tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile, e redige la Relazione sulla regolarita' contabile da allegare al rendiconto annuale. Puo' essere chiamato a rendere pareri ogni qual volta il tesoriere lo renda opportuno, o quando il presidente nazionale del Movimento ne faccia esplicita richiesta.
Il revisore dei conti dura in carica per tre anni e puo' essere rinominato per un solo altro mandato.


 
Art. 14.
I dipartimenti

Il presidente nazionale nomina, sentito l'ufficio di presidenza, i responsabili dei dipartimenti.
Sono costituiti obbligatoriamente almeno i seguenti dipartimenti:
organizzazione;
enti locali;
comunicazione;
adesioni e congressi;
internet;
giovani ed universita';
mondo produttivo ed impresa.



 
Art. 15.
Il coordinatore ed il coordinamento regionale

Il coordinatore regionale e' eletto, di norma, con le stesse scadenze e modalita' del presidente nazionale.
Il coordinatore regionale nomina e revoca il tesoriere regionale ed i responsabili dei dipartimenti.
Ogni associato puo' presentare la propria candidatura a coordinatore regionale.
Il regolamento disciplina l'elezione dei due terzi del coordinamento regionale, avendo cura di garantire la rappresentativita' delle minoranze. Il coordinatore nomina la parte restante del coordinamento.
Il coordinamento regionale e' composto da un minimo di 15 ad un massimo di 30 componenti, secondo la decisione dell'ufficio di presidenza, con le stesse riserve quantitative previste per la direzione nazionale a favore delle minoranze ed ai rappresentanti di uno dei due generi.
Determina, in coerenza con le direttive nazionali, l'azione politica sul territorio del Movimento.
Approva i bilanci consuntivi e preventivi redatti ed illustrati dal tesoriere regionale.
Partecipano di diritto, se iscritti al Movimento, i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari nazionali ed europei iscritti nella regione, i coordinatori provinciali del Movimento, i membri della direzione nazionale iscritti nella regione.
Il coordinamento regionale propone all'ufficio di presidenza i programmi e le liste per l'elezione del presidente della regione e del consiglio regionale, nonche' i candidati a sindaco del capoluogo di provincia. Ratifica le proposte del coordinamento provinciale per l'elezione dei comuni capoluogo di provincia.
Le candidature saranno scelte attraverso primarie, che si svolgeranno secondo le modalita' previste dal regolamento, ovvero sono indicate dal coordinatore regionale, ascoltati i coordinatori provinciali e i coordinatori cittadini competenti per territorio.


 
Art. 16.
Il coordinatore ed il coordinamento provinciale

Il coordinatore provinciale e' eletto, di norma, con le stesse scadenze e modalita' del presidente nazionale.
Il coordinatore provinciale nomina e revoca il tesoriere provinciale ed i responsabili dei dipartimenti.
Ogni associato puo' presentare la propria candidatura a coordinatore provinciale.
Il regolamento disciplina l'elezione, da parte dell'assemblea provinciale, dei due terzi del coordinamento provinciale, avendo cura di garantire la rappresentativita' delle minoranze e di entrambi i generi. Il coordinatore nomina la parte restante del coordinamento.
Il coordinamento provinciale e' composto da un minimo di otto ad un massimo di quindici componenti, secondo la decisione dell'ufficio di presidenza.
Determina, in coerenza con le direttive nazionali, l'azione politica sul territorio del Movimento.
Approva i bilanci consuntivi e preventivi redatti ed illustrati dal tesoriere provinciale.
Partecipano di diritto, se iscritti al Movimento, i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari nazionali ed europei ed i membri della direzione nazionale iscritti nella regione.
Il coordinamento provinciale propone al coordinamento regionale le liste per l'elezione dei comuni capoluogo, ed approva i programmi elettorali e le liste per l'elezione nei comuni del territorio di competenza, sempre attraverso il ricorso alle primarie, e' riservata al coordinatore regionale, su indicazione del comitato provinciale, ascoltati il coordinatore cittadino ed i coordinatori comunali rispettivamente competenti per territorio.



 
Art. 17.
Controllo contabile

Una societa' di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza) e successive modifiche, ovvero al registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, verifica, nel corso dell'esercizio: la regolare tenuta della contabilita'; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La societa' di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. La societa' di revisione viene nominata dall'ufficio di presidenza.


 
Art. 18.
Patrimonio e proventi

Conservatori e Riformisti non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento.
Il patrimonio del Movimento e' illimitato ed e' costituito:
dai beni immobili di proprieta' e comunque acquistati o provenienti da lasciti e donazioni;
dall'introito delle quote sociali;
da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di enti, persone fisiche o giuridiche, rappresentanti del Movimento eletti nelle istituzioni, o da altre associazioni;
da redditi patrimoniali;
dalle sottoscrizioni promosse dal Movimento;
dai contributi di legge;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da ogni altro provento ordinario e straordinario derivante da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili e da ogni tipo di raccolta ammessa dalla legge.
Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito internet del Movimento, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio espresso dalla societa' di revisione.
La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento ed il finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovessi confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.


 
Art. 19.
Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture territoriali

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.
Le risorse delle strutture territoriali sono formate dal contributi degli eletti, da una parte dei proventi delle iscrizioni e da ogni altra risorsa di autofinanziamento; le strutture territoriali devono prevedere l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari e postali intestati alle strutture territoriali; un regolamento di contabilita' disporra' su ogni altra procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.
La direzione nazionale riconoscera' alle strutture territoriali:
un contributo pari al quindici per cento di quanto ricevuto dal tesseramento, e riferibile ad associati residenti nelle singole articolazioni territoriali comunali (circoli);
un contributo pari al dieci per cento sempre di quanto ricevuto dal tesseramento, e riferibile ad associati residenti nelle singole articolazioni territoriali provinciali;
un contributo pari al cinque per cento di quanto ricevuto dal tesseramento, e riferibile ad associati residenti nelle singole articolazioni territoriali comunali (circoli).
E' in ogni caso preclusa agli organi territoriali la facolta' di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:
compravendita di beni immobili;
compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
costituzione di societa';
acquisto di partecipazioni di societa' esistenti;
accensione e concessione di finanziamenti;
stipula di contratti di mutuo;
rimesse di denaro da e/o verso l'estero;
apertura di conti correnti all'estero e valutari;
acquisto di valuta;
richiesta e concessione di fideiussioni o di altra forma di garanzia.
E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal rappresentante legale.
Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del Movimento.



 
Art. 20.
Organizzazione italiani all'estero

L'organizzazione degli italiani all'estero sara' strutturata secondo o schema territoriale delle ripartizioni elettorali.
Gli iscritti di ogni ripartizione eleggono il proprio presidente ed una direzione territoriale di almeno dieci membri
I presidenti partecipano ai lavori della direzione nazionale.
I componenti delle direzioni territoriali costituiscono l'assemblea generale degli italiani all'estero, e partecipano all'assemblea nazionale.
L'assemblea generale degli italiani all'estero si riunisce almeno una volta all'anno con compiti di coordinamento ed iniziativa politica.



 
Art. 21.
Incandidabilita'

Sono incandidabili nelle liste del Movimento a qualunque competizione elettorale coloro che, alla data di presentazione delle liste, si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo n. 235/2012.


 
Art. 22.
Incompatibilita'

Sono incompatibili con ogni altro incarico nel Movimento e con incarichi istituzionali i membri del collegio dei probiviri.
La carica di presidente di gruppo al Parlamento nazionale, o di capo delegazione al Parlamento europeo, e' incompatibile con altri incarichi interni al Movimento.
La carica di presidente nazionale e quella di coordinatore della direzione nazionale sono incompatibili con quella di capo delegazione al Parlamento europeo o presidente di gruppo al Parlamento nazionale.



 
Art. 23.
Il Movimento in rete

Il Movimento e' presente, ed esercita la propria attivita' politica anche a mezzo della rete.
Il sito ufficiale del Movimento e': www.conservatorieriformisti.it
Sul sito internet dei Conservatori e Riformisti sono pubblicate le deliberazioni e tutte le notizie sulle attivita' del Movimento, le iniziative dei propri rappresentanti nelle istituzioni, i programmi e le modalita' di partecipazione interattiva per i soci e per i simpatizzanti.
Il regolamento definisce le modalita' di iscrizione tramite la rete; sono inoltre previste consultazioni e iniziative di democrazia diretta, con il coinvolgimento anche dei non associati su temi di rilievo per l'attivita' del Movimento. Con apposito regolamento sono determinate modalita' e procedure per la gestione del sito, per l'utilizzo da parte del Movimento dei social network e di altre forme di aggregazione in rete, per la partecipazione di associati e cittadini».
Il regolamento indichera' le modalita' per cui le convocazioni degli organi potranno essere trasmesse anche per via telematica, o a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale del Movimento.



 
Art. 24.
Tenuta dei dati sensibili

Il presidente nazionale e' responsabile di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali.
All'atto della iscrizione, l'interessato esprime il consenso alla pubblicita' dei dati identificativi nell'elenco dei soci.
Il registro degli associati e' aggiornato a cura del presidente nazionale, che trasmette lo stralcio di esso alle competenti articolazioni territoriali.
Il responsabile dei dati garantisce il rispetto e la tutela dei dati personali dei singoli associati in osservanza delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I soli elenchi degli iscritti possono essere messi a disposizione delle articolazioni territoriali, per la diffusione di opuscoli o giornali; i singoli associati possono comunque negare il consenso alla diffusione dei propri dati, anche a questi limitati fini.


 
Art. 25.
Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto viene disciplinato dalle norme di legge applicabili.


 
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