Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2016 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO


Art. 1.
Costituzione

Donne ed uomini liberi della Valle d'Aosta costituiscono il movimento politico chiamato ALPE - Autonomie - Liberte' - Participation - Ecologie, il cui simbolo e' un gallo nero con sfondo giallo e rosso riportante le parole ALPE - Autonomie - Liberte' - Participation - Ecologie.
La sede legale del Movimento ALPE e' stabilita nel Comune di Aosta, via Trottechien n. 59.


 
Art. 2.
Principi

Il Movimento riunisce persone che si riconoscono nei valori della liberta', della democrazia, dell'autonomia, della non violenza, della giustizia e dell'ecologia.
Il Movimento si fonda sui seguenti principi:
1. diritto all'autodeterminazione individuale e collettiva, come capacita' di scelta autonoma e indipendente, esercitato responsabilmente con gli strumenti della democrazia;
2. democrazia come sistema di governo dove i cittadini esercitano la sovranita' partecipando concretamente alla vita comunitaria;
3. valorizzazione dell'identita' storica nell'ottica di una societa' plurale in cui le differenti componenti possano riconoscersi e realizzarsi;
4. onesta' e rispetto delle regole stabilite in funzione dell'interesse comune;
5. distinzione tra le convinzioni personali e l'organizzazione della societa', in modo da garantire la liberta' delle prime e la laicita' della seconda;
6. solidarieta' sociale e qualita' del lavoro;
7. rispetto e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.


 
Art. 3.
Obiettivi

Il Movimento si prefigge i seguenti obiettivi:
1. rafforzare l'autonomia, affinche' questa sia effettiva, aperta e riconosciuta sul piano europeo;
2. applicare la teoria federalista alla comunita' e, nell'ambito di questa, a tutti i livelli dell'organizzazione sociale, tramite l'applicazione dei principi di sussidiarieta' e di solidarieta';
3. rivitalizzare i valori della cooperazione e rafforzare lo spirito comunitario, con particolare attenzione alle fasce deboli;
4. praticare le pari opportunita' promuovendo l'effettiva presenza paritaria di uomini e donne nei suoi organismi dirigenti e nelle candidature per le assemblee elettive ed impegnandosi a rimuovere le barriere che ostacolano la piena partecipazione all'attivita' politico-amministrativa di uomini e donne di ogni eta'; in particolare nelle liste elettorali dovra' essere rispettato il criterio per il quale almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato fino ad ottenere la parita', nel rispetto delle leggi elettorali vigenti;
5. promuovere la partecipazione politico-amministrativa delle cittadine e dei cittadini residenti provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea e dei cittadini e cittadine con permesso di soggiorno, provenienti da Paesi extra Unione europea;
6. per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, del Parlamento Nazionale, dei Consigli delle Regioni, dei Consigli comunali nonche' per le cariche di Sindaco, Presidente della Regione, nel rispetto delle leggi elettorali vigenti, e' nominata una commissione elettorale regionale specifica all'occorrenza, composta da tre a sette membri nominati a cura del Consiglio direttivo, secondo quanto sopra previsto in rappresentanza delle minoranze di genere e che non siano portatori di interessi in conflitto. La selezione proposta dalla Commissione elettorale dovra' essere approvata dal Consiglio direttivo;
7. favorire la crescita culturale delle cittadine e dei cittadini valdostani, in particolare garantendo loro un'istruzione ed un'informazione realmente libere e plurali;
8. garantire il diritto al lavoro, nel rispetto delle pari opportunita', nonche' delle competenze e delle aspirazioni di ciascuno;
9. ricercare un'elevata qualita' della vita attraverso un rapporto rispettoso ed equilibrato con l'ambiente, basato sull'utilizzo responsabile di risorse rinnovabili e non inquinanti.


 
Art. 4.
Aderenti ed amici

Sono aderenti tutti coloro che sottoscrivono un'apposita richiesta di partecipare alle attivita' ed alle decisioni del Movimento.
La qualita' di aderenti, oltre che dalla dichiarazione di cui al comma precedente, dovra' essere accompagnata da un contributo finanziario versato nelle forme ed entita' definite dal Consiglio direttivo.
Gli aderenti possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo al Congresso e nell'ambito di eventuali consultazioni indette ai sensi del successivo art. 13.
I designati di cui al successivo art. 9 devono essere aderenti al Movimento.
Sono amici tutti coloro che sottoscrivono apposita dichiarazione di interesse per l'attivita' del Movimento e richiesta di essere informati sulla sua attivita' e possono esercitare il diritto di elettorato attivo nelle sedi di cui al comma precedente.


 
Art. 5.
Organi del movimento

La direzione e la gestione del Movimento sono assicurate dai seguenti organi:
Congresso;
Presidente e Vicepresidenti;
Consiglio direttivo;
Gruppo esecutivo;
Collegio dei garanti.


 
Art. 6.
Congresso

Il Congresso del Movimento e' indetto dal Consiglio direttivo, che ne approva anche il Regolamento, ed e' convocato dal Presidente.
Il Congresso ordinario si svolge almeno ogni quattro anni.
Hanno diritto di voto al Congresso gli aderenti e gli amici di cui al precedente art. 4.
Il Congresso decide la strategia politica, elegge il Presidente e i Vicepresidenti del Movimento, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei garanti.


 
Art. 7.
Presidente e Vicepresidenti

Il Presidente:
1. e' garante della libera e franca dialettica interna al Movimento, agisce per la sua unita', vigila sul rispetto dello Statuto e sovraintende al buon funzionamento dell'organizzazione;
2. e' Rappresentante Legale del Movimento, stipula i contratti, cura gli atti amministrativi e gli adempimenti previsti dalla normativa;
3. esprime pubblicamente le posizioni del Movimento e tiene i contatti con le altre forze politiche;
4. coordina le azioni per dare esecuzione agli indirizzi politici stabiliti dal Congresso ed alle linee programmatiche definite dal Consiglio direttivo;
5. convoca e presiede il Gruppo esecutivo;
6. puo' delegare, temporaneamente o per tutta la durata del mandato, alcune delle proprie funzioni ai Vicepresidenti.
Di tali deleghe da' informazione al Consiglio direttivo e al Gruppo esecutivo nella prima riunione utile.
La carica di Presidente del Movimento e' incompatibile con quella di Consigliere regionale e di Parlamentare.
Il Presidente e' coadiuvato nella gestione del Movimento e nel coordinamento degli organi elettivi da due Vicepresidenti.
Un Vicepresidente ha funzioni vicarie e sostituisce il Presidente in caso di impedimento, anche temporaneo, di decadenza o di dimissioni.
All'altro viene attribuita la funzione di coordinatore del Consiglio direttivo. In particolare:
convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, assicurando le condizioni per un dibattito aperto e proficuo, nel rispetto dei principi e valori del Movimento;
provvede, anche attraverso documenti di sintesi, ad evidenziare gli esiti della discussione, valorizzando gli aspetti maggiormente condivisi, senza trascurare eventuali opzioni minoritarie.
Le funzioni di cui ai commi precedenti vengono attribuite ai due Vicepresidenti dal Consiglio direttivo nella prima riunione utile, su proposta del Presidente.
Il Presidente e i Vicepresidenti sono membri di diritto del Consiglio direttivo e del Gruppo esecutivo.
Il Presidente e' eletto dal Congresso, unitamente ai due Vicepresidenti, sulla base di un programma di lavoro, che i candidati illustrano nell'ambito del Congresso stesso.
Possono essere candidati gli aderenti al movimento alla data di svolgimento del Congresso.
La candidatura a Presidente del Movimento deve essere presentata assieme a quella di due Vicepresidenti, da eleggersi congiuntamente.
Per l'elezione e' richiesta, alla prima votazione, la maggioranza dei 2/3 dei votanti. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, l'elezione avviene a maggioranza dei voti validi, a seguito di ballottaggio tra i due gruppi di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.
Presidente e Vicepresidenti durano in carica, di norma, quattro anni.
Il mandato puo' essere ridotto, con conseguenti elezioni anticipate, in caso di decadenza o dimissioni del Presidente, nonche' su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo.
Nei casi previsti dal comma precedente, il Congresso deve essere convocato entro tre mesi per il rinnovo di tutti gli organi del Movimento.
In caso di impedimento o dimissioni di un Vicepresidente, i suoi compiti vengono ripartiti tra l'altro Vicepresidente e il Presidente, il quale puo', se necessario per garantire il funzionamento del movimento, coinvolgere operativamente anche altri membri del Consiglio direttivo, con attribuzione temporanea di deleghe specifiche.


 
Art. 8.
Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:
stabilisce le iniziative politiche del Movimento ed assume le principali decisioni in materia programmatica, organizzativa, finanziaria ed elettorale;
promuove l'organizzazione delle Comunita' territoriali, dei forum e dei gruppi di lavoro tematici;
elegge il Gruppo esecutivo e il Tesoriere, scelti tra i suoi componenti;
approva, entro il mese di novembre dell'anno precedente, il rendiconto preventivo dell'esercizio successivo;
approva, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto consuntivo del movimento.
Il Consiglio direttivo e' composto da 55 membri eletti dal Congresso con un sistema che prevede, da parte degli aventi diritto, l'indicazione di almeno dieci e non piu' di trenta persone fra coloro che hanno presentato la propria candidatura.
Sono membri di diritto del Consiglio direttivo, oltre al Presidente e ai Vicepresidenti, i consiglieri regionali, i parlamentari di ALPE, i rappresentanti designati all'interno dell'esecutivo e i referenti delle Comunita' Territoriali regolarmente costituite.
Inoltre, per consentire l'articolazione democratica, il pluralismo e la crescita dialettica all'interno del Movimento, ai raggruppamenti di minoranza, ove presenti e qualora superino la quota del 15% degli aderenti, viene garantita la rappresentanza, negli organi collegiali non esecutivi, nella quota del 20% degli eletti.
Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, con cadenza mensile.
Viene convocato dal Coordinatore, autonomamente o su richiesta del Presidente, nonche' in caso di richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso, recante indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
Le sue sedute e le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno il 40% dei componenti dell'organo.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di voti favorevoli.
In caso di assenza non giustificata alle riunioni per un intero quadrimestre, Il Consiglio direttivo investe il Collegio dei garanti della decisione sulla eventuale decadenza dalla carica.
Il Consiglio direttivo in presenza di dimissioni o decadenza dalla carica, puo' reintegrare periodicamente il quorum dei suoi componenti con nuove nomine attingendo prioritariamente dai primi esclusi della votazione congressuale o, in carenza, con nuove designazioni che, comunque, non possono superare il numero di 10.
Entro due mesi dall'insediamento il Consiglio direttivo adotta il proprio Regolamento interno.
Le determinazioni assunte dal Consiglio direttivo sono verbalizzate. I verbali e i documenti approvati sono inviati tempestivamente a tutti i componenti dell'organo.


 
Art. 9.
Gruppo esecutivo

Il Gruppo esecutivo e' responsabile dell'esecuzione degli indirizzi e dei programmi del Consiglio direttivo.
Fanno parte del Gruppo esecutivo:
il Presidente e i due Vicepresidenti;
quattro componenti eletti dal Consiglio direttivo al proprio interno;
un rappresentante designato dal gruppo «Esprit Jeune»;
un rappresentante designato dal Gruppo consiliare regionale;
un rappresentante designato dal Gruppo consiliare al Comune di Aosta;
un amministratore degli altri Comuni, designato dagli eletti nei Comuni.


 
Art. 10.
Collegio dei garanti

Il Collegio dei garanti e' composto da 5 saggi eletti dal Congresso.
All'atto dell'insediamento, elegge al proprio interno il Presidente del Collegio.
Il Collegio dei garanti si preoccupa che l'azione del Movimento si svolga rispettando criteri di trasparenza e di eticita'.
Ha inoltre il compito di dirimere eventuali controversie tra aderenti/amici e organi del Movimento, di valutare, a fronte di inadempimenti o condotte non conformi allo Statuto e, previo contraddittorio con gli interessati, la sospensione, ovvero il depennamento dall'elenco degli aderenti/amici e dai relativi diritti, di decidere in prima istanza sulla chiusura delle comunita' territoriali. 10.1 - Misure disciplinari
Le misure disciplinari sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione;
c) l'espulsione.
Le misure disciplinari sono comminate dagli organi disciplinari (Comitato dei garanti) e comunicate per iscritto all'interessato. 10.2 - Il richiamo
Il richiamo e' una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed e' inflitta per lievi trasgressioni ai doveri morali e politici. 10.3 - La sospensione
La sospensione e' inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Movimento comporta. Essa non puo' superare la durata di dodici mesi.
La sospensione superiore a tre mesi, dopo l'eventuale decisione definitiva del Consiglio direttivo (organo di seconda istanza), comporta la decadenza dalle cariche di Movimento. 10.4 - Espulsione
L'Espulsione e' inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Movimento.
L'espulsione, dopo l'eventuale decisione definitiva del Consiglio direttivo (organo di seconda istanza), comporta la decadenza dalle cariche di Movimento.
L'espulsione puo' essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante, previo consenso scritto dell'interessato. 10.5 - Domanda di riammissione al movimento
Le domande di riammissione al Movimento degli aderenti espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall'espulsione.
Sulle domande devono esprimere un parere gli organi che hanno comminato l'espulsione.
L'aderente riammesso non potra' ricoprire cariche nel Movimento se non dopo 12 mesi dalla riammissione. 10.6 - Promozione del procedimento disciplinare e gradi di
giurisdizione
Il procedimento disciplinare puo' essere promosso avanti il Comitato dei garanti, organo di prima istanza, con istanza scritta da almeno 10 aderenti o dall'organo esecutivo del Movimento.
Contro la decisione del Comitato dei garanti, organo di prima istanza, e' ammesso il ricorso al Consiglio direttivo, organo di seconda istanza, che decide in via definitiva.
Il Comitato dei garanti, organo di prima istanza, per gravi e motivate ragioni, puo' dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione.
Il Consiglio direttivo, organo di seconda istanza puo', su ricorso, sospendere l'esecuzione. 10.7 - Garanzie per la difesa dell'aderente
E' garantita la difesa dell'aderente sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio. Il Presidente del Comitato dei garanti comunica agli aderenti interessati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata gli addebiti contenuti nella denuncia o reclamo.
Entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione, l'aderente puo' presentare, tramite raccomandata a/r, posta certificata o depositare presso la sede del Movimento, una memoria scritta e/o chiedere di essere sentito personalmente dal Comitato dei garanti. 10.8 - Termini per le decisioni degli organi disciplinari
Il Comitato dei garanti emette la decisione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dei 20 giorni di cui all'art. 10.7, dopo aver udito l'interessato se questi lo ha richiesto.
Qualora il Comitato dei garanti, organo di prima istanza, per gravi motivi, ritenga necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza motivata e notificata, con raccomandata a/r o posta certificata, agli interessati e al Consiglio direttivo (nella persona del coordinatore), organo di seconda istanza.
La durata di tale proroga non puo' eccedere i trenta giorni.
In caso di mancata decisione entro i termini previsti dai precedenti commi, la competenza a decidere e' devoluta al Consiglio direttivo, organo di seconda istanza.
Qualora il Consiglio direttivo, organo di seconda istanza, non emetta la decisione entro i centoventi giorni dal ricevimento della denuncia, la stessa si intende definitivamente archiviata.
Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni prese dai due organi dopo il decorso dei termini previsti dai primi due commi del presente articolo. 10.9 - Termini per l'impugnazione
L'impugnazione delle decisioni del Comitato dei garanti va proposta al Consiglio direttivo, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione dell'organo di prima istanza, tramite raccomandata a/r o posta certificata.
Il Consiglio direttivo (organo di seconda istanza) decide entro 60 giorni dal ricevimento dell'impugnazione.
La mancata impugnazione o la tardiva impugnazione della decisione del Collegio dei garanti di prima istanza, rende esecutiva la decisione.


 
Art. 11.
Comunita' territoriali

La Comunita' territoriale e' il nucleo organizzativo di base ed il luogo in cui si esprime la diretta partecipazione democratica di aderenti ed amici.
La Comunita' territoriale raggruppa persone che condividono un ambiente fisico con caratteri comuni ed intendono operare formando un gruppo riconoscibile ed organizzato.
Almeno 10 aderenti/amici residenti in un Comune o in piu' Comuni limitrofi possono dare vita ad una Comunita' territoriale.
Ogni Comunita' territoriale e' coordinata da un Referente eletto dagli aderenti/amici convocati in Assemblea.
Ogni Comunita' territoriale decide autonomamente della propria organizzazione interna.
Gli organi direttivi del Movimento assicurano alle Comunita' Territoriali il coordinamento ed il supporto organizzativo e logistico.
Ogni Comunita' territoriale provvede alle proprie esigenze finanziarie attraverso i contributi volontari dei propri aderenti e attraverso eventuali contributi per iniziative specifiche concessi dal Movimento, dopo approvazione del gruppo esecutivo dello stesso.
Essendo le Comunita' Territoriali gruppi spontanei non sono previste procedure di scioglimento, sospensione e commissariamento; mentre la chiusura della Comunita' territoriale potra' essere disposta dagli organi e con le stesse modalita' e procedure previste dall'art. 10 punti 6, 7, 8 e 9, di fronte a gravi violazioni ai doveri morali e politici diretti ad arrecare grave pregiudizio al Movimento, o per scelte in contrasto con i valori del Movimento.
La decisione di auto-scioglimento, decisa dalla Comunita' territoriale, dovra' essere comunicata per presa d'atto al Consiglio direttivo; i documenti e altro materiale prodotto e/o acquistato dalla Comunita' territoriale saranno consegnati presso la sede del Movimento.


 
Art. 12.
Operare in rete

Il Movimento opera in rete, con spirito di partecipazione civica, unitamente a comitati, associazioni, organizzazioni varie che agiscono sulla base di valori e principi comuni e condivisi.
Valorizza l'autonomia e l'operato dei corpi intermedi della comunita' valdostana, (comitati, associazioni, gruppi spontanei ...) ne sostiene la formazione e ne ricerca il confronto.
Agisce per il rafforzamento delle reti civiche.


 
Art. 13.
Partecipazione

Il Movimento considera la partecipazione come metodo fondamentale per assumere decisioni.
All'interno del Movimento promuove momenti di approfondimento, di confronto, di consultazione degli aderenti.
Nella societa' valdostana opera perche' ci siano maggiori occasioni di confronto, sostiene gli strumenti di democrazia diretta, promuove forme di democrazia deliberativa per particolari decisioni che coinvolgono in modo rilevante i cittadini.
Il Movimento ritiene qualificante l'utilizzo di consultazioni allargate su questioni e temi rilevanti, da svolgere in occasioni e modalita' definite dal Consiglio direttivo.


 
Art. 14.
Forum e gruppi tematici

Il Movimento riconosce e valorizza le varie sensibilita' culturali e tematiche con la promozione di Forum e Gruppi tematici, con funzione di approfondimento e proposta, aperti anche alla partecipazione di non iscritti. Tra i partecipanti al Forum o al Gruppo tematico viene individuato un Coordinatore.


 
Art. 15.
Fare squadra

Il Movimento:
a) concepisce l'impegno politico come servizio alla collettivita', opera per la riduzione dei costi della politica, promuove criteri e logiche di rotazione nell'accesso alle cariche pubbliche retribuite;
b) promuove, anche al proprio interno, il rinnovamento e l'emersione di nuovi protagonisti nell'impegno politico, senza rinunciare all'utilizzo di solide competenze ed esperienze;
c) ricerca un'articolazione delle responsabilita' ed evita il cumulo delle cariche. A tal fine:
le cariche di Parlamentare e di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di Presidente del Movimento;
un limite di due mandati consecutivi e' fissato per la carica di Presidente;
i Consiglieri regionali in carica per tre legislature complete, anche non consecutive, non potranno essere ricandidabili; inoltre i Consiglieri regionali non potranno ricoprire ruoli nell'esecutivo regionale per piu' di due mandati, anche non consecutivi.


 
Art. 16.
Accordi

Il Movimento puo' promuovere forme di collaborazione e stipulare accordi, anche di tipo federativo con forze politiche operanti in Valle d'Aosta, nel territorio italiano o europeo purche' portatrici di valori che non siano in contrasto con i propri.
Le modalita' di collaborazione o gli accordi sono approvati dal Consiglio direttivo.


 
Art. 17.
Gestione finanziaria

L'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento e' curata dal Tesoriere che e' preposto allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica.
Costituiscono entrate le sottoscrizioni versate al Movimento, i versamenti degli eletti aderenti al Movimento nell'importo determinato dal Consiglio direttivo, i rimborsi pubblici per le spese elettorali ed eventuali liberalita'.
Il Tesoriere predispone e porta all'esame del Consiglio direttivo, che lo dovra' approvare entro il mese di novembre, il rendiconto preventivo per l'anno successivo.
Il Tesoriere predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio, che dovra' essere approvato dal Consiglio direttivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.


 
Art. 18.
Norme procedurali e revisione statutaria

Le decisioni del Consiglio direttivo, del Gruppo esecutivo e del Collegio dei garanti sono prese ricercando l'unanimita' dei consensi. Nei casi in cui cio' non e' possibile, le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Il presente Statuto puo' essere modificato dal Congresso del Movimento con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti alla votazione.


 
Art. 19.
Informazione e trasparenza

ALPE - Autonomie - Liberte' - Participation - Ecologie e' un movimento politico organizzato secondo i principi di democrazia interna e di trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, e si impegna a promuovere, anche per il tramite dei propri regolamenti interni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. A tale proposito la funzione di coordinamento e vigilanza sul rispetto di tali principi viene demandata al Consiglio direttivo.
Fornisce ai propri aderenti e all'opinione pubblica costanti informazioni circa i suoi programmi, le sue strutture, le sue iniziative interne ed esterne e le sue azioni politiche.
Al fine del rispetto di quanto sopra:
1. il rendiconto consuntivo dell'esercizio e le informazioni economico finanziarie devono essere pubblicate sul sito web del Movimento ALPE e devono essere a chiunque liberamente accessibili;
2. i dati personali dovranno essere trattati nel rispetto della privacy, archiviati in armadi chiusi per il cartaceo e in software protetti quelli informatici;
3. dovra' inoltre essere acquisita liberatoria scritta per l'utilizzo dei dati personali per fini propagandistici;
4. i dati privati e personali degli aderenti e dei simpatizzanti non potranno essere diffusi, se non previo specifico consenso scritto dell'interessato.


 
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