Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2016 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
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NUOVO STATUTO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO Indice Capo I - Costituzione del Partito e principi fondativi Art 1 - Il Partito Art. 2 - Principi di democrazia interna Art. 3 - L'iscrizione al Partito Art. 4 - Diritti e doveri degli iscritti Art. 5 - Adesione al Partito da parte di soggetti collettivi Art. 6 - Organizzazione all'estero del Partito Art. 7 - FGS Capo II - Formazione dell'indirizzo politico ed organi dirigenti nazionali Art. 8 - I congressi Art. 9 - Il consiglio nazionale Art. 10 - La direzione nazionale Art. 11 - Il segretario politico nazionale Art. 12 - La segreteria politica Art. 13 - Il presidente del consiglio nazionale Capo III - L'organizzazione del Partito a livello regionale sub regionale Art. 14 - Autonomia statutaria Art. 15 - Principi inderogabili per gli Statuti Art. 16 - Autonomia politica e finanziaria Art. 17 - Poteri sostitutivi Art. 18 - Le unita' di base Capo IV - Incarichi politici, candidature e strumenti per la partecipazione Art. 19 - Le candidature Art. 20 - I gruppi parlamentari e consiliari Art. 20-bis - La consulta degli amministratori Art. 21 - Incompatibilita' e limiti di mandato Art. 22 - Doveri degli eletti Art. 23 - Forum tematici Art. 24 - Referendum interno Capo V - Principi della gestione finanziaria Art. 25 - Il tesoriere Art. 26 - Risorse finanziarie del Partito Art. 27 - Autonomia patrimoniale e gestionale Art. 28 - Bilancio Art. 29 - Revisore dei conti Capo VI - Organi di garanzia e norme finali Art. 30 - Commissioni di garanzia Art. 31 - Ricorsi Art. 32 - Revisioni dello statuto e dei regolamenti Art. 33 - Norme finali
Art. 1. Il Partito
1. Il Partito Socialista Italiano, con sede legale in Roma, Via Santa Caterina da Siena n. 57, anche con la denominazione abbreviata P.S.I., nasce dalla convergenza di differenti tendenze culturali e politiche ispirate al pensiero socialista, socialdemocratico, liberal-socialista, laico e nella pluralita' delle esperienze storiche riconducibili alla tradizione democratica e riformista della sinistra e del movimento operaio italiano. Il Partito assume queste tendenze consapevole della necessita' della loro continua rielaborazione per reggere il confronto con le sfide della modernizzazione e del mondo globalizzato, nonche' per contribuire alla costruzione di una societa' aperta e plurale,libera e solidale, giusta e sicura, fondata sulla valorizzazione del merito e sulla capacita' di soddisfare i bisogni economici, umani, civili, sociali ed ecologici dei cittadini. Ci riconosciamo nei principi sanciti dalla Costituzione italiana per una economia sociale di mercato, per il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, e nell'ottica del riformismo socialista promuoviamo la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali delle imprese. 2. Aperto all'incontro con altri movimenti o partiti ispirati dalle citate tendenze politiche e con altre culture che hanno posto al centro della loro azione i diritti umani e civili, la lotta alle disuguaglianze e la salvaguardia dell'ambiente, il Partito Socialista Italiano si impegna per costruire in Italia una grande forza socialista e democratica, laica, riformista e di Governo. A tale fine promuove il libero coinvolgimento dei cittadini nelle sue iniziative assieme alla associazione con le varie espressioni della societa' civile. 3. Il Partito Socialista Italiano e' parte integrante del Partito del Socialismo Europeo ed aderisce all'Internazionale Socialista. 4. Il Partito Socialista Italiano adotta il seguente simbolo: «quadrato di colore rosso; nella parte superiore - in stampatello grande e bianca - la scritta PARTITO SOCIALISTA ITALIANO; al centro una rosa bianca stilizzata; nel quarto inferiore la sigla, in colore rosso "PSE" posta al centro di una barra rappresentante la bandiera italiana con i colori verde, bianco e rosso. Lo stesso simbolo potra' essere utilizzato anche in forma rotonda, fermi restando gli elementi descritti all'interno dello stesso. Detto simbolo, sia in versione quadrata che rotonda, viene allegato in veste grafica al presente statuto onde costituirne parte integrante e sostanziale, (All. "A")». 5. Il partito e' organizzato su base territoriale riconoscendo il ruolo autonomo di decisione e di proposta degli organismi regionali, provinciali e comunali. Questo modello organizzativo si attua con l'approvazione, da parte delle assemblee congressuali regionali del rispettivi statuti regionali. Alla federazioni regionali viene riconosciuto il ruolo di elaborazione e di decisione per le scelte politiche del proprio territorio, nonche' il compito del coordinamento delle federazioni provinciali. Fina al momento della approvazione dello statuto regionale valgono le norme del presente statuto sia per le entita' regionali che locali.
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| Art. 2. Principi di democrazia interna
1. La sovranita' nel Partito Socialista Italiano appartiene agli scritti che la esercitano secondo le modalita' democratiche e le garanzie previste dal presente statuto. 2. Il Partito si organizza sulla base di regole ispirate al riconoscimento delle autonomie territoriali regionali e locali e ai principi del federalismo democratico. 3. Il Partito Socialista Italiano e' fondato sul principio della democrazia paritaria e si impegna a promuovere le pari opportunita' rimuovendo tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. 4. Il Partito Socialista Italiano promuove la trasparenza ed il ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolati dalle norme statutarie che fissano limiti al cumulo ed al rinnovo dei mandati. 5. Negli incarichi direttivi e negli organismi di direzione, di controllo o esecutivi del Partito nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura tendenzialmente non inferiore al 40 % (quaranta per cento) e superiore al 60 % (sessanta per cento), dovendosi comunque tendere alla rappresentanza paritaria di uomini e donne in tutti i ruoli e funzioni politiche e amministrative del partito, compresa la direzione delle commissioni e gli incarichi la cui nomina spetta al gruppo socialista. La stessa proporzione deve essere rispettata nella formazione delle candidature per le liste elettorali in ogni livello territoriale, sia nella composizione complessiva di ogni singola lista, sia nella scelta delle candidature per le quali sia probabile l'elezione. In caso di sistemi elettorali che prevedano l'elezione automatica e progressiva dei componenti della lista in ragione del posto occupato deve essere rispettata l'alternanza di candidature maschili e femminili. La violazione della presente norma puo' essere sollevata da ogni iscritto/a alla commissione di garanzia competente per territorio. Sulla composizione degli organismi nazionali e la formazione delle liste per le elezioni politiche ed europee e' competente a pronunciarsi la commissione nazionale di garanzia. La commissione di garanzia decide entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso e provvede a tutti gli atti necessari e conseguenti all'accertata violazione e riaffermazione delle norme di democrazia paritaria previste dallo statuto e dal regolamento del Partito. 6. Il Partito assicura un sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno ed a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il sistema informativo dovra' consentire agli elettori ed agli iscritti, tramite l'accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e sulle deliberazioni degli organi dirigenti. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attivita' attraverso il sistema informativo. 7. Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto, la vita associativa degli iscritti e' regolata dal principio della partecipazione e dell'impegno comune nell'osservanza delle decisioni assunte dalla maggioranza con il riconoscimento dei diritti delle minoranze. 8. Ogni iscritto ha diritto di voto nell'organo di appartenenza. In ogni istanza del Partito il voto palese, salvo per le deliberazioni riguardanti le nomine di persone, che al contrario devono avvenire a scrutinio segreto, salvo che il voto palese non sia accettato dal 90 % dei presenti. Nel caso di elezioni a funzioni monocratiche, se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti o da chi segue in caso di ritiro di uno dei primi due. Per gli organi collegiali la rappresentanza e' proporzionale ed il criterio di voto e' dei due terzi.
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| Art. 3. L'iscrizione al Partito
1. Possono iscriversi al Partito, purche' abbiano compiuto l'eta' di 16 anni, i cittadini italiani nonche' i cittadini dell'Unione europea e di altri Paesi con stabile domicilio in Italia o in altro Stato, in cui vi sia un'organizzazione riconosciuta del Partito. 2. L'iscrizione al Partito e' individuale ed annuale; essa comporta l'accettazione dello statuto nonche' il versamento della quota annuale stabilita dalla direzione nazionale. 3. Con l'iscrizione, la persona interessata accetta altresi' di essere registrata nell'anagrafe degli iscritti, appositamente istituita presso la sede legale del Partito. 4. L'iscrizione al Partito e' gestita dagli organi nazionali del medesimo ed e' approvata dalla segreteria nazionale. Le modalita' di iscrizione sono stabilite da apposito regolamento per il tesseramento. 5. Gli introiti delle quote del tesseramento devono essere suddivisi fra il livello nazionale e i diversi livelli territoriali, sulla base del regolamento di cui al comma precedente in base al principio del riparto automatico ed immediato. 6. L'elettorato attivo e passivo negli organi del Partito si acquisisce con il secondo anno consecutivo di iscrizione. 7. L'iscrizione al Partito e' incompatibile con l'iscrizione o adesione: a) a movimenti che presentino liste concorrenziali a quelle del Partito in consultazioni elettorali o diano il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal Partito; b) ad associazioni culturali e politiche che professino idee e pratichino politiche palesemente in contrasto con il presente statuto. Qualora la citata incompatibilita' si dovesse verificare in costanza di iscrizione al Partito, la commissione di garanzia competente per territorio deliberera', previo procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, l'esclusione della persona per cui e' stata dichiarata l'incompatibilita'.
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| Art. 4. Diritti e doveri degli iscritti
1. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di: a) essere compiutamente informata cosi da garantirne l'effettiva partecipazione alla vita interna del partito, cosi come alla elaborazione delle sue linee politiche e programmatiche; b) partecipare all'elaborazione della linea politica e programmatica del Partito; c) esprimere e sostenere in ogni sede, di Partito o pubblica, le proprie posizioni ideali, religiose culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza determinatasi nel Partito; d) esigere la regolare convocazione ed essere messa in condizione di partecipare ad assemblee di base ed alle riunioni degli organismi di cui fa parte; e) promuovere referendum su temi di rilevanza nazionale, regionale e locale; f) partecipare all'elezione degli organi dirigenti del Partito ed avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli; g) motivare le ragioni della decisione nel caso di dimissioni dal Partito in una riunione convocata su sua richiesta; h) in caso di inadempienze degli organi dirigenti dell'organizzazione di appartenenza, chiedere ai livelli superiori di intervenire perche' i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili; i) presentare ricorso agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti. 2. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di: a) rispettare le regole dello Statuto; b) concorrere con il proprio impegno all'azione politica del Partito; c) pagare regolarmente la quota di iscrizione secondo le regole fissate dal regolamento finanziario contribuendo al sostegno del Partito. d) sostenere nei collegi le liste e i candidati che abbiano avuto il consenso del Partito. e) osservare una condotta ispirata alla trasparenza e correttezza nell'esercizio delle attivita' politiche e delle mansioni pubbliche ricoperte. 3. In caso di violazione dei doveri statutari da parte dell'iscritto, l'organo di garanzia competente adotta sanzioni proporzionate alla violazione. Qualora il suddetto organo di garanzia dovesse rimanere inerte, le sanzioni, in presenza di reiterate violazioni dello statuto da parte dell'iscritto o di un organo del Partito, sono adottate dalla commissione di garanzia del livello superiore. 4. Le sanzioni, le modalita' di appello e di intervento della commissione di garanzia del livello superiore, l'eventuale riammissione dell'iscritto nei casi di esclusione sono stabilite dal regolamento disciplinare approvato dalla commissione nazionale di garanzia che provvede alla contestazione e al contraddittorio con l'interessato. 5. Costituiscono sempre motivo di cessazione dell'iscrizione: a) il mancato versamento delle quote annuali di iscrizione b) la violazione dei principi fondamentali dello statuto. 6. Ad ogni livello gli organi collegiali possono essere convocati anche da un minimo di un quinto dei componenti l'organo stesso. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe o voto per corrispondenza. Il voto e' strettamente personale.
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| Art. 5. Adesione al Partito da parte di soggetti collettivi
1. Il Partito si avvale della collaborazione attiva di cittadini e di gruppi che aderiscano in varie forme alle sue iniziative. Essi godranno pertanto di tutti i diritti di informazione e di partecipazione che non attengano alla formazione degli organi e, in generale, alla vita interna del partito. 2. Possono aderire al Partito associazioni, movimenti che perseguano proprie finalita' politiche, culturali, professionali, di lavoro o di impegno sociale che risultino in sintonia con gli obiettivi del partito. L'adesione dei richiamati soggetti collettivi non determina l'iscrizione al Partito dei loro associati. L'iscrizione e' nazionale, regionale, provinciale o locale a seconda della struttura organizzativa e degli scopi dell'associazione e dei movimenti.
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| Art. 6. Organizzazione all'estero del Partito
1. Il Partito Socialista Italiano, per garantire la partecipazione politica agli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi. 2. Le forme e le modalita' di organizzazione del Partito Socialista Italiano all'estero sono stabilite dallo Statuto della circoscrizione estero che sara' approvato dalla relativa assemblea con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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| Art. 7. FGS
Il Partito Socialista Italiano riconosce la F.G.S. (Federazione dei Giovani Socialisti) come autonoma organizzazione giovanile, ad esso unita da un patto di reciproca collaborazione, con diritto di rappresentanza consultiva in tutti gli organi di partito ed i cui aderenti possono chiedere l'iscrizione al partito al compimento del 16° anno di eta'.
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| Art. 8. I congressi
1. Nel congresso nazionale si esprime e si forma al massimo livello la democrazia delegata e federativa del Partito. Il congresso: a. approva a maggioranza dei voti validi espressi la piattaforma politica e programmatica del Partito; b. approva lo statuto con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto; c. elegge, con la maggioranza dei voti validamente espressi dai delegati presenti, il segretario, 1/3 dei membri del consiglio nazionale, la commissione di garanzia, i revisori dei conti. 2. Il congresso nazionale e' composto da delegati democraticamente eletti in rappresentanza degli iscritti e degli elettori sulla base del regolamento congressuale. 3. Il congresso puo' svolgersi o su mozioni politiche concorrenti tra loro o su un testo base che puo' presentare su piu' punti tesi alternative, con la possibilita' di scelte distinte su ogni punto in discussione. La relativa decisione e' di competenza del consiglio nazionale. 4. Nel caso in cui il congresso venga svolto su base di mozioni concorrenti, i delegati al congresso nazionale sono eletti su la base dei risultati ottenuti da ciascuna mozione presentata, con sistema proporzionale. Con lo stesso metodo si eleggono gli organismi politici. 5. Nel caso in cui il congresso venga svolto su tesi, il consiglio nazionale determina i criteri per la elezione di delegati e degli organismi politici, tenendo conto del rilievo specifico dei singoli punti in discussione e della rappresentanza delle minoranze. 6. Il congresso si svolge, in via ordinaria, ogni tre anni ed e' convocato dal segretario sentito il consiglio nazionale. 7. Il congresso straordinario puo' essere convocato dal consiglio nazionale con maggioranza assoluta dei suoi componenti. 8. Il consiglio nazionale approva le norme per l'elezione dei delegati e per lo svolgimento del congresso.
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| Art. 9. Il consiglio nazionale
Il consiglio nazionale composto da 325 membri, di cui 1/3 eletti dal congresso nazionale e i restanti eletti dai congressi regionali oppure indicati dai delegati per ogni singola regione durante il congresso nazionale in proporzione alle quote congressuali riconosciute agli stessi. L'incarico di consigliere nazionale dura tre anni. Il consiglio nazionale elegge nella prima seduta il/la presidente del consiglio nazionale del partito e il/la tesoriere. Il consiglio nazionale: a) indirizza la politica nazionale del Partito nell'ambito della linea indicata dal congresso e, di regola, conclude le proprie riunioni con l'approvazione, a maggioranza dei voti validi espressi, di documenti politici. b) elegge la direzione nazionale; Il consiglio nazionale e' convocato e presieduto dal presidente del consiglio nazionale del Partito. Nel caso di eventuale indisponibilita', quest'ultimo e' sostituito dal segretario politico. La convocazione puo' essere richiesta dallo stesso segretario, o da almeno un quinto dei componenti del consiglio. Ai lavori del consiglio nazionale partecipano di diritto i componenti la commissione nazionale di garanzia e i revisori dei conti. I componenti del consiglio nazionale sono tenuti alla sottoscrizione degli abbonamenti agli organi di informazione del Partito, Avanti e Mondoperaio. La mancata attuazione comporta la decadenza dal consiglio nazionale.
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| Art. 10. La direzione nazionale
1. La direzione nazionale e' composta dal segretario del Partito, da 50 membri eletti dal consiglio nazionale, dal presidente del consiglio nazionale, dal tesoriere, dal presidente della commissione nazionale di garanzia, dal segretario della FGS, dai segretari regionali, nonche' dai parlamentari nazionali ed europei, dai consiglieri e assessori regionali. I membri della direzione nazionale durano in carica tre anni. Ai lavori della direzione partecipano i direttori di Avanti e di Mondoperaio nonche', un rappresentante della Societa' Editrice Mondoperaio S.r.l., il presidente e 2 (due) membri della consulta degli amministratori socialisti, i presidenti delle fondazioni socialiste e rappresentanti del mondo della cultura, dell'impresa e dell'associazionismo. Determina le azioni politiche del Partito dando attuazione al programma ed alle altre decisioni assunte dal congresso e dal consiglio nazionale. Essa si articola in commissioni o dipartimenti di lavoro. 2. La direzione nazionale, approva entro i termini stabiliti dallo Statuto ed a maggioranza assoluta dei componenti, i bilanci preventivo e consuntivo, i regolamenti e nomina i revisori dei conti in caso di morte o dimissioni. 3. La direzione nazionale convocata e presieduta dal segretario; essa e' altresi' convocata su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. 4. La direzione nazionale elegge la segreteria su proposta del segretario.
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| Art. 11. Il segretario politico nazionale
1. Il segretario guida il Partito e ne esprime e rappresenta l'indirizzo politico sulla base del programma e delle altre decisioni assunte dai competenti organi. Al segretario politico spetta l'attuazione delle linee generali e dei programmi politici, il raggiungimento di accordi ed alleanze con altre forze politiche, la cura dei rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali. Egli ha il compito di svolgere tutti gli atti a contenuto non patrimoniale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di operazioni connesse a tornate elettorali, incluso il deposito del simbolo del Partito, di cui egli ha la custodia, e la delega dei rappresentanti delle liste. 2. In caso di impedimento o di dimissioni del segretario politico, il consiglio nazionale convoca entro trenta giorni il congresso nazionale che dovra' essere celebrato entro due mesi. Il segretario nazionale e' eletto dal congresso a maggioranza dei voti validi espressi e dura in carica tre anni.
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| Art. 12. La segreteria politica
1. La segreteria politica coadiuva il segretario, con funzioni esecutive, i componenti sono proposti dal segretario ed eletti, in un unico scrutinio, dalla direzione nazionale. Nell'ambito della segreteria, il segretario puo' proporre uno o piu' vicesegretari che svolgono funzioni delegate. 2. Il segretario puo' proporre, motivandola, la sostituzione o l'integrazione di uno o piu' componenti la segreteria. In entrambi i casi si procede con le modalita' gia' stabilite al comma precedente.
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| Art. 13. Il presidente del consiglio nazionale del Partito
Il presidente del consiglio nazionale del Partito ha funzioni di rappresentanza e di garanzia delle decisioni assunte dal congresso. Egli convoca e presiede il consiglio nazionale. L'incarico di presidente del consiglio nazionale del Partito ha durata di tre anni.
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| Art. 14. Autonomia statutaria
1. Le strutture regionali e delle province di Trento e di Bolzano sono dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, di entrata e di spesa, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto nazionale. Le federazioni regionali e delle province di Trento e Bolzano approvano nei rispettivi congressi un proprio Sstatuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto nazionale, disciplina l'attivita' del Partito nel loro ambito territoriale. 2. I citati statuti sono approvati e modificati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la commissione nazionale di garanzia, il quale ha il compito di verificarne la conformita' con i principi fondamentali dello statuto nazionale non rinvii lo statuto con le relative osservazioni al congresso regionale che lo ha approvato affinche' provveda a modificarlo.
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| Art. 15. Principi inderogabili per gli Statuti
1. Gli statuti delle federazioni regionali e delle Province di Trento e Bolzano, nell'ambito dei principi contenuti nel presente statuto, disciplinano la organizzazione e l'articolazione del partito nei rispettivi territori nonche' le modalita' di formazione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali. 2. Le disposizioni sulla democrazia interna, sulla partecipazione e rappresentanza paritaria fra i generi, sui diritti ed i doveri degli iscritti, sulla non candidabilita' e sulle incompatibilita', nonche' quelle sui gruppi parlamentari e consiliari, sui loro doveri anche in rapporto alla contribuzione finanziaria, costituiscono principi inderogabili del presente statuto e del Partito Socialista Italiano in tutte le sue articolazioni e livelli territoriali. 3. Gli statuti dovranno garantire, oltre al coordinamento delle federazioni provinciali e delle unita' di base, lo scambio tra le varie esperienze, la cooperazione e la piena partecipazione dei livelli territoriali alla definizione della linea politica regionale. 4. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarita', nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Socialista Italiano devono essere previsti almeno i seguenti organi: segretario, consiglio, tesoriere e commissione di garanzia. 5. Il carattere democratico degli statuti dovra' essere altresi' garantito dallo svolgimento di congressi da svolgersi, di regola, in concomitanza con quello nazionale.
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| Art. 16. Autonomia politica e finanziaria
1. A ciascun federazione regionale e provinciale nonche' alle unita' di base e' riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa, legale, patrimoniale e finanziaria in tutte le materie che il presente statuto e quello che verra' approvato in sede regionale non riservi alla potesta' di altri organi comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. 2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province di Trento e Bolzano e locali soltanto e se nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare le linee fondamentali del Partito. In tali casi la direzione nazionale puo' annullare le deliberazioni con il voto favorevoli dei 2/3 dei suoi componenti entro quindici giorni dalla loro adozione.
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| Art. 17. Poteri sostitutivi
1. Nel caso di ripetute violazioni statutarie o di rilevanti e ripetute omissioni, in caso di necessita' o di grave danno al Partito, la segreteria nazionale con maggioranza dei 2/3, sentito il parere della commissione nazionale di garanzia e della commissione regionale, salvo ratifica della direzione nazionale, puo' sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione ad un commissario, che ha il compito di garantire la continuita' politica e l'amministrazione ordinaria. I successivi congressi straordinari sono convocati dal commissario, entro sei mesi dallo scioglimento. 2. Il commissario risponde del proprio operato alla segreteria del partito ed e' l'unico titolato ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del partito. 3. La segreteria nazionale puo' altresi' nominare un organo collegiale con funzioni commissariali. 4. Gli stessi poteri, previa comunicazione alla segreteria nazionale, possono essere esercitati dalle segreterie regionali nei confronti degli organi collegiali di livello inferiore. La segreteria nazionale a maggioranza su ricorso dell'organo collegiale inferiore interessato puo' annullare il provvedimento della segreteria regionale.
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| Art. 18. Le unita' di base
1. Le unita' di base sono la forma primaria di organizzazione del Partito. 2. In base alle disposizioni dettate dagli statuti regionali, le unita' di base possono essere costituite da sezioni o da altre forme organizzative legate al territorio, alla sede di lavoro o di studio, ad altri interessi meritevoli di attenzione politica da parte del partito. 3. Nelle unita' di base gli iscritti esercitano la loro partecipazione democratica secondo i principi stabiliti nel presente statuto e negli statuti regionali. 4. Ad ogni livello organizzativo del Partito su deliberazione dei competenti organi collegiali si possono istituire sezioni internazionali del Partito con la partecipazione dei compagni dei partiti affiliati al PSE ed all'Internazionale Socialista, nonche' dei compagni interessati alle problematiche internazionali ovvero che lavorano in settori relazionati alla politica internazionale ed europea.
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| Art. 19. Le candidature
1. Le candidature elettive e ad incarichi sono deliberate dall'istanza di Partito di pari livello sentite le istanze competenti del territorio. Le candidature nelle singole circoscrizioni elettorali per il Parlamento italiano ed europeo sono deliberate dalla direzione nazionale del Partito su proposta della competente direzione regionale. 2. I candidati dovranno dichiarare eventuali procedimenti giudiziari a loro carico.
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| Art. 20. I gruppi parlamentari e consiliari
1. I gruppi parlamentari e consiliari del Partito Socialista hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attivita' istituzionale. 2. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente.
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| Art. 20-bis. La consulta degli amministratori
I consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e dei comuni superiori a 15.000 abitanti, i sindaci eletti nelle liste espressione del Partito ovvero aderenti ai gruppi consiliari del Partito Socialista Italiano, costituiscono la consulta degli amministratori e partecipano alla elaborazione delle politiche socialiste per gli enti territoriali e locali. La consulta elegge nel proprio seno il presidente e l'ufficio di presidenza composto da 3 a 5 membri. Ciascun comitato regionale nomina la consulta regionale degli amministratori costituita dai consiglieri e assessori di tutti i livelli territoriali della regione.
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| Art. 21. Incompatibilita' e limiti di mandato
1. La carica di segretario nazionale a' incompatibile con quella di componente del Governo. Le cariche di segretario regionale, provinciale e comunale sono incompatibili rispettivamente con quelle di componenti della giunta regionale, provinciale e comunale. 2. Gli incarichi di segretario regionale e provinciale e quelli elettivi, salvo nei comuni inferiori a 15.000 abitanti non possono essere svolti per piu' di tre mandati consecutivi, con decorrenza dalla approvazione del presente statuto. 3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui a commi precedenti devono essere deliberate dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta motivata della direzione del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta.
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| Art. 22. Doveri degli eletti
1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con il Partito per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni. 2. Gli eletti, destinatari di retribuzioni pubbliche e di indennita' di carica, hanno il dovere morale di contribuire al finanziamento del Partito. 3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attivita' attraverso il sistema informativo.
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| Art. 23. Forum tematici
1. Le finalita' dei forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al Partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito. 2. Le finalita' dei forum tematici sono la piena partecipazione alle decisioni e alle attivita' del partito, l'elaborazione di proposte e iniziative sui temi di loro competenza, la rappresentanza degli iscritti ad essi associati.
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| Art. 24. Referendum interno
1. Il referendum interno puo' essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito. Il referendum puo' avere carattere consultivo o deliberativo ed il relativo svolgimento e' disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale. 2. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta e' irreversibile, e non e' soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni. 3. Il referendum interno e' indetto dal presidente del consiglio nazionale del Partito qualora ne facciano richiesta il segretario nazionale, il consiglio o la direzione nazionale, cinque federazioni regionali ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito Socialista Italiano. 3. La proposta di indizione del referendum deve indicare la specifica formulazione del quesito e la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso. 4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. 5. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum.
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| Art. 25. Il tesoriere
1. Il tesoriere, nel rispetto del principio di economicita' della gestione ed assicurando l'equilibrio finanziario, cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito ed e' preposto allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria. La conduzione del Partito deve rispettare rigorosi criteri di trasparenza e legittimita' amministrativa e finanziaria. 2. Il tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. 3. Il tesoriere puo' essere coadiuvato da un comitato, formato da massimo tre componenti compreso il tesoriere che lo presiede, nominato dal consiglio nazionale. 4. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il segretario nomina un nuovo tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione del consiglio nazionale.
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| Art. 26. Risorse finanziarie del Partito
1. Gli iscritti al Partito hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attivita' politiche del Partito con una «quota di iscrizione». 2. Il patrimonio del Partito e' costituito dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche, erogate nel rispetto delle vigenti norme nonche' da eventuali lasciti di beni e denari. 3. Il rendiconto preventivo regola i flussi finanziari del partito. Esso e' approvato dalla direzione nazionale per disciplinare le attivita' economiche e patrimoniali del Partito, i rapporti con le articolazioni territoriali e la determinazione della quota di iscrizione. I trasferimenti finanziari in favore delle articolazioni territoriali del Partito devono essere analiticamente indicati nel rendiconto preventivo. Con l'approvazione del preventivo, pertanto, il tesoriere e' autorizzato ad erogare le somme stabilite in favore delle menzionate articolazioni, nel rispetto dei criteri di tracciabilita' contabile e di trasparenza ai quali il presente statuto e' conformato.
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| Art. 27. Autonomia patrimoniale e gestionale
1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo statuto nazionale e dagli statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia legale, patrimoniale e finanziaria. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
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| Art. 28. Bilancio
1. Annualmente il tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del Partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della societa' per azioni. Il bilancio consuntivo e' approvato dalla direzione nazionale entro il 31 maggio. 2. Entro il trenta novembre di ogni anno il tesoriere sottopone all'approvazione della direzione nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo. 3. I bilanci ed i documenti integrativi obbligatori, vengono pubblicati sul sito del Partito, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della direzione nazionale nonche' sottoposti agli obblighi di pubblicita' previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza di gestione amministrativa dei partiti politici.
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| Art. 29. Revisori dei conti
1. Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da esperti di materia contabile nominati in conformita' alle disposizioni alle disposizioni di legge, nonche' a tutte le verifiche e i riscontri previsti dalla vigente normativa. 2. I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili nonche' ai correlativi documenti amministrativo-contabili. 3. L'incarico di componente il collegio dei revisori e' incompatibile con le cariche di partito. Nel caso di decesso, dimissioni o revoca dell'incarico, la direzione nazionale provvedera' alla sostituzione.
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| Art. 30. Commissioni di garanzia
1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti nonche' ai rapporti interni al Partito Socialista Italiano sono svolte dalla commissione nazionale di garanzia, che viene eletta dal congresso nazionale ed e' composta da nove membri, nonche' da analoghi organismi di garanzia eletti nelle singole regioni e in tutte le province. 2. I componenti delle commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti del Partito Socialista di riconosciuta competenza ed indipendenza. 3. L'incarico di componente di uno delle commissioni di garanzia e' incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito. 4. Ciascuna commissione di garanzia elegge al suo interno un presidente ed un segretario. 5. La violazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti interni da parte degli scritti comporta, a seconda della gravita' e nel rispetto del principio di proporzionalita', la sanzione dell'ammonizione, della sospensione ovvero dell'espulsione. Con apposito regolamento proposto dalla commissione nazionale di garanzia ed approvato a maggioranza assoluta dal consiglio nazionale, sono disciplinate le modalita' di convocazione e svolgimento delle sedute delle commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonche' di pubblicita' delle stesse. 6. I membri possono essere nominati dalla direzione nazionale in caso di morte o dimissioni.
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| Art. 31. Ricorsi
1. Le commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione del presente statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonche' sul loro rispetto da parte degli iscritti e degli organi del Partito. 2. Ciascun iscritto puo' presentare ricorso alla commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1. 3. Con il regolamento di cui all'articolo precedente sono disciplinate le modalita' di presentazione dei ricorsi nonche' i casi di inammissibilita' degli stessi, nel rispetto del diritto di difesa del ricorrente e del principio del contraddittorio. Fatte salve le tutele piu' ampie previste dallo stesso regolamento, gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare hanno il diritto di difendersi mediante la produzione di memorie scritte, di poter controdedurre alle accuse mosse e di poter chiedere di essere ammessi alla prova contraria, in ogni fase del procedimento. 4. Le commissioni di garanzia a livello regionale e provinciale hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonche' di quelli locali. 5. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di una commissione regionale o provinciale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali e' necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le commissioni di garanzia ai diversi livelli. 6. Avverso alle decisioni delle commissioni di garanzia e' consentito ricorso alle commissioni di livello superiore.
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| Art. 32.
Revisioni dello statuto e dei regolamenti, della denominazione e del simbolo
Le modifiche allo statuto nazionale, ai regolamenti, alla denominazione ed al simbolo, sono di competenza del congresso nazionale che puo', ritenendolo opportuno e deliberando in tal senso a maggioranza dei voti validi espressi, delegare il consiglio nazionale al compimento degli atti inerenti le modifiche da apportare alle norme statutarie, ai regolamenti, alla denominazione del partito o al suo simbolo. In particolare ogni eventuale ulteriore modifica allo statuto, richiesta dalla commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei partiti politici, introdotta dal DL 149/2013, non investendo gli equilibri complessivi statutari e limitandosi ad eventuali modifiche di carattere amministrativo/normativo, potra' essere deliberata dalla segreteria politica del Partito.
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| Art. 33. Norme finali
A) Le assemblee congressuali regionali e quelle delle province devono approvare i rispettivi statuti. Nelle more della suddetta approvazione le federazioni territoriali sono tenute al rispetto delle norme sancite dallo statuto nazionale, limitatamente a quanto effettivamente ad esse applicabili. B) Gli statuti regionali possono essere adottati in via transitoria dalle commissioni regionali e rimarranno in vigore fino al primo congresso regionale successivo decadendo automaticamente nel caso che il congresso regionale si concluda senza una espressa ratifica. C) La modifica dell'indirizzo della sede legale, nello stesso comune, non comporta modifica statutaria. D) L'anagrafe degli iscritti ed ogni documento, anche in formato elettronico, relativo ai dati personali, deve essere mantenuto e custodito nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di trattamento della privacy, come sancito dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quanto disposto dal garante della privacy. Il presente statuto e gli atti adottati da tutti gli organi di Partito si conformano, quindi, al rispetto della vita privata degli iscritti al partito, adeguandosi alle norme nazionali, sovranazionali ed internazionali vigenti in materia, in particolare al decreto legislativo n. 196/2003, nonche' alle decisioni del garante della privacy. E) Il partito assume quali regole atte a garantire la trasparenza degli atti amministrativi, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, le disposizioni contenute nella legge n. 2/1997 e successive variazioni ed integrazioni, nonche' al decreto-legge n. 149/2013, convertito nella legge n. 13/2014. Dovranno pertanto essere istituiti il libro giornale ed il libro inventari, conservata la documentazione amministrativa e contabile ed adottato un sistema informatizzato di contabilita', idoneo a garantire la registrazione ed archiviazione di tutti i fatti a contenuto patrimoniale, finanziario ed economico. Per quanto eventualmente non contemplato dalla menzionata normativa, e nei casi di effettiva applicabilita', il Partito dovra' conformarsi a quanto stabilito dal codice civile per la tenuta amministrativa delle societa' nonche' dalle vigenti norme in materia fiscale.
Parte di provvedimento in formato grafico
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