IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa» e, segnatamente, gli articoli 194 e ss., in tema di liquidazione coatta amministrativa; Visto l'art. 213 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quale attribuisce all'autorita' che vigila sulla liquidazione coatta amministrativa il compito di liquidare il compenso al commissario liquidatore; Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante «Disciplina dell'impresa sociale», e, in particolare, l'art. 15, il quale prevede, in caso di insolvenza, l'assoggettamento delle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale alla liquidazione coatta amministrativa, ad eccezione degli enti ecclesiastici e degli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e fermo restando, ai sensi del successivo art. 17, comma 3, il rispetto della normativa specifica delle cooperative nei riguardi delle cooperative sociali e loro consorzi che acquisiscono la qualifica di impresa sociale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150» ed, in particolare, l'art. 13, che attribuisce alla competenza della Direzione generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese il compito di promuovere e sviluppare le attivita' di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - e all'imprenditoria sociale; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e, specificamente, l'art. 1, comma 2, lettera c), il quale, prevede l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, di decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina dell'impresa sociale; Rilevata la necessita', nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui al precedente comma, di prevedere una disciplina transitoria con la quale individuare criteri e parametri per la remunerazione, secondo parametri di economicita', efficacia ed efficienza, dell'attivita' svolta dagli organi della liquidazione amministrativa; Ritenuto di poter applicare, per analogia di fattispecie, anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa nei riguardi delle organizzazioni esercenti un'impresa sociale, non aventi la forma di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, la disciplina contenuta nel citato decreto ministeriale 23 febbraio 2001, di rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza;
Decreta:
Art. 1
1. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione amministrativa, si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza». 2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per i controlli di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2016
Il Ministro: Poletti
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