Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 dicembre 2016
Modifica dei decreti 2 agosto e 16 settembre 2016, concernenti la dichiarazione dei redditi precompilata - spese sanitarie (Sistema tessera sanitaria), di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Considerata la necessita' di dover includere fra le tipologie di spesa del paragrafo 2.1 dell'allegato A del citato decreto del 2 agosto 2016 anche quella relativa all'acquisto di medicinali per uso veterinario, al fine di consentire la corretta trasmissione dei dati da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006, concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016;
Vista la nota n. 54096 del 7 ottobre 2016, con la quale il Ministero della salute ha proposto la modifica al paragrafo 2.7.1 dell'allegato A del citato decreto del 16 settembre 2016, al fine di consentire l'esatta identificazione dei dispositivi su misura tra le tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito;
Considerata la necessita' di dover modificare l'art. 4, comma 3 del citato decreto del 16 settembre 2016, concernente l'opposizione da parte dell'assistito, al fine di far correttamente riferimento alle modalita' previste dal provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilita' 2016);
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016», il provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilita' 2016);
b) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
c) «decreto 16 settembre 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016.


 
Art. 2
Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016

1. Al disciplinare tecnico allegato A del decreto 2 agosto 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a. al capitolo 2, paragrafo 2.1, dopo l'ottavo punto elenco, inserire il seguente punto elenco «- Acquisto di medicinali per uso veterinario, per le sole strutture autorizzate ai sensi dell'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006;»;
b. al capitolo 2, paragrafo 2.1, nella tabella, nella colonna «Descrizione» del campo «Tipologia di spesa», dopo il punto elenco «IC = Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera» aggiungere il seguente punto elenco «FV = Farmaco per uso veterinario;».
2. Al decreto 16 settembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a. all'art. 4, comma 3, le parole «la modalita' di cui al punto 2.4.5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016» sono sostituite dalle parole «le modalita' di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016»;
b. al capitolo 2, paragrafo 2.7.1 del disciplinare tecnico allegato A, le parole «Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.» sono sostituite dalle parole «Dispositivi medici con marcatura CE (AD): spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE. In tale tipologia di spesa sono ricompresi tutti i dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici su misura.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2016

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco


 
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