Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vesuvio».



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010.
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini «Vesuvio», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012.
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Campania;
e' stata tenuta in data 10 novembre 2016 la riunione di pubblico accertamento a Napoli, presso il Centro direzionale - Isola A/6 - Regione Campania «Assessorato all'agricoltura», sala convegni, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 17 novembre 2016, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vesuvio».
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.


 
Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «VESUVIO»
Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Vesuvio» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie:
«Vesuvio» bianco;
«Vesuvio» bianco spumante VS e VSQ;
«Vesuvio» rosso;
«Vesuvio» rosato o rose';
«Vesuvio» rosato o rose' spumante VS e VSQ;
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco;
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco superiore;
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco spumante VS e VSQ;
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco liquoroso;
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco passito;
«Vesuvio» Lacryma Christi rosso;
«Vesuvio» Lacryma Christi rosso superiore;
«Vesuvio» Lacryma Christi rosso riserva;
«Vesuvio» Lacryma Christi rosato;
«Vesuvio» Lacryma Christi rosato o rose' spumante VS e VSQ;
«Vesuvio» Caprettone;
«Vesuvio» Caprettone spumante VS e VSQ;
«Vesuvio» Falanghina;
«Vesuvio» Falanghina spumante VS e VSQ;
«Vesuvio» Piedirosso;
«Vesuvio» Piedirosso rosato o rose';
«Vesuvio» Piedirosso rosato o rose' spumante VS e VSQ;
«Vesuvio» Aglianico;
«Vesuvio» Aglianico rosato o rose';
«Vesuvio» Aglianico rosato o rose' spumante VS e VSQ.


 
Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio», devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Vesuvio» bianco, «Vesuvio» Lacryma Christi bianco, «Vesuvio» Lacryma Christi bianco superiore, «Vesuvio» Lacryma Christi bianco liquoroso e «Vesuvio» Lacryma Christi bianco passito: Caprettone e/o Coda di volpe minimo 45%, Falanghina e/o Greco massimo 35%, possono concorrere altri vitigni di analogo colore idonei alla coltivazione nella provincia di Napoli per un massimo del 20%;
«Vesuvio» bianco spumante e «Vesuvio» Lacryma Christi bianco spumante VS e VSQ: Caprettone e/o Coda di volpe minimo 45%, Falanghina e/o Greco massimo 35%, possono concorrere altri vitigni, idonei alla coltivazione nella provincia di Napoli per un massimo del 20% vinificati in bianco;
«Vesuvio» rosso, «Vesuvio» rosato e «Vesuvio» rosato spumante VS e VSQ, «Vesuvio» Lacryma Christi rosso, «Vesuvio» Lacryma Christi rosso riserva, «Vesuvio» Lacryma Christi rosato, «Vesuvio» Lacryma Christi rosato o rose' spumante VS e VSQ: Piedirosso minimo 50%, Sciascinoso, Olivella e/o Aglianico massimo 30%, possono concorrere altri vitigni di analogo colore idonei alla coltivazione nella provincia di Napoli per un massimo del 20%;
«Vesuvio» Falanghina e «Vesuvio» spumante VS e VSQ: Falanghina, minimo l'85%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%;
«Vesuvio» Caprettone e «Vesuvio» spumante VS e VSQ: Caprettone, minimo l'85%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%;
«Vesuvio» Piedirosso, «Vesuvio» Piedirosso rosato o rose', «Vesuvio» Piedirosso rosato o rose' spumante VS e VSQ: Piedirosso, minimo 85%; possono concorrere altri vitigni di analogo colore,idonei per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%;
«Vesuvio» Aglianico, «Vesuvio» Aglianico rosato o rose', «Vesuvio» Aglianico rosato o rose' spumante VS e VSQ: Aglianico, minimo l'85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera,idonei per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%.
2. La base ampelografica dei vigneti gia' idonei, deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.


 
Art. 3.
Zona produzione uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC «Vesuvio» debbono provenire dalla zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Boscotrecase Trecase San Sebastiano al Vesuvio.
E parte del territorio amministrativo dei Comuni di: Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Massa di Somma, Pollena-Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, tutti in provincia di Napoli. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo ad est dell'abitato di Torre del Greco, dalla localita' di Sant'Antonio, la linea di delimitazione segue la strada che da Torre del Greco porta a Torre Annunziata sino ad incontrare e seguire la strada che, passando nelle vicinanze di Colle Epitaffio, sbuca sull'autostrada per Salerno (quota 55) che percorre in direzione est per breve tratto sino ad incrociare in prossimita' di Villa Manzo la strada per Boscotrecase che segue in direzione nord.
Attraversa, verso est, il centro abitato di Boscotrecase e Boscoreale passando per le quote 88, 86, 87 e 61 sino ad incrociare la strada ferrata in prossimita' della masseria Di Lauro.
Segue tale strada ferrata verso nord e alla stazione di San Giuseppe Vesuviano prosegue verso nord-ovest seguendo la circumvesuviana sino ad incrociare, prima di attraversare il Lagno di Pollena, la strada per Pollena-Trocchia che segue, verso sud fino ad incrociare il corso d'acqua prima citato.
Da questo punto prende la strada verso ovest per Ponte Valente i Catini fino ad incontrare il confine comunale di San Sebastiano al Vesuvio. Segue tale confine per la parte occidentale e giunge in prossimita' dell'incrocio con il Lagno del Monaco Aiello, percorre il confine di San Giorgio a Cremano in direzione sud-ovest fino ad incrociare (quota 85) l'autostrada che segue in direzione sud-est, sino ad incontrare all'altezza di Sant'Elena (quota 90) la strada per Torre del Greco che percorre verso sud fino ad incrociare la strada ferrata, quindi lungo questa, procede verso sud-est e superata Lamaria in prossimita' della quota 78 prosegue per la strada che va a congiungersi a quella per Torre del Greco in prossimita' di Sant'Antonio (quota 51) da dove e' iniziata la delimitazione.


 
Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei a DOC «Vesuvio» devono essere quelle atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da ritenersi idonei i terreni di buona esposizione in declivio, di natura vulcanica, ricchi di potassio.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
3. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare, i titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati:

===================================================================== | |Produzione massima uva |  Titolo alcolometrico | |  Tipologia | t/ha  | volumico minimo naturale | +==============+=======================+============================+ |  «Vesuvio» | | | | bianco | 10 |  11 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | bianco | | | |spumante VS e | | | | VSQ | 10 |  11 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | rosso | 10 |  11 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | |rosato o rose'| 10 |  11 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | rosato | | | |spumante VS e | | | | VSQ | 10 |  11 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Lacryma | | | |Christi bianco| 10 |  12 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Lacryma | | | |Christi bianco| | | | superiore | 8,5 |  13 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Lacryma | | | |Christi bianco| | | |spumante VS e | | | | VSQ | 10 |  12 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Lacryma | | | |Christi bianco| | | | liquoroso | 10 |  12 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | |Lacryma Cristi| | | |bianco passito| | | |da catg. vino | 10 | 15 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Lacryma | | | |Christi rosso | 10 | 12 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Lacryma | | | |Christi rosso | | | | superiore | 8,5 | 13 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Lacryma | | | |Christi rosso | | | | riserva | 8,5 | 13 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Lacryma | | | |Christi rosato| 10 | 12 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Lacryma | | | |Christi rosato| | | | o rose' | | | |spumante VS e | | | | VSQ | 10 | 12 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Caprettone | 10 | 11,5 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Caprettone | | | |spumante VS e | | | | VSQ | 10 | 11,5 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Falanghina | 10 | 11,5 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | |Falanghina VS | | | | e VSQ | 10 | 11,5 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Piedirosso | 10 | 11,5 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Piedirosso | | | |rosato o rose'| 10 | 11,5 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Piedirosso | | | |rosato o rose'| | | |spumante VS e | | | | VSQ | 10 | 11,5 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Aglianico | 10 | 12 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Aglianico | | | |rosato o rose'| 10 | 11,5 | +--------------+-----------------------+----------------------------+ |  «Vesuvio» | | | | Aglianico | | | |rosato o rose'| | | |spumante VS e | | | | VSQ | 10 | 11,5 | +--------------+-----------------------+----------------------------+

4. Per la tipologia «Vesuvio» Lacryma Cristi bianco passito, si specifica che il valore del titolo alcolometrico naturale e' riferito al momento della raccolta.
5. Ai valori espressi nella tabella sopra indicata inerenti il limite di produzione massima uva t/ha, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
6. E' vietata ogni pratica di forzature.
7. E' consentita l'irrigazione di soccorso, anche con impianti fissi.
8. La Regione Campania, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, modificare, nei termini stabiliti dalla normativa in vigore, i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.
9. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' minima e' di 2.500 ceppi per ettaro.


 
Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualita'. Le operazioni di vinificazione, di elaborazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solo parzialmente nella zona di produzione delle uve delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende che gia' dispongono della relativa autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio fuori della zona di produzione, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio» devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato di cui al comma 5.1 del presente articolo.
Conformemente all'art. 8 del regolamento n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione del vino «Vesuvio» DOC, garantirne l'origine e assicurare l'efficacia dei relativi controlli.
Conformemente al medesimo art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 61/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2010.
3. Arricchimenti: l'aumento del titolo alcolometrico e le eventuali pratiche correttive sono consentiti ai sensi delle norme vigenti.
E' vietato l'arricchimento per il Lacryma Christi bianco passito.
4. Resa uva/vino:


===================================================
| Tipologia | Resa uva/vino in %  |
+=====================+===========================+
|  «Vesuvio» bianco | 70 |
+---------------------+---------------------------+
|  «Vesuvio» bianco | |
| spumante VS e VSQ | 70 |
+---------------------+---------------------------+
|  «Vesuvio» rosso | 70 |
+---------------------+---------------------------+
|  «Vesuvio» rosato o | |
| rose' | 70 |
+---------------------+---------------------------+
|  «Vesuvio» rosato | |
| spumante VS e VSQ | 70 |
+---------------------+---------------------------+
|  «Vesuvio» Lacryma | |
| Christi bianco | 65 |
+---------------------+---------------------------+
|  «Vesuvio» Lacryma | |
| Christi bianco | |
| superiore | 65 |
+---------------------+---------------------------+
|  «Vesuvio» Lacryma | |
| Christi bianco | |
| spumante VS e VSQ | 65 |
+---------------------+---------------------------+
|  «Vesuvio» Lacryma | |
| Christi bianco | |
| liquoroso | 65 |
+---------------------+---------------------------+
|  «Vesuvio» Lacryma | |
|Cristi bianco passito| |
| da catg. vino | 45 |
+---------------------+---------------------------+
|  «Vesuvio» Lacryma | |
| Christi rosso | 65 |
+---------------------+---------------------------+
|  «Vesuvio» Lacryma | |
| Christi rosso | |
| superiore | 65 |
+---------------------+---------------------------+
|  «Vesuvio» Lacryma | |
|Christi rosso riserva| 65 |
+---------------------+---------------------------+
|  «Vesuvio» Lacryma | |
| Christi rosato | 70 |
+---------------------+---------------------------+
|  «Vesuvio» Lacryma | |
| Christi rosato o | |
| rose' spumante VS e | |
| VSQ | 70 |
+---------------------+---------------------------+
| «Vesuvio» Caprettone| 70 |
+---------------------+---------------------------+
| «Vesuvio» Caprettone| |
| spumante VS e VSQ | 70 |
+---------------------+---------------------------+
| «Vesuvio» Falanghina| 70 |
+---------------------+---------------------------+
| «Vesuvio» Falanghina| |
| VS e VSQ | 70 |
+---------------------+---------------------------+
| «Vesuvio» Piedirosso| 70 |
+---------------------+---------------------------+
| «Vesuvio» Piedirosso| |
| rosato o rose' | 70 |
+---------------------+---------------------------+
| «Vesuvio» Piedirosso| |
| rosato o rose' | |
| spumante VS e VSQ | 70 |
+---------------------+---------------------------+
| «Vesuvio» Aglianico | 70 |
+---------------------+---------------------------+
| «Vesuvio» Aglianico | |
| rosato o rose' | 70 |
+---------------------+---------------------------+
| «Vesuvio» Aglianico | |
| rosato o rose' | |
| spumante VS e VSQ | 70 |
+---------------------+---------------------------+

5. I vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio» categoria spumante metodo charmat e spumante di qualita' metodo charmat, devono essere ottenuti da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa.
6. Per le tipologie spumante le operazioni di spumantizzazione, elaborazione e imbottigliamento possono essere effettuate anche fuori dall'ambito del territorio individuato al comma 1 del presente articolo, purche' nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Campania.
7. La durata del processo di elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio», categoria spumante di qualita' metodo classico, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non puo' essere inferiore a dodici mesi.
8. Invecchiamento: i vini a denominazione di origine controllata «Lacryma Christi rosso riserva», devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve con affinamento in botti di legno.
9. Appassimento: la denominazione di origine controllata «Lacryma Christi del Vesuvio bianco», puo' essere utilizzata per designare il tipo passito, ottenute dalle uve di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, sottoposte del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al conveniente appassimento.


 
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a DOC «Vesuvio» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Vesuvio» bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fine;
sapore: secco, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Vesuvio» bianco spumante VS e VSQ:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con riflessi verdognoli o dorati;
odore: fine, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie da zero ad extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Vesuvio» rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: fresco armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Vesuvio» rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: secco, armonico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Vesuvio» rosato o rose' spumante VS e VSQ:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Vesuvio» Lacrima Christi bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fine;
sapore: secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fine;
sapore: secco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco spumante VS e VSQ:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con riflessi verdognoli o dorati;
odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie da dosaggio zero a extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco passito:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: intenso, fine e complesso;
sapore: dal secco al dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui svolto minimo 12%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
«Vesuvio» Lacrima Christi rosato o rose':
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevolmente fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Vesuvio» Lacrima Christi rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, fine;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Vesuvio» Lacryma Christi rosso superiore:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
«Vesuvio» Lacryma Christi rosso riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato;
odore: intenso, complesso;
sapore: secco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l;
«Vesuvio» Lacryma Christi rosato o rose' spumante VS e VSQ:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero, extra brut, brut ed extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
«Vesuvio» Caprettone:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Vesuvio» Caprettone spumante VS e VSQ:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con riflessi verdognoli o dorati;
odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero, extra brut, brut ed extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Vesuvio» Falanghina:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Vesuvio» Falanghina spumante VS e VSQ:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con riflessi verdognoli o dorati;
odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero, extra brut, brut ed extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Vesuvio» Piedirosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Vesuvio» Piedirosso rosato o rose':
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Vesuvio» Piedirosso rosato o rose' spumante VS e VSQ:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero extra brut, brut ed extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Vesuvio» Aglianico:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, di corpo, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
«Vesuvio» Aglianico rosato o rose':
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Vesuvio» Aglianico spumante rosato o rose' VS e VSQ:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: fine, equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero, extra brut, brut ed extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Qualora vinificati o invecchiati in botti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno.
La denominazione di origine controllata qualificata come «Vesuvio» Lacryma Christi bianco puo' essere utilizzata per designare il «vino liquoroso» ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, che le uve destinate alla sua elaborazione abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,00% vol. e siano elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali.


 
Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Alla DOC «Vesuvio» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC «Vesuvio» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
3. I vini a denominazione «Vesuvio» Lacryma Christi, in fase di etichettatura, possono anteporre la menzione Lacryma Christi al nome geografico «Vesuvio».


 
Art. 8.
Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro aventi volume nominale fino a 12 litri.
Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 deve essere utilizzato tappo raso bocca in sughero, tappo raso bocca in sostanza inerte o tappo stelvin. Per i vini spumante il confezionamento come da normativa vigente.


 
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

A) Specificita' della zona geografica:
fattori storici: la viticoltura vesuviana che sia antica lo dimostra il fatto che tanti poeti latini vissuti prima di Cristo, parlando dei prodotti della Campania Felix, dicevano delle preferenze che i Romani nutrivano per i vini del Vesuvio. Le antiche tradizioni enologiche della intera area vesuviana trovano origine con Aristotele (filosofo greco vissuto tra il terzo ed il secondo secolo a.C.), il quale sostiene che i Tessali - antico popolo della Magna Grecia - impiantarono le prime viti nella zona Vesuviana allorche', nel quinto secolo a.C. si stabilirono in Campania. Anche i vitigni coltivati in questa areale hanno una sua origine storica sia il vitigno Coda di volpe che il Piedirosso. Coda di volpe viene descritto gia' da Vincenzo Semmola, e da Gasparrini 1844 mentre il Piedirosso chiamato anche Palommina veniva descritto da Plinio nella sua «Naturalis Historia» ma anche da Columella nel 1804 e da Semmola 1848, Froio (1875), Arcuri e Casoria (1883). Poseidone ed Efesto hanno tenuto a battesimo le prime bacche. Nettuno e Vulcano hanno visto scorrere il nettare primitivo dalle pendici del Vesuvio fino al mare. Gli dei greci prima e romani poi, del mare e del fuoco, probabilmente sono stati i protettori, i numi tutelari dei vitigni, che affondano le radici nel cuore di una terra ribollente e allungano i loro tralci sulla costa tirrenica. E' una questione di archeologia. I grandi bianchi baciati dal sole, i rossi annaffiati dalla lava dello «sterminator vesevo», non come appare oggi, ma quando era in piena attivita';
fattori naturali: uno sguardo attento, ancorche' alla geografia della Campania coglie immediatamente la presenza di due fulcri geologici di origine vulcanica fondamentali per comprendere l'origine, evoluzione e le caratteristiche della viticultura campana. Il complesso Somma - Vesuvio e il sistema vulcanico dei Campi Flegrei. Proprio questi due nuclei geografici rappresentano oggi gli ambienti ideali e piu' ricchi di varieta' di viti e di tradizioni colturali ad esse associate. La viticoltura attuale vesuviana comprende l'area che va dalle ultime falde fino a due terzi dell'altezza del Vesuvio. Le viti vesuviane sono coltivate in terreni che hanno una diversa giacitura, ricchi di declivi naturali e ben esposti. Il territorio vitato e' ripartita in due zone. Quella comprendente l'Alto Colle Vesuviano oltre i 200 m s.l.m., caratterizzata da terreni tutti piu' o meno in pendio; l'altra del Versante sud-orientale del Vesuvio, i cui terreni sono fertili ed idonei e rivolti verso il mare. Il sistema dei suoli del complesso vulcanico del Somma-Vesuvio comprende suoli con grado di differenziazione iniziale: il processo pedogenetico piu' evidente e' rappresentato da depositi di ricaduta o di flusso, oppure da depositi vulcani clastici risedimentati localmente ad opera di acque di scorrimento superficiale e del reticolo idrografico minore;
fattori umani: l'areale del Lacryma Christi ha una dimensione pittoresca, caratterizzata dai toni verdi dell'Appennino Campano fino all'azzurro mare Tirreno. In questa cornice domina la selvaggia bellezza del Vesuvio, cratere attivo di antichissima origine, da sempre conosciuto per i sapori e aromi dei suoi vini, come testo miniano anche le pitture dell'Arario negli scavi di Pompei. Il Lacryma Christi del Vesuvio e' il piu' famoso ed e' tra quelli piu' citati nella letteratura enologica. Un vino circondato dalle numerose leggende. Si narra che un pezzo di Paradiso precipito' nel golfo di Napoli quando Lucifero ne fu scacciato. Cristo addolorato per la perdita di colui che era stato l'angelo piu' buono, pianse. La' dove caddero le sue lacrime, nacquero delle viti il cui vino si chiamo' appunto, Lacryma Christi. Ma non e' la sola leggenda, narra infatti che Cristo, in una delle sue discese sulla Terra, per ringraziare un eremita redento, gli trasformo' una imbevibile bevanda in vino eccellentissimo. Vitigni che costituiscono questo vino sono detti «di fuoco», celebrati da Plinio il Vecchio e accreditati in eta' moderna tra i vini piu' prestigiosi d'Italia. E chi giunse in questa zona dalla lontana Francia o dalla fredda Inghilterra, lo vide con i propri occhi e lo provo' sotto il proprio palato. Infatti dopo le eruzione del 79 di Pompei ed Ercolano, ove la furia del vulcano non ha impedito a edifici, templi e terme e case di riemergere dalla lava, alla scoperta di quelle lacrime che Cristo, secondo la leggenda, avrebbe versato dinanzi alla scoperta che il golfo di Napoli con il Vesuvio, altro non era che un pezzo di paradiso rubato a Lucifero. Esempi di apprezzamenti sulle caratteristiche qualitative di questo vino erano gia' descritte dal bottigliere del papa Farnese Sante Lancerio si preoccupava di controllare tutte le bottiglie che i nobili e potenti donavano al Pontefice.
In particolare per i vini ottenuti dal Vesuvio afferma «sono vini molto fumosi et possenti, et a tutto pasto si potriano bere, ma offendono troppo il celabro, massime alii principii, ma ci sono delii stomachevoli et non fumosi et odoriferi. Il bottigliere usava di continuo beverne ad igni pasto, per una o per due volte et anchora ne voleva nelli suoi viaggi» (note di viaggio Oggidi - sec. XVI).
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico: l'orografia del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegetoproduttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualita'.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B): i vini di cui il presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne da una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente pedo-climatico.
In particolare tutti i vini, sia i rossi che il bianco, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni prevalentemente autoctoni.


 
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Agroqualita' S.p.a., viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma, organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 1, lettere B) e C) del decreto ministeriale 19 marzo 2010. Agroqualita' S.p.a. e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, paragrafo 1, primo capoverso, lettere a) e c), ed all'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, secondo capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2010 (allegato 2).


 
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