Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2016 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERA 14 dicembre 2016
Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti dalla COVIP.


LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto legislativo n. 252/2005), recante disposizioni in merito all'istituzione della COVIP, quale ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico;
Visto in particolare l'art. 15-quater del decreto legislativo n. 252/2005 ai sensi del quale i dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge n. 241/1990) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l'art. 4 della legge n. 241/1990 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito decreto legislativo n. 33/2013) e successive modifiche e integrazioni;
Visto in particolare l'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 disciplinante l'accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni;
Visto altresi' l'art. 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013 disciplinante le esclusioni e i limiti allo stesso accesso civico;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Il Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Il Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la propria deliberazione del 28 novembre 2008 di approvazione del regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990;
Vista la propria deliberazione del 3 febbraio 1999 di approvazione del regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso di cui alla legge n. 241/1990, redatto sulla base dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la propria deliberazione del 21 maggio 2015, recante «Disposizioni in materia di rimborso dei costi di riproduzione e spedizione dei documenti amministrativi oggetto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990»;

Delibera
di approvare l'allegato regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalla COVIP.
Art. 1
Accesso civico semplice

1. La COVIP pubblica sul proprio sito web www.covip.it, nella sezione «Amministrazione trasparente», i dati, le informazioni e i documenti detenuti dalla stessa, di cui sia prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
2. L'obbligo in capo alla COVIP di pubblicare dati, informazioni e documenti comporta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
3. Decorsi i termini di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti detenuti dalla COVIP che hanno formato oggetto di pubblicazione in precedenza sono accessibili in base al presente regolamento.


 
Art. 2
Accesso civico generalizzato

1. Salvi i casi di esclusione previsti dall'art. 10, chiunque ha diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla COVIP, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.


 
Art. 3
Legittimazione soggettiva

1. L'esercizio del diritto di accesso civico, semplice e generalizzato, non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.


 
Art. 4
Contenuti della istanza

1. L'istanza di accesso civico, semplice e generalizzato, contiene le complete generalita' del richiedente, con relativi recapiti e numeri di telefono, ed eventuale indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) al quale l'interessato chiede che gli sia fornito riscontro.
2. L'istanza deve specificare quali dati, informazioni o documenti sono richiesti.
3. L'istanza di accesso civico, semplice e generalizzato, non necessita di motivazione.


 
Art. 5
Presentazione dell'istanza

1. L'istanza di accesso civico e' indirizzata, in alternativa, ad uno dei seguenti uffici:
a) al servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) al settore relazioni con il pubblico (URP);
c) all'ufficio segreteria generale;
d) al responsabile per la trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
2. Gli Uffici di cui al comma 1, lettere b), c), d) trasmettono senza indugio l'istanza a loro indirizzata al responsabile del procedimento di cui all'art. 6.
3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui e' pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.covip.it


 
Art. 6
Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di accesso civico, semplice o generalizzato, e' il dirigente del servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, il quale puo' affidare ad altro dipendente l'attivita' istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilita'.
2. Se i documenti, le informazione o i dati richiesti sono gia' pubblicati sul sito web della COVIP, il responsabile del procedimento indica tempestivamente al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.


 
Art. 7
Notifica ai controinteressati

1. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il responsabile del procedimento, se individua soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, e' tenuto a dare comunicazione agli stessi dell'istanza mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Al fine della tempestiva ricezione dell'opposizione, la stessa deve essere presentata a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.covip.it o tramite fax al numero 0669506304 o consegnata a mano presso la sede della COVIP.
3. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine per la conclusione del procedimento di accesso civico e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.
4. Decorsi dieci giorni dall'ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, il responsabile del procedimento, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati, provvede sulla richiesta di accesso civico a seguito della valutazione bilanciata dell'interesse pubblico alla trasparenza e dell'interesse dei controinteressati.


 
Art. 8
Termini del procedimento

1. Salvi i casi di sospensione di cui all'art. 7, comma 3, il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.


 
Art. 9
Accoglimento dell'istanza

1. In caso di accoglimento, il responsabile del procedimento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, a pubblicare sul sito web della COVIP i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
2. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Si applicano le disposizioni della deliberazione COVIP del 21 maggio 2015 in materia di rimborso dei costi di riproduzione e spedizione dei documenti amministrativi, pubblicata sul sito web della COVIP nella sezione «Amministrazione trasparente».
3. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilita', il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio della facolta' di richiedere il riesame.
4. Il responsabile del procedimento accoglie la richiesta di accesso quando risulta accertata la prevalenza dell'interesse perseguito dal richiedente rispetto al diritto del controinteressato.
5. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato puo' presentare la richiesta di riesame, di cui all'art. 11, al responsabile della trasparenza.


 
Art. 10
Rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 2 e' escluso relativamente ai dati, alle notizie, alle informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni, in quanto gli stessi sono tutelati dal segreto d'ufficio disciplinato dall'art. 15-quater del decreto legislativo n. 252/2005.
2. Il diritto di accesso di cui all'art. 2 e' inoltre escluso nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento COVIP per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso di cui alla legge n. 241/1990, adottato con deliberazione del 3 febbraio 1999, pubblicato sul sito web della COVIP, nella sezione «Amministrazione trasparente».
3. Oltre che nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'accesso civico e' rifiutato qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici indicati nell'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013.
4. L'accesso civico e' altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
5. I limiti all'accesso civico per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 3 e 4 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla natura del dato.
6. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 3 e 4 sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.


 
Art. 11
Richiesta di riesame

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al responsabile della trasparenza della COVIP, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. L'istanza di riesame si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui e' pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.covip.it
3. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformita' con la disciplina legislativa in materia, il responsabile per la trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
4. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.


 
Art. 12
Entrata in vigore e forme di pubblicita'

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web della COVIP, nella sezione «Amministrazione trasparente» ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta.

Roma, 14 dicembre 2016

Il presidente: Padula


 
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