Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 dicembre 2016 |
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto del commercio. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 e successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007, del 19 marzo 2009, del 4 dicembre 2009, del 20 ottobre 2010, del 29 marzo 2011, del 8 ottobre 2012, del 17 dicembre 2013 e del 16 dicembre 2014; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore; Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 maggio 2015, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2014; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2014, concernente l'approvazione di modifiche agli studi di settore, relativi al periodo di imposta 2013; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 26 febbraio 2016, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2016; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 7 dicembre 2016;
Decreta:
Art. 1 Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore del commercio: a) Studio di settore WM41U (che sostituisce lo studio di settore VM41U) - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, codice attivita' 46.51.00; Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi, codice attivita' 46.65.00; Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio, codice attivita' 46.66.00; b) Studio di settore WM80U (che sostituisce lo studio di settore VM80U) - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, codice di attivita' 47.30.00; c) Studio di settore WM82U (che sostituisce lo studio di settore VM82U) - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati, codice attivita' 46.72.10; Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati, codice attivita' 46.72.20; d) Studio di settore WM83U (che sostituisce lo studio di settore VM83U) - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura, codice attivita' 46.75.01; Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria, codice attivita' 46.75.02; Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati, codice attivita' 46.76.20; e) Studio di settore WM84U (che sostituisce lo studio di settore VM84U) - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici, codice attivita' 46.52.09; Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili), codice attivita' 46.62.00; Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile, codice attivita' 46.63.00; Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria, codice attivita' 46.64.00; Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto, codice attivita' 46.69.19; Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale, codice attivita' 46.69.20; Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici, codice attivita' 46.69.30; Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico, codice attivita' 46.69.92; Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n. c.a., codice attivita' 46.69.99; f) Studio di settore WM85U (che sostituisce lo studio di settore VM85U) - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), codice attivita' 47.26.00; g) Studio di settore WM86U (che sostituisce lo studio di settore VM86U) - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, codice attivita' 47.99.20; h) Studio di settore YM01U (che sostituisce lo studio di settore WM01U) - Supermercati, codice attivita' 47.11.20; Discount di alimentari, codice attivita' 47.11.30; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attivita' 47.11.40; Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attivita' 47.21.02; Commercio al dettaglio di bevande, codice attivita' 47.25.00; Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attivita' 47.29.10; Commercio al dettaglio di caffe' torrefatto, codice attivita' 47.29.20; Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attivita' 47.29.30; Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n. c.a., codice attivita' 47.29.90; i) Studio di settore YM02U (che sostituisce lo studio di settore WM02U) - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, codice attivita' 47.22.00; j) Studio di settore YM03U (che sostituisce gli studi di settore WM03A, WM03B, WM03C e WM03D) - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, codice attivita' 47.81.01; Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici, codice attivita' 47.81.02; Commercio al dettaglio ambulante di carne, codice attivita' 47.81.03; Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande n. c.a., codice attivita' 47.81.09; Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, codice attivita' 47.82.01; Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie, codice attivita' 47.82.02; Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio, codice attivita' 47.89.02; Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, codice attivita' 47.89.03; Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, codice attivita' 47.89.04; Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico, codice attivita' 47.89.05; Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n. c.a., codice attivita' 47.89.09; k) Studio di settore YM04U (che sostituisce lo studio di settore WM04U) - Farmacie, codice attivita' 47.73.10; l) Studio di settore YM05U (che sostituisce lo studio di settore WM05U) - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice attivita' 47.71.10; Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati, codice attivita' 47.71.20; Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice attivita' 47.71.30; Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, codice attivita' 47.71.50; Commercio al dettaglio di calzature e accessori, codice attivita' 47.72.10; Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio, codice attivita' 47.72.20; m) Studio di settore YM07U (che sostituisce lo studio di settore WM07U) - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria, codice attivita' 47.51.20; n) Studio di settore YM15A (che sostituisce lo studio di settore WM15A) - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice attivita' 47.77.00; Riparazione di orologi e di gioielli, codice attivita' 95.25.00; o) Studio di settore YM27A (che sostituisce lo studio di settore WM27A) - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, codice attivita' 47.21.01; p) Studio di settore YM27B (che sostituisce lo studio di settore WM27B) - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, codice attivita' 47.23.00; q) Studio di settore YM28U (che sostituisce lo studio di settore WM28U) - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, codice attivita' 47.51.10; Commercio al dettaglio di tappeti, codice attivita' 47.53.12; r) Studio di settore YM40A (che sostituisce lo studio di settore WM40A) - Commercio al dettaglio di fiori e piante, codice attivita' 47.76.10. 2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 1, per lo studio di settore WM41U; 2, per lo studio di settore WM80U; 3, per lo studio di settore WM82U; 4, per lo studio di settore WM83U; 5, per lo studio di settore WM84U; 6, per lo studio di settore WM85U; 7, per lo studio di settore WM86U; 8, per lo studio di settore YM01U; 9, per lo studio di settore YM02U; 10, per lo studio di settore YM03U; 11, per lo studio di settore YM04U; 12, per lo studio di settore YM05U; 13, per lo studio di settore YM07U; 14, per lo studio di settore YM15A; 15, per lo studio di settore YM27A; 16, per lo studio di settore YM27B; 17, per lo studio di settore YM28U; 18, per lo studio di settore YM40A. 3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile a tutti i suddetti studi ad eccezione degli studi di cui agli allegati n. 1, n. 6 e n. 8, e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 19. 4. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a 11 e da n. 13 a n. 18, sono riportati in allegato n. 20. 5. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo", relativi allo studio di settore di cui all'allegato n. 12, sono riportati in allegato n. 21. 6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalita' economica. 7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi. 8. Lo studio di settore WM85U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'attivita' oggetto dello studio, l'attivita' di "Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera", codice attivita' 92.00.01. Lo studio WM85U si applica, altresi', nel caso in cui i ricavi derivanti dall'attivita' di ricevitoria siano prevalenti rispetto ai ricavi derivanti dall'attivita' oggetto dello studio. 9. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
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| Allegato 1
STUDIO DI SETTORE WM41U
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2
STUDIO DI SETTORE WM80U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 3
STUDIO DI SETTORE WM82U
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI METALLI
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 4
STUDIO DI SETTORE WM83U
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI CHIMICI
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 5
STUDIO DI SETTORE WM84U
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINE UTENSILI
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 6
STUDIO DI SETTORE WM85U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DEL TABACCO
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 7
STUDIO DI SETTORE WM86U
COMMERCIO EFFETTUATO PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 8
STUDIO DI SETTORE YM01U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALIMENTARI
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 9
STUDIO DI SETTORE YM02U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 10
STUDIO DI SETTORE YM03U
COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 11
STUDIO DI SETTORE YM04U
FARMACIE
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 12
STUDIO DI SETTORE YM05U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, PELLETTERIE ED ACCESSORI
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 13
STUDIO DI SETTORE YM07U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FILATI PER MAGLIERIA E DI MERCERIA
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 14
STUDIO DI SETTORE YM15A
COMMERCIO AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI OROLOGI E GIOIELLI
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 15
STUDIO DI SETTORE YM27A
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 16
STUDIO DI SETTORE YM27B
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 17
STUDIO DI SETTORE YM28U
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TESSUTI, TAPPETI E BIANCHERIA PER LA CASA
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 18
STUDIO DI SETTORE YM40A
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 19
NEUTRALIZZAZIONE DEGLI AGGI O RICAVI FISSI
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 20
ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL "RICAVO MINIMO" CON I MINIMI QUADRATI GENERALIZZATI
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 21
ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL "RICAVO MINIMO" CON I MODELLI LINEARI MISTI
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano: a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569; b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
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| Art. 3 Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 maggio 2015, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
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| Art. 4 Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
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| Art. 5
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. 2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate.
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| Art. 6 Indicatori di coerenza economica
1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto che applicano l'indicatore "Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi", approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi e' calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali.
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| Art. 7
Modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008
1. Al comma 2-bis dell'art. 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 2008, dopo la parola "244", sono aggiunte le seguenti: "ovvero il regime forfetario previsto dai commi da 54 a 89 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
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| Art. 8 Nota tecnica e metodologica studio di settore WM08U
1. Nella nota tecnica e metodologica dello studio di settore WM08U, di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 2014, la territorialita' del reddito, ovunque presente, e' da intendersi riferita al comune. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2016
Il Ministro: Padoan
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