Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2016
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 e successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007, del 19 marzo 2009, del 4 dicembre 2009, del 20 ottobre 2010, del 29 marzo 2011, del 8 ottobre 2012, del 17 dicembre 2013 e del 16 dicembre 2014;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 maggio 2015, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2014, concernente l'approvazione di modifiche agli studi di settore, relativi al periodo di imposta 2013;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 26 febbraio 2016, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2016;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 7 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi:
a) Studio di settore WG41U (che sostituisce lo studio di settore VG41U) - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione, codice di attivita' 73.20.00;
b) Studio di settore WG90U (che sostituisce lo studio di settore VG90U) - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice attivita' 03.11.00; Pesca in acque dolci e servizi connessi, codice attivita' 03.12.00;
c) Studio di settore WG91U (che sostituisce lo studio di settore VG91U) - Attivita' dei consorzi di garanzia collettiva fidi, codice attivita' 64.92.01; Promotori finanziari, codice attivita' 66.19.21; Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari, codice attivita' 66.19.22; Attivita' di Bancoposta, codice attivita' 66.19.40; Attivita' dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, codice attivita' 66.21.00; Broker di assicurazioni, codice attivita' 66.22.01; Agenti di assicurazioni, codice attivita' 66.22.02; Sub-agenti di assicurazioni, codice attivita' 66.22.03; Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni, codice attivita' 66.22.04; Altre attivita' ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione n. c.a., codice attivita' 66.29.09;
d) Studio di settore WG92U (che sostituisce lo studio di settore VG92U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi, codice attivita' 69.20.13;
e) Studio di settore WG93U (che sostituisce lo studio di settore VG93U) - Attivita' di design di moda e design industriale, codice attivita' 74.10.10; Altre attivita' di design, codice attivita' 74.10.90;
f) Studio di settore WG94U (che sostituisce lo studio di settore VG94U) - Attivita' di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, codice attivita' 59.11.00; Attivita' di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, codice attivita' 59.12.00; Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, codice attivita' 59.13.00; Studi di registrazione sonora, codice attivita' 59.20.30; Trasmissioni radiofoniche, codice attivita' 60.10.00; Programmazione e trasmissioni televisive, codice attivita' 60.20.00;
g) Studio di settore WG95U (che sostituisce lo studio di settore VG95U) - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali), codice di attivita' 96.04.10; Stabilimenti termali, codice di attivita' 96.04.20;
h) Studio di settore YG37U (che sostituisce lo studio di settore WG37U) - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria, codice attivita' 47.24.20; Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41; Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00;
i) Studio di settore YG39U (che sostituisce lo studio di settore WG39U) - Attivita' di mediazione immobiliare, codice attivita' 68.31.00;
j) Studio di settore YG44U (che sostituisce lo studio di settore WG44U) - Alberghi, codice attivita' 55.10.00; Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, codice attivita' 55.20.51; Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, codice attivita' 55.90.20;
k) Studio di settore YG61U (che sostituisce gli studi di settore WG61A, WG61B, WG61C, WG61D, WG61E, WG61F, WG61G, WG61H) - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole, codice attivita' 46.11.01; Agenti e rappresentanti di fiori e piante, codice attivita' 46.11.02; Agenti e rappresentanti di animali vivi, codice attivita' 46.11.03; Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze, codice attivita' 46.11.04; Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze, codice attivita' 46.11.05; Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze, codice attivita' 46.11.06; Mediatori in animali vivi, codice attivita' 46.11.07; Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti, codice attivita' 46.12.01; Agenti e rappresentanti di combustibili solidi, codice attivita' 46.12.02; Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati, codice attivita' 46.12.03; Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria, codice attivita' 46.12.04; Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti), codice attivita' 46.12.05; Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici, codice attivita' 46.12.06; Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici, codice attivita' 46.12.07; Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice attivita' 46.13.01; Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano, codice attivita' 46.13.02; Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari, codice attivita' 46.13.03; Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione, codice attivita' 46.13.04; Mediatori in legname e materiali da costruzione, codice attivita' 46.13.05; Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico, codice attivita' 46.14.01; Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali, codice attivita' 46.14.02; Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attivita' 46.14.03; Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori), codice attivita' 46.14.04; Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette), codice attivita' 46.14.05; Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attivita' 46.14.06; Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche, codice attivita' 46.14.07; Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche, codice attivita' 46.15.01; Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage, codice attivita' 46.15.02; Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera, codice attivita' 46.15.03; Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi, codice attivita' 46.15.04; Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili, codice attivita' 46.15.05; Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta, codice attivita' 46.15.06; Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta, codice attivita' 46.15.07; Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento, codice attivita' 46.16.01; Agenti e rappresentanti di pellicce, codice attivita' 46.16.02; Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria), codice attivita' 46.16.03; Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima, codice attivita' 46.16.04; Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori, codice attivita' 46.16.05; Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio, codice attivita' 46.16.06; Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi, codice attivita' 46.16.07; Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle, codice attivita' 46.16.08; Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle, codice attivita' 46.16.09; Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati, codice attivita' 46.17.01; Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi, codice attivita' 46.17.02; Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi, codice attivita' 46.17.03; Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari, codice attivita' 46.17.04; Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari, codice attivita' 46.17.05; Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi, codice attivita' 46.17.06; Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco, codice attivita' 46.17.07; Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attivita' 46.17.08; Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attivita' 46.17.09; Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria, codice attivita' 46.18.11; Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti), codice attivita' 46.18.12; Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri, codice attivita' 46.18.13; Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri, codice attivita' 46.18.14; Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, codice attivita' 46.18.21; Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici, codice attivita' 46.18.22; Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici, codice attivita' 46.18.23; Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici, codice attivita' 46.18.24; Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico, codice attivita' 46.18.31; Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica, codice attivita' 46.18.32; Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico, codice attivita' 46.18.33; Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici, codice attivita' 46.18.34; Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici, codice attivita' 46.18.35; Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette, codice attivita' 46.18.91; Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria, codice attivita' 46.18.92; Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi, codice attivita' 46.18.93; Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili, codice attivita' 46.18.94; Agenti e rappresentanti di giocattoli, codice attivita' 46.18.95; Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria, codice attivita' 46.18.96; Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari n. c.a. (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari), codice attivita' 46.18.97; Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n. c.a., codice attivita' 46.18.98; Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n. c.a., codice attivita' 46.18.99; Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice attivita' 46.19.01; Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice attivita' 46.19.02; Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice attivita' 46.19.03; Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer, codice attivita' 46.19.04;
l) Studio di settore YG67U (che sostituisce lo studio di settore WG67U) - Attivita' delle lavanderie industriali, codice attivita' 96.01.10; Altre lavanderie, tintorie, codice attivita' 96.01.20.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore WG41U;
2, per lo studio di settore WG90U;
3, per lo studio di settore WG91U;
4, per lo studio di settore WG92U;
5, per lo studio di settore WG93U;
6, per lo studio di settore WG94U;
7, per lo studio di settore WG95U;
8, per lo studio di settore YG37U;
9, per lo studio di settore YG39U;
10, per lo studio di settore YG44U;
11, per lo studio di settore YG61U;
12, per lo studio di settore YG67U.
3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 7 e da n. 9 a n. 12 e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 13.
4. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo o compenso minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 9 e nn. 11 e 12 sono riportati in allegato n. 14.
5. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo", relativi allo studio di settore di cui all'allegato n. 10, sono riportati in allegato n. 15.
6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalita' economica.
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore WG41U, WG91U, WG93U e WG94U si applicano altresi' ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate, rispettivamente, alle lettere a), c), e) e f) del comma 1. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, ovvero di piu' attivita' professionali, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.
8. Lo studio di settore WG95U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivita' oggetto dello studio, una o piu' delle seguenti attivita' complementari:
a) Servizi degli istituti di bellezza, codice attivita' 96.02.02;
b) Servizi di manicure e pedicure, codice attivita' 96.02.03;
c) Attivita' di tatuaggio e piercing, codice attivita' 96.09.02.
Lo studio WG95U si applica, in presenza delle predette attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.
9. Lo studio di settore YG37U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivita' oggetto dello studio, una o piu' delle seguenti attivita' complementari:
a) Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11;
b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 56.10.20;
c) Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42;
d) Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attivita' 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi);
e) Sale giochi e biliardi, codice attivita' 93.29.30.
Lo studio YG37U si applica, in presenza delle attivita' complementari di cui alle lettere a), b) e c), se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme di tali attivita' complementari.
Lo studio YG37U si applica altresi', alle condizioni stabilite nel periodo precedente, in presenza delle attivita' complementari di cui alle lettere d) ed e), se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio, sommati a quelli derivanti dalle attivita' complementari di cui alle lettere a), b) e c), sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari di cui alle lettere d) ed e).
Lo studio di settore YG37U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorche' prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio.
10. Lo studio di settore YG44U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivita' oggetto dello studio, una o piu' delle seguenti attivita' complementari:
a) Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11;
b) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30;
c) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00.
Lo studio YG44U si applica, in presenza delle predette attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.
11. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.


 
Allegato 1

STUDIO DI SETTORE WG41U

RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 2

STUDIO DI SETTORE WG90U

ESRDCIZIO DELLA PESCA E ATTIVITA' CONNESSE

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 3

STUDIO DI SETTORE WG91U

ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 4

STUDIO DI SETTORE WG92U
SERVIZI FORNITI DA REVISORI CONTABILI, PERITI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' IN MATERIA DI
AMMINISTRAZIONE,CONTABILITA' E TRIBUTI (ATTIVITA' DI IMPRESA)

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 5

STUDIO DI SETTORE WG93U

ATTIVITA' DEGLI STUDI DI DESIGN

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 6

STUDIO DI SETTORE WG94U
PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI CINEMATOGRAFICHE E DI VIDEO, ATTIVITA'
RADIOTELEVISIVE

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 7

STUDIO DI SETTORE WG95U

SERVIZI DEI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO E STABILIMENTI TERMALI

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 8

STUDIO DI SETTORE YG37U

BAR GELATERIE E PASTICCERIE

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 9

STUDIO DI SETTORE YG39U

AGENZIE DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 10

STUDIO DI SETTORE YG449U

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXSTRALBERGHIERE

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 11

VOLUME II

STUDIO DI SETTORE YG61U

INTERMEDIARI DEL COMMERCIO

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 12

STUDIO DI SETTORE YG67U

TINTORIE E LAVANDARIE

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 13

NEUTRALIZZAZIONE DEGLI AGGI O RICAVI FISSI

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 14

STUDI DI SETTORE DEI SERVIZI

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 15

STUDI DI SETTORE DEI SERVIZI

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;


 
Art. 3
Variabili delle imprese o delle attivita' professionali

L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 maggio 2015, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.


 
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


 
Art. 5

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate.


 
Art. 6
Indicatori di coerenza economica

1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto che applicano l'indicatore «Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi», approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi e' calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: Padoan


 
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