Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 dicembre 2016 |
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 16 dicembre 2014; Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016; Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, e' dello 0,1%;
Decreta:
Art. 1
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Roma, 20 dicembre 2016
Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 3322
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| Tabella I
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue. Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 98 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 25 a € 100 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 156 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 160 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 161 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 163 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 164 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 41 a € 169 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 51 a € 100 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 77 a € 310 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 323 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 81 a € 321 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 81 a € 326 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 83 a € 331 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 84 a € 332 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 85 a € 338 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 100 a € 203 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 106 a € 425 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 127 a € 254 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 621 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 622. Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 625. Ove era prevista la sanzione da € 156 a € 627 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 156 a € 628. Ove era prevista la sanzione da € 157 a € 631 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 157 a € 632. Ove era prevista la sanzione da € 160 a € 644 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 160 a € 645. Ove era prevista la sanzione da € 161 a € 646 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 161 a € 647. Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 651 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 652. Ove era prevista la sanzione da € 164 a € 658 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 659. Ove era prevista la sanzione da € 164 a € 663 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 664. Ove era prevista la sanzione da € 169 a € 679 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 169 a € 680. Ove era prevista la sanzione da € 213 a € 850 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 213 a € 851. Ove era prevista la sanzione da € 218 a € 435 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 266 a € 1.062 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.063. Ove era prevista la sanzione da € 286 a € 1.142 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.143. Ove era prevista la sanzione da € 296 a € 1.183 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.184. Ove era prevista la sanzione da € 319 a € 1.275 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.276. Ove era prevista la sanzione da € 321 a € 1.282 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.283. Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.304 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.305. Ove era prevista la sanzione da € 334 a € 1.335 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.336. Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.776 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.778. Ove era prevista la sanzione da € 372 a € 1.488 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.489. Ove era prevista la sanzione da € 388 a € 1.551 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.553. Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 389 a € 1.561. Ove era prevista la sanzione da € 400 a € 1.600 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 400 a € 1.602. Ove era prevista la sanzione da € 401 a € 1.609 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.611. Ove era prevista la sanzione da € 406 a € 1.630 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.632. Ove era prevista la sanzione da € 413 a € 1.656 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.658. Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.695 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.697. Ove era prevista la sanzione da € 425 a € 1.699 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.701. Ove era prevista la sanzione da € 531 a € 2.125 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 532 a € 2.127. Ove era prevista la sanzione da € 667 a € 2.671 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 668 a € 2.674. Ove era prevista la sanzione da € 711 a € 3.554 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 712 a € 3.558. Ove era prevista la sanzione da € 771 a € 3.101 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 772 a € 3.104. Ove era prevista la sanzione da € 775 a € 3.104 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.107. Ove era prevista la sanzione da € 776 a € 3.111 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 777 a € 3.114. Ove era prevista la sanzione da € 778 a € 3.140 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 779 a € 3.143. Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.238 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 809 a € 3.241. Ove era prevista la sanzione da € 814 a € 3.260 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 815 a € 3.263. Ove era prevista la sanzione da € 828 a € 3.313 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 829 a € 3.316. Ove era prevista la sanzione da € 848 a € 3.393 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.396. Ove era prevista la sanzione da € 902 a € 3.607 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 903 a € 3.611. Ove era prevista la sanzione da € 947 a € 3.788 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 948 a € 3.792. Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1001 a € 4004. Ove era prevista la sanzione da € 1.062 a € 3.187 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.063 a € 3.190. Ove era prevista la sanzione da € 1.062 a € 4.250 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.063 a € 4.254. Ove era prevista la sanzione da € 1.183 a € 11.835 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.184 a € 11.847. Ove era prevista la sanzione da € 1.335 a € 5.344 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.336 a € 5.349. Ove era prevista la sanzione da € 1.388 a € 13.876 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.389 a € 13.890. Ove era prevista la sanzione da € 1.775 a € 7.101 a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.777 a € 7.108. Ove era prevista la sanzione da € 1.833 a € 7.334 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.835 a € 7.341. Ove era prevista la sanzione da € 1.880 a € 7.520 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.882 a € 7.528. Ove era prevista la sanzione da € 1.957 a € 7.829 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.959 a € 7.837. Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.990 a € 7.961. Ove era prevista la sanzione da € 2.004 a € 8.017 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.006 a € 8.025. Ove era prevista la sanzione da € 2.671 a € 10.689 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.674 a € 10.700. Ove era prevista la sanzione da € 4.734 a € 18.935 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.739 a € 18.954. Ove era prevista la sanzione da € 10.879 a € 16.319 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.890 a € 16.335.
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