Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2016 (vai al sommario)
LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'

1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche' come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della direttiva
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al
catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 20 luglio 2002, n. L 193:
«Art. 17. - Conformemente alle informazioni fornite
dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la
Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, serie C, sotto la designazione
"Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole", tutte le varieta' le cui sementi e materiali di
moltiplicazione, ai sensi dell'art. 16, non sono soggetti
ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto
concerne la varieta' nonche' le indicazioni di cui all'art.
9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili
della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli
Stati membri che hanno beneficiato di un'autorizzazione in
base all'art. 16, paragrafo 2, o in base all'art. 18.
Tale pubblicazione comprende le varieta' per le quali
si applica un periodo transitorio a norma dell'art. 15,
paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata
del periodo transitorio e, se del caso, gli Stati membri
nei quali quest'ultimo non e' previsto.
La pubblicazione indica chiaramente le varieta'
geneticamente modificate.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario.

 
Art. 2
Liceita' della coltivazione

1. La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.


Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, n.
96.

 
Art. 3
Obblighi del coltivatore

1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresi' l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.


 
Art. 4
Controlli e sanzioni

1. Il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attivita' giudiziarie.
2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalita' di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varieta' di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.
5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilita' e' posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.
6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.
7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorita' giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione e' superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma e' esclusa la responsabilita' dell'agricoltore.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo all'art. 1, commi 1 e 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli
sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei
controlli sulle imprese agricole e potenziamento
dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). -
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario
dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese
agricole e l'uniformita' di comportamento degli organi di
vigilanza, nonche' di garantire il regolare esercizio
dell'attivita' imprenditoriale, i controlli ispettivi nei
confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli
organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del
piano nazionale integrato di cui all'art. 41 del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate
ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui
controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i
dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli
ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole
sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei
casi di constatata regolarita'. Nei casi di attestata
regolarita', ovvero di regolarizzazione conseguente al
controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle
annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli
non possono essere oggetto di contestazioni in successive
ispezioni relative alle stesse annualita' e tipologie di
controllo, salvo quelle determinate da comportamenti
omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso
emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento
dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli
atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel
verbale del controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nei procedimenti di controllo e di recare il minore
intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa e'
istituito, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'interno, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento
dell'attivita' di controllo e dell'inclusione dei dati nel
registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i
controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai
competenti organi di vigilanza e di controllo, nonche' da
organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti
di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle
imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in
via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini
della successiva riprogrammazione ai sensi dell'art. 42 del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche
amministrazioni secondo le modalita' definite con Accordo
tra le amministrazioni interessate sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, secondo le modalita' e i termini
previsti con il medesimo accordo.».

 
Art. 5
Limiti di THC negli alimenti

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.


 
Art. 6
Incentivi per la filiera della canapa

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.
2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, puo' essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.


Note all'art. 6:
- Il testo della legge 23 dicembre 1999, n. 499
(Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.

 
Art. 7
Riproduzione della semente

1. Gli enti di ricerca pubblici, le universita', le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


 
Art. 8

Sostegno delle attivita' di formazione, di divulgazione e di
innovazione

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprieta' della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.


 
Art. 9
Tutela del consumatore

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualita' alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.


Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 16, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347:
«Art. 16 (Regimi di qualita' dei prodotti agricoli e
alimentari). - 1. Il sostegno nell'ambito della presente
misura e' concesso agli agricoltori e alle associazioni di
agricoltori che partecipano per la prima volta a:
a) regimi di qualita' istituiti a norma dei seguenti
regolamenti e disposizioni:
i) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
iii) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
iv) regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio;
v) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto
riguarda il settore vitivinicolo.
b) regimi di qualita', compresi i regimi di
certificazione delle aziende agricole, dei prodotti
agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari,
riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai
seguenti criteri:
i) la specificita' del prodotto finale tutelato da
tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
caratteristiche specifiche del prodotto,
particolari metodi di produzione, oppure
una qualita' del prodotto finale
significativamente superiore alle norme commerciali
correnti in termini di sanita' pubblica, salute delle
piante e degli animali, benessere degli animali o tutela
ambientale;
ii) il regime e' aperto a tutti i produttori;
iii) il regime prevede disciplinari di produzione
vincolanti, il cui rispetto e' verificato dalle autorita'
pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una
tracciabilita' completa dei prodotti; oppure
c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti
agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi
agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche
riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i
prodotti agricoli e alimentari.».

 
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 dicembre 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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