Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2016 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2016, n. 243
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure che contemperino le esigenze di tutela occupazionale, con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilita', in particolare di soggetti deboli, in aree del Mezzogiorno del Paese;
Valutato in particolare rispondente a tale finalita' l'adozione di un Piano conforme alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilita' sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative per le zone di Taranto e limitrofe;
Considerata la necessita' di introdurre ulteriori modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA al fine di garantire in via di urgenza interventi di sostegno alle famiglie disagiate del territorio tarantino, nonche' l'ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari ubicati nell'area di Taranto e Statte;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure volte a pervenire procedure di infrazione comunitaria, nel contempo velocizzando i procedimenti funzionali all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione acque reflue;
Ritenuto altresi' che si rendano necessarie misure di transizione per sostenere l'occupazione, accompagnando i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitando soluzioni di continuita' che possano arrecare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali;
Ritenuta la necessita' di agevolare le procedure funzionali alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G 7, previsti in particolare in comuni del Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,
recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura
di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti: «8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresi' le modalita' attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attivita', esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle societa' in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attivita' e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma.
8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria e' altresi' integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attivita' di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilita' sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed e' predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. Per consentire l'immediato avvio delle attivita' propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro e' posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitivita' 2014-2020", approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016.».
2. Le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 anche con le modalita' di cui al comma 6-undecies del medesimo articolo 1:
a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017 - 2019, sono mantenute sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento delle attivita' relative alla predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. I commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale;
b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in spesa nello stato previsione del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonche' alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.
3. Il progetto di cui al comma 2, lettera b), inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, e' trasmesso dalla Regione Puglia ed e' approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanita', previo parere del Tavolo istituzionale permanente integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute.
4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 2 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.


 
Art. 2
Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la
realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento,
fognatura e depurazione

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento in fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Al predetto Commissario e' corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti.
4. A far data dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilita' speciali ad essi intestate, nonche' le risorse della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 destinate agli interventi di cui al comma 1 con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, sono trasferite ad apposita contabilita' speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Su tale contabilita' speciale sono altresi' trasferite tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonche' quelle da destinare agli interventi di cui al comma 2 per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di cessazione dall'incarico, i Commissari trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni destinatarie delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 60/2012 gia' trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, provvedono a trasferirle sulla contabilita' speciale intestata al Commissario unico. Decorso inutilmente il predetto termine, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilita' derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualita' di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.
7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, sentita la competente Autorita', ovvero la Regione, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilita' speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo e' sottoposto all'Autorita' Nazionale Anticorruzione ai fini della verifica della correttezza e trasparenza delle procedure di gara.
9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Il Commissario unico si avvale altresi', per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non piu' di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto e' determinata l'indennita' onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.


 
Art. 3
Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante
interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio

1. All'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato».


 
Art. 4

Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la
riqualificazione professionale (transhipment)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalita' transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio e' istituita dalla Autorita' di Sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.
2. L'Agenzia e' promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorita' di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attivita' delle Agenzie sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorita' di Sistema portuale.
3. L'Agenzia svolge attivita' di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorita' di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La somministrazione di lavoro puo' essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attivita' nell'ambito portuale di competenza della Autorita' di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia gia' presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quest'ultimo, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovra' rivolgersi alla predetta Agenzia.
5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende gia' concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.
6. All'Agenzia di somministrazione, ad eccezione delle modalita' istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ove compatibili.
7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019.
8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorita' di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupporsi, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilita' in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


 
Art. 5
Incremento del fondo per le non autosufficienze

1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.


 
Art. 6
Scuola europea di brindisi

1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni gia' autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, e' autorizzata la spesa di euro 577.522,36 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


 
Art. 7
Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7
nel 2017

1. Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi piu' industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessita' ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


 
Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2016

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

De Vincenti, Ministro per la
coesione territoriale e il
Mezzogiorno

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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