Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2016
Modalita' di versamento e di attribuzione del gettito dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, forniti o consumati nella Regione Sardegna.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale per la Sardegna»;
Visto l'art. 8 dello statuto, come sostituito dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale al primo comma, lettera b) stabilisce che sono di spettanza della Regione i nove decimi del gettito delle imposte sul consumo dell'energia elettrica e, alla lettera d), i nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percette nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 8 dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 2016, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i tempi, le procedure e le modalita' volte a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali del gettito delle entrate erariali spettanti alla Regione Sardegna ai sensi dell' art. 8 dello statuto;
Visto, inoltre, l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 2016, il quale dispone che la quota regionale della compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale e' versata dai soggetti obbligati di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tramite il modello F24, e che la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate ripartisce il gettito tra Stato e Regione e provvede a riversare le quote di spettanza della Regione Sardegna direttamente nelle casse regionali, negli stessi tempi previsti per il riversamento delle rimanenti quote nelle casse statali;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ed in particolare l'art. 26 e il Titolo II;
Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della Struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato (modello F24);
Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalita' tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013, prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise» e «F24 Semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Vista l'intesa della Regione Sardegna espressa con nota prot. n. 0008098 del 7 dicembre 2016;
Sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha reso il parere di competenza con nota prot. 139207/RU/2016 del 12 dicembre 2016;
Sentita l'Agenzia delle entrate, che ha reso il parere di competenza con nota prot. 222248 del 15 dicembre 2016;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1
Disposizioni in materia di versamento dell'accisa sull'energia
elettrica e sul gas naturale, forniti o consumati nella Regione
Sardegna

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 i soggetti di cui all'art. 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuano il versamento dell'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella Regione Sardegna interamente al capitolo di bilancio dello Stato 1411/01, tramite modello F24, sezione «accise», indicando il codice tributo 2806 o i diversi codici tributo che saranno istituiti secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuano il versamento dell'accisa sul gas naturale fornito o consumato nella Regione Sardegna interamente ai capitoli di bilancio dello Stato 1412, per l'accisa sul gas naturale per autotrazione e 1421 per l'accisa sul gas naturale per combustione, tramite modello F24, sezione «accise», indicando, rispettivamente, il codice tributo 2809 e il codice tributo 2814 o i diversi codici tributo che saranno istituiti secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.


 
Art. 2
Attribuzione del gettito dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas
naturale spettante alla Regione Sardegna

1. Relativamente ai versamenti dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale eseguiti secondo le modalita' di cui all'art. 1 del presente decreto, la Struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attribuisce e riversa giornalmente alla Regione Sardegna il gettito spettante ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettere b) e d), dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, individuato attraverso le sigle delle province del relativo territorio e dei codici tributo, indicati dal contribuente negli appositi campi della sezione «accise» del modello F24.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica entro il 31 maggio di ogni anno il complessivo ammontare delle accise sull'energia elettrica e sul gas naturale afferente la Regione Sardegna per l'anno precedente, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti, alla Struttura di gestione, che ne determina le spettanze, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Regione Sardegna.
3. Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto di quanto corrisposto ai sensi del comma 1 e del gettito spettante ai sensi del comma 2, la Struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito della Regione Sardegna e ne comunica l'importo alla Regione stessa, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze.
4. Il conguaglio a debito della Regione Sardegna viene recuperato dalla Struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla regione del gettito erariale ad essa spettante.
5. Il conguaglio a credito viene corrisposto alla Regione Sardegna dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa.
6. Eventuali variazioni del gettito spettante alla Regione Sardegna, di cui al comma 3, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il mese di novembre di ciascun anno, alla Struttura di gestione, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Regione Sardegna. La conseguente variazione del conguaglio gia' calcolato ai sensi del comma 3 e' computata ai fini del recupero ovvero della corresponsione del conguaglio nell'esercizio successivo.


 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» - programma «3.5 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali».
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2016

Il Ministro: Padoan


 
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