Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 19 dicembre 2016
Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2008, n. 48; 16 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2009, n. 27; 3 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303; 13 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2013, n. 1; 11 dicembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2013, n. 303; 18 marzo 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2015, n. 87;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 31 ottobre 2013, n. 2013/635/UE, «che modifica le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE e 2007/25/CE per quanto riguarda i periodi della loro applicazione», con cui la Commissione, oltre a ravvisare l'opportunita' di mantenere le misure di protezione e sorveglianza adottate sin dal 2005 per far fronte al rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' lineaggio asiatico, ha fatto presente che una valutazione esterna della rete di reazione di emergenza dell'Unione, «Evaluation of the EU rapid response network, crisis management and communication capacity regarding certain transmissible animal diseases» effettuata nel 2012, ha dimostrato che gli Stati membri ritengono pertinenti ed efficaci le misure di protezione adottate a livello dell'Unione in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria;
Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive nn. 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni nn. 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Considerato che l'influenza aviaria continua ad evidenziarsi e che, pertanto, e' necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
Rilevato, in particolare:
che nel mese di maggio 2016 e' stato confermato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicita' sottotipo H7N7 in un'azienda di galline ovaiole allevate all'aperto situata in una delle aree a maggior rischio di introduzione della malattia e appartenente ad una filiera che opera su tutto il territorio nazionale;
che, nonostante l'infezione non si sia estesa ad altri allevamenti, anche in forza dei provvedimenti immediatamente adottati dal Ministero della salute, i virus influenzali aviari ad alta patogenicita' possono determinare epidemie di ingente gravita' con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;
che, dall'inizio del mese di novembre 2016 sono stati confermati numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' sottotipo H5N8 in Europa, che hanno interessato Austria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Romania, Svezia, Svizzera e Ungheria;
Visto il «Working Document Sante/11726/2016 Outcome of the evaluation procedure of eradication, control and surveillance programmes submitted by Member States for Union financial contribution for 2017 and following years: list of the programmes technically approved and preliminary amount allocated to each programme» con il quale, nell'ambito del Comitato permanente del 30 novembre 2016, la Commissione ha approvato tecnicamente il Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria per il 2017 presentato dall'Italia il 1° maggio 2016;
Vista la nota prot. n. 28107 del 7 dicembre 2016 della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, con la quale il Ministero ha posto in essere misure straordinarie di monitoraggio e controllo sul territorio nazionale al fine di scongiurare l'eventuale introduzione del virus influenzale sierotipo H5N8 HPAI, con particolare riferimento alla verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza contenute nell'Allegato A dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, nonche' all'effettuazione di monitoraggi a destino sulle partite del pollame proveniente dai Paesi membri interessati dall'epidemia H5N8 HPAI di cui sopra;
Acquisito il parere dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie sede del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria;
Ritenuto necessario, pertanto, nelle more dell'adozione degli atti delegati della Commissione derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 429/2016, di confermare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, la cui efficacia cessera' il 31 dicembre 2016, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, anche in considerazione della circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicita' negli allevamenti della filiera avicola rurale e della catena di produzione industriale;

Ordina:

Art. 1

1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'art. 5-bis le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815 del 30 gennaio 2015 recante l'approvazione dei programmi nazionali e il relativo finanziamento per l'anno 2015 e, in particolare, del contributo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con il Working document SANTE/11726/2016, recante l'approvazione tecnica dei programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2017 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi»;
b) l'Allegato A e' sostituito dall'Allegato A della presente ordinanza.


 
Allegato A
Requisiti strutturali degli allevamenti
1. I locali di allevamento devono essere dotati di:
pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;
pareti e soffitti lavabili;
attrezzature lavabili e disinfettabili;
efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni.
I capannoni devono altresi' essere dotati di chiusure adeguate.
2. Tutti gli allevamenti devono possedere:
a) barriere posizionate all'ingresso idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili) e apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei; l'azienda deve essere dotata di una zona, chiaramente identificata, per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda sia dei visitatori. Dalla zona di parcheggio non deve essere direttamente accessibile l'area di governo degli animali;
b) piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone nonche' dotate di un fondo solido ben mantenuto;
c) un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento industriale di riproduttori, galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e tacchini da carne;
d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che dovra' essere mantenuta sempre pulita;
e) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione;
f) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche. Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;
g) attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico ecc.); nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da piu' aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita dalle diverse aziende;
h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non e' ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;
i) idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso all'allevamento, al fine di garantire una migliore attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti.
3. Negli allevamenti appartenenti al circuito rurale (svezzatori), ogni ambiente deve essere delimitato da pareti lavabili e disinfettabili e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o piu' lati con altre unita' produttive. Oltre a quanto riportato nella presente ordinanza, per consentire la commercializzazione dei volatili appartenenti al settore rurale, si rimanda alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 25 giugno 2010. Norme di conduzione
1. E' fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:
a) vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il piu' possibile l'accesso ad estranei evitando il contatto diretto con i volatili, e comunque, obbligando l'uso di calzari, camici, tute e copricapo;
b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento;
c) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni, solo agli automezzi destinati all'attivita' di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;
d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;
e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
f) vietare al personale che opera nell'allevamento di detenere volatili propri;
g) lavarsi accuratamente le mani almeno all'inizio e alla fine dell'attivita' lavorativa in allevamento;
h) verificare che il personale esterno che accede all'allevamento attui correttamente le procedure di biosicurezza previste.
2. Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.
3. Il detentore deve verificare, tramite apposita scheda, l'avvenuta disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio, che dovra' avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.
4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.
5. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo e' consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.
6. In deroga al precedente paragrafo, e' consentito l'accasamento di tacchinotti di eta' superiore ad un giorno, esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C).
7. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di un tempo massimo di dieci giorni.
8. In deroga al precedente paragrafo 7, negli allevamenti situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili e nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti e l'attuazione di efficaci controlli sanitari, i Servizi Veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per il successivo inoltro al macello, in piu' soluzioni. In tal caso i controlli devono almeno essere effettuati trascorsi quattordici giorni dal carico delle femmine e dieci giorni prima del carico dei maschi.
9. Nelle aree individuate a rischio, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono definire una procedura di gestione del territorio che preveda l'accasamento dei tacchini per aree omogenee con tempistiche di accasamento che comportino il carico degli animali in modo sincrono / concomitante. Pulizie e disinfezioni
1. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali.
2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.
3. L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno:
sette giorni: per i polli da carne;
ventuno giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di carne e per i riproduttori in fase pollastra.
4. In deroga al precedente punto 3, e' consentito ridurre il periodo del vuoto biologico per i tacchini a quattordici giorni anziche' ventuno giorni esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C) e negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili.
5. Il vuoto biologico minimo per capannone da rispettare delle altre aziende di allevamento e' il seguente:
quattordici giorni per i galli golden e livornesi, i capponi e le faraone destinate alla produzione di carne;
ventuno giorni per le galline per uova da consumo sia in fase deposizione sia in fase pollastra;
quattordici giorni per la selvaggina da penna;
otto giorni per gli allevamenti di svezzamento.
Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, e' obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno tre giorni dell'intero allevamento, o del capannone come previsto nei precedenti punti. Animali morti
1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere commisurata alle capacita' produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.
2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa.
3. In deroga a quanto previsto nel precedente punto 1, e' consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:
mortalita' eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa certificazione del Servizio veterinario competente; se del caso, in presenza di mortalita' anomala il Servizio veterinario dovra' effettuare idonei prelievi per escludere la presenza del virus dell'influenza aviaria;
allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese nonche' gli allevamenti di svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese. Gestione delle lettiere
1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento cosi' come previsto dalla vigente normativa. Quando cio' non fosse possibile queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate.
2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa. Verifiche
Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale, nell'ambito dell'attivita' di controllo e vigilanza, e' incaricato della verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e dell'applicazione delle norme gestionali contenute nel presente allegato.


 
Art. 2

1. L'efficacia dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, come modificata dalla presente ordinanza, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017 a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2016

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4605


 
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