Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 dicembre 2016 |
Disposizioni transitorie al decreto 9 agosto 2012 e successive modifiche, recante disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il reg. (CE) n. 834 del consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. CEE n. 2092/91; Visto il reg. (CE) n. 889 della commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e sue modifiche ed integrazioni; Visto il reg. (CE) n. 1235 della commissione dell'8 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi; Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194 di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi; Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 e successive modifiche, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18321 e successive modifiche, recante disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del reg. (CE) n. 834 del consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni; Preso atto delle istanze di modifica, pervenute dalle rappresentanze del settore, aventi ad oggetto il termine previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012; Considerato che la richiesta di modifica del suddetto termine risulta giustificata dall'eccezionale aumento del numero di notifiche nell'annualita' 2016, che ha determinato un incremento degli operatori biologici di circa il 20%; Considerato che, per tale ragione, la realizzazione di controlli idonei sui nuovi operatori non puo' essere svolta dagli Organismi di certificazione nel termine previsto di 120 giorni, individuato dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012; Preso atto del parere favorevole, espresso mediante consultazione telematica, di tutte le Amministrazioni regionali trasmesso in data 25 ottobre 2016; Considerata la necessita' di rispettare i tempi imposti dalla normativa vigente per l'erogazione dei pagamenti delle domande sviluppo rurale; Considerato che restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine di 120 giorni, previsto all'art. 6 comma 3 del decreto ministeriale n. 18321/2012, e' prorogato di 30 giorni per le notifiche di attivita' con metodo biologico presentate entro il 31 dicembre 2016. |
| Art. 2
2. Resta fermo il termine di 15 giorni, per l'immissione del documento giustificativo sul SIB, previsto all'art. 6 del decreto ministeriale n. 2049/2012. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 21 dicembre 2016
Il Ministro: Martina |
|
|
|