Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 ottobre 2016, n. 245
Regolamento recante modalita' di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, la parte seconda, titolo II, «Valutazione ambientale strategica» e la parte seconda, titolo III, «Valutazione di impatto ambientale», nonche' l'art. 33, ai sensi del quale «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze (...) sono definite, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, l'art. 216 che, al comma 27, prevede che «Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 settembre 2007, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;
Considerato che l'art. 2, commi 615 e 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, non si da' luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrate del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008 medesima, e che negli stati di previsione dei Ministeri sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministero competente, nel rispetto delle finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. 7071 del 21 marzo 2016;
Acquisito il concerto del Ministro della economia e delle finanze con nota prot. 8931 del 6 maggio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 marzo 2016 e del 21 aprile 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. 10418 del 11 maggio 2016;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento determina gli oneri economici a carico dei proponenti per la copertura dei costi sopportati dalla competente autorita' statale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) e di valutazione ambientale strategica (di seguito VAS).

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
- Il Titolo II della Parte Seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96, reca: «La valutazione
ambientale strategica».
- Il Titolo III della Parte Seconda del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006 reca: «La valutazione
d'impatto ambientale».
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 33. (Oneri istruttori). - 1. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto
previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare
ai proponenti per la copertura dei costi sopportati
dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo
svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e
controllo previste dal presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono definire
proprie modalita' di quantificazione e corresponsione degli
oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2,
si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi,
gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per
l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata
ambientale o delle domande di modifica di cui all'art.
29-nonies o del riesame di cui all'art. 29-octies e per i
successivi controlli previsti dall'art. 29-decies sono a
carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate
le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in
relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al
Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi
spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui
all'art. 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresi' le
modalita' volte a garantire l'allineamento temporale tra
gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti
dalle attivita' istruttorie e di controllo. Gli oneri per
l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in
relazione alla complessita' delle attivita' svolte
dall'autorita' competente e dall'ente responsabile degli
accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, sulla base
delle categorie di attivita' condotte nell'installazione,
del numero e della tipologia delle emissioni e delle
componenti ambientali interessate, nonche' della eventuale
presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o
certificati e delle spese di funzionamento della
commissione di cui all'art. 8-bis. Gli introiti derivanti
dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico
del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette
spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie
vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII
alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato
per essere integralmente riassegnati allo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalita'
di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due
anni.
3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis,
resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.
4. Al fine di garantire l'operativita' della
Commissione di cui all'art. 8-bis, nelle more dell'adozione
del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all'entrata in
vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui
al comma 1 del presente articolo, per le spese di
funzionamento nonche' per il pagamento dei compensi
spettanti ai componenti della predetta Commissione e' posto
a carico del richiedente il versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro
venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione
integrata ambientale per impianti di competenza statale; la
predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le
somme di cui al presente comma si intendono versate a
titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente
di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale
differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di
determinazione delle tariffe, fissate per la copertura
integrale del costo effettivo del servizio reso.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2
maggio 2006, n. 100, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 216, comma 27, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 216. (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - (Omissis).
27. Le procedure per la valutazione di impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata
in vigore del presente decreto secondo la disciplina gia'
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse
in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di
competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le
medesime procedure trovano applicazione anche per le
varianti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2007, n.
158, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 615 e 616
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«Art. 2. (Disposizioni concernenti le seguenti
Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e
sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e
sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle
fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese;
Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e
logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione
scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche).- (Omissis).
615. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016,
non si da' luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli
stati di previsione dei Ministeri in correlazione a
versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato
autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco
n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli
stanziamenti destinati a finanziare le spese della
categoria 1 «redditi da lavoro dipendente». A decorrere
dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma
617-bis.
616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti, a decorrere dall'anno 2008 e fino
all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti del
Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite
dalle stesse disposizioni legislative.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 33, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 2

Oneri economici per le procedure di VIA

1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA sono determinati come segue:
a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di VIA ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) 0,25 per mille del valore dell'opera da realizzare e, comunque, nel limite massimo dell'importo di euro 10.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007:
«Art. 9. (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS.). - (Omissis).
6. E' posto a carico dei soggetto committente il
progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere
da realizzare, che e' riassegnata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
essere riutilizzata esclusivamente per le spese della
Commissione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 23. (Presentazione dell'istanza). - 1. L'istanza
e' presentata dal proponente l'opera o l'intervento
all'autorita' competente. Ad essa sono allegati il progetto
definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non
tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'art.
24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i
termini per l'informazione e la partecipazione, la
valutazione e la decisione.
2. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi comunque denominati, gia' acquisiti o da
acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio
dell'opera o intervento, nonche' una copia in formato
elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme
agli originali presentati.
3. La documentazione e' depositata su supporto
informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta' di
ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei
casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle
regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia
anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli
impatti della sua attuazione.
4. Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica
la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento
del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora
l'istanza risulti incompleta, l'autorita' competente
richiede al proponente la documentazione integrativa da
presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e
comunque correlato alla complessita' delle integrazioni
richieste. In tal caso i termini del procedimento si
intendono interrotti fino alla presentazione della
documentazione integrativa. Qualora entro il termine
stabilito il proponente non depositi la documentazione
completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende
ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di
richiedere una proroga del termine per la presentazione
della documentazione integrativa in ragione della
complessita' della documentazione da presentare.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 20. (Verifica di assoggettabilita'). - 1. Il
proponente trasmette all'autorita' competente il progetto
preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato
elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta' di
ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di
progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati
per piu' di due anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti
elencati all'Allegato II la cui realizzazione
potenzialmente puo' produrre effetti negativi e
significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalita'
stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo
conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato
sintetico avviso nel sito web dell'autorita' competente.
Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni
di cui all'art. 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il
proponente, la procedura, la data di trasmissione della
documentazione di cui al comma 1, la denominazione del
progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle
sue caratteristiche, le sedi e le modalita' per la
consultazione degli atti nella loro interezza e i termini
entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni
caso, copia integrale degli atti e' depositata presso i
comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei
progetti di competenza statale la documentazione e'
depositata anche presso la sede delle regioni e delle
province ove il progetto e' localizzato. L'intero progetto
preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto
industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio
preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web
dell'autorita' competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti
negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza
del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi. L'autorita' competente puo', per una sola
volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal
caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
L'Autorita' competente si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito
della documentazione da parte del proponente. La tutela
avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti negativi e
significativi sull'ambiente, l'autorita' compente dispone
l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e,
se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e
significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni
degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino
Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web
dell'autorita' competente.».
 
Art. 3
Oneri economici per le procedure di valutazione ambientale strategica

1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VAS sono determinati come segue:
a) euro 15.000,00 per le procedure di VAS ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) euro 10.000,00 per le procedure di VAS ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora l'istanza di VAS sia stata preceduta da una procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa allo stesso piano o programma;
c) euro 5.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 11. (Modalita' di svolgimento). - 1. La
valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita'
procedente contestualmente al processo di formazione del
piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di
cui agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilita' limitatamente ai piani e ai programmi di
cui all'art. 6, commi 3 e 3-bis;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti
delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorita' competente, al fine di promuovere
l'integrazione degli obiettivi di sostenibilita' ambientale
nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi,
dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilita'
delle proposte di piano o di programma alla valutazione
ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3
dell'art. 6;
b) collabora con l'autorita' proponente al fine di
definire le forme ed i soggetti della consultazione
pubblica, nonche' l'impostazione ed i contenuti del
Rapporto ambientale e le modalita' di monitoraggio di cui
all'art. 18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione
pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia
ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di
piano e di programma e sul rapporto ambientale nonche'
sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con
riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
3. La fase di valutazione e' effettuata anteriormente
all'approvazione del piano o del programma, ovvero
all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque
durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa e'
preordinata a garantire che gli impatti significativi
sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e
programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli
istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare
i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si
applicano le disposizioni del presente decreto, parte
integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I
provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza
la previa valutazione ambientale strategica, ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 12. (Verifica di assoggettabilita'). - 1. Nel
caso di piani e programmi di cui all'art. 6, commi 3 e
3-bis, l'autorita' procedente trasmette all'autorita'
competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di
particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su
supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una
descrizione del piano o programma e le informazioni e i
dati necessari alla verifica degli impatti significativi
sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma,
facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente
decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con
l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere
e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed
all'autorita' procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita'
competente con l'autorita' procedente, l'autorita'
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I
del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il piano o programma possa avere
impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita'
procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',
comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel
sito web dell'autorita' competente.
6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS
relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
attuativi di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui
all'art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si
limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non
siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati.».
 
Art. 4
Oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame
dei provvedimenti

1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti gia' emanati sono stabiliti nella misura:
a) del 25% di quanto gia' versato a titolo di 0,5 per mille per le procedure di VIA;
b) di euro 3.000,00 per le procedure di VAS.
 
Art. 5

Modalita' di versamento

1. Le modalita' di versamento degli oneri economici dovuti ai sensi del presente decreto sono disciplinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 90 giorni dall'emanazione del presente regolamento.
2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, le ricevute in originale dell'avvenuto pagamento degli oneri economici sono presentate contestualmente all'istanza di avvio delle singole istruttorie, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante della societa' proponente, attestante quanto versato, completa di eventuale tabella riportante le singole voci di costo, ai sensi delle disposizioni indicate nella circolare del Ministero dell'ambiente prot. DSA/2004/22981 del 18 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, nonche' sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 6

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle istruttorie avviate dopo la sua entrata in vigore.
2. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA per i progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, avviate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono determinati come segue:
a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di VIA, ai sensi degli articoli 182, 183, 184, 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) euro 25.000,00 per le procedure di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) 0,25 per mille del valore dell'opera, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell'istanza della prima fase di verifica di attuazione per le procedure di verifica di attuazione, ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) l'importo di cui alla lettera c), suddiviso per le annualita' previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma che dovra' essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno. Per le opere per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, le verifiche di attuazione, per alcune delle annualita' previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, risultino gia' parzialmente effettuate, l'importo e' dovuto in proporzione solo per le restanti annualita', o quota parte di esse, per le quali sono ancora da espletare le attivita' di verifica;
e) gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti di VIA gia' emanati e relativi ai progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono stabiliti nella misura del 25% di quanto gia' versato a titolo di 0,5 per mille.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 25 ottobre 2016

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti

Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4608

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 9, comma 6, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 90, del 2007, e' riportato
nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 182, 183, 184 e
185 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 182. (Campo di applicazione). - 1. La presente
sezione, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la
valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione
integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e
agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a
norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale,
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985,
come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del
3 marzo 1997.
2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale
e' obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso
soggette a norma delle vigenti disposizioni ed e' concluso,
secondo le previsioni della presente sezione; il permesso
di costruire non puo' essere rilasciato se non e' concluso
il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa
nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in
seguito a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono
emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri
interessati, nel rispetto delle norme vigenti che
garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e
sulla eventuale deroga.
4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi
soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale
regionale, il provvedimento di compatibilita' ambientale e'
emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle
regioni nei modi e tempi previsti dall'art. 165.
5. L'autorizzazione ambientale integrata, per gli
insediamenti produttivi, e' regolata dal decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e
procedimento.
Art. 183. (Procedure). - 1. L'istruttoria sui progetti
relativi alle opere di cui all'art. 182, comma 1, e'
eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in
modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti
diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua,
l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il
patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori.
Per quanto non previsto dal presente codice e dall'allegato
tecnico trovano applicazione le norme del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.
377.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo
studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto
ambientale e' redatto secondo le direttive comunitarie in
materia e le norme dell'allegato tecnico di cui
all'allegato XXI. In ogni caso esso deve almeno
comprendere: una descrizione del progetto con informazioni
relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una
descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati
necessari per individuare e valutare principali effetti che
il progetto puo' avere sull'ambiente; una descrizione
sommaria delle principali alternative prese in esame dal
committente con indicazione delle principali ragioni della
scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati,
analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla
utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di
inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo
smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve
redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati
per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure
previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare
effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente,
nonche' consegnare un riassunto non tecnico delle
informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficolta'
riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di
infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano
informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla
realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite
nel progetto presentato.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto
ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'art.
182, comma 1, e' trasmesso dal soggetto proponente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di
propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso
rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati,
nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione
della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o
dell'autorita' proponente.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a
vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro
per i beni e le attivita' culturali, decorsi novanta giorni
dalla data di presentazione della documentazione da parte
del soggetto aggiudicatore o dell'autorita' proponente,
provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilita'
ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni
interessate e al Ministro delle infrastrutture nonche', per
le opere di cui all'art. 179, anche al Ministro delle
attivita' produttive. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio a tale fine si avvale della
commissione prevista dall'art. 184.
6. Il provvedimento di compatibilita' ambientale e'
adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del
progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, l'adozione
del provvedimento di compatibilita' ambientale e' demandata
al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima
riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si
procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'art.
185, comma 4.
Art. 184. (Contenuto della valutazione di impatto
ambientale). - 1. La valutazione di impatto ambientale
individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e
delle sue principali alternative, compresa l'alternativa
zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle
acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima,
sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche'
sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e
ambientale e valuta inoltre le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture, e'
istituita una commissione speciale di valutazione di
impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il
presidente, scelti tra professori universitari, tra
professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in
materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e
tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le
valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di
insediamenti strategici, per i quali sia stato
riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse
regionale, la commissione e' integrata da un componente
designato dalle regioni o dalle province autonome
interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data
del decreto di costituzione della commissione, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli
altri componenti di nomina statale. Con il decreto di
costituzione della commissione sono stabilite la durata e
le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della
stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi
spettanti al presidente e ai componenti della commissione,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la
commissione procede, sino alla designazione, alle
valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione
ordinaria. (910) (908)
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle
risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma
dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza
oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 185. (Compiti della commissione speciale VIA). -
1. La commissione provvede all'istruttoria tecnica di cui
all'art. 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione
del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il
proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione
dell'impatto ambientale.
2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della
documentazione presentata, il termine indicato al comma 1
e' differito di trenta giorni per le necessarie
integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni
dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto
aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste
integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si
ritiene negativo.
4. La commissione:
a) comunica ali Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di
presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto
proponente, eventuali difformita' tra questo e il progetto
preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta
giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla
ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del
provvedimento di compatibilita' ambientale e sull'esatto
adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al
decreto di compatibilita' ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello
preliminare, la commissione riferisce al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove
ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che
la differenza tra il progetto preliminare e quello
definitivo comporti una significativa modificazione
dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone,
nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto
aggiudicatore, concessionario o contraente generale,
l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la
nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini
dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti
pubblici e privati interessati.
L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale puo'
riguardare la sola parte di progetto interessato alla
variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e
delle prescrizioni di cui al provvedimento di
compatibilita' ambientale, il citato Ministro, previa
diffida a regolarizzare, fa dare notizia
dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al
fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni
presi ovvero modifiche del progetto che comportino
significative variazioni dell'impatto ambientale, la
commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore
di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la
sospensione dei lavori e il ripristino della situazione
ambientale a spese del responsabile, nonche' l'adozione dei
provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima
dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa
data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il progetto
esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19
e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI,
ivi compresa l'attestazione di cui all'art. 20, comma 4. Al
predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse
eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle
derivanti dalle attivita' di verifica di cui all'art. 166 e
agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico
recato dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta dei
soggetti esecutori dell'opera, puo' fornire le proprie
indicazioni sulla interpretazione e applicazione del
provvedimento di compatibilita' ambientale.
8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA
espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere
di impartire prescrizioni con il provvedimento di
compatibilita' ambientale.».