Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2017 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 22 dicembre 2016
Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 13-ter dell'allegato II al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo cui al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticita' e chiarezza di cui all'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016;
Sentito il Consiglio nazionale forense in data 24 novembre 2016;
Sentito l'Avvocato generale dello Stato in data 24 novembre 2016;
Sentite le associazioni degli avvocati amministrativisti in via preliminare in data 24 novembre 2016;
Viste le osservazioni del CNF in data 25 novembre 2016;
Viste le osservazioni dell'Avvocato dello Stato in data 29 novembre 2016;
Viste le osservazioni dell'UNAEP (Unione nazionale avvocati enti pubblici) in data 28 novembre 2016 e in data 12 dicembre 2016;
Viste le osservazioni dell'UNAA (Unione nazionale degli avvocati amministrativisti in data 29 novembre 2016 e in data 12 dicembre 2016;
Vista le osservazioni della SIAA (Societa' italiana degli avvocati amministrativisti) in data 12 dicembre 2016;
Visto il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri di redazione e i limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.


 
Art. 2

Criteri di redazione degli atti processuali di parte

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 40 e 101 del codice del processo amministrativo, gli atti introduttivi del giudizio, in primo grado o in sede di impugnazione, i ricorsi e le impugnazioni incidentali, i motivi aggiunti, l'atto di intervento volontario:
a) recano distintamente la esposizione dei fatti e dei motivi, in parti specificamente rubricate (si raccomanda la ripartizione in: Fatto/Diritto; Fatto/Motivi; Fatto e svolgimento dei pregressi gradi di giudizio/Motivi);
b) recano in distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze istruttorie e processuali (es. di sospensione, interruzione, riunione);
c) recano i motivi e le specifiche domande formulate in paragrafi numerati e muniti di titolo;
d) evitano, se non e' strettamente necessario, la riproduzione pedissequa di parti del provvedimento amministrativo o giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi di giudizio mediante «copia e incolla»; in caso di riproduzione, riportano la parte riprodotta tra virgolette, e/o in corsivo, o con altra modalita' atta ad evidenziarla e differenziarla dall'atto difensivo;
e) recano in modo chiaro, in calce alle conclusioni dell'atto processuale o in atto allegato evidenziato nell'indice della produzione documentale, l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003 e altre istanze su cui il giudice sia tenuto a pronunciarsi;
f) ai fini di cui all'art. 4 del presente decreto, recano, ove possibile, una impaginazione dell'atto che consenta di inserire la parte di atto rilevante ai fini dei limiti dimensionali in pagine distinte rispetto a quelle contenenti le parti non rilevanti;
g) se soggetti al regime del processo amministrativo telematico, quando menzionano documenti o altri atti processuali, possono contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti;
h) quando eccedono i limiti dimensionali ordinari di cui all'art. 3, recano, dopo l'intestazione e l'epigrafe, una sintesi e, ove possibile, un sommario.
2. Gli atti di intervento per ordine del giudice, le memorie, le repliche, indicano il numero di ruolo del processo a cui si riferiscono, e recano in modo chiaro e separato gli argomenti giuridici, nonche', in appositi e distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze di oscuramento dei dati personali e le altre richieste su cui il giudice debba pronunciarsi. Le memorie uniche relative a piu' ricorsi e impugnazioni contro atti plurimi recano distintamente le questioni comuni e le questioni specifiche relative ai singoli ricorsi o impugnazioni.


 
Art. 3

Limiti dimensionali degli atti processuali di parte

1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, dell'atto di intervento, del regolamento di competenza, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai commi seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'art. 8, indicati di seguito per ciascun rito:
a) nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo (sia ricorso che opposizione), elettorale di cui all'art. 129 del codice del processo amministrativo, dell'ottemperanza per decisioni rese nell'ambito dei suddetti riti, dell'ottemperanza a decisioni del giudice ordinario, e in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma, 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'art. 8);
b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119, nel rito appalti, nel rito elettorale di cui all'art. 130 e seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti, 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all'art. 8);
c) la memoria di costituzione unica relativa a un numero di ricorsi o impugnazioni superiori a due, proposti contro un atto plurimo, non puo' eccedere le dimensioni della somma delle singole memorie diviso due.
2. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'art. 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'art. 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all'art. 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. a) e b).
3. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'art. 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all'art. 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lettere a) e b).


 
Art. 4

Esclusioni dai limiti dimensionali

1. Dai limiti di cui all'art. 3, sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare:
l'epigrafe dell'atto;
l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalita';
l'individuazione dell'atto impugnato;
il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'art. 8), che sintetizza i motivi dell'atto processuale;
l'indice dei motivi e delle questioni;
le ragioni, indicate in non oltre 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'art. 8), per le quali l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui all'art. 5 e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dall'art. 6;
le conclusioni dell'atto;
le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste o consentite dalla legge, ivi compresa l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003;
la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
l'indice degli allegati;
le procure a rappresentare le parti in giudizio;
le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.


 
Art. 5

Deroghe ai limiti dimensionali

1. Con il decreto di cui all'art. 6 possono essere autorizzati limiti dimensionali non superiori, nel massimo, a caratteri 50.000 (corrispondenti a circa 25 pagine nel formato di cui all'art. 8), e 100.000 (corrispondenti a circa 50 pagine nel formato di cui all'art. 8), per gli atti indicati all'art. 3, comma 1, e rispettivamente nei riti di cui al all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) e a caratteri 16.000 (corrispondenti a circa 8 pagine nel formato di cui all'art. 8) e 30.000 (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'art. 8), per gli atti indicati all'art. 3, commi 2 e 3, e rispettivamente nei riti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico, politico e sociale, o alla tutela di diritti civili, sociali e politici; a tal fine vengono valutati, esemplificativamente, il valore della causa, ove comunque non inferiore a 50 milioni di euro nel rito appalti, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato; il numero e l'ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza gravata, l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate, la necessita' di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori, l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti di cui al presente articolo nel precedente grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell'impresa; l'attinenza della causa, nel rito appalti, a taluna delle opere di cui all'art. 125 del codice del processo amministrativo.
2. Con il decreto di cui all'art. 6 puo' essere consentito un numero di caratteri superiore a quelli indicati al comma 1, qualora i presupposti di cui al medesimo comma 1 siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti.


 
Art. 6

Procedimento di autorizzazione al superamento
dei limiti dimensionali

1. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 e' effettuata dal Presidente, rispettivamente, del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del Tribunale amministrativo regionale, del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Trento o di Bolzano adito, o dal magistrato a cio' delegato.
2. A tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula in calce allo schema di ricorso, istanza motivata, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi. Nell'ambito del processo amministrativo telematico detto decreto e' automaticamente indirizzato, dopo la firma elettronica del magistrato e del segretario, all'indirizzo PEC della parte istante.
3. In caso di mancanza o di tardivita' della pronuncia l'istanza si intende accolta nei limiti di cui all'art. 5, comma 1.
4. Il decreto favorevole ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto sono notificati alle controparti unitamente al ricorso.
5. I successivi atti difensivi di tutte le parti seguono, nel relativo grado di giudizio, il medesimo regime dimensionale.
6. Analoga istanza puo' essere formulata da una parte diversa dal ricorrente principale, limitatamente alla memoria di costituzione, in calce allo schema di atto processuale, su cui si provvede con il procedimento del presente comma. In tal caso il decreto favorevole, ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto, sono depositati unitamente alla memoria di costituzione, e di essi si fa menzione espressa in calce alla memoria di costituzione; gli atti difensivi successivi alla memoria di costituzione, di tutte le parti, seguono il medesimo regime dimensionale nel relativo grado di giudizio.


 
Art. 7

Autorizzazione successiva del superamento
dei limiti dimensionali

1. In caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell'art. 6, per gravi e giustificati motivi il giudice, su istanza della parte interessata, puo' successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali; e' in ogni caso fatta salva la facolta' della parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare.


 
Art. 8

Specifiche tecniche

1. Ai fini delle disposizioni precedenti:
a) nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi;
b) fermo restando il numero massimo di caratteri, gli atti sono ordinariamente redatti sull'equivalente digitale di foglio A4 nonche' su foglio A4 per le copie o gli originali cartacei prescritti dalle disposizioni vigenti, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina). Non sono consentite note a pie' di pagina.
2. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al comma 1, ne deve essere possibile la conversione in conformita' alle specifiche tecniche sopra indicate, e resta fermo il limite massimo di caratteri calcolato con i criteri di cui al comma 1.


 
Art. 9

Disciplina transitoria

1. Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale.


 
Art. 10

Monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 13-ter, comma 4, dell'allegato II al codice del processo amministrativo, il presente decreto sara' aggiornato periodicamente in relazione agli esiti del monitoraggio disposto dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. In prima applicazione, l'aggiornamento del presente decreto sara' comunque disposto entro un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2016

Il Presidente: Pajno


 
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