Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 24 novembre 2016 |
Rifinanziamento, per l'anno 2016, del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art. 58, che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private; Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione e nomina del Ministro per la cooperazione internazionale di cui all'art. 58, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che il Ministro concertante, ai fini del presente decreto, e' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in tema di operazioni esenti IVA; Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, nei limiti del servizio prestato; Visto l'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilita' 2016), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che ha rifinanziato il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, per l'anno 2016, di un importo pari a 2.000.000,00 di euro; Visto l'art. 23, concernente «Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari», del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2016, che, al comma 3, prevede che il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sia rifinanziato nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, in data 17 dicembre 2012 recante «Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni caritatevoli destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti come i soggetti (singoli, enti caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all'Albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234, del Consiglio del 22 ottobre 2007; Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, che dispone, tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dando priorita' dopo l'acquisto di derrate alimentari, secondo le modalita' stabilite dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate alimentari; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 giugno 2016, n. 3924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 2016, n. 187, con il quale e' stato adottato il programma annuale di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2016; Considerato che, per l'anno 2016, le risorse del sopra citato decreto 23 giugno 2016, n. 3924, risultano integrate dalle risorse stanziate dal comma 3, dell'art. 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; Vista la nota della Commissione europea - Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale - Ref. Ares (2016) 5222472 del 13 settembre 2016, avente ad oggetto «Sostegno settore lattiero - caseario mediante Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti»;
Decreta:
Art. 1
Rifinanziamento del Fondo
1. Il «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'attuazione del programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2016, e' rifinanziato, per il medesimo anno, ai sensi del comma 3, dell'art. 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per un importo pari a 6.000.000,00 di euro. 2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma annuale sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Le risorse riportate nell'Allegato 1 integrano il programma nazionale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, adottato con decreto del 23 giugno 2016 e si aggiungono a quelle riportate nell'Allegato 1 del decreto 23 giugno 2016, n. 3924. 4. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di latte crudo da sottoporre a trattamento UHT, per la fornitura e la successiva consegna alle organizzazioni caritatevoli definite dall'art. 1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012. Gli operatori che partecipano alla gara sono tenuti ad acquistare il prodotto in causa presso l'azienda singola o associata e sottoporlo a trattamento UHT entro 36 ore dalla mungitura. Tale latte, sino alla trasformazione in latte UHT, non potra' subire alcun trattamento termico. 5. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate alimentari e, comunque, in valore non devono superare 75.000,00 euro per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare.
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| Allegato 1 Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - anno 2016 Programma di acquisto e distribuzione di derrate alimentari per l'anno 2016
Fondo +-----------------+-------------------+-----------------------------+ | | | Copertura costi dei servizi | | | |logistici e amministrativi | | | |(art. 1, comma 4 del decreto | | | Stanziamento al |ministeriale 23 giugno 2016 | | Prodotti | lordo dell'IVA 4% |n. 3924) | +-----------------+-------------------+-----------------------------+ | Latte crudo da | | | |trasformare in | |limite massimo del 5% del | |UHT in confezione| |costo dell'acquisto di | |da 1 litro | 6.000.000,00 |derrate alimentari | +-----------------+-------------------+-----------------------------+
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| Art. 2
Controlli e relazione annuale
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto 23 giugno 2016, n. 3924. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 2016
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2929
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