Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 dicembre 2016
Modalita' attuative per la pesca nella Fossa di Pomo.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980);
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2016 recante misure per la pesca nella Fossa di Pomo;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III;
Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;
Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 15;
Ritenuto di dover procedere, in ossequio a quanto disposto all'art. 4 comma 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2016, all'individuazione dei requisiti e delle modalita' per l'ottenimento dell'autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo, nonche' di ulteriori misure di gestione per la pesca nella Fossa di Pomo.

Decreta:

Art. 1

Istanza e requisiti per l'autorizzazione speciale
alla pesca nella Fossa di Pomo

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 ottobre 2016, gli interessati devono farne apposita richiesta, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, di seguito indicata come «Direzione generale», entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformita' al modello in allegato 1, corredato della copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria recante l'abilitazione alla Pesca costiera ravvicinata (PCR) con il sistema «strascico», di cui all'abrogato art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero con gli attrezzi «reti a strascico a divergenti (OTB)», «sfogliare rapidi (TBB)» e/o «reti gemelle a divergenti (OTT)», cosi' come identificati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012;
2. Gli interessati devono allegare all'istanza copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (log-book), comprovanti l'effettuazione dell'attivita' di pesca nella Fossa di Pomo, per un periodo di tempo che, in media, non deve essere inferiore a 25 giorni per ciascun anno solare per almeno due anni (anche non consecutivi) nel quinquennio compreso tra il 2011 ed il 2015. Nel caso in cui, nel quinquennio in esame, l'interessato abbia sostituito una unita' da pesca con un'altra, puo' essere considerata valida, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la nuova unita', l'attivita' svolta dal precedente motopeschereccio. Nel caso in cui l'interessato abbia avviato la propria attivita' di pesca a strascico successivamente al 2013, il calcolo delle giornate di pesca nella Fossa di Pomo deve essere effettuato secondo un criterio di proporzionalita' rispetto alle giornate di pesca richieste;
3. Alla richiesta di cui al precedente comma 1, gli interessati devono altresi' allegare una dichiarazione con la quale viene attestata la presenza a bordo ed il regolare funzionamento del sistema VMS.


 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Rilascio, validita' e rinnovo dell'autorizzazione speciale alla pesca
nella Fossa di Pomo

1. La direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito al precedente art. 1, nonche' verificati i presupposti e le condizioni richiesti, provvedera' al rilascio della prevista autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo (allegato 2) , ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224;
2. La predetta autorizzazione ha validita' triennale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovra' essere richiesto dagli interessati compilando il modello riportato all'allegato 1, entro il termine di 60 giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. L'impresa di pesca, titolare dell'autorizzazione, dovra' dichiarare di aver pescato nella Fossa di Pomo, per almeno 25 giorni di media annua nel periodo di validita' dell'autorizzazione. Il possesso di tale requisito dovra' essere dimostrato attraverso idonea documentazione (giornale di pesca cartaceo o elettronico). La mancata dimostrazione dell'attivita' di pesca nella Fossa di Pomo comporta il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca;
3. In caso di malfunzionamento del sistema VMS presente a bordo, la predetta autorizzazione e' da intendersi sospesa fino all'avvenuto ripristino del sistema VMS, verificato ed attestato dall'Autorita' marittima.
4. La validita' dell'autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo e' subordinata al rispetto alle disposizioni di cui al presente decreto nonche' del decreto ministeriale 19 ottobre 2016. La predetta autorizzazione e' sospesa, a cura del Capo di compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione dell'unita' da pesca autorizzata, per giorni trenta in caso di mancato rispetto delle misure di gestione previste per la Fossa di Pomo.


 
Art. 3

Elenco delle unita' autorizzate alla pesca
nella Fossa di Pomo

1. A decorrere dal 1° maggio 2017, e' istituito, presso la Direzione generale, l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca nella Fossa di Pomo;
2. Gli interessati possono richiedere alla Direzione generale, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3, la cancellazione definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco, con altra unita' avente analoghe caratteristiche.


 
Art. 4

Scalata del Fondaletto

1. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito all'art. 1 del decreto ministeriale 19 ottobre 2016, l'area marittima denominata «Scalata del Fondaletto», in cui e' vietata qualsiasi forma di pesca professionale, sportiva e/o ricreativa, e' quella delimitata dai punti A, B, C, D, E ed F dell'allegato 4.


 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2016

Il direttore generale: Rigillo


 
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