IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visti in particolare i commi 4-ter e 4-quater del sopra citato art. 5 della legge n. 225/1992, che prevedono l'emanazione di apposita ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento calamitoso, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, con possibilita' di individuazione, nell'ambito dell'amministrazione subentrante, di un soggetto cui intestare la contabilita' speciale, gia' aperta per il superamento della medesima emergenza; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3654 del 1° febbraio 2008, n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3863 del 31 marzo 2010, n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4021 del 4 maggio 2012; Visto in particolare l'art. 11 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, in cui al Commissario delegato ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849/2010, e' demandata la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta); Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2012, con cui la gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania e' stata prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012; Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, dove e' stabilito che fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al citato art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 nonche' i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle medesime; Visto l'art. 11, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha disposto la proroga, fino al 31 luglio 2016, del termine di vigenza delle predette disposizioni; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, d ella legge n. 225/1992, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; D'intesa con la regione Campania; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Campania e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e Laghetti di Castelvolturno (Caserta), nel territorio della regione Campania, di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891/2010. 2. Per i fini di cui al comma 1, il dott. Mario Pasquale De Biase, gia' commissario delegato ai sensi del citato art. 11, comma 1, della ordinanza di protezione civile n. 3891/2010 citata in premessa, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione Campania nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. 3. Il dott. Mario Pasquale De Biase, a cui e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva di entita' pari al trattamento economico spettante ai dirigenti regionali preposti alle unita' operative (UOD) della Regione Campania, posto a carico della risorse presenti sulla contabilita' speciale n. 1731, e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna secondo le modalita' specificate in premessa e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla Regione Campania, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzati. 4. La Regione Campania subentra in tutti i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alla gestione commissariale, nonche' nei procedimenti giurisdizionali pendenti ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile. 5. Il dott. Mario Pasquale De Biase, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza puo' avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale di cui all'art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 3654/2008, nel limite di otto unita' e con la medesima retribuzione gia' in godimento agli stessi, con oneri a carico della contabilita' speciale n. 1731, delle strutture organizzative della Regione Campania nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dott. Mario Pasquale De Biase provvede, fino al completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 1731, che viene allo stesso intestata fino al 31 luglio 2019, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il dott. Mario Pasquale De Biase provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico. 7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6 residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il dott. Mario Pasquale De Biase puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge n. 225/1992. Tale piano sara' oggetto di un accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania. 8. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 7, le risorse residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Campania ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano di cui al comma 7. 10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 11. Il dott. Mario Pasquale De Biase, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 6, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2016
Il Capo del Dipartimento: Curcio
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