Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010: Visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP; Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della regione Lombardia, dal Consorzio per la tutela del Franciacorta, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il parere favorevole sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione, espresso dalla regione Lombardia; Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del giorno 17 novembre 2016 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale 81653 del 3 novembre 2016 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta». Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta certificata: saq9@pec.politicheagricole.gov.it. - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
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| Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «FRANCIACORTA»
Art. 1.
Denominazione e vini
1.1 La denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», e' riservata al vino ottenuto esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia e la separazione del deposito mediante sboccatura, rispondente alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione. 1.2 Le tipologie ammesse sono di seguito descritte: «Franciacorta»; «Franciacorta» Saten; «Franciacorta» Rose';
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| Art. 2.
Base ampelografica
2.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Chardonnay e/o Pinot nero. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno Pinot bianco fino ad un massimo del 50% e le uve del vitigno Erbamat fino ad un massimo del 10%. 2.2 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» Rose', deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Chardonnay fino ad un massimo del 65%; Pinot nero per almeno il 35%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno Pinot bianco fino ad un massimo del 50% e le uve del vitigno Erbamat fino ad un massimo del 10%. 2.3 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» Saten deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica. Chardonnay minimo 50%. Puo' concorrere alla produzione di detto vino il vitigno Pinot bianco fino ad un massimo del 50%.
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| Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve, destinate alla elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», ricade nella provincia di Brescia e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio dei comuni di Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonche' la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si trova a nord delle ex strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia. Tale zona e' cosi' delimitata: dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la ex strada statale n. 11 che segue verso est passando la localita' Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a localita' Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9-138,8-140,2-150-160-157,9, fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue in direzione Cellatica. Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico. Dalla zona di produzione come sopra delimitata, e' escluso il seguente territorio: partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimita' dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9-188-195,2 intersecando cosi' la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla Chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota 192,3-189,5-187,5-198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la ex s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si e' partiti.
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| Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Per la produzione di tutti i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» sono da escludere i terreni insufficientemente soleggiati o di fondovalle, in zone umide perche' adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, come descritto nel sistema cartografico della provincia di Brescia (SIT). Dai corsi d'acqua e zone di ristagno permanente dovra' essere mantenuta per tutti i nuovi impianti e reimpianti una fascia di rispetto di almeno 10 metri. Per i terreni che all'interno del perimetro della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», siano stati oggetto di escavazione e/o riempimento, l'eventuale richiesta di futuro impianto di vigneto destinato alla produzione di Franciacorta DOCG, sara' subordinata alla presentazione di motivata relazione, redatta da un tecnico abilitato al proprio Albo professionale di competenza, vincolata al parere favorevole dell'Amministrazione competente, che attesti l'idoneita' del terreno all'impianto del vigneto, sia da un punto di vista chimico fisico che da un punto di vista pedologico. Sono da escludere altresi' tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 550 m s.l.m. perche' non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione «Franciacorta». 4.2 Densita' d'impianto. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 4500 calcolata sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2,50 m, ad eccezione delle zone terrazzate e, o ad elevata pendenza la cui densita' non potra' essere inferiore a 2500 ceppi/ettaro. 4.3 Forme di allevamento. Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento consentite sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone speronato). Sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.4 Norme agronomiche. 4.4.1 Irrigazione. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Per gli impianti in piena produzione (dal quarto anno conteggiato a partire dalla prima annata vitivinicola successiva all'impianto), qualsiasi intervento di irrigazione e' comunque vietato dopo il completamento dell'invaiatura. Prima, sono consentiti apporti idrici volti a reintegrare l'evapotraspirazione effettiva del vigneto previa comunicazione, opportunamente documentata, da rivolgere almeno 48 ore prima dell'intervento all'ente incaricato dei controlli. 4.5 Resa a ettaro, raccolta delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo. 4.5.1 La produzione massima di uva a ettaro e' 12 tonnellate. La quantita' di uva rivendicabile, per i primi tre anni conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola successiva all'impianto del vigneto, e' inferiore al massimo stabilito dal disciplinare e di seguito definita: Primo anno: zero; Secondo anno: zero; Terzo anno: 6 ton/ha, con una resa per ettaro massima di 32,5 hl di vino base. Per i vigneti giovani (fino al terzo anno) i limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati, fermo restando la possibilita' di un supero di produzione del 20% che potra' essere impiegato per la produzione di DOC «Curtefranca» o IGT «Sebino». Per i vigneti a partire dal quarto anno non e' consentito superare il limite fissato di 12 tonnellate per ettaro. Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini derivanti dalle uve Chardonnay, Pinot nero e Pinot bianco e' di 9,5% vol. Solo per i vini da uve Erbamat e' di 9% vol. 4.5.2 La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse fino al centro di pressatura devono essere eseguiti in modo da non compromettere l'interezza e l'integrita' del grappolo. E' obbligatoria la raccolta a mano delle uve che devono essere riposte in cassette o cassoni di diversa capacita', ma comunque non superiore a 0,2 t, e con il vincolo dell'altezza della massa che non deve superare i 40 cm. 4.5.3 La regione Lombardia annualmente, tenuto conto di condizioni ambientali sfavorevoli o per conseguire l'equilibrio del mercato, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, puo' ridurre la resa massima di vino classificabile come atto a divenire a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro rispetto a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo. 4.5.4 In annate climaticamente favorevoli, con provvedimento della regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, il limite di resa di vino base ad ettaro di 65 hl, per tutti i vini di cui all'art. 1, puo' essere aumentato fino a 78 hl ad ettaro. Tale esubero, pari ad un massimo di 13 hl ad ettaro, puo' essere destinato a riserva vendemmiale la cui gestione e' regolamentata al successivo art. 5. 4.6 Scelta di cantina. E' consentito effettuare la scelta di cantina, con la quale ogni partita di vino base della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», puo' passare a vino tranquillo a denominazione di origine controllata «Curtefranca» bianco, o indicazione geografica tipica «Sebino» ma non viceversa. Si esegue comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo di tiraggio.
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| Art. 5.
Norme per la vinificazione, elaborazione ed imbottigliamento
5.1 Zona di vinificazione ed elaborazione. 5.1.1 Tutte le operazioni di vinificazione, imbottigliamento (tiraggio), compresa la fermentazione in bottiglia, la sboccatura e il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. 5.1.2 Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. Tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni di cui all'art. 5.1.1 possono essere effettuate anche presso le Aziende che hanno propri stabilimenti enologici ubicati nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio del comune di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Dette Aziende devono dimostrare al competente Organismo di controllo di avere effettuato le operazioni di cui al comma 5.1.1 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. 5.2 Norme per la vinificazione. 5.2.1 Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente tramite la pressatura diretta, senza diraspatura dell'uva intera. Tale obbligo non si applica alle uve di Pinot nero vinificate in rosato o in rosso, destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» rose'. 5.2.2 Le diverse varieta' di uva vinificate devono essere registrate separatamente negli appositi registri. 5.3 Resa uva/vino per ettaro. Per tutti i vini di cui all'art. 1 la resa massima da uva a vino base, prima delle operazioni di presa di spuma, e' pari a 65 hl/ha e la percentuale di pressatura non puo' mai, in ogni caso, superare il 65%. Qualora la resa complessiva superi il limite sopra fissato (65 hl rivendicabili a DOCG «Franciacorta», 9,8 hl rivendicabili a DOC «Curtefranca» e 3,2 hl rivendicabili a IGT «Sebino») tutto il vino ottenuto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» e potra' essere destinato alla produzione di IGT «Sebino» (bianco). 5.4 Vino riserva vendemmiale e gestione dell'offerta. 5.4.1 Bloccaggio. In annate climaticamente favorevoli, cosi' come descritto all'art. 4.5.4, un'aliquota di vino, puo' essere classificata come 'riserva vendemmiale' e regolamentata come segue: - all'atto della presentazione della dichiarazione vitivinicola annuale si deve dare immediata comunicazione alla struttura di controllo autorizzata del quantitativo del vino riserva vendemmiale detenuto; - il vino riserva vendemmiale e' bloccato sfuso e non puo' essere elaborato per un minimo di mesi 12 dalla presa in carico sui registri di cantina; - il vino riserva vendemmiale per l'elaborazione dei vini di cui all'art. 1 non ha diritto al millesimo; - la commercializzazione di tale quantitativo di vino riserva vendemmiale puo' avvenire anche prima di essere sbloccato, ma previa riclassificazione a DOC «Curtefranca» o IGT «Sebino», che rispettivamente dovra' o potra' essere immesso al consumo con l'annata. 5.4.2 Sbloccaggio. I vini bloccati ai sensi del comma 5.4.1, possono essere sboccati come segue: -in annate climaticamente sfavorevoli preso atto di una minore resa, per una quantita' di vino riserva vendemmiale tale da raggiungere la produzione massima consentita di 6.500 litri per ettaro non ottenuta con la vendemmia. In tal caso ogni produttore che ha raggiunto il limite massimo di resa in vino di 6.500 litri per ettaro, non ha diritto ad elaborare con la presa di spuma i vini riserva vendemmiale. - per soddisfare esigenze di mercato, potendo cosi' elaborare una quantita' di vino di riserva che sara' stabilita appositamente dal Consorzio di tutela sentita la filiera e in accordo con la Regione. In entrambi i casi lo sbloccaggio totale o parziale avviene su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto, anche a seguito delle richieste dei produttori, con provvedimento regionale e sotto lo stretto controllo della struttura di controllo autorizzata, previa comunicazione all'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio. E' consentita la commercializzazione dei vini atti a DOCG «Franciacorta» riserva vendemmiale all'interno della zona di vinificazione di cui al presente art. 5, mantenendo la denominazione, trascorso il periodo minimo di mesi 12. Pertanto i produttori che non hanno raggiunto il limite massimo di resa di 6.500 litri per ettaro o che necessitino per soddisfare il mercato di maggiori quantitativi di vino possono acquistare vino riserva vendemmiale da altri produttori. 5.4.3 Ulteriori sistemi di regolamentazione dello stoccaggio. Fermo restando il limite di resa in vino di 65 hl/ha di cui al par. 5.3, la regione Lombardia, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve ed i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, potra' con apposito provvedimento stabilire altri sistemi di regolamentazione dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotti disponibili. I criteri per la gestione di tali volumi sono predeterminati nel citato provvedimento regionale. 5.5 Elaborazione dei diversi vini. 5.5.1 La preparazione della cuvee puo' essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare. E' consentito produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» millesimati e riserva purche' ottenuti con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento. Qualora la cuvee sia millesimabile, dovra' essere registrata obbligatoriamente con l'indicazione dell'annata. In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela, puo' vietare l'uso del millesimo. 5.5.2 Per la tipologia «Franciacorta» Saten e' fatto obbligo di utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all'atto della presa di spuma. 5.5.3 La cuvee destinata a diventare tipologia «Franciacorta» Rose' deve avere colorazione rosata prima dell'imbottigliamento (tiraggio). 5.6 Tempi minimi di affinamento. I vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento) iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, cosi' indicato: Durata minima in mesi: «Franciacorta» 18; «Franciacorta» Rose' 24; «Franciacorta» Saten 24; «Franciacorta» millesimato, «Franciacorta» Rose' millesimato «Franciacorta» Saten millesimato 30; «Franciacorta» riserva, «Franciacorta» Rose' riserva, «Franciacorta» Saten riserva 60. Le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale e' stato ricavato il vino base piu' giovane. 5.7 Bottiglie in elaborazione. 5.7.1 Le bottiglie ancora in fase di elaborazione, cioe' prima della sboccatura, purche' con tappo di metallo recante il «logo» di cui al seguente art. 7.3 e munite dell'idoneo documento accompagnatorio e del relativo certificato di analisi chimico fisica, che deve essere consegnato all'ente incaricato dei controlli, possono essere commercializzate fra produttori inseriti nel sistema dei controlli all'interno della zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.1. La commercializzazione delle bottiglie in elaborazione non puo' avvenire prima di nove mesi dal tiraggio. 5.7.2 Capacita' bottiglie in elaborazione. I vini di cui all'art. 1 possono essere elaborati nei recipienti di volume nominale cosi' identificati: 0,187 0,375 0,500 0,750 1,500 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000. Deve essere utilizzato esclusivamente vetro nuovo. 5.8 Sboccatura. La separazione del deposito puo' avvenire esclusivamente mediante sboccatura, manuale o meccanica, pertanto non e' consentita la filtrazione. Nello sciroppo di dosaggio e' vietato l'utilizzo di vino generico e IGT, ed e' pertanto consentito esclusivamente l'impiego di vino atto a divenire DOCG «Franciacorta», vino atto a DOC «Curtefranca» bianco. 5.9 Durata dell'idoneita' chimico-fisica e organolettica ai fini dell'immissione al consumo. Fatta salva una quota del 5% di ogni partita, con tetto massimo di 2.000 pezzi, rapp. 0,75, che l'Azienda ha facolta' di accantonare come 'riserva storica', le idoneita' per l'immissione al consumo conseguite su campioni di vino appositamente sboccati (art. 3, comma 4 decreto ministeriale 11 novembre 2011) hanno validita' massima di 3 anni. Al termine di questo periodo, l'ulteriore vino non ancora sboccato dovra' essere sottoposto a nuovo esame chimico-fisico e organolettico.
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| Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo diretto, alle seguenti caratteristiche: «Franciacorta» spuma: fine, intensa; colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso, fino al dorato; odore: fine, delicato, ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia; sapore: sapido, fresco, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l. E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria. «Franciacorta» Rose' spuma: fine, intensa; colore: rosa piu' o meno intenso; odore: fine, delicato, ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della rifermentazione in bottiglia; sapore: sapido, fresco, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria. «Franciacorta» Saten spuma: persistente, cremosa; colore: giallo paglierino intenso; odore: fine, delicato, con note proprie della rifermentazione in bottiglia; sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,50 g/l; pressione massima: 5 atm. E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut. «Franciacorta» millesimato spuma: fine, intensa; colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso fino al giallo dorato; odore: fine, delicato, ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia; sapore: sapido, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria. «Franciacorta» rose' millesimato spuma: fine, intensa; colore: rosa piu' o meno intenso con possibili riflessi ramati; odore: ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della rifermentazione in bottiglia; sapore: sapido, fresco, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria. «Franciacorta» Saten millesimato spuma: persistente, cremosa; colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso fino al giallo dorato; odore: fine, complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia; sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,50 g/l; pressione massima: 5 atm. E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut. «Franciacorta» riserva spuma: fine, intensa; colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso, fino al giallo dorato con eventuali riflessi ramati; odore: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia; sapore: sapido, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria. «Franciacorta» rose' riserva spuma: fine, intensa; colore: rosa piu' o meno intenso con possibili riflessi ramati; odore: complesso, evoluto con sentori tipici del Pinot nero e con bouquet proprio di un lungo affinamento in bottiglia; sapore: sapido, fresco, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria. «Franciacorta» Saten Riserva spuma: persistente, cremosa; colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia; sapore: sapido, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. pressione massima: 5 atm. E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut.
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| Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare in etichetta in caratteri di stampa di altezza e di dimensioni non superiori a quelli usati per la denominazione «Franciacorta». 7.2 Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatoria l'indicazione di chi effettua l'operazione di sboccatura (ragione sociale o codice imbottigliatore e indirizzo), se soggetto diverso da chi effettua le operazioni di elaborazione. Detta indicazione deve essere riportata nell'ambito dello stesso campo visivo in cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie. 7.3 Indicazioni facoltative. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso della menzione riserva. Il termine riserva e' ammesso per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» millesimati che abbiano raggiunto un periodo di affinamento sui lieviti minimo di 60 mesi. Il termine riserva deve essere accompagnato dall'annata di produzione delle uve. L'uso della menzione DOCG, anche scritta per esteso e' da intendersi facoltativo ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) n. 607/2009. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, che non traggano in inganno il consumatore. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» millesimato deve riportare l'annata di produzione delle uve. Alla denominazione «Franciacorta» e' riservato in via esclusiva l'utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprieta' e diritto collettivo di tutti i produttori della denominazione «Franciacorta» e consistente in una lettera «F» (effe maiuscola), con parte superiore merlata. 7.4 Indicazioni vietate. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» Rose' non e' ammessa nessun'altra designazione e riferimento di colore. In etichetta, per identificare tutti i vini della denominazione «Franciacorta» e' vietato: specificare il metodo di elaborazione, metodo classico, metodo tradizionale, metodo della rifermentazione in bottiglia e utilizzare i termini «vino spumante». Il riferimento a indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, frazioni, aree, zone, localita', o vigne, e' vietato. Restano salvi i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici. Ad eccezione dei vini della denominazione «Franciacorta» millesimati e riserva e' vietata l'indicazione dell'annata di vendemmia delle uve.
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| Art. 8.
Confezionamento
8.1 Volumi nominali, colore, abbigliamento. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo nei formati di cui all'art. 5.7.2. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto nei recipienti di volume nominale cosi' identificati: 0,187 (solo per l'esportazione) 0,375 0,500 (solo per l'esportazione) 0,750 1,500 3,000 6,000 litri. Inoltre e' consentito l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di litri 9, 12 e 15. Sono ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica puo' variare dalle tonalita' del bianco (trasparente), al verde, e al marrone di varia intensita'. E' altresi' vietato l'inserimento nel vino per finalita' estetiche di sostanze solide di qualsiasi natura (es. oro alimentare). 8.2 Tappatura e recipienti. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» sono tappati con il tappo in sughero recante, nella parte visibile fuori dal collo della bottiglia, la scritta «Franciacorta» evidente, ancorato con la tradizionale gabbietta di metallo e placchetta metallica.
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| Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica. 1) Fattori naturali rilevanti per il legame Il territorio della Franciacorta e' delimitato a est dalle colline rocciose e moreniche di Rodengo, Ome, Gussago e Cellatica, a nord dalle sponde meridionali del Lago d'Iseo e dalle ultime propaggini delle Alpi Retiche, a ovest dal fiume Oglio e infine a sud dal Monte Orfano. Esso e' formato da un ampio anfiteatro morenico formatosi durate le glaciazioni delle ere geologiche Secondaria e Terziaria per effetto dei movimenti di espansione e arretramento del grande ghiacciaio proveniente dalla Valcamonica ed e' caratterizzato da un'estrema complessita' morfologica e geologica. Elemento comune di gran parte dei suoli della Franciacorta e' dunque l'origine morenica che ne determina le caratteristiche principali: genesi alloctona, discreta profondita', drenaggio buono e riserva idrica buona o elevata. I suoli franciacortini sono dunque particolarmente adatti alla coltura della vite. Fatte salve le caratteristiche generali della zona vi e' poi una grande variabilita' pedo-paesaggistica che determina diversi comportamenti vegeto-produttivi, diverse dinamiche di maturazione delle uve e infine diversi caratteri sensoriali nei vini-base. Con lo studio di zonazione condotto negli anni '90 sono state identificate ben sei unita' vocazionali differenti. Questa variabilita' e' il fondamento della raffinata arte della creazione delle cuvee vale a dire l'assemblaggio di vini base differenti provenienti da specifiche unita' di pedo-paesaggio. All'interno dell'area sopradescritta, a tutela della qualita' delle uve prodotte il disciplinare prevede alcune esclusioni, tra cui i vigneti giacenti a quote superiori a 550 m s.l.m ed ad una distanza da corsi d'acqua e zone di ristagno permanente inferiore ai 10 metri. - La Franciacorta ricade nella regione mesoclimatica insubrica e gode di alcuni caratteri di tipo mediterraneo risultando relativamente mite nell'inverno, non eccessivamente caldo nell'estate, con discrete escursioni termiche giornaliere ed annuali. Altri fattori operano a livello di meso scala e contribuiscono a determinare il regime delle precipitazioni e dei venti assicurando una regolare apporto idrico e l'assenza di umidita' eccessiva: - vicinanza dell'area di pianura, il che trova riscontro in tutta una serie di fenomeni quali le inversioni termiche e le circolazioni di brezza. - vicinanza del lago d'Iseo, che manifesta caratteristici effetti in termini di mitigazione delle temperature medie, diminuzione del rischio di gelate, intensificazione delle precipitazioni, regime dei venti. - presenza a Nord del grande solco vallivo che delimita l'area del lago e poi della Valcamonica, con effetti sul campo del vento e sulle precipitazioni. Gli eventi piovosi sono particolarmente frequenti nei periodi autunnale e primaverile, le precipitazioni annue sono pari a circa 1000 mm. Nel periodo vegetativo le precipitazioni medie sono adeguate e generalmente ben distribuite, comprese tra 500 e 600 mm. Le temperature, espresse con l'indice bioclimatico di Winkler sono comprese tra i 1800 e i 2300 gradi giorno, in relazione all'altezza, all'esposizione e all'effetto del lago. Questi valori consentono il raggiungimento di una adeguata maturazione delle uve. 2) Fattori umani rilevanti per il legame La vite e' presente in forma spontanea in Franciacorta gia' in epoca preistorica: testimonianza e' data dal ritrovamento di vinaccioli di vite nella zona di Provaglio d'Iseo, laddove probabilmente v'erano insediamenti palafitticoli. Le testimonianze successive della predilezione per la coltivazione della vite in questo territorio sono innumerevoli e tra queste ricordiamo le esperienze di coltivazione dei monaci abitanti le corti monastiche della zona che da queste ultime prese il nome Franciacorta, vale a dire dalle «francae curtes», le corti esentate dal pagamento dei dazi doganali per il merito di bonificare e coltivare i terreni. L'attuale territorio cosi' come delimitato all'art. 3 del presente disciplinare era gia' descritto e delimitato nell'atto del Doge di Venezia Francesco Foscari del 1429, quando la zona era sotto il dominio della Serenissima. Nel corso dei secoli la viticoltura ha sempre mantenuto un ruolo importante nell'economia agricola della zona fino agli anni '60 del secolo scorso, quando con l'istituzione della DOC, e' iniziato una sorta di Rinascimento viticolo che ha portato la coltivazione della vite ad essere oggi la principale attivita' agricola della Franciacorta. Il profondo legame tra vino e territorio e' sintetizzato nel fatto che entrambi si identificano, insieme al metodo di produzione nell'unico termine Franciacorta. Base ampelografica Tradizionalmente la viticoltura in Franciacorta era condotta mediante l'allevamento di vari vitigni locali, bianchi e rossi. Con la nascita della DOC, ed in particolare per la tipologia spumante si e' individuato come vitigno piu' vocato il Pinot, noto allora anche come Pinot chardonnay. Solo negli anni '80 l'ampelografia ufficiale fece chiarezza distinguendo nettamente i due vitigni, Pinot bianco e Chardonnay, tuttora gli unici utilizzabili, insieme al Pinot nero. Forme di allevamento, sesti di impianto, sistemi di potatura La forma tradizionalmente utilizzata era la pergola bresciana, poi gradualmente sostituita da forme moderne a spalliera con sviluppo ascendente della vegetazione e potatura a guyot o cordone speronato, che consentono un migliore equilibrio vegeto-produttivo e un adeguato contenimento della produzione entro i limiti fissati dal disciplinare. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini Sono quelle tradizionalmente utilizzate per l'elaborazione dei vini a rifermentazione in bottiglia che nel tempo vengono modificate coerentemente con le acquisizioni tecnico-scientifiche e con gli obbiettivi di qualita' prefissati. Tra tutte si evidenzia ad esempio l'obbligo della pressatura diretta delle uve, senza diraspatura, tecnica molto importante per garantire il corretto frazionamento dei mosti. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. La grande eterogeneita' del territorio in termini di matrice pedologica e microclimi si riflette sulle diverse cinetiche di maturazione delle uve e sui profili sensoriali dei vini base che sono estremamente diversificati consentendo l'ottenimento di cuvee di grande complessita'. I tenori acidici delle uve e dei mosti risultano sufficientemente elevati, e i pH adeguati alle esigenze tecnologiche dei vini a rifermentazione in bottiglia. Le escursioni termiche giornaliere garantiscono la preservazione del corredo aromatico varietale. Il profilo sensoriale dei vini e' arricchito in ultimo dal processo di affinamento successivo alla rifermentazione. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» si presentano generalmente di giallo paglierino con riflessi verdolini o dorati fino a possibili riflessi ramati nella versione Riserva. Il perlage e' fine e persistente, il bouquet con le caratteristiche note della fermentazione in bottiglia, sentori di crosta di pane e di lievito e' arricchito da delicate note di agrumi e di frutta secca (mandorla, nocciola, fico bianco secco) rendendone il profilo sensoriale decisamente riconoscibile come prodotto del territorio. Il sapore sapido, fresco, fine e armonico. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b). La Franciacorta e' situata sull'estremo confine settentrionale della Pianura Padana e si va a incastonare dentro il sistema alpino in prossimita' del lago di Iseo. Il clima e' per alcuni versi simile a quello della pianura Padana ma con i benefici effetti della presenza del lago. D'estate il caldo estivo e' mitigato dalle fresche correnti che spirano lungo il corridoio della val Camonica e del lago e d'inverno il lago stesso riemette il calore accumulato nella stagione precedente mitigando le temperature. Da un punto di vista pedologico il territorio della Franciacorta e' estremamente eterogeneo, e si possono classificare sei unita' vocazionali: morenico sottile, caratterizzato da suoli sottili, situati sulle creste e sulle porzioni a maggior pendenza dei versanti delle colline moreniche dove si e' riscontrato il minor potenziale produttivo e la maggiore precocita' di maturazione. All'analisi sensoriale prevale lo speziato-vegetale e la complessita'; depositi fini, che comprende suoli profondi a tessitura limosa, localizzati prevalentemente nelle aree di ritiro del ghiacciaio e di deposito lacustre. Prevale la nota floreale; fluvioglaciale, caratterizzato da suoli mediamente profondi, con scheletro grossolano, situati nelle aree degli scaricatori del ghiacciaio sebino, inducono invece un maggior potenziale produttivo e una minore precocita' di maturazione. Sono vini di media complessita' dove prevale il fruttato secco; colluvi, che si identifica con terreni molto profondi, localizzati sia sui versanti gradonati sia sulle aree pedecollinari subpianeggianti delle colline calcaree, e morenico profondo che consiste in suoli profondi, con tessiture medie o moderatamente fini e coincide con la serie di colline moreniche piu' esterne all'anfiteatro. Da queste zone si ottengono vini ad alta connotazione di fruttato secco e speziato-vegetale. Nell'ambito della Uv Colluvi si sono pero' identificati due comportamenti in relazione al potenziale produttivo e ai livelli di acidita': nelle aree subpianeggianti (Colluvi distali) i livelli di produttivita' e di acidita' risultano significativamente piu' elevati rispetto alle aree gradonate (Colluvi gradonati). La presenza della vite in forma spontanea sin dalla preistoria e' la dimostrazione che trattasi di areale vocato alla viticoltura. Ne sono una prova i rinvenimenti di vinaccioli di epoca preistorica ed il materiale archeologico rinvenuto su tutta la zona oltre alle diverse testimonianze di autori classici, da Plinio a Columella a Virgilio. Sappiamo anche dei popoli che si stanziarono in Franciacorta e che conosciamo anche attraverso testimonianze storiografiche: i galli Cenomani, i Romani, i Longobardi. Documenti del IX, e del X e XI secolo di importanti enti monastici urbani testimoniano una diffusione colturale della vite e sono una prova della continuita', suggellata da significativi rinvenimenti archeologici nella zona, della vitivinicoltura dall'eta' tardo antica al pieno medioevo in Franciacorta. Il toponimo Franzacurta comparve per la prima volta in un ordinanza dell'Ottavo Libro degli Statuti di Brescia nell'anno 1277 e riguardava una ingiunzione fatta ai comuni di Gussago e Rodengo per la riparazione del ponte sul fiume Mella in localita' Mandolossa: «Pro utilitate Sua propria et omnium amicorum Franzacurta». Chi riceveva l'ordine, conosceva bene quindi quali erano i territori franciacortini che avrebbero tratto beneficio dal suo lavoro a testimonianza di un uso piu' antico del nome probabilmente legato alla potenza di quelle corti monastiche (Rodengo, Provaglio, Rovato) fondate dai cluniacensi e libere dal pagamento della decima al vescovo di Brescia, quindi corti franche o libere o, nel latino del tempo, francae curtae. Recenti studi indicherebbero che lo stato di liberta' fosse riferito alle merci che dalla Franciacorta transitavano verso il libero comune di Brescia, esenti da dazio in cambio del mantenimento del passaggio della strada che da Brescia conduceva a Iseo e da li', lungo il lago, all'approvvigionamento del ferro della Val Camonica. Quale che sia l'origine della «liberta'» e' certamente nel latino «francae» e nel ruolo dei monasteri «curtae» che va ricercata l'origine del nome. Nel primo Quattrocento, grazie ad un prolungato periodo di stabilita', vi fu una crescita delle attivita' agricole, l'investimento di nuovi capitali e la concentrazione nella fascia collinare suburbana e franciacortina della produzione vitivinicola, grazie alla diffusione di nuove tecniche come la piantana e la pergola. Nell'intreccio tra storia, vino e cultura della Franciacorta si inserisce una delle prime pubblicazioni al mondo sulla tecnica di preparazione dei vini a fermentazione naturale in bottiglie e sulla loro azione sul corpo umano. Stampato in Italia nel 1570, il testo viene scritto dal medico bresciano Gerolamo Conforti con il significativo titolo di «Libellus de vino mordaci». Questo medico, i cui studi precedettero le intuizioni dell'illustre abate Dom Perignon, mise in rilievo la notevole diffusione e il largo consumo briosi e spumeggianti ed e' inconfutabilmente una prova del legame profondo e antico tra questo territorio ed il Franciacorta. Tra le testimonianze piu' recenti quella di Gabriele Rosa che nel suo trattato sui vini del 1852 ricorda come i vini bianchi di Franciacorta siano «eccellentissimi, racenti e garbi». Nel 1967 viene istituita la DOC Franciacorta che e' una delle prime denominazioni di origine controllata nate in Italia e che contempla anche la tipologia spumante. A quest'ultima nel 1995 viene dedicato specificatamente il riconoscimento massimo della piramide della qualita' dei vini italiani, la denominazione di origine controllata e garantita che segnera' un momento di svolta nel percorso di sempre maggiore riconoscimento del legame indissolubile tra questo vino e il suo territorio, avendo scelto il termine Franciacorta come l'unico per identificare il vino e il metodo di elaborazione.
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| Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l. Sede legale: Via Piave, 24 - 00187 - Roma +3906-45437975 info@valoritalia.it La Societa' «Valoritalia S.r.l» e' l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012 (Allegato 2).
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