IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014, con la quale e' stato dichiarato, fino al 12 novembre 2014, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2014 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino all'11 maggio 2015; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 170 del 13 giugno 2014, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto» nonche' l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 205 del 24 novembre 2014 recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto»; Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 262 del 18 giugno 2015 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della medesima Regione», con la quale e' stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2016, il mantenimento della contabilita' speciale n. 5823, aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 170/2014 sopra citata e intestata al Direttore della sezione sicurezza e qualita' della Regione Veneto; Vista, inoltre, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 397 del 3 ottobre 2016 recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento delle situazioni di criticita' di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, n. 186 dell'8 agosto 2014 e n. 262 del 18 giugno 2015» con la quale, a seguito della riorganizzazione delle strutture regionali, e' stato disposto il subentro del Direttore della struttura di progetto «Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi» dell'Area tutela sviluppo del territorio della Regione Veneto nelle iniziative gia' affidate al Direttore della sezione Sicurezza e qualita' della medesima Regione, con conseguente intestazione, tra le altre, della contabilita' speciale n. 5823 in rassegna al medesimo Direttore della struttura di progetto; Vista la nota del 3 novembre 2016 del Presidente della Regione Veneto, con la quale viene rappresentata la necessita' di disporre la proroga della contabilita' speciale n. 5823 ai fini del completamento degli interventi in corso e della liquidazione degli stessi; Ravvisata, pertanto, la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; D'intesa con la Regione Veneto; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' di cui in premessa, il termine di chiusura della contabilita' speciale n. 5823 e' prorogato al 31 maggio 2018. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2016
Il Capo del Dipartimento: Curcio
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