LA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «TUF»), come da ultimo modificato dal decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 71 di recepimento della direttiva 2014/91/UE in materia di funzioni di depositario, politiche retributive e sanzioni di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e dal decreto-legge del 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge dell'8 aprile 2016, n. 49) recante disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese; Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: 6, comma 1; 8, commi 1; 34, comma 3; 35-bis, comma 2; 35-undecies; 36, comma 2; 37, comma 5; 40; 41, comma 2; 41-bis, comma 5; 46-bis; 46-ter; 46-quater; 47; 48; 49; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/91/UE del 23 luglio 2014 recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni; Visto il regolamento delegato (UE) del 17 dicembre 2015, n. 438/2016, che integra la direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari; Visto il regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo dell'art. 39 TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani; Visto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che prevede che la Banca d'Italia sottoponga a revisione il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori; Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 2014/91/UE del 23 luglio 2014 concernente le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni di taluni OICVM e le relative misure attuative; Considerata l'esigenza di dare attuazione alla Parte II, Titolo III, Capo II-quinquies in materia di OICR di credito inserito nel TUF con decreto-legge del 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge dell'8 aprile 2016, n. 49) recante disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese; Considerata l'esigenza di aggiornare e consolidare per ragioni di organicita' e sistematicita' la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio, contenuta nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio); Sentita la Consob;
Emana l'unito provvedimento che modifica il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio pubblicato con provvedimento del 19 gennaio 2015. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2016
Il Governatore: Visco
|