Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 dicembre 2016
Integrazione delle disposizioni comuni relative ai collocamenti supplementari di buoni del Tesoro poliennali con vita superiore ai dieci anni, stabilite nel decreto di massima del 6 ottobre 2016.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2017) emanato in attuazione dell'art. 3 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), che disciplina, in maniera continuativa, le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato da emettere, tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, ed ai sensi dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa.
Ritenuta l'opportunita' di integrare le disposizioni comuni relative ai collocamenti supplementari dei buoni del tesoro poliennali con vita superiore a 10 anni, al fine di favorirne l'efficienza delle negoziazioni sul mercato secondario;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

La disciplina dei collocamenti via asta delle tranche «supplementari», ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), viene integrata dalle disposizioni seguenti, relativamente alle aste dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai 10 anni.


 
Art. 2

Importo complessivo della tranche supplementare

Dopo il secondo comma dell'art. 10 del decreto di massima e' inserito il seguente:
«L'importo della tranche supplementare dei buoni del tesoro poliennali con vita residua superiore ai 10 anni potra' essere aumentato dal 15 al 20 per cento, relativamente alle tranche successive alla prima.».
Dopo il penultimo comma dell'art. 10 del decreto di massima e' inserito il seguente:
«Nel caso di titoli emessi congiuntamente, l'eventuale incremento al 20 per cento sara' applicato ai soli buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai 10 anni.».


 
Art. 3

Importo di diritto di ciascuno Specialista

Dopo il primo comma dell'art. 12 del decreto di massima e' inserito il seguente:
«Per i buoni del tesoro poliennali con vita residua superiore ai 10 anni, nel caso in cui s'intenda ricorrere alla facolta' d'incrementarne l'importo al 20 per cento, la percentuale spettante nel collocamento supplementare e' determinata con i criteri di cui al comma precedente, ciascuno per l'importo del 10 per cento».
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2016

p. Il direttore generale
del Tesoro
Cannata


 
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