Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 dicembre 2016
Modifica al decreto 21 giugno 2013 con il quale al Laboratorio chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste - Trieste On-line - Agenzia per l'ambiente, la ricerca e l'innovazione, in San Dorlingo della Valle, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.


IL DIRIGENTE PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto 21 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 159 del 9 luglio 2013, con il quale al Laboratorio chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste - Trieste On-line - Agenzia per l'ambiente, la ricerca e l'innovazione, ubicato in San Dorlingo della Valle (Trieste), via Travnik n. 14 e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;
Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data 15 dicembre 2016, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: Laboratorio chimico merceologico camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 11 novembre 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuta la necessita' di variare la denominazione al Laboratorio chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste - Trieste On-line - Agenzia per l'ambiente, la ricerca e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1

La denominazione del Laboratorio chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste - Trieste On-line - Agenzia per l'ambiente, la ricerca e l'innovazione e' modificata in: Laboratorio chimico merceologico camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia;


 
Art. 2

Le prove di analisi, per le quali il Laboratorio chimico merceologico camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia e' autorizzato sono le seguenti:


===========================================================
| Denominazione della prova | Norma / metodo |
+=====================================+===================+
| |Reg. CEE 2568/1991 |
| |allegato II + Reg. |
|Acidita' |CE 702/2007 |
+-------------------------------------+-------------------+
| |Reg. CEE 2568/1991 |
|Analisi spettrofotometrica |allegato IX + Reg. |
|nell'ultravioletto |UE 299/2013 |
+-------------------------------------+-------------------+
| |Reg. CE 796/2002 |
| |allegato XB + Reg. |
| |CEE 2568/1991 |
| |allegato XA + Reg. |
|Esteri Metilici degli Acidi Grassi |CEE 1429/1992 |
+-------------------------------------+-------------------+
| |Reg. CEE 2568/1991 |
|Numero di perossidi |allegato III |
+-------------------------------------+-------------------+
| |MIP 1 rev.7 del |
|Polifenoli totali (50 - 450 mg/kg ) |2013 |
+-------------------------------------+-------------------+



 
Art. 3

L'autorizzazione ha validita' fino al 4 maggio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.


 
Art. 4

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il Laboratorio chimico merceologico camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.


 
Art. 5

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 19 dicembre 2016

Il dirigente: Polizzi


 
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