Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 novembre 2016
Indicazione degli uffici competenti all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta l'espropriazione, per le opere di competenza statale.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita';
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 2, del citato decreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2014, n. 346, concernente l'individuazione e definizione del numero e dei compiti agli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che il decreto ministeriale del 4 agosto 2014, n. 346 non contiene alcuna indicazione circa gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta l'espropriazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Ritenuto, pertanto, necessario adempiere a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Decreta:

Art. 1

1. Gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta l'espropriazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono cosi' individuati:
a) direzione generale strade, autostrade, vigilanza e sicurezza nelle infrastrutture stradali, nel caso in cui l'autorita' espropriante e' l'Anas spa;
b) direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, nel caso in cui l'autorita' espropriante e' una concessionaria autostradale;
c) direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, nel caso in cui l'autorita' espropriante e' Terna spa;
d) direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, nel caso in cui l'autorita' espropriante e' Rete ferroviaria italiana spa;
e) direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, nel caso in cui l'autorita' espropriante e' l'Enac, anche attraverso societa' di gestione aeroportuale;
f) provveditorati interregionale per le opere pubbliche territorialmente competenti per territorio, nel caso in cui l'autorita' espropriante e' un soggetto diverso da quelli sopraindicati.


 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 3

1. Gli uffici ministeriali indicati all'art. 1 sono competenti a ricevere anche le comunicazioni dell'autorita' espropriante di cui all'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2016

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4520


 
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