Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2017 (vai al sommario)
LEGGE 21 dicembre 2016, n. 250
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.


 

Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana
ed
il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan
sulla cooperazione nel settore della difesa

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan (denominati in seguito «le Parti»):
confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite ed ai principi, generalmente riconosciuti, ed alle norme del diritto internazionale;
riconoscendo l'importanza del principio di indivisibilita' della sicurezza nell'area Euro - Atlantica;
desiderosi di rafforzare la Cooperazione tra i due Paesi nel campo della Difesa e nello spirito del Partenariato per la Pace;
desiderosi di Promuovere le relazioni amichevoli e la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi,
hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Principi della cooperazione

La cooperazione tra le Parti, regolata da principi di reciprocita', uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici, nonche' con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.



 
AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT
OF TRE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
ON
DEFENCE CO-OPERATION

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.


 
Art. 2.

Cooperazione generale
1. Attuazione.
1) Sulla base di questo Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione.
2) Il Piano di cooperazione annuale dovra' essere sottoscritto dagli Ufficiali/Funzionari autorizzati dalle Parti di comune accordo.
3) Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell'Azerbaijan.
4) Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Baku ed a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate della Repubblica italiana e le Forze armate della Repubblica dell'Azerbaijan. 2. Campi.
La cooperazione tra le Parti potra' includere le seguenti aree:
1) politica di sicurezza e difesa;
2) cooperazione politico - militare;
3) ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
4) operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
5) organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale;
6) organizzazione ed impiego delle Forze armate;
7) ammodernamento delle Forze armate;
8) questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attivita' militari;
9) formazione ed addestramento in campo militare;
10) sanita' militare;
11) storia militare;
12) sport militare;
13) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. 3. Modalita'.
La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita':
1) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
2) scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
3) incontri tra le Istituzioni della Difesa;
4) scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari;
5) partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
6) partecipazione ad esercitazioni militari;
7) partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
8) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
9) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi di difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa;
10) altre forme reciprocamente concordate dalle Parti.



 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 4.736 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 
Art. 3.

Aspetti finanziari

1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
1) i costi di diaria (vitto ed alloggio), l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle proprie norme;
2) le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di risorse finanziarie delle Parti.



 
Art. 4

Clausola di invarianza

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 
Art. 4.

Giurisdizione

1. Le Autorita' della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione e di applicare l'ordinamento nazionale sul personale militare e civile della Parte ospitata, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio.
2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile laddove questo ultimo sia soggetto alla vigente dello Stato di origine, per quanto riguarda:
a. i reati che minacciano la sicurezza e i beni dello Stato d'origine;
b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.



 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Pinotti, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
Art. 5.

Risarcimento danni

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara', previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attivita', ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.



 
Art. 6.

Cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa
1. Supporto alle iniziative commerciali.
Le Parti, con l'obiettivo di razionalizzare l'applicazione di procedimenti, per quello che riguarda il controllo e le attivita' concernenti i materiali di Difesa, concordano di dare supporto alle iniziative commerciali concernenti il citato settore ed ogni altra area di reciproco interesse per le Parti. 2. Modalita'.
Le attivita' nel settore dell'industria e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti di materiali per la Difesa potranno avvenire secondo le seguenti modalita':
1) ricerca scientifica, test e progettazione;
2) scambio di esperienze in campo tecnico;
3) produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori decisi dalle Parti;
4) approvvigionamento di materiali militari rientranti nell'ambito di programmi comuni e produzione, ordinate da una delle Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali in materia di importazione ed esportazione di materiali per la Difesa;
5) supporto alle industrie di Difesa ed agli enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali per la Difesa.
Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per favorire la realizzazione, da parte delle industrie e/o organizzazioni interessate, delle attivita' previste dal presente Accordo e dai contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni. 3. Proprieta' intellettuale.
Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dal presente Accordo. in conformita' con le leggi nazionali ed Accordi internazionali firmati dalle Parti.



 
Art. 7.

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sara' risolta, attraverso i canali diplomatici, esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti.



 
Art. 8.

Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisione e programmi

1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.
2. I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica dell'Azerbaijan, su basi di interesse reciproco.
4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
5. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo 9 del presente Accordo.



 
Art. 9.

Entrata in vigore, durata e termine

1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informera' l'altra, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive prescritte procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo e' concluso a durata indeterminata e rimarra' in vigore fino a quando una delle due Parti decidera', in qualunque momento, di denunciarlo.
3. Ciascuna Parte potra' denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici. In tale circostanza, il presente Accordo cessera' di produrre novanta (90) giorni dopo il ricevimento della notifica di risoluzione dall'altra Parte.
4. La risoluzione del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto presente Accordo.
Fatto a Roma il 6 novembre 2012 in due originali, ciascuno in lingua italiana, azera ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede, in caso di divergenze nell'interpretazione del presente Accordo, prevarra' il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico



 
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