Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 11 dicembre 2016, n. 251 |
Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria». |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione Statuto della Regione Siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria», e in particolare gli articoli 2 e 7; Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione Siciliana, espresse nella riunione del 3 ottobre 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate: a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita: 1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonche' dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; 2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; 3) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.»; b) dopo l'ultimo comma dell'articolo 2 e' inserito il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione, sono determinate le modalita' attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.»; c) il secondo comma dell'articolo 7 e' abrogato.
NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1965, n. 235. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riportano i testi degli articoli 2 e 7 del citato regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, come modificati dal presente decreto: «Art. 2. - Ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate: a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita: 1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonche' dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; 2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; 3) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime. Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti: a) dalle imposte di produzione; b) dal monopolio dei tabacchi; c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale. Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione, sono determinate le modalita' attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.» «Art. 7. - In attuazione dell'art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto e' comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze. La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attivita' della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione e' iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.». - Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 43 dello Statuto della Regione Siciliana: «Art. 43. - Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente Statuto.».
Note all'art. 1: - I testi degli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, come modificati dal presente decreto, sono riportati nelle note alle premesse.
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| Art. 2
1. La copertura finanziaria degli effetti prodotti dall'articolo 1 sui saldi di finanza pubblica sara' assicurata dalle disposizioni legislative adottate ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione e dell'articolo 19 dello Statuto della Regione Siciliana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 2: - Si riportano, di seguito, i testi degli articoli 81 e 97 della Costituzione: «Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti.»; «Art. 97. - Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.». - Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 19 dello Statuto della Regione Siciliana: «Art. 19. - L'Assemblea regionale, non piu' tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato. All'approvazione della stessa Assemblea e' pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.».
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