Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 dicembre 2016, n. 251
Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione Statuto della Regione Siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria», e in particolare gli articoli 2 e 7;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione Siciliana, espresse nella riunione del 3 ottobre 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:
a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita:
1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonche' dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
3) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.»;
b) dopo l'ultimo comma dell'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione, sono determinate le modalita' attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.»;
c) il secondo comma dell'articolo 7 e' abrogato.



NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana in materia finanziaria) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1965, n.
235.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riportano i testi degli articoli 2 e 7 del citato
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 2. - Ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello
Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione,
oltre alle entrate tributarie da essa direttamente
deliberate:
a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per
l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in
attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad
uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota
relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita:
1) dall'imposta netta risultante dalle
dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta,
nonche' dalle certificazioni sostitutive presentate dai
contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio
fiscale nel territorio regionale;
2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata
delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel
territorio regionale;
3) dalle somme riscosse a seguito delle attivita'
di accertamento e di controllo effettuate dalle
amministrazioni finanziarie statali e regionali nei
confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel
territorio regionale;
b) i dieci decimi di tutte le altre entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo
territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad
eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia
destinato con apposite leggi alla copertura di oneri
diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o
continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto
competono allo Stato le entrate derivanti:
a) dalle imposte di produzione;
b) dal monopolio dei tabacchi;
c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.
Le entrate previste nelle lettere precedenti sono
indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte
integrante del presente decreto.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato previa intesa con la Regione, sono determinate le
modalita' attuative del primo comma per quanto riguarda
l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio
della compartecipazione all'imposta sul reddito delle
persone fisiche.»
«Art. 7. - In attuazione dell'art. 37 dello Statuto,
per le imprese industriali e commerciali private e
pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio
della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed
impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento
procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si
trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei
redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto
e' comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha
stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente
iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i
contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa
con l'assessore regionale delle finanze.
La determinazione di quota prevista dal primo comma si
effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di
imprese che hanno la sede centrale nel territorio della
Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal
caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti
all'attivita' degli stabilimenti e impianti situati fuori
della Regione, e' iscritta nei ruoli degli uffici delle
imposte dirette nel cui distretto sono situati detti
stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di
reddito afferenti alle attivita' della sede centrale e
degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della
Regione e' iscritta nei ruoli dei competenti uffici
distrettuali delle imposte dirette.».
- Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 43 dello
Statuto della Regione Siciliana:
«Art. 43. - Una Commissione paritetica di quattro
membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal
Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie
relative al passaggio degli uffici e del personale dello
Stato alla Regione, nonche' le norme per l'attuazione del
presente Statuto.».

Note all'art. 1:
- I testi degli articoli 2 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, come
modificati dal presente decreto, sono riportati nelle note
alle premesse.

 
Art. 2

1. La copertura finanziaria degli effetti prodotti dall'articolo 1 sui saldi di finanza pubblica sara' assicurata dalle disposizioni legislative adottate ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione e dell'articolo 19 dello Statuto della Regione Siciliana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Costa, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando



Note all'art. 2:
- Si riportano, di seguito, i testi degli articoli 81 e
97 della Costituzione:
«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le
entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto
delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo
economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede
ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio
tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita'
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta
dei componenti.»;
«Art. 97. - Le pubbliche amministrazioni, in coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano
l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito
pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
- Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 19 dello
Statuto della Regione Siciliana:
«Art. 19. - L'Assemblea regionale, non piu' tardi del
mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il
prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta
regionale.
L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di
quello dello Stato.
All'approvazione della stessa Assemblea e' pure
sottoposto il rendiconto generale della Regione.».

 
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