Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 dicembre 2016
Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2016.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti;
Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresi', che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del presente articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto, l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera n), ai sensi del quale si definiscono «soggetto aggregatore» le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge n. 66/2014, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2015 che, in fase di prima attuazione, al fine di consentire l'avvio delle attivita' dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa attraverso i soggetti aggregatori, ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2015, rinviando a successivo decreto l'individuazione di criteri, per l'anno 2016, che tengano conto anche della programmazione relativa alle categorie merceologiche e alle soglie che saranno individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare in attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;
Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera del 10 febbraio 2016, n. 125 e, da ultimo, dalla delibera del 20 luglio 2016, n. 784, con la quale l'Autorita' ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonche' dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;
Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;
Considerato che, tra i compiti del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;
Considerato che, al fine di proseguire nella fase di prima attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento degli interventi di razionalizzazione della spesa attraverso i medesimi soggetti aggregatori, occorre individuare, per l'anno 2016, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di spending review;
Ritenuto pertanto opportuno, nella definizione di criteri di ripartizione del Fondo per l'anno 2016, tenere conto delle attivita' effettivamente svolte in qualita' di soggetto aggregatore e del differente grado di maturita' di ciascun soggetto aggregatore, in coerenza con l'evoluzione del sistema, misurate attraverso i criteri indicati all'art. 1 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Criteri di ripartizione del Fondo per l'anno 2016

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono stabiliti, per l'anno 2016, i seguenti criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. A valere sulle disponibilita' del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per l'anno 2016, la dotazione di 20 milioni di euro e' ripartita a favore dei soggetti aggregatori secondo i criteri di seguito indicati:
a) 42% del Fondo tra i soggetti aggregatori che soddisfino, cumulativamente, i seguenti requisiti:
i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attivita' propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione ed aggiornamento della pianificazione relativa alle categorie merceologiche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonche' alle attivita' del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014;
ii. e abbiano bandito direttamente in qualita' di soggetto aggregatore come risultante dall'elenco dell'ANAC di cui alla delibera del 20 luglio 2016, n. 784 e successive modifiche e integrazioni, nel triennio 2013-2015, iniziative di acquisto per un valore uguale o superiore a un miliardo di euro;
iii. e abbiano bandito direttamente, in qualita' di soggetto aggregatore come risultante dall'elenco dell'ANAC di cui alla delibera del 20 luglio 2016, n. 784 e successive modifiche e integrazioni, almeno una gara nel 2016 del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015.
L'importo massimo del Fondo ottenibile da ciascun soggetto aggregatore di cui alla lettera a) del presente comma, e' pari al rapporto tra il 42% del valore del Fondo ed il numero di soggetti aggregatori che soddisfino, cumulativamente, i requisiti di cui alla lettera a) e comunque non potra' essere superiore ad euro 1.050.000. L'importo cosi' calcolato verra' assegnato per intero ai soggetti aggregatori che abbiano bandito almeno quattro gare nel 2016 del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015. Nel caso in cui un soggetto aggregatore bandisca meno di quattro gare, l'importo da assegnare verra' calcolato proporzionalmente al numero di gare effettivamente bandite nel 2016 del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015.
b) 55% del Fondo tra i soggetti aggregatori che soddisfino, cumulativamente, i seguenti requisiti:
i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attivita' propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione ed aggiornamento della pianificazione relativa alle categorie merceologiche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonche' alle attivita' del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014;
ii. e abbiano bandito direttamente, in qualita' di soggetto aggregatore come risultante dall'elenco dell'ANAC di cui alla delibera del 20 luglio 2016, n. 784 e successive modifiche e integrazioni, almeno una gara nel 2016 del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015.
L'importo massimo del Fondo ottenibile da ciascun soggetto aggregatore di cui alla lettera b) del presente comma, e' pari al rapporto tra il 55% del valore del Fondo ed il numero di soggetti aggregatori che soddisfino, cumulativamente, i requisiti di cui alla lettera b) e comunque non potra' essere superiore ad euro 523.810. L'importo cosi' calcolato verra' assegnato per intero ai soggetti aggregatori che abbiano bandito almeno due gare nel 2016 del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015. Nel caso in cui un soggetto aggregatore bandisca una gara del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, verra' assegnato il 50% dell'importo di cui al primo periodo.
c) 3% del Fondo a Consip S.p.A. e altri soggetti aggregatori che abbiano svolto attivita' di supporto al Tavolo tecnico, con particolare riferimento alle attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 inerenti: la gestione dei flussi informativi e dei dati provenienti dai soggetti aggregatori, all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e per il sistema di interoperabilita' delle banche dati.
3. L'accesso da parte dei soggetti aggregatori alle quote di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma e' da intendersi alternativo.
4. Nel conteggio delle gare utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno 2016, sono escluse le iniziative gia' computate per ciascun soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione della seconda quota del Fondo per l'anno 2015.
5. Le risorse del Fondo distribuite sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge n. 66 del 2014, a finanziare le attivita' svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza e al controllo sui soggetti aggregatori, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ad essi applicabili, verificano il corretto utilizzo delle predette risorse.


 
Art. 2

Modalita' per accedere al Fondo

1. Per accedere al finanziamento di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto, il soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione, conforme all'apposito modello che sara' pubblicato all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it, firmata digitalmente.
2. Per accedere al finanziamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del presente decreto, Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione, firmata digitalmente, contenente una dettagliata relazione relativa alle attivita' svolte con riferimento alla gestione dei flussi informativi nonche' al sistema di interoperabilita' delle banche dati.


 
Art. 3

Modalita' e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo

1. A fronte della comunicazione telematica di cui al precedente articolo, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla verifica circa la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 1 e la completezza dei dati di cui all'art. 2.
2. Al termine della predetta istruttoria, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso e le relative quote di spettanza. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente.
3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it, dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.


 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. I finanziamenti volti a sostenere le attivita' svolte dai soggetti aggregatori in conformita' alle disposizioni del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1.
2. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2016

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3296


 
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