Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 ottobre 2016, n. 255
Regolamento recante regole tecniche per l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale;
Vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, il comma 1 che dispone che «al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane», nonche' il comma 2 che prevede che le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti, sono adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, in coerenza con il citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto l'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l'articolo 1, comma 900, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che promuove l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carte di debito o di credito;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, che prevede, tra l'altro, che il presente decreto sia emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, del 1° febbraio 2013, emanato in ottemperanza all'articolo 8, comma 9, del richiamato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72;
Considerata l'opportunita' di adottare, per i nuovi sistemi di bigliettazione elettronica, sistemi multistandard in grado di poter essere piu' facilmente integrati o interoperabili, anche con i diversi sistemi gia' esistenti, progressivamente e con tempi commisurati alle esigenze ed alle risorse che potranno rendersi disponibili per investimenti nel settore;
Considerata la necessita' di salvaguardare gli investimenti gia' posti in essere per la realizzazione dei sistemi di bigliettazione elettronica esistenti;
Considerato che l'obbligo di validazione dei titoli di viaggio, sostenuto da un adeguato sistema sanzionatorio, e l'adozione di soluzioni tecniche e organizzative idonee ad assicurare la validazione dei titoli di viaggio in concomitanza con l'inizio di ciascun viaggio o trasbordo consentono di migliorare la conoscenza dei flussi di traffico passeggeri, di agevolare la lotta all'evasione tariffaria e di attivare procedure di clearing flessibili, regolate in base all'effettiva utilizzazione del servizio;
Considerato che l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica rende possibile la gestione coordinata e integrata di piu' sistemi di mobilita', afferenti a diversi segmenti modali pubblici, collettivi, nonche' ad ambiti territoriali differenziati;
Considerato che lo sviluppo delle applicazioni mobili, anche in ambito bancario, e di terminali di telefonia mobile dotati di tecnologie di prossimita' rendera' progressivamente disponibili soluzioni di emissione, caricamento, validazione e controllo in mobilita' dei titoli di viaggio;
Considerato che il miglioramento dei servizi ai cittadini puo' essere conseguito anche attraverso la conoscenza dei dati di traffico e di trasporto resi disponibili dai Sistemi di bigliettazione elettronica, e che tali dati utili anche ai fini del monitoraggio e della programmazione del servizio renderanno in maniera indiretta un ulteriore beneficio ai cittadini;
Udito il parere n. 551/2016 del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2016;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 maggio 2016;
Acquisito, altresi', in data 10 giugno 2016, l'assenso all'ulteriore corso del provvedimento da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Viste le note del 22 giugno 2016 e del 27 luglio 2016 con cui lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adottano
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini delle regole tecniche stabilite con il presente decreto si intendono per:
a) «trasporto pubblico di passeggeri»: i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa;
b) «trasporto pubblico locale»: i servizi di trasporto di persone, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con esclusione dei servizi non assoggettati ad obblighi di servizio pubblico e svolti in regime di libera concorrenza e senza l'attribuzione di diritti di esclusiva;
c) «azienda di trasporto pubblico locale»: un'impresa o un gruppo di imprese di diritto pubblico o privato o qualsiasi ente pubblico che fornisce o presta i servizi di trasporto pubblico locale di persone come definiti nella lettera b);
d) «titolo di viaggio»: documento in forma materiale o immateriale o supporto elettronico attestante il diritto alla fruizione di un servizio di trasporto pubblico;
e) «titolo di viaggio integrato»: titolo di viaggio indifferentemente utilizzabile su vettori di trasporto diversi che aderiscono ad uno specifico accordo tariffario;
f) «supporto del titolo di viaggio»: ogni dispositivo portatile basato anche su carta senza contatto o su terminale abilitato alla comunicazione di prossimita', atto ad ospitare o disporre il pagamento del titolo di viaggio, consentendone il caricamento, la validazione ed il controllo;
g) «emissione di titolo di viaggio»: operazione tramite la quale viene prodotto il titolo di viaggio necessario per la fruizione di un dato servizio di trasporto pubblico, normalmente eseguita a seguito dell'avvenuta disposizione o completamento della transazione finanziaria di acquisto da parte dell'utente;
h) «caricamento di titolo di viaggio»: operazione tramite la quale il titolo di viaggio emesso viene reso disponibile all'utente mediante caricamento sul relativo supporto o ai sistemi di back-office dell'azienda ;
i) «validazione di titolo di viaggio»: operazione di riconoscimento della validita' di un titolo di viaggio presente, o disposto, sui supporti di cui alla lettera e), normalmente eseguita prima dell'inizio del viaggio, mediante interazione tra il supporto ed una apparecchiatura o dispositivo di controllo, anche di tipo mobile, presente sull'infrastruttura o a bordo del veicolo;
l) «controllo di titolo di viaggio»: operazione di verifica dell'idoneita' del titolo di viaggio alla fruizione del servizio di trasporto pubblico, eseguita anche mediante interazione tra il supporto di cui alla lettera e) ed un opportuno dispositivo di controllo;
m) «sistema di bigliettazione elettronica - SBE»: insieme coordinato e integrato dei sistemi, sottosistemi e dispositivi, di terra e di bordo, periferici e centrali, fissi e portatili, hardware e software, atto a gestire e regolare, in forma automatizzata e secondo date scelte architetturali e tecnologiche, tutte le interazioni tra l'azienda di trasporto e l'utenza, volte all'accesso ed alla fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale;
n) «interoperabilita'»: capacita' dei sistemi e dei processi industriali e commerciali che li sottendono di scambiare dati e di condividere informazioni e conoscenze;
o) «autorita' competente»: un'amministrazione pubblica o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato membro, o di Stati membri, che ha il potere di intervenire nei trasporti pubblici di passeggeri in una zona geografica determinata, o qualsiasi altro organismo investito di tale potere;
p) «autorita' competente a livello locale»: qualsiasi autorita' competente la cui zona di competenza geografica non e' estesa al territorio nazionale.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera m),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 2 (Finalita' e funzioni). - (Omissis).
2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in
particolare, per l'esercizio, in forma organica e
integrata, delle seguenti funzioni:
(Omissis).
m) la promozione e verifica dell'innovazione nel
settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro
pubblico;
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, reca:
«Codice delle comunicazioni elettroniche».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca:
«Codice dell'amministrazione digitale».
- La direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 luglio 2010 reca: «Sul quadro generale per
la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel
settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri
modi di trasporto».
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 8 (Misure per l'innovazione dei sistemi di
trasporto). - 1. Al fine di incentivare l'uso degli
strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini
nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i
costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale
promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione
elettronica interoperabili a livello nazionale e di
biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono adottate, in coerenza
con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole
tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal
comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni
esistenti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2-quater, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
«Art. 13 (Governance dell'Agenda digitale Italiana). -
(Omissis).
2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, comma 13,
10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia
pervenuto il concerto dei Ministri interessati.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 900, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge di stabilita' 2016):
«Art. 1. - (Omissis).
900. All'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «carte di debito» sono
inserite le seguenti: «e carte di credito; tale obbligo non
trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita'
tecnica»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di
operazioni di pagamento basate su carta di debito o di
credito e in particolare per i pagamenti di importo
contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro,
entro il 1° febbraio 2016, il Ministero dell'economia e
delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca
d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale
applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015,
esercitando in particolare le opzioni di cui all'art. 3 del
regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi':
a) in conformita' alle definizioni, alla disciplina e
alle finalita' del regolamento (UE) n. 751/2015, le
modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla
normativa vigente necessarie a realizzare un pieno
coordinamento del regolamento stesso con ogni altra
disposizione vigente in materia;
b) la designazione della Banca d'Italia quale
autorita' competente per lo svolgimento delle funzioni
previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato quale autorita'
competente a verificare il rispetto degli obblighi posti
dal medesimo regolamento in materia di pratiche
commerciali.
4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori
di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che
interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante
carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali,
necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli
effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma
4-bis, tenuto conto della necessita' di assicurare
trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle
commissioni e la loro stretta correlazione e
proporzionalita' ai costi effettivamente sostenuti dai
prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di
circuiti e di schemi di pagamento, nonche' di promuovere
l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento
delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e
dell'autonomia contrattuale delle parti»;
c) al comma 5, le parole: «gli eventuali importi
minimi, le modalita' e i termini» sono sostituite dalle
seguenti: «le modalita', i termini e l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie» e le parole: «di cui al
comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie
costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie
amministrative.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, lettera a),
del decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10 (Modifica e
abrogazione di disposizioni di legge che prevedono
l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione,
a norma dell'art. 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124):
«Art. 1 (Modificazioni). - (Omissis).
7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 8, comma 2, dopo le parole: "per
l'innovazione tecnologica," sono inserite le seguenti: "ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,";
(Omissis).».
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il
Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca,
del 1° febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2013, n. 72, reca: «Diffusione dei sistemi di
trasporto intelligenti (ITS) in Italia».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 9, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 8 (Misure per l'innovazione dei sistemi di
trasporto). - (Omissis).
9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di
assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto
intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone
l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicita' di
impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di
riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per
materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono adottate le direttive con cui vengono
stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione,
la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilita'
di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle
informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico,
nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio
nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le
politiche e le attivita' in essere a livello nazionale e
comunitario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 1 (Oggetto). - (Omissis).
2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e
locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non
rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente
individuati dall'art. 3; essi comprendono l'insieme dei
sistemi di mobilita' terrestri, marittimi, lagunari,
lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo
o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe
prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un
territorio di dimensione normalmente regionale o
infraregionale.
(Omissis).».

 
Allegato A: Norme e standard di riferimento per l'interoperabilita' dei sistemi di bigliettazione elettronica
(art. 4, comma 1, lettera a)
1. Riferimenti per l'architettura di sistema:
• ISO EN 24014-1:2007Public transport - Interoperable Fare Management System (IFMS) inerente la struttura logica dei sistemi e dei servizi per la gestione dei titoli interoperabili.
2. Riferimenti per interfaccia dati:
• EN 15320:2007Identification card systems - Surface transport applications - Interoperable Public Transport Applications - Framework.
La norma definisce la struttura logica dei dati memorizzati sulla card, specifica l'interfaccia astratta per l'interazione tra card e terminale e tratta della sicurezza demandata ad un apposito sottosistema. Per quanto riguarda la privacy, la norma obbliga all'utilizzo di un meccanismo di controllo degli accessi e di meccanismi di encryption per la protezione dei dati personali, e piu' in generale di tutti i dati sensibili.
• EN 1545-1:2005Identification card systems - Surface transport applications - Part 1: Elementary data types, general code lists and general data elements.
La norma definisce le strutture dati («data element») utilizzati nei sistemi di trasporto, espressa in accordo alla ASN. 1 (Abstract Syntax Notation 1).
• EN 1545-2:2005Identification card systems - Surface transport applications - Part 2: Transport and travel payment related data elements and code lists.
La norma definisce le strutture dati che risiedono sulla carta in accordo ai requisiti di un sistema di trasporto interoperabile.
• ISO/IEC 15457-1 Identification cards - thin flexible cards (TFC): Part 1: Phisical characteristics.
La norma fissa le dimensioni fisiche dei supporti, identificando nel caso specifico, quale standard nazionale, il formato «ISO» .
3. Riferimenti per la comunicazione:
• ISO/IEC 7816Identification cards - Integrated circuit cards.
La norma (nella complessiva declinazione in parti 1,2,3,4 e 5) descrive le caratteristiche fisiche, dimensionali e funzionali delle smart card di tipo contact e dei relativi contatti, dei protocolli di trasmissione ed applicativi, nonche' delle strutture dei dati.
4. Riferimenti per la comunicazione di prossimita':
• ISO/IEC 14443 Identification cards - contactless integrated circuit(s) cards - proximity cards -.
La norma ( nella complessiva declinazione in parti 1,2,3,4) specifica i protocolli radio per effettuare una connessione contactless tra card e terminale. Lo standard non tratta regole di sicurezza e per la tutela dei dati personali. Le apparecchiature di emissione e validazione dovranno garantire il funzionamento in conformita' agli standard 14443-A e 14443-B.
5. Riferimenti per la comunicazione di prossimita' tra dispositivi di comunicazione mobile:
• ISO/IEC 18092 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems. Near field Communication - interface and Protocol (NFCIP-1).
La norma definisce le modalita' di comunicazione per l'intercaccia NFC ed il Protocollo (NFCIP-1) attraverso dispositivi a coppie induttive operanti nella frequenza 13,56 Mhz per l'interconnessione con i sistemi periferici.
• ISO/IEC 21481 Information technology - Telecommunications and information Exchange between systems - Near field Communication Interface and Protocol- 2 (NFCIP -2)
La norma specifica il meccanismo di selezione delle modalita' di comunicazione per non interferire con le comunicazioni operanti sulla frequenza 13,56 Mhz per dispositivi che implementano gli standard ISO/IEC 18092, ISO/IEC 14443 e ISO/IEC 15693.
6. Riferimenti per i pagamenti basati su carte di debito e di credito:
• EMV Contactless
Le regole tecniche e di sicurezza riguardanti il pagamento mediante carte bancarie contactless, disciplinano i requisiti di carattere fisico ed elettrico (EMV Level 1), le modalita' con cui devono essere condotte le transazioni a livello applicativo (EMV Level 2) e la conformita' dei terminali alla sicurezza.
I predetti standard sono riferiti all'edizione piu' recente; nell'aggiornamento tecnologico dei sistemi di bigliettazione elettronica si devono prendere a riferimento gli standard nell'ultima versione disponibile.


 
Art. 2
Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto fissa le regole tecniche necessarie per consentire, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti, l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di titoli di viaggio elettronici integrati da parte di aziende del trasporto pubblico locale.


 
Art. 3
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai sistemi di bigliettazione elettronica di nuova realizzazione, nonche' ai sistemi gia' esistenti e ai relativi sotto sistemi e apparati in caso di modifiche o ampliamenti strutturali degli stessi.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i sistemi di bigliettazione elettronica gia' esistenti e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, risultino gia' avviate le procedure di affidamento per la fornitura dei relativi sottosistemi o apparati.
3. Sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i sistemi di bigliettazione elettronica delle aziende operanti nelle regioni e provincie autonome per cui siano gia' state definite delle direttive tecniche ed i mezzi attrezzati abbiano superato il 50% della flotta necessaria per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni e delle provincie autonome.


 
Art. 4
Requisiti tecnici per SBE di nuova realizzazione

1. I sistemi di bigliettazione elettronica «SBE» di nuova realizzazione soddisfano i seguenti requisiti minimi:
a) consentire o essere predisposti per l'utilizzo dei diversi titoli di viaggio e relativi supporti, secondo le norme e gli standard di riferimento di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, garantendo l'interoperabilita' dei processi di emissione, caricamento, rinnovo, ricarica, validazione e controllo dei titoli di viaggio stessi;
b) consentire, tramite il medesimo supporto, il caricamento, la validazione e il controllo di titoli di viaggio, anche integrati, utilizzabili per servizi di mobilita' diversi, ivi inclusi servizi automobilistici, auto filoviari, tramviari, metropolitani, ferroviari, a fune, servizi di mobilita' collettiva, ivi inclusi, car-sharing e bike-sharing e servizi di sosta, anche afferenti ad ambiti territoriali differenziati, quali urbani, extra-urbani, regionali, interregionali;
c) prevedere, mediante idonee soluzioni tecniche e organizzative, in concomitanza con l'inizio di ciascun viaggio ovvero trasbordo, l'obbligo di validazione del relativo titolo di viaggio, anche in maniera automatica, mediante le apparecchiature di terra e di bordo;
d) consentire, attraverso dispositivi portatili abilitati alla comunicazione di prossimita' il caricamento dei titoli di viaggio, attraverso trasmissione dati, nonche' la validazione e il controllo degli stessi;
e) consentire l'identificazione univoca dei differenti titoli di viaggio presenti sul medesimo oggetto portatile o sui sistemi di back-office dell'azienda.


 
Art. 5
Comunicazioni all'utenza tramite sito internet

1. Le aziende di trasporto pubblico locale pubblicano sui propri siti internet, con formato dati di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'elenco dei titoli di viaggio interoperabili e dei titoli di viaggio integrati resi disponibili, le relative modalita' e punti di acquisto, nonche' la descrizione e gli orari della rete e dei servizi offerti, anche in forma integrata.


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 68 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni). - 1. Le
pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di
economicita' e di efficienza, tutela degli investimenti,
riuso e neutralita' tecnologica, a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalita' cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a
licenza d'uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima
di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
effettuano una valutazione comparativa delle diverse
soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale
costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e
supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di
interfacce di tipo aperto nonche' di standard in grado di
assicurare l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di
sicurezza, conformita' alla normativa in materia di
protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto
conto della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma
1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a
soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica
amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente
aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita
l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'AgID.
2.
2-bis.
3. Agli effetti del presente Codice si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di
dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro
rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la
fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una
licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque,
anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai
sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti
dall'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al
medesimo articolo (418).
4.».

 
Art. 6
Adeguamento della normativa di trasporto

1. Le aziende di trasporto pubblico locale, ovvero le autorita' competenti a livello locale laddove presenti, adeguano le condizioni di servizio passeggeri, ivi inclusi il contratto di trasporto e le carte dei servizi, al fine di tenere conto delle disposizioni di cui al presente decreto e degli indirizzi delle competenti autorita' regionali.


 
Art. 7
Monitoraggio

1. I dati acquisiti attraverso i sistemi di bigliettazione elettronica, realizzati ai sensi del presente decreto, costituiscono fonte prioritaria per il popolamento della banca dati dell'Osservatorio nazionale sulle politiche per il trasporto pubblico locale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 4 dicembre 2007, n. 244. L'Osservatorio tratta e gestisce i dati con adeguate garanzie di tutela e di privacy dei dati commerciali sensibili, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Ai fini del monitoraggio delle iniziative adottate a seguito dell'emanazione del presente decreto, le aziende di trasporto pubblico locale, entro il 30 giugno di ogni anno, comunicano informazioni in merito all'esistenza di sistemi di bigliettazione elettronica adottati in conformita' al presente decreto ed ai benefici conseguiti all'Osservatorio nazionale sulle politiche per il trasporto pubblico locale, il quale provvedera' a renderli pubblici sul proprio sito internet entro sessanta giorni.


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 300, della
legge 4 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008)":
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - (Omissis).
300. E' istituito presso il Ministero dei trasporti
l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto
pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei
Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al
fine di creare una banca dati e un sistema informativo
pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la
verifica dell'andamento del settore e del completamento del
processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le
modalita' di monitoraggio delle risorse destinate al
settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle
relative agli enti locali, nonche' le modalita' di
funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta
annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del
trasporto pubblico locale.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali».

 
Art. 8
Ricarica dei titoli di viaggio

1. Le aziende di trasporto pubblico locale prevedono la presenza, nelle principali stazioni, nodi di trasporto o punti di vendita limitrofi, di postazioni, anche non presenziate, dotate di sistemi per la ricarica dei titoli di viaggio; prevedono, altresi', procedure per la ricarica in remoto dei titoli di viaggio, attivabili a partire dal proprio sito internet, anche attraverso specifici canali di erogazione servizi e attraverso sistemi di caricamento sui dispositivi portatili.


 
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4340


 
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