Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2017 (vai al sommario) |
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LEGGE 21 dicembre 2016, n. 252 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.
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| ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
INDICE PREAMBOLO 1. PRINCIPI E SCOPI 2. COOPERAZIONE GENERALE 1. ATTUAZIONE 2. CAMPI 3. MODALITA' 3. ASPETTI FINANZIARI 4. GIURISDIZIONE 5. RISARCIMENTO DEI DANNI 6. COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA 1. CATEGORIE DI ARMAMENTI 2. MODALITA' 7. PROPRIETA' INTELLETTUALE 8. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 9. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 10. ENTRATA IN VIGORE 11. PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI 12. DURATA E TERMINE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA PREAMBOLO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania (denominati in seguito la «Parte» o le «Parti»): - confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; - desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della difesa; - convinti che la cooperazione bilaterale aiutera' a meglio comprendere i propri sistemi militari e a consolidare le rispettive capacita' di Difesa; - accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzera' le relazioni esistenti tra le Parti,
hanno concordato quanto segue: Art. 1. Principi e scopi
La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocita', uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti nonche', per la Parte italiana, con la normativa europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.
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| AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HASCEMITE KINGDOM OF JORDAN ON DEFENCE CO-OPERATION
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
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| Art. 2. Cooperazione generale 1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i nomi, i luoghi e le date delle attivita' di cooperazione, il numero di partecipanti, nonche' le modalita' di attuazione delle medesime attivita'. b. Il Piano di cooperazione annuale dovra' essere sottoscritto, di comune accordo, dai rappresentanti autorizzati dalle Parti. c. Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa del Regno hascemita di Giordania/Quartier generale delle Forze armate giordane. d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente ad Amman ed a Roma, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate italiane e le Forze armate del Regno hascemita di Giordania. 2. Campi La cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata, ai seguenti campi: a. politica di sicurezza e di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa; c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; d. organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale; e. organizzazione ed impiego delle Forze armate; f. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attivita' militari; g. formazione ed addestramento in campo militare; h. sanita' militare; i. storia militare; j. sport militare; k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. 3. Modalita' La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita': a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; c. incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa; d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da istituzioni militari; e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa; f. partecipazione ad esercitazioni militari; g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; h. visite di navi ed aeromobili militari; i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa ed associate a questioni attinenti alla Difesa; k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
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| Art. 3 Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 2.178 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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| Art. 3. Aspetti finanziari
1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di stia competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle propria normativa; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto «b» di cui sopra, la Parte ricevente fornira' cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate, a tutto il personale della Parte inviante che necessiti di assistenza medica urgente durante l'attuazione delle attivita' di cooperazione bilaterale nell'ambito del presente Accordo. 3. La Parte ricevente ospitera' delegazioni ufficiali su base di reciprocita'. 4. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.
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| Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e degli eventuali oneri di cui all'articolo 5 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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| Art. 4. Giurisdizione
1. Le Autorita' della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detta Parte ricevente. 2. Tuttavia, le Autorita' della Parte inviante, tuttavia, hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante - per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della Parte inviante; b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio. 3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ricevente prevede l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tale pena e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state gia' pronunciate, non saranno eseguite.
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| Art. 5 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 2016
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Pinotti, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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| Art. 5. Risarcimento dei danni
1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ricevente da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara', previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. 2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attivita' nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
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| Art. 6. Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa 1. Categorie di armamenti Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti di Difesa, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti; c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare; h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare; i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; j. materiali specifici per l'addestramento militare; k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare. Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potra' essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente il materiale. 2. Modalita' Le attivita' nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita': a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambio di esperienze nel campo tecnico; c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo.
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| Art. 7. Proprieta' intellettuale
Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
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| Art. 8. Sicurezza delle informazioni classificate
1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita' competente per la Sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente per la sicurezza della Parte originatrice. 8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive Autorita' competenti per la sicurezza o da Autorita' designate a tale scopo dalle Parti.
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| Art. 9. Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sara' risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
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| Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche scritte con cui ciascuna Parte informera' l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo rinnovera' il precedente Accordo, sottoscritto l'11 giugno 2002 ed entrato in vigore il 21 giugno 2004.
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| Art. 11. Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi
1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi, che saranno negoziati tra le Parti, saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali. 3. I programmi di sviluppo che attueranno il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa del Regno hascemita di Giordania/Quartier generale delle Forze armate giordane, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con le Autorita' competenti per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di note, attraverso i canali diplomatici. 5. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'art. 10 (Entrata in vigore) del presente Accordo.
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| Art. 12. Durata e termine
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni e verra' automaticamente rinnovato per successivi periodi di un anno a meno che una delle Parti comunichera' la propria intenzione di denunciarlo attraverso una notifica scritta; in questo caso, l'Accordo cessera' i propri effetti dopo novanta giorni dalla ricezione della citata notifica. 2. La cessazione del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. Parte di provvedimento in formato grafico
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