Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 12 dicembre 2016 |
Definizione dei nuovi criteri di riparto tra le regioni, delle risorse di cui all'articolo 66, comma 4, della legge n. 144 del 17 maggio 1999. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante «definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003 n. 53»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie» e, in particolare, l'art. 1, comma 10; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 18, comma 1, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il fondo sociale per occupazione e formazione; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, commi da 106 a 126, che disciplinano la revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e la regolazione dei loro rapporti finanziari con lo Stato; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012)» e, in particolare, l'art. 22, comma 2; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'art. 32; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che regolamenta il regime sussidiario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2014, n. 121, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» e, in particolare, l'art. 9 relativo alla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del 29 novembre 2007, recante «Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'8 settembre 2014 che definisce i criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 68, comma 4, della legge n. 144 del 1999 destinate all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011, con il quale sono state adottate le linee-guida di cui all'allegato A) dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40; Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 15 giugno 2010; Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell' 11 novembre 2011; Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 23 aprile 2012; Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante «azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale»; Considerata la necessita' di definire i nuovi criteri per il riparto delle risorse di cui all'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 a partire dall'annualita' 2016; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 24 novembre 2016.
Decreta:
Art. 1
1. Con riferimento all'annualita' 2016, le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzate all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di Istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP), ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2015, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: per l'80% sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, limitatamente alle prime tre annualita'; per il 14% sulla base del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; per il 6% sulla base del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dagli Istituti professionali di Stato in regime di sussidiarieta' integrativa e complementare. 2. Con riferimento all'annualita' 2017, le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzate all'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di IeFP, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: per il 75% sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; per il 19% sulla base del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; per il 6% sulla base del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dagli Istituti professionali di Stato in regime di sussidiarieta' integrativa e complementare. 3. A decorrere dall'annualita' 2018, le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzate all'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di IeFP, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: per il 75% sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; per il 25% sulla base del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005. 4. Allo scopo di sostenere un graduale processo di rafforzamento dell'offerta regionale dei percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad un accantonamento rispettivamente di 6 milioni di euro a valere sull'annualita' 2016, 5 milioni di euro a valere sull'annualita' 2017 e 4 milioni di euro a valere sull'annualita' 2018, da ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP realizzati dagli Istituti professionali di Stato in regime di sussidiarieta' integrativa e da trasferire alle medesime sulla base di apposite convenzioni di impegno all'utilizzo delle risorse per le finalita' di cui al presente comma. 5. Con riguardo alle risorse stanziate per l'annualita' 2016 ai sensi dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali determina i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base a principi di rafforzamento e premialita' a valere sul progetto sperimentale recante «Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale» di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 24 settembre 2015, a partire dai seguenti indicatori: a) attuazione della sperimentazione, in termini di atti amministrativi adottati per l'accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della istruzione e formazione professionale; b) rafforzamento dell'offerta di percorsi IeFP, in termini di atti amministrativi adottati per l'attivazione dei percorsi per il conseguimento del diploma di IeFP; c) attivazione dei percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015; d) attivazione dei percorsi formativi di alternanza scuola lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo n. 77 del 2005 nell'ambito della istruzione e formazione professionale. e) rafforzamento dell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale, anche nell'ambito del sistema duale, adottando a riferimento il tasso di partecipazione ai percorsi di IeFP rispetto alla popolazione residente di riferimento, nonche' i tassi di abbandono e dispersione scolastica nei primi due anni della scuola secondaria superiore. 6. A decorrere dall'annualita' 2016, per la quota di risorse finalizzate all'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di IeFP, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005, eccedente l'importo di € 249.109.570,00 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' adottare a riferimento l'indicatore di cui al comma 5, lettera e). 7. In caso di eventuali ulteriori stanziamenti, a decorrere dall'annualita' 2017, per la determinazione dei criteri di riparto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' adottare a riferimento gli indicatori di cui al comma 5.
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| Art. 2
1. I piani di riparto delle risorse di cui all'art. 1 sono adottati dalla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati certificati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del monitoraggio di cui all'art. 3. 2. A partire dall'annualita' successiva al completamento e al collaudo tecnico delle funzionalita' della sezione relativa all'istruzione e formazione professionale del sistema informativo della formazione professionale di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, detto sistema costituisce lo standard unico nazionale di conferimento dei dati di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i dati conferiti secondo standard difformi non possono essere acquisiti ne' ai fini del riparto delle risorse ne' ai fini del monitoraggio di cui all'art. 3. 3. Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge n. 191 del 2009. 4. Con i provvedimenti di cui al comma 1, la Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporre il riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di eventuali risorse residue relative ad annualita' precedenti, sulla base dei criteri in vigore in ciascuna annualita'.
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| Art. 3
1. Nell'ambito del monitoraggio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 76 del 2005, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, anche tramite i dati ricavabili dal sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al monitoraggio annuale dei percorsi di IeFP finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche in riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1. Roma, 12 dicembre 2016
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini
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