Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254
Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014), in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) «enti di interesse pubblico»: gli enti indicati all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) «gruppo di grandi dimensioni»: il gruppo costituito da una societa' madre e una o piu' societa' figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;
2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro;
c) «societa' madre»: l'impresa, avente la qualifica di ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
d) «societa' figlia»: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
e) «societa' madre europea»: impresa soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;
f) «standard di rendicontazione»: gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;
g) «metodologia autonoma di rendicontazione»: l'insieme composito, costituito da uno o piu' standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse.

- Il testo degli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione cosi' recita:

«Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.»

«Art. 87

Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.»

«Art. 117

La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica della direttiva 2013/34/UE per
quanto riguarda la comunicazione di informazioni di
carattere non finanziario e di informazioni sulla
diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di
grandi dimensioni (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 15 novembre 2014, n. L 330.
- Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato B della
legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015,
n. 176, cosi' recita:
«Articolo 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

«Allegato B
(articolo 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di
recepimento 1º luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1ºgiugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68,
S.O., cosi' recita:
«Art. 16 (Enti di interesse pubblico). - 1. Le
disposizioni del presente capo si applicano agli enti di
interesse pubblico e ai revisori legali e alle societa' di
revisione legale incaricati della revisione legale presso
enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse
pubblico:
a) le societa' italiane emittenti valori mobiliari
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani
e dell'Unione europea;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo
1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni
private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo
1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni
private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in
Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice
delle assicurazioni private.
2. Negli enti di interesse pubblico, nelle societa'
controllate da enti di interesse pubblico, nelle societa'
che controllano enti di interesse pubblico e nelle societa'
sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la
revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio
sindacale.»
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
(Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE
in materia societaria, relative ai conti annuali e
consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26
marzo 1990, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 aprile 1991, n. 27, S.O.
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
(Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi
contabili internazionali) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66.
- La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie
di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
giugno 2013, n. L 182.
Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/95/UE
si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Gli enti di interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
2. Gli enti di interesse pubblico che siano societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 4.


 
Art. 3
Dichiarazione individuale di carattere non finanziario

1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attivita' di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attivita' e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:
a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attivita' dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;
b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attivita' dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto;
2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti:
a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonche' sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parita' di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalita' con cui e' realizzato il dialogo con le parti sociali;
e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonche' le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione e' fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui e' stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne e' illustrata la motivazione.
4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma e' fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria. Parimenti, sono descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti, con la relativa motivazione.
5. Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonche' coerenti con l'attivita' svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attivita' svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori piu' adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione e' effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE.
6. Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o piu' degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.
7. La responsabilita' di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformita' a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalita' e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.
8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facolta', l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non e' comunque consentita quando cio' possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonche' degli impatti prodotti dalla sua attivita' in relazione agli ambiti di cui al comma 1.
9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, al comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.
10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformita' delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalita' previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attivita' di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario. Nel caso in cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia contenuta nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane oggetto dell'obbligo di attestazione di cui al presente comma. La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, e' allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa secondo le modalita' di cui all'articolo 5.


Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.
300) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n.
140, cosi' recita:
«Art. 6. (Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente). - 1. Se il reato e' stato
commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1,
lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza
da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla
lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono
essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a
programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2,
sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al
Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, puo' formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i
reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati
nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti
direttamente dall'organo dirigente.
4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per
il controllo della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che
l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.»
Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/95/UE
si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 2428 del codice civile cosi'
recita:
«Art. 2428. (Relazione sulla gestione). - Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione della societa' e dell'andamento e del
risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari
settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese
controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui la societa' e' esposta.
L'analisi di cui al primo comma e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione della societa' e dell'andamento e del risultato
della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita' specifica della societa', comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
possedute dalla societa', anche per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
acquistate o alienate dalla societa', nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5);
6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
6-bis) in relazione all'uso da parte della societa'
di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della societa' in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
b) l'esposizione della societa' al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle
sedi secondarie della societa'.».
- Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 136 (Attuazione della direttiva 2013/34/UE
relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e
alle relative relazioni di talune tipologie di imprese,
recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti
annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri
istituti finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei
documenti contabili delle succursali, stabilite in uno
Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con
sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e
sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2015, n.
202., cosi' recita:
«Art. 41. Contenuto delle relazioni sulla gestione
(articoli 19 e 29, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva
2013/34/UE)
1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato
sono corredati di una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della gestione, nonche' una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel
consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte
secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.
2. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa o
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle
attivita' specifiche delle imprese, comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio
consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni
caso:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle
azioni o quote proprie sia delle azioni o quote
dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di
quelle acquistate e di quelle alienate nel corso
dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale
sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e
i corrispettivi;
c) se si tratta della relazione al bilancio
consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera
b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese
incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote
dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da
altre imprese incluse nel consolidamento;
d) l'evoluzione prevedibile della gestione;
e) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo,
distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti
e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonche'
i rapporti verso le imprese collegate;
f) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di
strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo,
al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al
rischio di variazione dei flussi finanziari;
g) se si tratta della relazione al bilancio
consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera
f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.
4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3 si
applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o
alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona.
5. La relazione sulla gestione consolidata e la
relazione sulla gestione dell'impresa possono essere
presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo,
ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il
complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».
- Il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n.
239, S.O. cosi' recita:
«Art. 94. (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione dell'impresa e dell'andamento e del
risultato della gestione nel suo complesso, nonche' una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui
l'impresa e' esposta. Dalla relazione risultano in ogni
caso le informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami
esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative
adottate nei principali rami esercitati;
d) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi
prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli
investimenti;
e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del
rischio finanziario e la politica di copertura per
principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione
dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita'
e di variazione dei flussi;
f) notizie in merito al contenzioso, se
significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa
controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate
e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le
corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei
corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle
alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo
fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonche'
i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio
assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali
modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato
della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita' specifica dell'impresa, comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti
aggiuntivi su di essi.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si
applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o
alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona.».
- Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, citato nelle note all'articolo 1,
cosi' recita:
«Art. 14 (Relazione di revisione e giudizio sul
bilancio). - 1. Il revisore legale o la societa' di
revisione legale incaricati di effettuare la revisione
legale dei conti:
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove
redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare
tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
2. La relazione, redatta in conformita' ai principi di
revisione di cui all'articolo 11, comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il
bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione
legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria
applicato alla sua redazione;
b) una descrizione della portata della revisione
legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione
osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se
questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la
redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore
sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio,
senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio e sulla sua conformita' alle norme
di legge. Il giudizio contiene altresi' una dichiarazione
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione
dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell'attivita' di revisione legale, circa l'eventuale
identificazione di errori significativi nella relazione
sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni
sulla natura di tali errori;
f) una dichiarazione su eventuali incertezze
significative relative a eventi o a circostanze che
potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacita'
della societa' sottoposta a revisione di mantenere la
continuita' aziendale;
g) l'indicazione della sede del revisore legale o
della societa' di revisione legale.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul
bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio,
la relazione illustra analiticamente i motivi della
decisione.
3-bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata
da piu' revisori legali o piu' societa' di revisione
legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della
revisione legale dei conti e presentano una relazione e un
giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore
legale o societa' di revisione presenta il proprio giudizio
in un paragrafo distinto della relazione di revisione,
indicando i motivi del disaccordo.
4. La relazione e' datata e sottoscritta dal
responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale e'
effettuata da una societa' di revisione, la relazione reca
almeno la firma dei responsabili della revisione che
effettuano la revisione per conto della societa' medesima.
Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a piu'
revisori legali, la relazione di revisione e' firmata da
tutti i responsabili dell'incarico.
5. Si osservano i termini e le modalita' di deposito di
cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma,
del codice civile. Si osservano i termini e le modalita' di
deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435,
primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto
dall'articolo 154-ter del TUF.
6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno
diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e
notizie utili all'attivita' di revisione legale e possono
procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e
documentazione.
7. La relazione del revisore legale o della societa' di
revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i
requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio,
come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale
o la societa' di revisione legale considerano il bilancio
consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.».

 
Art. 4
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

1. Nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attivita' del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, la dichiarazione consolidata comprende i dati della societa' madre, delle sue societa' figlie consolidate integralmente e copre i temi di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Si applicano integralmente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3.
3. Per le societa' madri che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui comma 1-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all' articolo 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.


Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127 citato nelle note all'articolo 1, cosi'
recita:
«Art. 40 (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
consolidato deve essere corredato da una relazione degli
amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed
esauriente della situazione dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti, nonche' una descrizione dei principali rischi
e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono
esposte.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella
misura necessaria alla comprensione della situazione
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli
indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli
non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle
imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e
al personale. L'analisi contiene, ove opportuno,
riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato
e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b);
c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
d) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote dell'impresa controllante possedute da essa o da
imprese controllate, anche per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione
della quota di capitale corrispondente.
d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese
incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e
se rilevanti per la valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio complessivi:
1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in
materia di gestione del rischio finanziario, comprese le
loro politiche di copertura per ciascuna principale
categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione delle imprese al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari.
2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di
cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere
presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo,
ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il
complesso delle imprese incluse nel consolidamento. (VII
Direttiva, art. 36).».
Per il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 136 si veda nelle note all'articolo 3.
- Il testo dell'articolo 100 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 citato nelle note all'articolo 3,
cosi' recita:
«Art. 100. (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
consolidato deve essere corredato da una relazione degli
amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed
esauriente della situazione dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti, nonche' una descrizione dei principali rischi
e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono
esposte. Dalla relazione risultano:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi
prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote dell'impresa controllante possedute da essa o da
imprese controllate, anche per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione
della quota di capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio
assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali
modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di
riferimento del bilancio consolidato;
d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del
rischio finanziario e la politica di copertura per
principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione
delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di
prezzo, di credito, di liquidita' e di variazione dei
flussi.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura
necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme
delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e
del risultato della loro gestione, gli indicatori di
risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari
pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese,
comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al
personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti
agli importi riportati nel bilancio consolidato e
chiarimenti aggiuntivi su di essi.
1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di
cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico
documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle
questioni che sono rilevanti per il complesso delle
societa' incluse nel consolidamento.».

 
Art. 5
Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicita'

1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario puo':
a) essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;
b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta e' messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed e' oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione.
2. La specifica sezione della relazione sulla gestione individuale contiene le informazioni richieste oppure puo' indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 1, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresi' la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.
3. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario puo':
a) essere contenuta, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;
b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta e' messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti dalle norme di legge per la presentazione del progetto di bilancio consolidato, ed e' oggetto di pubblicazione, sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione consolidata sulla gestione.
4. La specifica sezione della relazione sulla gestione consolidata contiene le informazioni richieste oppure puo' indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 3, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresi' la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.


Note all'art. 5:
Per il testo dell'articolo 2428 del Codice civile si
veda nelle note all'articolo 3.
Per il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 136 si veda nelle note all'articolo 3.
Per il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 7
settembre 2009, n. 209 si veda nelle note all'articolo 3.
Per il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127 si veda nelle note all'articolo 3.
Per il testo dell'articolo 100 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 si veda nelle note all'articolo 4.

 
Art. 6
Esonero e casi di equivalenza

1. Un ente di interesse pubblico ricompreso nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo non e' soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 3 qualora tale ente di interesse pubblico rediga una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4, oppure tale ente e le sue eventuali societa' figlie sono ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa:
a) da un'altra societa' madre soggetta ai medesimi obblighi o
b) da una societa' madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.
2. Un ente di interesse pubblico che e' societa' madre di un gruppo di grandi dimensioni non e' soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 4 qualora tale ente di interesse pubblico e' anche una societa' figlia ricompresa nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa da:
a) una societa' madre soggetta ai medesimi obblighi o
b) una societa' madre europea che redige tali dichiarazione ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.


Note all'art. 6:
Per i riferimenti normativi della direttiva 2013/34/UE
si veda nelle note all'articolo 1.

 
Art. 7
Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi

1. I soggetti diversi da quelli ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 che, su base volontaria, redigono e pubblicano dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie e che si attengono a quanto disposto dal presente decreto legislativo, possono apporre su dette dichiarazioni la dicitura di conformita' allo stesso. Nel caso in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale, l'attivita' di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, e' svolta da un altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.
2. Le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi al presente decreto legislativo sono redatte sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale, e 4, se su base consolidata, tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attivita' transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalita', in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attivita' svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.
3. I soggetti di cui al comma 1 che redigono dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario, su base individuale o consolidata, conformi a quanto previsto dai commi 1 e 2, possono derogare alle disposizioni sull'attivita' di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, e comunque riportare la dicitura di conformita' al presente decreto legislativo purche':
a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attivita' di controllo;
b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta;
2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;
3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.


 
Art. 8
Sanzioni

1. Agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, obbligato a norma del presente decreto, i quali omettono di depositare, nei termini prescritti, presso il registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica agli amministratori dell'ente di interesse pubblico ovvero, ridotta della meta', agli amministratori del soggetto di cui all'articolo 7 che non puo' derogare all'attivita' di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, che omettono di allegare alla dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, l'attestazione di cui al citato comma 10 dell'articolo 3.
3. Salvo che il fatto non integri l'illecito amministrativo di cui al comma 4, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese non e' redatta in conformita' a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4, agli amministratori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La medesima sanzione si applica ai componenti dell'organo di controllo che, in violazione dei propri doveri di vigilanza e di referto previsti dall'articolo 3, comma 7, omettono di riferire all'assemblea che la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario non e' redatta in conformita' a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4. La sanzione di cui al presente comma, ridotta della meta', si applica agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, che hanno attestato la conformita' al presente decreto di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione e' prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000. La sanzione di cui al presente comma, ridotta della meta', si applica agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, quando presso il registro delle imprese e' depositata una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, di cui e' attestata la conformita' ai sensi dell'articolo 7, comma 1, contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella quale risultano omessi fatti materiali rilevanti la cui informazione e' imposta dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.
5. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, primo periodo, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 50.000. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, secondo periodo, che omette di effettuare l'attestazione di conformita' di cui alla medesima disposizione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Al medesimo soggetto si applica la sanzione di cui al periodo precedente quando, in violazione dei principi di comportamento e delle modalita' di svolgimento dell'incarico di verifica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attesta la conformita' al presente decreto, a norma dell'articolo 3, comma 10, di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta in conformita' agli articoli 3 e 4.
6. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e' competente la Consob e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.


Note all'art. 8:
- Il testo degli articoli 194-bis, 195, 195-bis e
196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle
sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo, della durata
e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente
decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni
circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del
fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica
o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa
sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della
violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o
finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della
violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi.»
«Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni
amministrative previste nel presente titolo sono applicate
dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive
competenze, con provvedimento motivato, previa
contestazione degli addebiti agli interessati, da
effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento
ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato
risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati
possono, entro trenta giorni dalla contestazione,
presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in
sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con
l'assistenza di un avvocato.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
[3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e'
pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia
o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita'
al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione, ovvero escludere la
pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa
mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o
arrecare un danno sproporzionato alle parti.]
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione e'
ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha
sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della
violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza,
all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento
impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai
documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio
di trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non
impugnabile.
6. Il Presidente della corte d'appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato
alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni
prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e
documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso
improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento.
7. All'udienza la corte d'appello dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'
l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. Successivamente le parti procedono alla
discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle
parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata
del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e'
pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
giorni dall'udienza di discussione.
7-bis. Con la sentenza la corte d'appello puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o
in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la
durata della sanzione.
8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha
emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
prevista dall'articolo 195-bis.
[9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli
autori delle violazioni rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita'
previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.].»
«Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il
provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal
presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto
nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in
conformita' alla normativa europea di riferimento. Nel caso
in cui avverso il provvedimento di applicazione della
sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca
d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione
giudiziaria e l'esito della stessa a margine della
pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita'
al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.
2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la
Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in
forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella
ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui
pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla
violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine penale in corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti
coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno
carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere
rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute
meno.
3-bis. La Banca d'Italia o la Consob possono escludere
la pubblicita' del provvedimento sanzionatorio, se
consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui
le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute
insufficienti ad assicurare:
a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia
messa a rischio;
b) la proporzionalita' della pubblicazione delle
decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione prevista
dall'articolo 194-quater.»
«Art. 196-bis (Disposizioni di attuazione). - 1. La
Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive
competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente
titolo.».

 
Art. 9
Poteri e coordinamento tra le Autorita'

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, sentite Banca d'Italia e IVASS, per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, disciplina con regolamento:
a) le modalita' di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario da parte dei soggetti di cui agli articoli 2 e 7 del presente decreto, e, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del presente decreto, le eventuali ulteriori modalita' di pubblicazione della dichiarazione nonche' delle informazioni richieste dalla Consob ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) le modalita' e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) del presente articolo;
c) i principi di comportamento e le modalita' di svolgimento dell'incarico di verifica della conformita' delle informazioni da parte dei revisori.
2. In caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4, la Consob richiede ai soggetti di cui agli articoli 2 e 7 le necessarie modifiche o integrazioni e fissa il termine per l'adeguamento. In caso di mancato adeguamento, si applica l'articolo 8.
3. La Consob puo' altresi' esercitare:
a) nei confronti dei revisori incaricati dei compiti di cui all'articolo 3, comma 10, i poteri di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) limitatamente all'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto legislativo, i poteri di cui all'articolo 115, comma 1, lettere. a), b) e c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei confronti degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei soggetti diversi che pubblichino informazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto nonche' dei componenti dei loro organi sociali.


Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la Consob, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'IVASS
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i
comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla
normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione
nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e
istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione
europea.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la
Banca d'Italia possono concludere con le autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con
l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere
la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la
Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la
ricezione delle richieste di informazioni provenienti da
autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
materia di servizi e attivita' di investimento svolti da
soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob
interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza
di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le
informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
Consob.
3. La Banca d'Italia e la Consob possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla Consob ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la Consob possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
sistemi di indennizzo;
c) con le controparti centrali e i depositari
centrali;
d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine
di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del
soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
Consob di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da
esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su
base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu'
Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi
con le autorita' competenti, definisce forme di
collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di
supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre
autorita'. In tale ambito, la Banca d'Italia puo'
concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di
funzioni.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della Consob in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della Consob, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti della Consob, i consulenti e gli
esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla Consob, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di
informazioni, con le autorita' competenti di Stati membri
dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca
d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia,
anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di
acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni
penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di
cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli
166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva
comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter,
comma 1-bis.
13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e
fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia
possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria
procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali
per i reati previsti dal comma 13-bis.».
- Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, citato nelle note all'articolo 1,
cosi' recita:
«Art. 22 (Competenze e poteri della Consob). - 1. La
Consob vigila sull'organizzazione e sull'attivita' dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale che
hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine
di verificare il corretto svolgimento della revisione
legale, in conformita' alle disposizioni del presente
decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento
europeo e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del
Regolamento europeo. Nell'esercizio di tali funzioni, la
Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il
controllo della qualita' di cui all'articolo 20 del
presente decreto o di cui all'articolo 26 del Regolamento
europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.
2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con
le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;
b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari;
c) richiedere notizie, dati o documenti sotto
qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa
comunicazione e procedere ad audizione personale, nei
confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei
casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e
c) viene redatto processo verbale dei dati, delle
informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli
interessati, i quali sono invitati a firmare il processo
verbale e hanno diritto ad averne copia.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,
paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo, i poteri di
cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitati
nei confronti di:
a) revisori legali e societa' di revisione legale che
effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime
intermedio;
b) persone coinvolte nelle attivita' dei revisori
legali e delle societa' di revisione legale che effettuano
la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;
c) enti sottoposti a regime intermedio, loro
affiliati e terzi correlati;
d) terzi ai quali i revisori legali e societa' di
revisione legale che effettuano la revisione legale di enti
sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato
determinate funzioni o attivita';
e) persone in altro modo collegate o connesse ai
revisori legali o societa' di revisione legale che
effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime
intermedio.
4. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo'
esercitare nei confronti del comitato per il controllo
interno e la revisione contabile degli enti di interesse
pubblico i poteri di cui al comma 2.
5. I risultati complessivi dei controlli della qualita'
sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui
all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito
internet.
6. La Consob puo' disciplinare con proprio regolamento
l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni
dei controlli di qualita' di cui all'articolo 26 del
Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni,
determinandone i contenuti e la tempistica.».
- Il testo dell'articolo 115 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 115 (Comunicazioni alla Consob). - 1. La Consob,
al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni
fornite al pubblico puo', anche in via generale:
a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti
quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai
soggetti che li controllano e alle societa' dagli stessi
controllate, la comunicazione di notizie e documenti,
fissandone le relative modalita';
b) assumere notizie, anche mediante la loro
audizione, dai componenti degli organi sociali, dai
direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti,
dai revisori legali e dalle societa' di revisione legale,
dalle societa' e dai soggetti indicati nella lettera a);
c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati
nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti
aziendali e di acquisirne copia;
c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti
dall'articolo 187-octies.
2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono
essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o
che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.
3. La Consob puo' altresi' richiedere alle societa' o
agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a
societa' con azioni quotate l'indicazione nominativa, in
base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa'
fiduciarie, dei fiducianti.».

 
Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversita' applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'eta', la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonche' una descrizione degli obiettivi, delle modalita' di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la societa' motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta.»;
b) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39», e le parole: «sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo»;
c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le societa' che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:
a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta.».


Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 123-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 123-bis (Relazione sul governo societario e gli
assetti proprietari). - 1. La relazione sulla gestione
delle societa' emittenti valori mobiliari ammessi alle
negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una
specifica sezione, denominata: "Relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari", informazioni
dettagliate riguardanti:
a) la struttura del capitale sociale, compresi i
titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato
di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie
categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i
diritti e gli obblighi connessi, nonche' la percentuale del
capitale sociale che esse rappresentano;
b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli,
quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la
necessita' di ottenere il gradimento da parte della
societa' o di altri possessori di titoli;
c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette
o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di
partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle
comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;
d) se noti, i possessori di ogni titolo che
conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione
di questi diritti;
e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto
previsto in un eventuale sistema di partecipazione
azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non e'
esercitato direttamente da questi ultimi;
f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad
esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata
percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti
per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con
la cooperazione della societa', i diritti finanziari
connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;
g) gli accordi che sono noti alla societa' ai sensi
dell'articolo 122;
h) gli accordi significativi dei quali la societa' o
sue controllate siano parti e che acquistano efficacia,
sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di
controllo della societa', e i loro effetti, tranne quando
sono di natura tale per cui la loro divulgazione
arrecherebbe grave pregiudizio alla societa'; tale deroga
non si applica quando la societa' ha l'obbligo specifico di
divulgare tali informazioni sulla base di altre
disposizioni di legge;
i) gli accordi tra la societa' e gli amministratori,
i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza,
che prevedono indennita' in caso di dimissioni o
licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di
lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;
l) le norme applicabili alla nomina e alla
sostituzione degli amministratori e dei componenti del
consiglio di gestione e di sorveglianza, nonche' alla
modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e
regolamentari applicabili in via suppletiva;
m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale
ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del
potere in capo agli amministratori o ai componenti del
consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari
partecipativi nonche' di autorizzazioni all'acquisto di
azioni proprie.
2. Nella medesima sezione della relazione sulla
gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni
riguardanti:
a) l'adesione ad un codice di comportamento in
materia di governo societario promosso da societa' di
gestione di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata
adesione ad una o piu' disposizioni, nonche' le pratiche di
governo societario effettivamente applicate dalla societa'
al di la' degli obblighi previsti dalle norme legislative o
regolamentari. La societa' indica altresi' dove il codice
di comportamento in materia di governo societario al quale
aderisce e' accessibile al pubblico;
b) le principali caratteristiche dei sistemi di
gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in
relazione al processo di informativa finanziaria, anche
consolidata, ove applicabile;
c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli
azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli
azionisti e le modalita' del loro esercizio, se diversi da
quelli previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari applicabili in via suppletiva;
d) la composizione e il funzionamento degli organi di
amministrazione e controllo e dei loro comitati.
d-bis) una descrizione delle politiche in materia di
diversita' applicate in relazione alla composizione degli
organi di amministrazione, gestione e controllo
relativamente ad aspetti quali l'eta', la composizione di
genere e il percorso formativo e professionale, nonche' una
descrizione degli obiettivi, delle modalita' di attuazione
e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna
politica sia applicata, la societa' motiva in maniera
chiara e articolata le ragioni di tale scelta.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono
figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla
gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e
pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In
alternativa, la relazione sulla gestione puo' indicare la
sezione del sito internet dell'emittente dove e' pubblicato
tale documento.
4. La societa' di revisione esprime il giudizio di cui
all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di
cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2,
lettera b), e verifica che siano state fornite le
informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e
d-bis), del presente articolo.
5. Le societa' che non emettono azioni ammesse alle
negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, possono omettere la
pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2,
salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).
5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle
informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le societa'
che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non
superino almeno due dei seguenti parametri:
a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di
euro;
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle
prestazioni: 40.000.000 di euro;
c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio
finanziario pari a duecentocinquanta.».

 
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 
Art. 12
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.
2. In sede di prima applicazione della disciplina, gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2 ed all'articolo 7 del presente decreto possono fornire un raffronto solo sommario e qualitativo rispetto agli esercizi precedenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2016

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Orlando, Ministro della giustizia

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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