IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e 1234/07 del Consiglio ed in particolare l'art. 45; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Considerato il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2013; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 32072 del 18 aprile 2016, relativo a "OCM Vino - Modalita' attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»; Visto il decreto direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016 recante OCM Vino - Misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi» - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017. Modalita' operative e procedurali per l'attuazione del decreto ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016; Ravvisata la necessita' di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 21 del Regolamento di esecuzione (UE) 1150 del 2016 della Commissione, per l'annualita' di bilancio europeo 2016/2017; Acquisita l'intesa della la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della riunione del 10 novembre 2016.
Articolo unico
All'art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 aprile 2016, n. 32072, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: Comma 4-bis: Esclusivamente per l'annualita' 2016/2017, le attivita' sono effettuate a decorrere dalla data di stipula del contratto tra il beneficiario e AGEA. Qualora i beneficiari del contributo non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo) le attivita' sono effettuate entro il 30 agosto 2017; la relazione e la documentazione giustificativa delle attivita' svolte e' presentata all'organismo pagatore AGEA entro il 30 settembre 2017. Qualora i soggetti chiedano il pagamento in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attivita' sono effettuate entro il 31 dicembre 2017; la relazione e la documentazione giustificativa delle attivita' svolte e' presentata all'organismo pagatore AGEA entro il 31 gennaio 2018. Le eventuali risorse disponibili possono essere destinate, con specifici provvedimenti delle Autorita' competenti, ad un nuovo invito alla presentazione di progetti che definira' termini, modalita' operative e procedurali. Roma, 28 dicembre 2016
Il Ministro: Martina
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