Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 dicembre 2016 |
Adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola Venus spp. (Chamelea gallina). |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa; Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2012, recante il «Rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione gia' istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e 515/1998»; Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2009 e recante la «Conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2014»; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015 e recante la «Conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2019»; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/Ce del Consiglio; Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, piani di scarto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, nonche' dispone l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche; Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che prevede l'adozione di Piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi - Venus spp. - (Chamelea gallina); Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, recante l'adozione del Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca condotte con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante, cosi' come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) 1967/2006; Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetti per i molluschi bivalvi Venus spp. nelle acque territoriali italiane; Visto il Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina), elaborato in seguito alla consultazione con il Consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo (MEDAC); Considerato che il suddetto Piano nazionale di gestione e' stato redatto ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla Politica comune della pesca ed introduce ulteriori e piu' dettagliate misure dirette a garantire un livello comparabile di conservazione degli stock sulla base di quanto previsto dall'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; Considerata la corrispondenza intercorsa con la Commissione europea nota n. Ref.Ares (2016)3184839 del 4 luglio 2016, la quale ha formulato varie osservazioni prevedendo, quale condizione necessaria per l'entrata in vigore del suindicato Piano nazionale di gestione, un calendario finalizzato all'adozione di alcune delle misure previste dal Piano stesso cosi' come riscontrato da questa Amministrazione con le note nn. 0000809 e 0014419 datate rispettivamente 21 luglio e 1° settembre 2016; Ritenuto opportuno pertanto, disciplinare il calendario finalizzato all'adozione delle misure del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina);
Decreta:
Art. 1
E' adottato il Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina), redatto ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Sono adottate le misure riguardanti la riduzione dello sforzo di pesca e delle misure di controllo in materia di pesca dei molluschi bivalvi - vongole - Venus spp. - (Chamelea gallina), come di seguito indicato: a) il numero delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi - vongole - Venus spp. (Chamelea gallina), mediante l'utilizzo delle draghe meccaniche, comprese le turbosoffianti (HMD), rimane quello stabilito nel decreto ministeriale 28 settembre 2009 e confermato con decreto ministeriale 29 dicembre 2014 come da elenco di cui all'allegato A) del presente decreto. Tale numero di imbarcazioni autorizzate rimarra' congelato sino al 31 dicembre 2019; b) a parziale modifica dell'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, le unita' abilitate alla pesca delle vongole - Venus spp. (Chamelea gallina) osservano il fermo dell'attivita' nei giorni di sabato, domenica e festivi, nonche' per un ulteriore giorno fissato da ciascun Consorzio di gestione su base compartimentale, al fine di non superare quattro giorni settimanali di pesca; c) a parziale modifica dell'art. 7, comma a) del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, esclusivamente per la risorsa vongola, il pescato massimo giornaliero per unita' e' stabilito in Kg 400; d) i punti di sbarco sono stabiliti presso ogni porto da ogni singolo Consorzio di gestione, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000.
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| Art. 3
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola Venus spp. (Chamelea gallina) ai fini delle misure di controllo e di gestione sono adottate le seguenti misure: a) tutte le unita' abilitate alla cattura delle vongole sono dotate di un sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare (VMS - AIS - GPS -); b) vengono rese operative presso i luoghi designati allo sbarco, le attrezzature per la selezione del prodotto, utilizzando strutture fisse o mobili sia a terra che galleggianti; c) i consorzi di gestione introducono un sistema di certificazione attestante la conformita' del prodotto alla taglia minima di riferimento.
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| Art. 4
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Piano nazionale rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina), ai fini della gestione e della sopravvivenza della risorsa in questione, saranno adottate le seguenti misure: a) sono individuate le aree di restocking, al fine di ricollocare il prodotto sottotaglia catturato in precedenza. In tali aree saranno adottate le opportune misure di limitazione e regolazione di pesca delle vongole - Venus spp.- (Chamelea gallina) nonche' di rotazione delle aree per il ripopolamento della specie; b) e' adottato un sistema di monitoraggio scientifico continuo nei confronti delle zone di ripopolamento (restocking) per controllare la sopravvivenza e l'accrescimento degli individui trasferiti; le valutazioni scientifiche dovranno avere luogo a cadenza regolare ed in ogni caso nei tre mesi successivi al periodo di ripopolamento degli individui sotto taglia; c) e' attuato il piano di controllo in collaborazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).
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| Art. 5
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano nazionale rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina), ai fini delle ulteriori misure tecniche, verra' attuato un progetto pilota allo scopo di incrementare la selettivita' delle attrezzature di vagliatura da effettuare in due compartimenti marittimi all'uopo designati.
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| Art. 6
A cadenza annuale, ai fini della valutazione del Piano, sara' attuato il programma di monitoraggio finalizzato alla valutazione dello stato della risorsa vongola, della efficacia delle misure tecniche adottate e dello stato di attuazione del programma nazionale di controllo. Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2016
Il direttore generale: Rigillo
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