Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2017 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2016
Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3 del provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento n. 43 del 4 marzo 2016. (Provvedimento n. 55).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle Assicurazioni private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Visto il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, disciplinante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto regolata dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016, recante «Modifiche ed integrazioni al provvedimento IVASS n. 18»;
Considerato che il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, all'art. 5, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i limiti per il calcolo delle compensazioni di cui alla gestione CARD-CID;
Considerato che ai sensi del comma 2 del citato art. 5, l'IVASS rende noti i suddetti limiti, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

Dispone:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la fissazione, per i sinistri accaduti nell'esercizio 2017, dei limiti per il calcolo dei valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui alla gestione Card-Cid, ai sensi degli articoli 3 e 5 del provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016 (di seguito: provvedimento n. 18).


 
Art. 2
Soglie minime dei premi raccolti

1. Le imprese integrano le compensazioni dei pagamenti per i sinistri accaduti nell'esercizio 2017 che avvengono ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, del provvedimento n. 18 se nel suddetto esercizio contabilizzano premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, in misura superiore a:
a) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli»;
b) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli».
2. Entro il 31 maggio 2017, l'IVASS comunica alla stanza di compensazione, distintamente per le macroclassi «ciclomotori e motocicli» e «autoveicoli», l'elenco delle imprese che hanno raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1.


 
Art. 3
Misura dei percentili

1. I percentili utilizzati per la determinazione dell'importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nel calcolo sono i seguenti:
a) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo e' il 10° e quello massimo e' il 98°;
b) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo e' il 10° e quello massimo e' il 98°.


 
Art. 4
Differenziali percentuali massimi
tra incentivi e penalizzazioni

1. Per la macroclasse «ciclomotori e motocicli», il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta) e' stabilito come segue:
a) variabile «costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 9% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
b) variabile «dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 7%;
c) variabile «velocita' di liquidazione dei sinistri subiti»: delta pari al 5%.
2. Per la macroclasse «autoveicoli», il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta), e' stabilito come segue:
a) variabile «costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 8% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
b) variabile «dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 6%;
c) variabile «velocita' di liquidazione dei sinistri subiti»: delta pari al 4%.


 
Art. 5
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento, pubblicato sul sito internet dell'IVASS, entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Roma, 27 dicembre 2016

Il consigliere: Cesari


 
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