Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 18 aprile 2016 |
OCM Vino - Modalita' attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e 1234/07 del Consiglio ed in particolare l'art. 45; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 n. 1622, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio di ministri 27 febbraio 2013, n. 105; Considerato il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2013; Ravvisata la necessita' di rivedere le modalita' di attuare la misura in questione per introdurre semplificazioni operative; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 24 marzo 2016;
Decreta:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalita' attuative della misura "Promozione", prevista dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.
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| Art. 2 Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per: - AGEA: l'organismo pagatore; - Aiuto integrativo: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari; - Autorita' competenti: il Ministero, le Regioni e le Province autonome; - Beneficiario: il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il relativo contratto, nonche' ogni singolo partecipante ad un raggruppamento - Fondi quota nazionale: la quota di finanziamento gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura; - Fondi quota regionale: la quota di finanziamento, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura, ripartiti fra le regioni sulla base di criteri di riparto definiti dalla Commissione politiche agricole e recepiti nell'invito alla presentazione dei progetti. Tale dotazione e' gestita direttamente dalle regioni; - Invito alla presentazione dei progetti: decreto direttoriale, per i progetti nazionali, o atto regionale, per i progetti regionali, che definiscono annualmente le modalita' operative e procedurali attuative del presente decreto. - Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; - Nuovo Mercato del Paese terzo: per nuovo mercato del paese terzo si intende un'area geografica, definita successivamente nell'Invito alla presentazione dei progetti, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il contributo europeo nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018 ; - Paesi terzi: Paesi singoli o Aree come riportati nella tabella allegata annualmente all'invito alla presentazione dei progetti. - Produttore di vino: le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, singole o associate, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate; - Programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles , ai sensi dell'articolo 39 e ss del regolamento (UE) n. 1308/2013; - Regioni: regioni e province autonome; - Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche; - Regolamento attuativo: il regolamento (CE) n. 555/08 e successive modifiche; - Soggetto pubblico: organismo pubblico avente personalita' giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalita' giuridica di diritto privato (societa' di capitale pubblico), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: regioni, province e comuni).
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| Art. 3 Soggetti beneficiari
1. Accedono alla misura "Promozione", prevista dal Regolamento, i seguenti soggetti: a) le organizzazioni professionali, purche' abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli; b) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013; c) le organizzazioni di produttori, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013; d) i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010, e loro associazioni e federazioni; e) I produttori di vino, come definiti al precedente articolo 2; f) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli; g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h); h) i consorzi e le associazioni che abbiano fra i propri scopi statutari la promozione di prodotti agroalimentari, le societa' cooperative che non rientrino nelle definizioni di cui alle lettere precedenti, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino nella definizione di produttore di vino, di cui al precedente art. 2; i) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera e). 2. I soggetti pubblici di cui alla lettera f) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera g), alla relativa redazione ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.
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| Art. 4 Requisiti dei soggetti beneficiari
1. In coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea vigente, i beneficiari del sostegno devono avere adeguata disponibilita' di prodotti, in termini di qualita' e di quantita', per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l'azione promozionale. Nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al successivo articolo 6, comma 5, sono specificati i relativi parametri e valori, declinati secondo classi di ammissibilita'.
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| Art. 5 Prodotti
1. La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati: i vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato VII - Parte II del regolamento, i vini spumanti di qualita', i vini spumanti aromatici di qualita', i vini con l'indicazione della varieta'. I progetti relativi esclusivamente ai vini con indicazione varietale non formano oggetto di promozione. 2. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di presentazione del progetto. 3. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.
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| Art. 6 Progetti
1. I progetti possono essere: a) nazionali, presentati al Ministero, riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 regioni e sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota nazionale; b) regionali, presentati alla regione in cui il beneficiario ha la sede legale e/o operativa sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale; c) multiregionali, presentati alla regione in cui il beneficiario ha la sede legale, coinvolgono beneficiari che hanno sede operativa in almeno 2 regioni. Sono ammissibili a finanziamento a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a quattro milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato. 2. I progetti possono essere presentati per una durata minima di un anno e massima di tre anni per beneficiario e mercato del Paese terzo. Tuttavia, se necessario, e' possibile rinnovare per un periodo non superiore ai due anni. E' facolta' delle regioni stabilire nei propri inviti una durata massima inferiore dei progetti regionali. 3. Il beneficiario non ottiene il sostegno a piu' di un progetto per lo stesso mercato del paese terzo nella stessa annualita'. Tale preclusione e' valida anche in caso di progetti pluriennali in corso e in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da raggruppamenti temporanei. 4. Durante la realizzazione di tale progetto, il medesimo beneficiario puo' presentare nuovi progetti purche' riguardino mercati di Paesi terzi diversi. 5. I progetti nazionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali emanate con l'invito alla presentazione dei progetti definito in conformita' al presente decreto dal Ministero con proprio provvedimento emanato dalla Direzione competente, tenuto conto delle disposizioni comunitarie. 6. I progetti regionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali emanate dalle regioni mediante l'invito alla presentazione dei progetti, in conformita' a quanto previsto nel presente decreto e nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente comma 5. Le disposizioni adottate dalle regioni sono comunicate al Ministero ed all'Agea. 7. Le regioni che non adottano le modalita' operative e procedurali della misura con propri provvedimenti, si avvalgono in toto delle disposizioni contenute nel presente decreto e nell'invito alla presentazione dei progetti predisposto dal Ministero. 8. I progetti multiregionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali emanate con l'invito alla presentazione dei progetti definito in conformita' al presente decreto dal Ministero con proprio provvedimento emanato dalla Direzione competente, tenuto conto delle disposizioni comunitarie. E' facolta' delle regioni attivare o meno i progetti multiregionali, indicandolo nel proprio invito alla presentazione dei progetti. 9. Le Regioni che partecipano a progetti multiregionali forniscono un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di fondi di quota nazionale. La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali e' proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dalle aziende di ciascuna regione sulla totalita' delle attivita' previste dal progetto.
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| Art. 7 Azioni ammissibili
1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o piu' Paesi terzi: a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicita', che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualita', di sicurezza alimentare o di ambiente; b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione; d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato. 2. Non sono ammessi a finanziamento progetti che contengano unicamente le azioni di cui alle lettere d) del comma precedente. 3. Le singole sub azioni rientranti nelle lettere di cui al precedente comma nonche' le modalita' di esecuzione delle stesse e la relativa tabella di congruita' dei costi sono allegate all'invito alla presentazione dei progetti, emanato annualmente dal Ministero, sentito il parere a riguardo espresso dal competente Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura, di cui all'articolo 13. 4. Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni a), b), c) di cui al precedente comma 1, motivano la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dagli stessi. 5. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualita' intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali e' destinato. 6. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le attivita' di "incoming" si svolgono sul territorio nazionale.
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| Art. 8 Criteri di eleggibilita' e disposizioni generali
1. Per essere ammesso al sostegno il progetto deve contenere tutti i seguenti criteri di eleggibilita': a) il/i Paesi terzi e il/i mercati dei medesimi paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini con l'indicazione della varieta' che si intende promuovere; b) la coerenza del progetto presentato in relazione alla realta' produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, alle motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato; c) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorieta' dei prodotti coinvolti nel progetto ed il conseguente incremento delle vendite previsto nei mercati obiettivo; d) una descrizione dettagliata delle azioni utilizzate e le attivita' che si intendono realizzare anche in relazione ai prodotti promossi e ai Paesi terzi e mercati dei Paesi terzi destinatari; e) la durata del progetto, coerentemente con quanto disposto dal precedente art. 6, comma 2; f) un cronoprogramma delle attivita'; g) il costo complessivo, del progetto e la disaggregazione dello stesso per singole azioni e sub azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target; il costo delle singole azioni e sub azioni non puo' essere superiore ai normali costi di mercato riportati nella tabella dei costi standard allegata all'Invito alla presentazione dei progetti; h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi. 2. Il beneficiario dichiara i requisiti soggettivi, la rappresentativita' in termini di produzione di vino e la percentuale di contributo richiesta. Il beneficiario dichiara, altresi', che non ha in corso di realizzazione altri progetti riferiti al medesimo Paese e al medesimo mercato del Paese terzo, sia presentati singolarmente sia come partecipante ad un raggruppamento temporaneo. 3. Al fine di assicurare la tracciabilita' amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati come disciplinato dal successivo art. 15. 4. Le attivita' sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell'anno finanziario successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i beneficiari del contributo non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo) le attivita' sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attivita' sono effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto. In entrambi i casi, la relazione e la documentazione giustificativa delle attivita' svolte e' presentata all'organismo pagatore AGEA entro il 28 febbraio del secondo anno finanziario successivo alla stipula contrattuale. 5. L'imposta sul valore aggiunto non e' ammissibile al sostegno, tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. 6. Affinche' l'IVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o revisore legale del beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non e' stato recuperato ed e' iscritto come onere nei conti del beneficiario.
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| Art. 9 Termini e modalita' di gestione dei progetti
1. I termini di presentazione dei progetti da parte dei richiedenti sono stabiliti nell'invito alla presentazione dei progetti. Resta fermo il termine del 12 ottobre, quale termine ultimo entro cui AGEA stipula con i beneficiari appositi contratti. 2. Al fine di consentire l'applicazione uniforme della misura sul territorio nazionale AGEA redige un contratto-tipo sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione e lo tiene aggiornato alla luce delle evoluzioni della predetta normativa comunitaria e nazionale in materia; il contratto e' pubblicato sul sito istituzionale della medesima Agenzia. 3. La medesima AGEA effettua le verifiche precontrattuali nonche' i controlli sulla regolare esecuzione del contratto; gli esiti di tali verifiche sono comunicati alle autorita' competenti entro 90 giorni dal loro espletamento. 4. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse comunitarie e consentire una adeguata programmazione delle spese da parte delle autorita' competenti nell'ambito del Programma Nazionale di sostegno, Agea comunica alle stesse entro il 30 ottobre di ogni anno i nominativi dei beneficiari che, nonostante l'approvazione dei progetti presentati, non hanno sottoscritto i relativi contratti nell'esercizio finanziario precedente. 5. Entro 60 giorni dalla stipula Agea trasmette copia dei contratti stipulati alle autorita' competenti.
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| Art. 10 Comitati di valutazione
1. Sono istituiti, presso il Ministero e presso le regioni e province autonome, i comitati di valutazione dei progetti presentati. Nell'attivita' di selezione i Comitati di valutazione procedono: - alla verifica del possesso dei criteri di eleggibilita' di cui al precedente articolo 8, comma 1; - all'ammissibilita' delle azioni e delle relative spese; - all'attribuzione del punteggio acquisito in applicazione dei criteri di priorita' di cui al successivo art. 11. 2. Ai fini della corretta valutazione puo' essere richiesta dai comitati di valutazione la necessaria documentazione integrativa. 3. Qualora i comitati di valutazione ritengano non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo stesso e' escluso dal sostegno europeo. 4. Al termine della valutazione, i comitati di valutazione predispongono la graduatoria dei progetti, ammessi sulla base del punteggio attribuito in applicazione dei criteri indicati all'art. 11 e per ciascuno indicano la spesa e il relativo contributo ammissibile. 5. Le autorita' competenti, con propri provvedimenti, pubblicati sui propri siti istituzionali, ammettono a finanziamento i progetti sulla base della graduatoria predisposta dai competenti comitati di valutazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le richieste di sostegno superino la dotazione finanziaria assegnata in una determinata annualita', i progetti vengono approvati seguendo l'ordine della graduatoria dei punteggi, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui per l'ultimo dei progetti finanziabili in graduatoria, siano disponibili risorse in misura inferiore a quanto richiesto dal proponente, quest'ultimo ha facolta', entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di comunicare se intende a accettare o meno di realizzare, a tali condizioni, l'intero progetto. 6. Nel caso il beneficiario non accettasse, le autorita' competenti, coerentemente con quanto previsto dal presente articolo, si rivolgono al successivo beneficiario in graduatoria, al quale si applicano le medesime disposizioni del precedente comma 5. 7. Con la pubblicazione della graduatoria definitiva termina il procedimento amministrativo in capo alle autorita' competenti. 8. Qualora si realizzassero economie nella misura "Promozione", le stesse vengono redistribuite tra le altre misure del PNS del settore vitivinicolo con provvedimento adottato dalla competente direzione generale del Ministero, sentite le Regioni.
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| Art. 11 Criteri di priorita'
1. I progetti eleggibili sono valutati dai competenti comitati di valutazione secondo i seguenti criteri di priorita': a) Progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo, dove per nuovo Paese terzo si intende uno Stato al di fuori dell'Unione europea dove il beneficiario, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario e per nuovo mercato del paese terzo si intende un'area geografica, definita successivamente nell'Invito alla presentazione dei progetti, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018; b) Nuovo beneficiario, dove per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicato al precedente articolo 3 che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di raggruppamenti, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo; c) Il beneficiario e' un consorzio di tutela dei vini a denominazione d'origine, riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 61/2010; d) Il beneficiario produce e commercializza esclusivamente vini di propria produzione; e) Prevalenza nel progetto presentato di azioni di diretto contatto con i destinatari, come definito nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente articolo 6, comma 5; f) Il beneficiario presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come definita nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente articolo 6, comma 5; g) Progetto rivolto ad un mercato emergente, come definiti nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente articolo 6, comma 5; h) Progetto che riguarda una particolare tipologia riconosciuta di prodotto o denominazione d'origine, coerentemente con quanto previsto dalla strategia, nazionale o regionale, presentata; i) Progetto che riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica; j) Beneficiario che richieda una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%; 2. Qualora le regioni adottino propri Inviti alla presentazione dei progetti, hanno la facolta' di quantificare il peso dei singoli fattori di ponderazione dei criteri sopra elencati, nei limiti definiti al successivo comma 3. Laddove le regioni non determinino diversamente, si avvalgono integralmente di quanto disposto dall'invito alla presentazione dei progetti emanato annualmente dal Ministero. 3. La valutazione avviene in centesimi. Ad ogni criterio possono essere assegnati da un minimo di 5 punti ad un massimo di 20, articolati per multipli di cinque. Pertanto i punti attribuibili ad ogni singolo criterio sono 5, 10, 15 o 20. 4. In caso di parita' di punteggio in graduatoria, per quanto concerne il bando nazionale, vengono privilegiati i soggetti beneficiari che, nell'ordine: ottengono un punteggio superiore nei criteri di priorita' di cui al precedente comma 1, lett. a) e b), presentano un maggior numero di regioni coinvolte nel progetto, presentano la maggiore presenza di piccole/micro imprese ed, in ultimo, il maggior numero di soggetti proponenti. Le regioni che adottano propri inviti alla presentazione dei progetti hanno facolta', a parita' di punteggio fra piu' progetti in graduatoria, di individuare criteri diversi da quelli indicati nel presente comma. 5. Per quanto concerne i progetti multiregionali di cui al precedente articolo 8, c.1, lett c), il peso dei criteri di cui al presente articolo e' indicato nell'Invito alla presentazione dei progetti emanato annualmente dal Ministero.
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| Art. 12 Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario
1. Sono ammissibili variazioni al progetto approvato. Esse sono di due tipologie: a) Modifiche, che comportano una variazione della spesa ammessa delle singole azioni pari o inferiore al 20%, oppure una variazione delle sub-azioni che compongono ogni singola azione; b) Varianti, che comportano una variazione della spesa ammessa della singola azione superiore al 20%; l'eliminazione di un Paese target per i progetti multi-Paese, l'eliminazione e le variazioni sostitutive di azioni ed ogni possibile variazione che alteri significativamente il progetto. In entrambi i casi le variazioni non incrementano ne' riducono, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, cosi' come approvato dalle Autorita' competenti, e sono migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario. 2. Per ciascun progetto sono ammesse per anno un massimo di due varianti di cui alla lettera b), comma 1 del presente articolo. 3. Le modifiche, di cui al comma 1, lett. a), non sono comunicate alle Autorita' competenti, ma vengono verificate ex-post dall'autorita' preposta al controllo. Una singola azione puo' essere modificata rispetto alla previsione contenuta nel progetto approvato dalle Autorita' competenti fino al 20% del valore previsto dal contratto sottoscritto con Agea e/o dalle eventuali appendici sottoscritte in seguito ad approvazioni di varianti al contratto stesso. Nel caso in cui le modifiche minori realizzate dal beneficiario risultino dai controlli effettuati ex post da Agea superiori al 20% del costo della singola azione, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto. Nel caso in cui l'importo in esubero dovesse essere relativo a piu' di una singola voce di spesa, non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate cronologicamente piu' recenti. 4. Le varianti, di cui al comma 1, lett. b), sono comunicate dal beneficiario alle Autorita' competenti almeno 30 giorni prima della loro implementazione; la comunicazione e' corredata da apposita relazione contenente i motivi della richiesta. Le autorita' competenti valutano l'ammissibilita' della richiesta e, se del caso, le autorizzano entro trenta giorni dalla ricezione della stessa con comunicazione scritta da trasmettere al beneficiario e ad AGEA. La comunicazione ad Agea e' necessaria ai fini dell'adeguamento del contratto alle modifiche apportate allo stesso a seguito delle varianti approvate. Copia del contratto cosi' modificato e' trasmesso da Agea alle autorita' competenti entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione della variante. In caso di mancata risposta entro i termini sopra indicati, la Variante si ritiene respinta. 5. Le varianti, di cui al comma 1, lett. b), possono essere comunicate dal beneficiario alle Autorita' competenti prima di 60 giorni dal termine delle attivita' previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine non sono valutate dalle Autorita' competenti e sono rigettate d'ufficio. 6. Le spese relative alle Varianti comunicate sono ammesse esclusivamente dopo la comunicazione di autorizzazione da parte delle Autorita' competenti. 7. Non e' ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria di cui al precedente art. 10, commi 4 e 5. 8. Nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto sia un'associazione temporanea, non e' ammessa alcuna variazione dei beneficiari tranne nei casi di: a) fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si puo' proseguire il rapporto con altro produttore che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla normativa vigente purche' abbia i requisiti di qualificazione richiesti dal presente decreto e dagli inviti alla presentazione dei progetti. Non sussistendo tali condizioni AGEA puo' recedere dal contratto ed applicare quanto disposto dal presente decreto nei casi di inadempienza; b) fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro produttore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto e dagli inviti alla presentazione dei progetti. Non sussistendo tali condizioni la Agea puo' recedere dal contratto ed applicare quanto disposto dal presente decreto nei casi di inadempienza; c) cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del sostegno. 9. Nel caso in cui una o piu' imprese si ritirino in corso d'opera dalla associazione temporanea, qualora tali defezioni non inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, la associazione di imprese prosegue nell'esecuzione del contratto purche' le aziende rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente decreto e dall'invito alla presentazione dei progetti. 10. Nel caso in cui, invece, tali requisiti non vengano piu' soddisfatti o tali defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il progetto decade e il relativo contratto si risolve in diritto. In tale caso AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all'incameramento delle garanzie di buona esecuzione prestate.
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| Art. 13 Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura
1. Presso il Ministero e' istituito il comitato per la strategia ed il coordinamento della misura. Tale comitato deve prevedere una adeguata rappresentativita', definita dal ministero con successivo provvedimento Dipartimentale, delle componenti del Ministero medesimo, delle regioni e delle provincie autonome, della filiera vitivinicola e di Agea. 2. Il comitato ha il compito di: - monitorare l'andamento della misura sulla base dei dati forniti da AGEA e relativi all'applicazione della misura nelle annualita' precedenti. - propone la revisione delle modalita' e dei criteri da applicare alla valutazione dei progetti, dell'aggiornamento della tabella di congruita' dei costi allegata agli inviti alla presentazione dei progetti, dell'elenco dei paesi e macroaree, nonche' dell'elenco delle sub-azioni ammissibili. - redige e sottopone all'organo di indirizzo politico del Ministero proposte in materia di strategia nazionale di penetrazione nei mercati dei paesi terzi. 3. Ai fini dell'espletamento dei compiti assegnati, il comitato puo' avvalersi del personale di ISMEA e CREA, nonche' invitare alle riunioni esperti e portatori di interesse. La partecipazione al comitato avviene a titolo non oneroso. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale del Ministero. 4. Il comitato di cui al comma 1 si riunisce con cadenza annuale. 5. Entro il mese di gennaio di ogni anno AGEA fornisce al comitato: copia di tutti i contratti stipulati nell'annualita' in corso, il dato relativo alla rendicontazione di tutte le precedenti annualita' disponibili, l'elenco completo di tutti i soggetti che non abbiano contrattualizzato, che abbiano rinunciato in itinere all'esecuzione del progetto o che abbiano rendicontato un importo inferiore al 85% del costo complessivo del progetto.
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| Art. 14 Entita' del sostegno e disposizioni finali
1. L'importo del sostegno a valere sui fondi europei e' pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le azioni promozionali; la residua percentuale e' a carico del soggetto beneficiario. 2. Il sostegno europeo di cui al comma 1 puo' essere integrato con fondi nazionali o regionali con un ulteriore importo fino a un massimo del 30% del contributo richiesto. Pertanto, l'ammontare complessivo del sostegno erogato con fondi europei e con l'integrazione nazionale o regionale non supera l'80% delle spese sostenute per realizzare il progetto. 3. Qualora il progetto sia presentato da imprese private e/o contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicita' di uno o piu' marchi commerciali, l'integrazione di cui al precedente comma 2 non viene erogata. 4. Non e' consentita la cumulabilita' con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di intervento di cui al comma 2. 5. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, progetti aventi un importo complessivo minimo, ammesso a seguito dell'istruttoria di valutazione, per Paese terzo/anno non inferiore a 50.000 euro. Qualora il progetto sia destinato a un solo Paese terzo, il suo importo non deve essere inferiore a 100.000 euro. Nel caso in cui le regioni non adottino propri Inviti alla presentazioni dei progetti, ma si avvalgano di quello emanato annualmente dal Ministero, il costo complessivo minimo per progetto, ammesso a seguito dell'istruttoria di valutazione, e' fissato in 50.000 euro per paese terzo/anno. 6. Le regioni e le province autonome con proprio provvedimento possono provvedere a fissare un importo diverso rispetto a quello individuato al precedente comma 5. 7. Per i progetti a valere sulla quota nazionale, il contributo non supera i 3 milioni di euro per singola annualita', a prescindere dall'importo totale del progetto presentato. E' facolta' delle regioni nei propri inviti alla presentazione di progetti fissare un contributo massimo per ciascun progetto, a prescindere dall'importo totale del progetto medesimo. 8. Non sono ammessi al sostegno per la misura "Promozione" per un periodo pari a due annualita', a decorrere dalla relativa notifica, i beneficiari che incorrano in una delle seguenti fattispecie: a) che non presentino una rendicontazione ammissibile la quale, a seguito dei controlli effettuati da Agea, risulti pari almeno al 85% del costo complessivo del progetto salvo che cio' sia imputabile a cause di forza maggiore; b) che non sottoscrivano il contratto a seguito della avvenuta ammissione a contributo del progetto; c) che abbandonino in corso d'opera un raggruppamento temporaneo, salvo nelle fattispecie previste dalla normativa vigente. Il mancato accesso al sostegno non si applica nei casi in cui il beneficiario dimostri di essere diventata una azienda in difficolta' ai sensi della normativa europea vigente o dimostri che tali fattispecie siano dovute a cause forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia. 9. Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all'anticipo percepito, il beneficiario dovra' restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento. Tuttavia se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 70% dell'anticipo percepito, salvo in caso di cause di forza maggiore, che saranno specificate nell'Invito alla presentazione dei progetti, il beneficiario dovra' ulteriormente versare, a titolo di penalita', una somma, calcolata sull'ammontare della garanzia di buona esecuzione, corrispondente alla percentuale di contributo non eleggibile.
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| Art. 15 Materiale promozionale
1. Tutto il materiale promozionale e pubblicitario, nonche' tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del progetto, devono essere coerenti con le indicazioni delle linee guida allegate all'invito e devono recare l'emblema e la menzione sotto riportati, secondo le disposizioni d'uso dell'emblema comunitario disponibili sul sito della Commissione europea:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. L'emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l'emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all'inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso. 3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui e' rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese. 4. La conformita' del materiale promozionale e' verificata ex-post dall'Autorita' competente al controllo, coerentemente con le indicazioni previste dalle linee guida fornite dall'invito alla presentazione dei progetti. Il materiale promozionale, non conforme alle disposizioni del presente articolo, non e' ammesso a contributo.
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| Art. 16 Abrogazione e proroga temporanea dell'efficacia
1. Il decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e' abrogato con effetto dalla campagna 2016/2017. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai progetti presentati ed approvati a valere sui fondi di pertinenza delle campagne precedenti. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2016
Il Ministro: Martina
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