Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 ottobre 2016
Criteri di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte delle imprese creditrici di societa' in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;
Visto l'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2012, n. 193;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con il quale sono state approvate le «Condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate disposizioni finalizzate a migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, anche attraverso, ai sensi di quanto stabilito al comma 1, lettera b), la limitazione al «....rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2014, n. 56, con il quale sono state attuate le disposizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 69 del 2013 e, in particolare, l'art. 4, che stabilisce che «La garanzia del Fondo puo' essere concessa esclusivamente in relazione a operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione. Le richieste di garanzia riferite a operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della stessa richiesta di garanzia sono improcedibili e sono respinte d'ufficio dal Gestore del Fondo, salvo che le operazioni stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione della garanzia del Fondo»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto» e in particolare l'art. 2-bis «Sostegno alle imprese fornitrici di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale» ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2015, con il quale sono state approvate le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) «Disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015;
c) «Criteri di valutazione»: i criteri di valutazione di cui alla Parte VI «Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese» delle disposizioni operative;
d) «Consiglio di gestione»: il Consiglio di gestione del Fondo previsto dall'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
e) «decreto-legge n. 1/2015»: il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»;
f) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
g) «imprese debitrici»: le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 231, e soggette ad amministrazione straordinaria;
h) «PMI beneficiarie»: le piccole e medie imprese come definite nell'allegato l del regolamento di esenzione il cui fatturato e' costituito per almeno il 50 per cento, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, da fornitura di beni e servizi alle imprese debitrici; le PMI beneficiarie non devono essere qualificabili come «imprese in difficolta'» ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 18), del regolamento di esenzione;
i) «Commissario»: il commissario straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero il commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.


 
Art. 2
Risorse finanziarie

1. Per la concessione in favore delle PMI beneficiarie delle garanzie dirette e delle controgaranzie di cui al presente decreto e' utilizzata nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo la quota di riserva pari a euro 35.000.000,00 di cui al decreto-legge n. 1/2015.


 
Art. 3
Accesso delle PMI beneficiarie al Fondo

1. Alla richiesta di garanzie dirette e di controgaranzie su finanziamenti da concedere alle PMI beneficiarie deve essere allegata, a pena di esclusione, una attestazione del Commissario dell'impresa debitrice che la PMI beneficiaria ne e' fornitrice o creditrice ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015.
2. La garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo sono rilasciate sulle operazioni finanziarie da concedere alle PMI beneficiarie:
a) fino all'importo massimo garantito dal Fondo di euro 2.500.000,00;
b) senza alcun onere o spesa;
c) a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dalla garanzia diretta o dalla controgaranzia del Fondo non venga acquisita dai soggetti finanziatori nessun'altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa.
3. La garanzia diretta del Fondo e' concessa in favore delle PMI beneficiarie fino alla misura massima dell'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili.
4. Nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal Consiglio di gestione, la garanzia diretta interviene fino alla misura massima dell'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI beneficiarie, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero cosi' come regolate dalle disposizioni operative.
5. La controgaranzia del Fondo e' concessa in favore delle PMI beneficiarie fino alla misura massima dell'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili, con copertura fino all'80 per cento da parte del soggetto richiedente la controgaranzia stessa.
6. Nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal Consiglio di gestione, la controgaranzia interviene fino alla misura massima dell'80 per cento della somma liquidata dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore.
7. Le richieste di garanzia diretta e controgaranzia relative alle operazioni finanziarie da concedere in favore delle PMI beneficiarie sono deliberate dal Consiglio di gestione, in via prioritaria, entro trenta giorni dall'arrivo della richiesta o dal completamento della stessa.
8. Le PMI beneficiarie, per quanto non disposto dal presente decreto, accedono alla garanzia diretta e alla controgaranzia del Fondo secondo quanto previsto dalle disposizioni operative.


 
Art. 4

Valutazione delle PMI beneficiarie ai fini dell'accesso alla garanzia
diretta e alla controgaranzia del Fondo

1. Ai fini della valutazione delle PMI beneficiarie per l'ammissione delle operazioni alla garanzia diretta e alla controgaranzia del Fondo e' ridotto del 20 per cento, fatta eccezione per l'indice B) del paragrafo I.1 dei criteri di valutazione, ciascuno dei «Valori di riferimento», nonche' dei relativi «Valori» definiti per l'assegnazione dei punteggi degli «Indici», indicati nei criteri di valutazione.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono riferite esclusivamente ai criteri di valutazione vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto e sono applicate per un periodo comunque non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


 
Art. 5
Norme finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il Consiglio di gestione entro la data di entrata in vigore di cui al comma 1 provvede a integrare le disposizioni operative al fine di recepire le disposizioni di cui al presente decreto.
3. Le disposizioni operative cosi' integrate sono pubblicate nei siti internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2016

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2889


 
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