Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 16 settembre 2016 |
Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo l, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Decreto n. 713). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 241, art. 3, di modifica della legge 7 agosto 1990, n. 240, concernente il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS secondo Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata; Vista la predetta legge n. 296/2006, art. 1, comma 875, come modificato dall'art. 7, comma 37-ter, della legge del 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che ha previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui al citato art. 1, comma 631, della legge 296/2006, che le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore assumano la denominazione di «Istituti Tecnici Superiori» (di seguito I.T.S.); Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l'art. 52, concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli I.T.S.; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare gli articoli da 41 a 47; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto l'art. 1, comma 47, della citata legge n. 107, il quale, al fine di favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, dispone l'emanazione di specifiche Linee guida da adottarsi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato MIUR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato MLPS, con il Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato MISE, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di seguito denominato MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006, con il quale sono state adottate le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S.; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali - Turismo»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; Considerato che nell'ambito delle predette Linee guida occorre prevedere misure di semplificazione a supporto della gestione del sistema I.T.S.; Visto l'Accordo in Conferenza unificata del 5 agosto 2014, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale e' stato realizzato uno strumento di valutazione e monitoraggio dei percorsi formativi realizzati dagli I.T.S. sulla base degli indicatori di cui al decreto interministeriale 7 febbraio 2013 sopra citato; Visto l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 17 dicembre 2015, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi I.T.S. e modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S.; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 3 marzo 2016 a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Allo scopo di semplificare e promuovere il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, sono adottate le misure di cui ai seguenti articoli. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia, non modificate dal presente decreto. Il presente decreto e' emanato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 1 Prove di verifica finale
1. Le prove di verifica delle competenze acquisite dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli I.T.S. comprendono: a) una prova teorico-pratica, concernente la trattazione e la soluzione di un problema tecnico-scientifico, strettamente correlato all'area tecnologica ed ambito di riferimento del percorso formativo. La prova e' predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S.; b) una prova scritta, tesa a valutare conoscenze ed abilita' nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico-professionali nazionali del percorso dell'I.T.S. La prova e' predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S. con la collaborazione di almeno 2 rappresentanti, rispettivamente dell'universita'/ente di ricerca e dell'impresa, che siano stati coinvolti nell'elaborazione del percorso formativo realizzato dall'I.T.S. La prova consta di un set di 30 domande a risposta chiusa a scelta multipla. La predisposizione della prova e' effettuata sulla base dei «Quadri di riferimento», definiti a livello nazionale, anche in coerenza con il processo di costruzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze con riguardo all'area tecnologica/ambito/profilo del percorso formativo realizzato dall'I.T.S.; c) una prova orale, concernente la discussione di un progetto di lavoro (project work) sviluppato nel corso del tirocinio e predisposto dalle imprese presso le quali e' stato svolto il tirocinio stesso. 2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 sono ammessi gli allievi dei percorsi formativi degli I.T.S. che li abbiano frequentati per almeno l'80% della loro durata complessiva e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale a conclusione delle attivita' formative, ivi compresi i tirocini. Ai fini della valutazione complessiva di cui sopra, finalizzata all'ammissione alle prove di verifica finale, si terra' conto altresi' degli esiti delle verifiche intermedie predisposte dall'I.T.S. durante lo svolgimento delle attivita' formative. 3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 1 e' assegnato un punteggio cosi' articolato: prova teorico pratica: massimo 40 punti - minimo 24 punti; prova scritta: massimo 30 punti - minimo 18 punti; prova orale: massimo 30 punti - minimo 18 punti. 4. La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando l'allievo abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ciascuna delle tre prove. 5. La Commissione esaminatrice, a maggioranza, puo' attribuire un bonus, per un massimo di 5 punti, ai candidati che abbiano conseguito al termine delle tre prove un risultato complessivo non inferiore a 85 punti. Ai fini dell'attribuzione del bonus, la Commissione terra' in considerazione anche la valutazione complessiva operata a conclusione delle attivita' formative ai sensi del precedente comma 2. 6. La Commissione esaminatrice, all'unanimita', puo' attribuire la lode ai candidati che abbiano conseguito il massimo punteggio al termine di ciascuna delle tre prove di verifica finale e che si siano dimostrati particolarmente meritevoli. 7. L'art. 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2011 e' soppresso. 8. Le commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi che hanno frequentato i percorsi delle Fondazioni I.T.S. vengono cosi' costituite: a) un rappresentante dell'Universita', con funzioni di Presidente della commissione d'esame, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La designazione e' effettuata dal MIUR anche sulla base di nominativi indicati dalle Fondazioni I.T.S. secondo le modalita' appresso descritte, tra i docenti universitari, di ruolo ordinario o straordinario, associati o fuori ruolo, o tra i ricercatori dei corsi di laurea a carattere scientifico e tecnologico coerenti con l'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S., che non siano stati coinvolti nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della Fondazione I.T.S. Ai fini della designazione di cui al comma precedente, la Fondazione fara' pervenire, entro sessanta giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, una rosa di tre nominativi di cui abbiano richiesto ed ottenuto la disponibilita' all'incarico, corredata di curriculum vitae. b) un rappresentante della scuola, designato dal dirigente scolastico dell'Istituto tecnico o professionale ente di riferimento dell'I.T.S., individuato tra i docenti di discipline tecnico-professionali in servizio a tempo indeterminato. c) un esperto della formazione professionale designato dalla Regione. d) due esperti del mondo del lavoro designati dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S.: il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso dell'I.T.S., con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e dell'ambito ai quali si riferisce il percorso stesso, impegnate nella realizzazione delle attivita' di tirocinio; il secondo individuato nell'ambito dell'area professionale o del settore imprenditoriale di riferimento dell'I.T.S. che non sia stato coinvolto nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della Fondazione I.T.S.. 9. La Commissione d'esame viene costituita dal dirigente scolastico dell'Istituto tecnico o professionale ente di riferimento della Fondazione I.T.S.. 10. L'allegato D) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2013 e' soppresso. 11. Le competenze in esito ai percorsi I.T.S. della durata di quattro semestri sono riferibili al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF). Le competenze in esito ai percorsi I.T.S. della durata di sei semestri sono riferibili al VI livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF). 12. Il Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S. rilascia, su richiesta dell'allievo, la certificazione delle competenze acquisite, anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o in caso di mancato superamento delle prove di verifica finale. Si richiama quanto previsto, ai sensi e per gli effetti, dal decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013. Analoga certificazione viene altresi' rilasciata, su richiesta sia degli allievi sia di coloro che abbiano gia' conseguito il diploma, dalle imprese ove e' stato effettuato il tirocinio. 13. Si osservano le disposizioni vigenti in materia di esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione circa l'obbligo di versamento della tassa per sostenere gli esami e per il ritiro del diploma.
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| Art. 2 Soggetti pubblici soci fondatori degli I.T.S.
La partecipazione dei soggetti pubblici in qualita' di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione I.T.S. e le loro attivita' possono avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, fermo restando il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
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| Art. 3 Riconoscimento della personalita' giuridica
Le Fondazioni I.T.S., ai fini del riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, debbono essere dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e, comunque, preveda tra gli obiettivi indicati nello Statuto quello di garantire e assicurare la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.
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| Art. 4 Rendicontazione dei percorsi I.T.S.
1. La rendicontazione dei percorsi I.T.S. e' effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle Unita' di Costo Standard (UCS). 2. Il direttore generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con proprio decreto, istituisce un gruppo di lavoro composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Regioni, per definire le Unita' di Costo.
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| Art. 5 Commissione nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S.
1. Con decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e' costituita la commissione nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa. Detta commissione, composta da esperti del MIUR, MISE, MLPS, MEF, EE.LL. Regioni, Parti Sociali in un numero complessivo non superiore a quindici/venti membri, avra' i seguenti compiti: favorisce i processi di coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S. con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico a supporto della programmazione regionale; elabora un rapporto di monitoraggio e valutazione dei piani territoriali di intervento ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; promuove, di norma ogni tre anni, l'aggiornamento delle aree tecnologiche, degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento dell'I.T.S., e la proposta di standard nazionali di riferimento in ordine alle caratteristiche dei percorsi formativi; promuove lo sviluppo ed il consolidamento del sistema della formazione terziaria non universitaria; promuove azioni per l'implementazione di modelli organizzativi che, anche attraverso i poli tecnico professionali, favoriscano l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico scientifica. Per lo svolgimento delle suddette attivita', la commissione si dota nella prima seduta di un regolamento ed opera con il supporto tecnico dell' INDIRE e dell'ISFOL. La commissione nazionale puo' avvalersi, quando necessario, dell'apporto di ulteriori esperti. Ai componenti della commissione nazionale, ivi compresi gli esperti, per il coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S. non sono dovuti compensi, emolumenti o altre indennita'. 2. Con riferimento alle linee nazionali di indirizzo di cui al precedente comma, ed al fine di soddisfare il fabbisogno formativo in una determinata filiera produttiva territoriale, gli I.T.S. possono attivare, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, percorsi formativi finalizzati al rilascio del diploma di tecnico superiore riferiti alle figure nazionali comprese nelle aree tecnologiche definite a livello nazionale, sempreche' strettamente correlati a documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell'I.T.S. stesso. 3. Le Fondazioni I.T.S. regolarmente costituite entro la data del 16 luglio 2015, dotate di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro, possono attivare nel territorio altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attivita' strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 3, allegato b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, anche in filiere diverse da quella di riferimento, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione nazionale e regionale. 4. Le previsioni del presente articolo si applicano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
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| Art. 6 Misure di semplificazione
1. Ai fini della semplificazione degli organi statutari, in caso di pluralita' di partecipazioni omologhe (istituzioni scolastiche, strutture formative, etc.), debbono essere individuate rappresentanze unitarie sulla base di accordi tra i soggetti interessati. 2. I percorsi I.T.S. possono essere svolti in apprendistato con le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 3. Nell'ottica di promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa sia a livello territoriale che multiregionale, nazionale ed internazionale, la Fondazione I.T.S. adotta le necessarie iniziative per favorire l'ingresso di nuove aziende. A tale riguardo, la delibera con la quale il Consiglio di indirizzo rigetta l'istanza di ingresso nel partenariato presentata da una impresa deve essere motivata e trasmessa al MIUR ed alla Regione.
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| Art. 7 Il Presidente della Fondazione I.T.S.
1. Il Presidente della Fondazione I.T.S. e' responsabile delle informazioni fornite ai fini del monitoraggio e della valutazione dei percorsi realizzati per il rilascio del diploma di tecnico superiore, in relazione anche alle sanzioni penali previste per il caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. 2. La revoca del mandato al Presidente della Fondazione I.T.S. puo' essere disposta con i voti della maggioranza semplice del Consiglio di indirizzo, a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da un terzo dei suoi componenti. 3. Il Presidente e' responsabile degli atti di indirizzo amministrativo, gestionale e scientifico della Fondazione I.T.S. E', altresi', responsabile della promozione di attivita' di orientamento dei percorsi I.T.S. all'interno delle istituzioni scolastiche, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, delle imprese e delle famiglie.
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| Art. 8 Misure di sistema
1. Nell'ottica di favorire la scelta dei percorsi di istruzione tecnica superiore da parte dei soggetti interessati, in particolare dei giovani neodiplomati, le Fondazioni I.T.S. entro il 30 ottobre di ciascun anno provvedono ad avviare i percorsi. Sono fatte salve le modalita' ed i termini disciplinati dall'art. 5 dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 17 dicembre 2015, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi I.T.S. e modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S..
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| Art. 9 Disposizioni finali
1. L'importo delle rette di frequenza per gli studenti dei percorsi I.T.S. e' determinato dalle singole Fondazioni nel limite massimo dato dalla differenza delle unita' di costo standard previste, nelle more dell'attuazione dell'art. 4 delle presenti Linee guida, dal punto 3 dell'allegato C) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, e l'ammontare dei finanziamenti pubblici assegnati alla Fondazione stessa per la realizzazione delle medesime attivita' formative. 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle D'Aosta provvedono all'attuazione delle presenti Linee guida nell'ambito delle competenze spettanti ai sensi dello Statuto Speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti. 3. Ai sensi della legge n. 40 del 2 aprile 2007 e' del D.I. 7 febbraio 2013 gli Istituti Tecnici Superiori sono previsti tra gli standard minimi per la costituzione dei poli tecnico professionali. Nell'ambito dei poli tecnico professionali, programmati dalle Regioni con la finalita' di promuovere la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, gli I.T.S. favoriscono l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per diffondere la cultura tecnica e scientifica. 4. Per quanto non integrato/modificato dal presente provvedimento si fa riferimento alla disciplina vigente in materia. Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2016
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4322
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