Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 4 ottobre 2016
Linee guida per unificare le prove di verifica finale dei percorsi degli Istituti tecnici superiori con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina a norma dell'articolo 1, comma 48, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Decreto n. 762).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'Addestramento, la Certificazione e la Tenuta della Guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Traning, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;
Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO, tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;
Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il Codice STCW sull'Addestramento, la Certificazione e la Tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS secondo Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
Vista la predetta legge n. 296/2006, art. 1, comma 875, come modificato dall'art. 7, comma 37-ter, della legge del 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore;
Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che ha previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui al citato art. 1, comma 631, della legge 296/2006, che le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore assumano la denominazione di «Istituti Tecnici Superiori» (di seguito I.T.S.);
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2007, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 2007 concernente programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006, con il quale sono state adottate le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S.;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l'art. 52, concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli I.T.S.;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Visto l'Accordo in Conferenza unificata del 5 agosto 2014, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale e' stato realizzato uno strumento di valutazione e monitoraggio dei percorsi formativi realizzati dagli I.T.S. sulla base degli indicatori di cui al decreto interministeriale 7 febbraio 2013 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71 recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto l'art. 1, comma 48, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale dispone l'emanazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Linee guida, da adottarsi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di unificare le prove di verifica finale dei percorsi I.T.S. afferenti all'area tecnologica della mobilita' sostenibile, ambiti «Mobilita' delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale» e «Mobilita' delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di' esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 3, di modifica della legge 7 agosto 1990, n. 240, concernente il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;
Visto l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi I.T.S. e modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S.;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 20 gennaio 2016, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previsto dall'art. 1, comma 46, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Vista l'Intesa in Conferenza unificata del 3 marzo 2016 concernente lo schema di decreto, previsto dall'art. 1, comma 47, della legge 107 del 15 luglio 2015, recante Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani;
Acquisita l'Intesa della Conferenza unificata nella seduta del 12 maggio 2016, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1
Unificazione delle prove di verifica finale per il rilascio del
diploma I.T.S. con le prove d'esame per il conseguimento delle
abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale
di macchina

1. In deroga alla disciplina in materia prevista dall'intesa del 3 marzo 2016 - repertorio atti n. 42/CU, le prove di verifica finale dei percorsi di cui al successivo art. 3, realizzati dagli I.T.S. a decorrere dalla data di esecutivita' del presente provvedimento, riferiti all'area tecnologica «Mobilita' sostenibile», ambito 2.1 dell'allegato A) al D.I. del 7 settembre 2011, «Tecnico superiore per la mobilita' delle persone e delle merci», sono unificate alle prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali, per gli iscritti alla gente di mare, di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina.
2. Le prove sono finalizzate alla verifica dell'acquisizione, da parte degli allievi I.T.S., delle competenze rese obbligatorie dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale per le carriere marittime, come individuato dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 71/2015 ai sensi delle Regole II/ 1 e III/ 1 della Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata.
3. Le prove d'esame unificate di cui al comma 1 si svolgono a cura della medesima commissione d'esame, nominata per il conseguimento delle abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina come integrata ai sensi del successivo art. 2, comma 3, nell'ambito di una delle sessioni dei medesimi esami di abilitazione disciplinate dalla normativa in vigore di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3, l'Istituto tecnico superiore interessato rivolge istanza alla Direzione marittima territorialmente competente, affinche' provveda alla integrazione delle Commissioni d'esame, come previsto al successivo art. 2, comma 3, per il conseguimento, da parte dei propri allievi in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, comma 2, del diploma di tecnico superiore e delle abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina.


 
Art. 2
Commissione d'esame per il conseguimento delle abilitazioni
professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina

1. I programmi d'esame delle prove di verifica finale di cui al comma 1 dell'art. 1, come unificate ai sensi del medesimo articolo, sono integrati, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, con i programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali rispettivamente di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina, come stabiliti dalla normativa vigente, di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi gli allievi dei percorsi formativi degli I.T.S. che li abbiano frequentati per almeno il 90% della loro durata complessiva e che siano in possesso dei requisiti previsti nelle norme emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni per l'Ufficiale di coperta e per l'Ufficiale di macchina:
abbiano conseguito gli attestati di addestramento obbligatori, di cui al decreto legislativo 71/2015;
abbiano completato il periodo di navigazione richiesto dalla normativa vigente ai fini del conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo;
siano stati valutati con esito positivo dai docenti dei percorsi medesimi;
siano in possesso della navigazione richiesta, certificata dal Comandante della nave nel libretto di addestramento per allievi ufficiali approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale di bordo a conclusione delle attivita' formative.
3. La Commissione d'esame e' disciplinata dalla normativa vigente in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Nelle sessioni di esame unificate la Commissione di esame viene integrata da un esperto del mondo del lavoro designato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S., che abbia svolto funzioni di docenza e/o tutoraggio nel percorso dell'I.T.S., con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e dell'ambito al quale si riferisce il percorso stesso, impegnato nella realizzazione delle attivita' di tirocinio ed un esperto della formazione professionale designato dalla Regione.
4. Al termine delle prove d'esame, e previo superamento delle stesse, viene rilasciato il diploma di tecnico superiore e l'attestato di superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale di Ufficiale di coperta o Ufficiale di macchina, ai fini del rilascio da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti del certificato di competenza.
5. La struttura delle prove di verifica finale di cui al comma 1 sara' definita, entro trenta giorni dal presente decreto, con provvedimento congiunto del Ministero dell'istruzione universita' e ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, al fine di uniformare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le modalita' di espletamento delle stesse su tutto il territorio nazionale.
6. Si osservano le disposizioni vigenti in materia di esami circa l'obbligo di versamento delle tasse per sostenere l'esame e per il ritiro del diploma I.T.S. e del certificato di competenza.


 
Art. 3
Percorsi formativi

1. Per consentire l'espletamento delle prove d'esame unificate di cui sopra, i percorsi formativi devono garantire l'acquisizione da parte degli allievi I.T.S. delle competenze previste dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale per le carriere marittime nel ruolo di Ufficiale, di cui alle Regole II/1 e III/1 della Convenzione STCW e della Direttiva europea 2008/106/CE recepita con decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. A tal fine, la struttura ed il contenuto dei percorsi devono rispondere al principio della «formazione combinata», integrando formazione e addestramento a bordo.
2. Il programma di formazione riconosciuto in ambito marittimo deve comprendere il periodo di navigazione previsto dalla vigente normativa nazionale emanata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, da svolgere nel corso dei quattro/sei semestri di durata del percorso I.T.S. Il suddetto periodo di navigazione costituisce parte integrante del progetto formativo-addestrativo-teorico.
La formazione d'aula e l'addestramento a bordo sono progettati e pianificati in collaborazione con le societa' di navigazione, nel rispetto degli accordi di settore intervenuti tra le parti sociali.
3. I percorsi formativi di cui al comma 1, finalizzati al rilascio del diploma di tecnico superiore e degli attestati di superamento degli esami per il conseguimento delle abilitazione professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina, devono essere gestiti in regime di Qualita' (ISO 9001) e certificati da enti terzi, all'uopo qualificati e riconosciuti a livello internazionale come disposto dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71.
4. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.


 
Art. 4
Disposizioni finali

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia, non modificate dal presente decreto.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2016

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4323


 
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