Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257
Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014, ed in particolare l'allegato B, punto 48);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante il riordino della legislazione in materia portuale;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, recante il riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante le deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e successive modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e successive modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, gli articoli 17-quinquies e 17-septies, recante le misure urgenti per la crescita del Paese;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, recante gli interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, recante le disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 158, comma 1;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relativo al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria e per un aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante l'attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, relativo al regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2006, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, relativo al recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 10 novembre 2016;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e campo di applicazione
(Attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2014/94/UE)

1. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, il presente decreto stabilisce requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi mediante il Quadro Strategico Nazionale di cui all'articolo 3, nonche' le specifiche tecniche comuni per i punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.


N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2011/94/UE della Commissione recante
modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la patente di guida e'
pubblicata nella G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L 314.
- Il testo dell'allegato B della legge 9 luglio 2015,
n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - legge di delegazione europea 2014), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi'
recita:
"Allegato B
(art. 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e
che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento
1º luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1ºgiugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1º gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti
in materia di finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1992, n. 304.
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28, S.O.
- La legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n.
215.
- La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2015, n. 187.
- Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 2007, n. 229.
- La legge 29 novembre 2007, n. 222 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2007, n.
279, S.O.
- Il testo degli articoli 17-quinquies e 17-septies del
decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per
la crescita del Paese) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 giugno 2012, n. 147, S.O., cosi' recita:
"Art. 17-quinquies. Semplificazione dell'attivita'
edilizia e diritto ai punti di ricarica
1. Al comma 2 dell'art. 4 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, sono premessi i seguenti:
«1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il
regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza
dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del
titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da
quello residenziale con superficie utile superiore a 500
metri quadrati e per i relativi interventi di
ristrutturazione edilizia, l'installazione di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli
idonee a permettere la connessione di una vettura da
ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in
conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate
nel regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto
ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento
stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle
amministrazioni pubbliche».
2. Fatto salvo il regime di cui all'art. 1102 del
codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle
infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici
in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio,
in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall'art. 1136, secondo comma, del codice civile.
3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o
non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino
interessato puo' installare, a proprie spese, i dispositivi
di cui al citato comma 2, secondo le modalita' ivi
previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120,
secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile."
"Art. 17-septies. Piano nazionale infrastrutturale per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
1. Al fine di garantire in tutto il territorio
nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilita' del
servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
e' approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di
seguito denominato "Piano nazionale".
2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro il 30 giugno
di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma
1.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di
reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica nonche' interventi di
recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo
delle medesime reti.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per
garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio
nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono
conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse
realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti
profili della congestione di traffico veicolare privato,
della criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello
sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di
quella autostradale. In particolare, il Piano nazionale
prevede:
a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei
veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile
nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme
agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al
fine di garantirne l'interoperabilita' in ambito
internazionale;
b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio
di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle
peculiarita' e sulle potenzialita' delle infrastrutture
relative ai contatori elettronici, con particolare
attenzione:
1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente
che la effettua, identificandolo univocamente;
2) alla predisposizione di un sistema di tariffe
differenziate;
3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di
ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con
l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica,
assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile
con le regole del libero mercato che caratterizzano il
settore elettrico;
c) l'introduzione di agevolazioni, anche
amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli
impianti di distribuzione del carburante per
l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione
di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica;
d) la realizzazione di programmi integrati di
promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici
esistenti;
e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi
previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in
funzione delle effettive esigenze, promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le societa' di distribuzione
dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che
sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati.
6. Per la migliore realizzazione dei programmi
integrati di cui al comma 4, lettera d), i comuni e le
province possono associarsi ai sensi del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati
sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla
loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.
7. I comuni possono accordare l'esonero e le
agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche stabiliti dall'art. 1, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore dei proprietari
di immobili che eseguono interventi diretti
all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di
ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad
energia elettrica.
8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una
dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al
cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle
spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli
impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli
enti locali relativi allo sviluppo delle reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito
degli accordi di programma di cui al comma 5.
10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi
prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in
attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al
comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2013, e' destinata alla risoluzione delle piu'
rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di
traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni
interessate si provvede con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".
- La legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
recante misure urgenti per la crescita del Paese) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187,
S.O.
- Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300.
- La legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano
«Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto,
per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2014, n.
43.
- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144.
- La legge 11 agosto 2014, n. 116 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 agosto 2014, n. 192, S.O.
- L'art. 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., cosi' recita:
"Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a
livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o
cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi,
sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati
e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali
stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la
vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in
prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree
di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 m
dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata
trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui
passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro
veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di
veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a
due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla
fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una
distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche'
negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in
servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il
carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei
veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i
marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi
pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non
autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica
indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o
contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla
sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e
dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi
quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa
segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve
adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed
impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle
lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 ad
euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da
euro 85 ad euro 338 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 24 ad euro 98 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 ad
euro 169 per i restanti veicoli.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano
per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la
violazione.".
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 1995, n. 279, S.O.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
(Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53.
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80,
S.O.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
2010, n. 216, S.O.
- Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55
(Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la
direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche
relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche'
l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la
direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche
relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla
navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2011, n. 97.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
S.O.
- Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165.
- Il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105
(Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 luglio 2015, n. 161, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità-Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
agosto 2001, n. 189, S.O
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O..
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011, n.
221.
 
Allegato I

(allegato II della direttiva 2014/94/UE)
previsto dagli articoli 4, 5 e 6

SPECIFICHE TECNICHE
1. Specifiche tecniche per i punti di ricarica
1.1. Punti di ricarica di potenza standard per veicoli a motore
I punti di ricarica di potenza standard a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilita', almeno di prese fisse o connettori per veicoli del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2. Mantenendo la compatibilita' del tipo 2, tali prese fisse possono essere munite di dispositivi quali otturatori meccanici.
1.2. Punti di ricarica di potenza elevata per veicoli a motore
I punti di ricarica di potenza elevata a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilita', almeno di connettori del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2. I punti di ricarica di potenza elevata a corrente continua (DC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilita', almeno di connettori del sistema di ricarica combinato «Combo 2», quali descritti nella norma EN62196-3.
1.3. Punti di ricarica senza fili per veicoli a motore
1.4. Sostituzione di batterie per veicoli a motore
1.5. Punti di ricarica per veicoli a motore della categoria L
1.6. Punti di ricarica per autobus elettrici
1.7. Fornitura di elettricita' lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione marittima
Fornitura di elettricita' lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione marittima, nonche' la progettazione, il montaggio e le prove dei sistemi, sono conformi alle specifiche tecniche della norma IEC/ISO/IEEE 80005-1.
1.8. Fornitura di elettricita' lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione interna. 2. Specifiche tecniche dei punti di rifornimento di idrogeno per
veicoli a motore
2.1. I punti di rifornimento di idrogeno in zone aperte che forniscono idrogeno allo stato gassoso usato come carburante nei veicoli a motore sono conformi alle specifiche tecniche della norma ISO/TS 20100 relativa all'idrogeno allo stato gassoso utilizzato come combustibile, e successive modifiche.
2.2. La purezza dell'idrogeno fornito nei punti di rifornimento e' conforme alle specifiche tecniche della norma ISO 14687-2.
2.3. I punti di rifornimento di idrogeno utilizzano algoritmi per i carburanti e apparecchiature conformi alla norma ISO/TS 20100 relativa all'idrogeno allo stato gassoso utilizzato come combustibile.
2.4. I connettori per veicoli a motore per l'alimentazione con idrogeno allo stato gassoso sono conformi alla norma ISO 17268 relativa ai connettori per il rifornimento dei veicoli a motore alimentati con idrogeno allo stato gassoso.
3. Specifiche tecniche per i punti di rifornimento di gas naturale
3.1. Specifiche tecniche per i punti di rifornimento di GNL per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima
3.2. Specifiche tecniche per i punti di rifornimento di GNL per veicoli a motore
3.3. Specifiche tecniche per i connettori/serbatoi per GNC
I connettori/serbatoi per GNC devono essere conformi al regolamento n. 110 dell'UNECE (che fa riferimento alle parti I e II della norma ISO 14469).
3.4. Specifiche tecniche per i punti di rifornimento di GNC per veicoli a motore adottate con atti delegati.


 
Allegato II

(allegato I della direttiva 2014/94/UE)
previsto dall'art. 20

RELAZIONE

La relazione contiene la descrizione delle misure adottate nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale a sostegno della creazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. La relazione include almeno gli elementi seguenti: 1. Misure giuridiche
Le informazioni sulle misure giuridiche, che possono consistere in misure legislative, regolamentari o amministrative a sostegno della realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, quali licenze edilizie, licenze per la costruzione di parcheggi, certificazione ambientale delle imprese e concessioni per le stazioni di rifornimento. 2. Misure strategiche a supporto dell'attuazione del piano strategico
nazionale
Le informazioni su tali misure includono i seguenti elementi:
- incentivi diretti per l'acquisto di mezzi di trasporto alimentati con combustibili alternativi, o per la costruzione dell'infrastruttura,
- disponibilita' di incentivi fiscali per promuovere i mezzi di trasporto alimentati con combustibili alternativi e l'infrastruttura pertinente,
- uso di appalti pubblici a sostegno dei combustibili alternativi, compresi gli appalti congiunti,
- incentivi non finanziari sul versante della domanda: ad esempio, accesso preferenziale ad aree a circolazione limitata, politica dei parcheggi, corsie dedicate,
- valutazione della necessita' di punti di rifornimento di jet fuel rinnovabile negli aeroporti della rete centrale della TEN-T,
- procedure tecniche e amministrative e normativa in relazione all'autorizzazione della fornitura di combustibili alternativi al fine di agevolarne il processo autorizzativo. 3. Misure a sostegno della realizzazione e della produzione
Stanziamenti nei bilanci pubblici annuali destinati alla realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, ripartiti per combustibile alternativo e per modo di trasporto (strada, ferrovia, vie navigabili e trasporto aereo).
Stanziamenti nei bilanci pubblici annuali destinati al sostegno degli impianti di produzione delle tecnologie per i combustibili alternativi, ripartiti per combustibile alternativo e per modo di trasporto.
Valutazione di eventuali esigenze particolari durante la fase iniziale della realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi. 4. Ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
Stanziamenti nei bilanci pubblici annuali destinati al sostegno di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione sui combustibili alternativi, ripartiti per combustibile e per modo di trasporto. 5. Obiettivi
- stima del numero di veicoli che utilizzano combustibili alternativi previsti entro il 2020, 2025 e 2030,
- livello di conseguimento degli obiettivi nazionali per la diffusione dei combustibili alternativi nei differenti modi di trasporto (strada, ferrovia, vie navigabili e trasporto aereo),
- livello di conseguimento degli obiettivi nazionali, anno per anno, per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nei differenti modi di trasporto,
- informazione sulla metodologia applicata per tener conto dell'efficienza di ricarica dei punti di ricarica di potenza elevata. 6. Sviluppi delle infrastrutture per i combustibili alternativi
Evoluzione della domanda (capacita' effettivamente utilizzata) e dell'offerta (capacita' supplementare dell'infrastruttura).


 
Allegato III

Quadro strategico nazionale
Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato IV

previsto dall'art. 18
Elenco delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni del particolato PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni
dal 2009 al 2014

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 prevede che non deve essere superato con almeno una centralina urbana la soglia limite di polveri sottili per un numero massimo di 35 giorni/anno con concentrazioni superiori a 50 μg/m3.
Il limite delle concentrazioni del particolato PM10 per almeno 2 anni su 6 nel periodo 2009-2014 risulta superato nei seguenti capoluoghi di provincia:
6 anni su 6: Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia, Cremona, Frosinone, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Rimini, Roma, Rovigo, Siracusa, Torino, Treviso, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.
5 anni su 6: Avellino, Bologna, Como, Ferrara, Novara, Prato, Ravenna, Terni, Reggio Emilia, Firenze.
4 anni su 6: Biella, Forli', Sondrio, Varese, Benevento.
3 anni su 6: Caserta, Cuneo, Lecco, Pordenone.
2 anni su 6: Cagliari, Lucca, Salerno, Pescara, Trento, Trieste.


 
Art. 2

Definizioni (Attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) combustibili alternativi: combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti. I combustibili alternativi comprendono anche:
1) elettricita';
2) idrogeno;
3) biocarburanti, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
4) combustibili sintetici e paraffinici;
5) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC, e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di seguito GNL;
6) gas di petrolio liquefatto, di seguito denominato GPL;
b) veicolo elettrico: un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore contenente almeno una macchina elettrica non periferica come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che puo' essere ricaricato esternamente;
c) punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta;
d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;
e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata e' dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;
f) fornitura di elettricita' lungo le coste: la fornitura di alimentazione elettrica alle infrastrutture di ormeggio a servizio delle navi adibite alla navigazione marittima o delle navi adibite alla navigazione interna ormeggiate, effettuata attraverso un'interfaccia standardizzata con la rete elettrica o con generatore elettrico isolato alimentato a gas naturale liquefatto - GNL o idrogeno;
g) punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico: un punto di ricarica o di rifornimento per la fornitura di combustibile alternativo che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso non discriminatorio puo' comprendere condizioni diverse di autenticazione, uso e pagamento. A tal fine, si considera punto di ricarica aperto al pubblico:
1) un punto di ricarica la cui area di stazionamento e' accessibile al pubblico, anche mediante autorizzazione e pagamento di un diritto di accesso;
2) un punto di ricarica collegato a un sistema di autovetture condivise e accessibile a terzi, anche a seguito del pagamento del servizio di ricarica;
h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:
1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entita', installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entita';
3) un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico;
i) punto di rifornimento: un impianto di rifornimento per la fornitura di qualsiasi combustibile alternativo, ad eccezione del gas naturale liquefatto-GNL, mediante un'installazione fissa o mobile;
l) punto di rifornimento per il gas naturale liquefatto-GNL: un impianto di rifornimento per la fornitura di gas naturale liquefatto-GNL, consistente in un impianto fisso o mobile, un impianto offshore o un altro sistema.


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si
applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Si
applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente
da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia
eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e
oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas;
b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria
ambiente sotto forma di calore;
c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto
forma di calore nella crosta terrestre;
d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle
acque superficiali sotto forma di calore;
e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui di origine biologica provenienti
dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e
animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,
comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le
potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonche'
la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti
energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai
trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi
pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca,
ivi compreso il consumo di elettricita' e di calore del
settore elettrico per la produzione di elettricita' e di
calore, incluse le perdite di elettricita' e di calore con
la distribuzione e la trasmissione;
g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la
distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua
calda o liquidi refrigerati, da una o piu' fonti di
produzione verso una pluralita' di edifici o siti tramite
una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di
spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di
acqua calda sanitaria;
h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi
energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricita',
il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla
biomassa;
i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i
trasporti ricavati dalla biomassa;
l) «garanzia di origine»: documento elettronico che
serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una
determinata quota o un determinato quantitativo di energia
sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto
all'art. 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai
provvedimenti attuativi di cui all'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»:
edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore
a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e
ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il
quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque
denominato, sia stata presentata successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti
rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo
corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla
immissione nella rete del gas naturale;
p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo
applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri,
inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti
rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui
possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi
in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume
acquistato di dette energie. Comprende, non in via
esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o
gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di
sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili,
compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di
sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di
riacquisto e le sovvenzioni;
q) «centrali ibride»: centrali che producono energia
elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione,
vale a dire gli impianti che producono energia elettrica
mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti
rinnovabili.".

 
Art. 3

Disciplina del Quadro Strategico Nazionale (Attuazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva
2014/94/UE)

1. Il Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III, per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura prevede i seguenti elementi:
a) una valutazione dello stato attuale e degli sviluppi futuri del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti, anche alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato, e dello sviluppo dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, considerando eventualmente la continuita' transfrontaliera;
b) gli obiettivi nazionali per la realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 4 per la fornitura di elettricita' per il trasporto, dei requisiti di cui all'articolo 5 per la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale, dei requisiti di cui all'articolo 6 per la fornitura di gas naturale per il trasporto e dei requisiti di cui all'articolo 7 per la fornitura di gas di petrolio liquefatto per il trasporto. Questi obiettivi nazionali possono essere riveduti sulla base di una valutazione della domanda nazionale, regionale o a livello di Unione europea, pur garantendo il rispetto dei requisiti minimi dell'infrastruttura sopra indicati, con le procedure di cui al successivo comma 3;
c) la valutazione della necessita' di installare punti di rifornimento per il gas naturale liquefatto-GNL nei porti all'esterno della rete centrale della TEN-T;
d) la valutazione della necessita' di installare sistemi di fornitura di elettricita' negli aeroporti per l'utilizzo da parte degli aerei in stazionamento.
2. Con il presente decreto e' adottato il Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III, articolato nelle seguenti sezioni:
a) fornitura di elettricita' per il trasporto;
b) fornitura di idrogeno per il trasporto stradale;
c) fornitura di gas naturale per il trasporto e per altri usi;
d) fornitura di gas di petrolio liquefatto - GPL per il trasporto.
3. La sezione di cui al comma 2, lettera a) del Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III, si compone di due sottosezioni. La prima sottosezione e' costituita dal Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica - PNire, previsto dall'articolo 17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La seconda sottosezione e' costituita dalla valutazione della necessita' di fornitura di elettricita' alle infrastrutture di ormeggio nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna e valutazione della necessita' di installare sistemi di fornitura di elettricita' negli aeroporti per l'utilizzo da parte degli aerei in stazionamento.
4. La sezione di cui al comma 2, lettera c) del Quadro Strategico Nazionale, di cui allegato III, si compone di due sottosezioni. La prima sottosezione riguarda lo sviluppo del GNL per la navigazione marittima e interna, nonche' per il trasporto stradale e per altri usi. La seconda sottosezione riguarda lo sviluppo del GNC per il trasporto stradale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' aggiornato il Quadro Strategico Nazionale di cui all'allegato III, ovvero sue singole sezioni e sottosezioni, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, con cadenza triennale. Lo stesso e' aggiornato con la medesima procedura anche in caso di significativi sviluppi tecnologici, di mutate condizioni di mercato anche con riferimento al contesto internazionale, o di sopravvenute esigenze di ordine economico, sociale e ambientale, tenendo anche conto delle singole componenti di fornitura. L'aggiornamento del Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III, tiene conto anche degli sviluppi tecnologici relativi alla fornitura di idrogeno per il trasporto.
6. E' fatta salva la procedura prevista dall'articolo 17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 per l'approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica - PNire - di cui alla sezione a), prima sottosezione, del Quadro Strategico Nazionale. Restano fermi gli obiettivi e le priorita' di cui al capo IV-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'articolo 17-bis, commi 3 e 4.
7. A sostegno della realizzazione degli obiettivi del Quadro Strategico Nazionale nelle sue varie articolazioni, sono adottate le seguenti misure:
a) per la semplificazione delle procedure amministrative, come previste nel Titolo IV;
b) per promuovere la diffusione dei combustibili alternativi, come previste nel Titolo V;
c) che possono promuovere la realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi nei servizi di trasporto pubblico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata, sono adottate le linee guida per la redazione dei piani urbani per la mobilita' sostenibile - PUMS - tenendo conto dei principi previsti nel presente decreto.
8. Il Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III, rispetta la vigente normativa dell'Unione europea in materia di protezione dell'ambiente e del clima. Le misure di sostegno all'infrastruttura per i combustibili alternativi, di cui al Titolo V, sono applicate nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Il Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III, tiene conto delle necessita' dei differenti modi di trasporto esistenti, inclusi quelli per i quali sono disponibili alternative limitate ai combustibili fossili e, ove opportuno, degli interessi delle autorita' regionali e locali, nonche' di quelli delle parti interessate.
10. Per quanto riguarda il piano di sviluppo e le normative di sostegno per l'impiego dei biocarburanti, si fa riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e alle disposizioni dell'articolo 30-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per l'aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, compresi quelli avanzati, nonche' ai provvedimenti attuativi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.


Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 17-septies del decreto - legge
22 giugno 2012, n. 83 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 7 agosto
2012, n. 134 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
cosi' recita:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il capo IV bis del decreto - legge 22 giugno 2012, n.
83, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricato:
"Capo IV-bis. Disposizioni per favorire lo sviluppo
della mobilita' mediante veicoli a basse emissioni
complessive".
- Il testo dell'art. 17-bis del decreto - legge 22
giugno 2012, n. 83, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 17-bis. Finalita' e definizioni
1. Il presente capo e' finalizzato allo sviluppo della
mobilita' sostenibile, attraverso misure volte a favorire
la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la
sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e
private di veicoli a basse emissioni complessive, con
particolare riguardo al contesto urbano, nonche' l'acquisto
di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
2. Ai fini del presente capo si intende:
a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica, i prodotti, le
reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati ad
energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante
qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle
batterie o tecnologie equivalenti;
b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli
a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano,
a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di
anidride carbonica (CO 2 ) allo scarico non superiori a 120
g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
c) per veicoli, di cui all'art. 47, comma 1, lettere
e), f), g) ed n) del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L
comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e,
L7e di cui al comma 2 del medesimo art. 47, nonche' quelli
di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g)
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285
del 1992;
d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati
di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo
elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di
tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
e) per veicoli a trazione ibrida:
1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione
elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo
di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di
energia elettrica, che integra una fonte di energia
elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione
elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo
di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente
alla trazione, con possibilita' di garantire il normale
esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento
autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti
(funzionamento ibrido bimodale);
3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione
elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo
di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla
trazione sia alla produzione di energia elettrica, con
possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo
sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due
motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento
autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale).
3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in
materia di emissioni delle autovetture fissati dal
regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contribuire alla
strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul
piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186
della Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione
delle reti infrastrutturali di cui al comma 1 nel
territorio nazionale costituisce obiettivo prioritario e
urgente dei seguenti interventi:
a) interventi statali e regionali a tutela della salute
e dell'ambiente;
b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive
nell'atmosfera, per la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento energetico e per il contrasto del
riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili
fossili;
c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale
urbano ed extraurbano;
d) interventi per la promozione della ricerca e dello
sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;
e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale
e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli
edifici pubblici e privati.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono
l'obiettivo di cui al comma 3, secondo le rispettive
competenze costituzionali, anche mediante interventi di
incentivazione, di semplificazione delle procedure, di
tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche
tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.".
- Il testo dell'art. 1 del decreto - legge 23 dicembre
2013, n. 145, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 1. Disposizioni per la riduzione dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi
strategici dell'energia geotermica, in materia di
certificazione energetica degli edifici e di condominio, e
per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto i criteri per la determinazione dei
prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti
finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto
delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario
dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi
garantiti, definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas ai fini dell'applicazione dell'art. 13, commi 3 e
4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
dell'art. 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario
nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti
che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe
elettriche sull'energia prodotta, ad eccezione dell'energia
elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza
nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di
potenza elettrica fino a 500 kW.
3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e
sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie
rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel
medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori
di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di
impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di
certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe
premio possono, per i medesimi impianti, in misura
alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante
spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso,
per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del
periodo di diritto al regime incentivante, interventi di
qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno
diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti,
incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei
prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
b) optare per una rimodulazione dell'incentivo
spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile
dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno
del mese successivo al termine di cui al comma 5, il
produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale
specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, da applicarsi per un periodo
rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data
incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di
riduzione e' applicata:
1) per gli impianti a certificati verdi, al
coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al
valore della tariffa spettante al netto del prezzo di
cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'art. 13,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
registrato nell'anno precedente;
3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima
tariffa premio.
4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene
differenziata in ragione del residuo periodo di
incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e
dell'istituto incentivante, ed e' determinata tenendo conto
dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli
incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per
gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo
successivo a quello di diritto al regime incentivante,
incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro
dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. Il
decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il
periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si
applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a).
Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale
periodo residuo non puo' comunque scadere prima del 31
dicembre 2014 e puo' essere differenziato per ciascuna
fonte, per tenere conto della diversa complessita' degli
interventi medesimi.
5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere
esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera b),
mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse)
resa con modalita' definite dallo stesso Gse entro 15
giorni dalla medesima data.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si
applicano:
a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento
del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29
aprile 1992;
b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per
gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui
all'art. 30 dello stesso decreto.
6-bis. Al fine di promuovere la competitivita' delle
imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli
oneri generali di sistema applicati al consumo di gas e i
criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei
clienti finali sono rideterminati dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. La suddetta rideterminazione deve
avvenire in modo da tenere conto della definizione di
imprese a forte consumo di energia, nel rispetto dei
decreti e dei vincoli di cui all'art. 39, commi 1 e 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo
gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo
economico.
6-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, al fine di rendere
piu' facilmente confrontabili le offerte contrattuali
rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia
elettrica, identifica le componenti di base di costo da
esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e
determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in
caso di inottemperanza.
6-quater. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei
contatori elettronici e provvede affinche' i dati di
lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai
clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalita'
tali da consentire la facile lettura da parte del cliente
dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e
tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e
quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di
consumo ogni volta che siano installati sistemi di
telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo
per il conguaglio nei casi di lettura stimata.
6-quinquies. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione
dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di
terzieta', di imparzialita', di integrita' e di
indipendenza rispetto al produttore, distributore,
venditore e gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli
metrologici sui dispositivi di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi
dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo
la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli
successivi, relativamente agli strumenti di misura gia'
messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie
di cui all'art. 22 del medesimo decreto legislativo.
6-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sono individuate le disposizioni per un processo di
progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non
interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli
obiettivi temporali e le modalita' di sostegno degli
investimenti, anche attraverso la componente tariffaria
UC4.
7. All'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
"3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli
atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei
nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore
dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici;
copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere
altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di
locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa
dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono
soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i
contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se
la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e'
ridotta alla meta'. Il pagamento della sanzione
amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di
presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di
prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono
svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della
registrazione di uno dei contratti previsti dal presente
comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore
corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, le parole: "la persona giuridica" sono
sostituite dalle seguenti: "l'impresa".
7-ter. All'art. 1, comma 139, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, la lettera a) e' abrogata.
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo
avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al
comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005
si applica altresi' ai richiedenti, in luogo di quella
della nullita' del contratto anteriormente prevista, per le
violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso art. 6
commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto, purche' la nullita' del contratto non sia gia'
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
8-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di
prestazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, si tiene conto del raffrescamento derivante
dalle schermature solari mobili, a condizione che la
prestazione energetica delle predette schermature sia di
classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006,
o superiore.
8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 3, lettera a), le parole da:
"LM-4" a: "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da
LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le
parole da: "4/S" a: "77/S" sono sostituite dalle seguenti:
"4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S";
b) all'art. 2, comma 3, lettera c), dopo la parola:
"termotecnica," sono inserite le seguenti: "aeronautica,
energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica,
metalmeccanica,";
c) all'art. 2, comma 4, lettera b), le parole da:
"LM-17" a: "LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17,
LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le
parole da: "20/S" a: "86/S" sono sostituite dalle seguenti:
"20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S";
d) all'art. 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e
operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di
diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e
dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma
1 si intende superato dalle finalita' istituzionali di
perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di
tali enti e organismi";
e) all'art. 4, comma 2, dopo la lettera a) e' inserita
la seguente:
a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i
soggetti che dimostrino di essere in possesso di un
attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale,
di specifico corso di formazione per la certificazione
energetica degli edifici, attivato precedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto e comunque
conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1";
f) all'art. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
2-bis. Le disposizioni del presente decreto si
applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione
di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
2010";
g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite
dalle seguenti: "80 ore".
8-quater. All'art. 6, comma 8, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la
parola: "locazione," sono inserite le seguenti: "ad
eccezione delle locazioni degli edifici residenziali
utilizzati meno di quattro mesi all'anno,".
9. La riforma della disciplina del condominio negli
edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e'
cosi' integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia,
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari
per esercitare l'attivita' di formazione degli
amministratori di condominio nonche' i criteri, i contenuti
e le modalita' di svolgimento dei corsi della formazione
iniziale e periodica prevista dall'art. 71-bis, primo
comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del
Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre
2012, n. 220;
[b) all'art. 1120, secondo comma, n. 2, del Codice
civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012,
n. 220, le parole: ", per il contenimento del consumo
energetico degli edifici" sono soppresse;]
c) all'art. 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,
dopo le parole: "nonche' ogni dato relativo alle condizioni
di sicurezza" sono inserite le seguenti: «delle parti
comuni dell'edificio";
d) all'art. 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; se i lavori
devono essere eseguiti in base a un contratto che ne
prevede il pagamento graduale in funzione del loro
progressivo stato di avanzamento, il fondo puo' essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti";
e) all'art. 70 delle disposizioni per l'attuazione del
Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre
2012, n. 220, dopo le parole: "spese ordinarie" sono
aggiunte le seguenti: "L'irrogazione della sanzione e'
deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al
secondo comma dell'art. 1136 del Codice".
10. All'art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio
2010, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo la parola: "emissioni" sono
inserite le seguenti: "di processo";
b) al comma 3-bis.1, dopo le parole: "immessa nel
sistema elettrico" sono aggiunte le seguenti: ", che non
puo' in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici
annui";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'art.
1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239,
e all'art. 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della
determinazione degli indirizzi della politica energetica
nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse
geotermiche".
11. L'art. 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, e' abrogato
e cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo
1994, n. 56, relativamente alla concessione integrata per
la gestione della miniera di carbone del Sulcis e
produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi
caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di
incentivazione.
12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30
giugno 2016, ha la facolta' di bandire una gara per
realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di
apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio
dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul
territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimita' del
giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita' delle
aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della
gara e' assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei
servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e
immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno
di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un
incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di
energia elettrica con funzionamento a piena capacita' di
cattura della CO2 e del funzionamento del relativo
stoccaggio nonche' rivalutato sulla base dell'inflazione
calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100
GWh/anno. Tale incentivo e' concesso esclusivamente per la
quantita' di energia prodotta con la cattura e lo
stoccaggio dell'anidride carbonica. Il rapporto tra
l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale
di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve
superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie
sugli aiuti di Stato e nessun incentivo puo' essere
concesso prima della approvazione da parte della
Commissione europea. In caso di funzionamento della
centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio
della CO2, le emissioni di gas serra attribuite
all'impianto sono incrementate del 30%(percento).
13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12
sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si
provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe
elettriche, con modalita' di esazione della relativa
componente tariffaria basate su parametri tecnici
rappresentanti i punti di connessione alle reti di
distribuzione, definite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e
i criteri per la valutazione delle offerte della gara di
cui al comma 12 nonche' le modalita' dell'audit esterno cui
il vincitore della gara e' tenuto sottoporsi per evitare
sovra compensazioni. L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas stabilisce le modalita' con cui le risorse di cui al
comma 13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore
elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal
pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal
Gestore dei servizi energetici S.p.a.
15. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 33 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: "2014"
e' sostituita dalla seguente: "2015". Al terzo periodo del
comma 2 dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, la parola: "2014" e' sostituita dalla seguente:
"2020" e le parole: "e puo' essere rideterminato
l'obiettivo di cui al periodo precedente" sono soppresse. A
decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2015 la quota minima di cui
all'art. 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, e'
determinata in una quota percentuale di tutto il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello
stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore
energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui
all'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni,
i criteri e le modalita' di attuazione dell'obbligo, ai
sensi del comma 3 dell'art. 2-quater del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni.
All'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31
dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
marzo 2014". Al comma 5-ter dell'art. 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti
modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole: ",
condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del
biodiesel (nella misura massima del 5%(percento) in peso
della relativa produzione di biodiesel)" sono soppresse; al
terzo punto dell'elenco, le parole: "durante il processo di
produzione del biodiesel (nella misura massima del
5%(percento) in peso della relativa produzione di
biodiesel)" sono soppresse; al quarto punto dell'elenco, le
parole: "(nella misura massima del 5%(percento) in peso
della relativa produzione di acidi grassi distillati)" e le
parole: "(nella misura massima del 5%(percento) in peso
della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta
nelle aziende oleochimiche" sono soppresse; al settimo
punto dell'elenco, dopo le parole: "grassi animali di
categoria 1" sono inserite le seguenti: "e di categoria 2".
Al comma 5-quater dell'art. 33 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole:
"e stabilite variazioni della misura massima percentuale
prevista dal comma 5-quinquies" sono soppresse. Il comma
5-quinquies dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e' abrogato. All'art. 33, comma 5, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive
modificazioni, le parole: "entrambi prodotti e trasformati
in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non
presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di
fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a
fini energetici," sono soppresse. I commi 4, 5 e 6
dell'art. 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, sono abrogati.
16. All'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 24 del Regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' per gli aspetti non disciplinati dalle medesime
convenzioni o contratti, in base alle linee guida su
criteri e modalita' operative per la valutazione del valore
di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di
cui al presente comma sono detratti i contributi privati
relativi ai cespiti di localita', valutati secondo la
metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora
il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del
valore delle immobilizzazioni nette di localita' calcolate
nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi
pubblici in conto capitale e dei contributi privati
relativi ai cespiti di localita', l'ente locale concedente
trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore
di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico per la verifica prima della
pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante
tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini
della determinazione del valore di rimborso da inserire nel
bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3
dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date
limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo
raggruppamento dello stesso allegato 1, nonche' i
rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi".
16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i
soggetti investitori indicati all'art. 5, comma 1, lettera
b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la
loro volonta' di mantenere la partecipazione nello sviluppo
delle nuove capacita' di stoccaggio, ancora da realizzare
da parte dei soggetti di cui all'art. 5 dello stesso
decreto. La procedura di cui al medesimo art. 5, comma 1,
lettera b), numero 2), e' indetta entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e il prezzo a base d'asta e'
determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione
delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo
stesso art. 5, comma 1, e' tenuto a realizzare unicamente
la capacita' di stoccaggio derivante dai quantitativi
confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo
restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per
il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di
mercato all'ingrosso di cui all'art. 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 130 del 2010 e' effettuata qualora
il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del
Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 14 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, puo' essere indicata la parte di
spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per
periodi superiori a un anno. All'art. 34, comma 19, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo
le parole: "dalla legge 29 novembre 2007, n. 222," sono
inserite le seguenti: "di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164,".
16-ter. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, e' sostituito dal seguente:
"2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella
rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato
all'ingrosso, calcolata ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il
valore del 10 per cento, e' soggetto, a decorrere dal
1°(gradi) gennaio 2014 e per un periodo di tre anni,
all'obbligo di offerta di vendita, nel mercato a termine
del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati
energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al
5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto
nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto
connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
(GNL), con contestuale offerta di acquisto sul medesimo
mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il
prezzo di vendita e il prezzo di acquisto offerti non
superiore a un valore definito con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale
definisce altresi' le modalita' per l'adempimento del
suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici
trasmette i relativi dati all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato".
16-quater. Al fine di dare impulso all'indizione delle
gare d'ambito per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla
stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo
una tantum per la copertura degli oneri di gara, come
riconosciuto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012
e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o piu'
gestori, l'anticipazione e' proporzionale ai punti di
riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di
riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la
formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del
Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione
dell'importo e' effettuata a titolo di anticipo alla
stazione appaltante di cui all'art. 2 del citato
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico n. 226 del 2011 ed e' rimborsata, comprensiva di
interessi, dal concessionario subentrante all'atto
dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalita'
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.".
- Per i riferimenti normativi della legge 21 febbraio
2014, n. 9 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 30-sexies del decreto - legge 24
giugno 2014, n. 91, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 30-sexies (Disposizioni in materia di
biocarburanti)
1. Con il decreto di cui all'art. 1, comma 15, quarto
periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, da emanare entro il 15 settembre 2014, e'
altresi' stabilita la quota minima di cui al comma 139
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresa
la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse
tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, per
gli anni successivi al 2015. Con le stesse modalita' si
provvede a effettuare i successivi aggiornamenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui
all'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014,
sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie,
proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento
degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1
del presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 33 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive
modificazioni, e' soppresso.".
- Per i riferimenti normativi della legge 11 agosto
2014, n. 116 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 21. Incentivazione del biometano immesso nella
rete del gas naturale
1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale
alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'art. 20
e' incentivato, su richiesta del produttore, secondo una
delle seguenti modalita':
a) mediante il rilascio degli incentivi per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel
caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto
delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas
naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
b) mediante il rilascio di certificati di immissione in
consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui
all'art. 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il
biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole
per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;
c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di
durata e valore definiti con il decreto di cui al comma 2,
qualora sia immesso nella rete del gas naturale.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione
dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano
copertura a valere sul gettito delle componenti delle
tariffe del gas naturale.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono stabilite le direttive per l'attuazione
di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto
all'art. 33, comma 5.".

 
Art. 4
Disposizioni specifiche per la fornitura di elettricita' per il
trasporto. Sezione a) del Quadro Strategico Nazionale (Attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
e 12 della direttiva 2014/94/UE)

1. Entro il 31 dicembre 2020, e' realizzato un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l'interoperabilita' tra punti gia' presenti e da installare, e, a seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle altre reti e secondo i seguenti ambiti individuati progressivamente:
a) citta' metropolitane - poli e cintura - e altre aree urbane che hanno registrato nell'ultimo triennio lo sforamento dei limiti delle concentrazioni inquinanti, come previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
b) aree urbane non rientranti nella lettera a);
c) strade extraurbane, statali e autostrade.
2. In conformita' al comma 1, sono designati gli agglomerati urbani e suburbani, delle altre zone densamente popolate e delle reti, che, a seconda delle esigenze del mercato, sono dotati di punti di ricarica accessibili al pubblico.
3. Il numero dei punti di ricarica e' fissato tenendo conto anche del numero stimato di veicoli elettrici che sono immatricolati entro la fine del 2020, che sono indicati successivamente nella sezione a) del Quadro Strategico Nazionale, delle migliori prassi e raccomandazioni a livello europeo, nonche' delle esigenze particolari connesse all'installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nelle stazioni di trasporto pubblico.
4. La sezione a) del Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III, puo' essere integrata con misure volte a incoraggiare e agevolare la realizzazione di punti di ricarica non accessibili al pubblico.
5. I punti di ricarica di potenza standard per i veicoli elettrici, escluse le unita' senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, punto 1.1, e ai requisiti specifici di sicurezza in vigore a livello nazionale. I punti di ricarica di potenza elevata per i veicoli elettrici, escluse le unita' senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, punto 1.2.
6. Fermo quanto disposto al comma 5 e fatto salvo l'obbligo di rispondere ai requisiti di sicurezza, per i punti di ricarica non accessibili al pubblico e' facolta' di adottare standard diversi, ove siano di potenza superiore a quella standard.
7. Una valutazione della necessita' di fornitura di elettricita' alle infrastrutture di ormeggio nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna e' inserita nella sezione a) del Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III. Tale fornitura di elettricita' lungo le coste e' installata, entro il 31 dicembre 2025, come priorita' nei porti della rete centrale della TEN-T, e negli altri porti, tranne i casi in cui non vi e' alcuna domanda e i costi sono sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi i benefici ambientali. Le installazioni per la fornitura di elettricita' per il trasporto marittimo ubicate lungo le coste, introdotte o rinnovate a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, punto 1.7.
8. La ricarica dei veicoli elettrici nei punti di ricarica accessibili al pubblico, ove tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole, si avvale di sistemi di misurazione intelligenti, quali definiti all'articolo 2, comma 2, lettera pp) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, comma 3 del medesimo decreto legislativo, nonche' sono in grado di fornire informazioni dettagliate necessarie anche in tempo reale per contribuire alla stabilita' della rete elettrica, ricaricando le batterie in periodi di domanda generale di elettricita' ridotta, e consentire una gestione sicura e flessibile dei dati. I misuratori intelligenti sono posizionati in ogni stazione di ricarica per ciascun operatore nel punto di connessione con la rete di distribuzione. Per i singoli punti di ricarica, e' sufficiente che ciascuno di essi sia dotato di un contabilizzatore azzerabile con il quale l'operatore possa rendere visibili agli utilizzatori di veicoli elettrici le informazioni relative ad ogni singolo servizio di ricarica erogato.
9. Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o di aziende per i propri dipendenti. Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico possono acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono autorizzati a fornire ai clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori di servizi.
10. Tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico prevedono anche modalita' di ricarica specifiche per gli utilizzatori di veicoli elettrici, senza la necessita' di dover concludere contratti con i fornitori di energia elettrica o gli operatori interessati. Per i punti di ricarica accessibili al pubblico sono abilitate modalita' di pagamento, che permettono a tutti gli utilizzatori di veicoli elettrici di usufruire del servizio di ricarica.
11. I prezzi praticati dagli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i criteri per la comparabilita' dei prezzi.
12. Gli operatori dei sistemi di distribuzione cooperano su base non discriminatoria con qualsiasi persona che apre o gestisce punti di ricarica accessibili al pubblico.
13. La fornitura di energia elettrica a un punto di ricarica deve poter essere oggetto di un contratto con fornitori diversi rispetto all'entita' fornitrice dell'abitazione o della sede in cui sono ubicati i detti punti di ricarica.


Note all'art. 4:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 2 e 9 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
"Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le
abrogazioni previste all'art. 18, comma 1, lettera a), si
applicano le definizioni di cui:
a) all'art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115 e successive modificazioni;
b) all'art. 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007,
n. 20 e successive modificazioni;
c) all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;
d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Accredia: organismo nazionale italiano di
accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su
richiesta, accorpa una pluralita' di unita' di consumo,
ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, per
venderli o metterli all'asta in mercati organizzati
dell'energia;
b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un
ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al
50%(percento) dei costi di investimento di una nuova
analoga unita';
b-bis) audit energetico o diagnosi energetica:
procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata
conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio
o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto
industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati,
a individuare e quantificare le opportunita' di risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in
merito ai risultati;
c) auditor energetico: persona fisica o giuridica che
esegue diagnosi energetiche;
d) CEI: comitato elettrotecnico italiano;
d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia,
anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;
e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la
superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del
terreno di un determinato territorio;
f) condominio: edificio con almeno due unita'
immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che
sono anche comproprietari delle parti comuni;
g) consumo di energia finale: tutta l'energia fornita
per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e
l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore
della trasformazione dell'energia e alle industrie
energetiche stesse;
h) consumo di energia primaria: il consumo interno
lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;
i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura
dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura puo'
essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di
energia della singola unita' immobiliare, o condominiale,
nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di
quella elettrica, consumata da una pluralita' di unita'
immobiliari, come nel caso di un condominio o di un
edificio polifunzionale;
l);
m) conto termico: sistema di incentivazione della
produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio 2013;
n) contratto di rendimento energetico o di prestazione
energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario
o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore
di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica,
verificata e monitorata durante l'intera durata del
contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o
servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di
miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente o di altri criteri di prestazione
energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali
minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del
Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP;
p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi
diversi e occupato da almeno due soggetti che devono
ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;
q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
r) energia termica: calore per riscaldamento e/o
raffreddamento, sia per uso industriale che civile;
s) energia: tutte le forme di prodotti energetici,
combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia
elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti
all'art. 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008
del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008;
t) esercente l'attivita' di misura del gas naturale:
soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui all'art. 4,
comma 17 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11 del 2007, e
successive modificazioni;
u) esercente l'attivita' di misura dell'energia
elettrica: soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui
all'art. 4, comma 6 della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11 del
2007, e successive modificazioni;
v) grande impresa: impresa che occupa piu' di 250
persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro
o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di
euro;
z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
aa) immobili della pubblica amministrazione centrale:
edifici o parti di edifici di proprieta' della pubblica
amministrazione centrale, e da essa occupati;
bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico o
virtuale che permette la comunicazione fra due o piu'
entita' di tipo diverso;
cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o
PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Per le imprese per le quali non e' stato approvato il primo
bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
della contabilita' ordinaria o dalla redazione del
bilancio, o per le quali non e' stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente
il numero degli occupati ed il totale dell'attivo
patrimoniale risultanti alla stessa data;
dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'art. 17
che individua gli orientamenti nazionali per il
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento
dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;
ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN
GPP): Piano predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1126,
della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3 maggio 2013;
ff) pubblica amministrazione centrale: autorita'
governative centrali di cui all'allegato IV del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o
teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto
dell'energia termica da una o piu' fonti di produzione
verso una pluralita' di edifici o siti di utilizzazione,
realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a
consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti
dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per
l'approvvigionamento di energia termica per il
riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di
lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda sanitaria;
hh) ripartizione regionale della quota minima di
energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden
Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per
raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui
al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
n. 78 del 2 aprile 2012;
ii) riscaldamento e raffreddamento efficienti:
un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto
a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni
abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia
primaria necessaria per rifornire un'unita' di energia il
50 per cento di calore di scarto; erogata nell'ambito di
una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente
in termini di costi, come valutato nell'analisi
costi-benefici di cui al presente decreto, tenendo conto
dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
trasporto e la distribuzione;
ll) riscaldamento e raffreddamento individuali
efficienti: un'opzione di fornitura individuale di
riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce
in modo misurabile l'apporto di energia primaria non
rinnovabile necessaria per rifornire un'unita' di energia
erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di
sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria
non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto
dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
trasporto e la distribuzione;
mm) servizio energetico: la prestazione materiale,
l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di
energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata
sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha
dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza
energetica e a risparmi energetici primari verificabili e
misurabili o stimabili;
nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che
consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera
fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da
un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o
teleraffreddamento, ai fini della proporzionale
suddivisione delle relative spese;
oo) sistema di gestione dell'energia: insieme di
elementi che interagiscono o sono intercorrelati
all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di
efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;
pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema
elettronico in grado di misurare il consumo di energia
fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo
convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando
una forma di comunicazione elettronica;
qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che
consente all'utente di regolare la temperatura desiderata,
entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni
unita' immobiliare, zona o ambiente;
qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con
l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle del
contatore di fornitura di una pluralita' di unita'
immobiliari per la misura dei consumi individuali o di
edifici, a loro volta formati da una pluralita' di unita'
immobiliari, ed e' atto a misurare l'energia consumata
dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio;
rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di
analisi e strategia energetica approvato con decreto 8
marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 27
marzo 2013;
ss) superficie coperta utile totale: la superficie
coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui
l'energia e' utilizzata per il condizionamento del clima
degli ambienti interni;
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti:
sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa,
in alternativa, almeno:
a) il 50 per cento di energia derivante da fonti
rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle
precedenti;
uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita' di
misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla
combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui
valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;
vv) UNI: ente nazionale italiano di unificazione."
"Art. 9. Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater
dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa
definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica
ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici
potenziali, individua le modalita' con cui le imprese
distributrici, in qualita' di esercenti l'attivita' di
misura:
a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e
gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed
acqua calda per uso domestico contatori di fornitura che
riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono
informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia e
sulle relative fasce temporali;
b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e
gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed
acqua calda per uso domestico contatori di fornitura di cui
alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche
in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito
di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda
il settore elettrico e del gas naturale e entro
ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda
il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i
consumi di acqua calda per uso domestico.
3. Fatto salvo quanto gia' previsto dal decreto
legislativo 1°(gradi) giugno 2011, n. 93 e nella
prospettiva di un progressivo miglioramento delle
prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei
contatori intelligenti, introdotti conformemente alle
direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli
sempre piu' aderenti alle esigenze del cliente finale,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, tenuto conto dei relativi standard
internazionali e delle raccomandazioni della Commissione
europea, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di
misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in
qualita' di esercenti l'attivita' di misura sono tenuti ad
uniformarsi, affinche':
a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai
clienti finali informazioni sulla fatturazione precise,
basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di
utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza
energetica e i benefici per i clienti finali siano
pienamente considerati nella definizione delle
funzionalita' minime dei contatori e degli obblighi imposti
agli operatori di mercato;
b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la
sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza
dei dati misurati al momento della loro raccolta,
conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita'
alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.
Ferme restando le responsabilita' degli esercenti
dell'attivita' di misura previste dalla normativa vigente,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico assicura il trattamento dei dati storici di
proprieta' del cliente finale attraverso apposite strutture
indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai
distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente
finale, con interessi specifici nel settore energetico o in
potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i
propri azionisti, secondo criteri di efficienza e
semplificazione;
c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del
cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado di
tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella
rete direttamente dal cliente finale;
d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i
dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e
al prelievo di energia elettrica siano messi a sua
disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di
un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo
nome, in un formato facilmente comprensibile che possa
essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;
e) siano adeguatamente considerate le funzionalita'
necessarie ai fini di quanto previsto all'art. 11.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico provvede affinche' gli esercenti l'attivita'
di misura assicurino che, sin dal momento
dell'installazione dei contatori di fornitura, i clienti
finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla
lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici
attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna
unita' immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai
consumi effettivi delle medesime:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la
fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio
siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di
teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e'
obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a
cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore
di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore
di collegamento alla rete o del punto di fornitura
dell'edificio o del condominio;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali
riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento
centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un
sistema di fornitura centralizzato che alimenta una
pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione
entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di
sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore
o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita'
immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente
possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato
rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in
termini di costi puo' essere valutata con riferimento alla
metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali
casi di impossibilita' tecnica alla installazione dei
suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in
termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi
energetici potenziali, devono essere riportati in apposita
relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di
costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a
cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b),
all'installazione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore individuali per quantificare
il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo
scaldante posto all'interno delle unita' immobiliari dei
condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto
previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione
di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di
costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma
UNI EN 15459;
d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono
alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da
sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la
corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di
calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita'
immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua
calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo
centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli
utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e
successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non
sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite
apposita relazione tecnica asseverata, differenze di
fabbisogno termico per metro quadro tra le unita'
immobiliari costituenti il condominio o l'edificio
polifunzionale superiori al 50 per cento, e' possibile
suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali
attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli
effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal
caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i
millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure
secondo le potenze installate. E' fatta salva la
possibilita', per la prima stagione termica successiva
all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma,
che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi
di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera
sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali
ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si
sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di
cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla
relativa suddivisione delle spese.
6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individua le
modalita' con cui, se tecnicamente possibile:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio
provvedono, affinche', entro il 31 dicembre 2014, le
informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate
sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti
modalita':
1) per consentire al cliente finale di regolare il
proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire
sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza
annuale;
2) le informazioni sulla fatturazione devono essere
rese disponibili almeno ogni bimestre;
3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere
soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica
da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi
comunicano i dati dei propri consumi direttamente al
fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano
installati contatori non abilitati alla trasmissione dei
dati per via telematica;
4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la
fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo
forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia
comunicato la lettura del proprio contatore per un
determinato periodo di fatturazione;
5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri
1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
vendita di energia elettrica e di gas naturale al
dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori,
conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE,
provvedono affinche' i clienti finali abbiano la
possibilita' di accedere agevolmente a informazioni
complementari sui consumi storici che consentano loro di
effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni
complementari sui consumi storici comprendono almeno:
1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni
precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto
di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere
agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni
sulla fatturazione;
2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di
utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati
sono resi disponibili al cliente finale via internet o
mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che
include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo
trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se
inferiore.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
piu' provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua
le modalita' con cui le societa' di vendita di energia al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori
intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE
siano installati o meno, provvedono affinche':
a) nella misura in cui sono disponibili, le
informazioni relative alla fatturazione energetica e ai
consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili,
su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di
servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere
informazioni sulla fatturazione e bollette in via
elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione
chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura e'
stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano
basate sul consumo effettivo;
c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai
clienti finali le seguenti informazioni minime per
presentare un resoconto globale dei costi energetici
attuali:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico
effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del
cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno
precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
3) informazioni sui punti di contatto per le
organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o
organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si
possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi
di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per
le apparecchiature che utilizzano energia;
c-bis) in occasione dell'invio di contratti, modifiche
contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche' nei siti
web destinati ai clienti individuali, i distributori di
energia o le societa' di vendita di energia includono un
elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai
consumatori riconosciuti ai sensi dell'art. 137 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle agenzie
pubbliche per l'energia, inclusi i relativi indirizzi
internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e
consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili,
profili comparativi sui loro consumi di energia, nonche'
indicazioni pratiche sull'utilizzo di apparecchiature
domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle
stesse. Tale elenco e' predisposto dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ed e'
aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;
d) su richiesta del cliente finale, siano fornite,
nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla
richieste di pagamento, per consentire la valutazione
globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni
flessibili per i pagamenti effettivi;
e) le informazioni e le stime dei costi energetici
siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente
e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai
consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta
le modalita' piu' opportune per garantire che i clienti
finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli
di un cliente finale medio o di riferimento della stessa
categoria d'utenza.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico assicura che non siano applicati specifici
corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle
fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per
l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello
svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente
articolo, al fine di evitare duplicazioni di attivita' e di
costi, la stessa Autorita' si avvale ove necessario del
Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all'art. 1-bis
del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della
banca dati degli incentivi di cui all'art. 15-bis del
decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni
in legge 3 agosto 2013, n. 90.
8-bis. La ripartizione dei costi relativi alle
informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale
di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli
edifici polifunzionali di cui al comma 5 e' effettuata
senza scopo di lucro. L'autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016,
stabilisce costi di riferimento indicativi per i fornitori
del servizio.".
- Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
"Art. 53. Soggetti obbligati e adempimenti (Articoli 2
e 4 testo unico energia elettrica 1924 -Art. 3 legge 31
ottobre 1966, n. 940)
1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia
elettrica sono:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione
dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito
indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia
elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per
uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile
superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo
l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a
diversa tassazione;
c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio,
energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
limitatamente al consumo di detta energia.
2. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia
elettrica utilizzata con impiego unico previa
trasformazione o conversione comunque effettuata, con
potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia
elettrica da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi
mensili superiori a 200.000 kWh.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a),
non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui
al comma 1 dell'art. 52 e' dovuta dalle societa', designate
dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio
nazionale, che devono registrarsi presso il competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio
dell'attivita' di fornitura dell'energia elettrica ai
consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per
i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di
denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di
dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di
pertinenza e alle modifiche societarie, nonche' la
cessazione dell'attivita', entro trenta giorni dalla data
in cui tali eventi si sono verificati.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione
per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta
mediante canone di abbonamento annuale, prestano una
cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari
ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta
in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso
dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i
controlli di competenza e verificata la completezza dei
dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata,
rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle societa'
di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione
viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con
sentenza passata in giudicato per reati connessi
all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti
energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista
la pena della reclusione.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad
integrare, a richiesta del competente Ufficio dell'Agenzia
delle dogane, l'importo della cauzione che deve risultare
pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno
precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la
cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare
dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria
solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in
cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la
concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata
entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano
officine di energia elettrica e' rilasciata, dal competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla
verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo
dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al
pagamento di un diritto annuale. Ai soggetti di cui al
comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con
esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici
di cui all'art. 21, la licenza e' rilasciata
successivamente al controllo degli atti documentali tra i
quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto
dei requisiti di sicurezza fiscale.
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione
per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta
mediante canone di abbonamento annuale, presentano una
dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle
indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale,
al codice fiscale, al numero della partita IVA del
soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli
elementi necessari per l'accertamento del debito «d'imposta
relativo ad ogni mese solare, nonche' l'energia elettrica
prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o
distribuzione.
8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a),
indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del
debito d'imposta, richiesti per la compilazione della
dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con
l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento
della fornitura ai consumatori finali.
9. La dichiarazione di cui al comma 8 e' presentata al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese
di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.".

 
Art. 5
Disposizioni specifiche per la fornitura di idrogeno per il trasporto
stradale. Sezione b) del Quadro Strategico Nazionale (Attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 della direttiva
2014/94/UE)

1. Entro il 31 dicembre 2025, e' realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per l'idrogeno accessibili al pubblico, da sviluppare gradualmente, tenendo conto della domanda attuale e del suo sviluppo a breve termine, per consentire la circolazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile, nelle reti da individuarsi nella sezione b) del Quadro Strategico Nazionale, inclusi eventuali collegamenti transfrontalieri.
2. I punti di rifornimento per l'idrogeno accessibili al pubblico per i veicoli a motore di cui al comma 1, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017 si conformano alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, punto 2.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 31 marzo 2017, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 settembre 2006, n. 213.


 
Art. 6
Disposizioni specifiche per la fornitura di gas naturale per il
trasporto. Sezione c) del Quadro Strategico Nazionale (Attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della
direttiva 2014/94/UE)

1. Entro il 31 dicembre 2025, nei porti marittimi e' realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL per consentire la navigazione di navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della TEN-T. Possono essere previste forme di cooperazione con gli Stati membri confinanti per assicurare l'adeguata copertura della rete centrale della TEN-T.
2. Entro il 31 dicembre 2030, nei porti della navigazione interna e' realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL per consentire la navigazione di navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della TEN-T. Possono essere previste forme di cooperazione con gli Stati membri confinanti per assicurare l'adeguata copertura della rete centrale della TEN-T.
3. Nell'ambito della sezione c) del Quadro Strategico Nazionale sono indicati i porti marittimi e i porti della navigazione interna che garantiscono, con sviluppo graduale, l'accesso ai punti di rifornimento per il GNL di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto anche delle reali necessita' del mercato e avuto riguardo alla domanda attuale e al suo sviluppo a breve termine.
4. Entro il 31 dicembre 2025, e' realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL, anche abbinati a punti di rifornimento di GNC, accessibili al pubblico almeno lungo le tratte italiane della rete centrale della TEN-T per assicurare la circolazione in connessione con la rete dell'Unione europea dei veicoli pesanti alimentati a GNL, con sviluppo graduale avuto riguardo alla domanda attuale e al suo sviluppo a breve termine, tranne nel caso in cui i costi non siano sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi i benefici per l'ambiente.
5. Al fine di rifornire i punti di rifornimento di cui ai commi 1, 2 e 4 di cui al presente articolo, nell'ambito della sezione c) del Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III del presente decreto, e' previsto un sistema di distribuzione adeguato per la fornitura di GNL nel territorio nazionale, comprese le strutture di carico per i veicoli cisterna di GNL, nonche' per la dotazione di infrastrutture di rifornimento lungo la rete autostradale e negli interporti. Al fine di assicurare quanto disposto dal presente comma, possono essere previste forme di cooperazione in raggruppamento con gli Stati membri confinanti, che sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 20 del presente decreto.
6. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' adottata la norma tecnica di prevenzione incendi relativa agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Secondo le modalita' di cui all'articolo 18, entro il 31 dicembre 2020, sono realizzati ulteriori punti di rifornimento per il GNC accessibili al pubblico, al fine garantire, secondo le esigenze del mercato, la circolazione dei veicoli alimentati a GNC su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle aree dove le infrastrutture risultano carenti, negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate, nonche' nelle reti e secondo i seguenti ambiti individuati progressivamente:
a) aree urbane e citta' metropolitane - poli e cintura - con priorita' nelle aree urbane che ricadono nelle citta' metropolitane, in particolare nelle aree provinciali che hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014;
b) citta' metropolitane, aree periferiche e altre aree urbane non rientranti nelle citta' metropolitane, strade extraurbane e statali;
c) autostrade.
8. In conformita' al comma 7, sono designati gli agglomerati urbani e suburbani, delle altre zone densamente popolate e delle reti, che, a seconda delle esigenze del mercato, sono dotati di punti di rifornimento per il GNC.
9. Secondo le modalita' di cui all'articolo 18, entro il 31 dicembre 2025, e' prevista la creazione di un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNC accessibili al pubblico almeno lungo le tratte italiane della rete centrale esistente della TEN-T, al fine di assicurare la circolazione in connessione con la rete dell'Unione europea dei veicoli alimentati a GNC. I punti di rifornimento di cui al presente comma devono essere programmati tenendo conto dell'autonomia minima dei veicoli a motore alimentati a GNC e comunque a una distanza non superiore a 150 km. La qualita' del gas naturale e biometano compresso per l'uso nei vicoli alimentati a GNC deve garantire l'interoperabilita' delle infrastrutture sul territorio nazionale e nelle reti esistenti TEN-T.
10. I punti di rifornimento per il GNC per i veicoli a motore introdotti o rinnovati dal 18 novembre 2017 si conformano alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, punto 3.4.


Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 15. Norme tecniche e procedurali di prevenzione
incendi.
(articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; art. 1,
comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli
3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577)
1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono
adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono
fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in
relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e
specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere
degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti,
procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad
influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale
combustibile e sull'agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio
attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche
costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza,
dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e
simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1,
alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e
prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
e dai principi di base della materia, tenendo presenti
altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle
attivita' interessate.".

 
Art. 7
Disposizioni specifiche per la fornitura di gas di petrolio liquefatto per il trasporto. Sezione d) del Quadro Strategico
Nazionale
(Riferimento al considerando 7 della direttiva 2014/94/UE)

1. Al fine di promuovere la diffusione omogenea su tutto il territorio nazionale degli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto per il trasporto stradale, nella sezione d) del Quadro Strategico Nazionale sono individuati i criteri indicativi per favorire l'uniformita' della penetrazione delle infrastrutture di distribuzione.
2. Al fine di promuovere la diffusione del gas di petrolio liquefatto per la propulsione delle unita' da diporto, nella sezione d) del Quadro Strategico Nazionale sono individuati i requisiti minimi per la realizzazione delle infrastrutture di distribuzione.


 
Art. 8

Informazioni per gli utenti (Attuazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 della direttiva
2014/94/UE)

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, sono rese disponibili informazioni chiare, coerenti e pertinenti riguardo ai veicoli a motore che possono utilizzare regolarmente determinati combustibili immessi sul mercato o essere ricaricati tramite punti di ricarica, conformemente a quanto disposto dall'articolo 37 del decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2008, n. 162. Tali informazioni sono rese disponibili nei manuali dei veicoli a motore, nei punti di rifornimento e ricarica, sui veicoli a motore e presso i concessionari di veicoli a motore ubicati sul territorio nazionale. La presente disposizione si applica a tutti i veicoli a motore, e ai loro manuali, immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016.
2. La comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 si basa sulle disposizioni in materia di etichettatura di cui alle norme tecniche di unificazione. Nel caso in cui tali norme riguardano una rappresentazione grafica, incluso un sistema cromatico di codifica, la rappresentazione grafica e' semplice e facile da comprendere, e collocata in maniera chiaramente visibile sui corrispondenti apparecchi di distribuzione e relative pistole di tutti i punti di rifornimento, a partire dalla data in cui i combustibili sono immessi sul mercato e i sui tappi dei serbatoi di carburante, o nelle immediate vicinanze, di tutti i veicoli a motore raccomandati e compatibili con tale combustibile, e nei manuali dei veicoli a motore, che sono immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016.
3. Nel caso in cui le disposizioni in materia di etichettatura delle rispettive norme degli organismi europei di normazione sono aggiornate o sono adottati atti delegati da parte della Commissione europea riguardo all'etichettatura o sono elaborate nuove norme dagli organismi europei di normazione per i combustibili alternativi, i corrispondenti requisiti in materia di etichettatura si applicano a tutti i punti di rifornimento e ricarica e a tutti i veicoli a motore immatricolati nel territorio nazionale decorsi ventiquattro mesi dal rispettivo aggiornamento o dalla rispettiva adozione.
4. Al fine di contribuire alla consapevolezza dei consumatori e alla trasparenza dei prezzi, a scopo divulgativo sul sito dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero dello sviluppo economico sono fornite informazioni sui fattori di equivalenza dei combustibili alternativi e sono pubblicati in formato aperto i raffronti tra i prezzi unitari medi dei diversi carburanti.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rese disponibili, sul sito dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero dello sviluppo economico, la mappa nazionale dei punti di rifornimento accessibili al pubblico di combustibili alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale e, sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la mappa nazionale dei punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico di combustibili alternativi elettricita' e idrogeno per il trasporto stradale. Per la predisposizione di tale mappa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la Piattaforma unica nazionale, di seguito PUN, prevista nell'ambito del PNire, raccoglie le informazioni relative ai punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico, quali la localizzazione, la tecnologia della presa, la potenza massima erogabile, la tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica, la disponibilita' di accesso, l'identificativo infrastruttura, il proprietario dell'infrastruttura.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in linea con lo sviluppo dei carburanti alternativi per la navigazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono previste le modalita' di comunicazione agli utenti dei prezzi e delle mappe nazionali dei punti di rifornimento accessibili al pubblico di combustibili alternativi GNC, GNL e GPL per la navigazione.
7. Per le autovetture, la Guida al risparmio di carburanti e alle emissioni di CO2, redatta ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 1999/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 contiene anche informazioni circa i benefici economici, energetici e ambientali dei combustibili alternativi rispetto ai tradizionali, mediante casi-tipo.


Note all'art. 8:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
31 marzo 2011, n. 55 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 37 del decreto del Ministro dei
trasporti 28 aprile 2008 (Recepimento della direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti
ed entita' tecniche destinati a tali veicoli) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2008, n. 162, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 37. Informazioni destinate agli utenti
1. Il costruttore non puo' fornire informazioni
tecniche relative alle indicazioni previste nel presente
decreto o negli atti normativi elencati nell'allegato IV
che differiscano dalle indicazioni omologate dall'autorita'
competente.
2. Qualora un atto normativo lo preveda specificamente,
il costruttore mette a disposizione degli utenti tutte le
informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie,
precisando le condizioni particolari o le restrizioni
relative all'uso di un veicolo, di un componente o di
un'entita' tecnica. Tali informazioni sono fornite in
lingua italiana e sono riportate, d'intesa con l'autorita'
di omologazione, in un documento di supporto appropriato,
come il manuale d'istruzioni o il libretto di
manutenzione.".
- La direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla disponibilita' di informazioni sul
risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire
ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione
di autovetture nuove e' pubblicata nella G.U.C.E. 18
gennaio 2000, n. L 12.

 
Art. 9
Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL
di interesse nazionale

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla sezione c) dell'allegato III del presente decreto, il contenimento dei costi nonche' la sicurezza degli approvvigionamenti, in coerenza con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, le infrastrutture di stoccaggio di GNL, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa, sono considerate quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239. Tali infrastrutture e insediamenti sono di pubblica utilita', nonche' indifferibili e urgenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. I gestori degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 sono soggetti agli obblighi di servizio pubblico di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e al decreto legislativo del 1° giugno 2011, n. 93, definiti e regolamentati dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Gli stessi gestori possono svolgere anche le attivita' di cui all'articolo 10 del presente decreto, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, storico-artistica, archeologica e paesaggistica, fiscale e di sicurezza, le autorizzazioni per le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' per le opere e le attivita' necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento del GNL alla rete nazionale di trasporto, ai terminali e ai depositi costieri e alle infrastrutture portuali strumentali all'utilizzo del GNL, nonche' per le opere accessorie, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate.
4. Al termine del procedimento unico, svolto ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui sono acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale, fiscale e di sicurezza, nonche' delle altre amministrazioni titolari degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell'opera, compreso il nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e i provvedimenti, ove richiesti, di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture e degli insediamenti strategici di cui al comma 3.
5. Le concessioni demaniali rilasciate nell'ambito delle autorizzazioni per gli impianti e le infrastrutture ricadenti in aree costiere e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi hanno durata almeno decennale.
6. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali e patrimoniali, di aree demaniali marittime e lacuali, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e di foreste demaniali, di strade pubbliche, di aeroporti, di ferrovie, di funicolari, di teleferiche, e di impianti similari, di linee di telecomunicazione di pubblico servizio, di linee elettriche, che sono interessati dalla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, partecipano al procedimento di autorizzazione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Nel caso in cui tali modalita' non sono indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalita' di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e sono indicate nel decreto di autorizzazione di cui al comma 4.
7. La costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto restano soggetti alla procedura autorizzativa di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
8. Ai fini dell'avvio dei procedimenti autorizzativi per la costruzione delle infrastrutture di cui ai commi precedenti, il promotore del progetto deve aver avviato presso gli enti competenti l'attivita' di consultazione pubblica prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. La valutazione della strategicita' delle infrastrutture e' preceduta da una analisi costi/benefici, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per gli aspetti regolatori, al fine di valutare la complessiva sostenibilita' economica, ambientale e sociale di tali interventi.


Note all'art. 9:
- Il testo del comma 7 dell'art. 1 della legge 23
agosto 2004, n. 239, citata nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
compiti e funzioni amministrativi:
a) le determinazioni inerenti l'importazione e
l'esportazione di energia;
b) la definizione del quadro di programmazione di
settore;
c) la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli
impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e
distribuzione dell'energia, nonche' delle caratteristiche
tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta,
distribuita e consumata;
d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad
assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la
tutela della salute del personale addetto agli impianti di
cui alla lettera c);
e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione
incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a
disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi
sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al
Ministero dell'interno sulla base della legislazione
vigente;
f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte
energetiche obbligatorie;
g) l'identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale con riferimento
all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti;
h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti;
i) l'individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi
inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del
relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo
delle tecnologie innovative per la generazione di energia
elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a
quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;
l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di
zone del mare territoriale per finalita' di
approvvigionamento di fonti di energia;
m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;
n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di
polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa
con le regioni interessate;
o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica
in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
p) la definizione dei principi per il coordinato
utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e
dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia
della continuita' della fornitura, in caso di crisi del
mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza
della collettivita' o per l'integrita' delle
apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;
r) la determinazione dei criteri generali a garanzia
della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno
degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero
dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza
antincendio.".
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 si veda
nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 1
giugno 2011, n. 93 si veda nelle note alle premesse.
- Gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, citata nelle note alle premesse, sono cosi'
rubricati:
"Art. 14 Conferenza di servizi
Art. 14-bis Conferenza semplificata
Art. 14-ter Conferenza simultanea
Art. 14-quater Decisione della conferenza di servizi
Art. 14-quinquies Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti
Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni
Art. 16 Attivita' consultiva
Art. 17 Valutazioni tecniche
Art. 17-bis Silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici
Art. 18 Autocertificazione
Art. 18-bis Presentazione di istanze, segnalazioni o
comunicazioni
Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' -
Scia
Art. 19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi
Art. 20 Silenzio assenso
Art. 21 Disposizioni sanzionatorie
Capo IV-bis EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO
Art. 21-bis Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati
Art. 21-ter Esecutorieta'
Art. 21-quater Efficacia ed esecutivita' del
provvedimento
Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento
Art. 21-sexies Recesso dai contratti
Art. 21-septies Nullita' del provvedimento
Art. 21-octies Annullabilita' del provvedimento
Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio
Capo V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso
Art. 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso
Art. 24 Esclusione dal diritto di accesso
Art. 25 Modalita' di esercizio del diritto di accesso e
ricorsi
Art. 26 Obbligo di pubblicazione
Art. 27 Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi
Art. 28 Modifica dell'art. 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, in materia di segreto di ufficio
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 Ambito di applicazione della legge
Art. 30 Atti di notorieta'
Art. 31".
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 26
giugno 2015, n. 105, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 17. Procedura per la valutazione del rapporto di
sicurezza
1. Il CTR di cui all'art. 10 effettua le istruttorie
per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del
rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 15, con oneri a
carico dei gestori, e adotta altresi' il provvedimento
conclusivo. Ove lo stabilimento sia in possesso di
autorizzazioni ambientali, il CTR esprime le proprie
determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali.
2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche
individuate ai sensi dell'art. 18, il CTR avvia
l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto
preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il
rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i
sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il
nulla-osta di fattibilita', eventualmente condizionato
ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia
rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza,
formula la proposta di divieto di costruzione, entro
quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di
sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, non
superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del
nulla-osta di fattibilita' il gestore trasmette al CTR il
rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto
particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto
definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico
conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento
del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari
sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono
indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali
prescrizioni integrative e, qualora le misure che il
gestore intende adottare per la prevenzione e per la
limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti
risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state
fornite le informazioni richieste, e' disposto il divieto
di inizio di attivita'.
3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto
di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto
di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza
entro il termine di quattro mesi dall'avvio
dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari
sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, che non
possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che
conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni
tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e,
qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e
per la limitazione delle conseguenze degli incidenti
rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la
limitazione o il divieto di esercizio.
4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3
sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla
Prefettura territorialmente competente.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a
mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica
prevista dal presente decreto. La partecipazione puo'
avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento,
la presentazione di eventuali osservazioni scritte e
documentazioni integrative, la presenza in caso di
sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto
necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a
partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo
di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.
6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di
fattibilita' comprende la valutazione del progetto delle
attivita' soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1°(gradi)
agosto 2011, n. 151.
7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono
sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni
contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente
la situazione dello stabilimento e a verificare
l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono
effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione
incendi.".
- La parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricata:
"Parte seconda - Procedure per la valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione
dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione
integrata ambientale (IPPC)".
- Il testo dell'art. 46 del decreto - legge 1° ottobre
2007, n. 159, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 46. Procedure di autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto.
1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e
all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero
all'aumento della capacita' dei terminali esistenti, sono
rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di
impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni
autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque
denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il
permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e
l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e
tecnico-operative da parte dei competenti organi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla
osta comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento
della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la
regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici
vigenti o degli strumenti di pianificazione e di
coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio
della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa
contigua e la loro realizzazione comporti modifiche
sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento
unico di cui al comma 1 considera contestualmente il
progetto di variante del piano regolatore portuale e il
progetto di terminale di rigassificazione e il relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'art. 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 e'
rilasciata di concerto anche con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche
approvazione della variante del piano regolatore
portuale.".
- Per i riferimenti normativi della legge 29 novembre
2007, n. 222 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 10
Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL
non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas
naturale

1. Le opere per la realizzazione di infrastrutture di stoccaggio di GNL di capacita' uguale o superiore alle 200 tonnellate, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono strategiche ai fini degli obiettivi di cui alla sezione c) dell'allegato III e sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo le modalita' di cui all'articolo 9, commi 4, 6 e 8 e all'articolo 23 del presente decreto.
2. I titolari delle autorizzazioni relative a terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono chiedere l'autorizzazione a realizzare le modifiche impiantistiche finalizzate al carico, allo stoccaggio e al successivo scarico su navi o autobotti di parte di GNL non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale, nelle modalita' di cui al comma 1.
3. L'attivita' di cui al comma 2 non rientra tra le attivita' regolate ed e' svolta in regime di separazione contabile, fermo restando quanto stabilito all'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico determina le regole di separazione contabile, anche rispetto a dette attivita', non regolate, al fine di evitare oneri al sistema regolato.
4. Le opere per la realizzazione di impianti di stoccaggio di GNL di capacita' inferiori alle 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del presente decreto, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dall'ente delegato dalla regione, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Per gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 4 sono fatte salve le vigenti disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
6. Al termine del procedimento unico, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui sono acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale, fiscale e di sicurezza nonche' delle altre amministrazioni titolari degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell'opera, e' rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di cui al comma 4.
7. Le concessioni demaniali rilasciate nell'ambito delle autorizzazioni per gli impianti e le infrastrutture ricadenti in aree costiere e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi hanno durata almeno decennale.


Note all'art. 10:
- Per i riferimenti normativi della legge 7 agosto
1990, n. 241 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 46 del decreto - legge 1°
ottobre 2007, n. 159, citato nelle note alle premesse, si
veda nelle note all'art. 9.
- Per i riferimenti normativi della legge 29 novembre
2007, n. 222 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 21. Separazione contabile e societaria per le
imprese del gas naturale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attivita' di
trasporto e dispacciamento di gas naturale e' oggetto di
separazione societaria da tutte le altre attivita' del
settore del gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggio,
che e' comunque oggetto di separazione contabile e
gestionale dall'attivita' di trasporto e dispacciamento e
di separazione societaria da tutte le altre attivita' del
settore del gas.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1
l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di
separazione societaria da tutte le altre attivita' del
settore del gas.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita
di gas naturale puo' essere effettuata unicamente da
societa' che non svolgano alcuna altra attivita' nel
settore del gas naturale, salvo l'importazione,
l'esportazione, la coltivazione e l'attivita' di cliente
grossista.
4. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2003 e in deroga a
quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale
che svolgono nel settore del gas unicamente attivita' di
distribuzione e di vendita e che forniscono meno di
centomila clienti finali separano societariamente le stesse
attivita' di distribuzione e di vendita.
5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti,
e' fatta salva la facolta' delle imprese del gas di
svolgere attivita' di vendita di gas naturale, a clienti
diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento
del sistema del gas.".
- Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 1
giugno 2011, n. 93, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 25. Separazione della contabilita'
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 21 del
decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese del gas
naturale sono tenute alla separazione contabile tra le
attivita' di trasporto, distribuzione, stoccaggio e
rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai
criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 31
della direttiva 2009/73/CE.".
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 si veda
nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
26 giugno 2015, n. 105 si veda nelle note alle premesse.
- Per la rubrica degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, citata nelle note alle
premesse, si veda nelle note all'art. 9.

 
Art. 11
Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL
di piccole dimensioni

1. Le opere per la realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale e impianti di stoccaggio di GNL, purche' di capacita' inferiori a 50 tonnellate, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono eseguite a conclusione di una procedura amministrativa semplificata, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale e di sicurezza.
2. Fatte salve specifiche disposizioni regionali, il soggetto interessato presenta al comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesta il rispetto delle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza. Alla predetta dichiarazione e' allegato il parere dell'Ufficio delle dogane competente per territorio relativo all'idoneita' del progetto al rispetto delle normative vigenti in materia di accisa, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Le regioni e le province autonome, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale e di sicurezza, possono aumentare la soglia di 50 tonnellate per l'applicazione della procedura di cui al comma 1, definendo i casi in cui, non essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse da quella di cui al comma 2, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate a procedura amministrativa semplificata.
4. L'amministrazione comunale, ove e' riscontrata, entro il termine indicato al comma 2, l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. E' fatta salva la facolta' da parte del soggetto interessato di ripresentare la dichiarazione di cui al comma 2, con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere il progetto conforme alla normativa in materia ambientale, sanitaria, fiscale e di sicurezza. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, l'attivita' di costruzione e' assentita.
5. Nel caso in cui sono necessari atti di assenso, che rientrano nella competenza comunale e non sono allegati alla dichiarazione, il comune provvede a rilasciarli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 e' sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella di cui al comma 2, e tali atti non sono allegati alla dichiarazione, il comune provvede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, trasmesso a cura del soggetto interessato all'amministrazione comunale e all'ufficio delle dogane territorialmente competente, che attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonche' rilascia la dichiarazione dell'avvenuta presentazione della variazione catastale, conseguente all'opera realizzata, ovvero rilascia una dichiarazione che l'opera non ha comportato modificazioni del classamento catastale.
7. Per gli impianti di distribuzione di GNL per autotrazione, si applicano le procedure autorizzative previste per gli impianti di distribuzione di gas naturale compresso, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia fiscale e di sicurezza.


Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 2. Conclusione del procedimento
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se
ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di Governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di Governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.".
- Per la rubrica degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, citata nelle note alle
premesse, si veda nelle note all'art. 9.

 
Art. 12

Disposizioni per i serbatoi criogenici di stoccaggio di GNL

1. I serbatoi criogenici di stoccaggio di GNL installati presso i punti di rifornimento per il GNL o per il GNC sono dichiarati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provvede ad identificarli univocamente attraverso un sistema di codifica da stabilire con determinazione della medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli.


 
Art. 13
Ulteriori disposizioni per i procedimenti amministrativi relativi al
GNL

1. Nel caso in cui gli impianti e le infrastrutture di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto sono ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporta modifiche sostanziali del piano regolatore di sistema portuale, l'autorizzazione unica di cui agli articoli 9 e 10, previa acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sui profili di compatibilita' del progetto con la pianificazione portuale, costituisce anche approvazione di variante al piano regolatore di sistema portuale. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Decorso inutilmente tale termine, si applica l'articolo 14-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, previo adeguamento, ove necessario, alle disposizioni dello stesso.
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole: «prodotti petroliferi», sono inserite le seguenti: «e di gas naturale liquefatto».
4. I soggetti che effettuano attivita' di vendita di gas naturale, anche sotto forma di GNL o GNC, a clienti finali, in assenza di autorizzazione e di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, ai sensi all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e i soggetti che effettuano l'attivita' di importazione pluriennale di gas naturale, in assenza di autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico o di comunicazione al medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando il rispetto delle norme in materia ambientale, paesaggistica, di salute pubblica, di sicurezza, e di pubblica incolumita', si applicano ai progetti di riconversione delle infrastrutture e siti energetici esistenti alle attivita' di stoccaggio e successivo scarico su navi e autobotti di GNL.
6. All'allegato II, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 8), dopo le parole: «gas di petrolio liquefatto», sono aggiunte le seguenti: «e di gas naturale liquefatto». Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate o in fase di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. All'allegato III, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h), e' inserita la seguente: «h-bis) Stoccaggio di gas naturale liquefatto, con capacita' complessiva superiore a 20000 metri cubi». Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate o in fase di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 5. Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano
regolatore portuale
1. Nei porti ricompresi nelle circoscrizioni
territoriali di cui all'art. 6, comma 1, l'ambito e
l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi
comprese le aree destinate alla produzione industriale,
all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali
e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano
regolatore di sistema portuale, che individua, altresi', le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro il 30 novembre 2016, predispone apposite
linee guida per la redazione dei piani regolatori di
sistema portuale, delle varianti stralcio e degli
adeguamenti tecnico funzionali.
1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,
con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art.
4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo
del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione
industriale, all'attivita' cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e
disegnati dal piano regolatore portuale, che individua,
altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale
delle aree interessate.
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non
possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo
stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per
funzioni portuali di preminente interesse pubblico, e'
valutata con priorita' la finalizzazione delle predette
strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti
dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita
l'autorita' di sistema portuale, il piano regolatore di
sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di cui
al decreto legislativo n. 152 del 2006, e' adottato dal
comitato di gestione di cui all'art. 9, previa intesa con
il comune o i comuni interessati. Tale piano e', quindi,
inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il
parere si intende reso in senso favorevole. Il piano,
esaurita la procedura di cui al presente comma e a quella
di cui al comma 4, e' approvato dalla regione interessata
entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della
procedura VAS, previa intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga
l'intesa si applica la procedura di cui all'art. 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei quali non
e' istituita l'AdSP, il piano regolatore e' adottato e
approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita,
dall'autorita' di sistema portuale regionale, previa intesa
con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il
proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative
vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte
salve, altresi', le disposizioni legislative regionali
vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse
regionali.
3-ter. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle
AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione territoriale
e' ricompresa in piu' Regioni, e' approvato con atto della
Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa intesa con le
Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti
amministrati dalla stessa AdSP e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. I piani di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottoposti,
ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura
di VAS.
5. Al piano regolatore portuale dei porti di cui ai
commi 1 e 1-bis aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma
3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un
rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e
dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126, del 31 maggio
1991. Le varianti al Piano regolatore di Sistema Portuale
seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione
del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del
comitato di gestione dell'autorita' del sistema portuale,
autonomamente o su richiesta della regione o del Comune
interessati, puo' promuovere al Comitato di gestione, per
la successiva adozione, varianti-stralcio concernenti la
qualificazione funzionale del singolo scalo marittimo. Le
varianti-stralcio al piano regolatore di sistema portuale,
relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al
procedimento previsto per l'approvazione del piano
regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo
della previa intesa con il comune o i comuni interessati e'
prevista l'acquisizione della dichiarazione di non
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte
dei medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS
si svolge la procedura di verifica di assoggettabilita' a
VAS ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 152
del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi in una
AdSP la cui circoscrizione territoriale ricade in piu'
Regioni, e' approvato con atto della Regione nel cui
territorio e' ubicato il porto oggetto di
variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio
sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima
AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Le modifiche che non alterano in modo
sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema
portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e
caratterizzazione funzionale delle aree portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono
adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore di
sistema portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono
adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema
portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte
del comune o dei comuni interessati. E' successivamente
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni,
decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento
tecnico funzionale. L'adeguamento tecnico funzionale e'
approvato con atto della Regione nel cui territorio e'
ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.
5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte
della Autorita' di Sistema Portuale e' autorizzata ai sensi
della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 5-bis, nonche' dalle norme vigenti in materia di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
nonche' di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere
nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di
servizi convocata dalla autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai sensi
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le
Amministrazioni competenti.
6. All'art. 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) e' sostituito
dal seguente:
"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla
categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di
preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato
e della navigazione nonche' per la difesa delle coste".
7. Sono di competenza regionale le funzioni
amministrative concernenti le opere marittime relative ai
porti di cui alla categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
opere nei porti di cui alla categoria I e per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni,
il comune interessato o l'autorita' di sistema portuale
possono comunque intervenire con proprie risorse, in
concorso o in sostituzione dello Stato, per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla
regione o alle regioni interessate l'onere per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorita' di
sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le
opere da esse stesse realizzate, possono imporre
soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate,
oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di
difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate,
nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I
relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla base delle proposte contenute nei piani operativi
triennali predisposti dalle autorita' di sistema portuale,
ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua
annualmente le opere di cui al comma 9 del presente
articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II,
classi I e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in
conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di
sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti emana direttive di
coordinamento.
11-bis.
11-ter.
11-quater.
11-quinquies.
11-sexies.".
- Il testo dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 14-bis. Conferenza semplificata
1. La conferenza decisoria di cui all'art. 14, comma 2,
si svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'art. 47 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un
termine diverso, il suddetto termine e' fissato in novanta
giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'art. 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art.
14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di
assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora
ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni
interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente
indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso possano essere accolte senza
necessita' di apportare modifiche sostanziali alla
decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito
uno o piu' atti di dissenso che non ritenga superabili,
l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo
termine, la determinazione di conclusione negativa della
conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.
Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta
determinazione produce gli effetti della comunicazione di
cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette
alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali
osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto
articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione
nell'ulteriore determinazione di conclusione della
conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione
procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi
coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
lettera d), la riunione della conferenza in modalita'
sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza
comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la
riunione entro i successivi quarantacinque giorni.
L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in
forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta
motivata delle altre amministrazioni o del privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al
comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata
nei successivi quarantacinque giorni 2.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 1 giugno
2011, n. 93, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 3. Infrastrutture coerenti con la strategia
energetica nazionale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono
individuate, sulla base degli scenari di cui all'art. 1,
comma 2, e in coerenza con il Piano d'Azione Nazionale
adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il
Piano d'Azione per l'efficienza energetica adottato in
attuazione della direttiva 2006/32/CE, con riferimento a
grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale,
le necessita' minime di realizzazione o di ampliamento di
impianti di produzione di energia elettrica, di
rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio
in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti
petroliferi e di gas naturale liquefatto, e le relative
infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia,
anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della
loro effettiva realizzabilita' nei tempi previsti, al fine
di conseguire gli obiettivi di politica energetica
nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti
dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di
energia, e di assicurare adeguata sicurezza, economicita' e
concorrenza nelle forniture di energia.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato, con le
stesse modalita' di cui al comma 1, con cadenza almeno
biennale in funzione delle esigenze di conseguimento degli
obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo conto della
effettiva evoluzione della domanda di energia,
dell'integrazione del sistema energetico italiano nel
mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di
avanzamento della realizzazione delle infrastrutture
individuate.
3. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo
nelle procedure autorizzative delle infrastrutture
individuate ai sensi del comma 1 attribuiscono ad esse
priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni
di propria competenza.
4. Nel caso di mancato rispetto da parte delle
amministrazioni regionali competenti dei termini per
l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di
propria competenza, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, assegna alla regione interessata un congruo
termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi.
Decorso inutilmente il termine di cui al periodo
precedente, il Consiglio dei ministri, sentita la regione
interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, nomina, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito commissario, che
provvede all'espressione dei pareri ovvero all'adozione
degli atti.
5. Gli impianti e infrastrutture individuati ai sensi
del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilita', nonche'
urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative vigenti,
restando alla valutazione dell'amministrazione competente
la possibilita' di effettuare tale dichiarazione anche per
altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove
comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1.
6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma 1
e' inclusa tra i criteri di valutazione ai fini del
riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei terzi alle
infrastrutture prevista per impianti e infrastrutture del
sistema elettrico e del gas naturale ai sensi delle vigenti
disposizioni comunitarie.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, anche ai sensi dell'art. 1, comma 8, lettere a),
b) e c), e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
sono adottati indirizzi al fine di mantenere in via
prioritaria per gli impianti e le infrastrutture
individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti volte
a facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture
di tale tipologia, nonche' di attribuire agli impianti e
alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al
comma 1 i maggiori costi dei relativi potenziamenti o
estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di
energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti
e infrastrutture. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas esercita le proprie competenze in materia tariffaria
coerentemente con le finalita' di cui al presente comma."
- Il testo degli articoli 30 e 45 del decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 93, citato nelle note alle
premesse, cosi' recita:
"Art. 30. Semplificazione per le attivita' di vendita
di gas naturale e di biogas
1. All'art. 1 del decreto legislativo n. 164 del 2000
dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas
naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano
in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas
derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella
misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel
sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale
sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di
sicurezza.».
2. All'art. 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000
i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' operativo presso
il Ministero dello sviluppo economico un "Elenco dei
soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti
finali", relativo anche alla vendita di gas naturale
liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a
mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto
risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a
clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di
cui al comma 1.
3. Le societa' interessate alla inclusione nell'elenco
di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello
sviluppo economico, in base a modalita' e requisiti
stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la data
di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico,
entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la
non congruita' di uno o piu' dei requisiti richiesti, puo'
sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del
soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi
integrativi.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas
naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito internet
del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato
mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai
fini di legge per tutti i soggetti interessati»."
"Art. 45. Poteri sanzionatori
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14
novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso
di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del
regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3,
38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;
b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e
allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli
articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'art. 10, commi 1 e 3, e
degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4
e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche' l'art.
20, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 164 del
2000.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso di
mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti
dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa
destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace
perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per
l'impresa proponente e concludere il procedimento
sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il
procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di
decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli
eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni
assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di
quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico per violazioni delle disposizioni del presente
decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500
euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato
realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal
gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non si applica l'art. 26 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti
medesimi, il termine per la notifica degli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in
modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli
impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria
dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono
essere adottate modalita' procedurali semplificate di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,
con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche
prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
7-bis. In caso di violazione persistente da parte del
Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di
trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
Gestore.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 3. Norme per l'attivita' di importazione.
1. L'attivita' di importazione di gas naturale relativa
a contratti di durata superiore ad un anno, effettuata
attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei
gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di
rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di
autocisterne di gas naturale liquefatto, e' soggetta ad
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori
pubblicati ai sensi dell'art. 29.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei
seguenti requisiti:
a) capacita' tecniche e finanziarie adeguate al
progetto di importazione;
b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza
del gas naturale;
c) affidabilita' dell'approvvigionamento, degli
impianti di coltivazione e del sistema di trasporto;
d);
e);
3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione
all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7
devono essere indicati gli Stati dove il gas naturale e'
stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di
scambio fisico («hub») estero deve essere indicata la
composizione media della provenienza del gas naturale dai
vari Paesi di produzione.
4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata
ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non
discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla
richiesta. Il diniego e' comunicato, con la relativa
motivazione, al richiedente, all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego e'
data informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al
comma 5, lettere a), b), c) e d).
5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso
o per le quali e' stato gia' concluso il relativo contratto
si intendono autorizzate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli importatori devono, a tal fine,
adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2,
lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data,
per ciascun contratto, i seguenti elementi:
a) termini temporali e possibili estensioni previsti
dal contratto;
b) quantita' contrattuali, comprensive delle
possibilita' di modulazione annuali e stagionali;
c) indicazione del Paese dove il gas e' stato prodotto
e delle strutture di trasporto internazionali utilizzate;
d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua
esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.
6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto
dell'obbligo di cui all'art. 12, comma 2, le imprese del
gas naturale possono computare come stoccaggio strategico
il 50 cento della capacita' dei serbatoi di stoccaggio
presenti nell'impianto di rigassificazione utilizzato,
ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni
effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la
capacita' totale annuale di importazione dell'impianto.
7. L'attivita' di importazione di gas naturale di cui
al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a
un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta giorni prima
del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, degli
elementi di cui al comma 5.
8. I contratti di importazione di gas naturale
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto devono consentire una modulazione
stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle
quantita' importate giornaliere nel periodo di punta
stagionale in misura non inferiore al 10%(percento)
rispetto al valore medio giornaliero su base annua. Il
valore di cui sopra puo' essere ridotto o annullato, con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, in funzione
delle esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le
imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale
interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonche' le
imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le
rispettive capacita' impegnate per l'importazione e
l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle disponibili
per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non
inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di
sicurezza per il funzionamento della rete.
10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel
bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita'
di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio
a decorrere dal 1° gennaio 2002.".
- Il testo dell'art. 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
"Art. 32. Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.".
- Il testo dell'allegato II alla parte II del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle
premesse, come modificato del presente decreto, cosi'
recita:
"Allegato II - Progetti di competenza statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio),
nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di
almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti
bituminosi, nonche' terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto.
2) Installazioni relative a:
- centrali termiche ed altri impianti di combustione
con potenza termica di almeno 300 MW;
- centrali per la produzione dell'energia idroelettrica
con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le
dighe ed invasi direttamente asserviti;
- impianti per l'estrazione dell'amianto, nonche' per
il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei
prodotti contenenti amianto;
- centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso
lo smaltellamento e lo smontaggio di tali centrali e
reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione
e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui
potenza massima non supera 1 kW di durata permanente
termica).
3) Impianti destinati:
- al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili
nucleari;
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
di residui altamente radioattivi;
- allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari
irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui
radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di
dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui
radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;
- al trattamento e allo stoccaggio di residui
radioattivi (impianti non compresi tra quelli gia'
individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito
della verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20.
4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di
esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza
superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in
corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a
40 chilometri.
4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia
elettrica, facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a
100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km.
4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a
100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km,
qualora disposto all'esito della verifica di
assoggettabilita' di cui all'art. 20.
5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell'acciaio.
6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano
affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse
tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di
base, con capacita' produttiva complessiva annua per classe
di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore
alle soglie di seguito indicate:
****
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
composti) con capacita' produttiva complessiva annua
superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma
delle capacita' produttive relative ai singoli composti
elencati nella presente classe di prodotto).
7) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
sulla terraferma e in mare.
7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare.
7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla
terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di
recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio.
7-quater) Impianti geotermici pilota di cui all'art. 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22, e successive modificazioni.
8) Stoccaggio:
- di prodotti chimici, petrolchimici con capacita'
complessiva superiore a 80.000 m3;
- superficiale di gas naturali con una capacita'
complessiva superiore a 80.000 m3;
- di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas
naturale liquefatto con capacita' complessiva superiore a
40.000 m3;
- di prodotti petroliferi liquidi di capacita'
complessiva superiore a 80.000 m3;
- di prodotti combustibili solidi con capacita'
complessiva superiore a 150.000 t.
9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di
lunghezza superiore a 40 km;
per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici,
e;
per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio
(CO2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le
relative stazioni di spinta intermedie.
10) Opere relative a:
- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza
nonche' aeroporti con piste di atterraggio superiori a
1.500 metri di lunghezza;
- autostrade e strade riservate alla circolazione
automobilistica o tratti di esse, accessibili solo
attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle
quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di
autoveicoli;
- strade a quattro o piu' corsie o raddrizzamento e/o
allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo
per renderle a quattro o piu' corsie, sempre che la nuova
strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato
abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;
- parcheggi interrati che interessano superfici
superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree
soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti
ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie navigabili
e porti per la navigazione interna accessibili a navi di
stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi,
da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole
a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati
con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli
attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi
di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le
attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
12) Interventi per la difesa del mare:
- terminali per il carico e lo scarico degli
idrocarburi e sostanze pericolose;
- piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle
navi;
- condotte sottomarine per il trasporto degli
idrocarburi;
- sfruttamento minerario piattaforma continentale.
13) Impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore
a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad
1.000.000 m3, nonche' impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo
durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un
volume d'invaso superiore a 100.000 m3, con esclusione
delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa
in sicurezza dei siti inquinati.
14) Trivellazioni in profondita' per lo stoccaggio dei
residui nucleari.
15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in
favore dell'intermodalita' di cui alla legge 4 agosto 1990,
n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno
scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni
completi e in collegamento con porti, aeroporti e
viabilita' di grande comunicazione.
16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti
d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento
d'acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma
della legge 18 maggio 1989, n. 183.
17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi
sotterranei naturali in unita' geologiche profonde e
giacimenti esauriti di idrocarburi, nonche' siti per lo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva
2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido
di carbonio.
17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2
provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato
o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo
annuo di CO2 catturato e' pari ad almeno 1,5 milioni di
tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del
decreto legislativo di recepimento della direttiva
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido
di carbonio;
18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati
nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di
per se' sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel
presente allegato. ".
- Il testo dell'allegato III alla parte II del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle
premesse, come modificato del presente decreto, cosi'
recita:
"Allegato III - Progetti di competenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che
superi i 200 ettari.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei
casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo
e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e
termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri
al secondo.
c) Impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 150 MW;
c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale e'
prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante
del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
d) Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal
legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacita'
di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano
affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse
tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di
base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici
di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari
e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
prodotti chimici per una capacita' superiore alle 35.000
t/anno di materie prime lavorate.
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacita' superiore alle 35.000 t/anno di
materie prime lavorate.
h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con
capacita' complessiva superiore a 40.000 m3.
h-bis Stoccaggio di gas naturale liquefatto, con
capacita' complessiva superiore a 20000 metri cubi.
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto
finito al giorno.
l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio
d'acqua e' superiore a 10 ettari o le aree esterne
interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di
lunghezza superiore ai 500 metri.
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B,
lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera
R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacita' superiore a 100 t/giorno,
mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di
cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'Allegato
C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi
mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento
preliminari e deposito preliminare, con capacita' superiore
a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere
D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152).
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacita' complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di
cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di
rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui
all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del
decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle
discariche per inerti con capacita' complessiva sino a
100.000 m3.
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi
mediante operazioni di deposito preliminare, con capacita'
superiore a 150.000 m3 oppure con capacita' superiore a 200
t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152).
r) Impianti di depurazione delle acque con
potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
s) Cave e torbiere con piu' di 500.000 m3/a di
materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20
ettari.
t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini
non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di
capacita' superiore a 100.000 m3, con esclusione delle
opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in
sicurezza dei siti inquinati.
u) Attivita' di coltivazione sulla terraferma delle
sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
v) Attivita' di coltivazione sulla terraferma delle
risorse geotermiche, con esclusione degli impianti
geotermici pilota di cui all'art. 1, comma 3-bis, del
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive
modificazioni.
z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia
elettrica, non facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100
kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante
operazioni di iniezione in profondita', lagunaggio, scarico
di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il
seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente
(operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e
D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152).
ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi
sotterranei artificiali con una capacita' complessiva
superiore a 80.000 m3.
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o
di suini con piu' di:
- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per
galline;
- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)
o
- 900 posti per scrofe.
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non
ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime
secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici.
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque
freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata
sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra
bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di
acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100
milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi,
opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini
imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in
questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno
e per un volume di acque trasferite superiore al
5%(percento) di detta erogazione. In entrambi i casi sono
esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in
tubazioni.
af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2
provenienti da impianti che rientrano nel presente
allegato.
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati
nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di
per se' sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel
presente allegato.".

 
Art. 14

Reti isolate di GNL

1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico oltre a provvedere, in linea con quanto gia' previsto dalla regolazione per le reti isolate, ad aggiornare le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, determina i parametri e i criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di distribuzione, di misura e, limitatamente per i clienti vulnerabili, di vendita di gas naturale anche derivante da GNL attraverso le stesse reti.


 
Art. 15

Misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica

1. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 17-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonche' per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita' abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita' abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali».
2. All'articolo 17-quinquies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «secondo comma del codice civile» sono sostituite dalle parole: «primo, secondo e terzo comma del codice civile».
3. All'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' aggiunto il seguente comma: «2. sino all'adozione dei decreti di cui al comma 1, si applicano i medesimi sistemi, componenti identita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi in circolazione».
4. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' aggiunto il seguente comma: «2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni, sono individuate le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonche' gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma 2-bis».


Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 4 (L). Regolamenti edilizi comunali (legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi
dell'art. 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle
modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto
delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di
sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze
degli stessi.
1-bis.
1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i Comuni adeguano il
regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza
dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del
titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da
quello residenziale con superficie utile superiore a 500
metri quadrati e per i relativi interventi di
ristrutturazione edilizia di primo livello di cui
all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, nonche' per gli edifici
residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita'
abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione
edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto
1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26
giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la
possibile installazione di infrastrutture elettriche per la
ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di
una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o
scoperto e da ciascun box per auto, siano essi
pertinenziali o no, in conformita' alle disposizioni
edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e,
relativamente ai soli edifici residenziali di nuova
costruzione con almeno 10 unita' abitative, per un numero
di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per
cento di quelli totali.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto
ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento
stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle
amministrazioni pubbliche.
1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali,
in attuazione del principio di leale collaborazione,
concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, per l'adozione di uno schema di regolamento
edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le
norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi
costituiscono livello essenziale delle prestazioni,
concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che
indica i requisiti prestazionali degli edifici, con
particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio
energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai
suddetti accordi, comunque entro i termini previsti
dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la
Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo
consultivo.".
- Il testo dell'art. 17-quinquies del decreto - legge
22 giugno 2012, n. 83, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 17-quinquies. Semplificazione dell'attivita'
edilizia e diritto ai punti di ricarica
1. Al comma 2 dell'art. 4 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, sono premessi i seguenti:
«1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il
regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza
dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del
titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da
quello residenziale con superficie utile superiore a 500
metri quadrati e per i relativi interventi di
ristrutturazione edilizia, l'installazione di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli
idonee a permettere la connessione di una vettura da
ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in
conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate
nel regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto
ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento
stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle
amministrazioni pubbliche».
2. Fatto salvo il regime di cui all'art. 1102 del
codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle
infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici
in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio,
in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall'art. 1136, primo, secondo e terzo comma del
codice civile.
3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o
non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino
interessato puo' installare, a proprie spese, i dispositivi
di cui al citato comma 2, secondo le modalita' ivi
previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120,
secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.".
- Il testo dell'art. 17- terdecies del decreto - legge
22 giugno 2012, n. 83, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 17-terdecies. Norme per il sostegno e lo sviluppo
della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti
1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie
internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione
degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva
trazione elettrica, si applica l'art. 75, comma 3-bis, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
2. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 1, si
applicano i medesimi sistemi, componenti identita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi in circolazione.".
- Per i riferimenti normativi della legge 7 agosto
2012, n. 134 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 23. Autorizzazione unica in materia ambientale
per le piccole e medie imprese
1. Ferme restando le disposizioni in materia di
autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di
semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e
per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in
materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla
base dei risultati delle attivita' di misurazione degli
oneri amministrativi di cui all'art. 25 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e'
autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a
disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a
semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e
medie imprese e degli impianti non soggetti alle
disposizioni in materia di autorizzazione integrata
ambientale, in base ai seguenti principi e criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di
comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla
legislazione vigente in materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da
un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio
di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in
relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di
attivita', nonche' all'esigenza di tutela degli interessi
pubblici e non dovra' comportare l'introduzione di maggiori
oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento sono identificate le norme, anche di legge,
regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate
dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di
ricarica dei veicoli elettrici e' sottoposta alla
disciplina della segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro
trenta giorni, sono individuate le dichiarazioni,
attestazioni, asseverazioni, nonche' gli elaborati tecnici
da presentare a corredo della segnalazione certificata di
inizio attivita' di cui al comma 2-bis.".

 
Art. 16
Procedure per gli impianti di distribuzione di idrogeno per il
trasporto

1. Per gli impianti di distribuzione di idrogeno per il trasporto si applicano le procedure autorizzative previste, ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza.


Note all'art. 16:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 17
Misure per promuovere la realizzazione di punti di ricarica
accessibili al pubblico

1. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante nuovo codice della strada, dopo la lettera h), e' inserita la seguente: «h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica».
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie in termini di regolazione della sosta, accesso ad aree interne delle citta', misure di incentivazione e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica e di rifornimento a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica e ad altri combustibili alternativi.


Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 158 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a
livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o
cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi,
sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati
e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali
stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la
vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in
prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree
di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 m
dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata
trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui
passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta
dei veicoli elettrici in ricarica.
2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro
veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di
veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a
due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla
fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una
distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche'
negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in
servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il
carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei
veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i
marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi
pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non
autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica
indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o
contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla
sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e
dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi
quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa
segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve
adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed
impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle
lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 ad
euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da
euro 85 ad euro 338 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 24 ad euro 98 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 ad
euro 169 per i restanti veicoli.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano
per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la
violazione.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 8. Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'art. 120,
secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.".

 
Art. 18
Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e
dell'elettricita' nel trasporto stradale

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 6, comma 8, le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, nonche' di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalita' self service. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate gia' individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Ove ricorrono contemporaneamente le impossibilita' tecniche di cui al comma 6, lettere a), b) e c), le regioni con densita' superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, indicata in prima applicazione nella tabella III della sezione D dell'allegato III, prevedono l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL.
2. Al fine di sviluppare la modalita' self service per gli impianti di distribuzione del GNC, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, e' aggiornata la normativa tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2002, n. 131, e successive modificazioni, in materia di sicurezza, tenendo conto degli standard di sicurezza utilizzati in ambito europeo.
3. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali gia' esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonche' di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
4. Per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonche' di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 1, lettera c), dell'articolo 4, sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2018 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e GNL garantendo un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralita' tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di ricarica, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
6. Gli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 4 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza di una delle seguenti impossibilita' tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:
a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
c) distanza dal piu' vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.
7. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, e' consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa - GNC, sia in forma liquida - GNL, nonche' di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta misure finalizzate all'eliminazione delle penali di supero di capacita' giornaliera ai punti di riconsegna delle reti di trasporto e di distribuzione direttamente connessi agli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, per prelievi superiori fino al 50 per cento della capacita' del punto di riconsegna, per un periodo complessivo, anche non continuativo, non superiore a novanta giorni all'anno.
9. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, anche in aree autostradali, le condotte di allacciamento che li collegano alle esistenti reti del gas naturale sono dichiarate di pubblica utilita' e rivestono carattere di indifferibilita' e di urgenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
10. Le pubbliche amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilita' per le attivita' svolte nelle province ad alto inquinamento di particolato PM10 di cui all'allegato IV, al momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture, autobus e mezzi di servizio di pubblica utilita', ivi compresi quelli per la raccolta dei rifiuti urbani, sono obbligati all'acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a GNC, GNL e veicoli elettrici e veicoli a funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale entrambi con ricarica esterna, nonche' ibridi nel caso degli autobus. Nel caso di rinnovo dei parchi utilizzati per il trasporto pubblico locale tale vincolo e' riferito solo ai servizi urbani. La percentuale e' calcolata sugli acquisti programmati su base triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le gare pubbliche che non ottemperano a tale previsione sono nulle. Sono fatte salve le gare gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', nelle more della realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, le gare bandite entro e non oltre il 30 giugno 2018, effettuate anche con modalita' sperimentali centralizzate. In sede di aggiornamento del quadro strategico, di cui all'allegato III, la percentuale del 25 per cento potra' essere aumentata e potra' comprendere anche l'acquisto di veicoli a idrogeno.
11. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica i dati in proprio possesso relativi agli impianti di distribuzione carburanti di ciascuna regione, comprensivi degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2015 e 2017, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a ciascuno dei predetti anni, al Ministero dello sviluppo economico, che li trasmette alle regioni in relazione agli impianti di rispettiva competenza.
12. Fermi restando i termini di cui al presente articolo, per ottemperare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, le regioni possono prevedere che l'obbligo sia comunque assolto dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1 un altro impianto nuovo o gia' nella sua titolarita', ma non soggetto ad obbligo, purche' sito nell'ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.


Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 11. 1. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro
e con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, emana direttive per la concessione della
garanzia dello Stato di cui all'art. 3 della legge 24
luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'art. 9
della legge 28 aprile 1971, n. 287, per la revisione delle
convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le
concessioni autostradali, nonche' per la revisione, a
partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto
conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo
della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti
dagli indicatori di produttivita'.
2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate,
conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato a modificare, con
proprio decreto, l'entita' dei sovrapprezzi di cui all'art.
11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , e a
determinare, conformemente alle direttive del CIPE,
nell'ambito della viabilita' primaria ed autostradale,
criteri e finalita' di utilizzo di detti sovrapprezzi,
sentite le competenti commissioni parlamentari.
4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio
decreto, il quadro informativo dei dati economici,
finanziari, tecnici e gestionali che le societa'
concessionarie devono annualmente trasmettere all'Azienda
nazionale autonoma delle strade (ANAS).
5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;
c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di
lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si
applica l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a
prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e
professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
di vigilanza dell'Autorita' di cui all'art. 6 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La
composizione del consiglio dell'Autorita' e' aumentata di
due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il
presidente dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del
consiglio.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere
da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre
concessionarie devono essere sottoposte al parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro
valutazione tecnico-economica.
5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione
carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e
ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali,
in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f)
del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle
capacita' tecnico-organizzative ed economiche dei
concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e
la regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato
dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che
valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei
servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli
affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di
selezione devono assicurare una prevalente importanza al
progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni
economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la
competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e
disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti
oil e non oil.
6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 15,
quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1982, n.
531 , e le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407.".
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 si veda
nelle note alle premesse.

 
Art. 19

Circolazione dei veicoli nelle aree urbane

1. Gli enti territoriali, con propri provvedimenti, consentono nelle aree a traffico limitato la circolazione dei veicoli alimentati a combustibili alternativi elettricita', idrogeno, gas naturale liquefatto-GNL, gas naturale compresso - GNC e gas di petrolio liquefatto - GPL, oppure una loro combinazione e dei veicoli a funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale e, subordinatamente a opportune condizioni inerenti la protezione ambientale, escludono i predetti veicoli dai blocchi anche temporanei della circolazione.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di un'intesa in sede di conferenza Stato-citta' ed autonomie locali per assicurare una regolamentazione omogenea all'accesso alle aree a traffico limitato di veicoli alimentati a combustibili alternativi di cui al presente decreto e per la loro esclusione, subordinatamente al rispetto dei vincoli di protezione ambientale, dai blocchi anche temporanei alla circolazione stradale.


 
Art. 20

Relazione alla Commissione europea (Attuazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 2014/94/UE)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 18 novembre 2019 e, successivamente con cadenza triennale, trasmette alla Commissione europea una relazione sull'attuazione del Quadro Strategico Nazionale. Tale relazione comprende le informazioni elencate nell'allegato II e, se del caso, include una giustificazione pertinente sul livello di conseguimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3 del presente decreto.


 
Art. 21

Abrogazioni

1. L'articolo 17-septies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato.


Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 17-septies del citato decreto -
legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 17-septies. Piano nazionale infrastrutturale per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
1. Al fine di garantire in tutto il territorio
nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilita' del
servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
e' approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di
seguito denominato "Piano nazionale".
2. (abrogato).
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di
reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica nonche' interventi di
recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo
delle medesime reti.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per
garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio
nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono
conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse
realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti
profili della congestione di traffico veicolare privato,
della criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello
sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di
quella autostradale. In particolare, il Piano nazionale
prevede:
a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei
veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile
nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme
agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al
fine di garantirne l'interoperabilita' in ambito
internazionale;
b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio
di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle
peculiarita' e sulle potenzialita' delle infrastrutture
relative ai contatori elettronici, con particolare
attenzione:
1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente
che la effettua, identificandolo univocamente;
2) alla predisposizione di un sistema di tariffe
differenziate;
3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di
ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con
l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica,
assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile
con le regole del libero mercato che caratterizzano il
settore elettrico;
c) l'introduzione di agevolazioni, anche
amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli
impianti di distribuzione del carburante per
l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione
di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica;
d) la realizzazione di programmi integrati di
promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici
esistenti;
e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi
previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in
funzione delle effettive esigenze, promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le societa' di distribuzione
dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che
sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati.
6. Per la migliore realizzazione dei programmi
integrati di cui al comma 4, lettera d), i comuni e le
province possono associarsi ai sensi del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati
sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla
loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.
7. I comuni possono accordare l'esonero e le
agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche stabiliti dall'art. 1, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore dei proprietari
di immobili che eseguono interventi diretti
all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di
ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad
energia elettrica.
8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una
dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al
cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle
spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli
impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli
enti locali relativi allo sviluppo delle reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito
degli accordi di programma di cui al comma 5.
10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi
prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in
attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al
comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2013, e' destinata alla risoluzione delle piu'
rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di
traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni
interessate si provvede con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."
- Per i riferimenti normativi della legge 7 agosto
2012, n. 134 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 22

Coordinamento con normativa fiscale

1. Le disposizioni tributarie vigenti in materia di accisa sono fatte salve.


 
Art. 23

Disposizioni tariffarie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le spese per le attivita' di cui all'articolo 9 svolte dalla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, nonche' le spese per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, anche finalizzate alle attivita' di dismissione, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le spese svolte dalla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui all'articolo 9 relative alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche il cui valore e' di entita' inferiore a 5 milioni di euro, nonche' le spese per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, anche finalizzate alle attivita' di dismissione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui al comma 2.
4. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 3 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 2.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le spese per le attivita' svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dagli Uffici marittimi di cui al codice della navigazione quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, comprese quelle relative al rilascio di concessioni demaniali marittime o per altre attivita' previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento al codice della navigazione e altre disposizioni in materia secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attivita' di cui al comma 5.
7. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 5.


Note all'art. 23:
- Il testo del comma 110 dell'art. 1 della legge 23
agosto 2004, n. 239, citata nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge le spese per le attivita' svolte dagli
uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse
minerarie del Ministero delle attivita' produttive, quali
autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla
realizzazione e alla verifica di impianti e di
infrastrutture energetiche di competenza statale il cui
valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo
esclusione disposta con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, per le relative istruttorie tecniche
e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche
e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente
tramite il versamento di un contributo di importo non
superiore allo 1 per mille del valore delle opere da
realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli
impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di
entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa
l'istruttoria.".
- Il testo dell'art. 30 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, citata nelle note all'art. 13, cosi' recita:
"Art. 30. Contenuti della legge di delegazione europea
e della legge europea
1. La legge di delegazione europea e la legge europea,
di cui all'art. 29, assicurano il periodico adeguamento
dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione
europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'art. 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'art. 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi fondamentali
nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome
esercitano la propria competenza normativa per recepire o
per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea
nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della
delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli
atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per
assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.".
- Il testo dell'art. 11 del regolamento al codice della
navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93,
ediz. spec., cosi' recita:
"Art. 11. (Legge regolatrice della contribuzione alle
avarie comuni). La contribuzione alle avarie comuni e'
regolata dalla legge nazionale della nave o
dell'aeromobile.".

 
Art. 24

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 dicembre 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Minniti, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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