Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016
Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e Rai Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che, nel disciplinare, rispettivamente, le prestazioni cui e' tenuta la societa' concessionaria nonche' i corrispettivi dovuti alla societa' stessa per gli adempimenti di cui al citato art. 19 prevedono, tra l'altro, che «la societa' concessionaria» effettui, sulla base di «convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato», «programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo ...»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;
Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato testo unico che specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilita', per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 14 recante «Offerta per l'estero»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
Visto l'art. 49-ter del suddetto testo unico, come modificato dall'art. 216, comma 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», che esclude dalla disciplina del predetto Codice dei contratti pubblici i contratti stipulati dalla RAI e dalle societa' interamente partecipate dalla medesima, aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione;
Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI e Rai World S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero, stipulata in data 31 dicembre 2012 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico in data 4 novembre 2013 e, in particolare, l'art. 11, comma 2, che prevede la possibilita' di rinnovare la predetta convenzione alle medesime condizioni e modalita' fino al 6 maggio 2016, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall'art. 49 del predetto testo unico pro-tempore;
Considerato che, come comunicato con note del 31 luglio 2014, n. prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d'azienda della RAI denominato «area commerciale» e' stato conferito, con efficacia 30 giugno 2014, a Rai Com S.p.a. (di seguito «Rai Com»), societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della stessa RAI, e che sono stati trasferiti a Rai Com tutti i contratti, attivi e passivi, debiti e crediti, precedentemente di pertinenza dell'area commerciale;
Premesso che Rai Com agisce in qualita' di mandataria esclusiva senza rappresentanza della RAI nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel Contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo;
Considerato che, con scambio di note della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 18 dicembre 2015, prot. n. DIE 0016948 e di Rai Com del 23 dicembre 2015, prot. n. Rai Com AD 11667, si e' proceduto, sulla base dell'art. 11, comma 2, della convenzione per l'estero sopra citata, all'estensione di detta convenzione, alle stesse condizioni e modalita', fino al 6 maggio 2016, fissando il corrispettivo, pari alla frazione dell'importo annuo del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza dell'estensione, in € 2.435.616,43;
Visto l'art. 49, comma 1 del suddetto testo unico, come modificato dall'art. 216, comma 24 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che estende la durata dell'affidamento alla RAI della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo fino alla data del 31 ottobre 2016;
Considerata la necessita' di assicurare la continuita' del servizio pubblico radiotelevisivo dalla data del 7 maggio 2016, fino alla sopra citata data del 31 ottobre 2016, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dal predetto art. 49 del testo unico, proseguendo nell'affidamento a RAI, attuale concessionaria, per il tramite della societa' controllata e mandataria Rai Com della convenzione sopra citata;
Considerato, pertanto, che sulla base di quanto esposto, e' stato stipulato, in data 6 maggio 2016, un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com, per la trasmissione, fino al 31 ottobre 2016, dei programmi televisivi sopra indicati alle stesse condizioni e modalita', ricalibrate sulla frazione dell'importo annuo del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza della presente convenzione, per un importo di € 3.413.699,12, comprensivo di IVA;
Considerato che la RAI, in quanto societa' concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della citata convenzione e riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualita' dell'offerta radiotelevisiva, impegnandosi affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione;
Visto il verbale in data 16 novembre 2015, con il quale la Commissione permanente di monitoraggio, istituita ai sensi dell'art. 5 della sopra citata convenzione per l'estero, ha preso atto dell'attivita' svolta dalla RAI in merito agli obblighi convenzionali nell'anno 2014;
Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 con il quale l'on. Luca Lotti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014, n. 1209, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Luca Lotti, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 6 maggio 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero.
2. Ai sensi del punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2016

p. Il Presidente
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Lotti

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3240


 
Allegato

CONVENZIONE PER L'OFFERTA TELEVISIVA
E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO

tra
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80188230587), di
seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella persona
del cons. Roberto G. Marino, nella sua qualita' di capo del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18
(codice fiscale e/o partita IVA ed iscrizione al Registro delle
imprese 12865250158), di seguito indicata anche come «Rai Com»,
nella persona dell'avv. Luigi De Siervo, nella sua qualita' di
Amministratore delegato; di seguito denominate anche «parti».
CIG: 6684504334.
Premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI Radiotelevisione italiana Spa (di seguito RAI) quale societa' concessionaria dello Stato, tra l'altro, per l'effettuazione di trasmissioni destinate a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, regolate mediante apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;
Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato testo unico che specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilita', per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 14 recante «Offerta per l'estero»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
Visto l'art. 49-ter del suddetto testo unico, come modificato dall'art. 216, comma 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», che esclude i contratti stipulati dalla RAI e dalle societa' interamente partecipate dalla medesima dall'applicazione della disciplina del predetto Codice dei contratti pubblici;
Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI e Rai World S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero, stipulata in data 31 dicembre 2012 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico in data 4 novembre 2013 e, in particolare, l'art. 11, comma 2 che prevede la possibilita' di rinnovare la predetta convenzione alle medesime condizioni e modalita' fino al 6 maggio 2016, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall'art. 49 del predetto testo unico;
Considerato che, come comunicato con note del 31 luglio 2014, n. prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d'azienda della RAI denominato «area commerciale» e' stato conferito, con efficacia 30 giugno 2014, a Rai Com S.p.a. (di seguito «Rai Com»), societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della stessa RAI, e che sono stati trasferiti a Rai Com tutti i contratti, attivi e passivi, debiti e crediti, precedentemente di pertinenza dell'area commerciale;
Premesso che Rai Com agisce in qualita' di mandataria esclusiva senza rappresentanza della RAI nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo;
Considerato che, con scambio di note della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 18 dicembre 2015, prot. n. DIE 0016948 e di Rai Com del 23 dicembre 2015, prot. n. Rai Com AD 11667, si e' proceduto, sulla base dell'art. 11, comma 2, della convenzione per l'estero sopra citata, all'estensione di detta convenzione, alle stesse condizioni e modalita', fino al 6 maggio 2016, fissando il corrispettivo, pari alla frazione dell'importo annuo del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza dell'estensione, in € 2.435.616,43;
Visto l'art. 49, comma 1 del suddetto testo unico, come modificato dall'art. 216, comma 24 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che estende la durata dell'affidamento alla RAI della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo fino alla data del 31 ottobre 2016;
Considerata la necessita' di assicurare la continuita' del servizio pubblico radiotelevisivo dalla data del 7 maggio 2016, fino alla sopra citata data del 31 ottobre 2016, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dal predetto art. 49 del testo unico, proseguendo nell'affidamento a RAI, attuale concessionaria, per il tramite della societa' controllata e mandataria Rai Com della convenzione sopra citata;
Considerato, pertanto, che sulla base di quanto esposto, occorre procedere alla stipula di un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com, fino al 31 ottobre 2016, per la trasmissione dei programmi radiofonici e televisivi sopra indicati alle stesse condizioni e modalita', ricalibrate sulla frazione dell'importo annuo del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza della presente convenzione;
Considerato che la RAI, in quanto societa' concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione e riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualita' dell'offerta radiotelevisiva, impegnandosi affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione;
Visto il verbale in data 16 novembre 2015 con il quale la Commissione permanente di monitoraggio, istituita ai sensi dell'art. 5 della sopra citata convenzione per l'estero, ha preso atto dell'attivita' svolta dalla RAI in merito agli obblighi convenzionali nell'anno 2014;
Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni»;
Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Stipulano
quanto segue:

Art. 1.
Oggetto e finalita' della convenzione

1. La convenzione ha ad oggetto l'offerta di programmazione televisiva e multimediale, nonche' i servizi tecnologici, di cui RAI abbia la disponibilita' per la produzione e per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della RAI per l'estero, diffusa per tutto l'arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio dei ministri in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalita' di fruizione dell'offerta dedicata all'esportazione del sistema Paese all'estero.
2. In particolare, Rai Com, per conto di RAI, si impegna, con riferimento al dimensionamento quantitativo dell'offerta di cui al successivo art. 3 ed in relazione agli attuali sistemi di distribuzione tecnica, a:
promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'imprenditoria italiana nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunita' italiane all'estero sull'evoluzione della societa' italiana nonche' consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e su quelle di interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento);
realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un piu' vasto pubblico internazionale. In particolare, realizzare nuove ed originali offerte per l'estero, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale;
assicurare un'adeguata offerta informativa, di intrattenimento e sportiva con riferimento al target individuato nel successivo comma 4 per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all'estero, le persone di origine italiana e l'Italia, anche attraverso logiche di reciprocita' tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all'estero anche mediante la previsione di strumenti idonei ad assicurare una «informazione di ritorno»;
affermarsi come un partner - chiave nel sostegno alla promozione del sistema - Italia all'estero;
informare sulle iniziative istituzionali italiane relative ai temi delle politiche e relazioni internazionali;
garantire un adeguato livello tecnico del segnale e la fruizione della programmazione da parte degli utenti finali, tenendo conto dei diversi fusi orari di riferimento;
effettuare il monitoraggio della programmazione per l'estero nonche' della distribuzione del segnale secondo quanto previsto al successivo art. 4.
3. Rai Com si impegna a considerare come target di riferimento della propria offerta internazionale le comunita' italiane residenti all'estero, gli italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine italiana, cui vanno aggiunti i cittadini stranieri interessati o interessabili all'Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, creativita' e prodotti.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri concede a Rai Com, a titolo gratuito, licenza non esclusiva di utilizzazione, per le finalita' istituzionali di servizio pubblico radiotelevisivo proprie della RAI, di contenuti della library nella propria disponibilita' aventi ad oggetto documentazione di natura istituzionale riconducibile ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale, pubblica utilita', formazione e promozione culturale, in un'ottica di ulteriore arricchimento della complessiva offerta destinata all'estero ed in linea con le finalita' esplicitate nei precedenti commi 3 e 4.
5. Rai Com, in caso di utilizzo dei suddetti materiali ai sensi del precedente comma, e' tenuta ad inserire un'opportuna dizione nei titoli di testa o di coda dei programmi e/o rubriche televisive e/o radiofoniche che saranno appositamente realizzati in virtu' della presente convenzione che evidenzi la collaborazione con la Presidenza attraverso la dicitura «documentazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».


 

Art. 2.
L'offerta televisiva e multimediale

1. Alla luce delle premesse e delle finalita' di cui al precedente articolo, Rai Com riconosce come tratto distintivo della missione di servizio pubblico della RAI la qualita' dell'offerta televisiva e multimediale destinata all'estero e si impegna ad una programmazione televisiva e multimediale destinata all'estero, in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi Paesi e dei differenti pubblici di riferimento e in conformita' alle indicazioni formulate dalla Commissione permanente di monitoraggio nel verbale citato nelle premesse.
2. La programmazione, per il periodo 7 maggio-31 ottobre 2016, deve prevedere n. 4272 ore complessive di programmazione di cui 143 ore complessive di programmazione originale dedicate ai seguenti generi:
a) informazione: notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; programmi relativi ad avvenimenti a carattere sistematico o straordinario; informazione istituzionale e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa;
b) approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, talk show, reportage, attinenti a temi sociali, politici, economici, di costume e di attualita'; rubriche e contenitori televisivi con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana e ai temi del benessere e della salute;
c) sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di interesse generale e di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti digitali relative agli sport dilettantistici e minori;
d) lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilita', turismo e qualita' del territorio, promozione culturale, scuola e formazione, spettacolo, minori, promozione dell'audiovisivo e insegnamento della lingua italiana, generi che saranno definiti in coerenza con le previsioni del Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per il triennio 2010-2012.
3. Con riguardo alla programmazione multimediale, Rai Com si impegna ad assicurare la trasmissione via internet delle produzioni originali per l'estero di cui abbia la disponibilita' dei diritti.
4. Rai Com si impegna ad utilizzare nell'ambito della programmazione per l'estero i diritti che abbia potuto acquisire inerenti la trasmissione delle partite di calcio dei Campionati italiani di calcio di serie A e serie B compatibilmente con la disponibilita' dei medesimi in relazione alle condizioni di mercato.
5. Rai Com si impegna ad alimentare la programmazione oggetto della presente convenzione sulla base delle specifiche iniziative editoriali attivate a seguito degli accordi definiti con enti ed istituzioni per la valorizzazione del sistema Paese all'estero.


 

Art. 3.
Palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale

1. Il palinsesto di massima per il periodo 7 maggio-31 ottobre 2016 e' incluso nel palinsesto annuale per il 2016 inviato da Rai Com il 1° dicembre 2015.
2. In caso di proroga della presente convenzione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di firma della proroga, lo schema di palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale di cui all'art. 2, recante l'indicazione delle ore di programmazione distinte in programmazione originale e non, nonche' la suddivisione per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale, corredata da un prospetto relativo ai costi previsti per le prestazioni dedotte in convenzione e la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunichera' a Rai Com le eventuali osservazioni.
3. Eventuali variazioni del palinsesto devono essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.


 

Art. 4.
Monitoraggio

1. Il monitoraggio della presente convenzione e' svolto da Rai Com a fine periodo di vigenza e le relative risultanze, comprensive delle informative e dei rapporti di cui ai successivi commi del presente articolo, sono trasmesse al termine del monitoraggio e comunque non oltre il mese successivo al periodo di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai fini dell'esame da parte della commissione di monitoraggio di cui al successivo art. 5 e per l'adozione degli eventuali interventi tesi al costante allineamento dell'offerta e delle modalita' di distribuzione rispetto alle finalita' della presente convenzione.
2. Il suddetto monitoraggio si esplica attraverso una dettagliata informativa della programmazione televisiva trasmessa da Rai Com raggruppata secondo i generi indicati al precedente art. 2 nonche' attraverso rapporti sulla dimensione quantitativa degli utenti finali rispetto ai diversi territori, sulla produzione originale per l'estero, specificando le percentuali per genere, per territori ed i mezzi tecnici nonche' le modalita' di distribuzione all'utente finale (tipologia di piattaforma distributiva, trasmissione in chiaro e pay). Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui programmi dei canali terrestri e satellitari RAI trasmessi nei palinsesti per l'estero, con le percentuali per genere, per territori e con l'indicazione dei mezzi tecnici di distribuzione, nonche' sulla qualita' tecnica del segnale.
3. Ai fini della verifica dei risultati di cui alla presente convenzione, il Ministero degli affari esteri fa pervenire, entro il mese di gennaio 2017, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sulla base delle indicazioni acquisite dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, una nota informativa in merito alla qualita', diffusione, ricezione del segnale nonche' al gradimento dei programmi trasmessi nell'anno di riferimento in attuazione della presente convenzione.


 

Art. 5.
Commissione di monitoraggio

1. Le parti concordano che resta in carica la Commissione permanente di monitoraggio, gia' istituita con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 14 ottobre 2014, cosi' composta: capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, tre rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e quattro rappresentanti indicati da Rai Com. La commissione e' presieduta dal capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che, in caso di impedimento, puo' designare, con formale atto un proprio delegato.
2. Le rispettive componenti della commissione possono definire eventuali integrazioni della commissione stessa in funzione degli argomenti trattati.
3. La Commissione permanente di monitoraggio ha il compito di procedere, anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento, alla definizione delle piu' efficaci modalita' operative di applicazione e di sviluppo delle attivita' e degli obblighi previsti nella presente convenzione, nonche' di valutare e verificare i risultati raggiunti dalla presente convenzione anche sulla base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative e nei rapporti di cui all'art. 4 nonche' della nota del Ministero degli affari esteri di cui al medesimo articolo.
4. La Commissione permanente di monitoraggio segnala, altresi', le proprie valutazioni e le verifiche effettuate sui risultati raggiunti dalla suddetta convenzione, alle parti ed eventualmente anche al comitato di cui al comma 7 del presente articolo per l'adozione degli interventi ritenuti necessari per il costante allineamento dell'offerta e delle modalita' di distribuzione rispetto alle finalita' della convenzione stessa.
5. Per la validita' delle riunioni della Commissione permanente di monitoraggio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le determinazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parita' di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il presidente.
6. E' prorogata, per la durata della presente convenzione, la segreteria tecnica, composta da funzionari del Dipartimento stesso, di cui la Commissione permanente di monitoraggio si avvale per l'assolvimento dei propri compiti.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione potra' avvalersi di un apposito comitato, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle comunicazioni e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti del gruppo RAI e di altri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attivita' previste in convenzione. Tale comitato valutera', tra l'altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con le linee guida della presente convenzione.


 

Art. 6.
Corrispettivo

1. La Presidenza - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione permanente di monitoraggio ai fini di quanto previsto al precedente art. 5, corrisponde, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, a Rai Com, per il periodo di durata della convenzione stessa, un corrispettivo pari ad euro 3.413.699,12, compresa IVA di legge.
2. Il suddetto corrispettivo si intendera' comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonche' le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali, per l'organizzazione e gestione dei palinsesti, etc.
3. Rai Com rimettera' alla Presidenza, per il periodo di vigenza della presente convenzione, una fattura posticipata, firmata dal legale rappresentante, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i costi sostenuti in relazione alle prestazioni dedotte in convenzione, le ore di programmazione, distinte in programmazione originale e non, suddivise per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale nonche' l'effettivo livello tecnico del segnale.
4. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 - entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata, emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La fattura non potra' essere emessa da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformita' delle trasmissioni effettuate ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni.
5. La fattura deve contenere, in detrazione del corrispettivo previsto per le prestazioni di cui alla presente convenzione, il valore dell'eventuale diminuzione del numero delle ore di programmazione di cui all'art. 2, comma 1, della convenzione stessa, secondo i seguenti parametri:
euro 5.000,00 per ciascuna ora di programmazione televisiva.
6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalita' prevista al successivo art. 9.


 

Art. 7.
Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, le parti prendono atto che e' stato costituito ed e' mantenuto un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso un primario Istituto di credito di euro 350.000,00, in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza del depositante.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria e' a carico delle amministrazioni dello stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta societa'.


 

Art. 8.
Risoluzione delle controversie

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validita', l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sara' competente il Foro di Roma.


 

Art. 9.
Penalita'

1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, verranno applicate le seguenti penali:
euro 5.000,00, per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto previsto in caso di proroga dall'art. 3, comma 2;
euro 5.000,00, per ciascun giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui all'art. 4;
euro 2.500,00, per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici superiore al 10% annuo;
euro 5.500,00, per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo.
2. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera Rai Com da eventuale responsabilita' verso terzi.
3. Il pagamento della penalita' sopra evidenziata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dal corrispettivo di cui al precedente art. 5. In caso di impossibilita' di detrazione dal corrispettivo, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale di cui all'art. 7, che dovra' essere tempestivamente reintegrato.
4. A seguito di continuate inadempienze (per un monte ore annuo non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissioni di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo averlo notificato, puo' a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.


 

Art. 10.
Ulteriori accordi

Le parti convengono che costituira' oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le parti, la disciplina dei seguenti aspetti (che, se condivisi, si tradurranno in accordi applicativi alla presente convenzione):
il potenziamento di una offerta televisiva internazionale che preveda ulteriori offerte che potranno essere realizzate utilizzando contenuti d'archivio, programmi tratti dalle reti e testate RAI e programmi originali di produzione e/o d'acquisto, privilegiando in particolare sport e news;
l'ampliamento e/o diversificazione della programmazione televisiva dell'attuale RAI Italia per singole aree geografiche, con un interesse specifico, per quanto riguarda l'offerta televisiva, per l'area del Mediterraneo e dei Balcani nonche' l'adozione di opportuni strumenti quali, a titolo esemplificativo, il bilinguismo o comunque di sottotitoli o doppiaggio per rendere comprensibile l'offerta televisiva, almeno in parte, anche a chi non conosce l'italiano;
la razionalizzazione e ridefinizione della separazione dei palinsesti tra Asia ed Africa;
il potenziamento della promozione di RAI Italia ovunque si realizzino nuove iniziative di distribuzione;
l'implementazione di un sistema che, impiegando strumenti ed indicatori idonei - quali, in particolare, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero - possa consentire di effettuare adeguate valutazioni in merito alla qualita' della programmazione percepita e alla qualita' tecnica del segnale, in rapporto alla copertura geografica dei territori e ai canali distributivi, comprese le forme di accesso, attraverso monitoraggi sulla distribuzione del segnale, sul rispetto degli standard tecnici, nonche' sul riscontro quantitativo in termini di utenti raggiunti;
l'attivazione, sulla base delle risultanze del predetto monitoraggio, di specifiche iniziative volte a modificare la programmazione di RAI Italia rispetto ai target di riferimento nei diversi territori con l'obiettivo di incrementare i livelli di audience, in relazione ai risultati emersi dal monitoraggio ed ai parametri attesi.


 

Art. 11.
Durata

1. Le condizioni e le modalita' di cui alla presente Convenzione saranno valide ed efficaci dal 7 maggio 2016 fino al 31 ottobre 2016.
2. In caso di ulteriore proroga oltre il 31 ottobre 2016 della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo affidata alla RAI, le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalita' di cui alla presente convenzione, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC, fino alla scadenza di detta proroga.
3. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle parti potra' procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione.
4. La presente convenzione, che viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, e' immediatamente esecutiva per Rai Com, mentre diviene esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.


 

Art. 12.
Tracciabilita' dei flussi finanziari

1. Le parti assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.
2. A tal fine Rai Com utilizza uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.
3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia' esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonche' le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresi', a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Il presente contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto 8), del citato decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.


Per la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Marino Per Rai Com S.p.a.
De Siervo


 
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